Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 27-10-2011) 24-11-2011, n. 43367 Lesioni colpose nesso di causalità

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il 7 giugno 2009, verso le ore 23.00, una volante della Polizia di Stato raggiungeva una località della città di Milano ove era stata segnalata la presenza di una persona gravemente ferita da colpi di coltello. Qui giunti gli operatori trovavano sul pianerottolo del primo piano ove abitava C.S.C.M., inginocchiato accanto al corpo insanguinato di N.E., il quale decedeva poco dopo durante il trasporto in ospedale. Il predetto C., immediatamente interrogato, raccontava che da tredici anni viveva con la vittima, alla quale era legato da una relazione sentimentale e che per ragioni di gelosia del compagno poco prima i due avevano violentemente litigato, fino a quando "si era trovato un coltello in mano" con il quale aveva colpito la vittima. Resosi conto della gravità della sua azione aveva soccorso il compagno chiedendo aiuto e praticandogli la respirazione bocca a bocca.

1.2 Le indagini e gli accertamenti medico-legali consentivano di accertare che la vittima era stata colpita da tre colpi portati in rapida successione con il coltello trovato sul luogo del delitto, colpi i quali avevano prodotto una ferita al braccio sinistro e due ferite ravvicinate alla superficie anteriore dell’emitorace sinistro, in sede sottoclaveare.

La morte della vittima era da imputare, secondo gli accertamenti medico-legali, alla lesione pleuro-polmonare con conseguente perdita ematica in soggetto portatore di una grave cardiopatia, caratterizzata da esiti di infarto miocardico esteso al ventricolo sinistro e da una coronaropatia sclerotica. Concludeva il medicolegale che le lesioni polmonari da sole non apparivano di entità tale da giustificare la morte della persona offesa e che il fatto emorragico conseguente alle ferite aveva cagionato, inevitabilmente, una condizione di shock la quale, insieme alla patologia cardiaca, aveva concorso a determinare l’arresto delle funzioni vitali del soggetto.

1.3 Il C. veniva pertanto rinviato a giudizio con l’accusa di aver volontariamente cagionato la morte di N.E. colpendolo con un coltello da cucina ed all’esito del giudizio abbreviato, lo stesso veniva condannato alla pena di anni dieci e mesi otto di reclusione, concesse le attenuanti generiche e con la riduzione per il rito.

1.4 Avverso la sentenza di prime cure proponeva appello l’imputato reiterando gli argomenti difensivi già vanamente prospettati davanti al GUP e cioè che non intendeva uccidere la vittima, persona alla quale era legata da sincero affetto risalente nel tempo e che l’evento morte si era realizzato oltre la sua intenzione, che era quella di provocare lesioni al compagno per interrompere un assurdo litigio. Di qui la tesi difensiva che nella fattispecie andava riscontrata una ipotesi di omicidio preterintenzionale.

Deduceva ancora la difesa appellante che la cardiopatia accertata dal medico legale costituiva interruzione giuridicamente rilevante del nesso di causalità, ai sensi degli artt. 40 e 41 c.p., tra la condotta dell’imputato e la morte del compagno, tenuto conto che l’esame autoptico ha concluso nel senso della inidoneità della coltellata più profonda tra quelle inferte alla vittima a cagionare da sola la morte del ferito.

Domandava infine la difesa appellante una riduzione della pena inflitta dal primo giudice.

1.5 La Corte di Assise di Appello di Milano rigettava le tesi difensive sul rilievo che il colpo mortale era stato sorretto da dolo eventuale e che la ferita inferta era stata determinante dell’esito mortale.

Accoglieva però la Corte territoriale l’ultima delle istanze difensive e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, rideterminava la pena ad anni nove e mesi quattro di reclusione.

2. Avverso la pronuncia della Corte di assise di appello ha proposto ricorso di legittimità l’imputato, assistito dal difensore di fiducia, denunciando, con unico ed articolato motivo di impugnazione, plurime violazioni di legge.

2.1 Ribadisce, in primo luogo, la difesa ricorrente che, nel caso di specie, all’imputato va contestato non già l’omicidio volontario ritenuto dai giudici di merito, bensì l’omicidio preterintenzionale di cui all’art. 584 c.p., e tanto sulla base delle seguenti argomentazioni:

– l’imputato, convivente da parecchi anni della vittima, per vivere si prostituiva sulla strada, fatto noto al compagno;

– un banale episodio ebbe a suscitare un reazione di forte gelosia della vittima, la quale provocò per questo, per ragioni passionali quindi, un violento litigio;

– nel corso della colluttazione l’imputato, in preda a comprensibile agitazione, afferrò un coltello, peraltro ferendosi alla mano, con esso colpendo il compagno e ponendo fine alla lite;

– la vittima a questo punto uscì di casa senza che l’imputato si rendesse conto delle perdite di sangue, e soltanto quando, sul pianerottolo sottostante, la vittima stessa iniziò a lamentarsi, venne raggiunta dal C., il quale dette l’allarme e cercò di prestare una prima assistenza, rimanendo vicino al compagno fino all’arrivo della polizia e dei sanitari, chiamandolo ripetutamente "amore, amore";

– la dinamica in tal guisa sintetizzata comprova che l’imputato agì senza alcuna volontà omicida.

2.2 Deduce altresì la difesa ricorrente, quanto al nesso di causalità rispetto all’evento morte, che:

– l’esame autoptico ha escluso che le lesioni cagionate nel corso della lite siano state tali da giustificare, da sole, la morte della vittima;

– la vittima era affetta da una serissima patologia cardiaca, cagione dell’esiziale shok emorragico;

– una persona sana, pertanto, non sarebbe deceduta in seguito ai colpi inferti dall’imputato;

– ciò esclude il nesso di causalità tra condotta accertata e la morte della vittima.

2.3 Denuncia ancora la difesa ricorrente che nel caso in esame farebbe difetto il dolo omocidiario necessario per la contigurabilita del reato di cui all’art. 575 c.p., e questo perchè:

– l’imputato non intendeva uccidere il compagno;

– l’imputato non previde il danno mortale nè, come detto, lo volle;

– neppure è applicabile alla fattispecie la lezione ermeneutica del dolo eventuale, posto che non poteva prefigurarsi l’incidenza della cardiopatia.

