Cass. civ. Sez. I, Sent., 01-03-2012, n. 3229 Nullità e inesistenza della sentenza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

In relazione al rapporto originato dalla concessione alla Marcotex s.p.a., con D.P.C.M. 19 maggio 1989, n. 265, di un contributo a fondo perduto – ai sensi del D.L. 26 gennaio 1987, n. 8, conv., con modif., in l. 27 marzo 1987, n. 120 – per la realizzazione di uno stabilimento industriale in (OMISSIS), il curatore del fallimento della predetta società instaurò, nel luglio 2002, un procedimento arbitrale nei confronti del Ministero delle Attività Produttive (poi Ministero dello Sviluppo Economico) ai sensi della clausola compromissoria contenuta nel disciplinare annesso al D.P.C.M. di concessione. Chiese il risarcimento del danno per inadempimento del Ministero al disciplinare, nonchè l’annullamento del decreto ministeriale 21 dicembre 2000, con cui era stato revocato il contributo, dichiarata decaduta la transazione stipulata dalle parti il 17 giugno 1999 (per definire il contenzioso mediante l’autorizzazione della vendita dei macchinar acquistati con il contributo dalla società e la presentazione, da parte della stessa, di un piano industriale per l’investimento del ricavato) ed intimata, conseguentemente, alla società la restituzione della somma di Euro 15.194.156,42.

Il Ministero resistette e il collegio arbitrale, dichiarata, con lodo non definitivo del 28 maggio 2003, la propria giurisdizione anche sulla domanda di annullamento del decreto ministeriale, con lodo definitivo del 6 ottobre 2004 condannò il Ministero a un risarcimento danni di Euro 4.211.141,61, ma respinse la domanda di annullamento del decreto.

Il curatore fallimentare impugnò il lodo definitivo davanti alla Corte d’appello di Roma e il Ministero propose impugnazione incidentale.

La Corte d’appello ha rigettato l’impugnazione principale e ha dichiarato inammissibile, perchè tardiva, l’impugnazione incidentale.

Secondo la Corte, l’impugnazione incidentale era tardiva perchè era stata proposta con comparsa di costituzione depositata oltre il termine previsto per l’appellato dagli artt. 343 e 166 c.p.c., da computarsi con riferimento alla data dell’udienza indicata con l’atto di appello e non dell’udienza di rinvio di ufficio ai sensi dell’art. 168 bis.

L’impugnazione principale era invece da respingere a giudizio della medesima Corte – in conseguenza dell’infondatezza dei due motivi in cui sostanzialmente si articolava, con i quali, in relazione al rigetto della domanda di annullamento del D.M. 21 dicembre 2000, si denunciava violazione della L. 14 maggio 1981, n. 219, art. 32 e D.Lgs. 30 marzo 1990, n. 76, art. 39 e omissione, insufficienza e contraddittorieta della motivazione, per non avere gli arbitri verificato il corretto esercizio del potere di revoca, con particolare riferimento all’indicazione delle ragioni che avrebbero giustificato una diversa considerazione dell’interesse pubblico da parte dell’amministrazione (primo motivo), nonchè la violazione degli artt. 1362 e ss. c.c. e degli artt. 1218 e 1456 c.c. (secondo motivo).

La Corte ha escluso la sussistenza delle violazioni di regole del diritto, ai sensi dell’art. 829 c.p.c., comma 2, denunciate dalla curatela, osservando, quanto al primo motivo, che "come si rileva dalla motivazione del lodo impugnato (…), gli arbitri hanno correttamente rilevato che la revoca dell’ammissione al contributo è stata determinata dalla mancata presentazione di un efficace piano di riconversione industriale e dal venir meno degli effetti della transazione, che faceva salva la facoltà dell’Amministrazione di procedere alla revoca del contributo (già avviata e poi sospesa in considerazione dell’ipotesi transattiva) in caso di mancata approvazione del piano di riconversione".

