T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., 16-03-2011, n. 2358 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Tribunale Ordinario di Roma ha emesso, ad istanza della Liquidazione del Concordato Preventivo della G.C. srl in liquidazione, ed a carico del Ministero delle Infrastrutture, il decreto ingiuntivo n. 62172008, definitivo per mancata opposizione nei termini di legge, cui è stata apposta formula esecutiva in data 27.5.2009, e che in tale forma è stato notificato in data 26.6.2009.

Con il decreto suddetto il Tribunale ha ingiunto il pagamento in favore dell’istante della somma di Euro 721.561,58, oltre interessi legali dal 24.5.2007 al soddisfo, oltre alle spese della procedura, liquidate in euro 536,00 per spese, euro 966,00 per competenze e in euro 1736,00 per onorari, oltre IVA e C.A.P..

Assume la parte ricorrente, con il ricorso di cui in epigrafe, che l’Amministrazione intimata ha solo in parte adempiuto alla propria obbligazione, avendo in data 31.12.2009 ed in data 13.7.2010 effettuato i pagamenti, rispettivamente, della somma di euro 721.561,58 (per sorte capitale) e della somma di euro 3.373,00 (per spese di giudizio e CPA), restando quindi debitrice di ulteriori somme.

Al riguardo chiede quindi che venga ordinato al Ministero delle Infrastrutture di ottemperare pienamente al giudicato di cui trattasi completando il pagamento di quanto ancora dovuto per effetto del decreto ingiuntivo in esecuzione. Chiede altresì che venga nominato un Commissario ad acta che provveda in luogo dell’Amministrazione inadempiente.

Posto quanto sopra, il Collegio rileva che il ricorso è fondato e da accogliere. Va in proposito premesso che il decreto ingiuntivo non opposto e dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c. ben può essere oggetto di ricorso per ottemperanza a giudicato ai sensi dell’art. 112 e segg. del Cod. Proc. Amm.vo di cui al D.Lgs. n. 104/2010.

Sussistendo dunque le condizioni e i presupposti del giudizio di ottemperanza, non resta al Collegio, quanto al merito dell’azione esecutiva proposta, che accogliere, a termini e nei limiti di quanto appresso specificato, il ricorso di cui in epigrafe, dichiarando l’obbligo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ove tuttora persista l’inadempienza alle statuizione contenute nella sopra indicata pronuncia del Tribunale di Roma, di provvedere al pagamento delle somme per interessi dovute alla parte ricorrente (come enunciato nel decreto ingiuntivo stesso) oltre alle somme (che non risultano anch’esse essere state pagate) per IVA, come pure stabilito nel decreto ingiuntivo, con avvertenza che ove l’ottemperanza non sia avvenuta nel termine (che viene assegnato) di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, provvederà in via sostitutiva, con spese a carico della P.A., entro i successivi giorni 30 (trenta), un Commissario ad acta che viene sin d’ora nominato nella persona del Dott. Luigi Consoli, funzionario del personale di segreteria del TAR.

Condanna l’Amministrazione al pagamento di euro 500,00 (cinquecento,00) a titolo di spese ed onorari del presente giudizio di ottemperanza, equitativamente determinate.
P.Q.M.

Accoglie il ricorso di cui epigrafe, secondo quanto specificato in motivazione e per l’effetto ordina all’Amministrazione di ottemperare al giudicato, nel termine indicato.

Nomina il sopra menzionato Commissario ad acta per l’eventuale esecuzione sostitutiva.

Condanna il Ministero a rifondere alla parte ricorrente euro 500,00 a titolo di spese ed onorari.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 17-12-2010) 06-04-2011, n. 13707 Sequestro preventivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza 10.4.10, il tribunale di Reggio Calabria ha rigettato la richiesta di riesame e ha confermato di decreto, emesso dal Gip di quel tribunale, di sequestro preventivo di due autocarri e di un automezzo della impresa Bova Raffaele e figli s.n.c, in ordine al reato di furto aggravato di inerti dall’alveo del torrente Catena, nei confronti di B.R., B.P. e B.D..

Il difensore degli indagati ha presentato ricorso, formulando le seguenti censure:

quanto al fumus commissi delicti, secondo il ricorrente il tribunale ha effettuato un mero rinvio all’attività di indagine, dando luogo così ad un’assoluta mancanza di motivazione, che non può essere ridotta alla riproposizione degli elementi emersi nel corso dell’attività istruttoria svolta, ma deve contenere il percorso logico – giuridico, attraverso cui il giudice del riesame è giunto alla sua decisione.

