Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 25-01-2011) 22-02-2011, n. 6861 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 27 aprile 2009 il Tribunale di Genova applicava a A.O., imputato di plurime violazioni della legge sugli stupefacenti, la pena concordata tra le parti di anni quattro di reclusione ed Euro 14.000,00 di multa, ritenuta la continuazione tra le diverse fattispecie contestate, nonchè con il reato già giudicato con la sentenza n. 224/08 del GIP di Tribunale di Genova del 27 febbraio 2008 divenuta irrevocabile il 29 gennaio 200; il giudicante riteneva sussistenti i presupposti per la continuazione tra i fatti addebitati al prevenuto in quanto commessi in un breve arco temporale e riconducibili all’abituale impegno dell’ A. nel traffico di sostanze stupefacenti, e concedeva all’imputato le attenuanti generiche – valutandole prevalenti sulla contestata recidiva generica di cui all’art. 99 c.p., comma 1 – avuto riguardo alla personalità dell’imputato stesso, gravato solo di modesti precedenti, ed al suo buon comportamento processuale.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per Cassazione l’imputato, tramite il difensore, denunciando, con formulazione assertiva, vizio di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza di una delle cause di proscioglimento previste dall’art. 129c.p.p.; ha altresì presentato ricorso il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Genova il quale ha dedotto violazione di legge e vizio motivazionale relativamente alla ritenuta continuazione – muovendo dal rilievo che il giudicante non avrebbe indicato concreti elementi rivelatori dell’unicità del disegno criminoso – e sostenendo che il giudicante avrebbe del tutto immotivatamente concesso le attenuanti generiche posto che i precedenti penali, sia pure modesti e comunque tali da integrare la recidiva, dovrebbero aggravare i fatti piuttosto che attenuarli.

I ricorsi vanno dichiarati inammissibili in quanto i motivi dedotti sono manifestamente infondati, atteso che tendono a rimettere in discussione i termini dell’accordo finalizzato all’applicazione della pena oggetto del "patteggiamento". Come più volte affermato anche dalla Suprema Corte, "in caso di patteggiamento ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., l’accordo intervenuto esonera l’accusa dall’onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l’accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo d’imputazione), con l’affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all’art. 129 cod. proc. pen. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost." (Sez. 1, N. 3980/94, imp. Magliulo, RV. 199479); il suddetto accordo implica per l’imputato "l’impegno ad eseguire la pena o sanzione richiesta od accettata, ed altresì per tutte le parti la rinuncia ad ogni questione od eccezione che abbiano interesse a prospettare. Non è infatti concepibile un "patteggiamento con riserva" che consenta di acquisire i rilevanti vantaggi previsti dall’art. 444 cod. proc. pen. e poi di contrastare l’accusa ovvero la difesa mediante il ricorso per Cassazione, che può ritenersi giustificato e, quindi, ammissibile, solo in caso di palese violazione di legge" (Sez. 4, N. 1028/94, imp. Russo, RV. 199548), assolutamente insussistente nel caso in esame.

Per quel che riguarda in particolare l’impugnazione proposta dal P.G., va precisato che la doglianza, circa la concessione delle attenuati generiche, attiene ad apprezzamenti di merito non deducibili in questa sede posto che la motivazione addotta dal giudicante a fondamento del proprio convincimento non presenta connotazioni di illogicità, essendo stata presa in considerazione non solo la valenza dei precedenti a carico – ritenuti di scarso rilievo – ma anche la condotta processuale dell’imputato.

Manifestamente infondata è la censura in ordine alla ritenuta continuazione avendo il giudicante dato adeguatamente conto del proprio convincimento in proposito, con la sinteticità connaturata al rito, come innanzi precisato.

E’ bene ribadire altresì che il principio sopra ricordato, circa la inammissibilità di doglianze finalizzate a rimettere in discussione i termini dell’accordo ratificato dalle parti con la richiesta di patteggiamento, è valido anche per il Procuratore Generale; come precisato nella giurisprudenza di legittimità, il Procuratore Generale "pur avendo una supremazia gerarchica ed istituzionale, non può sostituire la propria volontà a quella già manifestata, in forza della conoscenza diretta degli elementi concreti acquisiti al processo, dal Pubblico Ministero che ha partecipato al patteggiamento, e non può proporre come motivi di ricorso censure che si sostanziano in un recesso dall’accordo" (cfr. Sez. 4, n. 20165/04, Malia e Sez. 5, n. 627 del 4/6/1999, Peressotti).

Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente A.O. al pagamento delle spese processuali, nonchè (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente: cfr. Corte Costituzionale, sent. N. 186 del 7-13 giugno 2000) al versamento a favore della cassa delle ammende di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 1000,00 (mille).
P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi del Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Genova e di A.O.; condanna quest’ultimo al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 05-05-2011, n. 9904

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Lette le conclusioni scritte del P.G. che ha chiesto il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza;

Letto il ricorso dei contribuenti concernente una controversia relativa all’impugnazione del silenzio rifiuto dell’amministrazione all’istanza di rimborso delle somme versate dai medesimi contribuenti a titolo di imposta ipotecaria sugli atti notarili di costituzione di ipoteca volontaria a favore di vari Istituti di credito, atti che avrebbe dovuto godere del trattamento agevolato di cui al D.P.R. n. 601 del 1973, art. 15;

Letto il controricorso dell’amministrazione;

Rilevato che il ricorso si fonda su un unico motivo con il quale i ricorrenti denunciano violazione dell’art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c., in quanto il giudice di merito non avrebbe accolto l’eccezione di giudicato esterno da essi sollevata relativamente alle sentenze con le quali, in ordine alla richiesta di rimborso dell’imposta di registro, era stata accertata la natura giuridica degli atti notarili in questione come "atti di ipoteca volti a garantire finanziamenti a medio termine";

Ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato sulla base dei principi affermati da questa Corte, secondo i quali occorre che il giudicato esterno "si sia formato tra le stesse parti, non essendo sufficiente che esso riguardi un accertamento riferibile ad una questione di fatto comune ad entrambe le cause" (Cass. n. 23658 del 2008) e concerna il medesimo rapporto d’imposta non rilevando che esso sia "relativo alla stessa annualità e scaturente dalla medesima indagine di fatto" (Cass. n. 25200 del 2009): sicchè correttamente il giudice di merito ha escluso il vincolo del giudicato formatosi su sentenze "intervenute tra soggetti parzialmente diversi e relativamente a diversa imposta";

Ritenuto che la formazione dei principi enunciati in epoca successiva alla proposizione del ricorso giustifichi la compensazione delle spese della presente fase del giudizio.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso. Compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 06-06-2011, n. 12170 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Sig. A.L. ha proposto ricorso per Cassazione avverso il decreto depositato il 26 novembre 2007, con il quale la Corte di appello di Napoli ha rigettato il ricorso dal medesimo proposto nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze per il pagamento di un indennizzo per il superamento del termine di ragionevole durata di un processo, instaurato davanti al T.A.R. Campania per chiedere il riconoscimento del diritto all’indennità di vigilanza, promosso con ricorso 24 gennaio 2000 e deciso con sentenza del 14 ottobre 2005.

Il Ministero intimato non ha svolto difese. Il ricorrente ha anche presentato memoria.
Motivi della decisione

La Corte d’appello di Napoli ha respinto la domanda ritenendo che nel caso concreto le risultanze acquisite consentissero di escludere che il ricorrente avesse subito un danno, in quanto egli non aveva enunciato alcuna particolare ragione a sostegno della domanda medesima, nè si era attivato per una più rapida definizione del procedimento in corso, attendendo inoltre oltre dieci anni prima di promuovere il giudizio, con un comportamento chiaramente sintomatico dell’originaria consapevolezza dell’insuccesso dell’iniziativa assunta, in effetti preclusa all’intervenuta estinzione del diritto per prescrizione, e della mancanza di plausibili attese circa la fondatezza della pretesa.

Il ricorrente censura il decreto impugnato proponendo nove motivi di ricorso, con i quali lamenta:

il mancato riconoscimento, con vizio di motivazione, del danno non patrimoniale, pur avendo la Corte di merito accertato il superamento del termine ragionevole di durata del processo (primo e secondo motivo);

la mancata considerazione, con vizio di motivazione, dell’avvenuta presentazione dell’istanza di prelievo (terzo e quarto motivo);

l’avere la Corte di merito, con vizio di motivazione, ritenuto il ricorrente consapevole dell’infondatezza della propria domanda (quinto e sesto motivo);

l’avere la Corte di merito, con vizio di motivazione, attribuito rilevanza al ritardo con il quale è stato promosso il giudizio davanti al T.A.R. Campania (settimo motivo);

la sua condanna alle spese in luogo della loro compensazione (ottavo e nono motivo).

Il primo e secondo motivo, esaminati congiuntamenente, sono manifestamente fondati. Infatti, in tema di equa riparazione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, il danno non patrimoniale è conseguenza normale, ancorchè non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di cui all’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali; sicchè, pur dovendo escludersi la configurabilità di un danno non patrimoniale in re ipsa – ossia di un danno automaticamente e necessariamente insito nell’accertamento della violazione – il giudice, una volta accertata e determinata l’entità della violazione relativa alla durata ragionevole del processo secondo le norme della citata L. n. 89 del 2001, deve ritenere sussistente il danno non patrimoniale ogniqualvolta l’altra parte non dimostri l’esistenza, nel caso concreto, di circostanze particolari che facciano positivamente escludere che tale danno sia stato subito dal ricorrente (Cass. S. U. 2004/1338; Cass. 2005/3396; 2005/5992; 2005/7088; 2005/23271;

2006/1047; 2008/24269); inoltre non rileva l’asserita consapevolezza da parte dell’istante della scarsa probabilità di successo dell’iniziativa giudiziaria, che sia priva di specifici riferimenti di riscontro (Cass. 2008/24269), che devono comunque essere forniti (il che non risulta dal decreto impugnato) dalla parte che tale consapevolezza asserisce (Cass. 2003/13741), restando altresì irrilevante l’eventuale ritardo con cui sia stato promosso il giudizio della cui irragionevole durata il ricorrente si duole.

