Cass. civ. Sez. II, Sent., 29-09-2011, n. 19895 Sanzioni

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 22.3.2005 il giudice di pace di San Giorgio La Molara annullava il verbale di contestazione elevato il 25.11.2003 dalla Polizia municipale del comune di Buonalbergo a carico di R.R.P., per l’infrazione all’art. 142 C.d.S., comma 8.

Riteneva il giudice di prossimità, accogliendo apposito motivo di opposizione, che l’accertamento fosse illegittimo per violazione dell’art. 345 reg. esec. C.d.S., comma 4, il quale stabilisce che per l’accertamento delle violazioni ai limiti di velocità, le apparecchiature di cui al comma 1 del vit. articolo devono essere gestite direttamente dagli organi di polizia stradale, e devono essere nella disponibilità degli stessi. Rilevava che, nella fattispecie, il servizio di rilevazione, gestione e rendicontazione delle sanzioni amministrative era stato affidato dal comune alla So.E.S. s.r.l., la quale a termini dell’apposita convenzione, gestiva e rendicontava le sanzioni amministrative, metteva e disposizione della Polizia municipale una vettura completamente attrezzata per il rilevamento delle infrazioni e con misuratore di velocità preventivamente installato, verificava ad ogni servizio la funzionalità dell’apparecchio rilevatore che metteva a disposizione del vigile urbano, accendeva e spegneva l’apparecchio stesso su ordine del pubblico ufficiale, istruendo quest’ultimo sull’impostazione dei limiti di rilevamento della velocità, con l’obbligo di spegnere immediatamente l’apparecchiatura nel caso in cui il pubblico ufficiale si allontanasse per qualsiasi motivo.

Riteneva, quindi, che il ruolo del verbalizzante fosse ridotto ad una mera presenza, tra l’altro non qualificata, restando la gestione dell’apparecchiatura completamente affidata, per le poche operazioni non automatiche, al soggetto privato. Osservava, quindi, che in materia la prova regina era costituita dalla perfetta funzionalità del mezzo di rilevazione, che nello specifico era utilizzato dalla società So.E.S. anche in altri comuni, per cui il computer elaborava anche i diversi dati che gli erano immessi di volta in volta. Per contro, riteneva il giudice di primo grado, spettava al pubblico ufficiale, una volta raggiunto il luogo del rilevamento, verificare che l’apparecchio effettuasse misurazioni esatte attraverso un concreto esperimento, non bastando la semplice attestazione del funzionamento, del quale dovevano essere descritte e attestate le caratteristiche essenziali, affinchè in qualunque momento sia i cittadini, sia il magistrato adito potessero effettuarne il controllo. Nello specifico, nel verbale della Polizia municipale non v’era traccia di tale verifica, non essendo sufficiente l’attestazione circa funzionalità e omologazione dell’apparecchiatura, in quanto quest’ultima non era custodita dagli agenti di polizia, ma da una società privata mirante ad ottimizzare il rendimento della strumentazione impiegata, la quale, essendo installata su veicoli spostati continuamente da comune a comune, sopportava tutte le sollecitazione, gli scuotimenti e i contraccolpi cui erano esposti i veicoli ospitanti. Osservava, infine, che anche lo sviluppo e la stampa delle foto era rimessa alla società concessionaria, che essendo tenuta a trasmettere solo i rilievi fotografici validi per provare la sanzione, esercitava ampia discrezionalità nella scelta dei fotogrammi da inviare al comune, con grave compromissione della certezza e dell’imparzialità dell’intero procedimento.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre il comune di Buonalbergo, formulando tre mezzi d’annullamento.

La parte intimata non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione

1. – Il primo motivo denuncia la violazione dei limiti interni della giurisdizione, nonchè la violazione o falsa applicazione della L. 20 marzo 1865, n. 2248, artt. 4 e 5, all. E, della L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23, art. 142 C.d.S. e art. 345 reg. C.d.S., la falsa applicazione del principio di imparzialità, la violazione dell’art. 2700 c.c., nonchè l’omessa o insufficiente motivazione e l’omesso esame di un documento decisivo.

Dalla motivazione della sentenza, sostiene parte ricorrente, si comprende che il G.d.P. non ha esaminato la legittimità del verbale di contravvenzione opposto, nè si è occupato della sussistenza della violazione, ma ha arbitrariamente spostato la propria indagine sul contenuto della convenzione tra il comune e la società privata incaricata di organizzare le attività materiali propedeutiche allo svolgimento del servizio.

Nello svolgimento di tali attività il privato non si sostituisce alla Polizia municipale, ma opera in funzione di supporto, senza interferire nell’accertamento, rimesso ai pubblici ufficiali, laddove il soggetto privato si limita a fornire ausilio tecnico per il corretto funzionamento dell’apparecchio rilevatore e a svolgere prestazioni materiali per la stampa delle fotografie, senza che l’interesse economico sotteso alla convezione possa costituire motivo di dubbio sulla correttezza dell’operato del soggetto privato o produrre situazioni d’incompatibilità.

Inoltre, il G.d.P. non ha esaminato il contenuto della convenzione, da cui risulta che sviluppo e stampa dei fotogrammi scattati doveva avvenire in un laboratorio in possesso di regolare licenza comunale e con la possibilità che fosse presente anche personale della Polizia municipale.

Il giudice di pace, inoltre, non poteva ravvisare alcuna violazione dell’art. 345 reg. C.d.S., non essendo stata proposta querela di falso avverso il verbale di infrazione.