2.4 Sotto altro aspetto, infine, censura la difesa ricorrente la sentenza impugnata, rilevando la inidoneità delle coltellate inferte a cagionare l’evento della morte, posto che:

– l’esame autoptico ha esplicitamente affermato che due delle tre coltellate erano innocue, mentre quella che ha attinto più in profondità i tessuti della vittima, di per sè, non ne avrebbe cagionato la morte se non avesse in modo determinato inciso la grave cardiopatia dalla quale era essa affetta, cardiopatia ignota al prevenuto.

2.5 Conclude quindi la difesa ricorrente sottolineando la imprevedibilità della morte perchè cagionata dalla decisiva concorrenza causale della cardiopatia ignota all’agente, di guisa che, in assenza della volontà omicida dell’imputato, legato da affetto sincero e consolidato al compagno, palese appare la sussistenza nella fattispecie del reato preterintenzionale, giacchè volute le lesioni ed intervenuta la morte per cause non previste e non prevedibili in capo all’agente.

3. Il ricorso è infondato.

L’impugnazione in esame pone a questa istanza di legittimità le seguenti tre questione giuridiche: A) se la condotta pacificamente accertata sia riferibile alla fattispecie tipizzata all’art. 575 c.p. ovvero a quella di cui all’art. 584 c.p.; B) se la grave cardiopatia dalla quale la vittima era affetta abbia contribuito in termini tali nel cagionare l’evento, da determinare l’esclusione del nesso di causalità tra condotta contestata e la morte della vittima; C) se la coltellata ritenuta dal medico legale più grave tra le tre inferte dall’imputato fosse o meno idonea a cagionare la morte della vittima in costanza della predetta grave patologia cardiaca.

3.1 In primo luogo ritiene la Corte di affrontare la questione relativa alla sussistenza o meno, nel caso di specie, del nesso di causalità tra la condotta consumata dall’imputato e l’evento esiziale che ha colpito la vittima della sua azione delittuosa.

Quella posta dal difensore, e cioè quella relativa al nesso di causalità, è questione giuridica tra le più dibattute dalla scienza penalistica, dall’ordinamento positivo disciplinata attraverso i principi riportati agli artt. 40 e 41 c.p., i quali ormai, per quanto qui interessa, trovano ampio consenso interpretativo nel principio secondo cui, ai fini dell’apprezzamento dell’eventuale interruzione del nesso causale tra la condotta e l’evento, la causa sopravvenuta o preesistente da sola sufficiente a determinare l’evento di cui all’art. 41 c.p., comma 2, non si riferisce solo al caso di un processo causale del tutto autonomo, giacchè, allora, la disposizione sarebbe pressochè inutile, in quanto all’esclusione del rapporto causale si perverrebbe comunque sulla base del principio condizionalistico o dell’equivalenza delle cause di cui all’art. 41 c.p., comma 1. La norma, viceversa, si applica anche nel caso di un processo non completamente avulso dall’antecedente, ma caratterizzato da un percorso causale completamente atipico, di carattere assolutamente anomalo ed eccezionale, ossia di un evento che non si verifica se non in ipotesi del tutto imprevedibili, di guisa che nel caso concreto, per escludere il nesso di causalità tra condotta ed evento, quest’ultimo deve rappresentarsi come accadimento abnorme ed assolutamente, giova ripeterlo, imprevedibile (Cass., Sez. 4, 30/01/2008, n. 13939).

Con maggiore aderenza poi al caso specifico, non possono essere considerate cause preesistenti o sopravvenute da sole sufficienti a determinare l’evento, ai fini della riconoscibilità del nesso di causalità di cui alle norme in commento, quelle in sinergia con la condotta dell’imputato, quando, venendo a mancare una delle due, non si sarebbe verificato l’evento (Cass., sez. 5, 13.2.2002, n. 13114).

Ciò posto quanto ai principi e tornando al caso di specie, ritiene la Corte che nel caso di lesioni personali seguite dal decesso della vittima dell’azione delittuosa, l’eventuale presenza di una grave cardiopatia che abbia concorso nella causazione della morte, non elide il nesso di causalità tra la condotta lesiva dell’agente e l’evento. La cardiopatia, infatti, non può ritenersi causa autonoma e indipendente rispetto al comportamento dell’agente che, provocando il fatto lesivo, ha cagionato la massiva emorragia cagione dello shok esiziale, in quanto siffatto fenomeno emorragico in seguito ad accoltellamento in area vitale del corpo umano riccamente vascolarizzata, costituisce un fatto tipico e prevedibile, e si inserisce perfettamente nella serie causale originata dall’azione offensiva, rispetto alla quale costituisce momento di normale evoluzione, di guisa che l’eventuale grave cardiopatia come innanzi descritta dal medico-legale, non realizza quella situazione di sufficienza della causa intervenuta a determinare l’evento, dalla quale il legislatore fa dipendere l’esclusione del rapporto di causalità (Cass., Sez. 1, 31/10/1995, n. 10815; idem 29.1.2009, n. 8419). La sentenza del giudice dell’appello ha fatto corretta applicazione dei principi esposti, peraltro di molto ridimensionando l’incidenza causale della cardiopatia nella morte della vittima, cardiopatia la quale, secondo quanto dedotto dai giudicanti di merito nella motivazione impugnata sulla scorta della lettura degli esiti medicolegali, avrebbe semplicemente accelerato il processo organico degenerativo che portò alla morte.

Giova sottolineare che rispetto a tale ultima, specifica, argomentazione articolata dalla Corte di merito, nulla ha replicato la difesa ricorrente.

3.2 Quanto appena riportato in riferimento alla motivazione impugnata risolve, altresì, la ulteriore questione giuridica posta dalla difesa ricorrente e cioè se la più incisiva delle tre pugnalate inferte dall’imputato fosse o meno idonea a provocare la morte della vittima, questione risolta dalla constatazione che la morte in concreto si verificò e che fu diretta conseguenza della pugnalata, a sua volta cagione della massiva ed esiziale emorragia. Nè vale anche in questo caso opporre, come difensivamente sperimentato, la decisività della concausa, sia perchè esclusa motivatamente dalla Corte di merito essa decisività e sia perchè in assenza della pugnalata l’evento morte non si sarebbe verificato.

3.3 Rimane da valutare le censure difensive in ordine alla qualificazione della condotta e cioè se vada essa inserita nell’ipotesi tipizzata quale omicidio volontario ovvero preterintenzionale. Secondo l’ormai consolidata lezione dottrinale, si ha dolo diretto o intenzionale quando la volontà dell’agente è diretta ad un determinato risultato.

