Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 05-09-2011, n. 18198 Conciliazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

M.L..
Svolgimento del processo

Con sentenza n. 751/2004 il Giudice del lavoro del Tribunale di Firenze rigettava le domande proposte da B.D. e L. M. nei confronti della s.p.a. Poste Italiane, diretta ad ottenere la declaratoria di nullità del termine apposto ai contratti di lavoro intercorsi per il periodo maggio/agosto 2002, conclusi per sopperire alle necessità derivanti dalla gestione dei pagamenti I.C.I..

Sugli appelli distinti dei lavoratori, resistiti dalla società, la Corte d’Appello di Firenze, con sentenza depositata il 30-8-2006, in riforma della pronuncia di primo grado, accertata la nullità del termine apposto ai contratti de quibus, dichiarava la sussistenza del rapporto a tempo indeterminato fin dal 21-5-2002 per il D. e fin dal 23-5-2002 per il M. e condannava la società a corrispondere a ciascuno le retribuzioni omesse dalla data di notifica della convocazione all’ufficio del lavoro per il tentativo obbligatorio di conciliazione, con gli interessi sulle somme rivalutate.

Per la cassazione di tale sentenza la società ha proposto ricorso con tre motivi.

Il B. e il M. hanno resistito, ciascuno con proprio controricorso.

Infine tutte le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c., e la società ha altresì depositato copia di verbale di conciliazione in sede sindacale, concluso con il B. in data 9-9-2008.
Motivi della decisione

Preliminarmente va dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti del B..

Dal verbale di conciliazione prodotto in copia risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale.

Osserva il Collegio che il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29 novembre 2006 n. 25278, Cass. 13-7-2009 n. 16341).

Infine, in considerazione dell’accordo complessivo intervenuto, le spese del presente giudizio di cassazione tra la società e il B. vanno compensate tra le parti.

Per quanto riguarda, poi, il M. (il cui contratto in particolare è stato concluso per il periodo 23-5-2002/22-8-2002, "per far fronte agli incrementi di attività o esigenze produttive particolari e di carattere temporaneo connesse alla gestione degli adempimenti I.C.I. che non possono essere soddisfatte con il personale in servizio"), osserva il Collegio che la ricorrente con il primo motivo, denunciando vizio di motivazione, in sostanza lamenta che erroneamente e contraddittoriamente la sentenza impugnata da un lato ha riconosciuto la fondatezza della causale del contratto di assunzione e dall’altra ha affermato che la predetta causale non rifletterebbe la concreta attività lavorativa svolta.

In specie la società deduce che l’assunzione de qua è stata basata sulle reali necessità di soddisfare le esigenze produttive e gestionali particolari e di carattere temporaneo protrattesi anche in tempi successivi alla scadenza del termine di accettazione dei pagamenti I.C.I. e lamenta che la Corte di merito avrebbe deciso la causa basandosi esclusivamente sulla prova testimoniale, senza prendere in considerazione i documenti prodotti da essa società.

Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.

Innanzitutto la ricorrente richiama genericamente una "documentazione prodotta da Poste Italiane", che sarebbe stata trascurata dalla Corte di merito, senza indicarne e tanto meno riportarne il contenuto per la autosufficienza del ricorso.

Non vi è, poi, alcuna contraddizione nella motivazione dell’impugnata sentenza, che, in particolare, premesso che incombeva sulla società la prova della effettiva riconducibilità della assunzione de qua alle esigenze connesse alla gestione degli adempimenti I.C.I., dedotta in contratto, ha rilevato che "l’istruttoria ha smentito radicalmente l’assunto di Poste Italiane s.p.a. poichè dai testi escussi è risultato inequivocabilmente che le attività direttamente od anche indirettamente ricollegate alla lavorazione dei bollettini I.C.I. od anche dell’arretrato ordinario (conseguenza dell’incremento lavorativo per l’ICI) si erano esaurite nell’arco di poco più di un mese e comunque ai primi di agosto. Tali attività, per altro, avevano avuto inizio nel mese di giugno inoltrato." Orbene, premesso che il contratto de quo ricade nella disciplina del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, alla luce dei principi affermati da questa Corte (cfr. fra le altre Cass. 1-2-2010 n. 2279 e Cass. 27-4- 2010 n. 10033, Cass. 27-1-2011 n. 1931) deve ritenersi che le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo giustificatrici della apposizione del termine devono essere sufficientemente particolareggiate, in maniera da rendere possibile la conoscenza dell’effettiva portata delle stesse (in relazione anche alla relativa estensione spaziale e temporale) e quindi il controllo di effettività delle medesime (con valutazione rimessa al giudice del merito ed esente dal sindacato di legittimità se sorretta da congrua motivazione).