2. – Con il secondo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e della L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23, artt. 45 e 142 C.d.S., art. 345 reg. C.d.S., D.L. n. 121 del 2002, art. 4, convertito in L. n. 168 del 2002, nonchè il vizio di motivazione e l’omesso esame di un documento decisivo.

L’art. 345 reg. C.d.S., comma 4, ove interpretato nel senso della necessità di una presenza continuativa degli agenti di polizia deve ritenersi inapplicabile in caso di contravvenzioni elevate, come nella specie, su di un tratto di strada ove le violazioni possono essere accertate in modo automatico, anche senza il diretto intervento degli agenti preposti, e senza obbligo di contestazione immediata. Il G.d.P., invece, ha ritenuto che le nuove disposizioni siano applicabili solo in caso di apparecchiature fisse che eseguono misurazioni in modo completamente automatico, in tal modo ponendo a base della decisione una ragione non dedotta dal ricorrente.

Inoltre, il D.L. n. 121 del 2002, art. 4, convertito con modificazioni nella L. n. 168 del 2002, e ulteriormente modificato dal D.L. n. 151 del 2003, art. 7, si limita a disporre che i dispositivi che consentono di accertare in modo automatico la violazione, se utilizzati senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti, devono essere approvati o omologati ai sensi del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 45, comma 6, per cui il nuovo decreto non ha introdotto una diversa modalità di omologazione, ma fa riferimento alla medesima omologazione di cui all’art. 45 C.d.S., comma 6, nella specie debitamente attestata nel verbale di accertamento, con indicazione del relativo decreto.

Infine, il G.d.P. ha affermato che l’apparecchio rilevatore possiede determinate caratteristiche, senza esaminarne il libretto tecnico, e pur affermando che una volta impostato il relativo funzionamento è del tutto automatico, ha poi escluso l’applicabilità della nuova normativa, affermando che detta tipologia di apparecchio non rileva le contravvenzioni in modo automatico.

3. – Con il terzo motivo è dedotta la violazione o falsa applicazione dell’art. 142 C.d.S., degli artt. 2697 e 2700 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., nonchè l’omesso esame di un documento su di un punto decisivo.

L’art. 142 C.d.S., comma 6, si limita a prevedere l’omologazione dell’apparecchio, e non la preventiva verifica del suo funzionamento volta per volta. Ed infatti, la giurisprudenza della S.C. ha ripetutamente affermato che le rilevazioni mediante strumenti elettronici posso essere disattese solo se se ne dimostrano guasti o difetti costruttivi, in difetto di che la loro efficacia probatoria permane inalterata, fino a querela di falso.

4. – Il ricorso è fondato.

Con sentenza n. 22816/08 questa Corte ha avuto modo di esaminare analoga impugnazione del comune di Buonalbergo in una fattispecie del tutto sovrapponibile, riguardante una sentenza del medesimo giudice di pace di San Giorgio La Molara. Identica l’infrazione amministrativa, le rationes decidendi a base del provvedimento impugnato e i motivi di ricorso per cassazione, conviene riportare la parti salienti della motivazione del citato precedente:

