Corte Costituzionale, Sentenza n. 296 del 2003, In tema di Legge finanziaria

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Ritenuto in fatto

1.- Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 117, secondo comma, lettera l), e 119, secondo comma, della Costituzione (in riferimento, quest’ultimo, all’art. 117, terzo comma), questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 4 della legge della Regione Piemonte 5 agosto 2002, n. 20 (Legge finanziaria per l’anno 2002).

L’art. 1 della suddetta legge prevede che, a decorrere dall’anno 2001, l’Agenzia per lo svolgimento dei giochi olimpici, istituita con la legge 9 ottobre 2000, n. 285 (Interventi per i Giochi olimpici invernali «Torino 2006»), è esonerata dal versamento dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e dagli obblighi contabili inerenti tale imposta, quali la presentazione periodica delle dichiarazioni.

Osserva il ricorrente che siffatto esonero, con effetti retroattivi, dall’imposta regionale sulle attività produttive non può dirsi correlato alla disposizione contenuta nell’art. 10, comma 5, della citata legge n. 285 del 2000, limitandosi tale norma a prevedere la facoltà, per la Giunta regionale del Piemonte, di disporre, in deroga all’art. 24 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), istitutivo dell’IRAP, che i proventi ivi indicati, percepiti dal Comitato organizzatore dei giochi olimpici, non concorrono alla determinazione della base imponibile ai fini IRAP.

Si tratterebbe, dunque, di una autonoma iniziativa legislativa della Regione, contrastante con i principi di eguaglianza e ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost., in quanto attributiva di un beneficio a favore di un solo soggetto, in irragionevole deroga alla regola generale, espressa dagli artt. 2 e 3 del richiamato decreto istitutivo, dell’assoggettamento all’imposta di tutti i soggetti, pubblici e privati, che esercitino una attività economica autonomamente organizzata.

La norma impugnata si porrebbe, poi, in contrasto anche con l’art. 119, secondo comma, Cost., essendo indiscutibile – ad avviso dell’Avvocatura – che la potestà legislativa concorrente della regione a statuto ordinario in materia tributaria debba essere esercitata nel rispetto e con l’osservanza dei principi fondamentali risultanti dalla legislazione statale, nella specie rappresentati dai citati artt. 2 e 3 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

L’art. 2 della legge regionale n. 20 del 2002 prevede, invece, l’esenzione permanente dal pagamento della tassa automobilistica regionale per gli autoveicoli alimentati a gas metano «già dotati di dispositivo per la circolazione con gas metano all’atto dell’immatricolazione» e per gli autoveicoli elettrici.

Ad avviso del Governo, la limitazione del beneficio, oltre che agli autoveicoli elettrici, a quelli già dotati del dispositivo per la circolazione con il gas metano all’atto dell’immatricolazione, con esclusione di quelli dotati di impianti di altro genere di pari o minor impatto ambientale, violerebbe i principi di uguaglianza e ragionevolezza e si porrebbe a sua volta in contrasto con l’art. 119, secondo comma, Cost. per la sua difformità rispetto ai principi fondamentali della legislazione statale del settore, «incentrata nella materia sulla previsione di riduzioni dell’imposta […] od anche di esenzioni temporanee e condizionate della imposta stessa […], senza peraltro ammettere o consentire una esenzione totale e permanente dalla tassa automobilistica in funzione delle caratteristiche dell’impianto di alimentazione».

L’art. 4 della legge regionale n. 20 del 2002 dispone, infine, la proroga al 31 dicembre 2003 del termine del 31 dicembre 2002, fissato per il recupero delle tasse automobilistiche regionali dovute per l’anno 1999.

Detta norma violerebbe ancora l’art. 119, secondo comma, Cost., in quanto si porrebbe in contrasto con il principio fondamentale enunciato nell’art. 3 della legge statale 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), secondo cui i termini di prescrizione e decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati.

La medesima norma sarebbe, sotto altro aspetto, lesiva della potestà legislativa esclusiva dello Stato, prevista dall’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione nella materia dell’ordinamento civile, comprensiva della disciplina delle cause di estinzione dei diritti per prescrizione o decadenza

2.- La Regione Piemonte si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

La Regione resistente muove dalla premessa che il nuovo ordinamento, delineato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), insieme all’attribuzione della potestà legislativa esclusiva allo Stato per la disciplina dei soli tributi erariali (art. 117, secondo comma, lettera e), ed alle Regioni per quanto riguarda tutti gli altri tributi regionali e locali (art. 117, quarto comma), debba portare a riconoscere che le Regioni sono dotate di una potestà normativa d’imposizione primaria e non secondaria.

L’art. 119, secondo comma, Cost., nel disporre che gli enti locali e le regioni stabiliscono e applicano «i tributi propri» secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, opererebbe un implicito richiamo all’art. 117, terzo comma, che ricomprende il coordinamento tra le materie oggetto di legislazione concorrente, nelle quali allo Stato spetta solo la determinazione dei principi fondamentali. Fermo restando che, in assenza di una legge quadro sul coordinamento del sistema tributario, le Regioni potrebbero legiferare, ricavando i principi dalla disciplina vigente, come del resto affermato dalla stessa Corte nella sua prima giurisprudenza sul punto (sentenza n. 282 del 2002

).

Sulla base di tali premesse, le norme impugnate si sottrarrebbero, dunque, alle censure di illegittimità costituzionale avanzate dal Presidente del Consiglio dei ministri.

L’esenzione dall’IRAP in favore dell’Agenzia per lo svolgimento dei giochi olimpici «Torino 2006» (art. 1 della legge regionale n. 20 del 2002) si giustificherebbe, infatti, «a motivo della singolarità dell’ente che ne beneficia» ed in ragione della verosimile temporaneità del beneficio stesso.

L’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale per gli autoveicoli alimentati a gas metano, che versino in date condizioni (art. 2), risponderebbe allo scopo di limitare l’inquinamento, restando irrilevante, ai fini del giudizio di costituzionalità, l’esistenza in natura di ulteriori fattispecie astrattamente suscettibili di esenzione.

Quanto, infine, al differimento dei termini per il recupero delle tasse automobilistiche (art. 4), assume la Regione che il principio di cui all’art. 3 della legge n. 212 del 2000 sarebbe derogabile e privo di valore assoluto e che la disposta proroga sarebbe giustificata dal fine di evitare il rischio di emettere cartelle di pagamento errate, a causa della inidoneità della documentazione in possesso della regione stessa ad assicurare una corretta azione di recupero.

3.- Nell’imminenza dell’udienza pubblica, entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative, a sostegno delle conclusioni rispettivamente assunte.
Considerato in diritto

1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in via principale, degli artt. 1, 2 e 4 della legge della Regione Piemonte 5 agosto 2002, n. 20 (Legge finanziaria per l’anno 2002), in riferimento agli artt. 3, 117, secondo comma, lettera l), e 119, secondo comma, della Costituzione.