Nella fattispecie correttamente la Corte di merito ha escluso che nella fattispecie sussistesse la detta effettività, in sostanza rilevando che il contratto in questione aveva avuto una decorrenza ed una durata ben oltre l’esigenza specificata e che il lavoratore era stato "impiegato in attività del tutto estranee alla gestione dei bollettini I.C.I. per il mese di maggio, per buona parte del mese di giugno e per tutto il periodo successivo ai primi di agosto del 2002".

Tale valutazione, conforme a diritto e congruamente motivata, resiste alla generica censura della società ricorrente (per casi analoghi di contratti conclusi per esigenze connesse agli adempimenti I.C.I., nei quali questa Corte ha ritenuto corrette le motivazioni dei giudici di merito v. Cass. 26-3-2010 n. 7339, Cass. 21-4-2010 n. 9467, Cass. 12- 7-2010 n. 16312).

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia "omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio" con riferimento all’eccezione relativa all’aliunde perceptum.

La ricorrente, in realtà, con tale motivo lamenta del tutto genericamente e quindi in maniera inammissibile che la Corte territoriale abbia errato nel ritenere irrilevante la relativa eccezione e poi censura la sentenza per non avere tenuto conto che dai principi elaborati in materia dalla giurisprudenza di questa Corte (cita al riguardo Cass. 17 ottobre 2001 n. 12697) discenderebbe che "l’aliunde perceptum … non può che essere genericamente dedotto dall’istante. Dovrebbe essere invece onere del lavoratore dimostrare di non essere stato occupato nel periodo in questione, per esempio a mezzo delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi successivi alla scadenza del contratto a termine eventualmente dichiarato illegittimo e di altra eventuale documentazione (libretti di lavoro, buste paga)".

Il motivo così riassunto conclude con la formulazione del seguente quesito ex art. 366 bis c.p.c.:

"Dica la Corte se, nel caso di aggettiva difficoltà della parte ad acquisire precisa conoscenza degli elementi sui quali fondare la prova a supporto delle proprie domande ed eccezioni – e segnatamente per la prova dell’aliunde perceptum – il giudice debba valutare le richieste probatorie con minar rigore rispetto all’ordinario, ammettendole ogni volta che le stesse possano comunque raggiungere un risultato utile ai fini della certezza processuale e rigettandole (con apposita motivazione) solo quando gli elementi somministrati dal richiedente risultino invece insufficienti ai fini dell’espediente richiesto".

Se si tiene conto del principio secondo cui il quesito di diritto deve essere formulato in maniera specifica e deve essere pertinente rispetto alla fattispecie cui si riferisce la censura (cfr., ad es., Cass. S.U. 5 gennaio 2007 n. 36 e 5 febbraio 2008 n. 2658) è evidente che il quesito come sopra formulato dalla società appare in buona parte estraneo alle argomentazioni sviluppate nel motivo e comunque del tutto astratto, senza alcun riferimento all’errore di diritto pretesamente commesso dai giudici nel caso concreto esaminato, per cui deve ritenersi inesistente con conseguente inammissibilità del relativo motivo, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. (in tal senso v. fra le altre Cass. 10-1-2011 n. 325).

Con il terzo motivo, denunciando "violazione o falsa applicazione di norme di diritto e insufficiente e contraddittoria motivazione", la ricorrente dopo aver richiamato il principio di "corrispettività della prestazione", lamenta la erroneità della sentenza della Corte d’Appello la quale, in particolare, "avrebbe dovuto tutt’al più, riconoscere un risarcimento del danno alla lavoratrice – dalla data di messa in mora, che non coincide automaticamente con il tentativo obbligatorio di conciliazione".

