T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 13-07-2011, n. 629 4 Silenzio-rifiuto della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente chiede a questo Tribunale l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione dell’interno di concludere il procedimento avviato con la richiesta ai sensi dell’art. 9 lett. F) della l. 91/1992, di ottenimento della cittadinanza italiana, presentata in data 27.1.2009, con provvedimento espresso.

A tal fine rileva che il termine di cui all’art. 3 DPR n. 362/1994 è ampiamente trascorso.

L’amministrazione si è costituta con mero atto di stile.

All’odierna udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato e va accolto con declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dalla amministrazione oltre il termine indicato dall’art. 3 del dpr n. 362/1994 (730 giorni) e deve quindi essere ordinato alla amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente sentenza.

Le spese possono essere compensate, sussistendo giusti motivi.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

lo accoglie e per l’effetto ordina alla amministrazione resistente di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro 60 giorni.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 23-06-2011) 25-07-2011, n. 29721 Motivazione contraddittoria, insufficiente, mancante

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Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 22.5.2011, la Corte d’appello di Napoli dichiarava inammissibile la richiesta di incidente di esecuzione che aveva proposto D.W., per contrastare la declaratoria di irrevocabilità di sentenza corte d’appello di Napoli, in data 10.10.1995. 2. Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per Cassazione, per dedurre nullità del provvedimento per mancanza di motivazione. Viene rilevato che l’istanza non poteva essere dichiarata inammissibile, poichè conteneva elementi nuovi, articolati dettagliatamente che sono stati sottoposti alla valutazione del giudice dell’esecuzione.

Manca totalmente la motivazione ed è per l’effetto radicalmente nullo il provvedimento, anche perchè non è stato preceduto dalla discussione delle parti.

3. Il Procuratore Generale ha chiesto di annullare l’ordinanza impugnata con rinvio per nuova deliberazione.

Motivi della decisione

Il provvedimento impugnato deve essere annullato poichè è del tutto carente di motivazione, essendo stato concluso sulla inammissibilità del ricorso, senza dare conto delle ragioni sottostanti la decisione e quindi dell’iter logico seguito, in aperta violazione degli artt. 125 e 666 c.p.p.. Gli atti vanno trasmessi alla Corte d’Appello di Napoli, per nuova deliberazione.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte d’appello di Napoli.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 15-09-2011, n. 7319 Notifica

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

lo stesso è stato notificato al domicilio reale della Prefettura di Roma – Ufficio territoriale del Governo – anziché a quello della Avvocatura dello Stato presso la quale l’autorità amministrativa emanante il provvedimento impugnato (Prefetto della provincia di Roma – amministrazione dello Stato) è ope legis domiciliata;

Visto l’art. 41, c. 3 del D.Lvo n. 104/2010;

Ritenuto il ricorso inammissibile, ai sensi dell’art. 35, citato decreto legislativo, mentre nulla si dispone sulle spese processuali e di giudizio attesa la mancata costituzione in giudizio dell’intimata amministrazione;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile nei sensi in motivazione.

Nulla spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 04-07-2011) 21-09-2011, n. 34405 Matrimonio

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Genova, in funzione di giudice del riesame, ha confermato il provvedimento del 14 aprile 2011 con cui il G.i.p. del Tribunale di Sanremo aveva disposto la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare, di cui all’art. 282 bis c.p.p., nei confronti di C.A., gravemente indiziato del reato di cui all’art. 572 c.p., per avere maltrattato il coniuge, R.E..

2. – Contro l’ordinanza del Tribunale di Genova ha presentato ricorso per cassazione il difensore dell’indagato, avvocato Pezzini Alberto.

Con il primo motivo ha dedotto nuovamente la violazione dell’art. 292 comma 1 ter, ritenendo che il Tribunale del riesame avrebbe dovuto dichiarare la nullità dell’ordinanza cautelare per non avere indicato gli elementi favorevoli all’indagato, tra cui, in particolare, le dichiarazioni del Dott. L.S..