Restano assorbiti gli altri motivi di ricorso.

Il decreto impugnato deve quindi essere cassato. Non è tuttavia necessario far luogo al giudizio di rinvio, dato che la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, ult. parte, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.

In particolare, determinata dal giudice di merito la durata complessiva del processo presupposto in cinque anni e nove mesi, con accertamento di fatto non censurato dalle parti, e stimato in tre anni, secondo i parametri cronologici elaborati dalla Corte Europea dei diritti dell’Uomo (cfr. Cass. 2008/14), il periodo di ragionevole durata del processo di primo grado, va stabilito in due anni e nove mesi il periodo di durata non ragionevole.

Va inoltre considerato che il parametro per indennizzare la parte del danno non patrimoniale subito nel processo presupposto va individuato nell’importo non inferiore ad Euro 750,00 per anno di ritardo, alla stregua degli argomenti svolti nella sentenza di questa Corte n. 16086 del 2009; che, secondo tale pronuncia, in tema di equa riparazione per violazione del diritto alla ragionevole durata del processo e in base alla giurisprudenza della Corte dei diritti dell’uomo (sentenze 29 marzo 2006, sui ricorsi n. 63261 del 2000 e nn. 64890 e 64705 del 2001), gli importi concessi dal giudice nazionale a titolo di risarcimento danni possono essere anche inferiori a quelli da essa liquidati, "a condizione che le decisioni pertinenti" siano "coerenti con la tradizione giuridica e con il tenore di vita del paese interessato", e purchè detti importi non risultino irragionevoli, reputandosi, peraltro, non irragionevole una soglia pari al 45 per cento del risarcimento che la Corte avrebbe attribuito, con la conseguenza che, stante l’esigenza di offrire un’interpretazione della L. 24 marzo 2001, n. 89, idonea a garantire che la diversità di calcolo non incida negativamente sulla complessiva attitudine ad assicurare l’obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo, evitando il possibile profilarsi di un contrasto della medesima con l’art. 6 della CEDU (come interpretata dalla Corte di Strasburgo), la quantificazione del danno non patrimoniale deve essere, di regola, non inferiore a Euro 750,00 per ogni anno di ritardo eccedente il termine di ragionevole durata.

Tali principi vanno confermati in questa sede, con la precisazione che il suddetto parametro va osservato in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, dovendo invece aversi riguardo per quelli successivi, ad un parametro non inferiore ad Euro 1.000,00 per anno di ritardo, tenuto conto che l’irragionevole durata eccedente tale periodo comporta un evidente aggravamento del danno (Cass. 2009/21840).

Di conseguenza si deve riconoscere al ricorrente, in considerazione della accertata durata non ragionevole di due anni e nove mesi, l’indennizzo di Euro 2.100,00 oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo, al cui pagamento deve essere condannato il Ministero soccombente.

Le spese del giudizio di merito e quelle del giudizio di. cassazione seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo – compensate per la metà quelle del giudizio di cassazione tenuto conto dell’accoglimento soltanto di due dei nove motivi di ricorso proposti – in base alle tariffe professionali previste dall’ordinamento italiano con riferimento al giudizio di natura contenziosa (Cass. 2008/23397; 2008/25352), con distrazione delle spese relative a entrambi i giudizi in favore del difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.

La Corte accoglie i primi due motivi, assorbiti gli altri; cassa il decreto impugnato in ordine alla censura accolta e, decidendo nel merito, condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 2.100,00, oltre agli interessi legali a decorrere dalla domanda; condanna il Ministero suddetto al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio di merito, che si liquidano in Euro 806,00, di cui Euro 311,00 per competenze ed Euro 50,00 per esborsi, oltre a spese generali e accessori di legge, nonchè di quelle del giudizio di cassazione, compensate per la metà, che si liquidano per l’intero in Euro 595,00 di cui Euro 495,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, con distrazione, per le spese di entrambi i giudizi, in favore del difensore del ricorrente, avv. Luigi Aldo Cucinella, dichiaratosi antistatario.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., 31-03-2011, n. 2842

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il proposto gravame gli odierni ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento del loro diritto ad iscriversi al I° anno del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia presso la Facoltà di Medicina dell’Università di Pavia previo, ove occorra, annullamento dei DD.MM. 24.6.1998 e 11.6.1998.

Si sono costituite le intimate amministrazioni contestando genericamente la fondatezza delle dedotte doglianze.

Alla pubblica udienza del 2.3.2011 il ricorso è stato assunto in decisione.

Il proposto gravame deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interessa atteso che con nota versata agli atti il 29 dicembre 2010 gli odierni istanti hanno dichiarato di non aver alcun interesse alla definizione della presente controverisa.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso n.12562 del 1998, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.