Cass. civ. Sez. V, Ord., 06-07-2012, n. 11359

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:

"Il sig. S.G. ricorre contro l’Agenzia delle Entrate e le altre parti indicate in epigrafe per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania, confermando la sentenza di primo grado.

ha,respinto il ricorso del contribuente contro una cartella esattoriale.

Il ricorso, soggetto ratione temporis alla disciplina dell’art. 366 bis c.p.c., è affidato a tre motivi.

Con il primo motivo – rubricato "Violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992 (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3)" – si censura la sentenza gravata per aver ritenuto tardivo il ricorso introduttivo del giudizio. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità della censura e per mancanza del quesito di diritto.

Con il secondo motivo – rubricato "Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. difetto assoluto e palese contraddittorietà di motivazione (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5)" – si censura la sentenza gravata per avere violato i principi in materia di prova della notificazione. Il motivo è inammissibile per mancanza del quesito di diritto, quanto alla censura di violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., e per mancanza del momento di sintesi, quanto alla censura di difetto e contraddittorietà di motivazione.

Con il terzo motivo – rubricato "Insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia, violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7 comma 3, e L. n. 413 del 199, art. 45, comma 4" – si lamenta che la Commissione Tributaria Regionale non abbia esercitato il potere di richiedere all’Ufficio l’esibizione della relata di notifica degli atti impugnati. Il motivo è inammissibile per mancanza del quesito di diritto, quanto alla censure di violazione di legge, e per mancanza del momento di sintesi, quanto alla censura di insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia.

In conclusione, si ritiene che il procedimento possa essere definito in camera di consiglio, con la declaratoria di inammissibilità del ricorso..".

che gli intimati Agenzia delle Entrate ed INPS si sono costituiti con controricorso e l’intimata Equitalia Polis spa si è costituita all’adunanza fissata per la discussione;

che la relazione è stata comunicata al P.M. e notificata alle parti;

che non sono state depositate memorie ex art. 380 bis c.p.c., comma 2;

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide le argomentazioni e le conclusioni esposte nella relazione;

che pertanto il ricorso va rigettato, per l’inammissibilità dei relativi motivi;

che le spese del giudizio di legittimità devono porsi a carico del ricorrente soccombente.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rifondere alle resistenti Agenzia delle Entrate, INPS ed Equitalia Polis spa le spese del giudizio di legittimità, liquidando gli onorari in Euro 1.000 per ciascuna parte, e gli esborsi in Euro 100 per INPS, in Euro 100 per Equitalia Polis spa e nell’importo delle spese prenotate a debito per l’Agenzia delle Entrate.

Così deciso in Roma, il 6 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 20-01-2011, n. 578

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Reputandolo illegittimo sotto più profili, il signor P.B. ha impugnato (chiedendone, contestualmente, la sospensione dell’esecutività) il provvedimento con cui lo si è escluso dal concorso indetto per il reclutamento di 1552 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale. (G.U., IV s.s., n.34 del 30.4.2010).

Stante la manifesta pretestuosità delle argomentazioni attoree, nella Camera di Consiglio del 12.1.2011: data in cui il relativo ricorso (nel frattempo, debitamente istruito) è stato (ri)sottoposto (ai fini della delibazione della suindicata istanza di tutela cautelare) al prescritto vaglio collegiale, si ritiene (preavvisatene le parti) di poter definire immediatamente il giudizio con una sentenza in forma semplificata.

Si osserva, in proposito

che il provvedimento impugnato (che viene, pertanto, ad assumere natura di atto vincolato: se non, addirittura, "dovuto") è la naturale conseguenza del giudizio di inidoneità, formulato a seguito delle verifiche a cui l’interessato è stato regolarmente sottoposto ai sensi della vigente normativa di settore;

che tali verifiche, condotte – ritualmente – attraverso test e interviste, hanno evidenziato la carenza – nel B. (mostratosi, si cita testualmente, "rigido ed impulsivo": e dalla motivazione "inconsistente…") – delle richieste caratteristiche attitudinali. (Con particolare riferimento, tenutosi anche conto delle "difficoltà comunicative" dell’aspirante, all’area "comportamentale" e a quella della "assunzione di ruolo").