Si ritengono altresì voluti i risultati di quei comportamenti che siano stati comunque previsti dal soggetto, anche soltanto come possibili, purchè egli ne abbia accettato il rischio, o, più semplicemente, purchè non abbia agito con la sicura convinzione che non si sarebbero verificati. In questa ipotesi il dolo viene qualificato dolo indiretto o eventuale.

Quanto a tale seconda fattispecie, dappoichè l’elemento psicologico di una condotta, per regola consolidata, in quanto realtà priva di concretezza fisica, è espressione inafferrabile del pensiero umano, il dolo eventuale ben può essere desunta, ancorchè con valutazione motiva di particolare rigore, alla significatività di determinati comportamenti.

Nel caso di specie i giudici di merito hanno illustrato congrua motivazione valorizzando l’arma utilizzata, idonea ad uccidere, il numero dei colpi inferti, esattamente tre portati in rapida successione, la parte attinta del corpo della vittima, presidiata da organi vitali, il contesto dell’azione, una colluttazione violenta con lo stato d’ira ad essa connesso.

Ne con segue, pertanto, ai fini del presente giudizio, che correttamente è stata ritenuta sussistente nel caso di specie una ipotesi di omicidio volontario e non già di omicidio preterintenzionale, giacchè la condotta consumata dall’imputata fu tale che non potè essa accompagnarsi alla consapevolezza della sua pericolosità quoad vitam.

4. Alla stregua delle anticipate considerazioni il ricorso va pertanto rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali a mente dell’art. 606 c.p.p..

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 14-01-2011, n. 315

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Svolgimento del processo

La ricorrente, A.A.C. s.r.l., società che espleta attività di assistenza a terra (c.d. handling) presso la XXX dell’aeroporto di Roma Fiumicino, cui ha fatto accesso all’esito di apposita procedura di evidenza pubblica indetta dal gestore aeroportuale (AdR s.p.a.), con ricorso n. 3457/09 R.G. ha impugnato l’ordine di servizio n. 12 del 6 marzo 2009 con cui l’Agenzia delle Dogane, Ufficio di Roma 2, ha stabilito che le merci in entrata non comunitarie possano essere trasportate nei depositi doganali e nei magazzini di temporanea custodia esterni, senza transitare per il deposito franco della XXX, e l’autorizzazione asseritamente rilasciata in data 20 marzo 2009 alla società T. s.r.l. per l’inoltro diretto delle merci nel deposito doganale di questa, sito al di fuori del sedime aeroportuale.
In esito all’accesso agli atti, poi, con motivi aggiunti, avendo rilevato l’insussistenza di qualsivoglia provvedimento assentivo, rilasciato in favore di T. srl in base all’ordine di servizio n. 12/2009, ha contestato la legittimità dell’autorizzazione, comunque rilasciata, alla gestione di servizi di handling, da parte della medesima società, presso un magazzino di temporanea custodia al di fuori della XXX.
Attraverso l’articolazione di diverse censure di legittimità, assume in sostanza la ricorrente che i servizi handling merci di cui al punto 4 dell’allegato A del d.lgs. 18/99 possano essere svolti soltanto all’interno dell’edificio Cargo sito all’interno di XXX, considerato anche che ai fini dell’assegnazione degli spazi ivi disponibili è stata indetta una procedura ad evidenza pubblica.
Si sono costituiti in giudizio gli enti intimati e i contro interessati per resistere al gravame.
In particolare la società T. ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità e/o l’improcedibilità del ricorso per difetto di legittimazione processuale dell’amministratore delegato della A. srl, difetto di legittimazione ad agire ed interesse al ricorso, tardività dell’impugnazione.
Con successivo ricorso n. 3889/09 RG, la ricorrente ha poi impugnato le note del Direttore Aeroportuale ENAC di Roma Fiumicino, indicate in epigrafe, con le quali sarebbero state avallate le determinazioni assunte in favore della società T. dall’Agenzia delle Dogane, ufficio di Roma 2 e il nulla osta del 20.3.2009, avente ad oggetto "Inizio attività handling Cargo A.C."; con motivi aggiunti è stata inoltre impugnata l’ordinanza della direzione aeroportuale dell’ENAC, n. 5/2009, che ha imposto ad A.D.R. AdR spa di consentire la fuoruscita delle merci prese in carico dalla T. attraverso il sistema ETV.
Con le censure spiegate la ricorrente ha lamentato l’illegittimità degli atti impugnati, ulteriormente ribadendo che, per il quadro giuridico di riferimento e per le esigenze di sicurezza, la fuoruscita delle merci dal sedime aeroportuale non può avvenire se non dopo che i prestatori autorizzati abbiano espletato le formalità doganali di handling e le altre attività di assistenza a terra necessarie all’interno della XXX.
Si sono costituiti anche nel secondo giudizio gli enti intimati ed i contro interessati.
Con ordinanza n. 1170 del 27 luglio 2010 il Tribunale, riuniti i ricorsi per ragioni di connessione, ha disposto verificazione volta ad acquisire elementi di fatto e documentali sulle attività di handling svolte dalla ricorrente e dalla contro interessata società T., affidando l’incarico al Direttore Generale dell’ENAC.
Alla pubblica udienza del giorno 17 dicembre 2010 la causa è stata rimessa in decisione.