Ad avviso del ricorrente, le norme impugnate – in tema di imposta regionale sulle attività produttive (art. 1) e di tassa automobilistica regionale (artt. 2 e 4) – si porrebbero in contrasto con i principi fondamentali posti nelle relative materie dalla legislazione statale. Gli artt. 1 e 2 della legge – in quanto norme di esenzione dall’obbligo di imposta – sarebbero, inoltre, lesivi dei principi di eguaglianza e ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost., mentre l’art. 4 – relativo alla disciplina della prescrizione del potere di accertamento – violerebbe, altresì, la competenza legislativa esclusiva dello Stato prevista dall’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. nella materia dell’ordinamento civile.

2.- La prima questione riguarda l’art. 1 della legge della Regione Piemonte n. 20 del 2002, che dispone l’esonero dell’Agenzia per lo svolgimento dei giochi olimpici, istituita con la legge statale 9 ottobre 2000, n. 285 (Interventi per i Giochi olimpici invernali «Torino 2006»), dal versamento dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e dagli obblighi contabili inerenti a tale imposta, a decorrere dall’anno 2001.

La questione è fondata.

In relazione al dubbio di legittimità costituzionale avanzato dal Governo con riferimento all’art. 119, secondo comma, Cost., occorre preliminarmente verificare quale sia la natura dell’imposta di cui si tratta e quali, di conseguenza, le competenze legislative spettanti, in materia, alle regioni a statuto ordinario.

Va al riguardo considerato che l’IRAP è stata istituita, ed è interamente disciplinata, dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali). L’art. 15 del suddetto decreto legislativo (sotto la rubrica «Spettanza dell’imposta») individua come destinatarie del tributo le regioni «nel cui territorio il valore della produzione netta è realizzato». Alle medesime regioni è attribuita una limitata facoltà di variazione dell’aliquota (art. 16, comma 3) ed il potere di disciplinare, con legge, «nel rispetto dei principi in materia di imposte sul reddito e di quelli recati dal presente titolo, le procedure applicative dell’imposta» (art. 24, comma 1).

La circostanza che l’imposta sia stata istituita con legge statale e che alle regioni a statuto ordinario, destinatarie del tributo, siano espressamente attribuite competenze di carattere solo attuativo, rende palese che l’imposta stessa – nonostante la sua denominazione – non può considerarsi «tributo proprio della regione», nel senso in cui oggi tale espressione è adoperata dall’art. 119, secondo comma, della Costituzione, essendo indubbio il riferimento della norma costituzionale ai soli tributi istituiti dalle regioni con propria legge, nel rispetto dei principi del coordinamento con il sistema tributario statale.

Ne discende che, allo stato, la disciplina sostanziale dell’imposta non è divenuta – come la stessa Avvocatura sembra erroneamente ritenere – oggetto di legislazione concorrente, ai sensi dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione, ma rientra tuttora nella esclusiva competenza dello Stato in materia di tributi erariali, secondo quanto previsto dall’art. 117, secondo comma, lettera e).

La norma impugnata, sostanziandosi in una deroga all’art. 3 del decreto istitutivo in tema di soggetti passivi dell’imposta, risulta, perciò, lesiva di tale esclusiva competenza statale.

2.1.- Anche le questioni relative agli artt. 2 e 4 della medesima legge regionale n. 20 del 2002 sono fondate.

Si tratta, in questo caso, di norme che modificano la disciplina della tassa automobilistica regionale (così tuttora denominata, nonostante l’intervenuto mutamento della sua natura giuridica), disponendo l’esenzione dal pagamento, a decorrere dal 1° gennaio 2003, degli autoveicoli di nuova immatricolazione alimentati a gas metano e degli autoveicoli elettrici (art. 2) e prorogando di un anno – quanto al recupero delle tasse automobilistiche dovute per l’anno 1999 – il termine di prescrizione triennale previsto dall’art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), convertito in legge 28 febbraio 1983, n. 53 (art. 4).

Al riguardo, va ricordato che la tassa automobilistica, disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche), e successive modificazioni, è stata «attribuita» per intero alle regioni a statuto ordinario dall’art. 23, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell’articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), assumendo contestualmente la denominazione di tassa automobilistica regionale, e che l’art. 17, comma 10, della successiva legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), ha, altresì, demandato alle regioni «la riscossione, l’accertamento, il recupero, i rimborsi, l’applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo» alla suddetta tassa.

Lo stesso art. 17 della legge n. 449 del 1997 determina, al comma 16, il criterio di tassazione degli autoveicoli a motore – in base alla potenza effettiva anziché, come in passato, ai cavalli fiscali – e stabilisce, ai fini dell’applicazione di tale disposizione, che le nuove tariffe delle tasse automobilistiche sono determinate «con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, […] per tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale, in uguale misura», confermando, a decorrere dall’anno 1999, il potere – attribuito alle regioni dall’art. 24, comma 1, del decreto legislativo n. 504 del 1992 – di determinare con propria legge gli importi della tassa per gli anni successivi, «nella misura compresa tra il 90 ed il 110 per cento degli stessi importi vigenti nell’anno precedente».

In definitiva, alle regioni a statuto ordinario è stato attribuito dal legislatore statale il gettito della tassa, unitamente all’attività amministrativa connessa alla sua riscossione, nonché un limitato potere di variazione dell’importo originariamente stabilito con decreto ministeriale, restando invece ferma la competenza esclusiva dello Stato per ogni altro aspetto della disciplina sostanziale della tassa stessa.

Nemmeno la tassa automobilistica può, dunque, allo stato, qualificarsi «tributo proprio della regione», nel senso oggi fatto proprio dall’art. 119, secondo comma, Cost., e conseguentemente va escluso che la Regione Piemonte abbia il potere di disporre esenzioni dalla tassa ovvero di modificare i termini di prescrizione del relativo accertamento, rientrando la relativa materia nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi del citato art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 4 della legge della Regione Piemonte 5 agosto 2002, n. 20 (Legge finanziaria per l’anno 2002).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 settembre 2003.

Depositata in Cancelleria il 26 settembre 2003.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 07-02-2011, n. 2888

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Svolgimento del processo

1. Con la decisione indicata in epigrafe il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, adito per l’ottemperanza del decreto del Presidente della Regione che aveva riconosciuto il diritto del personale regionale al calcolo degli incrementi previsti dalla L.R. n. 19 del 1991, art. 5, commi 1, 4 e 6, e dal D.P.Reg. 30 gennaio 1993, art. 8 negli aumenti periodici di stipendio e condannato la p.a. alle relative differenze, accoglieva il ricorso, ritenendone preliminarmente l’ammissibilità, e per l’effetto nominava l’Assessore alla Presidenza della Regione per lo svolgimento degli incombenti relativi all’esecuzione del predetto decreto.