Alla luce di tali constatazioni; e tenuto conto

che l’atto (presupposto) in questione non presenta certo quei caratteri di illogicità, superficialità o incoerenza che – soli – potrebbero invalidarlo;

che esso è, comunque, espressione di una valutazione tecnico/discrezionale: insindacabile, in sede di giurisdizione generale di legittimità, se non nei (ristretti) limiti testé considerati,

il Collegio – rilevato che, nell’occasione, ci si è mossi nel pieno rispetto delle previsioni poste dall’art.11 dell’apposito bando di concorso – non può (appunto) che concludere per l’infondatezza della proposta impugnativa.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

rigetta il ricorso indicato in epigrafe;

condanna il proponente al pagamento delle spese del giudizio: che liquida in complessivi 2000 euro: 1000 dei quali in favore della resistente e 1000 del parimenti intimato (e costituito) D.L..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del giorno 12 gennaio 2011, con l’intervento dei magistrati:

Silvio Ignazio Silvestri, Presidente

Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere, Estensore

Domenico Landi, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Corte Costituzionale ordinanza n. 230 ORDINANZA (Atto di promovimento) 04 febbraio 2010 .

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Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 36 del 8-9-2010

IL GIUDICE DI PACE

Nel processo penale a carico di Tore Mehmet, nato a Pazarick
(Turchia) il 1° gennaio 1983, in Italia senza fissa dimora,
elettivamente domiciliato presso il difensore d’ufficio l’avv. Mauro
Ferrazzi in Gallarate (Varese) via Settembrini n. 4.
Imputato del reato di cui all’art. 10-bis d.lgs. n. 286/98
poiche’ essendo cittadino straniero di Paese non appartenente
all’U.E., faceva ingresso ovvero si tratteneva sul territorio dello
Stato senza essere munito del prescritto visto di ingresso e/o
permesso di soggiorno in violazione delle disposizioni del d.lgs. n.
286/1998 e successive modifiche.
Accertato in Somma Lombardo (Malpensa) il 16 ottobre 2009.