Motivi della decisione

1. Preliminarmente il Collegio prende in esame le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dalla contro interessata T. e ne rileva l’infondatezza.
Si eccepisce in primo luogo che il dott. Peiretti, amministratore delegato di A.A.C. srl, sarebbe privo del potere di rappresentanza processuale della ricorrente.
L’assunto è destituito di fondamento, visti l’art. 26 dello statuto della società ricorrente ed il certificato della Camera di Commercio, richiamato dalla ricorrente, dai quali risulta che il potere di rappresentanza legale ed in giudizio della società stessa spetta anche a ciascuno degli amministratori delegati e non soltanto al presidente del Consiglio di amministrazione.
Si eccepisce ancora il difetto di legittimazione ad agire e di interesse all’impugnazione in capo alla ricorrente, in quanto A. svolgerebbe un’attività parzialmente differente da quella di T., erogando unicamente attività di movimentazione merce e non anche di gestione del deposito doganale.
In realtà, la ricorrente contesta proprio la legittimità di provvedimenti con i quali verrebbe consentito alla società contro interessata lo svolgimento di attività di handling al di fuori del sedime aeroportuale, intendendo così tutelare da indebita concorrenza il ruolo operativo espletato in seno a XXX in base a subconcessione conseguita in esito a procedura di evidenza pubblica; inoltre, come risulterà dalla disamina del merito delle censure, l’attività di T., consentita con i provvedimenti impugnati, non si risolve in mera attività di gestione di depositi doganali ma presenta elementi che ne consentono sotto diversi profili l’assimilazione all’attività c.d. di handling.
Si eccepisce infine l’inammissibilità dell’impugnazione rivolta, con il ricorso n. 3547/09 avverso la presunta autorizzazione di cui all’atto dell’Agenzia delle Dogane Roma 2 del 20.3.2009, considerato che l’autorizzazione sarebbe in realtà già stata rilasciata a T. con provvedimento del 18.6.2008 non impugnato tempestivamente.
Gli estremi e il contenuto del provvedimento autorizzatorio in favore di T., però, sono stati puntualmente conosciuti dalla ricorrente soltanto in esito ad accesso agli atti, e detto provvedimento è stato successivamente impugnato con motivi aggiunti; mentre la contro interessata non ha fornito elementi sufficienti a provarne la piena conoscenza da parte dell’interessata in data precedente, cosicchè anche la relativa eccezione di improcedibilità dell’impugnazione proposta con motivi aggiunti deve essere disattesa.
2. Venendo quindi al merito del giudizio, per una completa e corretta disamina delle censure proposte con i ricorsi in trattazione occorre procedere, brevemente, alla ricostruzione del quadro normativo in materia di "handling" delle merci.
L’art. 705 cod. nav. al primo comma stabilisce che " il gestore aeroportuale è il soggetto cui è affidato, sotto il controllo e la vigilanza dell’ENAC, insieme ad altre attività o in via esclusiva, il compito di amministrare e di gestire, secondo criteri di trasparenza e non discriminazione, le infrastrutture aeroportuali e di coordinare e controllare le attività dei vari operatori privati…", mentre al secondo comma individua, fra i vari compiti specificamente assegnati al gestore, per quel che qui interessa, il compito di assicurare agli utenti la presenza in aeroporto dei necessari servizi di assistenza a terra, di cui all’art. 706, fornendoli direttamente o coordinando l’attività dei soggetti idonei che forniscono i suddetti servizi a favore di terzi o in autoproduzione, e il compito di assicurare i controlli di sicurezza su passeggeri, bagagli e merci, conformemente alle disposizioni vigenti.
In linea con le norme del codice sopra richiamate, sia l’art. 3 comma 3 del d.lgs. n. 18/99, che la Convenzione n. 2820/74 ribadiscono la competenza dell’ente di gestione dell’aeroporto di fornire, direttamente o coordinando l’attività di terzi, i necessari servizi di assistenza a terra delle merci.
La precisa individuazione dei servizi di handling è poi contenuta nel decreto legislativo 13 gennaio 1999 n. 18, emanato in attuazione della direttiva n. 96/67/CE, che ha peraltro inteso garantire l’attuazione del principio della libertà di concorrenza nel settore.
In particolare, in base al punto 4.1, allegato A al citato decreto legislativo, intitolato "Elenco dei servizi di assistenza a terra", le attività di handling consistono, per le merci esportate, importate o in transito, nella loro movimentazione fisica, nel trattamento dei relativi documenti, nell’espletamento delle relative formalità doganali e nell’adozione di tutte le misure conservative convenute tra le parti o richieste dalle circostanze.
I soggetti abilitati ai servizi di assistenza a terra delle merci sono soltanto i prestatori del servizio, c.d. handlers, autorizzati dall’ENAC, in possesso dei requisiti di cui alla Circolare APT 02° del 25.1.2007.
Ancora, l’art. 11 del d.lgs. 18/99, pur nell’ottica dell’apertura al libero mercato dei servizi aeroportuali di assistenza a terra, prevede che, nel caso di limitazioni collegate ad esigenze di sicurezza o alla capacità o spazio disponibile nell’aeroporto, il numero dei prestatori dei servizi può essere soggetto a limitazioni, ed in tal caso l’ente di gestione deve indire una selezione ad evidenza pubblica che consenta la verifica anche di tutti i requisiti previsti dal successivo art. 13.
3. Ciò premesso, osserva il Collegio che la prima questione controversa in giudizio ha riguardato la natura delle attività svolte effettivamente dalla società T., e comunque assentite con i provvedimenti oggetto di impugnazione, dovendosi stabilire se, come ritenuto da quest’ultima società, si tratti soltanto di attività doganali, strictu sensu intese, in quanto tali espletabili anche al di fuori del sedime aeroportuale, e perciò non assimilabili alle attività di handling svolte dalla ricorrente all’interno dell’edificio Cargo, ovvero se si tratti in buona sostanza proprio delle stesse attività di handling previste e disciplinate dal d.lgs. n. 18/99, allegato A, p.to 4.1 e che assumono natura preliminare rispetto alle attività doganali di sdoganamento della merce o di inoltro presso altra destinazione doganale quando si tratti merce in regime di transito esterno.
Sul punto il Collegio, attesa la contraddittorietà degli elementi di fatto allegati dalle parti, ha ritenuto necessario disporre verificazione allo scopo di acquisire ulteriori elementi di cognizione di fatto e documentale, conferendo incarico al Direttore Generale dell’ENAC.
Dalla verificazione è emerso in modo inconfutabile che le attività di handling che, ai sensi della disposizione sopra richiamata, consistono, per le merci esportate, importate o in transito, nella loro movimentazione fisica, nel trattamento dei relativi documenti, nell’espletamento delle relative formalità doganali e nell’adozione di tutte le misure conservative convenute tra le parti o richieste dalle circostanze, sono svolte parimenti da entrambe le società, quali soggetti in possesso di certificato di prestatore di servizio a terra rilasciato da ENAC per l’espletamento delle attività di cui al punto 4.1 dell’allegato A del d. lgs. 18/99; con la sola differenza che, mentre la ricorrente ha conseguito l’autorizzazione alla gestione di un magazzino franco che consente di trattenere la merce anche a tempo indeterminato, T. è autorizzata soltanto alla gestione di un magazzino di temporanea custodia, dove la merce può essere custodita per un tempo non superiore ai venti giorni.