1.1. In particolare, la decisione qui impugnata riteneva ammissibile il giudizio di ottemperanza, rilevando che la disciplina del ricorso straordinario al Presidente della Regione, modellato su quella prevista per il ricorso straordinario al Capo dello Stato, si differenzia per aspetti rilevanti da quella dettata per gli altri ricorsi amministrativi; sottolineava, al riguardo, che la garanzia del contraddittorio è assicurata in modo più puntuale, essendo previsto, a carico del ricorrente, l’obbligo di notificare il ricorso nei modi e nelle forme prescritti per i ricorsi giurisdizionali ad almeno uno dei controinteressati, ed essendo a questi ultimi assegnato un termine per presentare deduzioni e documenti ed eventualmente per proporre ricorso incidentale; nè minore rilievo riveste la circostanza che la decisione del ricorso sia preceduta da un parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa, che costituisce espressione di un’attività di pura e semplice applicazione del diritto oggettivo (come riconosciuto anche dalla Corte di Giustizia in relazione al parere espresso dal Consiglio di Stato nell’ambito della disciplina generale del ricorso straordinario al Capo dello Stato), così come peculiare è, infine, la disciplina dei rapporti con la tutela giurisdizionale innanzi al giudice amministrativo, regolata secondo il principio di alternatività; principio che comporta l’inammissibilità del ricorso al giudice amministrativo proposto contro il medesimo atto impugnato in via straordinaria, sia per il ricorrente che per i controinteressati che non si siano avvalsi della facoltà di chiedere la decisione del ricorso in sede giurisdizionale, e ha significativi riflessi sull’impugnazione in sede giurisdizionale della decisione del ricorso straordinario, ammessa solo per vizi di forma o di procedimento, salvo che per i controinteressati che non siano stati posti nelle condizioni di chiedere la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale.

2. La cassazione di tale decisione viene domandata, ai sensi dell’art. 362 c.p.c., dalla Presidenza della Regione Siciliana, nonchè dagli Assessorati regionali interessati.

3. Costituzione e difese delle parti intimate come in epigrafe.

4. Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso.

Motivi della decisione

1. Con l’unico motivo di ricorso si sostiene il difetto assoluto di giurisdizione, dal quale sarebbe affetta la decisione impugnata. La carenza assoluta di potestas judicandi si radica, secondo i ricorrenti, nel fatto che l’atto del quale è stata chiesta e ottenuta l’ottemperanza, cioè il decreto del Presidente della Regione Siciliana emesso su ricorso straordinario, ha natura amministrativa, e non giurisdizionale, ed è quindi sottratto alla speciale forma di cognizione, quale il giudizio di ottemperanza, attribuita al giudice amministrativo.

2. Il ricorso non può essere accolto, se pure la decisione impugnata deve essere corretta e integrata nella sua motivazione.

2.1. Secondo il R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455, art. 23, comma 4, recante l’approvazione dello Statuto della Regione Siciliana, convertito in Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, gli atti amministrativi di quella Regione sono soggetti al ricorso straordinario al Presidente della Regione.

La norma statutaria ha trovato attuazione, da ultimo, mediante il D.Lgs. 24 dicembre 2003, n. 373 (art. 9, commi 3, 4, 5 e 6).

Il ricorso è ammesso in relazione ad atti regionali, che provengano, cioè, da organi dell’amministrazione regionale e siano espressivi della potestà amministrativa riservata alla Regione.

La disciplina del procedimento decisorio è modellata su quella per il ricorso straordinario al Capo dello Stato, salvo la diversa posizione del Presidente della Regione che è capo responsabile del governo regionale.

In particolare, il ricorso va depositato presso l’assessorato regionale competente; il parere, obbligatorio, è reso dalle sezioni riunite del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana; la decisione sul ricorso viene adottata dal Presidente della Regione mediante decreto.

2.2. L’analogia del procedimento sottende una identità di natura e di funzione rispetto al ricorso straordinario al Capo dello Stato, più volte sottolineata da queste Sezioni unite in relazione alle problematiche connesse alla impugnabilità ex art. 111 Cost. (cfr.

Cass., sez. un., n. 3660 del 2003; id., n. 15652 del 2002). Ciò ha comportato, sul piano sistematico, ma anche su quello delle concrete ricadute in termini di tutela giurisdizionale, la rilevanza delle medesime incertezze e dei medesimi dubbi che hanno investito il ricorso straordinario al Capo dello Stato, disciplinato dal D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 (artt. 8-15), in attuazione della delega di cui alla L. 28 ottobre 1970, n. 775, art. 6 (modificativa della precedente L. 18 marzo 1968, n. 249).

2.3. A quest’ultimo istituto è stato tradizionalmente attribuito, in relazione al provvedimento che conclude il relativo procedimento, un connotato di antinomia, tra forma – di atto amministrativo – e sostanza – di atto di decisione -, insito nelle stesse definizioni comunemente utilizzate per la sua collocazione sistematica (provvedimento decisorio; atto dichiarativo di un giudizio).

Come la dottrina non ha mancato di rilevare, la "ambivalenza" del ricorso straordinario deriva, storicamente, dalla diversa funzione che esso ha via via svolto, quella originaria di strumento di "tutela ritenuta", e comunque di tutela amministrativa, e quella di rimedio giustiziale tendente alla giurisdizionalità, anticipatorio della giurisdizione amministrativa e quindi concorrente con essa, in termini di alternatività (D.P.R. n. 1199 del 1971, art. 8; L. 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 20, comma 3), a seguito della creazione e del consolidamento della funzione giurisdizionale del giudice amministrativo.

2.4. La funzione propriamente decisoria del provvedimento emesso sul ricorso straordinario è venuta in rilievo, specificamente, in relazione alla eventualità dell’inadempimento della pubblica amministrazione, che interessa nella controversia in esame, siccome per la esecuzione coattiva di decisioni di giustizia l’ordinamento ha previsto strumenti e modalità diverse. Il giudizio di ottemperanza, di cui al R.D. n. 1054 del 1924, art. 27, n. 4, integrava lo strumento esecutivo per assicurare l’effettività e la satisfattività della giurisdizione amministrativa, connotato intrinseco ed essenziale della stessa funzione giurisdizionale, come tale costituzionalmente necessario alla completa attuazione del diritto di difesa (cfr. Corte cost. n. 419 e 435 del 1995).

