Cass. civ. Sez. I, Sent., 22-07-2011, n. 16128

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Con sentenza del 24.7.2006 il Tribunale di Busto Arsizio, nella causa di separazione personale giudiziale promossa da L. F. nei confronti di G.N., rigettata l’eccezione preliminare di difetto di valido consenso sollevata dal convenuto, ha dichiarato l’inefficacia della domanda attrice perchè all’udienza presidenziale l’attrice non si era presentata personalmente ma a mezzo di un procuratore speciale, la figlia G.M.. La Corte di appello di Milano, con sentenza del 12.6.2008, in riforma della decisione di primo grado, ha pronunciato la separazione personale dei predetti coniugi (la sig.ra L., inabilitata nel corso del giudizio di primo grado, assistita dal curatore G.M.) dichiarandola addebitabile al marito e ha emesso i provvedimenti relativi ai rapporti economici.

Contro la sentenza di appello G.N. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Resiste con controricorso l’intimata, come sopra assistita.

1.1.- La presente sentenza è redatta con motivazione semplificata così come disposto dal Collegio in esito alla deliberazione in camera di consiglio.

2.1.- Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto ed errata applicazione di norma di legge alla fattispecie di causa ( art. 707 c.p.c., comma 2 e art. 708 c.p.c.). Deduce che erroneamente la Corte di appello ha ritenuto applicabile la disciplina del divorzio (prima della modifica del 2005) nella parte in cui escludeva la necessaria presentazione personale delle parti in caso di gravi e comprovati motivi. Deduce che mai vi è stato tentativo di conciliazione.

2.2.- Con il secondo motivo parte ricorrente denuncia vizio di motivazione in ordine al proprio appello incidentale e alle richieste istruttorie formulate.

3.- Osserva la Corte che il ricorso – come eccepito anche da parte controricorrente – è inammissibile per violazione dell’art. 366 bis c.p.c. non essendo stato formulato il prescritto quesito di diritto quanto alla violazione di legge denunciata e mancando la sintesi del fatto controverso quanto al vizio di motivazione. Le spese del giudizio di legittimità — liquidate in dispositivo – seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 1.500,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. VI, Sent., 11-05-2011, n. 2790 Pensioni, stipendi e salari

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. L’appello in epigrafe torna in decisione dopo che la Sezione si è pronunciata con la sentenza parziale n. 369/2001, che ha in parte accolto l’appello (riformando la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo) ed ha poi disposto istruttoria chiedendo all’Amministrazione resistente una relazione illustrativa delle ragioni per le quali agli odierni appellanti non sono stati assegnati i 15 punti previsti dal bando per il personale coinvolto nella sperimentazione.

Espletata l’istruttoria, con il deposito da parte dell’INPS della nota illustrativa richiesta, la causa è di nuovo passata in decisione alla pubblica udienza del 29 marzo 2011.

2. L’appello non merita accoglimento.

Il contratto integrativo di cui all’art. 19 del CCNL 1998/2001 (sottoscritto in data 3.3.2000) disponeva, all’articolo 4, capoverso, che "nell’attuazione del nuovo sistema di classificazione del personale, per una sola volta e solo in fase di prima applicazione, per i passaggi tra le aree professionali, l’esperienza maturata per effetto dei processi di innovazione e organizzazione da tempo in atti nell’Ente, nonché mediante le iniziative di formazione e sviluppo delle competenze, attestata anche dalla corresponsione di specifici emolumenti accessori, costituisce parametro sostitutivo integrale dell’intera valutazione della parte corsuale con contestuale attribuzione di ulteriori 15 punti per un totale complessivo pari a 65 punti.

Provvedendo ad effettuare una interpretazione autentica del contratto integrativo relativo all’anno 2000, con Dichiarazione congiunta del 13 marzo 2000 si concordava che "le parti, con riferimento alla sezioni di CCI Ipost sottoscritto in data 3.3.2000, afferente il sistema si classificazione del personale, ritengono utile chiarire che l’esperienza maturata per effetto dei processi di innovazione ed organizzazione, attestata attraverso la corresponsione di specifici emolumenti accessori (indennità ex art. 36 e 41 CCNL 1994/1997) costituisce parametro sostitutivo dell’intera valutazione della parte corsuale per i passaggi interni alle aree, unitamente alla conseguente attribuzione degli ulteriori 15 punti solamente per le selezioni riferite ai livelli economici corrispondenti alle ex qualifiche immediatamente superiori rispetto a quelle attribuite a seguito del primo inquadramento ex art. 13, comma 5, del CCNL 1998/2001. Tale chiarimento vale quale interpretazione autentica del CCI Ipost citato in premessa".