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia il vizio di motivazione per travisamento delle prove, costituite dalle dichiarazioni rese nel corso delle indagini difensive da C.P. e R. M.: il Tribunale avrebbe travisato il significato inequivoco delle affermazioni delle due testimoni, omettendo di prendere in considerazione quanto dichiarato dalla C. in ordine alla circostanza di non avere mai assistito nel corso di 35 anni ad episodi di violenza dell’indagato nei confronti della moglie, nonchè travisando il significato delle parole della Ro.. In particolare, l’ordinanza riferisce che quest’ultima avrebbe raccontato che la R. le avrebbe detto che "il marito la picchiava in modo da non lasciarle alcun segno sul corpo", mentre in realtà dalla dichiarazione resa al difensore risulta un’altra frase, in cui si dice che "il marito era furbo in quanto si asteneva dal picchiarla per non lasciarle tracce".

Con l’ultimo motivo si deduce il vizio di motivazione nonchè la mancata assunzione di una prova decisiva.

3. – Il ricorso è infondato.

3.1. – Con riferimento al primo motivo, si rileva che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il Tribunale ha considerato gli elementi a favore – comprese le dichiarazioni rese dal dott. L. – e su di essi ha fornito una adeguata motivazione circa le ragioni per le quali ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato.

3.2. – Sui dedotti travisamenti delle dichiarazioni di C. P. e Ro.Ma., acquisite nelle indagini difensive, si deve osservare che anche qualora si dovesse ritenere sussistente il dedotto vizio, si tratterebbe di un travisamento non in grado di disarticolare la struttura argomentativa della decisione, che si basa su altri elementi probatori che nell’economia della motivazione appaiono sufficienti per sostenere la presenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato. Il riferimento è alle dichiarazioni della stessa persona offesa, ritenuta credibile e attendibile dai giudice, le cui dichiarazioni sono state confermate, oltre che da quanto riferito dagli agenti intervenuti che hanno constatato che la vittima era stata rinchiusa in camera con una catena, da quanto riferito da uno dei figli, C.M., nonchè dai vicini di casa M. e B..

In ogni caso, deve rilevarsi che per quanto concerne le dichiarazioni di Ro.Ma. il Tribunale ha correttamente valutato il nucleo essenziale del suo racconto, soprattutto nel punto in cui riferisce della estrema gravità della situazione tra i coniugi C. – R., per i continui litigi, tanto grave insopportabile da farla entrare in depressione e decidere di cambiare abitazione. Questa parte di deposizione non è stata oggetto di critica da parte del ricorrente e anche così selezionata e ridimensionata deve riconoscersi che la dichiarazione della Rosato costituisca comunque una serio elemento indiziario circa l’esistenza di una situazione di vessazioni continue ad opera dell’indagato nei confronti della moglie.

Per quanto riguarda la deposizione della Casato, l’ordinanza ha fortemente ridimensionato il valore della sua testimonianza, rilevando che la stessa da tempo non aveva più una frequentazione con i suoceri.

3.3. – Il terzo motivo è da ritenere oltre che generico del tutto in conferente rispetto alla decisione impugnata, dal momento che, da un lato, propone una lettura alternativa dei fatti, dall’altro, critica una serie di circostanze che non hanno un significato determinante nella struttura argomentativa dell’ordinanza.

Infatti, il reato di maltrattamenti in famiglia può essere realizzato anche attraverso una condotta reiterata nel tempo che si manifesti con violenza morale e non solo fisica, sicchè appare irrilevante il motivo con cui si rileva che vi sia solo un certificato medico attestante un presunta aggressione ai danni della persona offesa; elevante è anche l’osservazione circa la presenza o meno del figlio M. all’aggressione del (OMISSIS).

Infine, non compiutamente sviluppato e il motivo, collegato a quelli precedenti, con cui si deduce la mancata acquisizione di una prova decisiva.

4 – In conclusione, la infondatezza dei motivi comporta il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.