E’ inoltre emerso che tutte le attività di handling preliminari rispetto alla conservazione nei magazzini (ivi compresi tutti i prescritti controlli), mentre vengono svolte dalla ricorrente all’interno dell’edificio Cargo in spazi di sua esclusiva disponibilità per effetto della sub concessione disposta in suo favore da A.D.R., vengono invece svolte da T. presso gli spazi comuni esterni a XXX (stalli centrali destinati a sosta dei mezzi di trasporto, insistenti sul piazzale antistante l’edificio Cargo dove si trova il deposito franco gestito da A.), in parte presso l’infrastruttura centralizzata e in parte negli spazi di uso comune centralizzata, in parte nell’area antistante la rulliera e in parte presso il suo magazzino di temporanea custodia posto all’esterno del sedime aeroportuale.
4. Una volta chiarito che entrambe le società svolgono attività di handling – intendendosi per tali, si ribadisce, tutte le attività, anche di tipo doganale, e i controlli connessi alla movimentazione e all’assistenza a terra delle merci, secondo il disposto del punto 4.1 dell’allegato A al d. lgs. 18/99 – e che, mentre la ricorrente svolge detta attività in seno alla XXX presso spazi acquisiti in sub concessione dalla società di gestione aeroportuale, la soc. T. svolge la medesima attività in parte all’interno del sedime aeroportuale, presso spazi comuni, e in parte al di fuori del sedime, presso un magazzino di temporanea custodia, ai fini della definizione del giudizio occorre stabilire secondo il seguente ordine logico:
a) se, in primo luogo, sia legittimo l’espletamento di attività di handling fuori dal sedime aeroportuale, sia pure in misura soltanto parziale;
b) se, in seno al sedime aeroportuale, detta attività possa essere consentita soltanto all’interno di spazi appositi, di cui il prestatore del servizio abbia la disponibilità esclusiva in regime di concessione, ovvero possa essere svolta anche in spazi comuni.
4.a) Con l’ordine di servizio n. 12/2009, oggetto di gravame, è in sostanza stata introdotta una procedura che consente ai prestatori di servizi di assistenza a terra, autorizzati alla gestione di un deposito doganale fuori dal sedime dell’aeroporto (come appunto T.), di essere autorizzati allo svolgimento in loco anche di attività di handling. L’assunto trova conferma negli accertamenti espletati dall’organo incaricato della verificazione, dai quali è emerso che, in virtù di autorizzazione assentita in applicazione del predetto ordine di servizio, T. svolge attività di handling anche presso il deposito di temporanea custodia delle merci del quale ha la gestione al di fuori del sedime dell’aeroporto, a dispetto di quanto invece attestato dall’Agenzia delle Dogane (secondo la quale le attività di handling sarebbero svolte da T. solo all’interno del sedime).
E nondimeno, ritiene Enac, organo incaricato della verificazione, che le attività di handling possano comunque essere svolte anche presso strutture esterne al sedime aeroportuale, nella misura in cui si tratti di strutture autorizzate dalle Dogane e che consentano l’espletamento della fase di sdoganamento o transito delle merci e di adozione delle eventuali misure conservative.
La tesi, però, non può essere condivisa dal Collegio in quanto fondata su interpretazione deduttiva di una circolare ENAC, emanata in data 25.1.2007, con la quale, ai fini del rilascio del certificato di prestatore di servizi aeroportuali di assistenza a terra, si richiede agli interessati di dichiarare i locali e le aree di cui abbiano la disponibilità all’interno o all’esterno del sedime dell’aeroporto, dalla quale emergerebbe appunto la possibilità che l’attività di assistenza a terra possa essere svolta in parte anche presso locali esterni all’aeroporto.
A fronte di tale riferimento interpretativo, esistono infatti indicazioni normative più pregnanti nel senso, ipotizzato dalla ricorrente in giudizio, per cui in ragione delle esigenze doganali e della sicurezza le attività formali di handling debbano essere svolte all’interno del sedime aeroportuale.
Innanzi tutto va ricordato che l’assistenza a terra è, in forza del disposto di cui all’art. 705 secondo comma del codice della navigazione, attività di competenza del gestore aeroportuale, che deve garantire agli utenti i relativi servizi o fornendoli direttamente, o coordinando e controllando l’attività di terzi soggetti idonei; analogamente, in base alla stessa norma, compete sempre al gestore aeroportuale lo svolgimento dei controlli di sicurezza sulle merci (anch’essa attività di handling).
La società A.D.R. dunque garantisce la gestione dei predetti servizi, anche in base a quanto espressamente stabilito dalla Convenzione n. 2820/74.
Emerge già, quindi, una caratterizzazione normativa dei servizi di handling tipicamente come attività aeroportuale, visto che le competenze dell’ente gestore dell’aeroporto non possono che intendersi riferite e, quindi, essere svolte nelle aree oggetto della concessione di gestione (il sedime aeroportuale).
L’art. 2 lett. e) del d.lgs. n. 18/99 poi, in maniera più esplicita, precisa che il servizio di assistenza a terra è svolto in aeroporto, in senso analogo a quanto già previsto dalla direttiva n. 96/67/CE; mentre l’art. 3 comma 3 stabilisce che l’ente di gestione assicura agli utenti la presenza in aeroporto dei servizi di assistenza a terra e l’art. 4 punto 2 chiarisce ulteriormente che il servizio di assistenza merci è prestato tra l’aerostazione e l’aeromobile.
Le indicazioni normative, nel senso della localizzazione delle attività di handling all’interno dell’aeroporto, peraltro, risultano logicamente coerenti con le caratteristiche ontologiche del servizio e con la necessità di garantire le esigenze di sicurezza tipicamente sottese alla sua erogazione con riguardo alle merci oggetto di trasporto aereo in vista del loro sdoganamento o del loro transito.
In questo senso, del resto, si è espressa anche l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che, con provvedimento n. 19020 del 23.10.2008, ha chiarito che le attività di assistenza a terra devono necessariamente essere svolte all’interno del sedime aeroportuale; precisando addirittura che alcune di esse, e cioè gli adempimenti doganali e di sicurezza, debbano essere svolte in aree prospicienti le piste.
Gli atti impugnati, nella misura in cui comportano anche solo la possibilità che l’handler T., possa svolgere attività di handling, diversa rispetto all’attività doganale in senso stretto, al di fuori del sedime aeroportuale, sono per ciò stesso illegittimi.
Né può essere sufficiente – ad escludere l’illegittimità delle autorizzazioni specificamente rilasciate alla contro interessata – rilevare in punto di fatto che tutte le attività di movimentazione e i controlli di sicurezza vengano svolti dalla stessa T. all’interno dell’aeroporto, in spazi comuni, considerato che, per esempio, come espressamente indicato dall’organo verificatore, per l’effettuazione dei controlli sui prodotti destinati al consumo umano, non esistono nella XXX spazi comuni o strutture utilizzabili da tutti gli handlers (al punto che T. ha dovuto dichiarare, sempre in punto di mero fatto, di svolgere attività di handling merci allo stato solo per il vettore A.C. che non trasporterebbe tale tipo di merci); e considerato soprattutto che gli atti di assenso impugnati sono stati rilasciati senza alcun limite o condizione (in disparte il fatto che, secondo la citata determina dell’AGCM, anche le formalità doganali di handling dovrebbero comunque essere svolte all’interno dell’aeroporto).