3. Dal tenore della Dichiarazione congiunta appena citata emerge chiaramente la ragione per la quale che l’attribuzione dei 15 punti ulteriori (lamentati dagli odierni appellanti) poteva avvenire esclusivamente per il passaggio ala posizione A2, ovvero quella relativa al conferimento del livello economico corrispondente alle ex qualifiche immediatamente superiori a quelle attribuite con il primo inquadramento ex art. 13 del CCNL 1998/2001, e non anche per il passaggio alla posizione B1.

Alla luce di tali considerazioni, le pretese degli odierni appellanti si rivelano, pertanto, infondate, non potendo in sensi contrario nemmeno invocarsi la circostanza, dovuta ad un mero errore materiale, poi prontamente corretto dall’Amministrazione, che in occasione della compilazione della graduatoria relativa alla procedura selettiva per l’accesso alla posizione A2, i 15 punti in questione non erano stati conteggiati.

4. L’appello, in definitiva, va respinto.

Le spese del giudizio devono essere compensate, ricorrendo giusti motivi, anche in considerazione della margini di dubbio interpretativo lasciati dalla normativa contrattuale applicata.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 18-01-2011) 25-05-2011, n. 20968 Imputato irreperibile

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Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 17 febbraio 2010 la Corte d’assise di Asti, decidendo quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta avanzata nell’interesse di D.K., volta a ottenere la rinnovazione di tutte le notifiche del procedimento conclusosi con la sentenza della Corte d’assise d’appello di Torino, che aveva confermato la sentenza del 3 luglio 2002 della Corte d’assise di Asti, passata in giudicato il 25 luglio 2003, e ha dichiarato irricevibile la richiesta subordinata, proposta ai sensi dell’art. 175 c.p.p., comma 2, per la restituzione in termini per proporre impugnazione avverso la predetta sentenza contumaciale di primo grado.

La Corte d’assise argomentava la decisione rilevando che:

– la Corte d’assise d’appello aveva confermato la sentenza di primo grado e l’estratto contumaciale era stato ritualmente notificato all’imputato ai sensi dell’art. 159 c.p.p., in quanto irreperibile;

– nel corso del giudizio di primo grado erano state rispettate le formalità notificatorie;

– la rituale formazione del titolo esecutivo era ostativa alla declaratoria della sua non esecutività;

– in ogni caso con l’incidente di esecuzione non potevano farsi valere vizi afferenti al procedimento di cognizione e alla sentenza conclusiva, ostandovi le regole relative alla formazione della cosa giudicata;

– la richiesta subordinata di restituzione in termini, avanzata ai sensi dell’art. 175 c.p.p., comma 2, per mancanza di prova che il contumace irreperibile avesse avuto conoscenza del processo, era stata proposta da difensore non legittimato perchè investito del relativo potere da soggetto non identificato e sicuramente diverso dal richiedente, per l’evidente diversità della sottoscrizione in calce al mandato difensivo rispetto alle sottoscrizioni sicuramente allo stesso riferibili.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il suo difensore, D.K., che ne chiede l’annullamento sulla base di due motivi.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e), in relazione agli artt. 670, 159 e 160 c.p.p., art. 178 c.p.p., lett. c) e art. 175 c.p.p..

In particolare, il ricorrente deduce la nullità assoluta della notificazione dell’estratto contumaciale della sentenza di primo grado, sul rilievo che è stato emesso da parte del Pubblico Ministero, a seguito di ricerche, un solo decreto di irreperibilità il 7 aprile 2000, non rinnovato, previe complete ricerche, per ogni fase processuale e prima della notifica dello stesso estratto contumaciale, ai sensi dell’art. 160 c.p.p..

Secondo il ricorrente, anche l’unico decreto di irreperibilità emesso dal Pubblico Ministero è illegittimo per essere stato adottato ai sensi dell’art. 151 c.p.p., comma 4, abrogato con D.Lgs. n. 12 del 1991, e per essere state effettuate ricerche solo presso l’amministrazione penitenziaria.

