Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 17-02-2011) 07-03-2011, n. 8885 Ebbrezza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Tribunale di Treviso dichiarava N.M. colpevole della contravvenzione di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a), (commessa in data (OMISSIS)) e lo condannava alla pena di Euro 800 di ammenda.

Il giudice individuava le prove della responsabilità dell’imputato attraverso gli elementi sintomatici (alito fortemente vinoso ed andatura barcollante) descritti dall’agente che aveva sottoposto a controllo il prevenuto.

Propone ricorso per Cassazione l’imputato, articolando tre motivi.

Con il primo chiede l’annullamento della sentenza, sul rilievo della genericità e concreta irrilevanza degli elementi sintomatici, posti a fondamento del giudizio di responsabilità.

Con il secondo motivo lamenta l’eccessività della pena inflitta.

Con il terzo motivo si duole dell’ingiustificato diniego delle attenuanti generiche.

In via preliminare va osservato che la "depenalizzazione" di cui all’art. 186, comma 2, lett. a), operata dalla L. 29 luglio 2010, n. 120, art. 33 fa venire meno la fondatezza (e la conseguente applicabilità) di quella interpretazione giurisprudenziale che riteneva possibile dimostrare la guida in stato di ebbrezza alcolica anche in assenza di esame alcolemico, sulla base di elementi oggettivi esterni.

Si tratta, come è noto, di quell’orientamento secondo cui, ai fini della configurabilità della contravvenzione de qua, per accertare lo stato di ebbrezza del conducente del veicolo non è indispensabile l’utilizzazione degli strumenti tecnici di accertamento previsti dal codice della strada e dal regolamento ("etilometro"), ben potendo il giudice di merito – in un sistema che non prevede l’utilizzazione di prove legali – ricavare l’esistenza di tale stato da elementi sintomatici quali l’alito vinoso, l’eloquio sconnesso, l’andatura barcollante, le modalità di guida o altre circostanze che possano far fondatamente presumere l’esistenza dello stato indicato; anzi, in questa prospettiva, essendo consentito al giudice finanche di disattendere l’esito dell’esame alcolimetrico, purchè del suo convincimento fornisca una motivazione logica ed esauriente. Tale orientamento, come è altrettanto noto, è stato ribadito dalla giurisprudenza anche a seguito della novella riformatrice di cui al D.L. 7 agosto 2007, n. 117, convertito in L. 2 ottobre 2007, n. 160, che, sostituendo il comma 2 della suddetta norma incriminatrice, ha determinato un differenziato trattamento sanzionatorio a seconda del valore del tasso alcolemico riscontrato, configurando in proposito tre distinte fattispecie incriminatici, precisandosi, al riguardo, che, pur dopo tale novum normativo, il giudice ben può formare il suo libero convincimento anche in base alle sole circostanze sintomatiche riferite dagli agenti accertatori, con l’unica (ovvia) precisazione che tale possibilità deve circoscriversi alla sola fattispecie meno grave prevista dall’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. A), imponendosi, invece, per le ipotesi più gravi (cit. comma 2, lett. b) e c) l’accertamento tecnico del livello effettivo di alcool (tra le tante, Sezione 4, 5 febbraio 2009, PG in proc. Quintini, non massimata).

Or bene, proprio la "depenalizzazione" dell’ipotesi meno grave e più favorevole non consente più questo ragionamento.

Per l’effetto, oggi, l’accertamento di rilevanza penale deve passare inderogabilmente attraverso un accertamento tecnico sul tasso alcolemico, mentre gli elementi esterni sono solo elementi valutativi di conforto.

Nella rappresentata assenza di riscontro alcolimetrico tale da consentire di ravvisare il superamento delle soglie di rilevanza penale, la sentenza va, pertanto, annullata senza rinvio ex art. 620 c.p.p., lett. a) perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 15-12-2010) 22-03-2011, n. 11498 sanità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

enzo.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del Tribunale di Teramo – Sez. Distaccata di Giulianova – del 17 giugno 2010, C.G. imputato, in concorso con altro soggetto non ricorrente, dei reati di cui all’art. 110 c.p., D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1 – capo a) della rubrica (fatto commesso in (OMISSIS)); art. 110 c.p. e D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 4 – capo b) della rubrica (fatto commesso in (OMISSIS)); art. 110 c.p. e D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 257, comma 2 capo c) della rubrica (fatto commesso in (OMISSIS)) e art. 110 c.p. e D.P.R. n. 203 del 1988, art. 24 – capo d) della rubrica – (fatto commesso in (OMISSIS)), veniva ritenuto colpevole dei detti reati e condannato, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di Euro 5000 di ammenda per il reato sub a), di Euro 2.500 di ammenda per il reato sub b); di Euro 2.500,00 di ammenda per il reato sub e) e di Euro 500,00 di ammenda per il reato sub d) – pene, tutte, condizionalmente sospese, oltre alla bonifica del sito e rimessione in pristino dello stato dei luoghi.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso l’imputato in proprio e a mezzo del proprio difensore articolando 4 distinti motivi a sostegno.