Ordinanza

Premesso che:
Thore Mehmet – al quale e’ stato notificato il decreto di
espulsione emesso il 16 ottobre 2010 dal Prefetto di Varese – e’
stato identificato in pari data negli uffici della Polizia di
Frontiera Aerea di Malpensa (Varese) ed indagato, per non aver
ottemperato all’invito di esibire il proprio passaporto mostrando
solamente la carta di identita’; il successivo controllo in banca
dati S.D.I. ha evidenziato che era titolare di un permesso di
soggiorno rilasciato dalla Questura di Pavia, ritiratogli in data 16
gennaio 2008 perche’ gli era stato negato lo status di rifugiato.
All’udienza del 24 novembre 2009, dichiarata la contumacia
dell’imputato non comparso, sull’eccezione di illegittimita’
costituzionale dell’art.10-bis d.lgs. n. 286/1998 come introdotto
dall’art. 1, comma 16, legge 15 luglio 2009, n. 94 formulata dal suo
difensore che si riservava di produrre memoria, la causa veniva
rinviata all’udienza del 4 febbraio 2010 nella quale il giudice preso
atto della stessa, tenuto conto della varie ordinanze gia’ emesse da
altri giudici sul medesimo tema, aderendo in particolare alle
argomentazioni dedotte dalla Procura della Repubblica del Tribunale
di Torino che fa proprie, osserva e ribadisce che:
l’art. 10-bis del d.lgs. n. 286/98 introdotto dall’art. 1,
comma 16, della legge 15 luglio 2009 n. 94 prevede la nuova
fattispecie criminosa dell’«ingresso e soggiorno illegale nel
territorio dello Stato» sanzionando con l’ammenda da 5.000 a 10.000
euro «lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio
dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico
nonche’ di quelle dell’art. 1 della legge 28 maggio 2007 n. 68»;
tale norma appare in contrasto con l’art. 3 della Cost.,
sotto il profilo dell’irragionevolezza della scelta legislativa di
criminalizzare l’ingresso e la permanenza dei clandestini nello Stato
italiano;
pur riconoscendo che compete al legislatore un generale
potere «di regolare la materia dell’immigrazione, in correlazione ai
molteplici interessi pubblici da essa coinvolti ed ai gravi problemi
connessi ai flussi migratori incontrollati» (Corte costituzionale
sentenza n. 5/2004) facendo buon uso della sfera di discrezionalita’
sua propria, l’azione di tale organo costituzionale trova limiti
insuperabili nell’osservanza dei principi fondamentali del sistema
penale stabiliti dalla Costituzione e nell’adozione di soluzioni
orientate a canoni di ragionevolezza e di razionalita’ finalistica;
la irragionevolezza della nuova fattispecie criminosa e’
chiaramente evidenziata dalla carenza di un pur minimo fondamento
giustificativo: la penalizzazione di una condotta dovrebbe
intervenire come estrema ratio, in tutti i casi in cui non sia
possibile individuare altri strumenti idonei al raggiungimento dello
scopo. L’obiettivo perseguito dalla nuova fattispecie incriminatrice
e’ costituito dall’allontanamento dello straniero irregolare dal
territorio dello Stato: tale misura e’ prevista come sanzione
sostitutiva irrogabile dal giudice di pace ai sensi dell’art.
16 d.lgs. n. 286/98 appositamente modificato per comprendervi trai
presupposti la sentenza di condanna per il reato di cui all’art.
10-bis (cosi alterando anche con l’espressa introduzione dell’art.
62-bis il sistema sanzionatorio designato dal d.lgs. n. 274/2000 che
prescriveva all’art. 62 l’espresso divieto di applicazione delle
altre misure sostitutive di pene detentive brevi); inoltre la
effettiva espulsione dello straniero in via amministrativa
costituisce causa di non procedibilita’ dell’azione penale, il che
rende evidente quale sia l’interesse primario perseguito dal
legislatore; infine non e’ richiesto alcun nulla osta dell’Autorita’
Giudiziaria per l’esecuzione dell’espulsione, al chiaro scopo di non
creare intralci alla predetta operazione. L’evidente finalita’ della
nuova fattispecie incriminatrice, strumentale all’allontanamento
dello straniero irregolare dal territorio dello Stato ne sottolinea
la mancanza di una ratio giustificatrice, perche’ lo stesso
obbiettivo era perfettamente raggiungibile prima della introduzione
della nuova figura di reato, mediante l’adozione dell’espulsione
coattiva in via amministrativa ai sensi dell’art. 13, comma 4 d.lgs.
n. 286/98. L’ambito di applicazione della nuova fattispecie coincide
perfettamente con quella della preesistente misura amministrativa
della espulsione, sia sotto il profilo dei soggetti destinatari, sia
sotto quello della ratio giustificativa. Il che significa che c’era
gia’ nell’Ordinamento italiano uno strumento ritenuto idoneo al
raggiungimento dello scopo (che non e’ stato oggetto di alcuna
modifica normativa) e l’adozione dello strumento penale resta privo
di ogni giustificazione;
l’irragionevolezza della nuova fattispecie penale emerge
anche sotto il profilo sanzionatorio; che comprende non solo la pena
dell’ammenda da 5.000 a 10.000 curo, ma anche il divieto di
applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena
e della facolta’ concessa al giudice di pace di sostituire la pena
pecuniaria con una sanzione piu’ grave, quale quella dell’espulsione
dallo Stato per un periodo non inferiore a cinque anni (unico caso di
misura sostitutiva piu’ grave della sanzione principale sostituita);
l’art. 3 Cost. appare violato sotto un altro profilo
specifico, concernente la irragionevole disparita’ di trattamento tra
la nuova fattispecie e quella dell’art. 14 comma 5-ter d.lgs. n.
286/98 che prevede la punibilita’ dello straniero inottemperante
all’ordine di allontanamento del Questore solo quando lo stesso si
trattenga nel territorio dello Stato oltre il termine stabilito e
«senza giustificato motivo». Due condizioni che non si trovano nella
nuova figura criminosa, cosicche’ e’ sufficiente il venir meno per
qualche motivo del permesso di soggiorno perche’ sia immediatamente