"…l’assistenza tecnica del privato operatore, limitata all’installazione ed all’impostazione dell’apparecchiatura secondo le indicazioni del pubblico ufficiale, non interferisce sull’attività d’accertamento poi direttamente svolta da quest’ultimo ed, anzi, offre agli utenti della strada nei confronti dei quali è effettuato il controllo una più sicura garanzia di precisione nel funzionamento degli strumenti di rilevazione ove tenuti sotto sorveglianza da parte di personale tecnico specializzato; ond’è che la decisione in esame, con la quale si è ritenuto invalido l’accertamento in quanto, nella specie, attuato alla presenza dell’operatore privato ma in funzione d’assistenza tecnica nei limiti indicati, opera un’interpretazione restrittiva dell’art. 345 reg. esec. C.d.S., comma 4, nonchè del combinato disposto degli artt. 11 e 12 C.d.S., che riserva ai pubblici ufficiali i servizi di polizia stradale, non consentiti nè dal tenore letterale nè dalla rado delle citate disposizioni. In secondo luogo – premesso che la deduzione con la quale si contesti al giudice del merito non di non aver correttamente individuato la norma regolatrice della questione controversa o di averla applicata in difformità dal suo contenuto precettivo, bensì di avere o non avere erroneamente ravvisato, nella situazione di fatto in concreto accertata, la ricorrenza degli elementi costitutivi d’una determinata fattispecie normativamente regolata, non comporta un giudizio di diritto, bensì un giudizio di fatto (e pluribus Cass. 22 febbraio 2007 n. 4178; 5 maggio 2006 n. 10313; S.V., 30 marzo 2005 n. 6654) – va, altresì, rilevato il denunziato vizio di motivazione, attesa la palese illogicità della stessa, dacchè, nell’operato sillogismo, l’illazione non risulta consequenziale al confronto tra premessa maggiore e premessa minore. Se, infatti, l’art. 345 reg. esec. att. C.d.S., comma 4, prevede che le apparecchiature d’accertamento delle infrazioni "devono essere gestite direttamente dagli organi di polizia stradale – e devono essere nella disponibilità degli stessi", non si vede come tali condizioni di legittima operatività dell’apparecchiatura, normativamente prescritte, possono essere escluse nel caso in esame, laddove, per espressa previsione contrattuale, tutte le attività d’installazione ed utilizzazione dell’apparecchiatura stessa si svolgono alla presenza del pubblico ufficiale preposto al servizio – ed, anzi, con la diretta utilizzazione da parte del medesimo, ad essa "istruito" dal tecnico di supporto – al quale soltanto è demandato disporre la messa in funzione ed al cui allontanamento, anche occasionale, ne è connessa l’immediata disattivazione (…). Come già evidenziato da questa Corte (e pluribus, Cass. 18 aprile 2007 n. 9308; 1 febbraio 2007 n. 2206; 15 novembre 2006 n. 24355; 4 maggio 2005 n. 9222; 8 agosto 2003 n. 11971), in sede d’opposizione L. n. 689 del 1981, ex art. 22 o art. 204 bis C.d.S., non può annullarsi il provvedimento sanzionatorio in base ad un’illegittimità desunta non dall’atto ma dalle modalità, esterne ad esso, con le quali era stato organizzato il servizio di rilevazione ed accertamento delle violazioni, mediante un sindacato sulle scelte tecniche ed organizzative del servizio, trattandosi di valutazione che, se effettuata, configura un’inammissibile ingerenza nel modus operandi della pubblica amministrazione, in linea di principio non sindacabile dal giudice ordinario (…). E’ del tutto evidente come, nel caso in esame, il giudice a quo abbia esorbitato dai propri poteri, in violazione della L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 5, all. E, non solo omettendo d’identificare e valutare incidentalmente l’atto presupposto, ma, ove ciò avesse fatto per implicito, invadendo la sfera delle attribuzioni riservate all’amministrazione, nella formazione dell’atto stesso convergendo, all’evidenza, una pluralità di valutazioni, da parte dei competenti uffici ed organi comunali, di natura non solo strettamente tecnica, ma anche ampiamente discrezionale, in quanto da formularsi sulla base d’apprezzamenti ponderati sia delle situazioni di fatto, sia delle molteplici esigenze, relative alle risorse umane ed economiche a disposizione dell’ente, da prendersi in considerazione al fine di regolare il traffico nell’ambito della gestione complessiva della circolazione stradale sul territorio (…). Nello stesso errore il giudice a quo è incorso laddove ha ritenuto di poter disquisire dell’idoneità o meno, in astratto, dell’apparecchiatura utilizzata per il rilevamento, valutazione rimessa, per contro, all’amministrazione in sede d’omologazione (Cass. 2 agosto 205 n. 16143); così come erroneamente ha ritenuto che il verbale dovesse contenere l’attestazione della sperimentata funzionalità dell’apparecchiatura e che tale funzionalità dovesse essere dimostrata in giudizio dall’amministrazione, mentre, viceversa, l’efficacia probatoria di qualsiasi strumento di rilevazione elettronica della velocità dei veicoli perdura sino a quando non risultino accertati, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall’opponente e dallo stesso debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionalità dello strumento o situazioni comunque ostative al suo regolare funzionamento, senza che possa farsi leva, in senso contrario, su considerazioni di tipo meramente congetturale, connesse alla sufficienza dell’intervento progresso tecnologico rispetto al modello considerato, od alla mancanza di revisione o manutenzione periodica di esso, a pregiudicarne l’efficacia ex art. 142 C.d.S. (Cass. 26 aprile 2007 n. 9950; 5 luglio 2006 n. 15324; 16 maggio 2005 n. 10212; 20 aprile 2006 n. 8233; 10 gennaio 2005 n. 287; 24 marzo 2004 n. 5873; 22 giugno 2001 n. 8515; 5 giugno 1999 n. 5542) (…).

Le rationes decidendi da ultimo esaminate sono, inoltre e comunque, da considerare illegittime anche in quanto, come giustamente evidenziato dal ricorrente Comune, hanno ad oggetto questioni relative a (pretesi) vizi del provvedimento impugnato non dedotti dall’opponente ma rilevati d’ufficio dal giudice in violazione dei limiti della propria patestas iudicandi (…). Quanto alla seconda delle principali considerazioni svolte dal giudice a quo sui motivi d’impugnazione effettivamente prospettati dall’opponente, è anch’essa errata. Al riguardo, questa Corte ha ripetutamente evidenziato come, nel caso di violazione delle norme sui limiti di velocità nella circolazione stradale accertata a mezzo di strumento omologato, il momento essenziale dell’accertamento stesso sia quello del rilevamento fotografico, cui deve necessariamente presiedere uno dei soggetti ai quali, come già visto in precedenza, l’art. 12 C.d.S., demanda l’espletamento dei servizi di polizia stradale, e che non può essere effettuato in via esclusiva da soggetti privati;

come, pertanto, la fonte principale di prova delle risultanze dello strumento elettronico essendo costituita dal negativo della fotografia, quale documento che individua il veicolo e ne consente la rapportabilità alle circostanze di fatto, di tempo e di luogo rappresentativi, la successiva fase dello sviluppo e della stampa del negativo rappresenti il semplice espletamento d’una attività meramente materiale, cui non deve necessariamente attendere, nè presenziare, il pubblico ufficiale rilevatore dell’infrazione od altro dei soggetti indicati nel citato art. 12".

A tale persuasivo orientamento – confermato da Cass. n. 1955/10 (che nel richiamarsi ad esso ha coerentemente ritenuto illegittimo l’accertamento delegato per intero a soggetti privati, che vi provvedevano curando non solo l’installazione dell’apparecchiatura elettronica di rilevazione della velocità, ma anche la lettura dei risultati, la verbalizzazione e la notifica del verbale al soggetto interessato), e che si colloca, altresì, in linea con altri e costanti precedenti in tema di efficacia probatoria dello strumento rilevatore automatico della velocità (v. Cass. nn. 287/05, 6507/04 e 9441/01, nonchè Cass. nn. 7667/97, 9076/97, 6242/99, 1380/00, 16697/03, 12689/99, sulla necessità che l’opponente fornisca prova del difetto di funzionamento di tali dispositivi, da fornirsi in base a concrete circostanze di fatto) – ritiene la Corte di dover dare continuità, assente qualsivoglia argomentazione di segno contrario, data la mancata partecipazione attiva del resistente al presente giudizio di cassazione.