Con il primo motivo ha denunciato la mancanza o comunque contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in punto di affermazione di colpevolezza per il reato sub a) evidenziando come nel caso in esame il Tribunale avesse basato la pronuncia di condanna su prove in realtà del tutto insussistenti con specifico riferimento alla diretta attribuibilità e/o riconducibilità dei fatti contestati all’imputato.

Con il secondo motivo ha denunciato identico vizio in punto di affermazione della colpevolezza relativamente ai reati contestati sub b) e c), ancora un volta evidenziando l’assenza di prove a sostegno della riconducibilità della condotta (gestione non autorizzata della discarica) ad esso ricorrente.

Con il terzo motivo ha denunciato analogo vizio in punto di affermazione della colpevolezza per quanto riguarda il reato di cui al capo d). evidenziando un vero e proprio travisamento dei fatti in cui sarebbe incorso il Tribunale nella misura in cui avrebbe ritenuto ancora in attività quale direttore tecnico della discarica l’imputato, in realtà cessato da tempo dall’incarico, non mancando di rilevare che questi non aveva comunque mai svolto alcuna attività in tema di gestione della discarica ma di mero progettista.

Con il quarto motivo ha denunciato la violazione e falsa applicazione della legge penale (nella specie art. 157 c.p. in relazione all’art. 2 c.p., comma 4, rilevando l’intervenuta prescrizione dei reati assoggettati, peraltro, al regime – più favorevole – della legge previgente e non di quella introdotta dalla L. n. 205 del 2005.

Con motivi nuovi ex art. 585 c.p.p. ritualmente depositati, nel richiamare le argomentazioni tutte sviluppate in seno al ricorso principale ha ulteriormente dedotto inosservanza ed errata applicazione della legge processuale penale (art. 606, lett. b) con riferimento al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, commi 1 e 4, art. 257, comma 2 e D.P.R. n. 203 del 1988, art. 24 in relazione all’art. 40 c.p., evidenziando che rivestendo esso ricorrente la qualità di direttore dei lavori, non avrebbe avuto alcun obbligo di vigilanza sulla gestione della discarica: con la conseguenza che il Tribunale sarebbe incorso in equivoco sulla reale qualifica dell’imputato, confondendo la funzione dirigenziale con la funzione gestoria.

Per ciò che riguarda i reati di cui ai capi a), b) e d), commessi in epoche tra loro diverse e comunque antecedenti alla data di entrata in vigore della L. n. 205 del 2005 che ha modificato per le contravvenzioni il regime della prescrizione, elevandone il termine massimo ad anni cinque comprensivo della proroga di 1/4 rileva la Corte – in accoglimento dello specifico motivo di ricorso proposto con l’atto originario – che deve essere annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essersi detti reati estinti per intervenuta prescrizione.

Precisato che trattasi di reati di natura istantanea e che non ricorrono elementi per farsi luogo al proscioglimento immediato nel merito, avuto riguardo a quanto argomentato in proposito dal Tribunale sia per ciò che attiene all’elemento oggettivo dei reati contestati sia per ciò che attiene all’elemento soggettivo, ivi compreso il profilo riguardante l’attribuibilità dei fatti all’imputato, va pronunciata sentenza di annullamento con la formula di rito corrispondente. A diversa soluzione ritiene di dover pervenire la Corte – anche tenuto conto dei motivi nuovi ritualmente depositati dal ricorrente – con riguardo al reato di cui al capo c), relativamente al quale il ricorso va rigettato perchè infondato.

Va premesso che l’epoca di commissione del detto reato è stata contestata fino al mese di (OMISSIS) e che nella specie si versa in ipotesi di reato di natura permanente anche dopo l’entrata in vigore della D.Lgs. n. 152 del 2006, artt. 242 e 257 che ha abrogato per effetto del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 264, comma 1, lett. i) – non bastando ai fini della interruzione della condotta il sequestro del sito inquinante, preordinato all’eliminazione del danno, ma occorrendo l’esecuzione di interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale delle aree, condotte riparatorie – queste – previste anche dal nuovo testo unico D.Lgs. n. 152 del 2006, ex art. 247, che, ove poste in essere prima della pronuncia giudiziale, fanno venire meno la punibilità del reato, (v. Cass. Sez. 1, 13.6.2006 n. 29855 Rv. 235255). Ciò detto con il motivo dedotto sub 2) il ricorrente ha dedotto vizio di motivazione sia con riferimento alla prova della attribuibilità della condotta ad esso ricorrente, sia con riguardo alla sussistenza del fatto nella sua materialità, rilevando come mancasse qualsiasi riferimento alla prova che il direttore tecnico della discarica fosse l’imputato.