Quanto al secondo motivo d’impugnazione, la Corte ha poi:

a) escluso la violazione degli artt. 1362 e ss. c.c. confermando, mediante il diretto esame del contenuto del contratto, l’interpretazione data dagli arbitri all’atto di transazione e rilevando, comunque, l’inammissibilità della corrispondente censura, come formulata dall’impugnante, perchè carente di specifica indicazione delle norme o principi di ermeneutica contrattuale violati e consistente, invece, nella pura e semplice critica dell’interpretazione fornita dagli arbitri, ossia nella richiesta di un nuovo accertamento di fatto non consentito in sede di impugnazione del lodo arbitrale;

b) escluso, altresì, la configurabilità della violazione degli artt. 1218 e 1456 c.c. perchè, come indicato nella motivazione del lodo, la risoluzione della transazione non era stata causata dall’inadempimento della società, bensì "dalla accertata impossibilità sopravvenuta ovvero dal mancato verificarsi della condizione presupposta dall’atto transattivo (l’approvazione del piano di riconversione, a sua volta condizionata dalla vendita dei macchinar)".

La Corte ha infine dichiarato di non dover conseguentemente esaminare le domande formulate dalla curatela per il caso che, accolta l’impugnazione principale, fosse stata ritenuta l’inscindibilità dei capi del lodo e quindi la totale nullità di quest’ultimo.

Il curatore fallimentare ha proposto ricorso per cassazione con undici motivi di censura. Il Ministero ha resistito con controricorso contenente anche ricorso incidentale per un solo motivo.

Motivi della decisione

1. – I primi quattro motivi del ricorso principale riguardano il rigetto del primo motivo d’impugnazione del lodo.

1.1. – Con il primo motivo di ricorso si denuncia la nullità della sentenza per avere i giudici "eluso l’onere decisorio" sul primo motivo d’impugnazione del lodo, essendosi limitati a riprodurre le considerazioni degli arbitri sulla ritenuta legittimità del D.M. di revoca della transazione e del contributo, senza effettuare alcuna autonoma valutazione critica del lodo stesso in relazione al motivo di impugnazione, cioè alla "sussistenza o meno della indicazione da parte del Ministero delle ragioni di interesse pubblico che giustificassero la revoca della transazione e dei contributi". 1.2. – Con il secondo motivo, denunciando violazione della L. n. 219 del 1981, art. 32, D.Lgs. n. 76 del 1990, art. 39 e L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 11 si osserva che l’esercizio del potere di revoca del provvedimento amministrativo è legittimo solo allorchè sussista un interesse pubblico all’eliminazione dell’atto da revocare e che tale interesse, però, non viene indicato nella motivazione del D.M. 21 dicembre 2000. Si lamenta, quindi, che la Corte d’appello non abbia accertato se il collegio arbitrale avesse verificato che la revoca della transazione fosse giustificata da un apprezzabile interesse pubblico attraverso la dovuta comparazione tra l’interesse alla revoca della transazione e quello al mantenimento della medesima.

1.3. – Detti motivi, connessi – e perciò da esaminare congiuntamente – in quanto entrambi relativi alla denuncia dell’illegittimità del D.M. 21 dicembre 2000 per omessa valutazione dell’interesse pubblico nell’esercizio del potere di revoca, sono inammissibili.

E’ senz’ altro vero che la Corte d’appello non ha in effetti provveduto nel merito di tale denuncia. E’ anche vero, però, che la Corte non era tenuta a darsi carico della stessa, poichè poneva una questione inammissibile in quanto non sollevata davanti agli arbitri (che l’illegittimità del D.M. fosse stata dedotta, davanti agli arbitri, anche sotto il profilo della mancata valutazione dell’interesse pubblico sottostante al provvedimento di ritiro non è affermato nella sentenza impugnata e neanche nel ricorso per cassazione, in cui, pure, sono riportati testualmente i quesiti rivolti al collegio arbitrale) e non deducibile per la prima volta in sede d’impugnazione del lodo (sul divieto di proporre con l’impugnazione del lodo domande non proposte nel procedimento arbitrale cfr., da ult., Cass. 20880/2010, 17630/2007).