La ricorrente formula quindi il seguente quesito: "Dica la Suprema Corte se, attesa la natura sinallagmatica del rapporto di lavoro ed in applicazione dei principio generale di effettività e di corrispettività delle prestazioni, sia dovuta o meno l’erogazione del trattamento retribuivo pur in assenza di attività lavorativa e se tale erogazione abbia natura retributiva o risarcitola".

Anche tale quesito risulta del tutto generico e astratto, mancando qualsiasi riferimento all’errore di diritto pretesamente commesso dai giudici nel caso concreto esaminato (in tal senso, sullo stesso quesito, v. Cass. n.ri 329, 330 e 331 tutte del 10-1-2011).

Peraltro il quesito in esame risulta anche inconferente rispetto al motivo, in quanto quest’ultimo, oltre a ribadire genericamente il principio di corrispettività, in sostanza, in relazione alla sentenza impugnata, lamenta che la stessa avrebbe erroneamente considerato che la messa in mora coincidesse con la comunicazione della richiesta del tentativo obbligatorio di conciliazione, e di tale questione non vi è traccia nel quesito stesso.

Così risultati inammissibili i motivi secondo e terzo, riguardanti le conseguenze economiche della nullità del termine, neppure potrebbe incidere in qualche modo nel presente giudizio lo ius superveniens, rappresentato dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, commi 5, 6 e 7, in vigore dal 24 novembre 2010.

Al riguardo, infatti, come questa Corte ha più volte affermato, in via di principio, costituisce condizione necessaria per poter applicare nel giudizio di legittimità lo ius superveniens che abbia introdotto, con efficacia retroattiva, una nuova disciplina del rapporto controverso, il fatto che quest’ultima sia in qualche modo pertinente rispetto alle questioni oggetto di censura nel ricorso, in ragione della natura del controllo di legittimità, il cui perimetro è limitato dagli specifici motivi di ricorso (cfr. Cass. 8 maggio 2006 n. 10547, Cass. 27-2-2004 n. 4070).

In tale contesto, è altresì necessario che il motivo di ricorso che investe, anche indirettamente, il tema coinvolto dalla disciplina sopravvenuta, oltre ad essere sussistente, sia altresì ammissibile secondo la disciplina sua propria (v. fra le altre Cass. 4-1-2011 n. 80 cit.).

Orbene tale condizione non sussiste nella fattispecie.

Il ricorso va pertanto respinto nei confronti del M. e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese in favore dello stesso.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso nei confronti del B. e compensa le spese con lo stesso; rigetta il ricorso nei confronti del M. e condanna la ricorrente a pagargli le spese, liquidate in Euro 25,00 oltre Euro 2.500,00 di onorari, oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 14 luglio 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 25-05-2011, n. 4679 Trasferimenti

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

con riferimento alle censure di parte ricorrente:

– la fattispecie prevista dalla invocata direttiva SME PERS, allegato H, punto 2 (personale "con coniuge e/o prole diversamente abili sotto il profilo fisico, psichico o sensoriale, ovvero totalmente e/o permanentemente inabili, che possono essere curati o assistiti solo prestando servizio in una determinata sede") non risulta coincidere con la situazione del ricorrente, posto che la coniuge del ricorrente non risulta essere "diversamente abile sotto il profilo fisico, psichico o sensoriale, ovvero totalmente e/o permanentemente inabile"; e che la "Relazione di certificazione psicologica" del 10.5.2007, sulla coniuge del ricorrente, non risulta tale da dimostrare che il figlio minore G. possa oggi essere curato o assistito solo se il ricorrente ottenga il richiesto trasferimento ad Enna, e non invece con un trasferimento – sebbene indubbiamente meno agevole di quello perseguito col ricorso – del nucleo familiare nella attuale sede di servizio del militare o in altra sede eventualmente concordata con l’Amministrazione;

– la censura di disparità di trattamento appare generica e non supportata da principio di prova ai sensi dell’art. 64 del codice del processo amministrativo;

– la censura di difetto di motivazione risulta da respingere perché l’atto impugnato dà conto in modo adeguato delle ragioni sulle quali si basa il diniego di trasferimento;

Considerato pertanto che il ricorso risulta da respingere;

Considerato che le spese di giudizio, che il Collegio liquida in Euro 1500,00, seguono la soccombenza ai sensi dell’articolo 26 del codice del processo amministrativo e dell’articolo 91 del codice di procedura civile.
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale respinge il ricorso in epigrafe.