Ora se è innegabile che l’integrazione del reato di cui al capo e) si è concretizzata secondo il Tribunale sia per ciò che attiene all’aspetto materiale del reato (sulla base di una constatata contaminazione del sito a causa della notevole quantità di percolato prodotto e del cattivo drenaggio) è altrettanto innegabile che il Tribunale nell’attribuire al C. la responsabilità penale si è basato sulla particolare qualifica dell’imputato – Ingegnere – e sulla circostanza che egli aveva ricoperto di fatto le funzioni di direttore tecnico pur in assenza di un contratto d’opera, richiamando a tale riguardo il contenuto di una nota inviata dal detto professionista al Comune interessato (Tortoreto) poi utilizzata dal Sindaco per autorizzare la prosecuzione della gestione della discarica fino al 31 dicembre 2005.

Tale circostanza prova, quindi, al di là di ogni ragionevole dubbio, come esattamente ritenuto dal Tribunale (che, per incidens, non ha annesso alcuna importanza alla circostanza che il Comune non avesse stipulato contratto di prestazione d’opera con il professionista per la direzione tecnica della discarica, privilegiando l’aspetto della prestazione di fatto documentalmente provata), che fosse proprio il C. il soggetto avente una determinata qualifica tecnica necessaria per la direzione tecnica della discarica: il che vale ad affermare in termini certi la responsabilità soggettiva dell’imputato.

Nè può dirsi – come preteso dalla difesa del ricorrente – che il Tribunale nell’affermare la responsabilità del C. si sia riferito esclusivamente ad una attività di gestione della discarica che a stretto rigore esulerebbe dai compiti del direttore tecnico, in quanto l’espressione è stata adoperata in senso improprio per evidenziare come di fatto ad occuparsi della discarica nella sua materialità per ciò che atteneva al suo funzionamento fosse solo il ricorrente proprio in relazione alla sua specifica qualifica tecnica.

In conclusione al di là dell’assenza di una formale investitura nella funzione, resta il fatto che la presenza del C. nella discarica è stata comprovata documentalmente e che dunque era costui a dirigere le varie operazioni per consentirne l’operatività. Sulla base di tali proposizioni il ricorso proposto con riguardo al reato sub c) va rigettato. Nessuna incidenza ai fini della determinazione della pena può assumere la circostanza del parziale annullamento della sentenza per ciò che riguarda i capi a), b) e d), avendo il Tribunale comminato pene autonome per ciascuno dei reati contestati che vanno in questa sede eliminate per effetto della intervenuta estinzione dei reati, sicchè il rigetto del ricorso limitatamente al reato di cui al capo c), consente di mantenere invariata la pena inflitta per il detto reato.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati sub a), b) e d) perchè estinti per prescrizione ed elimina le relative pene. Rigetta, nel resto, il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 30-06-2011, n. 14474 Azioni giudiziarie

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

M.G.A., premesso di esser proprietaria di un appartamento in uno stabile sito in (OMISSIS) e che il condomino S.S. – per quello che ancora conserva interesse in questa sede – aveva alterato il decoro architettonico della facciata del fabbricato: aprendo una finestra;

apponendo una porta di ferro e pitturando di colore difforme rispetto al resto della facciata, la porzione della stessa afferente al proprio appartamento, lo citò innanzi al Tribunale di Gela perchè ripristinasse lo stato originano del fabbricato condominiale. Il convenuto si costituì contestando la fondatezza delle pretese avversarie. L’adito Tribunale accolse le domande sopra esposte; la Corte di Appello di Caltanissetta, pronunziando sentenza n. 171/2005, respinse il gravame dello S. che aveva fatto valere la nullità della decisione del primo giudice sia perchè non sarebbe stato identificato catastalmente l’immobile oggetto delle pretese ripristinato rie della M., sia perchè non erano stati chiamati in giudizio tutti i condomini e, nel merito, aveva censurato la valutazione del Tribunale in merito alle conclusioni del CTU sull’incidenza estetica delle alterazioni lamentate.

La Corte del merito pervenne a tale decisione osservando: che l’immobile su cui erano state operate le modifiche era stato compiutamente individuato dalla disposta consulenza tecnica come quello, di proprietà dello S., sottostante all’appartamento della M.; che la CTU, le cui conclusioni venivano fatte proprie dalla Corte territoriale, aveva adeguatamente motivato le ragioni per le quali le opere poste in essere dall’appellante avrebbero alterato le linee architettoniche e l’euritmia dell’edificio condominiale; che la richiesta di ripristino poteva essere proposta da ciascuno dei condomini, non implicando quindi la necessità dell’integrazione del contraddicono.

Per la cassazione di tale decisione lo S. ha proposto ricorso affidandolo a tre motivi; la M. ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione

1 – Con il primo motivo il ricorrente deduce la "nullità del procedimento per violazione dell’art. 102 c.p.c., e segg., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4" in quanto non sarebbe stato adeguatamente considerato dalla Corte territoriale, nel respingere la richiesta di integrazione del contraddicono, che le opere delle quali si chiedeva la rimozione interessavano l’intero stabile condominiale, rendendo evidente la necessità della presenza in causa di tutti i condomini nonchè del Condominio, tanto più che non sarebbe dato di comprendere a chi far risalire le dedotte innovazioni.