2.5. Essendo stata collegata, in via esclusiva, alla giurisdizione, l’esperibilità del giudizio d’ottemperanza è stata esclusa dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento al decreto su ricorso straordinario, del quale si è sottolineata la natura di atto amministrativo, con la conseguenza che l’eventuale comportamento inerte della pubblica amministrazione renderebbe ammissibile solo il giudizio nei riguardi del silenzio-inadempimento (giudizio suscettibile, secondo la giurisprudenza amministrativa, di concludersi con l’ordine alla p.a. di dare esecuzione al decreto presidenziale; la relativa decisione ordinatoria di adempimento sarebbe, a sua volta, suscettibile di esecuzione coattiva mediante giudizio di ottemperanza, salva in ogni caso la esperibilità dell’azione risarcitoria autonoma per i danni causati dal comportamento omissivo della p.a.).

2.6. Già con la sentenza n. 3141 del 1953 le Sezioni unite, cassando per difetto di giurisdizione la decisione del Consiglio di Stato che aveva affermato l’ammissibilità del giudizio di ottemperanza in relazione a decreti di accoglimento di ricorsi straordinari, rimasti inadempiuti, hanno ritenuto, a conferma dell’"insegnamento tradizionale", ostativa alla esperibilità di quel giudizio la natura amministrativa del provvedimento e, pur senza escludere l’obbligo della p.a. di uniformarsi ad esso, ne hanno inferito che un tale obbligo non abbia il carattere assoluto e vincolante proprio del giudicato, connaturato con le caratteristiche proprie dell’attività giurisdizionale, discendendo invece dalla posizione di preminenza o di supremazia che spetta al Capo dello Stato, sì che la sua efficacia è circoscritta nell’ambito della stessa sfera dell’amministrazione, senza avere rilevanza esterna e senza dare luogo a quella forma tipica di coercizione in via eteronoma che è costituita dall’esecuzione in via giurisdizionale.

2.7. La questione si è nuovamente proposta a seguito della sentenza della Corte di Giustizia 16 ottobre 1997, in cause riunite C-69/96 e 79/96, che ha dato ingresso alle questioni di interpretazione di norme comunitarie, sollevate dal Consiglio di Stato in sede di parere su ricorso straordinario al Capo dello Stato, riconoscendo natura di giudice nazionale a detto organo anche in tale sede; ma le Sezioni unite, con sentenza n. 15978 del 2001, hanno ribadito il precedente orientamento escludendo che i decreti con i quali sono decisi i ricorsi straordinari abbiano natura giurisdizionale e possano essere assimilati alle sentenze passate in giudicato, le uniche passibili di esecuzione mediante il giudizio di ottemperanza. In particolare, tale conclusione è stata motivata con le seguenti considerazioni: a) il procedimento promosso con il ricorso straordinario ha per protagonista un’autorità amministrativa, che non è neppure vincolata in modo assoluto dal parere espresso dal Consiglio di Stato, potendo anche risolvere la controversia secondo criteri diversi da quelli risultanti dalla pura e semplice applicazione delle norme di diritto, così venendo a mancare i requisiti indefettibili dei procedimenti giurisdizionali, cioè il loro celebrarsi dinanzi ad un giudice terzo e imparziale, oltre che soggetto esclusivamente al diritto vigente (art. 111 Cost., comma 2 e art. 101 Cost., comma 2);

b) il meccanismo dell’alternatività, che regola il rapporto fra ricorso straordinario e ricorso giurisdizionale, non comporta la natura giurisdizionale del primo rimedio, poichè la portata del principio di alternatività è notevolmente attenuata dalla preferenza espressa dal Legislatore per il rimedio giurisdizionale, con la previsione che i controinteressati possano far venire meno la procedibilità del ricorso straordinario notificando al ricorrente e all’autorità che ha emanato l’atto impugnato la richiesta di trasporlo in sede giurisdizionale (D.P.R. n. 1199 del 1971, art. 10, comma 1); c) non significativa è la previsione della revocabilità del decreto (art. 15, medesimo D.P.R.), poichè la revocazione è comunemente ammessa anche per i ricorsi amministrativi ordinari, mentre, in particolare, la revocazione per l’ipotesi prevista dall’art. 395 c.p.c., n. 5, (richiamato dal predetto art. 15) deve intendersi come riferita al contrasto con una precedente decisione di ricorso straordinario, dal momento che, invece, la sentenza passata in giudicato prevale comunque sulla difforme decisione del ricorso straordinario. Per quanto riguarda la citata sentenza della Corte di Giustizia, le Sezioni unite hanno osservato che la nozione di giurisdizione nazionale, in quanto prevista dall’art. 234 del Trattato CE e modellata in via interpretativa ai soli fini della ricevibilità dei rinvii pregiudiziali, interpretativi e di validità, non rileva quando si tratta di interpretare disposizioni di diritto processuale nazionale al differente fine di ammettere, o meno, il giudizio di ottemperanza nei confronti di decisioni su ricorsi straordinari rimaste ineseguite dalla p.a.; questa non necessaria coincidenza fra le due nozioni di giurisdizione è un aspetto erroneamente non considerato nelle ordinanze di sezioni consultive del Consiglio di Stato che hanno ritenuto di poter fondare sulla richiamata sentenza della Corte di Giustizia la legittimazione del Consiglio di Stato, in sede di parere sul ricorso straordinario al Capo dello Stato, a sollevare questioni di legittimità costituzionale.

2.8. Questa ultima considerazione è stata confermata dalla Corte costituzionale, che, con la sentenza n. 254 del 2004, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale della L. n. 87 del 1994, art. 3 (nella parte in cui non prevede che il termine per la domanda di riliquidazione dell’indennità di fine rapporto dei dipendenti pubblici decorre dalla comunicazione dell’onere di presentare domanda), sollevata dal Consiglio di Stato in sede di parere su ricorso straordinario al Capo dello Stato: ciò sul presupposto che la questione era stata sollevata da un organo non giurisdizionale, la cui natura amministrativa era evidenziata dal fatto che il D.P.R. n. 1199 del 1971, art. 14, comma 1, prevede che, ove il ministro competente intenda proporre una decisione difforme dal parere del Consiglio di Stato, deve sottoporre la questione alla deliberazione del Consiglio dei Ministri (provvedimento, quest’ultimo, evidentemente non giurisdizionale, per la natura dell’organo da cui promana), mentre non rileva il riconoscimento di tale natura (giurisdizionale) da parte della Corte di Giustizia, perchè operato ad altri fini e sulla base di norme diverse da quelle che vengono in rilievo nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale.

2.9. Successivamente alla sentenza delle Sezioni unite del 2001 e all’ordinanza della Corte costituzionale del 2004, la materia in esame è stata oggetto di vari interventi del Legislatore, che incidono in modo profondo sulle principali considerazioni poste a fondamento di quelle decisioni.