Condanna parte ricorrente al rimborso delle spese di giudizio dell’Amministrazione intimata, e le liquida in Euro 1500,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 25-05-2011) 09-06-2011, n. 23146

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

-1- S.M. ricorre per cassazione avverso la sentenza della corte di appello di Venezia, in data 21/28.9.2010, di riforma della pregressa decisione del gip del tribunale di Treviso 18.12.2009 – che lo dichiarava colpevole del reato di tentata estorsione, aggravato dall’essere l’imputato sottoposto alla misura di prevenzione del soggiorno obbligato ai sensi degli artt. 56 e 629 c.p. e L. n. 575 del 1965, art. 7 – nella parte in cui, ferma la dichiarazione di responsabilità, riduceva la pena ad anni uno, mesi due ed Euro 200 di multa, previo giudizio di equivalenza tra le aggravanti contestate – la predetta e la recidiva reiterata specifica infra – quinquennale – e il risarcimento del danno. I giudici di merito svolgevano un discorso giustificativo, richiamando la motivazione della sentenza di primo grado, anche per quel che riguarda la ravvisabilità dell’aggravante speciale e aggiungendo che la minaccia – costituita da una lettera anonima nella quale si ingiungeva alla persona offesa di depositare in un sacchetto, lasciato in un determinato posto, ogni mese 50 Euro per ogni video venduto e nella quale si apponeva un disegno raffigurante in modo rudimentale una bomba rotonda con miccia accesa – "era volta ad ottenere un pizzo", e come tale idonea.

-2- Ricorre con diffusi motivi di ricorso l’imputato, deducendo nell’ ordine e richiamando in proposito l’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e), quanto segue:

a) motivazione manifestamente carente per appiattirsi, quella della sentenza oggetto di ricorso, sulla motivazione del primo giudice e senza dare conto delle censure proposte al giudice di appello. La lettera minatoria,per la sua redazione e formulazione, era inidonea a costituire minaccia, tenuto conto del suo contenuto e delle condizioni soggettive e della vittima e dell’agente; l’imputato il giorno successivo alla spedizione della lettera aveva tentato il suicidio in sede di perquisizione e non era stata stato trovato nulla da cui si potesse desumere la volontà di reagire alla mancata risposta, quale che fosse, alla lettera. Nessuna menzione si registrava nella sentenza in risposta all’esposizione delle predette circostanze, in specie alla richiesta di considerare il tentativo di suicidio quale espressione di voler desistere dall’azione criminosa. b) erronea applicazione dell’aggravante di cui alla L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 7, applicabile al delitto di estorsione,ma non certo alla figura autonoma, costitutiva di un secondo delitto, del tentativo. In proposito si richiamano i principi generali in ordine alla tassatività descrittiva della fattispecie criminosa, come i canoni che devono presiedere, in sede interpretativa, alla ricostruzione di fattispecie limitative della libertà personale. Si indicano poi una serie di norme dove il legislatore, laddove ha voluto estendere la disciplina prevista per il reato consumato, ha espressamente indicato la forma tentata. c) mancanza di motivazione in ordine all’applicazione della recidiva, che non viene menzionata nel succinto discorso giustificativo del giudice di secondo grado nella parte relativa alla determinazione della pena, e nemmeno sarebbe stata contestata dal giudice di primo grado "nonostante le specifiche e puntuali richieste difensive".

-3- Il ricorso non è fondato.