La censura è destituita di fondamento.

1/a – Va innanzi tutto evidenziato che non è rispondente ai dati di causa ancora controversi il presupposto fattuale da cui parte l’argomentazione dello S. – che cioè la integrazione del contraddicono sarebbe resa necessaria perchè "la situazione fatta valere dall’attrice investe molteplici e differenti posizioni giuridiche" (cfr. fol. 8 del ricorso) e perchè i tubi dei quali si richiede la rimozione attraverserebbero l’intera facciata condominiale (cfr. fol. 7 ibidem ): al contrario va sottolineato che la rimozione delle condutture asseritamente poste dallo S. sulla facciata condominiale formò oggetto di domanda respinta dal Tribunale di Gela e non più riproposta in sede di gravame, facendo quindi venir meno l’interesse del ricorrente ad insistere sul punto.

1/b – Più in generale poi la Corte non vede ragioni per derogare al principio più volte sostenuto in sede di legittimità – cfr. ex mtdtis: Cass. 3238/1998; Cass. 10.609/1996; Cass. 8531/1994 – secondo il quale ciascun partecipante al condominio di edifici può agire in giudizio per la tutela del decoro architettonico della proprietà comune.

2 – Con il secondo motivo viene dedotta la "violazione e falsa applicatone dell’art. 1117 c.c., e segg., nonchè dell’art. 1102 c.c., e segg. (art. 360 c.c., n. 3)" non avendo considerato la Corte distrettuale che le opere delle quali si è chiesta la riduzione in pristino costituivano l’esplicazione di un uso della cosa comune, consentito a ciascun condomino a condizione di non sottrarre la medesima utilità all’utilizzo degli altri condomini.

2/a – Il motivo è inammissibile in quanto il rilievo non formò oggetto di deduzione difensiva nell’ambito delle censure in sede di gravame, per come emerge dalla lettura delle conclusioni dello stesso S. riportate a fol 3 della sentenza della Corte di Caltanissetta; in ogni caso sarebbe stato infondato in diritto perchè l’art. 1102 cod. civ. determina un principio generale rispetto al quale il disposto dell’art. 1120, comma 2, si pone in rapporto di specialità, laddove il termine di "uso" indicato nella prima norma – consentito al singolo condomino – si contrappone al concetto di "innovazione" disciplinato dalla seconda – demandato alla previa valutazione dell’assemblea del condominio.

3 – Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la "contraddittorietà della motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5)" sostenendo che la Corte distrettuale sarebbe incorsa in una "contraddittorietà logico-giuridica del dispositivo rispetto alle argomentazioni svolte nel corpo della motivazione" (vedi fol. 11 del ricorso) in quanto la gravata decisione si sarebbe posta in contrasto con le conclusioni della consulenza tecnica effettuata in primo grado, dalla quale sarebbe emerso che le finestre e i tubi di scarico non avrebbero determinato una significativa alterazione del decoro architettonico.

La censura è inammissibile 3/a – Richiamato quanto in precedenza osservato in ordine alla carenza di interesse per lo S. a censurare la – pur respinta – domanda della M. in merito alla rimozione di discendenti apposti sulla facciata condominiale, va rilevato che il dedotti) vizio di motivazione non viene argomentato in modo da ricondurre la censura al profilo di contraddittorietà enucleato dalla costante giurisprudenza di legittimità, secondo la quale esso sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, vi sia una insanabile aporia tra le varie proposizioni che compongono la trama argomentativa, tale da non permettere di ricostruirne l’iter logico (cfr. ex multis Cass., 6288/2011; Cass. 27162/2009, Cass. 18885/2008, Cass. 6064/2008).

3/b – Quanto alla non condivisa interpretazionc delle emergenze istruttorie, la censura viola il principio di autosufficienza del ricorso, in quanto non è stata riportata per intero la valutazione del CTU al fine di scrutinarne la lamentata "decontestualizzazione", tanto più che la M. nel proprio controricorso, trascrive il contenuto della relazione dell’ausiliare, in modo divergente da quello esposto dal ricorrente (cfr. foll. 3 e 4 del controricorso):

ciò fa ritener assorbito l’ulteriore profilo di inammissibilità derivante dalla non consentita sollecitazione ad una nuova valutazione delle risultanze istruttorie in assenza di vizi di motivazione.