2.10. A parte il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 245, comma 2, che – con riguardo ai decreti di accoglimento di ricorsi straordinari aventi ad oggetto atti delle procedure di affidamento di contratti pubblici ed atti dell’Autorità di vigilanza sugli stessi – ha previsto l’applicazione degli strumenti di esecuzione di cui alla L. n. 1034 del 1971, artt. 33 e 37, interventi normativi di portata più generale, ai fini che qui interessano, sono principalmente quelli attuati dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 69 (recante disposizioni per lo sviluppo economico, la competitività nonchè in materia di processo civile). Il comma 1 introduce, sotto forma di periodo aggiunto al testo del D.P.R. n. 1199 del 1971, art. 13, comma 1, alinea, una norma che espressamente prevede che la sezione del Consiglio di Stato, chiamata ad esprimere il parere sul ricorso straordinario, ne sospende l’espressione ed attiva l’incidente di costituzionalità "ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 11 marzo 1953, n. 87, artt. 23 e ss." se ritiene che il ricorso non possa essere deciso indipendentemente dalla risoluzione di una questione di legittimità costituzionale che non risulti manifestamente infondata;

il comma 2 dispone l’aggiunta al primo periodo dell’art. 14, comma 1, medesimo D.P.R. delle parole "conforme al parere del Consiglio di Stato" e la soppressione del secondo periodo del comma 1, secondo periodo, dello stesso art., nonchè l’abrogazione del secondo comma, così eliminando la possibilità – originariamente prevista – che il Ministero, nel formulare la proposta di decreto presidenziale, si discosti dal parere espresso dal Consiglio di Stato, previa sottoposizione della sua proposta al Consiglio dei Ministri.

2.11. Nell’esaminare tali sopravvenute disposizioni con riguardo agli effetti che possono conseguirne nella questione in esame, queste Sezioni unite osservano che le modifiche apportate dalla L. n. 69 del 2009, art. 69 sono tali da eliminare alcune determinanti differenze del procedimento per il ricorso straordinario rispetto a quello giurisdizionale, quali erano state rimarcate nella richiamata sentenza n. 15978 del 2001, particolarmente in ordine alla qualificazione e ai poteri dell’organo decidente. Mette conto osservare, infatti, che la L. n. 87 del 1953, art. 23 di disciplina del giudizio incidentale di legittimità costituzionale richiede che la questione di legittimità sia sollevata, a pena di inammissibilità, da un’autorità giurisdizionale nell’ambito di un giudizio, sì che la nuova norma pare implicitamente presupporre il riconoscimento di una condizione, comunque, sostanzialmente equivalente alla "giurisdizionalità" (secondo l’accezione propria anche dell’ordinamento interno, e non solo ai fini della richiesta di interpretazione preventiva della Corte di Giustizia); peraltro, la eliminazione del potere della p.a. di discostarsi dal parere del Consiglio di Stato conferma che il provvedimento finale, che conclude il procedimento, è meramente dichiarativo di un giudizio: che questo sia vincolante, se non trasforma il decreto presidenziale in un atto giurisdizionale (in ragione, essenzialmente, della natura dell’organo emittente e della forma dell’atto), lo assimila a questo nei contenuti, e tale assimilazione si riflette sull’individuazione degli strumenti di tutela, sotto il profilo della effettività, che una tutela esecutiva, piena e diretta, non è assicurata dal meccanismo, altrimenti utilizzabile, del ricorso giurisdizionale avverso il silenzio-inadempimento della p.a., ovvero avverso il comportamento violativo, o elusivo, del dictum del decreto presidenziale, sì che l’obbligatorio ricorso a tale complesso meccanismo si risolve in una disciplina che rende eccessivamente difficile l’esercizio della tutela e finisce per non garantire un rimedio adeguato contro l’inadempimento della p.a..

2.11.1. Il significativo mutamento, nei termini così precisati, trova conferma nella nuova disciplina del giudizio d’ottemperanza prevista dal nuovo "codice del processo amministrativo", contenuto nell’allegato 1) del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, emanato in attuazione della delega per il riordino del processo amministrativo disposta dalla stessa L. n. 69 del 2009, art. 44. L’art. 112, nel dettare le "disposizioni generali sul giudizio di ottemperanza", dispone, al comma 2, che l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione delle sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato (lett. a) e, altresì, delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo (lett. b), oltre che delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario (lett. c), nonchè delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati per i quali non sia previsto il rimedio dell’ottemperanza (lett. d) e dei lodi arbitrali esecutivi divenuti inoppugnabili (lett. e). In maniera corrispondente, il successivo art. 113, nell’individuare il giudice dell’ottemperanza, dispone che il ricorso si propone, nel caso di cui all’art. 112, comma 2, lett. a) e b), al giudice che ha emesso il "provvedimento" della cui ottemperanza si tratta (essendo competente il tribunale amministrativo regionale anche per i suoi provvedimenti confermati in appello con motivazione del tutto conforme) (comma 1), mentre nei casi di cui all’art. 112, comma 2, lett. c), d) ed e), il ricorso si propone al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di cui è chiesta l’ottemperanza (comma 2), secondo un sistema fondato sulla netta distinzione fra l’ottemperanza di sentenze e altri provvedimenti del giudice amministrativo (art. 112, comma 2, lett. a) e b)), per i quali è prevista la competenza del giudice amministrativo che ha emesso la sentenza o il provvedimento, e quella di sentenze passate in giudicato, o altri provvedimenti ad esse equiparati, del giudice ordinario o di altri giudici, nonchè di lodi arbitrali divenuti inoppugnabili (art. 112, comma 2, lett. c), d) ed e)), per i quali è competente il tribunale amministrativo regionale secondo il criterio di collegamento previsto dall’art. 113, comma 2.

Nel sistema così delineato la decisione su ricorso straordinario al Capo dello Stato, resa in base al parere obbligatorio e vincolante del Consiglio di Stato, si colloca nella ipotesi prevista alla lett. b), art. 112, comma 2, e il ricorso per l’ottemperanza si propone, ai sensi dell’art. 113, comma 1, dinanzi allo stesso Consiglio di Stato, nel quale si identifica "il giudice che ha emesso il provvedimento della cui ottemperanza si tratta". 2.11.2. Il senso di una disciplina tesa a garantire la effettività di tutela anche al ricorso straordinario viene rivelato dall’esame dei lavori parlamentari che hanno condotto al definitivo testo della norma: per cogliere la incisività di quest’ultimo, occorre sottolineare che il testo originario è stato oggetto di successivi emendamenti in sede di commissioni parlamentari, in relazione alla necessità di dare attuazione ai principi enunciati dalla CEDU, nonchè alle raccomandazioni comunitarie – intese a sollecitare gli Stati membri a prevedere senza eccezioni l’azione esecutiva per l’effettività delle tutele – che erano rimaste inevase dacchè un precedente disegno di legge, che prevedeva l’ottemperanza per le decisioni su ricorsi straordinari, era decaduto per fine legislatura;

infine, il parere della commissione del Senato circa la specifica necessità di inserire anche le decisioni straordinarie del Capo dello Stato è stato recepito nella relazione governativa, con la formulazione della norma nei termini sopra richiamati, sì che, in definitiva, deve concludersi che è conforme a tale intentio legis annoverare fra i "provvedimenti" del giudice amministrativo, passibili di ottemperanza, la decisione sul ricorso straordinario.