5. – Per quanto sopra considerato, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio al giudice di pace di Benevento, che nel decidere la controversia si atterrà ai principi di diritto sopra espressi, e che provvederà, altresì, in ordine alle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio al giudice di pace di Benevento, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 09-06-2011, n. 856 Lavoro subordinato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

verbale;
Svolgimento del processo

A.S., cittadino del Regno del Marocco, impugna il provvedimento, meglio individuato in epigrafe e notificato il 28 settembre 2007, che gli ha denegato il rinnovo del permesso di soggiorno stante la reiezione della presupposta domanda di legalizzazione (v. doc. 6 amministrazione, copia del provvedimento impugnato, corredato di relazione di notifica, prodotta in allegato alla relazione 7 dicembre 2007). A.S., infatti, già irregolarmente presente in Italia, aveva a suo tempo domandato la sanatoria della propria posizione, avvalendosi delle disposizioni in materia di cd. legalizzazione contenute nel d.l. 9 settembre 2002 n°195, convertito nella l. 9 ottobre 2002 n°222, e a fronte di ciò aveva ottenuto il rilascio di un permesso di soggiorno con scadenza 23 febbraio 2004; la domanda di legalizzazione era stata però respinta con un primo provvedimento del Prefetto di Milano 10 novembre 2003, e successivamente con altro provvedimento della stessa Autorità di data 10 febbraio 2004, che aveva rettificato la motivazione del precedente nel senso che il datore di lavoro il quale la sanatoria aveva richiesto, certo A.M., non aveva mai svolto attività e aveva istituito un’impresa al solo scopo di presentare istanze similari. In data 25 maggio 2004, all’odierno ricorrente erano stati notificati tanto il provvedimento prefettizio in questione, quanto l’avviso di avvio del procedimento volto alla revoca del permesso di soggiorno già rilasciato; era poi seguito il diniego impugnato in questa sede (gli estremi e la durata del primo permesso di soggiorno risultano dalla citata copia del provvedimento impugnato; copia, con indicazione delle date di notifica, tanto dell’avviso di inizio del procedimento di revoca quanto del provvedimento prefettizio 10 febbraio 2004 sono state prodotte dalla p.a. sempre in data 7 dicembre 2007 come doc. ti 1 e 2; da quest’ultimo si evincono i termini del precedente diniego di legalizzazione).

Avverso il diniego di cui in epigrafe, A.S. propone impugnazione con ricorso articolato in quattro motivi:

– con il primo di essi, deduce violazione dell’art. 7 della l. 7 agosto 1990 n°241, per omissione dell’avviso di inizio del procedimento. A suo dire, la violazione consisterebbe nell’avere contestualmente notificato il 25 maggio 2004 tanto una comunicazione di avvio quanto un rigetto (p. 3 ricorso, ultime due righe e prime righe di p. 4);

– con il secondo motivo, deduce violazione dell’art. 3 della l. 241/1990, perché, sempre a suo dire, il diniego sarebbe non adeguatamente motivato;

– con il terzo motivo, deduce eccesso di potere per ingiustizia manifesta, in quanto il ricorrente sarebbe stato raggirato dal citato Manfredi, il quale sarebbe uno dei tanti criminali che sulla legalizzazione di cui si è detto hanno speculato presentando dietro pagamento richieste di legalizzazione per attività inesistenti. A dire del ricorrente, il fenomeno sarebbe stato in certo senso riconosciuto dalle autorità, nel senso che (v. ricorso p. 7 dalla sesta riga) la Prefettura di Milano avrebbe disposto una sorta di sanatoria sulle domande di emersione proposte da datori di lavoro truffaldini, rilasciando agli interessati il permesso di soggiorno a condizione che a loro carico non risultasse la commissione di reati;

– con il quarto motivo, deduce infine ulteriore eccesso di potere per irragionevolezza, per essere egli ormai integrato nella realtà italiana.

Ha resistito l’amministrazione, con atto 16 ottobre 2007 e relazione del successivo 8 novembre 2007, ed ha domandato la reiezione del ricorso.

Con ordinanza 8 novembre 2007 n°120, la Sezione ha disposto istruttoria ed acquisito all’esito la relazione 7 dicembre 2007; ha poi respinto l’istanza cautelare con ordinanza 17 febbraio 2008 n°57 e da ultimo alla udienza del giorno 25 maggio 2011 ha trattenuto il ricorso in decisione
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e va respinto, per le ragioni di cui appresso.

1. Il primo motivo proposto, incentrato sulla presunta violazione dell’obbligo di avviso dell’inizio del procedimento, è infondato perché si basa su una non corretta ricostruzione dei fatti. E’ senz’altro vero che in data 25 maggio 2004 al ricorrente furono notificati due atti distinti, ovvero una comunicazione di avvio e un provvedimento di rigetto; non è però vero che essi si riferissero direttamente, come pretende il ricorrente, all’oggetto del presente ricorso.

2. Il provvedimento di rigetto, sul quale si tornerà, è infatti rappresentato (v. doc. 2 amministrazione allegato alla relazione 7 dicembre 2007, cit.) come si è detto in premesse dal provvedimento prefettizio di reiezione dell’istanza di legalizzazione da lui a suo tempo presentata, provvedimento ben distinto, ancorché come si vedrà con esso collegato, da quello impugnato nella sede presente. Per altro verso, la comunicazione di avvio si riferisce, come pure accennato in premesse, ad un procedimento di revoca del permesso di soggiorno già rilasciato, ovvero del permesso n° SMI 119240 rilasciato al ricorrente a seguito dell’istanza di legalizzazione in parola: si tratta di un procedimento ben diverso da quello che ha portato al provvedimento impugnato, che si riferisce invece non alla revoca, ma al diniego di rinnovo dello stesso permesso (doc. 1 amministrazione, cit.).