4 – Il ricorso va dunque rigettato e parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese.
P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 2.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 01-02-2011) 22-04-2011, n. 16094 Materie esplodenti lesioni colpose

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza pronunziata in data 24 novembre 2008,il Tribunale di Trani – Sezione staccata di Ruvo di Puglia, dichiarava P. C. responsabile del reato di cui all’art. 590 c.p. per aver cagionato lesioni gravissime consistite nell’amputazione della mano destra, al minore M.G. al quale era esploso in mano un petardo raccolto nel fondo del padre ove, per generica imprudenza, negligenza ed imperizia, era stato incautamente lasciato dal P., in qualità di titolare dell’omonima fabbrica di fuochi d’artificio, dopo gli spettacoli pirotecnici tenutisi per i festeggiamenti del Corpus Domini e dell’Ottavario del Corpus Domini, nei giorni (OMISSIS) – fatto verificatosi in (OMISSIS) – con conseguente condanna del predetto P. alla pena di mesi OTTO di reclusione nonchè al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita, da liquidarsi in separata sede.

La Corte d’appello di Bari, con sentenza emessa in data 15 dicembre 2009,in parziale riforma della sentenza di primo grado, riduceva la pena inflitta al P., a mesi TRE di reclusione con concessione dei doppi benefici di legge; riteneva il concorso di colpa del danneggiato in misura del 50% accordandosi allo stesso una provvisionale di Euro 10.000. Confermava nel resto l’appellata sentenza.

L’istruttoria dibattimentale ebbe sufficientemente a dimostrare che l’imputato aveva omesso colposamente di effettuare,una volta terminato lo spettacolo pirotecnico, un’accurata bonifica della zona circostante oltrechè di controllare lo stato dei luoghi, in violazione, quindi, non solo delle regole dettate dalla comune prudenza a tutela dell’incolumità a altrui, ma anche in violazione delle specifiche prescrizioni e disposizioni dettate in materia, con apposita circolare, del Ministero dell’interno. L’evento aveva trovato causa sia nella negligente esecuzione della bonifica dell’area circostante il luogo ove si erano tenuti, per una serie di serate precedenti, spettacoli pirotecnici organizzati esclusivamente dalla ditta che faceva capo all’imputato sia nell’improvvida condotta della parte offesa che aveva avventatamente maneggiato il petardo, pur essendo in grado di rappresentarsi agevolmente l’eventualità della presenza di esso sul terreno, dopo gli avvertimenti in tal senso ricevuti dal padre che, nei giorni precedenti, vi aveva veduto residui del lancio dei fuochi d’artificio. L’evento era quindi la risultanza di cause concorrenti, tra loro interdipendenti di guisa che, come evidenziato dalla Corte d’appello, mancando l’una (le omissioni dell’imputato), l’altra (la condotta della parte offesa) sarebbe rimasta inefficace, "nessuna delle due, disgiunta dall’altra, potendo realizzare l’evento".

Ricorre per cassazione P.C., per tramite del difensore, articolando tre motivi, di seguito sintetizzati.

Con il primo motivo di ricorso si denunzia il vizio di omessa motivazione "in ordine alla richiesta di perizia ex art. 220 c.p.p. formulata durante il dibattimento di primo grado e reiterata nel giudizio di secondo grado" qualificato dal ricorrente l’accertamento della massima "gittata" del petardo "prova decisiva a discarico" la cui mancata assunzione integrerebbe la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. D). In ogni caso il ricorrente si duole della violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. E) per l’omessa motivazione in ordine alla suddetta richiesta di espletamento di perizia.

Con il secondo motivo, denunzia il ricorrente il vizio di illogicità e contraddittorietà della motivazione quanto all’affermazione della penale responsabilità dell’imputato della sentenza della Corte d’appello di Bari che ha omesso di valutare attentamente e compiutamente tutto il materiale probatorio che era idoneo ad escludere qualsivoglia responsabilità colposa dell’imputato posto che, come risultato dalle deposizioni dei diversi testi escussi in primo grado, il P. aveva provveduto – puntualmente ed a regola d’arte – all’azione di ripulitura e di bonifica dei terreni circostanti, in ottemperanza alle prescrizioni della circolare in materia del Ministero dell’interno, con inizio all’alba del giorno successivo all’ultimo spettacolo, fatta salva un’interruzione alle ore 8,20 per un piccolo lancio di fuochi; il tutto sotto il controllo dei vigili urbani. I Giudici d’appello hanno quindi contraddittoriamente attribuito all’imputato la responsabilità dell’evento pur avendo evidenziato la condotta quantomeno irresponsabile del padre del minore che lo aveva incaricato di bruciare cumuli di carta e materiale di risulta derivante da uno spettacolo pirotecnico tenutosi qualche giorno prima e rinvenuto nel terreno di sua proprietà nel corso dell’aratura, verosimilmente distante ben oltre la "gittata" massima del petardo che poteva cadere entro un raggio massimo di mt. 100 dalla zona di sparo. Con il terzo motivo denunzia il ricorrente la violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. B) in relazione all’erronea applicazione dell’art. 40 c.p., per aver la Corte d’appello escluso la sopravvenuta interruzione del nesso di causalità tra le pretese omissioni colpose ascritte all’imputato e l’evento per effetto del comportamento incauto del M.G., in quanto a conoscenza del fatto che nelle vicinanze del terreno del padre erano stati accesi fuochi d’artificio. Ha in tal modo la Corte d’appello obliterato che la condotta eziologicamente valutabile a carico del M. – quale unica ed esclusiva causa dell’evento – risiedeva non tanto nella suddetta consapevolezza del recente svolgimento dello spettacolo pirotecnico, ma nell’ordine impartito dal padre al minore di dare fuoco ai residui cartacei sparsi sul terreno; condotta positiva,alla quale il P. era assolutamente estraneo e che fungeva da causa unica ed esclusiva del tragico evento tale da rendere inapplicabile "Il meccanismo giuridico dell’art. 40 c.p.". Attesa l’indubbia relazione causale tra l’evento e detta condotta colposa avrebbe dovuto ritenersi che la lesione gravissima patita dal minore era conseguenza del comportamento incauto del padre, di guisa che l’evento non si sarebbe verificato se il M. avesse rispettato le comune regole di buon senso e di cautela, imposte dalla obiettiva vicinanza del terreno alla zona di avvenuta esplosione dei fuochi d’artificio.