ed automaticamente integrata una ipotesi di trattenimento illecito,
senza alcuna possibilita’ per l’interessato, di addurre una qualche
giustificazione o di usufruire di un termine per potersi allontanare.
Va richiamata al riguardo la sentenza della Corte costituzionale
n. 5/2004 che ha salvato la costituzionalita’ dell’art. 14, comma
5, d.lgs. n. 286/98 proprio grazie all’interpretazione costituzionale
orientata della clausola «senza giustificato motivo» considerata al
pari di altre simili rinvenibile nell’Ordinamento, una «valvola di
sicurezza» del meccanismo repressivo atta ad evitare «che la sanzione
penale scatti allorche’ – anche al di fuori della presenza di vere e
proprie cause di giustificazione – l’osservanza del precetto appaia
concretamente inesigibile» per i piu’ svariati motivi riconducibili
«a situazioni ostative di particolare pregnanza che incidano sulla
stessa possibilita’ soggettiva od oggettiva, di adempiere
all’intimazione, escludendola ovvero rendendola difficoltosa o
pericolosa». Il nuovo reato di immigrazione clandestina non appare
conforme alla Costituzione perche’ punisce indiscriminatamente tutti
i soggetti irregolarmente presenti nel territorio dello Stato, senza
tenere conto della eventuale esistenza di situazioni legittimanti
tale presenza.
Il nuovo art. 10-bis d.lgs n. 286/98 appare in contrasto con
l’art. 3 Cost. nonche’ con l’art. 25, secondo comma Cost., avuto
riguardo alla configurazione di una fattispecie penale
discriminatoria, perche’ fondata su particolari condizioni personali
e sociali, anziche’ su fatti e comportamenti riconducibili alla
volonta’ del soggetto attivo;
infatti la nuova fattispecie incriminatrice sanziona solo
apparentemente una condotta (l’azione dell’ingresso e l’omissione del
mancato allontanamento) in realta’ in se’ e per se’ del tutto neutra
agli effetti penalistici, mentre il vero oggetto dell’incriminazione
e’ la mera condizione personale dello straniero, costituita dal
mancato possesso un titolo abilitativo all’ingresso e alla successiva
permanenza nel territorio dello Stato, che e’ poi la condizione
tipica del migrante economico e dunque anche una condizione sociale,
cioe’ propria di una categoria di persone; una situazione priva di
una qualche significativita’ sotto il profilo della pericolosita’
sociale, difficilmente riconducibile ad una condotta volontaria e
consapevole dello straniero migrante essendo costui di regola
costretto a fuggire dal proprio Stato di appartenenza per ragioni di
sopravvivenza e a subire la sottrazione dei documenti (ove esistenti)
da parte delle compagini criminali che organizzano i viaggi della
speranza. La criminalizzazione del migrante economico appare in
contrasto sia con il principio di uguaglianza sancito dall’art. 3
Cost. che vieta ogni discriminazione fondata, tra l’altro su
condizioni personali e sociali, sia con la fondamentale garanzia
costituzionale secondo cui si puo’ essere puniti solo per fatti
materiali (art. 25 secondo comma Cost.).
La Corte costituzionale si e’ gia’ espressa in modo inequivoco
sul punto stabilendo nella sentenza 78 del 2007, in tema di
applicabilita’ delle misure alternative alla detenzione agli
stranieri clandestini, che «il mancato possesso di un titolo
abilitativo alla permanenza nel territorio dello Stato» costituisce
«una condizione soggettiva» «che di per se’ non e’ univocamente
sintomatica … di una particolare pericolosita’ sociale»; dal che
consegue «l’impossibilita’ di individuare nella esigenza di rispetto
delle regole in materia di ingresso e soggiorno in detto territorio
una ragione giustificativa della radicale discriminazione dello
straniero sul piano dell’accesso al percorso rieducativo, cui la
concessione delle misure alternative e’ funzionale». La nuova
fattispecie renderebbe inapplicabile la citata sentenza della Corte
cost. e inaccessibili le misure alternative alla detenzione a
stranieri clandestini condannati a pene detentive perche’,
sanzionando penalmente la clandestinita’ dello straniero, essa
collega a tale condizione un implicito, quanto ingiustificato e
irrazionale, giudizio di pericolosita’ sociale, che di per se’ e’
incompatibile – come ammesso dalla stessa Corte cost. – «con il
perseguimento di un percorso riabilitativo attraverso qualsiasi
misura alternativa».
La nuova fattispecie appare infine in contrasto con l’art. 2
Cost., che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo e
richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarieta’
politica, economica e sociale. Con parole lungimiranti perfettamente
applicabili anche ai nuovi poveri di oggi, gli stranieri migranti, la
Corte costituzionale, con la sentenza 519 del 1995, dichiaro’
l’illegittimita’ costituzionale del reato di mendicita’ di cui
all’art. 670 c.p. non potendosi ritenere necessitato il ricorso alla
regola penale per sanzionare la mera mendicita’ non invasiva che,
risolvendosi in una semplice richiesta di aiuto, non poteva dirsi
porre seriamente in pericolo i beni giuridici della tranquillita’
pubblica e dell’ordine pubblico. Allo stesso modo lo spirito
solidaristico di cui e’ impregnata la Carta costituzionale dovrebbe
impedire l’adozione di misure puramente repressive per risolvere il
problema dell’immigrazione; lo straniero migrante non puo’ essere
considerato pericoloso per l’ordine e la tranquillita’ pubblica e
colpevole per il solo fatto di esistere.
Le questioni di costituzionalita’ sopra enunciate appaiono a
questo giudice serie e comunque non manifestamente infondate: esse
sono inoltre rilevanti nel processo poiche’ se accolte, con la
conseguente declaratoria di illegittimita’ delle norme denunciate
comporterebbero l’assoluzione dell’imputata Tore Mehmet essendo il
medesimo chiamato a rispondere del reato di ingresso e soggiorno
illegale nel territorio dello Stato ai sensi dell’art. 10-bis d.lgs.
n. 286/98 come introdotto dalla legge citata.