2.12. Come la dottrina ha puntualmente osservato, alla estensione del giudizio di ottemperanza a provvedimenti che non siano sentenze, o comunque provvedimenti non formalmente giurisdizionali, non si frappongono ostacoli di ordine costituzionale, sì che è ben configurabile la previsione normativa di un tale giudizio per le decisioni, rimaste ineseguite, del Capo dello Stato, trattandosi di una scelta del Legislatore che – nel rispetto dei principi costituzionali – tende a rendere effettiva la tutela dei diritti mediante il giudizio di ottemperanza (che, appunto, svolge nell’ordinamento una funzione di "tutela": cfr. Cass., sez. un., n. 30254 del 2008). Occorre ricordare, sul punto, che il ricorso straordinario non è espressamente previsto dalla Costituzione (nè può ritenersene la costituzionalizzazione implicita: cfr. Corte cost. n. 298 del 1986), ma, non di meno, il Giudice delle leggi con diversi interventi, intesi anche a conformarne la disciplina, ne ha confermato la compatibilità con il dettato costituzionale, in relazione all’art. 113 Cost. (cfr. Corte cost. n. 1 del 1964; n. 78 del 1966; n. 31 del 1975; n. 298 del 1986; n. 56 del 2001; n. 301 del 2001), sottolineando anche come la disciplina posta dal D.P.R. n. 1199 del 1971 non solo aveva ribadito la natura del tutto atipica che il ricorso straordinario aveva assunto sin dall’epoca della monarchia costituzionale, adeguando la disciplina della alternatività al ricorso giurisdizionale al principio della "trasferibilità" in sede giurisdizionale, ma, in attuazione del criterio della economicità posto dalla legge di delegazione, ne aveva confermato il carattere di rimedio straordinario contro eventuali illegittimità di atti amministrativi definitivi, che i singoli interessati possono utilizzare con modica spesa, senza il bisogno di assistenza tecnico- le gale e con il beneficio di termini di presentazione del ricorso particolarmente ampi (cfr. Corte cost. nn. 56 e 301/2001, cit.);

infine, riconoscendo che le concrete modalità di coordinamento con il rimedio giurisdizionale potrebbero essere plurime e rispondere a finalità divergenti, lo stesso Giudice delle leggi ha rilevato come il Legislatore, nell’esercizio della sua discrezionalità, può dettare una disciplina che può spingersi sino ad una completa rivisitazione del ricorso straordinario e dei suoi rapporti con il rimedio giurisdizionale (cfr. Corte cost. n. 432 del 2006). Con questi presupposti, la nuova regolamentazione normativa intesa alla "assimilazione" del rimedio straordinario a quello giurisdizionale, pur nella diversità formale del procedimento e dell’atto conclusivo, non può non assicurare una tutela effettiva del tutto simile, poichè, come queste Sezioni unite hanno precisato in materia di "autodichia", una volta che si riconoscano poteri decisori, su determinate controversie, formalmente diversi, ma analoghi, rispetto a quelli della giurisdizione, infrangerebbe la coerenza del sistema una regolamentazione affatto inidonea alla tutela effettiva dei diritti e tale da condurre, in spregio al dettato dell’art. 2 Cost., comma 1 e art. 3 Cost., a creare una tutela debole (cfr, Cass., sez. un., n. 6529 del 2010).

2.13. Ma la verifica di tale coerenza deve essere condotta bensì scrutinando i risultati dell’esercizio del potere decisorio, quali previsti dalla complessiva regolamentazione, anche rammentando che i criteri costituzionali sono integrati dalle norme della Convenzione Europea per i diritti dell’uomo (artt. 6 e 13), come interpretate dalla Corte di Strasburgo, secondo il procedimento di ingresso nell’ordinamento nazionale precisato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 348 del 2007. Ebbene, secondo la giurisprudenza della CEDU, da un lato sono intangibili le decisioni finali di giustizia rese da un’autorità che non fa parte dell’ordine giudiziario, ma che siano equiparate a una decisione del giudice, e dall’altro in ogni ordinamento nazionale si deve ammettere l’azione di esecuzione in relazione a una decisione di giustizia, quale indefettibile seconda fase della lite definita (cfr. CEDU, 16 dicembre 2006, Murevic c. Croazia; 15 febbraio 2004, Romoslrov c. Ucraina).

2.14. I profili di novità, tratti dalla legislazione, che sono stati anche oggetto di discussione all’odierna udienza pubblica, sono di immediata operatività a prescindere dall’epoca di proposizione del ricorso straordinario, ovvero di instaurazione del giudizio di ottemperanza.

2.14.1. Come queste Sezioni unite hanno precisato con la sentenza n. 30254 del 2008, nel campo della giurisdizione di merito proprio il caso dei ricorsi per l’ottemperanza dimostra che una questione di giurisdizione si presenta anche quando non è in discussione che la giurisdizione spetti al giudice cui ci si è rivolti, perchè è solo quel giudice che secondo l’ordinamento la può esercitare, ma si deve invece stabilire se ricorrono – in base alla norma che attribuisce giurisdizione – le condizioni perchè il giudice abbia il dovere di esercitarla: così, in rapporto al decreto di accoglimento di ricorso straordinario, il configurarsi come giudicato può essere discusso in questa sede come questione di giurisdizione ai sensi dell’art. 362 c.p.c..

2.14.2. Ponendosi, dunque, una questione di giurisdizione, torna applicabile il consolidato principio secondo cui "l’art. 5 c.p.c., nella parte in cui dispone che la giurisdizione si determina in base alla legge del tempo della proposizione della domanda e resta insensibile a successivi mutamenti del quadro normativo, persegue in realtà l’obiettivo di conservare la giurisdizione del giudice correttamente adito in base a detta legge del tempo, sottraendola a successive diverse scelte legislative, senza peraltro incidere sul più generale principio dell’immediata operatività, in materia processuale, della legge sopravvenuta (pure con riguardo alla giurisdizione), quando valga invece a radicare la giurisdizione presso il giudice dinanzi al quale sia stato comunque già promosso il giudizio" (cfr. Cass., sez, un., n. 3877 del 2004; id., n. 20322 del 2006).