Con memoria depositata in cancelleria in data 26 gennaio 2011, il difensore della parte civile ha concluso, in via principale, onde non farsi luogo alla declaratoria di estinzione del reato per maturata prescrizione, per l’inammissibilità del ricorso proposto dall’imputato, il cui contenuto risultava meramente ripetitivo delle doglianze dedotte con i motivi d’appello ed esclusivamente finalizzato ad una rivalutazione delle risultanze probatorie; in via subordinata, per la conferma delle statuizioni civili.
Motivi della decisione

Ritiene il Collegio che preliminarmente – avuto riguardo al tempus commissi delicti ((OMISSIS)), al titolo del reato (lesioni colpose gravissime) ed alla pena edittale per lo stesso prevista (concesse all’imputato le attenuanti generiche) – occorre verificare se, alla data della odierna udienza, sia interamente decorso il termine massimo di prescrizione (sette anni e mesi sei),così calcolato in base al disposto dell’art. 157 c.p., comma 1, n. 4 e comma 2, artt. 158, 159 e 160 c.p. (nel testo previgente alle modifiche introdotte con la L. n. 251 del 2005) e rimasto invariato anche ove intenda farsi riferimento alla normativa, come novellata, già in vigore alla data (4 novembre 2008) in cui veniva pronunziata la sentenza di condanna di primo grado determinando la pendenza del giudizio in grado d’appello. Ciò posto, va rilevata ex art. 129 c.p.p. l’intervenuta prescrizione maturatasi il 25 dicembre 2009.

Tanto premesso, occorre verificare se, avuto riguardo ai motivi dedotti dal ricorrente in relazione alle argomentazioni svolte dalla Corte d’Appello di Bari, con l’impugnata sentenza, il ricorso presenti profili di inammissibilità per la manifesta infondatezza delle doglianze ovvero perchè basato su censure non deducibili in sede di legittimità, tali, dunque, da non consentire di rilevare l’intervenuta prescrizione (posto che si tratterebbe di causa originaria di inammissibilità).

Orbene, il ricorso non presenta connotazioni di inammissibilità – eccezion fatta per ciò che concerne il primo motivo, di cui si dirà in appresso – essendo basato quanto alle altre censure dedotte, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte civile, su doglianze con le quali sono state affrontate tematiche non solo relative a prospettati vizi di asserita erronea valutazione degli elementi probatori acquisiti ma anche concernenti questioni tecnico-giuridiche (con il richiamo a precedenti della giurisprudenza di questa Corte) relative, in particolare, all’applicazione,a caso di specie, delle norme in materia di nesso eziologico ed all’effetto interruttivo sul medesimo prodotto dalla sopravvenienza di serie causali asseritamente determinanti, in via esclusiva, dell’evento.

Per altro verso, non sussistono le condizioni di legge per l’applicabilità del disposto dell’art. 129 c.p.p., comma 2 anche per quanto di seguito si dirà nell’esaminare la fattispecie ai fini civilistici.