P. Q. M.

Visti gli articoli 137 della Costituzione, 1 della legge cost. 9
febbraio 1948, n. 1, 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ritenuta la
rilevanza e la non manifesta infondatezza, solleva la questione di
legittimita’ costituzionale dell’art. 10-bis del decreto legislativo
25 luglio 1998 n. 286 introdotto dall’art. 1 comma 16 a) della legge
15 luglio 2009, n. 94, nella parte in cui prevede come reato il fatto
dello straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio
dello Stato in violazione delle disposizioni di cui sopra, con
riferimento, agli artt. 2, 3 primo comma e 25 secondo comma della
Costituzione;
Ordina l’immediata trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale e sospende il giudizio in corso.
Pronunciata in Gallarate nell’udienza del 4 febbraio 2010.

Il Giudice di pace: Mastrangelo

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

Corte Costituzionale, Sentenza n. 98 del 2003 TRIBUTI LOCALI Imposta incremento valore immobili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Ritenuto in fatto

1.- Con ordinanza del 10 luglio 2001, depositata il 27 novembre 2001, la Commissione tributaria provinciale di Milano ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili).

Nel giudizio a quo, avente ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento I., la società ricorrente lamenta che taluni immobili, esenti dall’ I. decennale ai sensi dell’art. 25, lettera d), del d.P.R. n. 643 del 1972, in considerazione della loro natura di beni strumentali, siano stati assoggettati all’ I. da trasferimento, in quanto oggetto di un atto di conferimento di azienda, assumendo come valore iniziale, ai fini della determinazione della base imponibile, quello della data dell’acquisto invece di quello riferibile alla scadenza dell’ultimo decennio di possesso ininterrotto dei beni stessi con conseguente vanificazione, in tal modo, sempre ad avviso della medesima ricorrente, del beneficio dell’esenzione dei beni strumentali dall’ I. decennale e la sua trasformazione in una mera sospensione dell’imposizione.

Il rimettente – pur condividendo nella sostanza le argomentazioni della società ricorrente – osserva che la normativa vigente non contempla "alcuna diversità nella determinazione della base imponibile applicabile con riferimento agli immobili che beneficiavano dell’esenzione d’imposta" di cui si tratta, cosicché correttamente l’ente impositore avrebbe assunto come valore iniziale quello riferibile alla data di acquisto dei beni.