4.b) Da quanto sopra esposto emerge però, in via di logica consequenzialità, che, per lo meno alcune attività di handling non possano che essere consentite se non in aree specificamente predisposte ed attrezzate a garanzia delle finalità di controllo e sicurezza cui esse sono preordinate.
Come rilevato dall’organo verificatore, ad esempio, i controlli di sicurezza sulle merci destinate al consumo umano necessitano di specifiche strutture non presenti nelle aree comuni dell’aeroporto di Roma Fiumicino e che quindi, debbono essere nella specifica ed esclusiva disponibilità del prestatore dei servizi di handling.
Allo stesso modo i controlli sanitari su animali vivi necessitano di strutture appositamente attrezzate.
E tuttavia, al di là della concreta situazione fattuale dell’Aeroporto di Fiumicino, in via generale non può essere definitivamente ed univocamente stabilito che ogni attività di handling possa essere svolta in aree aeroportuali comuni, ovvero debba essere svolta in aree nella esclusiva disponibilità del prestatore del servizio a titolo di sub concessione dal gestore aeroportuale: sebbene, secondo sufficiente approssimazione logica, per lo meno per alcune di esse, come detto, le sottese esigenze di funzionalità e sicurezza facciano propendere per la seconda opzione.
Ciò detto, e con specifico riferimento alla situazione dell’aeroporto di Roma Fiumicino, va detto che le attività di handling vengono svolte prevalentemente all’interno di una struttura ad hoc destinata e denominata XXX, fornita di spazi e strutture tipicamente funzionali all’ottimale perseguimento delle finalità proprie dell’handling.
Come chiarito dalla verificazione, la struttura venne progettata inizialmente in vista dello svolgimento diretto di tutte le attività da parte dell’ente gestore dell’aeroporto (AdR) come unico operatore di handling; a seguito della liberalizzazione del settore, voluta dalla normativa comunitaria e nazionale sopra rammentata, A.D.R. ha proceduto, attraverso il ricorso a procedure di evidenza pubblica, ad ammettere all’utilizzo delle strutture della XXX una pluralità di prestatori del servizio di handling autorizzati, in base ad apposite sub concessioni.
Allo stato, dunque, operano all’interno della struttura, oltre ad A., a seguito di acquisto da parte di quest’ultima della società controllata da Adr, C.M. spa, (la prima procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio andò infatti deserta), F.I. s.p.a. (a seguito di aggiudicazione della seconda gara indetta) e A.C. (a seguito di uno spostamento dall’originaria sede di svolgimento delle proprie attività di handling in autoproduzione), ciascuna delle quali con la disponibilità esclusiva di parte delle strutture in base ad un regime tipicamente concessorio.
La soluzione adottata dall’ente gestore dell’aeroporto, di una suddivisione delle aree e delle strutture disponibili presso la XXX fra i diversi handlers autorizzati, selezionati secondo procedure di evidenza pubblica, se da un lato risponde, evidentemente alla ritenuta opportunità, sul piano funzionale, di concentrazione in aree e strutture appositamente dedicate delle attività di handling delle merci, dall’altro lato è servita a garantire l’effettività del principio concorrenziale nel settore de quo.
La scelta di A.D.R., peraltro, è perfettamente in linea con quanto disposto dall’art. 11 del d. lgs. 18/99 che, come sopra ricordato, pur nell’ottica dell’apertura al libero mercato dei servizi aeroportuali di assistenza a terra, prevede che, nel caso di limitazioni collegate ad esigenze di sicurezza o alla capacità o spazio disponibile nell’aeroporto, il numero dei prestatori dei servizi può essere soggetto a limitazioni, ed in tal caso l’ente di gestione deve indire una selezione ad evidenza pubblica che consenta la verifica anche di tutti i requisiti previsti dal successivo art. 13.
Ciò detto allora, appare al Collegio che, ove anche sia astrattamente ipotizzabile lo svolgimento di alcune attività di handling (non di tutte, come sopra rilevato) presso aree comuni, non oggetto di sub concessione, esterne o interne rispetto a XXX, o infrastrutture centralizzate, una simile soluzione contraddica la scelta organizzativa e funzionale adottata dall’ente gestore dell’aeroporto di Roma Fiumicino (attraverso la realizzazione e la gestione in regime di sub concessione di strutture appositamente dedicate all’attività di handling), che rimane il soggetto direttamente investito dalla normativa della relativa competenza, introducendo elementi discordanti rispetto al sistema di gestione del settore voluto da AdR (e ribadito da AdR nella nota del 27 febbraio 2009, di riscontro alla richiesta di T. volta ad ottenere la disponibilità di strutture per l’attività di handling, con la quale si ribadiva che i servizi handling merci di cui al punto 4 dell’ allegato A del d. lgs. 18/99 possono essere svolti esclusivamente all’interno dell’edificio Cargo sito in XXX e che ai fini dell’assegnazione dello spazio ancora disponibile è stata indetta una gara pubblica europea) ed il conseguente rischio di rilevanti disfunzionalità.
La determinazione dell’Agenzia delle Dogane di cui all’ordine di servizio 12/2009 che, sebbene in via soltanto sperimentale, consente in sostanza lo svolgimento di attività di handling al di fuori delle strutture appositamente destinate dall’ente gestore dell’aeroporto, e i conseguenti atti di assenso adottati nei confronti di T., dunque, sono da ritenersi incoerenti rispetto alle determinazioni adottate dal soggetto competente all’esercizio della funzione ed all’espletamento del servizio, in assenza di puntuale motivazione che estrinsechi adeguatamente le ragioni della ritenuta compatibilità della diversa soluzione introdotta con il quadro normativo, come ricostruito, e organizzativo pregresso della gestione del servizio di handling nell’aeroporto di Fiumicino.
Detta determinazione, peraltro, benché dichiaratamente ispirata dall’esigenza di completa attuazione della liberalizzazione del settore, ad avviso del Collegio introduce il rischio di asimmetrie concorrenziali o di una vera e propria alterazione della fisiologia dei rapporti concorrenziali fra gli handlers che operano presso l’aeroporto di Fiumicino, a discapito di quelli che, per potere prestare il servizio presso le strutture appositamente dedicate dall’ente gestore dell’aeroporto, in una prospettiva organizzativa voluta da quest’ultimo e per la quale non era ritenuta assentibile la prestazione del servizio al di fuori delle dette strutture, hanno partecipato ad una selezione pubblica, accollandosene costi, rischi e relative responsabilità.
5. Conclusivamente, alla stregua di tutto quanto fin qui esposto, i ricorsi ed i relativi motivi aggiunti vanno accolti, con conseguente pronuncia di annullamento degli atti impugnati.
In ragione della complessità della materia, si ritiene di potere compensare le spese di giudizio, ad eccezione dei compensi di verificazione che si pongono in via solidale a carico dell’Agenzia delle Dogane e di T. s.r.l. e si liquidano in complessivi euro 2000,00 (duemila euro).