L’inammissibilità non dichiarata dal giudice a quo, che tuttavia non ha neppure deciso nel merito la questione di cui trattasi, va rilevata d’ufficio in questa sede.

1.4. – Con il terzo motivo, denunciando insufficienza della motivazione concernente l’interpretazione della transazione, si censura l’affermazione secondo cui quest’ultima era stata correttamente revocata a causa della mancata presentazione di un efficace piano di riconversione industriale. Si adduce l’apoditticità e illogicità di tale affermazione e ampiamente si argomenta sulla diversa interpretazione da dare, invece, del contenuto del contratto.

1.5. – Con il quarto motivo la medesima affermazione viene censurata per violazione dei criteri di interpretazione dei contratti di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., osservando che nessun articolo della transazione prevedeva che la società presentasse il progetto di riconversione prima della vendita dei macchinari ovvero entro una certa data dalla stipula della transazione stessa.

1.6. – Questi due motivi – da esaminare anch’essi congiuntamente avendo entrambi ad oggetto l’interpretazione della transazione da parte della Corte d’appello – sono inammissibili perchè si basano sul fraintendimento del senso dell’affermazione che censurano. La Corte d’appello, infatti, non ha inteso, nel respingere il primo motivo d’impugnazione, entrare nel merito dell’interpretazione della transazione: ciò essa ha fatto solo successivamente, nel respingere il secondo motivo d’impugnazione rubricato, appunto, come denuncia di violazione delle regole di ermeneutica contrattuale, mentre a proposito del primo motivo ha disatteso la censura di "omessa verifica del corretto esercizio del potere di revoca da parte dell’Amministrazione" limitandosi a prendere atto "della motivazione del lodo impugnato", che quella verifica a suo giudizio aveva compiuto. La critica dell’interpretazione della transazione, dunque, è incongrua se riferita al rigetto del primo motivo d’impugnazione (quella articolata con riferimento al secondo motivo d’impugnazione è invece più congrua, ma non per questo meno inammissibile, come subito si vedrà).

2. – I restanti motivi di ricorso, ad eccezione dell’ultimo, sono riferiti al rigetto del secondo motivo d’impugnazione, sia quanto al profilo (a) della violazione degli artt. 1362 e ss. c.c. a proposito dell’interpretazione della transazione, sia quanto al profilo (b) della violazione degli artt. 1218 e 1456 c.c.. Il quinto motivo, il sesto e il decimo attengono al profilo (a); il settimo, l’ottavo e il nono al profilo (b).

2.1. – Con riferimento al profilo (a), è pregiudiziale l’esame del decimo motivo. Va infatti ricordato che, con riferimento alla denunciata violazione degli artt. 1362 e ss. c.c., la Corte d’appello ha sia confermato l’interpretazione della transazione fornita dagli arbitri, entrando essa stessa nel merito di quell’interpretazione, sia, comunque, statuito l’inammissibilità delle censure articolate in proposito dall’impugnante principale, perchè prive della effettiva indicazione di norme o principi di ermeneutica violati e consistenti, in sostanza, nella richiesta di un nuovo accertamento di fatto, non consentito al giudice dell’impugnazione del lodo arbitrale.

In altri termini, la Corte d’appello ha sia respinto nel merito le censure dell’impugnante, sia dichiarato l’inammissibilità delle stesse. Il decimo motivo di ricorso reca appunto la censura della statuizione di inammissibilità, che per il suo carattere pregiudiziale precede le altre (aventi ad oggetto il merito) nell’ordine logico.

La statuizione di inammissibilità, oggetto del decimo motivo, viene censurata per insufficienza della motivazione. Il ricorrente lamenta che la Corte d’appello abbia affermato, con formule generiche e stereotipe, che egli si era limitato a richiedere un nuovo accertamento di fatto quando invece, benchè nella rubrica del secondo motivo d’impugnazione si facesse riferimento alla violazione degli artt. 1362 e ss. c.c., nella sostanza "era stata dedotta chiaramente l’errata individuazione della comune intenzione delle parti da parte degli arbitri", ricavabile dall’esame dell’atto di transazione.