Tali violazioni dovevano essere rilevate dal Giudice dell’esecuzione, tenuto a valutare nel merito, ai sensi dell’art. 670 c.p.p., comma 1, "l’osservanza delle garanzie previste in caso di irreperibilità del condannato".

La manifesta contraddittorietà della motivazione è evidente, secondo il ricorrente, anche nella parte in cui l’ordinanza ha ritenuto irricevibile l’istanza di restituzione in termini, atteso che la validità della nomina del difensore non poteva essere limitata alla sola questione del titolo esecutivo e la ritenuta ricevibilità dell’incidente di esecuzione doveva portare la Corte d’assise a pronunciarsi anche sulla restituzione in termini ai sensi dell’art. 670 c.p.p., comma 3. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e), in relazione all’art. 96 c.p.p. e seguenti, artt. 175 e 670 c.p.p..

Secondo il ricorrente, il Giudice dell’esecuzione, dopo avere ritenuto ricevibile l’incidente di esecuzione, ha contraddittoriamente ritenuto irricevibile, nonostante l’unicità del mandato e il principio del favor rei, l’istanza di restituzione in termini per assenza di valida nomina del difensore, e ha dato una motivazione carente in ordine alla ritenuta apparente difformità della firma apposta sul mandato rispetto a quella apposta su altri documenti, fondata su un esame ictu oculi delle firme, e non su giudizio tecnico che richiede cognizioni calligrafiche.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato requisitoria scritta concludendo per il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato.

2. In sede di esecuzione, l’indagine affidata al giudice, ai sensi dell’art. 670 c.p.p., è limitata al controllo all’esistenza del titolo esecutivo e della legittimità formale e sostanziale del titolo stesso su cui si fonda l’intrapresa esecuzione. Pertanto, una volta accertata la regolarità formale della notificazione del titolo, e cioè della sentenza di cui è stato attestato il passaggio in giudicato, non rilevano le eventuali nullità verificatesi nel corso del processo di cognizione in epoca precedente a quella del passaggio in giudicato della sentenza, che avrebbero dovuto essere denunciate nella fase di cognizione con gli ordinari mezzi di gravame (tra le altre, Sez. 1^, n. 4554 del 26/11/2008, dep. 03/02/2009, Baratta, Rv. 242791; Sez. 1^, n. 8776 del 28/01/2008, dep. 27/02/2008, Lasco, Rv. 239509; Sez. 1^, n. 37979 del 10/06/2004, dep. 24/09/2004, Condemi, Rv. 229580; Sez. 6^, n. 748 del 04/03/1998, dep. 09/04/1998, Rosi, Rv. 210408).

Consegue a tali rilievi che, quando l’art. 670 c.p.p., comma 1, indica, fra i compiti e le competenze del giudice dell’esecuzione, le valutazioni, anche nel merito, dell’osservanza delle garanzie previste nel caso di irreperibilità del condannato, il riferimento è limitato alle eventuali irregolarità o invalidità riguardanti la dichiarazione di irreperibilità successiva alla pronuncia della sentenza, senza che siano ostative a tale rilievo, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice dell’esecuzione, "le regole che disciplinano la cosa giudicata". 2.1. Nella specie la doglianza è stata mossa, in sede di incidente di esecuzione, contro la notificazione dell’estratto contumaciale della sentenza di primo grado, della quale è stata dedotta la nullità assoluta per non essere stata preceduta da nuovo decreto di irreperibilità ai sensi dell’art. 160 c.p.p., nè, prima ancora, da nuove ricerche.

Esclusa la possibilità di valutare in questa sede la legittimità del decreto di irreperibilità emesso da parte del Pubblico Ministero il 7 aprile 2000, l’indagine demandata al giudice dell’esecuzione era volta ad accertare se il provvedimento di cui il Pubblico Ministero aveva disposto l’esecuzione fosse effettivamente esecutivo, e quindi verificare, anche impegnandosi in un apprezzamento sulla sufficienza delle ricerche in relazione alle informazioni desumibili dagli atti del procedimento (Sez. 5^, n. 1500 del 30/03/1999, dep. 21/04/1999, Aiello G., Rv. 213199), se il decreto di irreperibilità fosse stato o meno legittimamente emesso con l’osservanza delle garanzie previste per il caso di irreperibilità del condannato, poichè, nel primo caso, anche la notificazione dell’estratto contumaciale sarebbe stata regolare e il titolo esecutivo si sarebbe validamente formato, mentre, nel secondo caso, si sarebbe potuta mettere in discussione la regolarità della notificazione dell’estratto contumaciale della sentenza di primo grado e, pertanto, la stessa validità del titolo esecutivo.

