Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 23-06-2011) 11-07-2011, n. 27067 Ammissibilità e inammissibilità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

1. All’esito di giudizio abbreviato, il Tribunale di Chieti, il 19 ottobre 2005, condannò S.M. alla pena di dieci mesi di reclusione per i delitti di cui agli artt. 337 e 385 c.p., commessi in danno dell’assistente capo della Polizia penitenziaria D. R..

2. Contro la decisione della Corte d’appello dell’Aquila, che ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello per genericità dei motivi, ricorre il difensore dell’imputato, che – senza indicazione di alcuno dei casi elencati nell’art. 606 c.p.p. – denuncia la nullità dell’ordinanza "sul rilievo che l’appellante ha richiesto, seppure in forma stringata, ma con argomentata motivazione, la derubricazione del reato ascritto in primo grado nell’ipotesi meno grave ex art. 341 c.p.".

Motivi della decisione

1. La motivazione dell’ordinanza della Corte d’appello è molto sintetica, limitandosi a rilevare che "il proposto appello sviluppa motivo del tutto generico e aspecifico, che non esprime alcuna critica specifica contro uno o più punti della decisione, con censure nei confronti di individuati passaggi di motivazione della sentenza appellata, che pertanto potrebbe attagliarsi a qualsiasi sentenza avente il medesimo oggetto".

Trattasi di motivazione assertiva e sbrigativa, il cui contenuto esplicativo va correlato al contenuto dell’atto d’appello, in linea con il principio più volte stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’obbligo di motivazione della decisione d’appello risulta segnato dalla qualità e dalla consistenza delle censure rivolte dall’appellante.

E’, perciò, necessario per la Corte di legittimità procedere all’esame diretto dell’atto d’appello.

2. L’appellante, prospettando una ricostruzione fattuale parzialmente diversa da quella risultante dalla relazione di servizio della Polizia penitenziaria, trascritta nella sentenza di primo grado, aveva motivato e richiesto una diversa qualificazione giuridica del fatto commesso, con indicazione di ragioni di diritto ed elementi di fatto che – salva ovviamente la valutazione di fondatezza – il Collegio valuta come adeguata a quanto prescrive l’art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c).

E’ invece la motivazione dell’ordinanza, innanzi trascritta, a risultare, oltre che apodittica, anche generica, non avendo neppure implicitamente disatteso la parziale diversa ricostruzione fattuale nè preso in esame lo specifico motivo addotto dall’appellante, volto alla diversa qualificazione giuridica del fatto commesso.

A differenza di quanto è stato ritenuto in altro procedimento (n. 11835/11), anch’esso relativo a declaratoria d’inammissibilità dell’appello proveniente dalla stessa Corte territoriale, in questo caso non può essere accolta la richiesta del Procuratore generale:

il provvedimento impugnato va annullato con rinvio al giudice di merito per nuovo giudizio.

P.Q.M.

La Corte annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla corte d’appello di L’Aquila.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 17-12-2011, n. 27260

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La parte ricorrente chiede l’annullamento della sentenza di appello che ha negato il suo diritto al riconoscimento integrale dell’anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza da parte del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR).

La medesima questione è stata già decisa da Cass. 12 ottobre 2011, n. 20980 e Cass. 14 ottobre 2011, n. 21282, cui si rinvia per una motivazione più analitica. In estrema sintesi, deve rilevarsi quanto segue.

La controversia concerne il trattamento giuridico ed economico del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della scuola trasferito dagli enti locali al Ministero in base alla L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 8.

Tale norma fu oggetto di un vasto contenzioso concernente, specificamente, l’applicazione che della stessa venne data dal D.M. Pubblica Istruzione 5 aprile 2001, che recepì l’accordo stipulato tra l’ARAN e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali in data 20 luglio 2000. Le controversie giudiziarie riguardarono in particolare la possibilità di incidere, su di una norma di rango legislativo, da parte di un accordo sindacale poi recepito in D.M..

La giurisprudenza si orientò in senso negativo, sebbene con percorsi argomentativi diversi (ex plurimis, Cfr. Cass., 17 febbraio 2005, n. 3224; 4 marzo 2005, n. 4722, nonchè 27 settembre 2005, n. 18829).