2.15. L’evoluzione del sistema, che porta dunque a configurare la decisione su ricorso straordinario come provvedimento che, pur non essendo formalmente giurisdizionale, è tuttavia suscettibile di tutela mediante il giudizio d’ottemperanza, deve trovare applicazione per la analoga decisione resa dal Presidente della Regione Siciliana ai sensi della sopra richiamata normativa regionale, modellata – come s’è visto – sulla disciplina dettata per il ricorso straordinario al Capo dello Stato (dovendosi dunque riconoscere carattere vincolante anche al parere espresso dal Consiglio di Giustizia Amministrativa e dovendosi ammettere il potere di tale organismo di sollevare questioni di legittimità costituzionale rilevanti ai fini dell’espressione del parere; al riguardo, la dottrina parla di abrogazione tacita indiretta delle disposizioni del D.Lgs. n. 373 del 2003 che contrastino con le previsioni introdotte della L. n. 69 del 2009, art. 69).

3. Da tutto ciò discende l’applicazione, nella controversia in esame, della regula juris secondo cui il giudizio di ottemperanza è ben ammissibile in relazione al decreto del Presidente della Regione, che abbia accolto il ricorso straordinario. In base a tale regola il ricorso è quindi respinto.

4. I profili di novità della questione esaminata inducono il Collegio a compensare le spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte, a sezioni unite, rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. VI, Sent., 28-01-2011, n. 645 Procedimento e punizioni disciplinari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata il Tribunale amministrativo per la Lombardia ha respinto il ricorso proposto dall’odierno appellante C.D. avverso il decreto 31 maggio 2002 con cui il Capo della Polizia lo ha destituito dal servizio a decorrere dal 7 giugno 2002, nonché avverso gli atti del procedimento, in specie i provvedimenti 24 gennaio e 2 aprile 2002 del Questore di Vercelli, rispettivamente recanti apertura del procedimento disciplinare e invio degli atti istruttori al Consiglio di disciplina.

Come ricostruito dal primo giudice, il ricorrente, già agente scelto della Polizia di Stato, è stato condannato in sede penale per concorso in tentativo di peculato (fatto commesso il 15 ottobre 1992), avendo tentato di appropriarsi, nel corso del servizio di vigilanza al quale era addetto, di una partita di 920 kg. di rame di proprietà delle Ferrovie dello Stato.

In seguito all’intervenuto giudicato (sentenza 12 novembre 2001 della Corte di cassazione), il ricorrente è stato sottoposto a procedimento disciplinare, all’esito del quale è stato destituito su proposta del Consiglio provinciale di disciplina così motivata: "Agente scelto in servizio di vigilanza presso uno scalo ferroviario di Milano, come da sentenza penale passata in giudicato, abusando della sua funzione e violando le consegne affidategli, commetteva, in concorso con altri tre colleghi, il reato di tentato peculato in danno di beni dell’Ente Ferrovie dello Stato, di cui aveva la disponibilità perché specificamente sottoposti alla sua sorveglianza. Denotava nella circostanza mancanza del senso dell’onore e del senso morale, agiva in contrasto con il giuramento prestato, operava con violazione dei propri doveri e arrecava grave pregiudizio all’immagine della Amministrazione della pubblica sicurezza".

Insorge l’appellante assumendo l’erroneità della sentenza di cui chiede, quindi, l’annullamento.

All’udienza del 5 novembre 2010 le cause sono state introitate per la decisione.
Motivi della decisione

1. Il ricorso va respinto.

2. Va respinto il primo motivo di gravame con cui il ricorrente, riformulando censura già disattesa in primo grado, deduce l’assunto ritardo nella contestazione degli addebiti, sostenendo che l’Amministrazione avrebbe dato avvio al procedimento disciplinare solo dopo la formazione del giudicato penale.

In linea con quanto al riguardo correttamente osservato dal giudice territoriale, è sufficiente constatare che il ricorrente, posto agli arresti domiciliari con ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Milano in data 3 marzo 1993 e sospeso dal servizio con decreto dirigenziale del 5 marzo 1993, è stato, immediatamente dopo, con decreto del G.I.P. del 23 aprile 1993, rinviato a giudizio.

Evento processuale, quest’ultimo, come noto destinato a precludere la promozione e il proseguimento del procedimento disciplinare.

Invero, l’art. 11, d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737, in combinato disposto con l’art. 117, l. 10 gennaio 1957, n. 3, comporta che, a far data dal momento in cui viene esercitata l’azione penale (con gli atti tipizzati dal vigente codice di procedura penale), sussiste il dovere dell’Amministrazione di non dare inizio al procedimento disciplinare o di sospendere il procedimento già avviato, anche quando i fatti suscettibili in astratto di costituire un reato sono da essa stessa rilevati e denunciati all’autorità giudiziaria (in termini, Cons. Stato, ad. plen., 29 gennaio 2009 n. 1).

A ciò si aggiunga che la contestazione degli addebiti risulta nel caso di specie effettuata dal funzionario istruttore con nota 7 febbraio 2002, a meno di venti giorni, quindi, dalla nota con cui, il 16 gennaio 2002, la Corte di cassazione ha comunicato l’irrevocabilità della condanna alla Questura di Vercelli.

Risulta, pertanto, osservato quanto prescritto dall’art. 9, comma 2, l. 7 febbraio 1990, n. 19, in forza del quale il procedimento disciplinare "deve essere proseguito o promosso entro centottanta giorni dalla data in cui l’amministrazione ha avuto notizia della sentenza irrevocabile di condanna".

2. Va parimenti disatteso il secondo motivo di appello con cui si ripropone la censura relativa all’assunta anticipazione, negli atti endoprocedimentali (apertura del procedimento disciplinare, contestazione degli addebiti, deferimento degli atti istruttori al Consiglio provinciale di disciplina, richiesta al Ministero di un sostituto del Presidente del Consiglio provinciale di disciplina) del tipo e dell’entità della sanzione poi applicata con il provvedimento conclusivo: il che, ad avviso del ricorrente, sarebbe sintomatico di una commistione tra i compiti propri dell’organo che procede all’istruttoria e quelli dell’organo competente ad irrogare la sanzione.

Come, invero, correttamente e puntualmente sostenuto dal primo giudice, la qualificazione del fatto nell’atto di contestazione degli addebiti, lungi dall’essere indicativa di una non consentita commistione di compiti, integra una garanzia per l’inquisito, così posto in condizione di svolgere compiutamente la difesa.

Si tratta, del resto, di qualificazione che in alcun modo vincola l’organo giudicante, certo libero di assumere una determinazione non coincidente con quella risultante dalla contestazione.

Sul piano normativo, peraltro, l’art. 12, ult. comma, d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737, prevede che nel rapporto sui fatti è fatto divieto di "contenere alcuna proposta relativa alla specie e all’entità della sanzione": divieto, dunque, non esteso né all’atto di contestazione degli addebiti, né a quello di apertura dell’inchiesta disciplinare.

Viceversa, l’art. 14, comma 2, d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737, dispone che la contestazione degli addebiti "deve indicare succintamente e con chiarezza i fatti e la specifica trasgressione di cui l’incolpato è chiamato a rispondere".