2.2. La Corte d’assise, quale giudice dell’esecuzione, si è, invece, limitata ad affermare che alla declaratoria di non esecutività del titolo esecutivo ostava il rilievo che l’estratto contumaciale della sentenza della Corte d’assise d’appello di Torino, che aveva confermato la sentenza emessa in primo grado, era stato ritualmente notificato ex art. 159 c.p.p. all’imputato irreperibile e che erano state rispettare le formalità notificatorie nel corso del giudizio di primo grado.

E’, in tal modo, mancata la verifica in ordine alla legittima emissione del decreto di irreperibilità prima della notificazione della sentenza di primo grado, contestata dal D., e la cui efficacia, prevista dall’art. 160 c.p.p. con riferimento alle fasi del procedimento, cessa, per quanto qui interessa, con "la pronuncia della sentenza di primo grado" (comma 2) e, in sede di appello, con la pronuncia della relativa sentenza (comma 3).

Nè risulta che sia stato verificato che le ricerche fossero state eseguite come richiesto dall’art. 160 c.p.p., comma 4, e nei luoghi indicati nell’art. 159 c.p.p., e se queste ricerche fossero, comunque, sufficienti.

3. L’ordinanza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio, per nuovo esame, non solo in ordine alla verifica della legittima emissione del decreto di irreperibilità e alla completezza delle ricerche, ma anche in ordine alla sufficienza, nel merito, di quelle espletate.

4. L’annullamento deve essere disposto anche con riferimento alla richiesta subordinata di restituzione in termini, avanzata dalla difesa ai sensi dell’art. 175 c.p.p., comma 2, per mancanza di prova che il contumace irreperibile abbia avuto conoscenza del processo, non essendovi stata alcuna verifica in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dalla detta norma nel testo vigente, successivo alla modifica introdotta con la L. 22 aprile 2005, n. 60, di conversione del D.L. 21 febbraio 2005, n. 17. 4.1. La Corte di assise ha, infatti, in via preliminare dichiarato "irricevibile" la richiesta di restituzione in termini, sulla base del rilievo della difformità della sottoscrizione in calce al mandato difensivo rispetto alle sottoscrizioni sicuramente riferibili al D., perchè "apposte in calce alla notifica del decreto di espulsione, al documento di identità albanese del quale era in possesso al momento di un controllo di polizia, alla scheda di identità personale sottoscritta nella Questura di Asti il 15/9/1999", e del conseguente rilievo della provenienza dell’istanza da soggetto non legittimato perchè investito del relativo potere da soggetto non identificato e non identificabile con lo stesso D..

4.2. Tale valutazione non solo manifesta i suoi limiti di incongruenza rispetto alla diversa analisi condotta dalla Corte con riguardo alla richiesta declaratoria di non esecutività della sentenza, avanzata con la stessa istanza, dal medesimo difensore e in forza dello stesso mandato, ma appare puramente assertiva nella misura in cui introduce un giudizio atecnico in ordine alla veridicità della sottoscrizione del mandato difensivo e alle firme di comparazione, utilizzate e non allegate, nè esaminate in rapporto alla distanza temporale di queste ultime rispetto alla prima, e in ogni caso non supportato dall’accertamento peritale, il cui espletamento la situazione di incertezza suggeriva.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte d’assise di Asti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 12-10-2011, n. 20934 procura alle liti