Intervenne il legislatore, dettando la L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218 (Finanziaria del 2006), che recepì, a sua volta, i contenuti dell’accordo sindacale e del D.M.. Il legislatore elevò, quindi, a rango di legge la previsione dell’autonomia collettiva.

Si sostenne, da un lato, che tale norma non avesse efficacia retroattiva e, dall’altro, che se dotata di efficacia retroattiva, fosse incostituzionale sotto molteplici profili. Entrambe le posizioni sono stata giudicate non fondate. L’efficacia retroattiva è stata affermata da questa Corte (per tutte, S.U., 8 agosto 2011, n. 17076) e dalla Corte costituzionale (sentenza n. 234 del 2007).

L’incostituzionalità è stata esclusa in quattro interventi del giudice delle leggi (Corte cost. n. 234 e n. 400 del 2007; n. 212 del 2008; n. 311 del 2009). Per tali motivi, ricorsi di contenuto analogo a quello qui considerato, sono stati respinti (cfr. per tutte, Cass., 9 novembre 2010, n. 22751).

Questo approdo deve ora essere integrato con quanto statuito dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (Grande sezione) nella sentenza 6 settembre 2011 (procedimento C- 108/10), emessa su domanda di pronuncia pregiudiziale in merito all’interpretazione della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE. La Corte ha risposto a quattro questioni poste dal Tribunale di Venezia. La prima consisteva nello stabilire se il fenomeno successorio disciplinato dalla L. n. 124 del 1999, art. 8 costituisca un trasferimento d’impresa ai sensi della normativa dell’Unione relativa al mantenimento dei diritti dei lavoratori. La soluzione è affermativa ("La riassunzione, da parte di una pubblica autorità di uno Stato membro, del personale dipendente di un’altra pubblica autorità, addetto alla fornitura, presso le scuole, di servizi ausiliari comprendenti, in particolare, compiti di custodia e assistenza amministrativa, costituisce un trasferimento di impresa ai sensi della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, quando detto personale è costituito da un complesso strutturato di impiegati tutelati in qualità di lavoratori in forza dell’ordinamento giuridico nazionale di detto Stato membro").

Con la seconda e la terza questione si chiedeva alla Corte di stabilire: -se la continuità del rapporto di cui all’art. 3, n. 1 della 77/187 deve essere interpretata nel senso di una quantificazione dei trattamenti economici collegati presso il cessionario all’anzianità di servizio che tenga conto di tutti gli anni effettuati dal personale trasferito anche di quelli svolti alle dipendenze del cedente (seconda questione);

-se tra i diritti del lavoratore che si trasferiscono al concessionario rientrano anche posizioni di vantaggio conseguite dal lavoratore presso il cedente quale l’anzianità di servizio se a questa risultano collegati nella contrattazione collettiva vigente presso il cessionario, diritti di carattere economico (terza questione). Il dispositivo della decisione è: "quando un trasferimento ai sensi della direttiva 77/187 porta all’applicazione immediata, ai lavoratori trasferiti, del contratto collettivo vigente presso il cessionario e inoltre le condizioni retributive previste da questo contratto sono collegate segnatamente all’anzianità lavorativa, l’art. 3 di detta direttiva osta a che i lavoratori trasferiti subiscano, rispetto alla loro posizione immediatamente precedente al trasferimento, un peggioramento retributivo sostanziale per il mancato riconoscimento dell’anzianità da loro maturata presso il cedente, equivalente a quella maturata da altri lavoratori alle dipendenze del cessionario, all’atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza presso quest’ultimo. E’ compito del giudice del rinvio esaminare se, all’atto del trasferimento in questione nella causa principale, si sia verificato un siffatto peggioramento retributivo".

Il giudice nazionale è quindi chiamato dalla Corte di giustizia ad accertare se, a causa del mancato riconoscimento integrale della anzianità maturata presso l’ente cedente, il lavoratore trasferito abbia subito un peggioramento retributivo.