2.2. – Il motivo è manifestamente infondato.

Lo stesso ricorrente, invero, finisce con l’ammettere di aver dedotto in sede d’impugnazione del lodo null’altro che un punto di fatto, qual è indubbiamente l’individuazione della comune intenzione delle parti di un contratto. Il giudizio di impugnazione del lodo, invece, come già rilevato nella sentenza impugnata, è limitato alla pura legittimità, il giudice non ha alcun potere di diretto accertamento dei fatti di causa, che deve assumere nei termini definiti dal lodo.

Ciò conferma la correttezza della statuizione di inammissibilità assunta dalla Corte d’appello.

2.3. – Le questioni sollevate con il quinto e sesto motivo di ricorso, attinenti al merito delle questioni ermeneutiche dichiarate anche inammissibili dalla Corte d’appello, sono a loro volta inammissibili.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, qualora il giudice, oltre a statuire l’inammissibilità della domanda o del gravame, con ciò spogliandosi della potestas iudicandi sul merito della controversia, abbia statuito anche il rigetto nel merito, la parte soccombente non ha l’onere nè l’interesse ad impugnare la pleonastica statuizione di rigetto, la cui eventuale impugnazione è dunque inammissibile (Cass. Sez. Un. 3840/2007). Tale principio, affermato con riferimento a fattispecie di inammissibilità riguardante l’intera domanda o gravame, va logicamente esteso ai casi – come il nostro – in cui l’inammissibilità riguardi soltanto un capo di domanda o motivo di gravame.

2.4. – Con il settimo motivo, denunciando insufficienza della motivazione, si lamenta che la Corte d’appello non abbia illustrato le ragioni per le quali sussistevano gli elementi per l’applicazione degli istituti della presupposizione e della risoluzione per impossibilità sopravvenuta e si contesta che tali elementi in realtà sussistessero, argomentando sulle nozioni giuridiche di presupposizione e impossibilità assoluta della prestazione.

2.5. – Con l’ottavo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1256 e 1463 c.c., si censura l’affermazione, attribuita alla Corte d’appello, secondo cui la transazione si era risolta per l’impossibilità sopravvenuta di procedere alla vendita dei macchinari al Sud Africa, per difetto del requisito dell’essenzialità di quella vendita nell’economia del contratto.

2.6. – Con il nono motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1256, 1375 e 1463 c.c., viene censurata l’affermazione, attribuita alla Corte d’appello, secondo cui la transazione si era risolta "per presupposizione" della vendita dei macchinari al Sud Africa, osservando che può parlarsi di presupposizione solo in riferimento a circostanze indipendenti dalla volontà e attività delle parti e non costituenti oggetto di una loro specifica obbligazione, ciò che non può dirsi, invece, per la vendita dei macchinari al Sud Africa da parte della Marcotex.

2.7. – I tre motivi di censura predetti hanno per oggetto il seguente passo della sentenza impugnata (già richiamato sopra in narrativa e qui trascritto per comodità) : "La risoluzione della transazione, come sinteticamente ma chiaramente indicato nella motivazione del lodo (…), è derivata non dall’inadempimento della Marcotex, ma piuttosto dalla accertata impossibilità sopravvenuta ovvero dal mancato verificarsi della condizione presupposta dall’atto transattivo (l’approvazione del piano di riconversione, a sua volta condizionata dalla vendita dei macchinari (prevista in favore del Sud Africa: n.d.r.)", il che esclude in radice la con-figurabilità delle violazioni prospettate dal fallimento con riferimento alle disposizioni di cui agli artt. 1218 e 1456 c.c.".