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Svolgimento del processo

Con ricorso notificato alla s.r.l. XX, ad A.M. e a C.V., il Comune di Montalto di Castro – premesso che con "ordinanza" n. 56/1997 notificata il 24 dicembre 1997 il suo Sindaco aveva ordinato a detta società "la cessazione dell’attività di coltivazione della cava di sabbia e ghiaia in … loc. (OMISSIS)" (perchè quell’"attività … non era stata autorizzata nè dal Comune nè dalla Regione" e veniva "svolta su area soggetta a vincolo paesaggistico") -, in forza di due motivi, chiedeva (1) di cassare senza rinvio la sentenza n. 6377/09 (depositata il 19 ottobre 2009) con la quale il Consiglio di Stato, in accoglimento dell’appello della società, aveva annullato senza rinvio la decisione (n. ^ 2917 del 21 aprile 2006) del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio la quale aveva respinto il ricorso della società avverso detta "ordinanza", o, "in via subordinata";

(2) di risolvere il "conflitto di giurisdizione positivo tra la sentenza del Tribunale di Civitavecchia n. 1024/2000" ("passata in giudicato in data antecedente a quella di pronuncia della sentenza del TAR", "con la quale", si legge nella decisione del Consiglio di Stato, "è stato annullato il provvedimento del Sindaco di cui si tratta") e la decisione del Consiglio di Stato qui gravata, dichiarando "la giurisdizione del giudice amministrativo" e "disponendo il rinvio innanzi al Consiglio di Stato per la decisione nel merito".

Nessuno degli intimati svolgeva attività difensiva.

Il ricorrente depositava memorie ex art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione

1. Il Consiglio di Stato – rilevato che (come dedotto dalla società) "sulla controversia … si e(ra) pronunciato il giudice ordinario" ("sentenza del Tribunale di Civitavecchia 14 settembre 2000 n. 1024"), il quale aveva "annullato il provvedimento del Sindaco di cui si tratta" ("n. 56 del 23 dicembre 2007 recte: 1997)"), e che detta "sentenza e(ra) passata in giudicato in data antecedente a quella … del TAR … impugnata" innanzi ad esso; richiamati conferenti principi ("Cass., un., 19 luglio 2006 n. 16462"; "Cons. Stato, 4^ 21 ottobre 2006 n. 5749") "sull’efficacia di tale giudicato" anche "in punto di giurisdizione", "pronunciando sull’appello", lo ha accolto, "annulla(ndo) senza rinvio la sentenza di primo grado". 2. Il Comune contesta la decisione per due motivi.

A. Con il primo il ricorrente – esposto che "la Cava Albegna ha conferito mandato alle liti all’avv. Amerini" per proporre l’appello al Consiglio di Stato "per atto notaio Antonio de Luise di Frattamaggiore del 12 luglio 2007" e che " A. e C.", non essendo "legittimati a detto ricorso in quanto nè parti del ricorso innanzi al TAR nè divenuti successivamente titolari della Cava (e quindi subentranti alla Cava Albegna)", "non avevano nessun interesse giuridicamente tutelatile innanzi al Consiglio di Stato" – denunzia violazione dell’"art. 111 Cost." sostenendo che la sentenza impugnata è "inesistente – nulla" atteso che il Consiglio di Stato era carente della "potestas judicandi" perchè "non esisteva alcun ricorso in appello": "al momento della notifica del ricorso (6 giugno 2007) e della stessa iscrizione a ruolo (6 luglio 2007)", infatti, "la Cava Albegna non aveva conferito alcun mandato alle liti all’avvocato indicato nel ricorso".

B. Nell’altro motivo il Comune – affermato che l’art. 362 c.p.c., comma 2 "consente la denuncia del conflitto positivo "in ogni tempo", e quindi la sua proposizione indipendentemente dal passaggio in giudicato di una delle pronunce in contrasto (… Cass., s.u. 26 luglio 2002 n. 11102; 3 febbraio 2004 n. 1904" – denunzia, "in via subordinata", la "sussistenza" di un "conflitto positivo di giurisdizione" tra la sentenza qui impugnata e quella (passata in cosa giudicata) "n. 1024/2000" emessa dal Tribunale di Civitavecchia ("oggetto" delle quali è stata "impugnativa dell’ordinanza …

56/1997" con cui il suo Sindaco "aveva ordinato la cessazione dell’attività di coltivazione della cava di sabbia e ghiaia in …

Loc. (OMISSIS)") e chiede di riconoscere "la giurisdizione del giudice amministrativo", con "rinvio innanzi al Consiglio di Stato affinchè quest’ultimo", "non sussistendo il ventilato motivo assorbente mai richiesto dalla Cava", "pronunci nel merito dell’appello", "previo esame della sussistenza del gravame per esistenza di procura alle liti alla data del 6 giugno 2001". 3. Il ricorso è inammissibile.