3. Va respinto il terzo motivo di gravame con cui si ripropone la censura relativa all’assunta violazione dei termini previsti a pena di decadenza per la conclusione dell’istruttoria, senza tuttavia in alcun modo considerare che si tratta di censura dal primo giudice dichiarata inammissibile perché proposta per la prima volta con memoria del 12 giugno 2004: statuizione, questa, contro la quale nulla si deduce nell’atto di gravame.

4. Non merita miglior sorte il quarto motivo di gravame con cui si deduce l’incompletezza dell’istruttoria svolta.

Pare al Collegio in nessun modo superabile quanto dal giudice territoriale sostenuto al riguardo, laddove ha richiamato la relazione del 12 marzo 2003, conclusiva dell’inchiesta disciplinare, evidenziando che ivi il funzionario istruttore riferisce che "tutti i testi indicati dal ricorrente si sono rifiutati di fornire dichiarazioni, rimettendosi invece a quanto già emerso nel procedimento penale".

La mancata audizione dei testi, lungi dall’essere riferibile a carenze nello svolgimento dell’istruttoria, ha costituito quindi l’effetto della condotta dei soggetti la cui escussione è stata chiesta dall’odierno ricorrente, con rifiuto certo non superabile dall’Amministrazione.

5. Non ha pregio il quinto motivo di appello con cui si deduce l’irregolarità del fascicolo istruttorio.

Come, invero, condivisibilmente affermato nella sentenza impugnata, non appare affetto dai vizi denunciati l’operato del Consiglio di disciplina laddove ha disposto l’acquisizione immediata della relazione mancante senza avvertire la necessità di riaprire la fase istruttoria, la suddetta esigenza venendo in rilievo allorché occorra approfondire le indagini per reperire prove nuove, non anche quando si debba solo acquisire una prova documentale precostituita.

6. Va respinto, ancora, il sesto motivo di appello con cui si ripropone la censura relativa alla violazione dell’art. 20, d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737, per avere il Consiglio continuato la propria attività dopo la sostituzione del presidente – avvenuta nell’intervallo tra la prima seduta (8 aprile 2002) e la seconda (22 aprile 2002) – senza riconvocarsi ab initio e riprendere ab initio l’esame degli atti dell’inchiesta.

Non può dirsi, invero, compromessa l’esigenza che la richiamata disposizione intende soddisfare, ossia che tutti i componenti del consiglio di disciplina abbiano conoscenza piena, diretta e formalmente dichiarata degli atti dell’inchiesta.

Esigenza, questa, certo soddisfatta se si considera che il presidente subentrato ha attestato in due occasioni l’avvenuta lettura, da parte propria e degli altri membri, degli atti dell’inchiesta formale.

7. Va ancora decisamente disatteso il settimo motivo di ricorso con cui si deduce l’incompletezza della valutazione compiuta dall’Amministrazione, cui si imputa di non aver tenuto conto, soprattutto in sede di individuazione della sanzione da irrogare, di tutte le circostanze che avrebbero potuto giustificare un’attenuazione della risposta disciplinare: tra queste, in specie, la giovane età del ricorrente al momento del fatto, i precedenti disciplinari e di servizio, il carattere, la qualifica e l’anzianità di servizio.

Invero, la discrezionalità di cui l’Amministrazione è titolare nel valutare, in seno al procedimento disciplinare, la gravità dei fatti addebitati al dipendente e nel determinare quindi la misura della sanzione da infliggere, non è sindacabile dal giudice amministrativo se non in presenza di vizi di eccesso di potere nelle diverse forme sintomatiche: vizi, certo, non sussistenti nel caso di specie, tanto più se si considera la gravità dei fatti addebitati al ricorrente e la ragionevolezza della valutazione che degli stessi ha compiuto l’Amministrazione nel dedurne le contestate determinazioni disciplinari.

8. In conclusione, vanno disattesi gli ultimi due motivi di gravame, rispettivamente relativi:

o alla dedotta incompatibilità di uno dei membri del Consiglio di disciplina, assuntamente tenuto ad astenersi in quanto, come capo dell’ufficio personale presso la Questura di Vercelli, già a conoscenza del procedimento disciplinare;

o al ritenuto eccesso di potere in cui sarebbe incorsa l’Amministrazione nell’assicurare un più favorevole trattamento disciplinare agli altri protagonisti della vicenda penale.

Sul primo fronte, è sufficiente ribadire quanto condivisibilmente sostenuto dal giudice di primo grado laddove ha affermato che la posizione rivestita dal componente di cui si deduce l’incompatibilità non integra alcune delle cause di ricusazione previste dalle norme che si assumono violate.

Quanto alla censura formulata con l’ultimo motivo di ricorso, non può il Collegio non condividere quanto affermato nella sentenza gravata laddove il primo giudice ha sostenuto l’inammissibilità di una comparazione di comportamenti valutati da organi disciplinari diversi nell’ambito di procedimenti autonomi tra loro.

A ciò si aggiunga che, come dichiarato dal’Amministrazione nella memoria dell’11 giugno 2004, per due dei dipendenti coinvolti nella medesima vicenda penale, i procedimenti disciplinari cui sono stati sottoposti si sono conclusi con analogo provvedimento di destituzione.

9. Alla stregua delle esposte ragioni va respinto l’appello.

10. Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sul ricorso, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi 3.500,00 (tremilacinquecento) euro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 16-02-2011, n. 292 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente, cittadino del Ghana, ha presentato in data 26 maggio 2008 istanza alla Prefettura di Cremona per ottenere la cittadinanza italiana. La richiesta è stata formulata ai sensi dell’art. 9 comma 1 lett. f) della legge 5 febbraio 1992 n. 21 (straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica).

In assenza di alcuna risposta, con atto notificato il 1.12.2010 e depositato il 14.12.2010, S.Y.B. ha proposto ricorso, ex art.117 c.p.a. (già art. 21bis della legge 6 dicembre 1971 n. 1034) per far accertare il carattere illegittimo del silenzio serbato dall’Amministrazione e far dichiarare il dovere della medesima di provvedere sulla domanda, essendo stato superato il termine per la definizione del relativo procedimento, stabilito, dall’art. 3 del DPR 18 aprile 1994 n. 362, in 730 giorni decorrenti dalla presentazione della domanda.

In data 18.1.2011, l’Amministrazione ha prodotto la nota in data 4.1.2011 del Ministero dell’Interno, con la quale è stato partecipato che in data 27.12.2010 si è proceduto a predisporre il decreto di conferimento della cittadinanza, trasmesso alla firma degli organi competente, sicché è cessata la materia del contendere.

Alla camera di consiglio del 9.2.2010, il legale del ricorrente ha dichiarato che non sussiste più interesse al ricorso.

Di quanto precede va quindi dato atto.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.