Come si vede, la Corte d’appello non ha effettuato una propria valutazione in ordine alla causa per cui la transazione era stata risolta, ma si è limitata a prendere atto della valutazione in proposito effettuata dagli arbitri. E tanto ha fatto peraltro correttamente, perchè al giudice dell’impugnazione del lodo non è consentito rivalutare il merito della decisione degli arbitri, ma unicamente verificare, su specifica denuncia dell’impugnante, se il lodo sia affetto dai vizi di legittimità tipizzati dall’art. 829 c.p.c..

Le censure mosse con il ricorso sono dunque inammissibili perchè indirizzate nei confronti di valutazioni in realtà non contenute nella sentenza. Esse avrebbero dovuto essere rivolte, semmai, nei confronti del lodo, in sede d’impugnazione dello stesso (purchè integrassero, ovviamente, la denuncia di mera violazione di regole di diritto ai sensi dell’art. 829 c.p.c., comma 2), e nel giudizio di cassazione si sarebbero poi potuti dedurre gli eventuali vizi di legittimità della decisione assunta su quelle censure dal giudice dell’impugnazione.

3. – Con l’undicesimo motivo del ricorso principale, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 830 c.p.c. (nel testo, qui applicabile ratione temporis, anteriore alla novella di cui al D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40), si censura la dichiarazione di non doversi esaminare – atteso il rigetto dei motivi d’impugnazione – le domande formulate dalla curatela per il caso di accoglimento dell’impugnazione stessa e di ritenuta inscindibilità dei capi del lodo con conseguente nullità totale dello stesso. La censura è basata sull’assunto dell’illegittimità del rigetto dell’impugnazione.

3.1. – Il motivo, avendo il fondamento appena detto, è inammissibile, anzi non costituisce neppure un autonomo motivo di ricorso, bensì la deduzione di una mera conseguenza dell’invocato accoglimento dei precedenti motivi.

4. – Con l’unico motivo del ricorso incidentale si censura, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 14 preleggi e art. 343 c.p.c., la statuizione di inammissibilità dell’impugnazione incidentale, per tardività, in applicazione degli artt. 343 e 166 c.p.c.. Il ricorrente sostiene che l’applicazione analogica al giudizio d’impugnazione del lodo di norme dettate per il giudizio di appello non si concilia con la diversità di natura e struttura dei due rimedi (mezzi d’impugnazione a critica limitata, il primo, e a critica illimitata, il secondo), nè con il carattere eccezionale di una previsione di decadenza.

4.1. – Il motivo è infondato.

Più volte questa Corte ha avuto occasione di affermare che il principio per cui la proposizione dell’impugnazione principale determina, nei riguardi di tutti coloro cui il relativo atto venga notificato, l’onere, a pena di decadenza, di esercitare il proprio diritto d’impugnazione nei modi e nei termini previsti per l’impugnazione incidentale, in applicazione della regola fondamentale della concentrazione delle impugnazioni contro la stessa sentenza, è applicabile anche nel giudizio d’impugnazione per nullità del lodo arbitrale, dato che detta impugnazione, se pure non costituisce un comune appello avverso la pronunzia degli arbitri, in quanto è limitata all’accertamento dei vizi previsti dall’art. 829 c.p.c. dedotti col mezzo di gravame, introduce comunque dinanzi al giudice ordinario un procedimento giurisdizionale nel quale valgono, in mancanza di diversa disciplina, le norme processuali ordinarie (v.

Cass. 7214/1990, 9382/1993, 6291/2000, 10663/2006). Va solo puntualizzato, per rispondere all’obiezione del ricorrente incidentale, che non si tratta di applicazione analogica, bensì di applicazione diretta delle norme del procedimento davanti alla corte d’appello, in base al principio, ricavabile dagli artt. 400 e 406 c.p.c., per cui davanti al giudice adito con un mezzo d’impugnazione si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti a lui, in quanto non derogate dalla specifica disciplina del mezzo di cui si tratta (per tale principio v. anche Cass. 1731/2001, 6517/2003, 18917/2004, 18918/2004).

5. – Entrambi i ricorsi vanno, in conclusione respinti, con compensazione delle spese processuali attesa la reciproca soccombenza delle parti.