In linea di principio, è noto che in presenza di una causa estintiva del reato, è precluso alla Corte di Cassazione un riesame dei fatti finalizzato ad un eventuale annullamento della decisione per vizi attinenti alla sua motivazione (sia con riferimento alle valutazioni del compendio probatorio, sia con riferimento al vaglio delle altre deduzioni). Il sindacato di legittimità, ai fini dell’eventuale applicazione del secondo comma dell’art. 129 c.p.p., deve essere circoscritto all’accertamento della ricorrenza delle condizioni per addivenire ad una pronuncia di proscioglimento nel merito con una delle formule prescritte: la conclusione può essere favorevole al giudicabile solo se la prova dell’insussistenza del fatto o dell’estraneità ad esso dell’imputato o della sua non punibilità per altra causa risulti evidente, emerga "positivamente, ictu oculi" (cfr. S.U. n. 35490 del 2009) sulla base degli stessi elementi e delle medesime valutazioni posti a fondamento della sentenza impugnata, senza possibilità di nuove indagini e di ulteriori accertamenti che sarebbero incompatibili con il principio secondo cui l’operatività della causa estintiva, determinando il congelamento della situazione processuale esistente nel momento in cui è intervenuta, non può essere ritardata. Qualora, quindi, il contenuto complessivo della sentenza non prospetti, nei limiti ed alla luce del chiaro dettato dell’art. 129 c.p.p., l’esistenza di una causa di non punibilità più favorevole all’imputato, prevale l’esigenza della definizione immediata del processo. Nè, intervenuta una causa estintiva del reato, l’eventuale difetto o contraddittorietà od insufficienza della prova della colpevolezza dell’imputato non consente di accedere al proscioglimento nel merito, ex art. 530 c.p.p., comma 2 potendo prevalere la causa di non punibilità, à sensi dell’art. 129 cpv. c.p.p. e art. 531 c.p.p., comma 1 nel solo caso in cui quest’ultima emerga in modo palese, "positivamente" dagli atti processuali. Ed inoltre, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, addirittura la sussistenza di una nullità (e pur se di ordine generale) non è rilevabile nel giudizio di cassazione, In quanto l’inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell’immediata applicabilità della causa estintiva" (in tal senso, ex plurimis: Sez. Un. 28/11/2001, Cremonese; Sez. Un. n. 35490/2009, Tettamanti). L’impugnata sentenza deve èssere pertanto annullata senza rinvio, ai fini penali, perchè estinto il reato per prescrizione.

La declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, comporta la necessità di esaminare le doglianze del ricorrente ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili ( art. 578 c.p.p.). Agli effetti civili il ricorso deve essere rigettato, per l’infondatezza delle censure addotte a suo sostegno.

Per ciò che concerne il primo motivo di ricorso concernente il vizio di omessa motivazione "in ordine alla richiesta di perizia ex art. 220 c.p.p. formulata durante il dibattimento di primo grado e reiterata nel giudizio di secondo grado" onde accertare la massima distanza alla quale avrebbe potuto esser lanciato massima il petardo quale "prova decisiva a discarico" la cui mancata assunzione integrerebbe la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. D), va rilevato che trattasi di doglianza inammissibile perchè non dedotta con i motivi d’appello (costituenti parte integrante della motivazione della sentenza impugnata) quale violazione del disposto dell’art. 603 c.p.p.. In ogni caso va giudicata manifestamente infondato il dedotto vizio motivazionale,visto che implicitamente,ma del tutto esaustivamente (cfr pagg. 36, 37 e 42 della sentenza) la Corte d’appello ha statuito in ordine all’ininfluenza ed all’inutilità di siffatti accertamenti peritali, essendo pacificamente emerso che la distanza tra il punto di sparo del petardo e quello del terreno ove lo stesso fu rinvenuto dal minore, a tutto concedere, era compresa tra i 250 ed i 300 metri; distanza che l’ordigno, indiscutibilmente sparato dall’imputato, riuscì a "coprire", come dimostrato dal suo rinvenimento in quel punto.

Va comunque ancora sottolineato, in linea di principio, che la mancata assunzione di una perizia, previa rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, come ripetutamente chiarito da questa Suprema Corte, atteso il carattere neutro della perizia – come tale sottratta alla disponibilità delle parti e rimessa alla discrezionalità del giudice – non può farsi rientrare nel concetto di mancata assunzione di una prova decisiva, e che, perciò, non è sussumibile nella previsione dell’art. 606 c.p.p., lett. d), (ex multis, Sez. 4, 22 gennaio 2007, n. 14130; Sez. 4, 5 dicembre 2003, n. 4981; Sez 6, 18 giugno 2003; Sez. 6, 12 febbraio 2003, n. 17629).

Quanto, al secondo ed al terzo motivo di ricorso, col quale si censura l’illogicità e l’incongruenza del percorso motivazionale esplicitato dalla gravata sentenza quanto all’affermazione di responsabilità del prevenuto e l’erronea applicazione dell’art. 40 c.p. giova innanzitutto ricordare che, per consolidato, pacifico e risalente assunto giurisprudenziale di questa Suprema Corte, in tema di sindacato del vizio di motivazione, compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici del merito, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano correttamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Cass., Sez. Un., 13.12.1995, n. 930/1996); id., Sez. Un., 31.5.2000, n. 12).

Il vizio di motivazione, poi, deducibile in sede di legittimità deve, per espressa previsione normativa, risultare dal testo del provvedimento impugnato, o – a seguito della modifica apportata all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. E), dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8 – da "altri atti del procedimento specificamente indicati nei motivi di gravame", il che vuoi dire – quanto al vizio di manifesta illogicità -, per un verso, che il ricorrente deve dimostrare in tale sede che l’iter argomentativo seguito dal giudice è assolutamente carente sul piano logico e che, per altro verso, questa dimostrazione non ha nulla a che fare con la prospettazione di un’altra interpretazione o di un altro iter, quand’anche in tesi egualmente corretti sul piano logico; ne consegue che, una volta che il giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi atti si presterebbero ad una diversa lettura o interpretazione, ancorchè, in tesi, munite di eguale crisma di logicità (cfr. Cass., Sez. Un., 27.9.1995, n. 30).