La motivazione,anche se succinta in punto di responsabilità, rinviene una espressa integrazione dal richiamo alla sentenza di primo grado che ha diffusamente argomentato sul taglio minaccioso della lettera recapitata alla persona offesa,suggellata dal disegno, anche se rudimentale, di una bomba con miccia. Il tentativo di suicidio, poi, messo in atto dall’ imputato subito dopo la denuncia della persona offesa e l’intervento dei Carabinieri, solo se avesse caratteristiche di serietà ed affidabilità potrebbe costituire per facta concludentia una chiaro segnale di desistenza dal portare avanti il tentativo di estorsione. Ma sul punto la difesa del ricorrente si limita solo ad una asserzione senza corredarla dalla indicazione di elementi e circostanze che valgano a collocarla in un serio contesto di oggettiva e possibile concretezza, nonchè di volontarietà non condizionata da circostanze sopravvenute.

-4- Le censure, poi, avverso la determinazione giudiziale volta a considerare in fase di giudizio presenti le aggravanti contestate, anche ammessane la fondatezza specie con riferimento alla applicazione dell’aggravante L. n. 575 del 1965, ex art. 7 al tentativo del delitto di estorsione, non valgono a risolversi in una modifica della statuizione sulla pena perchè questa è stata calcolata nei minimi edittali e senza alcuna considerazione delle aggravanti, giudicate equivalenti alla attenuante del risarcimento del danno,e solo di questo, per avere escluso comunque il giudice di appello che potessero essere concesse le attenuanti generiche per gli ostativi precedenti penali dell’ imputato. Ne consegue la mancanza di interesse al motivo di ricorso correlato.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Sicilia Catania Sez. III, Sent., 27-06-2011, n. 1592 Espropriazione, Opere pubbliche

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Svolgimento del processo

Il Consiglio Comunale di Piedimonte Etneo, a seguito di una nota dell’IACP di Catania con cui si invitava l’Amministrazione Comunale di detto centro ad individuare suoli non coltivati a culture specializzate al fine di allocarvi 50 alloggi di edilizia sovvenzionata, procedeva all’individuazione ed all’assegnazione delle aree occorrenti per la realizzazione degli alloggi stabilendo che i termini

Di inizio ed ultimazione degli edifici avrebbero dovuto essere quelli previsti dal contratto con l’impresa appaltatrice.

L’IACP, con nota del 29/1/1998 n.197, ritenendo inidonee le aree assegnate invitava il Comune di Piedimonte a riesaminare la scelte delle aree da assegnare,

Il Sindaco manifestava la volontà di aderire alla richiesta dell’IACP dando mandato all’UTC di segnalare le aree più idonee per la realizzazione di 12 alloggi nella frazione di Vena e 24 alloggi nella frazione di Presa.

Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 43/1998 accoglieva la proposta dell’UTC relativa alla scelta delle aree.

Con la deliberazione n.35/1999 il Consiglio Comunale individuava le aree da assegnare all’IACP per la realizzazione degli alloggi, ed al punto g) della parte dispositiva, stabiliva che " che i termini di inizio e di ultimazione de degli edifici saranno previsti nel contrato di appalto con le imprese appaltatrici, salvo proroghe concesse per fondati motivi".

Avverso i provvedimenti assunti dal Comune ed indicati in epigrafe i ricorrenti, proprietari delle interessate alla procedura espropriativa, proponevano il ricorso, collettivo, in epigrafe depositato in data12/12/1998, chiedendo l’annullamento degli atti.

Nei confronti degli atti impugnati venivano formulate le censure di:

violazione di legge sotto il profilo dell’incompetenza del Sindaco a procedere alla scelta delle aree da assegnare all’IACP;

L’UTC non avrebbe compiuto alcuna indagine e valutazione sull’idoneità delle aree scelte dal Sindaco, prescindendo anche dall’effettuazione di un esame dell’idoneità delle aree sotto il profilo geologico ed in relazione alla sussistenza di vincoli paesaggistici:

Il Consiglio Comunale avrebbe approvato la scelta delle aree sulla base di informazioni inesatte, sicchè la deliberazione sarebbe inficiata del vizio di eccesso di potere sotto il profilo di errore sui presupposti;

Le delibere sarebbero illegittime in quanto ancorano il termine di inizio e fine dei lavori ad un punto di riferimento incerto, costituito dai termini previsti dal contratto di appalto dei lavori di realizzazione degli edifici;

Le planimetrie allegate non recherebbero le prescritte firme, ne indicherebbero i nomi di proprietari catastali.