Ne risulterebbe tuttavia violato – ad avviso del medesimo rimettente – il principio di eguaglianza tributaria di cui agli artt. 3 e 53 della Costituzione, in quanto posizioni contributive sostanzialmente disomogenee, come "quella del contribuente che perda il beneficio dell’esenzione dall’ I. decennale di cui godeva e quella del contribuente che di tale beneficio non ha mai goduto", verrebbero ad essere disciplinate in modo analogo, oltretutto con un ingiustificato aggravio fiscale per il contribuente già beneficiario dell’esenzione.

2.- E’ intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la declaratoria di inammissibilità o infondatezza della questione.

Ad avviso della parte pubblica, l’ordinanza di rimessione sarebbe contraddittoria – così da rendere la questione inammissibile per difetto di rilevanza – in quanto il giudice a quo mostrerebbe chiaramente di condividere l’assunto della società ricorrente secondo la quale il plusvalore dell’immobile strumentale, al compimento del decennio, sarebbe comunque da considerare "tassato", pur mancando la percezione del tributo. Muovendo da tale premessa lo stesso giudice, secondo l’Avvocatura, avrebbe dovuto coerentemente accogliere il ricorso e non già sollevare una questione di legittimità costituzionale.

Si tratterebbe, peraltro, di una premessa ermeneutica del tutto implausibile, non potendo dubitarsi – ad avviso ancora dell’Avvocatura – che la "precedente tassazione", cui fa riferimento l’art. 6, primo comma, del d.P.R. n. 643 del 1972 ai fini dell’individuazione del valore iniziale dell’immobile, debba essere "una tassazione effettiva e non meramente eventuale". Con la conseguenza che, in caso di alienazione di immobile esente, in quanto strumentale, dall’ I. decennale, il valore iniziale da prendere in considerazione per determinare la base imponibile dell’ I. da trasferimento dovrebbe essere quello riferibile alla data di acquisto.

Nel merito, la questione sarebbe comunque infondata, risultando la disciplina censurata del tutto ragionevole, ove si tenga presente il carattere unitario del tributo, a prescindere dalle distinte modalità applicative previste dagli artt. 2 e 3 del d.P.R. n. 643 del 1972, ed il principio di continuità ad esso inerente.

La soluzione prospettata dal rimettente – oltre a richiedere un intervento inammissibilmente manipolativo – introdurrebbe, d’altro canto, ad avviso ancora dell’Avvocatura, una disciplina di ingiustificato favore per gli immobili strumentali appartenenti a società rispetto a quelli appartenenti ad imprenditori individuali, rimanendo questi ultimi, diversamente dai primi, assoggettati all’ I. da trasferimento secondo le regole generali.

Considerato in diritto

1.- La Commissione tributaria provinciale di Milano dubita, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’art. 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili), nella parte in cui – in applicazione del principio generale espresso dal primo comma dello stesso art. 6 – individua come valore iniziale, ai fini della determinazione della base imponile dell’ I., per gli immobili esenti dall’ I. decennale ai sensi dell’art. 25, secondo comma, lettera d), del medesimo d.P.R., quello della data di acquisto piuttosto che quello della data di scadenza dell’ultimo decennio di possesso.

Tale disposizione si porrebbe in contrasto – ad avviso del rimettente – con il principio di eguaglianza tributaria, in quanto sottoporrebbe ad un analogo trattamento fiscale posizioni contributive sostanzialmente disomogenee, quali sarebbero quella del contribuente che perde il beneficio dell’esenzione dall’ I. decennale di cui in precedenza godeva e quella del contribuente che di tale beneficio non ha, invece, mai goduto.

2.- Va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Avvocatura in ragione della asserita contraddittorietà della motivazione dell’ordinanza di rimessione.