3. Ciò posto, si ignora quale sia stato l’esito del procedimento di revoca di cui all’avviso; verosimilmente, esso non si è concluso, in quanto il permesso di soggiorno n° SMI 119240 (vedi doc. 6 amministrazione, cit.) era già scaduto due giorni prima, ovvero il 23 febbraio 2004, sì che la sua revoca sarebbe stata inutile. Importa però in questa sede far rilevare che nessun obbligo di comunicare avvio di procedimento incombeva sull’amministrazione per respingere l’istanza di rinnovo del medesimo permesso, di cui in questa sede si ragiona, dato che il relativo procedimento è ad istanza di parte: v. in proposito, fra le molte, C.d.S. sez. VI 27 dicembre 2006 n°7957.

4. Ciò posto, è infondato anche il secondo motivo, centrato su un presunto difetto di motivazione del provvedimento impugnato, che in realtà valorizza un dato indiscutibile. A carico del ricorrente, è infatti intervenuto un diniego della domanda di legalizzazione, mediante il provvedimento di cui si è detto, che il ricorrente ha conosciuto il 25 maggio 2004: esso non consta impugnato nei termini, perché all’evidenza il presente ricorso, anche se ritenuto rivolto avverso il provvedimento stesso come "atto presupposto" ricompreso nella formula di stile di cui all’intestazione, sarebbe in tale parte tardivo. Il ricorrente stesso a causa del diniego di legalizzazione non era allora più presente in modo legittimo sul territorio nazionale, e quindi non poteva ottenere il rilascio di alcun titolo di soggiorno, che quindi correttamente l’amministrazione gli ha negato.

5. Il terzo motivo va a sua volta respinto, perché del tutto generico nel suo contenuto. Al di là di ogni considerazione sull’ormai intervenuta inoppugnabilità del diniego di legalizzazione, non è infatti dato di capire in quali specifiche condotte si sarebbe concretata l’asserita truffa posta in essere da Manfredi ai danni del ricorrente, e quindi nemmeno è possibile dire se le condotte stesse avrebbero o no potuto rilevare ai fini della legittimità del provvedimento impugnato. Va comunque dato atto che la Questura, espressamente interpellata in proposito con l’ordinanza 8 novembre 2007 n°120, nulla ha ritenuto di rispondere in merito a rideterminazioni da essa in via di fatto operate (cfr. ricorso, p. 7).

6. Infondato da ultimo è anche il quarto motivo, perché all’evidenza l’inserimento sociale di uno straniero nella realtà del nostro Paese, a prescindere da ogni considerazione di carattere non giuridico, non vale di per sé a consentire il rilascio di un permesso di soggiorno a chi non abbia per legge titolo per ottenerlo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna il ricorrente A.S. a rifondere all’intimata Amministrazione dell’Interno le spese del giudizio, spese che liquida in euro 1.500 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Sicilia Palermo Sez. I, Sent., 27-06-2011, n. 1206Detenzione abusiva e omessa denuncia Porto abusivo di armi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso, notificato il 1° aprile 2010 e depositato il giorno 13 successivo, il signor P.C., premesso di essere da decenni in possesso di una pistola e delle relative cartucce, esponeva che, con decreto prot. 70559/Area I Ter del 3 novembre 2009, il Prefetto di Palermo gli aveva vietato di detenere armi e munizioni.

Tale provvedimento era stato motivato con riferimento alla nota della Questura di Palermo Cat. 6H/2008 del 4 giugno 2008 ed a quella confermativa del 14 maggio 2009, nelle quali era stato, rispettivamente, affermato che il ricorrente "per le proprie vicissitudini giudiziarie, non offre sufficienti garanzie di affidabilità ex art. 39 TULPS" e che "i vari benefici di legge ottenuti… non costituiscono elementi di sicura valutazione per l’affidabilità del soggetto in ordine alla detenzione ed all’uso delle armi".

Tali considerazioni si riferivano, in particolare, a procedimenti penali modesti assai risalenti nel tempo, per i quali erano stati concessi benefici di vario tipo (i.e.: condanna della Corte d’Appello di Palermo del 15 dicembre 1992 a due anni di reclusione per bancarotta fraudolenta, relativamente alla quale era intervenuta riabilitazione; condanna patteggiata del Tribunale di Palermo dell’8 aprile 1993 ad anni uno e mesi sei di reclusione, Lire 1.400.000 di multa e confisca di quanto sequestrato per falsificazione di monete in concorso, relativamente alla quale era intervenuta declaratoria di estinzione ex art. 445, comma 2, c.p.p.; condanna della Corte d’Appello di Palermo del 3 luglio 2002 a mesi 4 di reclusione per bancarotta fraudolenta, relativamente alla quale era intervenuta declaratoria di estinzione).

Il ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensiva e vinte le spese, degli atti su richiamati, per il seguente unico articolato motivo:

Violazione e falsa applicazione dell’art. 39 del TULPS. Travisamento dei presupposti. Contraddittorietà. Eccesso di potere per manifesta illogicità ed incongruità della motivazione. Sviamento.

I procedimenti richiamati nelle note della Questura non sarebbero idonei a giustificare il provvedimento adottato dal Prefetto, in quanto: risalenti nel tempo, estranei a qualsiasi giudizio di pericolosità e non connessi all’uso delle armi.