In motivazione la Corte rileva che, una volta inquadrato nel concetto di trasferimento d’azienda e quindi assoggettato alla direttiva 77/187, al trasferimento degli ATA si applica non solo il n. 1 dell’art. 3 della direttiva, ma anche il n. 2, disposizione che riguarda segnatamente l’ipotesi in cui l’applicazione del contratto in vigore presso il cedente venga abbandonata a favore di quello in vigore presso il cessionario (come nel caso in esame). Il cessionario ha diritto di applicare sin dalla data del trasferimento le condizioni di lavoro previste dal contratto collettivo per lui vigente, ivi comprese quelle concernenti la retribuzione (punto n. 74 della sentenza). Ciò premesso, la Corte sottolinea che gli stati dell’Unione, pur con un margine di elasticità, devono attenersi allo scopo della direttiva, consistente "nell’impedire che i lavoratori coinvolti in un trasferimento siano collocati in una posizione meno favorevole per il solo fatto del trasferimento" (n. 75, il concetto è ribadito al n. 77 in cui si precisa che la direttiva "ha il solo scopo di evitare che determinati lavoratori siano collocati, per il solo fatto del trasferimento verso un altro datore di lavoro, in una posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godevano precedentemente").

Quindi, nella definizione delle singole controversie, è necessario stabilire se si è in presenza di condizioni meno favorevoli. A tal fine, il giudice del rinvio deve osservare i seguenti criteri.

1. Quanto ai soggetti la cui posizione va comparata, il confronto è con le condizioni immediatamente antecedenti al trasferimento dello stesso lavoratore trasferito (così il n. 75 e, al n. 77, si precisa "posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godevano prima del trasferimento". Idem nn. 82 e 83). Al contrario, non ostano eventuali disparità con i lavoratori che all’atto del trasferimento erano già in servizio presso il cessionario (n. 77).

2. Quanto alle modalità, si deve trattare di peggioramento retributivo sostanziale (così il dispositivo) ed il confronto tra le condizioni deve essere globale (n. 76: "condizioni globalmente meno favorevoli"; n. 82: "posizione globalmente sfavorevole"), quindi non limitato allo specifico istituto.

3. Quanto al momento da prendere in considerazione, il confronto deve essere fatto all’atto del trasferimento (nn. 82 e 84, oltre che nel dispositivo: "all’atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza").

La quarta ed ultima questione posta dal Tribunale di Venezia atteneva alla conformità della disciplina italiana e specificamente della Legge Finanziaria del 2006, art. 1, comma 218, all’art. 6, n. 2 TUE in combinato disposto con gli artt. 6 della CEDU e artt. 46, 47 e 52 n. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, come recepiti nel Trattato di Lisbona. La Corte, dando atto della pronunzia emessa il 7 giugno 2011 dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, ha statuito che "vista la risposta data alla seconda ed alla terza questione, non c’è più bisogno di esaminare se la normativa nazionale in oggetto, quale applicata alla ricorrente nella causa principale, violi i principi" di cui alle norme su indicate. La sentenza della Corte di giustizia incide sul presente giudizio. In base all’art. 11 Cost. e all’art. 117 Cost., comma 1, il giudice nazionale e, prima ancora, l’amministrazione, hanno il potere-dovere di dare immediata applicazione alle norme della Unione europea provviste di effetto diretto, con i soli limiti derivanti dai principi fondamentali dell’assetto costituzionale dello Stato ovvero dei diritti inalienabili della persona, nel cui ambito resta ferma la possibilità del controllo di costituzionalità (cfr, per tutte, Corte cost. sentenze n. 183 del 1973 e n. 170 del 1984; ordinanza n. 536 del 1995 nonchè, da ultimo, sentenze n. 284 del 2007, n. 227 del 2010, n. 288 del 2010, n. 80 del 2011). L’obbligo di applicazione è stato riconosciuto anche nei confronti delle sentenze interpretative della Corte di giustizia (emanate in via pregiudiziale o a seguito di procedura di infrazione) ove riguardino norme europee direttamente applicabili (cfr. Corte cost. sentenze n. 113 del 1985, n. 389 del 1989 e n. 168 del 1991, nonchè, sull’onere di interpretazione conforme al diritto dell’Unione, sentenze n. 28 del 2010 e n. 190 del 2000).