A. Queste sezioni unite, invero (ordinanza 16 febbraio 2009 n. 3688), hanno già precisato che "anche a seguito dell’inserimento della garanzia del giusto processo nell’art. 111 Cost." il "sindacato" (ex art. 360 c.p.c., n. 1)" sulle decisioni rese dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale continua ad essere circoscritto … all’accertamento dell’eventuale sconfinamento dai limiti esterni della propria giurisdizione da parte del Consiglio stesso, ovvero all’esistenza di vizi che riguardano l’essenza di tale funzione giurisdizionale, e non al modo del suo esercizio", con conseguente esclusione di "ogni sindacato sui limiti interni di tale giurisdizione, cui attengono gli "errores in iudicando" o "in procedendo" (Cass. sez. un. 16537/2008; 3615/2007; 10828/2006;

7799/2005)" cfr., Cass., un., 26 gennaio 2009 n. 1853 (che richiama "Cass., sez. un., 25 novembre 1987, n. 8741, m. 456144, Cass., sez. un., 5 giugno 1998, n. 525 … Cass. sez. un., 6 luglio 2005, n. 14211 …, Cass., sez. un., 31 gennaio 2008, n. 2285 …"), per la quale gli "errori in iudicando in procedendo … attengono alla correttezza del concreto esercizio" delle "attribuzioni" proprie del supremo giudice amministrativo.

Sulle conseguenze giuridiche del mancato (ed identicamente, del tardivo rispetto ai termini di legge) rilascio della procura alle liti va poi ribadito il principio secondo cui (Cass., trib., 24 febbraio 2005 n. 3872, tra le recenti) il vizio "determina l’inesistenza soltanto di tale atto ma non anche dell’atto di citazione perchè (Cass., 1, 9 settembre 2002 n. 13062) essa procura non costituisce requisito essenziale dell’atto di citazione atteso che (giusta le disposizioni dettate dall’art. 163 c.p.c., n. 6, comma 3 per il quale l’atto di citazione deve contenere il nome e il cognome del procuratore e l’indicazione della procura, qualora questa sia stata già rilasciatà, e dell’art. 166 c.p.c., comma 1) la procura alle liti può essere rilasciata anche dopo la notifica dell’atto di citazione (purchè, per l’art. 166 detto, prima della costituzione della parte in giudizio) e che il difetto non è compreso tra quelli, elencati nel successivo art. 164, che producono la nullità dell’atto di citazione (Cass., 1, 23 ottobre 1998 n. 10524; id, 1, 22 ottobre 1998 n. 10494)": "l’atto di citazione mancante della procura della parte", quindi, "è del tutto idoneo ad introdurre il processo e ad attivare il potere dovere del giudice di decidere".

"Discende da tanto", come rettamente specificato (con richiamo a "Cass., 1, 9 settembre 2002 n. 13069; id., 1, 20 settembre 1996 n. 8393"), che "la sentenza emessa a conclusione del processo introdotto con un atto di citazione viziato per difetto di procura alle liti è si nulla per carenza di un presupposto processuale necessario ai fini della valida costituzione del processo ma non inesistente, con la conseguenza (Cass. 3, 16 maggio 2002 n. 7186) che detta sentenza, pur viziata come sentenza contenuto per effetto del principio (dettato dall’art. 161 c.p.c., comma 1) di conversione dei motivi di nullità in motivi di impugnazione è suscettibile, come sentenza atto documento di passare in cosa giudicata in caso di mancata tempestiva impugnazione nell’ambito dello stesso processo nel quale è stata pronunciata, non essendo esperibili i rimedi dell’actio o dell’exceptio nullitatis, in quanto consentiti solo nel caso di inesistenza della sentenza".