Il rimettente aderisce, infatti, in modo inequivoco all’orientamento ermeneutico – non implausibile e del resto ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità – secondo il quale la norma impugnata non può che essere interpretata nel senso prospettato dall’ente impositore e, laddove afferma la "condivisibilità" delle argomentazioni della società ricorrente, intende evidentemente riferirsi non alla possibilità di una diversa interpretazione – che appunto esclude – bensì alla sostanza delle critiche mosse dalla medesima ricorrente riguardo alla pretesa iniquità delle conseguenze che dalla disposizione censurata discenderebbero.

3.- Nel merito, la questione non è fondata.

Premesso il carattere unitario dell’imposta sull’incremento di valore degli immobili, pur se applicabile con due distinte modalità, va rilevato che la modalità applicativa prevista dall’art. 3 del decreto istitutivo dell’ I. per gli immobili appartenenti alle società (la cosiddetta I. decennale) si aggiunge, senza sostituirla, a quella prevista dal precedente art. 2, come risulta palese dal tenore letterale della norma, secondo cui l’imposta si applica ai suddetti immobili "oltre che nei casi previsti dall’articolo precedente, al compimento di ciascun decennio dalla data dell’acquisto".

Va altresì evidenziata, in conformità alla giurisprudenza di legittimità, la finalità sostanzialmente antielusiva dell’ I. decennale, il cui fondamento risiede nella circostanza che, nel caso di immobili intestati a società, gli stessi effetti pratici della cessione dell’immobile possono essere raggiunti mediante il trasferimento di quote o azioni societarie, così sfuggendo alla modalità applicativa basata sul trasferimento dell’immobile.

Deve perciò ritenersi che l’esenzione dall’imposta (rectius: dalla modalità applicativa) di cui all’art. 3 (ma non anche da quella di cui all’art. 2) degli incrementi di valore dei beni strumentali, disposta dall’art. 25, secondo comma, lettera d), del d.P.R. n. 643 del 1972, trovi la sua principale giustificazione in una non irragionevole valutazione del legislatore circa l’insussistenza, riguardo a tali immobili, di un effettivo rischio di elusione, così da rendere sufficiente il loro assoggettamento – al pari di quelli appartenenti alle persone fisiche – alla sola modalità applicativa di cui all’art. 2.

Se tale è la ratio della esenzione di cui si tratta, non può allora dubitarsi della coerenza sistematica della norma censurata, là dove prevede che, in caso di trasferimento degli immobili strumentali, ai fini della determinazione della base imponibile debba assumersi come valore iniziale quello della data di acquisto. E’ questa, infatti, una logica conseguenza della scelta, operata dal legislatore, di assoggettare i suddetti immobili al solo prelievo all’atto del loro trasferimento, e non anche al prelievo periodico.

La tesi del rimettente – secondo cui sarebbero in tal modo sottoposte ad un trattamento fiscale sostanzialmente analogo situazioni non omogenee, quali sarebbero quella del contribuente che perde il beneficio dell’esenzione dall’ I. decennale di cui in precedenza godeva e quella del contribuente che di tale beneficio non ha invece mai goduto – si rivela perciò destituita, in fatto, di qualsiasi fondamento, nel senso che il trattamento fiscale resta, nei due casi, diverso. Mentre, infatti, per gli immobili non strumentali appartenenti alle società, l’imposta è applicata, oltre che in caso di trasferimento, anche allo scadere di ciascun decennio, per quelli strumentali l’obbligo di pagamento sorge – come per le persone fisiche – solamente in occasione di un atto volontario di trasferimento, in ciò solo sostanziandosi l’esenzione riconosciuta dall’art. 25, secondo comma, lettera d).

Che l’ammontare dell’imposta applicata con le modalità di cui all’art. 2 del decreto istitutivo possa poi risultare – a parità di ogni altra condizione – uguale o superiore alla somma dei prelievi decennali ex art. 3 è circostanza di mero fatto, irrilevante ai fini del giudizio di legittimità costituzionale e comunque tutt’altro che incompatibile con la ratio di una disciplina che – diversamente da quanto il rimettente ritiene – non è sicuramente finalizzata, per quanto sin qui osservato, a sottrarre a qualsiasi imposizione gli incrementi di valore riferibili agli immobili strumentali.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Milano con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 2003.

Depositata in Cancelleria il 28 marzo 2003.

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