Il caso in esame deve quindi essere deciso in consonanza con la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea. Ciò comporta che il ricorso deve essere accolto perchè la violazione del complesso normativo, costituito dalla L. n. 124 del 1999, art. 8 e L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218 denunziata, deve essere verificata in concreto sulla base dei principi enunciati dalla Corte di giustizia europea. La decisione impugnata deve, pertanto, essere cassata con rinvio alla medesima Corte d’appello in diversa composizione, la quale, applicando i criteri di comparazione su indicati, dovrà decidere la controversia nel merito, verificando la sussistenza, o meno, di un peggioramento retributivo sostanziale all’atto del trasferimento e dovrà accogliere o respingere la domanda del lavoratore in relazione al risultato di tale accertamento. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio. Il collegio ha deliberato che la presente sentenza venisse redatta con motivazione semplificata.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia alla medesima Corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 13-07-2011) 09-08-2011, n. 31604 Poteri della Cassazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Foggia, con sentenza in data 15/5/2007 dichiarava V.G. colpevole, in concorso con M.M., del reato di usura (capo a), tentata violenza sessuale (capo b) in danno di S.F.S. e usura in danno di F. E. (capo c) e, concesse le attenuanti generiche prevalenti, lo condannava alla pena di anni tre, mesi sei di reclusione e Euro 12.000 di multa, oltre al risarcimento dei danni a favore della parte civile da determinarsi in separata sede.

La Corte di appello di Bari, con sentenza in data 29.10.2010, in parziale riforma della sentenza, appellata dall’imputato e dal P.G., dichiarava non doversi procedere in ordine al reato di violenza sessuale per difetto di querela, determinando la pena per i residui reati in anni due, mesi uno di reclusione e Euro 9000 di multa, confermando, nel resto, l’impugnata sentenza. Proponevano ricorso per cassazione l’imputato personalmente, nonchè il difensore della parte civile S.F.S., ai fini connessi ai risvolti civilistici.

V.G. deduceva mancanza di motivazione con riferimento ai motivi di appello, mancanza di riscontri documentali dell’usura, avendo le parti offese, successivamente affermato che i prestiti ricevuti erano senza interessi, censurando anche il metodo utilizzato dal consulente del giudice, contestando qualsiasi approfittamento dello stato di necessità della persona offesa;

lamentava anche violazione di legge in relazione all’utilizzazione dei documenti di una registrazione fonica mai formalmente acquisita nel fascicolo del dibattimento di primo grado e non esaminata dal Tribunale; eccepiva, infine, la mancata acquisizione di una prova decisiva consistente nel nuovo esame della persona offesa F. E.. Il difensore della parte civile lamentava come la Corte territoriale non avesse tenuto conto della connessione, non solo processuale, ma anche "investigativa" del reato di violenza sessuale con quello di usura, quest’ultimo perseguibile d’ufficio.

Motivi della decisione

1) Il ricorso di V.G. è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile, perchè propone censure attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata. Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti nè deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Cass. Sez. 4^ sent. n. 47891 del 28.09.2004 dep. 10.12.2004 rv 230568; Cass. Sez. 5^ sent. n. 1004 del 30.11.1999 dep. 31.12000 rv 215745; Cass., Sez. 2^ sent. n. 2436 del 21.12.1993 dep. 25.2.1994, rv 196955). La Corte di Appello di Bari, invero, con motivazione esaustiva, logica e non contraddittoria, evidenzia come dalle risultanze della perizia contabile, nonchè dagli ulteriori riscontri processuali risulti "ben chiaro" che le condizioni dei prestiti ottenuti dalla S. prevedevano interessi sicuramente eccedenti le condizioni bancarie correnti, in qualche caso superiori anche al 100% annuo (pag. 5-6).