Nel caso, il Comune prospetta come difetto di giurisdizione (per superamento dei limiti esterni) soltanto una violazione della legge processuale commessa dal Consiglio di Stato nell’esercizio del proprio potere giurisdizionale: l’eventuale mancato rilievo del vizio che si assume inficiare l’atto di appello della società, infatti, costituisce (solo) un "error in procedendo", del tutto inidoneo, perciò, a determinare un qualche "sconfinamento dai limiti esterni della propria giurisdizione", essendo rimesso unicamente ad esso (come a qualunque giudice) di accertare e/o valutare la sussistenza dei presupposti processuali per l’esercizio della istituzionale funzione giurisdizionale, in particolare la ritualità dell’atto di un processo la cui cognizione sia (come per qualsiasi appello avverso decisione del tribunale amministrativo regionale) esclusiva di quel consesso giudiziario.

B. La previsione dell’art. 362 c.p.c., comma 2, n. 1 per il quale "possono essere denunciati in ogni tempo con ricorso per cassazione … 1) i conflitti positivi o negativi di giurisdizione tra giudici speciali, o tra questi e i giudici ordinati", poi ed infine, diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente – il quale si è limitato a richiamare due conformi pronunce di queste sezioni unite (Cass., un.: 3 marzo 2004 n. 1904 e 26 luglio 2002 n. 11102, le quali ricordano, "ex plurimis", "Cass., Sez. Un., 13 luglio 1993 n. 7703 … Cass., Sez. Un., 27 gennaio 2000 n. 14: Cass.. Sez. Un., 16 dicembre 1997 n. 12727", cui adde: Cass., un., 20 agosto 2010 n. 18811) rese, però, in fattispecie di "conflitto reale negativo di giurisdizione" (quindi in ipotesi di mancanza di qualsivoglia decisione sul merito), non consente affatto di denunciare "in ogni tempo" un conflitto "positivo" (quale quello rappresentato dall’ente ricorrente), tutte le volte che una delle due decisioni che si assumono in conflitto è, come pacifico nel caso, coperta dal giudicato (implicito od esplicito) sull’affermazione della giurisdizione del giudice che la ha emesso, per essere presupposto indefettibile del potere esercitato dallo stesso, concretatosi con la decisione della controversia nel merito.

Come reiteratamente specificato da queste sezioni unite (sentenza 18 dicembre 2008 n. 29531, da cui gli excerpta; ordinanza 21 aprile 2006 n. 9337), infatti, le "pronunce di giudici ordinari di merito (o di giudici amministrativi)" sono "suscettibili … di acquistare autorità di giudicato, anche in tema di giurisdizione, e di spiegare, perciò, i propri effetti, (anche) in processi diversi da quello in cui sono state rese … allorquando":

(a) "le statuizioni, eventualmente implicite, sulla giurisdizione da esse risultanti si coniughino con statuizioni relative ai profili sostanziali del rapporto controverso (Cass. sez. un. 26620/2007;

16462/2006; 1621/2005)";

(b) "la decisione sia divenuta definitiva ed irretrattabile";

(c) "il giudizio coperto dal giudicato esterno (anche) sulla giurisdizione abbia per oggetto una causa identica, non solo soggettivamente, ma anche oggettivamente, a quella in cui sia stata affermata espressamente o implicitamente la giurisdizione (Cass. 1233/2000; 802/1999; 605/1999; 1007/1993)".

"Corollario conclusivo dei principi evidenziati" – si è, altresì, precisato – " è che il passaggio in cosa giudicata di una pronuncia del giudice ordinario ovvero del giudice amministrativo recante" (come pacifico nel caso, avendo il giudice ordinario, nel contraddittorio tra le stesse parti, annullato, per incompetenza del Sindaco che ha emesso, l’"ordinanza" n. 56/1997 notificata il 24 dicembre 1997 impugnata anche innanzi al giudice amministrativo) "statuizioni sul merito di una pretesa attinente ad un determinato rapporto estende i suoi effetti al presupposto della sussistenza della giurisdizione di detto giudice su tale rapporto, indipendentemente dal fatto che essa sia stata, o meno, oggetto di esplicita declaratoria; sicchè osta a che la giurisdizione di quel giudice possa essere contestata in successive controversie fra le stesse parti riguardanti domande aventi il titolo nel medesimo rapporto: anche perchè il giudicato esterno ha la medesima autorità di quello interno, corrispondendo entrambi all’unica finalità rappresentata dall’eliminazione dell’incertezza delle situazioni giuridiche e dalla stabilità delle decisioni". 4. Nessun provvedimento deve essere adottato in ordine alle spese del giudizio di legittimità non avendo gli intimati svolto attività difensiva.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

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