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Compensa spese, ad eccezione dei compensi di verificazione che liquida come in parte motiva.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:
Luigi Tosti, Presidente
Silvestro Maria Russo, Consigliere
Giampiero Lo Presti, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 20-01-2011, n. 562

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in esame, il ricorrente – collaboratore amministrativo – ha chiesto alla USL RM/23, la revisione del proprio inquadramento in applicazione della lettera "O", punto 2) dell’art. 117, DPR n. 270/1987. Egli invoca l’inquadramento nel IX livello del ruolo amministrativo dei collaboratori tecnici siccome in possesso dei requisiti seguenti:

diploma di laurea non specifica;

provenienza da un ente del parastato (INADEL);

anzianità decennale in carriera direttiva.

Espone in fatto, che la USL RM/23, con deliberazione n. 675 del 16/12/1993, ha deliberato di accogliere la richiesta di inquadramento nel IX livello. Sennonché, la Giunta regionale del Lazio, in sede i controllo preventivo, ha deciso di non approvare la deliberazione dell’amministratore straordinario della USL ritenendola illegittima per violazione di legge, sulla base delle seguenti considerazioni:

a)la deliberazione n. 675/1993 ripropone, nella sostanza, il precedente provvedimento n. 632/1992 già annullato;

b)ai collaboratori amministrativi provenienti dal parastato non sarebbe applicabile la disposizione della lettera "O", dell’art. 177, DPR n. 270/1987, la quale riguarderebbe soltanto i collaboratori tecnici;

c)la qualifica rivestita dal dr M. rientra tra quelle espressamente indicate nelle tabelle di equiparazione di cui all’allegato 2) del DPR n. 761/1979.

Il ricorrente deduce i seguenti motivi di ricorso:

1)erronea qualificazione dell’atto controllato in rapporto a precedente deliberazione della USL RM/23:

1.1)la deliberazione non approvata reca una motivazione nuova rispetto alla precedente richiamando la deliberazione di G.R. n. 2443/1986 che equipara la posizione dei collaboratori tecnici del parastato a quella dei collaboratori amministrativi;

2)disparità di trattamento – violazione dell’art. 117, DPR n. 279/1978:

2.1)le mansioni del collaboratore tecnico del parastato sono equipollenti a quelle del collaboratore amministrativo dello stesso comparto, posizionati per giunta allo stesso livello retributivo e funzionale;

3)errata applicazione delle tabelle di equiparazione di cui all’allegato 2) del DPR n. 270/1987 – disparità di trattamento.

Il ricorso è infondato.

La disposizione richiamata (il citato art.117), reiteratamente scrutinata in sede di legittimità, è stata qualificata come norma particolare di "primo inquadramento" avente la finalità di rivedere, all’esito dell’esperienza maturata a seguito del D.P.R. 761/79, le posizioni dei dipendenti già inquadrati sulla base degli originari criteri stabiliti dal D.P.R. 761/79, operando una selezione tra il personale di eguale qualifica al fine di assegnare trattamento poziore a coloro che, avendo svolto nelle Amministrazioni di provenienza funzioni di direzione di unità operative di una certa ampiezza, erano in grado di assicurare al Servizio Sanitario Nazionale un più elevato grado di professionalità (cfr. Cons. di Stato, sez. IV, 23.3.1994, n. 284).

Sicché, mentre per il personale già dipendente dei disciolti enti ospedalieri, la corrispondenza tra mansioni e qualifica era già stata operata, in ordinamenti similari quanto a profili professionali, nel citato D.P.R. 761/79, analoga operazione non era stata compiuta per i dipendenti del profilo tecnico del parastato passati alle USL, e da qui la necessità di prescrivere norme particolari, di sanatoria e di primo inquadramento, nel D.P.R. 270/87.

Per quanto sopra esposto, la differenziazione normativa, che già trova fondamento nella finalità di sanatoria, trova piena giustificazione nel diverso ruolo dei dipendenti (rispettivamente amministrativo e tecnico).

La particolare natura della disposizione in esame (art. 117, lett. "O") esclude dunque che in ordine alla stessa possa farsi questione di disparità di trattamento rispetto a categorie o posizioni in essa non comprese.

Il ricorrente deduce errata applicazione delle tabelle di equiparazione di cui all’allegato 2), DPR n. 270/1987.

Il Collegio osserva che la qualifica rivestita dal ricorrente è indicata nelle tabelle di equiparazione di cui all’allegato 2 del DPR n. 761/1979. Correttamente, pertanto, l’organo di controllo si è determinato nei divisati sensi non potendo l’amministrazione regionale operare un inquadramento in contrasto con le tabelle colà specificamente indicate.