Medesime logiche valutazioni vengono evidenziate nei confronti dei prestiti effettuati al F. che, sovente, pagava in contanti le "spese" nonchè parte del capitale, mentre in qualche caso l’imputato gli aveva consegnato assegni di valore inferiore a quelli rilasciati dalla parte offesa in garanzia, con una percentuale di interessi di circa il 44% annuo. Al riguardo appare rilevante non tanto il contenuto delle registrazioni effettuate dai congiunti del V., quanto il tentativo da parte degli stessi di convincere il F. a ritrattare le dichiarazioni accusatorie nei confronti del prevenuto e, con motivazione logica, la Corte territoriale ha ritenuto la falsità delle successive dichiarazioni della parte offesa che ha tentato di accreditare la tesi dello "scambio alla pari" tra prestiti e rimborsi. Infine, appare congrua e logica – anche in relazione a quanto sopra evidenziato in ordine agli elementi probatori acquisiti – la motivazione che ha portato la Corte territoriale a ritenere non carente il materiale probatorio raccolto e sufficiente per poter decidere. Si deve, d’altronde, rilevare che la difesa del ricorrente non ha fornito a questa Corte di Cassazione alcuna indicazione dei motivi per i quali l’escussione della parte lesa , a suo giudizio, avrebbe potuto ribaltare o comunque modificare la decisione impugnata; e ciò, naturalmente, soprattutto in relazione a quanto rilevato dalla Corte territoriale e non tenuto in considerazione dal ricorrente. Sul punto questa Suprema Corte ha più volte affermato il principio – condiviso dal Collegio – che atteso il carattere eccezionale della rinnovazione dell’istruzione dibattimentale in appello, il mancato accoglimento della richiesta volta ad ottenere detta rinnovazione in tanto può essere censurato in sede di legittimità in quanto risulti dimostrata, indipendentemente dall’esistenza o meno di una specifica motivazione sul punto nella decisione impugnata, la oggettiva necessità dell’adempimento in questione e, quindi, l’erroneità di quanto esplicitamente o implicitamente ritenuto dal giudice di merito circa la possibilità di "decidere allo stato degli atti", come previsto dall’art. 603 c.p.p., comma 1. Ciò significa che deve dimostrarsi l’esistenza, nell’apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento o da altri atti specificamente indicati (come previsto dall’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate qualora fosse stato provveduto, come richiesto, all’assunzione o alla riassunzione di determinate prove in sede di appello. (Si vedano: Sez. 1, Sentenza n. 9151 del 28/06/1999 Ud. – dep. 16/07/1999 – Rv. 213923; Sez. 5, Sentenza n. 12443 del 20/01/2005 Ud. – dep. 04/04/2005 – Rv. 231682).

2) Con riferimento al ricorso della parte civile va, preliminarmente, rilevato che sussiste l’interesse della parte civile ad impugnare la sentenza dichiarativa dell’improcedibilità per mancanza di valida querela, in quanto la scelta di coltivare l’azione civile nel processo penale trova tutela e riconoscimento nel vigente ordinamento giuridico, nè in contrario rileva l’assenza di effetti vincolanti nell’eventuale giudizio civile, in quanto sussiste, comunque, l’interesse del querelante, costituitosi parte civile, a perseguire il suo proposito di chiedere, nel procedimento penale, l’affermazione del diritto al risarcimento del danno (Sez. 2, Sentenza n. 24824 del 25/02/2009 Ud. (dep. 16/06/2009) Rv. 244335 ; Sez. 5, Sentenza n. 35876 del 17/06/2010 Ud. (dep. 06/10/2010) Rv. 248424).

Tuttavia sotto il profilo pratico , in difetto di impugnazione da parte del pubblico ministero, l’eventuale accoglimento del ricorso potrebbe solo comportare l’annullamento con rinvio al giudice civile, per la decisione sulle pretese risarcitone, le quali non sono pregiudicate, comunque, dalla remissione (Sez. 5, Sentenza n. 13312 del 08/02/2008 Ud. (dep. 28/03/2008) Rv. 239388) Anche in difetto di querela è, infatti, possibile esperire in sede civile l’azione di risarcimento dei danni da illecito civile, soggetta al termine di prescrizione previsto per il reato, qualora il giudice civile accerti in via incidentale che l’illecito presenta gli estremi oggettivi e soggettivi di una figura di reato (Cass. Ord. 23.09.2010 n. 20111). Anzi la parte civile è maggiormente tutelata ove intraprenda un’autonomo giudizio in sede civile potendo avvalersi del doppio grado di giudizio, mentre in caso di accoglimento del ricorso, la valutazione civilistica va fatta dalla Corte di appello con limitazione del giudizio civilistico ad un solo grado di merito.