P.Q.M.

La Corte, decidendo sui ricorsi riuniti, li rigetta entrambi e dichiara compensate fra le parti le spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 04-04-2012, n. 5378 Notificazione a persone giuridiche

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Svolgimento del processo

Il Comune di Lucca propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana che, in riforma della decisione di primo grado, ha annullato la cartella esattoriale relativa all’ICI per gli anni 1995, 1996, 1997, 1998 e 1999, emessa nei confronti della snc Società Immobiliare della Toscana di Giammattei S. e C. in liquidazione, in quanto l’avviso o gli avvisi di accertamento presupposti erano stati notificati il 24 dicembre 2001 e il 3 gennaio 2002 non alla liquidatrice S. G., cui esclusivamente competeva la rappresentanza legale della società, ma "a soggetti che risultano estranei alla società stessa", sicchè tale "notifica devesi considerare nulla".

La società contribuente resiste con controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo, denunciando violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 11, comma 2, nonchè dell’art. 140 cod. proc. civ., il Comune ricorrente assume che per la persona giuridica destinataria la legittimazione a ricevere l’atto, inviato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi della prima disposizione in rubrica, dovrebbe essere desunta dalla presenza del soggetto presso l’indirizzo della persona giuridica stessa e dall’avvenuta accettazione dell’atto. Deduce in proposito che la contribuente, con l’atto di appello aveva sostenuto che le raccomandate risultavano consegnate a B.C. ed a B. L., entrambe nipoti della liquidatrice.

Con il secondo motivo censura la decisione denunciando violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19 assumendo che alla, eventualmente ritenuta, mancata notificazione degli atti presupposti non dovrebbe conseguire l’annullamento della cartella in quanto, unitamente all’impugnazione di quest’ultima, potrebbero essere impugnati i primi.

Con il terzo motivo denuncia violazione della stessa norma sotto un diverso profilo, nonchè vizio di motivazione.

Nel controricorso la società contribuente deduce tra l’altro che gli avvisi di accertamento "anzichè al liquidatore, sono stati notificati a soggetti del tutto estranei alla società stessa (nipote e sorella del liquidatore)".

Il primo motivo del ricorso è fondato.

E’ infatti incontroverso in fatto che gli avvisi di accertamento furono notificati nella sede della società, in liquidazione, con consegna a persone legate da un rapporto di parentela al liquidatore G.S.: le parti non concordano su un punto, ai fini della causa non rilevante, in quanto il ricorrente qualifica tali persone come nipoti entrambe della G., indicandone i nomi, B.C. e B.L., mentre la società contribuente afferma essersi trattato di "nipote e sorella del liquidatore".

La questione, di diritto, si risolve nel verificare se le dette persone, rinvenute nella sede della società, "risultino – come affermato dal giudice d’appello – soggetti estranei alla società", con conseguente invalidità della notifica degli atti impositivi.

Ed in proposito, l’art. 145 c.p.c., comma 1, nel quale si rinviene la regola per l’individuazione del "destinatario" della notificazione di un atto a persona giuridica o a società non avente personalità giuridica (comma 2) – regola che trova applicazione tanto per le notifiche eseguite dall’ufficiale giudiziario, che per quelle eseguite a mezzo del servizio postale, e che per le notificazioni c.d. dirette "a mezzo posta", previste, ad esempio, dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 11, comma 2, per gli avvisi di accertamento ICI, o dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 16, comma 3, per il processo tributario – stabilisce che la notificazione si esegue nella sede "mediante consegna di copia dell’atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa".