Ed invero, ai sensi dell’art. 117, D.P.R. 20 maggio 1987 n. 270 le figure professionali in tale articolo indicate (id est, collaboratore tecnico), tali in posizione di ruolo e con l’incarico formalmente attribuito (delle funzioni a fianco di ciascuna figura precisate) alla data del 20 dicembre 1979, sono inquadrate, tassativamente – senza margini di discrezionalità valutativa e/o comparativa da parte dell’amministrazione – nei livelli specificamente individuati per ciascuna figura. L’art. 117 citato non contempla affatto la figura del "collaboratore" amministrativo.

Sennonché, il ricorrente obietta che "appare del tutto equo far derivare la possibilità di un diverso inquadramento dalla incompletezza delle tabelle di equiparazione e perciò da una fortuita omissione piuttosto che da una sostanziale posizione di ruolo" e che "la posizione (di) collaboratore amministrativo da almeno 10 anni e con laurea non specifica non è espressamente prevista dalla tabella in questione per l’inquadramento nel profilo dei collaboratori amministrativi".

Se anche l’assunto fosse corretto, il Collegio osserva che "esula dai poteri del giudice amministrativo la domanda con la quale si intende conseguire una pronuncia integrativa o modificativa di un atto di natura amministrativa; nella specie, del disposto dell’art. 117 D.P.R. n. 270 del 1987 nella parte in cui non contempla la posizione specifica del ricorrente tra i destinatari del beneficio di un superiore inquadramento rispetto a quello attribuito in applicazione del D.P.R. n. 761 del 1979, rientrando la materia nella libera contrattazione delle parti sociali, il cui accordo è stato, ai sensi della L. n. 93 del 1983 recepito nel D.P.R. 270 del 1987" (cfr C.d.S. sez. IV 18/10/2002, n. 5692).

L’interessato evoca la delibera di G.R. 29 aprile 1986, n. 2443 recante "Criteri per la prima iscrizione nei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario addetto ai presidi, servizi ed uffici delle UUSSLL’, in ragione della quale (cfr "Ruolo amministrativo", lett.d del deliberato) "i collaboratori tecnici vanno equiparati ai collaboratori amministrativi".

Il Collegio osserva che la determinazione in parola riguarda le "Altre qualifiche non espressamente previste nell’allegato n. 2) del DPR n. 761/1979" laddove la qualifica di collaboratore amministrativo è espressamente contemplata nel citato allegato 2).

Va soggiunto, che l’art. 117, c. 1 del DPR n. 270/1987 prevede che "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto le sottoindicate figure professionali, tali in posizione di ruolo e con l’incarico formalmente attribuito delle funzioni a fianco di ciascuna figura indicate alla data del 20 dicembre 1979, vengono così inquadrate…".

Chiaro il riferimento operato dall’art. 117 cit. al DPR n. 761/1979 il cui art. 64, trasfuso nel menzionato art. 117, così recita: "Il personale proveniente dagli enti e dalle amministrazioni le cui funzioni sono trasferite alle unità sanitarie locali ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sarà inquadrato nei ruoli nominativi regionali in base alle tabelle di equiparazione di cui all’allegato 2. Per il personale che riveste qualifiche non espressamente indicate nelle tabelle, l’inquadramento, salvo quanto stabilito nell’art. 1, avrà luogo con riferimento a quanto previsto per le qualifiche equipollenti".

Il combinato disposto normativo implica che il D.P.R. 20 maggio 1987 n. 270, per quanto attiene alla posizione funzionale di ciascun dipendente, è scindibile, nel suo contenuto d’inquadramento, in due parti, di cui una prima, confermativa in modo vincolato ed automatico delle attribuzioni già operate con il precedente contratto, ed una seconda comportante una più complessa attività non solo di rilevazione, ma anche di valutazione di posizioni formalmente possedute nei pregressi ordinamenti – sulla base di espliciti e tassativi provvedimenti attributivi di natura costitutiva e non di mero mansionismo di fatto – poi trasfusi e riplasmati nella riforma sanitaria del 1978.

Ebbene, la deliberazione giuntale richiamata dal ricorrente non solo non può avere valore costitutivo di status ma è posteriore al DPR n. 761/1979 e si pone, altresì, fuori dalla gerarchia delle fonti del diritto; essa, pertanto, non può rappresentare valido paradigma di riferimento alla stregua del quale vincolare la successiva attività dell’amministrazione, ovvero scrutinarne l’operato, ove risulti diversamente stabilito dalle rispettive fonti normative.

In conclusione, il ricorso in esame non è meritevole di accoglimento e va, pertanto, respinto mentre le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza nei confronti della Regione Lazio.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente alla refusione delle spese processuali in favore della Regione Lazio che si liquidano in Euro 2.000,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Silvio Ignazio Silvestri, Presidente

Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere

Giuseppe Rotondo, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen., sez. I 25-06-2009 (09-06-2009), n. 26490 – Pres. GIORDANO Umberto – A.D. IMPUGNAZIONI – Individuazione del giudice di rinvio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

FATTO E DIRITTO
Con decreto del 22.4.09, il Presidente della prima sezione penale di questa Suprema Corte di Cassazione ha disposto procedersi, ex art. 130 c.p.p., alla correzione dell’errore materiale, ravvisato nel dispositivo della sentenza n. 15811/09, emessa dalla prima sezione penale di questa Corte il 19 febbraio-15 aprile 2009.
Tale errore materiale consiste nell’aver designato, quale Corte d’Appello per lo svolgimento di un nuovo processo nei confronti di E.M., un’altra sezione penale della Corte d’Appello di Salerno, presso la quale esiste invece una sola sezione penale, si che occorreva designare, per lo svolgimento del nuovo processo, la Corte d’Appello di Napoli.
Trattandosi di errore materiale non determinante nullità e la cui eliminazione non comporta alcuna modifica essenziale dell’atto, questa Corte dispone farsi luogo, ex art. 130 c.p.p., alla correzione del medesimo nei termini sopra evidenziati. La Cancelleria è richiesta di annotare, ex art. 130 c.p.p., comma 2, il presente provvedimento sull’originale della sentenza anzidetta, recante n. 15811/09.
P.Q.M.
la Corte ordina correggersi il dispositivo della sentenza n. 15811/09, emessa da questa Sezione in data 19 febbraio 2009 nei confronti di A.D. ed E.M., nel senso che, dove è scritto "ad altra sezione della Corte d’Appello di Salerno" deve leggersi "alla Corte d’Appello di Napoli". Si annoti sull’originale.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.