Con atto depositato in data 18/1/2008 su costituiva in giudizio, per il sig. Gaetano L. l’Avv. Dario Sammartino.

Il predetto difensore con memoria depositata in data 22/11/ rilevava che il ricorso, originariamente collettivo, veniva proseguito esclusivamente dal sig. Gaetano L. che aveva depositato l’istanza sia ex art.9, comma 2, della Ln. 205/2000 sia quella ex art. 1, allegato 3 del c.p.a., e che gli altri ricorrenti, informati dal difensore costituito, non hanno ritenuto di promuovere il giudizio.

Con la predetta memoria il ricorrente chiedeva che il ricorso venisse deciso soltanto nei confronti del sig. L. in quanto portatore di un interesse attuale alla decisione del ricorso in quanto proprietario di un area edificabile, gravata però dagli atti impugnati con il ricorso in epigrafe che il Comune, allo stato degli atti, non avrebbe ne revocato ne annullato.

Il ricorrente ha stigmatizzato gli atti impugnati per illegittimità in quanto:

a)assunti senza il rispetto delle garanzie partecipative;

b) inficiati dal vizio della mancata indicazione di un termine finale certo dell’espropriazione nell’impugnata deliberazione consiliare n. 35/1997.

Alla pubblica udienza del 25/5/2011 il ricorso è pasto in decisione.

Motivi della decisione

Preliminarmente il Collegio ritiene meritevole rituale la richiesta del ricorrente sig. L. Gaetano di decidere il ricorso in epigrafe relativamente alla di lui posizione, con conseguente conversione dell’originale ricorso collettivo in ricorso proseguito da un unico ricorrente. Ciò in quanto solo il Ssig. L. ha presentato nei termini prescritti una nuova stanza di fissazione di udienza dopo l’avviso di pendenza ultraquinquennale del ricorso ai sensi dell’art. 9, comma 2, L. 205/2000.

Riguardo agli altri ricorrenti (.A., S.G., S.G. e M.P.), che, dopo aver ricevuto il predetto avviso di pendenza ultraquinquennale, non hanno presentato alcuna istanza di fissazione di udienza (sebben "tempestivamente informati dal difensore costituito", come si legge nella memoria depositata dal L. il 22.4.2011), il Presidente del Collegio provvederà mediante l’emissione di decreto di perenzione ex art. 85, comma 1, cod. proc. amm..

E’ pur vero che lo stesso art. 85, prevede al comma 9 che "l’estinzione e l’improcedibilità sono dichiarate con sentenza se si verificano, o vengono accertate, all’udienza di discussione", ma dovendosi fare salvo il regime dell’opponibilità davanti al collegio della dichiarazione di perenzione (come espressamente sancito dall’art. 85, comma 3, cod. proc. amm.), sembra più logico e rispondente alla sistematica dell’intero quadro normativo disporre, appunto, che la perenzione relativamente ai predetti ricorrenti sia disposta con decreto presidenziale reclamabile.

Relativamente, al sig. L., il ricorso va accolto.

Il Collegio esamina, per ragioni di economia processuale, il quarto motivo del ricorso, trasfuso nel secondo motivo della memoria presentata dal difensore del ricorrente sig L.. Con detto motivo si eccepisce l’illegittimità della delibera n. 35/1997 del Consiglio Comunale di Piedimonte Etneo per non essere stato indicato espressamente il termine finale dell’impugnata espropriazione dell’area di proprietà del ricorrente.

La doglianza si appalesa fondata e dirimente, avuto riguardo all’efficacia che riveste la delibera citata; ossia di atto dichiarativo della pubblica utilità dell’area del ricorrente.