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, "ai fini della regolarità della notificazione di atti a persona giuridica mediante consegna a persona addetta alla sede ( art. 145 c.p.c., comma 1), è sufficiente che il consegnatario si trovi presso la sede della persona giuridica destinataria, non occasionalmente, ma in virtù di un particolare rapporto che, non dovendo essere necessariamente di prestazione lavorativa, può risultare anche dall’incarico, pur se provvisorio e precario, di ricevere le notificazioni per conto della persona giuridica. La prova dell’insussistenza di un rapporto siffatto, nel caso in cui il consegnatario si sia qualificato addetto alla ricezione degli atti per la persona giuridica destinatala, dev’essere fornita da quest’ultima ed il relativo onere non è adempiuto con la sola dimostrazione dell’insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra consegnatario ed ente destinatario della notifica, attesa l’accennata configurabilità di altri rapporti idonei a conferire la richiesta qualità" (Cass. n. 15798 del 2010, n. 11804 del 2002 e n. 7249 del 1992).

Un siffatto rapporto, di parentela come precisato supra, tra le consegnatale degli atti, che si trovavano nella sede della società, e la legale rappresentante della società, sussisteva, e la prova contraria in merito non è stata fornita dalla società destinataria.

Il primo motivo del ricorso va pertanto accolto, assorbiti il secondo ed il terzo motivo, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la sentenza può essere decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo della società contribuente avverso la cartella di pagamento, essendo già divenuti definitivi gli atti impositivi risultati ritualmente notificati.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si regolano come in dispositivo, mentre si ritiene di compensare le spese per i gradi di merito.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti il secondo ed il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della società contribuente.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 1000,00, ivi compresi Euro 100,00 per esborsi, e dichiara compensate fra le parti le spese dei gradi di merito.

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Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 20-10-2011) 08-11-2011, n. 40511

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Svolgimento del processo

S.H. e S.R. propongono a mezzo del difensore ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di La Spezia che ha loro applicato, su richiesta delle parti, la pena di giustizia nei confronti di entrambi in ordine al reato ex art. 337 c.p. e, quanto al primo, anche al reato ex art. 582 c.p..

Deducono il mancato avviso al difensore di fiducia, nelle modalità previste dal P.M., della data e del luogo fissati per il giudizio.

Motivi della decisione

I ricorsi sono inammissibili.

Nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti (artt. 444 e segg. c.p.p.), non si possono prospettare con il ricorso per cassazione questioni incompatibili con la richiesta di patteggiamento formulata per il fatto contestato e per la relativa qualificazione giuridica risultante dalla contestazione.

L’applicazione concordata della pena, infatti, presuppone la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento e al consenso a essa prestato (Cass. n. 21287 del 2010; n. 6383 del 2008; n. 32391 del 2003, relativa proprio a fattispecie di mancato avviso al difensore). Nella specie, peraltro, non si è neppure in presenza di una nullità assoluta, posto che il difensore venne comunque avvisato telefonicamente (v. f. 59 del fascicolo).

Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonchè al versamento in favore della Cassa delle Ammende, di una somma determinata, equamente, in Euro 1000,00 a carico di ciascuno.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 27-10-2011) 24-11-2011, n. 43457Reato continuato e concorso formale

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Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 15.12.2010 la Corte d’appello di Lecce, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza presentata da C.A. volta ad ottenere l’applicazione del regime del reato continuato tra reati di cui a plurime condanne, inflitte con sentenze a) Corte d’appello Lecce 19.3.1993 per violazione D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 commesso in data (OMISSIS), b) Corte assise appello Lecce 17.4.1992 per violazione art. 416 bis risalente al (OMISSIS); c) Corte d’appello Lecce 15.3.2007 per violazioni art. 416 bis c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 risalenti al periodo (OMISSIS), reati questi già unificati ex art. 81 c.p. con i reati di cui alla condanna della Corte d’assise d’appello. Secondo la Corte il reato di cui alla sentenza sub a) andava pertanto valutato in relazione al reato continuato ritenuto (b+c): venivano in proposito evidenziate la distanza temporale tra i fatti, tale da non poter fare apprezzare alcun collegamento psicologico immediato e diretto rispetto alle pulsioni delinquenziali dell’istante e la mancanza di spunti idonei ad accreditare una progettazione unitaria, ragione per cui l’istanza veniva rigettata.