La motivazione sarebbe carente anche in considerazione della mancata adeguata valutazione delle deduzioni presentate dal ricorrente successivamente all’avviso di avvio del procedimento.

Vi sarebbe una "singolare coincidenza temporale" con analogo provvedimento adottato nei confronti del figlio del ricorrente.

Per l’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio l’Avvocatura dello Stato.

Con ordinanza n. 640 del 16 luglio 2010 l’istanza cautelare è stata accolta.

In vista della udienza, l’Avvocatura ha depositato una memoria, con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso, vinte le spese.

Alla pubblica udienza del 7 giugno 2011, su conforme richiesta dei difensori delle parti, il gravame è stato posto in decisione.

Motivi della decisione

La controversia ha ad oggetto il provvedimento, con il quale è stata rigettata l’istanza di rinnovo del porto di fucile per uso caccia presentata dal ricorrente con la seguente motivazione: "per le proprie vicissitudini giudiziarie, non offre sufficienti garanzie di affidabilità ex art. 39 TULPS" "i vari benefici di legge ottenuti… non costituiscono elementi di sicura valutazione per l’affidabilità del soggetto in ordine alla detenzione ed all’uso delle armi".

Con unico articolato motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 39 del TULPS, nonché il difetto di motivazione ed istruttoria, in considerazione del fatto che i procedimenti penali richiamati non sarebbero idonei a giustificare il provvedimento adottato, in quanto: risalenti nel tempo, estranei a qualsiasi giudizio di pericolosità e non connessi all’uso delle armi.

Orbene, l’art. 11 del RD 18 giugno 1931, n. 773 (c.d. TULPS) prevede che le autorizzazioni di polizia devono essere negate, oltre che negli specifici casi indicati, anche "a chi non può provare la sua buona condotta" e che le stesse devono essere revocate quando vengono a mancare i requisiti previsti per il loro rilascio, nonché "vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell’autorizzazione".

Il successivo art. 39 prevede che il Prefetto ha la facoltà di vietare la detenzione delle armi "alle persone ritenute capaci di abusarne", mentre l’art. 42 statuisce che il Prefetto ha la facoltà di concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura.

Infine, l’art. 43 prevede, oltre alle generali ipotesi comportanti il diniego di rilascio o di rinnovo delle autorizzazioni di Pubblica Sicurezza di cui all’art. 11, ulteriori specifiche ipotesi indicate al comma 1, nonché, al comma 2 che "la licenza può essere ricusata… a chi non da affidamento di non abusare delle armi".

Invero, secondo un consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale, tali disposizioni devono essere interpretate nel senso che il rilascio della licenza a portare le armi non costituisce una mera autorizzazione di polizia, che rimuove il limite ad una situazione giuridica soggettiva, la quale già fa parte della sfera del privato, ma assume contenuto permissivo in deroga al generale divieto di portare armi sancito dall’art. 699 c. p. e dall’art. 4, comma 1, della l. n. 110/1975, cosicché, in tale quadro normativo, il controllo effettuato al riguardo dall’autorità di pubblica sicurezza viene ad assumere connotazioni particolarmente pregnanti e severe, essendo la stessa titolare di un ampio potere discrezionale di valutazione in ordine alla affidabilità del soggetto di non abusare delle armi (in tal senso, ex plurimis, Consiglio di Stato, VI, 22 maggio 2008, n. 2450, C.G.A., sez. giur., 28 gennaio 2003, n. 35; TAR Calabria Catanzaro, I, 4 maggio 2004, n. 1007; TAR Lombardia Milano, III, 28 aprile 2004, n. 1531).

Ne deriva: sotto un primo profilo, che l’Amministrazione di P.S. è tenuta ad indicare gli aspetti concreti, che fungono da presupposti per la formulazione di un giudizio di non affidabilità, evidenziando, con motivazione adeguata, le ragioni che consentono di pervenire, proprio sulla base degli aspetti indicati, ad un giudizio (attuale e prognostico) di segno negativo in ordine alla affidabilità del richiedente la licenza (o il suo rinnovo) (vedi TAR Campania Napoli, V, 2 marzo 2009, n. 1185); sotto un secondo profilo, che tale giudizio largamente discrezionale non può essere sindacato se non sotto il profilo del rispetto dei canoni di ragionevolezza e della coerenza o del travisamento dei fatti (TAR Liguria Genova, II, 14 febbraio 2008, n. 253).

Nella specie il giudizio negativo è stato fondato sui precedenti del ricorrente di seguito indicati:

– condanna della Corte d’Appello di Palermo del 15 dicembre 1992 a due anni di reclusione per bancarotta fraudolenta, relativamente alla quale è stata concessa la riabilitazione;

– condanna patteggiata del Tribunale di Palermo dell’8 aprile 1993 ad anni uno e mesi sei di reclusione, Lire 1.400.000 di multa e confisca di quanto sequestrato per falsificazione di monete in concorso, relativamente alla quale è intervenuta declaratoria di estinzione ex art. 445, comma 2, c.p.p.;

– condanna della Corte d’Appello di Palermo del 3 luglio 2002 a mesi 4 di reclusione per bancarotta fraudolenta, relativamente alla quale è intervenuta declaratoria di estinzione.