Nella concreta fattispecie, la decisione impugnata si presenta formalmente e sostanzialmente legittima ed i suoi contenuti motivazionali – quali sopra riportati in sintesi (nella parte relativa allo "svolgimento del processo") e da intendersi qui integralmente richiamati – forniscono, con argomentazioni basate su una corretta utilizzazione e valutazione delle risultanze probatorie, esauriente e persuasiva risposta ai quesiti concernenti la vicenda oggetto del processo. La trama argomentativa esibita dalla sentenza impugnata si sottrae, perciò, a rinvenibili vizi di illogicità, che, peraltro, la norma impone risulti manifesta, cioè rilevabile immediatamente, ictu oculi; essa da logica contezza non solo della insussistenza della prova evidente della innocenza dell’imputato (per quanto possa rilevare ai fini penali, per come sopra si è detto), ma anche della sussistenza di elementi di giudizio di evidente ed univoco segno contrario, giustificativi delle rese statuizioni civilistiche. All’esito quindi di una valutazione delle prove raccolte nel dibattimento di primo grado del tutto coerente e scevra di omissioni od illogicità, la Corte d’appello – giova precisarlo pur in estrema sintesi – ha giudicato sussistente la mancata esecuzione delle operazioni di bonifica del terreno del padre del danneggiato – sito ad una distanza compresa tra 100 e 250-300 metri dalla zona di sparo – come ascrivibile pacificamente all’imputato, alla cui ditta – e non ad altre – come attestato dal Comando della Polizia Municipale di Ruvo di Puglia in data 5 ottobre 2002 (atto peraltro allegato alla memoria depositata dalla parte civile) non solo nella prima decade del mese di giugno 2002, ma anche in taluni giorni dei mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio 2002 era stata rilasciata l’autorizzazione allo svolgimento di spettacoli pirotecnici. L’imputato, come sottolineato dai Giudici d’appello in particolare sulla scorta dei rilievi fotografici effettuati dai Carabinieri a dimostrazione dello stato del luoghi esistente al momento dello scoppio del petardo (quindi a smentite delle deposizioni dei testi a discarico) ebbe ad omettere di eseguire a regola d’arte, con le dovute accuratezza e diligenza, la bonifica dell’"area di sparo e delle zone adiacenti per l’individuazione ed eliminazione di ogni eventuale residuo di materiale inesploso o incombusto", come testualmente stabilito dalla circolare del Ministero dell’Interno 11 gennaio 2001, inclusa nel corpo della motivazione della stessa sentenza d’appello e come sancito al punto n. 11 della licenza di accensione di fuochi d’artificio, a prescindere, com’è intuitivo nonchè del tutto logico, da qualsivoglia preventiva delimitazione in astratto della distanza tra la zona da sottoporre alla prescritta bonifica, rispetto al punto di accensione dei fuochi stessi. Quanto alle questioni attinenti al nesso eziologico, sottolinea il Collegio che la Corte distrettuale, con argomentazioni congrue e condivisibili e comunque perfettamente in linea con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità – del tutto immuni dai lamentati vizi sia di violazione di legge che di contraddittorietà ed illogicità della motivazione – ha affermato, sulla base del principio di equivalenza delle cause, che l’evento era stato determinato dalla concorrenza, ex art. 41 c.p., delle omissioni dell’imputato con la condotta del danneggiato, non integrando quest’ultima, causa sopravvenuta ex se determinante dell’evento lesivo tale da provocare l’interruzione del nesso di causa. E’ fuor di dubbio che anche il minore M.G. aveva incautamente (e quindi colposamente) raccolto il petardo dal terreno (poi esploso in quel preciso istante, mentre lo teneva in mano, prima di averlo gettato sul fuoco, insieme agli altri residui degli spettacoli pirotecnici lanciati sul fondo, come riferito dal teste C., presente al momento del sinistro) benchè preavvertito dal padre che, qualche giorno prima, aveva rinvenuto sul terreno le " spolette" dei fuochi d’artificio.

Al rigetto del ricorso agli effetti civili consegue la condanna del ricorrente alla rifusione in favore della costituita parte civile delle spese relative a questo giudizio che, ex actis, si liquidano in complessivi Euro 1.000,00, oltre accessori come per legge.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perchè estinto il reato per prescrizione. Rigetta il ricorso ai fini civili e condanna il ricorrente alla rifusione in favore della costituita parte civile delle spese di questo giudizio, che, ex actis, liquida in Euro 1.000,00, oltre accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.