2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il C., pel tramite del difensore per dedurre:

2.1 inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e processuale ed in particolare dell’art. 81 c.p., art. 671 c.p.p., art. 186 disp. att. c.p.p.: la corte avrebbe trascurato di valutare che era stato riconosciuto il vincolo della continuazione tra fatti occorsi dal 1988 al 2002 , quindi tra condotte tra loro distanti ben quattordici anni. Non solo, ma dalla sentenza sub b) era emerso che il prevenuto aveva partecipato con ruolo verticistico al clan di stampo mafioso dei Tornese, capeggiato dal cognato T.M., dedito dai primi anni 80 e fino al 2002 a varie attività illecite, tra cui lo spaccio di stupefacenti. Sarebbe stato poi erroneamente posto a carico dell’interessato l’onere di fornire significativi elementi su cui fondare il convincimento di deliberazione unitaria, laddove spetta al giudice dell’esecuzione esaminare gli elementi emersi dalle sentenze, valutando se tali elementi siano idonei a lasciare intravedere l’esistenza di un disegno unitario.

2.2 motivazione contraddittoria, travisamento della prova con riferimento al significato di medesimo disegno criminoso ex art. 81 c.p., essendo la motivazione incompatibile con altri atti del procedimento: era emerso da più voci di collaboratori che il C. aveva un ruolo rilevante nel commercio dello stupefacente – voci che sarebbero state del tutto trascurate dai giudici a quibus – nell’ambito del clan suddetto ed in particolare sarebbe stata del tutto pretermessa la valutazione di quanto fu scritto nella sentenza 22.1.2009 della Cassazione, che condannò in via definitiva l’istante per aver fatto parte di associazione mafiosa avente ad oggetto anche il traffico di stupefacente, operante in epoca che andava dal (OMISSIS), fino all'(OMISSIS).

La sottovalutazione di tali importanti emergenze configurerebbe un travisamento della prova.

3. Il Procuratore Generale ha chiesto di annullare con rinvio l’ordinanza impugnata.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

L’identità di disegno criminoso è già stata affermata per condotte a carattere associativo, finalizzate anche al commercio dello stupefacente, commesse dal C. nell’arco temporale che va dal (OMISSIS), con provvedimento divenuto irrevocabile. A tale realtà il giudice dell’esecuzione doveva riferirsi, con il che la motivazione sulla esclusione di valutazione unitaria della condotta di reato commessa nel (OMISSIS), avente ad oggetto la violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, avrebbe necessitato una più approfondita e puntuale motivazione sulle specifiche ragioni per le quali il fatto di reato commesso nell’intervallo temporale considerato si discostava dal progetto unitario già ritenuto. E’ infatti principio consolidato della giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui sebbene l’unicità del disegno criminoso richiesta dall’art. 81 c.p. non possa identificarsi con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose, la nozione di continuazione non può neppure ridursi all’ipotesi che tutti i singoli reati siano dettagliatamente progettati e previsti, in relazione al loro graduale svolgimento, occorrendo che si abbia una programmazione e deliberazione iniziale di una pluralità di condotte, in vista di un unico fine. Ne consegue che la programmazione iniziale può essere anche solo di massima, con successivo adattamento alla eventualità del caso, restando fermo che la coerenza modale degli episodi e la contiguità temporale degli stessi fungono da indizio della assenza di interruzioni o soluzioni di continuità della deliberazione originaria (Sez. 1, 17.3.2010, n. 12905, Bonasera).

Non si può dunque non rilevare come la omogeneità delle condotte e soprattutto l’accertato coinvolgimento del C. in una consorteria fin dal 1988, che aveva tra i suoi scopi anche quello di gestire il traffico di stupefacenti e che operò in periodo ampio, comprensivo del tempo in cui venne commesso il reato ritenuto escluso dalla continuazione, non risultano esser stati adeguatamente valutati in sede di decisione, dal che discende che il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio per nuovo esame alla Corte d’appello di Lecce.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla corte d’Appello di Lecce.

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