Per giurisprudenza consolidata e pacifica il provvedimento di localizzazione di un opera di pubblica utilità dichiarativa della pubblica utilità dell’area, deve contenere una precisa indicazione del termine inizale e finale dei lavori e delle espropriazioni e tale regola si applica anche alle assegnazioni di aree per la realizzazione di piani costruttivi per l’insediamento di alloggi popolari (nella specie per la costruzione di 50 alloggi di edilizia sovvenzionata in un frazione del Comune e di 12 alloggi in diversa frazione) – cfr. Cass. sez. I, 23 giugno 2009, n° 14606; C.S., sez. IV, 18/6/2009 n° 4013).

Inoltre, in base ad una interpretazione costituzionalmente orientata del quinto comma dell’art. 51 della L. n. 865/1971 (coerente con i principi affermati dalla Corte Cost. con le ordinanze 3 marzo 1988, n. 257 e n. 263, e con la sentenza n. 141 del 1992), in assenza di una norma sulla durata del programma costruttivo, trova applicazione la regola residuale, espressa dall’art. 13 della legge n. 2359 del 1865, sulla fissazione del termine finale in sede amministrativa (Sez. IV, 22 maggio 2000, n. 2936; 14 gennaio 1999, n. 22; 5 giugno 1995, n. 417; 20 marzo 1992, n. 319; 27 marzo 1991, n. 213; 25 settembre 1990, n. 712; 15 aprile 1987, n. 237; cfr. Cons. giust. amm., 28 settembre 1998, n. 541; A.P. n. 8 del20/12/2002, per la quale l’ art. 51, quinto comma, non si riferisce al termine legale di durata del programma costruttivo).

Ciò posto, il provvedimento impugnato risulta essere stato emesso in violazione dell’art. 13 della legge n. 2359 del 1865, in quanto:

– l’impugnata deliberazione consiliare n. 35/1997 ha fissato i termini in relazione a quelli previsti nel futuro contratto d’appalto con l’impresa esecutrice dei lavori, ossia legandoli ad un termine "incertus an, incertus quando";

– secondo la incontestata prospettazione di parte, detta delibera n. 35/1997 "… fu confermata in questa parte dalla successiva n° 43/1998";

– la "… incongruità di tale modo di fissare il termine finale…" ha fatto sì "… che questo non è ancora scaduto, a distanza di tredici anni dalla dichiarazione di pubblica utilità" ed "…il contratto non è ancora stato stipulato".

A fronte di tale confuso ed irregolare procedimento ablativo il Collegio ribadisce che è annullabile l’atto dichiarativo della pubblica utilità, quando esso eserciti il potere amministrativo senza fissare la durata massima del procedimento espropriativo, in violazione del medesimo art. 13 (Ad. Plen., 26 agosto 1991, n. 6; 25 febbraio 1975, n. 2; 8 ottobre 1965, n. 20; v. anche Sez. Un., 22 novembre 1996, n. 10327).

D’altro canto è palese che il termine finale in argomento non possa essere agganciato al un evento futuro ed incerto, rimesso all’arbitrio dell’amministrazione espropriante, come è avvenuto nel caso di specie con la deliberazione n.35/1999, con la quale il Consiglio Comunale ha individuato le aree da assegnare all’IACP per la realizzazione degli alloggi, ed al punto g) della parte dispositiva, ha stabilito che "che i termini di inizio e di ultimazione degli edifici saranno previsti nel contrato di appalto con le imprese appaltatrici, salvo proroghe concesse per fondati motivi".

Per la considerazioni che precedono il ricorso va accolto e per l’effetto va annullata, per quanto di interesse, la deliberazione n. 35/1999 del Consiglio Comunale di Piedimonte Etneo.

Le spese e gli onorari di giudizio vanno posti a carico del Comune intimato nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto annulla, nella parte di interesse, la delibera n. 35/1999 del Consiglio Comunale di Piedimonte Etneo.

Condanna il Comune intimato al pagamento in favore del ricorrente delle spese e degli onorari di giudizio nella misura di Euro mille oltre IVA,CAPA, e spese generali nella misura di Euro mille/00 (1000/00)

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.