Trattasi, a ben vedere, di condanne, per lo più datate, che non si riferiscono a reati violenti, per i quali sono stati concessi benefici di vario tipo, cosicchè la censura va ritenuta fondata alla luce dell’orientamento giurisprudenziale, secondo il quale è illegittimo il diniego di rinnovo di porto d’armi motivato con riferimento ai precedenti penali del richiedente ove riferiti a fatti di reato risalenti nel tempo, rispetto ai quali è intervenuta la riabilitazione e che non hanno alcuna attinenza rispetto all’uso delle armi (per tutte TAR Lombardia Milano, III, 9 dicembre 2010, n. 7485).

Non può invece trovare accoglimento la pretesa risarcitoria, in quanto la tempestiva concessione della tutela cautelare ha impedito che si producessero danni.

Concludendo, per le ragioni suesposte, il ricorso è fondato con riferimento alla richiesta di annullamento dei provvedimenti impugnati, infondato per quanto riguarda l’istanza risarcitoria.

Si ritiene opportuno compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie relativamente alla richiesta di annullamento dei provvedimenti impugnati, lo rigetta con riferimento alla pretesa risarcitoria.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 29-11-2011, n. 25293 Passaggio ad altra amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La parte ricorrente chiede l’annullamento della sentenza di appello che ha negato il suo diritto al riconoscimento integrale dell’anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza da parte del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR).

La medesima questione è stata già decisa da Cass. 12 ottobre 2011, n. 20980 e Cass. 14 ottobre 2011, n. 21282, cui si rinvia per una motivazione più analitica. In estrema sintesi, deve rilevarsi quanto segue.

La controversia concerne il trattamento giuridico ed economico del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della scuola trasferito dagli enti locali al Ministero in base alla L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 8.

Tale norma fu oggetto di un vasto contenzioso concernente, specificamente, l’applicazione che della stessa venne data dal D.M. Pubblica Istruzione 5 aprile 2001, che recepì l’accordo stipulato tra l’ARAN e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali in data 20 luglio 2000. Le controversie giudiziarie riguardarono in particolare la possibilità di incidere, su di una norma di rango legislativo, da parte di un accordo sindacale poi recepito in D.M..

La giurisprudenza si orientò in senso negativo, sebbene con percorsi argomentativi diversi (ex plurimis, Cfr. Cass., 17 febbraio 2005, n. 3224; 4 marzo 2005, n. 4722, nonchè 27 settembre 2005, n. 18829).

Intervenne il legislatore, dettando la L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218 (Finanziaria del 2006), che recepì, a sua volta, i contenuti dell’accordo sindacale e del D.M.. Il legislatore elevò, quindi, a rango di legge la previsione dell’autonomia collettiva.

Si sostenne, da un lato, che tale norma non avesse efficacia retroattiva e, dall’altro, che se dotata di efficacia retroattiva, fosse incostituzionale sotto molteplici profili. Entrambe le posizioni sono stata giudicate non fondate. L’efficacia retroattiva è stata affermata da questa Corte (per tutte, S.U., 8 agosto 2011, n. 17076) e dalla Corte costituzionale (sentenza n. 234 del 2007).

L’incostituzionalità è stata esclusa in quattro interventi del giudice delle leggi (Corte cost. n. 234 e n. 400 del 2007; n. 212 del 2008; n. 311 del 2009). Per tali motivi, ricorsi di contenuto analogo a quello qui considerato, sono stati respinti (cfr. per tutte, Cass., 9 novembre 2010, n. 22751).

Questo approdo deve ora essere integrato con quanto statuito dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (Grande sezione) nella sentenza 6 settembre 2011 (procedimento C- 108/10), emessa su domanda di pronuncia pregiudiziale in merito all’interpretazione della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE. La Corte ha risposto a quattro questioni poste dal Tribunale di Venezia. La prima consisteva nello stabilire se il fenomeno successorio disciplinato dalla L. n. 124 del 1999, art. 8 costituisca un trasferimento d’impresa ai sensi della normativa dell’Unione relativa al mantenimento dei diritti dei lavoratori. La soluzione è affermativa ("La riassunzione, da parte di una pubblica autorità di uno Stato membro, del personale dipendente di un’altra pubblica autorità, addetto alla fornitura, presso le scuole, di servizi ausiliari comprendenti, in particolare, compiti di custodia e assistenza amministrativa, costituisce un trasferimento di impresa ai sensi della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, quando detto personale è costituito da un complesso strutturato di impiegati tutelati in qualità di lavoratori in forza dell’ordinamento giuridico nazionale di detto Stato membro").

Con la seconda e la terza questione si chiedeva alla Corte di stabilire: -se la continuità del rapporto di cui all’art. 3, n. 1 della 77/187 deve essere interpretata nel senso di una quantificazione dei trattamenti economici collegati presso il cessionario all’anzianità di servizio che tenga conto di tutti gli anni effettuati dal personale trasferito anche di quelli svolti alle dipendenze del cedente (seconda questione);

-se tra i diritti del lavoratore che si trasferiscono al concessionario rientrano anche posizioni di vantaggio conseguite dal lavoratore presso il cedente quale l’anzianità di servizio se a questa risultano collegati nella contrattazione collettiva vigente presso il cessionario, diritti di carattere economico (terza questione). Il dispositivo della decisione è: "quando un trasferimento ai sensi della direttiva 77/187 porta all’applicazione immediata, ai lavoratori trasferiti, del contratto collettivo vigente presso il cessionario e inoltre le condizioni retributive previste da questo contratto sono collegate segnatamente all’anzianità lavorativa, l’art. 3 di detta direttiva osta a che i lavoratori trasferiti subiscano, rispetto alla loro posizione immediatamente precedente al trasferimento, un peggioramento retributivo sostanziale per il mancato riconoscimento dell’anzianità da loro maturata presso il cedente, equivalente a quella maturata da altri lavoratori alle dipendenze del cessionario, all’atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza presso quest’ultimo. E’ compito del giudice del rinvio esaminare se, all’atto del trasferimento in questione nella causa principale, si sia verificato un siffatto peggioramento retributivo".