Il ricorso della parte civile è, comunque, infondato. La procedibilità d’ufficio per il delitto di violenza sessuale in caso di connessione, prevista dall’art. 609 septies cod. pen., con altro delitto procedibile d’ufficio, fa riferimento a quella teologica o materiale, nella fattispecie esclusa dalla Corte, ma non a qualsiasi altra ipotesi di connessione, slegata dalla commissione del reato sessuale. Non appare, quindi, sufficiente, sebbene sussista un orientamento contrario della Suprema Corte (cfr Sez. 3, Sentenza n. 2876 del 21/12/2006 Ud. (dep. 25/01/2007) Rv. 23609;Sez. 3, Sentenza n. 47247 del 30/11/2005 Ud. (dep. 29/12/2005) Rv. 233016, Sez. 3, Sentenza n. 17846 del 19/03/2009 Ud. (dep. 28/04/2009) Rv. 243759).

8) a radicare la connessione che consente la procedibilità d’ufficio dei reati di violenza sessuale la semplice scoperta, sia pure nel medesimo contesto investigativo, di un reato ad essi collegato, slegato dal reato sessuale, (cd. connessione processuale) in quanto occorre che sussista un collegamento reale tra i predetti reati, venendo meno, altrimenti, ogni riferimento alla "connessione" (che non può che essere interpretata restrittivamente in base all’art. 12 c.p.) prevista dalla legge ai fini della punibilità d’ufficio del delitto di violenza sessuale.

La connessione richiesta per la punibilità di ufficio dei reati sessuali è, quindi, quella prevista dall’art. 12 c.p., costituendo ogni altra forma "atipica" di connessione una interpretazione "in malam partem", in danno dell’imputato, esclusa in campo penale.

Nè è individuabile alcuna minorazione della difesa della parte offesa che ben può presentare querela al fine della procedibilità del reato sessuale. Nella fattispecie la Corte territoriale ha evidenziato, con valutazione non illogica e , quindi, incensurabile in questa sede di legittimità, che l’azione violenta del V. – se anche vi fosse stata nei termini rappresentati dalla parte offesa – non ha avuto con la vicenda usuraria alcun collegamento concreto, diverso dall’essere i loro rapporti personali la mera occasio delicti, restando la condotta riconducale alla tentata violenza sessuale slegata dall’usura. Conclusivamente il ricorso della parte civile va rigettato Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.

Essendo stato dichiarato inammissibile il ricorso dell’imputato quest’ultimo deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. Sussistono giusti motivi, stante la reciproca soccombenza, per compensare tra le parti le spese processuali del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso di V.G. e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Rigetta il ricorso della parte civile S.F.S. e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2011

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 27-01-2012, n. 1241 Alimenti e mantenimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

In un procedimento di separazione giudiziale tra i coniugi G. G. e N.M., la Corte d’Appello di Bologna, con sentenza 17-3/3-7-2006, confermava la sentenza del Tribunale di Bologna in data 20-9/5-10-2005, che aveva disposto assegno di mantenimento a favore del N..

Ricorre per cassazione la G., sulla base di due motivi.

Resiste, con controricorso, il N..

Il Collegio dispone redigersi la sentenza con motivazione semplificata.

Il ricorrente lamenta violazione di legge ( art. 156 c.c., artt. 36 e 38 Cost.) nonchè vizio di motivazione, in punto assegno di mantenimento. Non si ravvisa violazione alcuna di legge nè vizio motivazionale.

Il Giudice a quo ha esaminato le condizioni economiche delle parti, e considerato l’importo dell’assegno, già determinato, che, secondo la sentenza impugnata, con valutazione di fatto insuscettibile di controllo in questa sede, contempera l’obbligo di solidarietà coniugale con le esigenze di vita della G..

Le entrate di quest’ultima – secondo il Giudice a quo – sono quasi triple di quelle del marito, invalido al 100% e titolare di una pensione di Euro 435,00.

Nè si potrebbe sostenere, come fa la ricorrente, che ad un’invalidità al 100% dovrebbe corrispondere una pensione più elevata: è evidente che deve farsi riferimento all’importo pensionistico al momento del giudizio di merito.

Eventuali successivi incrementi, semmai, potrebbero giustificare una domanda di modifica delle condizioni di separazione.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Sussistono motivi equi, collegati alla posizione delle parti e alla vicenda processuale, per una compensazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; dichiara compensate le spese del presente giudizio tra le parti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.