Il giudice nazionale è quindi chiamato dalla Corte di giustizia ad accertare se, a causa del mancato riconoscimento integrale della anzianità maturata presso l’ente cedente, il lavoratore trasferito abbia subito un peggioramento retributivo.

In motivazione la Corte rileva che, una volta inquadrato nel concetto di trasferimento d’azienda e quindi assoggettato alla direttiva 77/187, al trasferimento degli ATA si applica non solo il n. 1 dell’art. 3 della direttiva, ma anche il n. 2, disposizione che riguarda segnatamente l’ipotesi in cui l’applicazione del contratto in vigore presso il cedente venga abbandonata a favore di quello in vigore presso il cessionario (come nel caso in esame). Il cessionario ha diritto di applicare sin dalla data del trasferimento le condizioni di lavoro previste dal contratto collettivo per lui vigente, ivi comprese quelle concernenti la retribuzione (punto n. 74 della sentenza). Ciò premesso, la Corte sottolinea che gli stati dell’Unione, pur con un margine di elasticità, devono attenersi allo scopo della direttiva, consistente "nell’impedire che i lavoratori coinvolti in un trasferimento siano collocati in una posizione meno favorevole per il solo fatto del trasferimento" (n. 75, il concetto è ribadito al n. 77 in cui si precisa che la direttiva "ha il solo scopo di evitare che determinati lavoratori siano collocati, per il solo fatto del trasferimento verso un altro datore di lavoro, in una posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godevano precedentemente").

Quindi, nella definizione delle singole controversie, è necessario stabilire se si è in presenza di condizioni meno favorevoli. A tal fine, il giudice del rinvio deve osservare i seguenti criteri.

1. Quanto ai soggetti la cui posizione va comparata, il confronto è con le condizioni immediatamente antecedenti al trasferimento dello stesso lavoratore trasferito (così il n. 75 e, al n. 77, si precisa "posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godevano prima del trasferimento". Idem nn. 82 e 83). Al contrario, non ostano eventuali disparità con i lavoratori che all’atto del trasferimento erano già in servizio presso il cessionario (n. 77).

2. Quanto alle modalità, si deve trattare di peggioramento retributivo sostanziale (così il dispositivo) ed il confronto tra le condizioni deve essere globale (n. 76: "condizioni globalmente meno favorevoli"; n. 82: "posizione globalmente sfavorevole"), quindi non limitato allo specifico istituto.

3. Quanto al momento da prendere in considerazione, il confronto deve essere fatto all’atto del trasferimento (nn. 82 e 84, oltre che nel dispositivo: "all’atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza").

La quarta ed ultima questione posta dal Tribunale di Venezia atteneva alla conformità della disciplina italiana e specificamente della Legge Finanziaria del 2006, art. 1, comma 218, all’art. 6, n. 2 TUE in combinato disposto con gli artt. 6 della CEDU e artt. 46, 47 e 52 n. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, come recepiti nel Trattato di Lisbona. La Corte, dando atto della pronunzia emessa il 7 giugno 2011 dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, ha statuito che "vista la risposta data alla seconda ed alla terza questione, non c’è più bisogno di esaminare se la normativa nazionale in oggetto, quale applicata alla ricorrente nella causa principale, violi i principi" di cui alle norme su indicate. La sentenza della Corte di giustizia incide sul presente giudizio. In base all’art. 11 Cost. e all’art. 117 Cost., comma 1, il giudice nazionale e, prima ancora, l’amministrazione, hanno il potere-dovere di dare immediata applicazione alle norme della Unione europea provviste di effetto diretto, con i soli limiti derivanti dai principi fondamentali dell’assetto costituzionale dello Stato ovvero dei diritti inalienabili della persona, nel cui ambito resta ferma la possibilità del controllo di costituzionalità (cfr, per tutte, Corte cost. sentenze n. 183 del 1973 e n. 170 del 1984; ordinanza n. 536 del 1995 nonchè, da ultimo, sentenze n. 284 del 2007, n. 227 del 2010, n. 288 del 2010, n. 80 del 2011). L’obbligo di applicazione è stato riconosciuto anche nei confronti delle sentenze interpretative della Corte di giustizia (emanate in via pregiudiziale o a seguito di procedura di infrazione) ove riguardino norme europee direttamente applicabili (cfr. Corte cost. sentenze n. 113 del 1985, n. 389 del 1989 e n. 168 del 1991, nonchè, sull’onere di interpretazione conforme al diritto dell’Unione, sentenze n. 28 del 2010 e n. 190 del 2000).

Il caso in esame deve quindi essere deciso in consonanza con la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea. Ciò comporta che il ricorso deve essere accolto perchè la violazione del complesso normativo, costituito dalla L. n. 124 del 1999, art. 8 e L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218 denunziata, deve essere verificata in concreto sulla base dei principi enunciati dalla Corte di giustizia europea. La decisione impugnata deve, pertanto, essere cassata con rinvio alla medesima Corte d’appello in diversa composizione, la quale, applicando i criteri di comparazione su indicati, dovrà decidere la controversia nel merito, verificando la sussistenza, o meno, di un peggioramento retributivo sostanziale all’atto del trasferimento e dovrà accogliere o respingere la domanda del lavoratore in relazione al risultato di tale accertamento. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio. Il collegio ha deliberato che la presente sentenza venisse redatta con motivazione semplificata.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia alla medesima Corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.