Quanto al periculum in mora, il tribunale ha fatto solo riferimento alla documentazione in atti, dalla quale nulla si evince, in quanto non dimostra che il nesso strumentale tra i beni e i reati sia abitualmente protratto nel tempo e tipicamente indicativo delle modalità di realizzazione dell’attività illecita ipotizzata.

In tal modo, manca la motivazione su questo presupposto del provvedimento ablativo, che si appalesa sproporzionato in considerazione dell’attività svolta con i beni in sequestro e dell’irrimediabile danno che ne deriva per gli indagati.

Il ricorso non merita accoglimento, in considerazione dei limiti cognitivi e decisionali che contraddistinguono il controllo del provvedimento coercitivo reale in sede di giudizio di legittimità:

questo deve circoscritto alla verifica della compatibilità fra fattispecie concreta e quella legale ipotizzata, mediante un delibazione prioritaria dell’antigiuridicità del fatto e della probabilità concreta ed attuale che la disponibilità del bene determini l’aggravamento o il protrarsi delle conseguenze del reato ipotizzato o l’agevolazione di altri reati. Va rilevato che dal provvedimento impugnato emerge con assoluta chiarezza che:

a) i comportamenti accertati in riferimento agli indagati (ingresso dei loro veicoli,senza titolo, nel cantiere dei lavori in corso presso il torrente Catena; illecito prelievo di materiale inerte dal greto del torrente medesimo) sono stati correttamente valutati come idonei a configurare il fumus delicti del reato di furto aggravato ex art. 625 c.p., nn. 2, 5 e 7. b) l’esito delle indagini svolte dalla polizia giudiziaria in questa fase iniziale del procedimento si concretizza in incontestati dati di fatto (numero di questi illeciti comportamenti, consistenza del materiale sottratto,andamento serrato dei prelievi, stretta correlazione di questa illecita attività con il quadro imprenditoriale caratterizzante l’impresa gestita dai B.) che sono stati razionalmente interpretati dai giudici di merito. Sono stati cioè ritenuti indicativi di una programmata condotta illecita e giustificativi del provvedimento ablativo degli indispensabili veicoli della società Bova s.n.c., quale unico strumento necessario e idoneo ad evitare il perpetuarsi di furti e l’aggravamento degli irreversibili danni economici ed ambientali che derivano da tutte le attività criminose addebitatali agli indagati, in relazione al materiale inerte del torrente.

Nessuna censura può essere quindi formulata nei confronti della decisione del tribunale del riesame, la cui motivazione, pur non attinente all’accertamento dell’oggetto del procedimento principale, è sicuramente legittimante la conferma del sequestro preventivo dei veicoli,valutato correttamente dai giudici, anche nella fondata prospettiva della loro confisca. Il ricorso va quindi rigettato con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 21-04-2011, n. 1010 Procedimento e provvedimento disciplinari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il sig. F.N., odierno ricorrente, è un Dirigente Superiore della Polizia di Stato.

Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Capo della Polizia gli ha inflitto la sanzione disciplinare della deplorazione perché lo ha ritenuto responsabile della violazione ai doveri insiti nell’esplicazione del ruolo dirigenziale rivestito, nonché di comportamenti deontologicamente scorretti che hanno compromesso la dignità delle funzioni ed il prestigio dell’Amministrazione di appartenenza.

Avverso tale provvedimento è diretto il ricorso in esame.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno per opporsi all’accoglimento del gravame.

La Sezione con ordinanza n. 300, depositata in data 1 aprile 2010, ha accolto l’istanza cautelare.

In prossimità dell’udienza di discussione del merito, parte resistente ha depositato memoria insistendo nelle conclusioni già rassegnate.

Tenutasi la pubblica udienza in data 24 gennaio 2011, la causa è stata trattenuta in decisione.

Ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato, essendo meritevole di accoglimento la doglianza, avente carattere assorbente, che lamenta il mancato rispetto del termine perentorio di cui all’art 120, comma 1, del d.P.R. n. 3/57.

Stabilisce la suindicata norma che "Il procedimento disciplinare si estingue quando siano decorsi novanta giorni dall’ultimo atto senza che nessun ulteriore atto sia stato compiuto.".

Tale disposizione, in virtù del richiamo operato dall’art. 31 del d.P.R. 25 ottobre 1981, si applica anche al personale appartenente ai ruoli dell’Amministrazione della pubblica sicurezza (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 07 giugno 2006, n. 3426).

Nel caso concreto, risulta dal provvedimento impugnato che il procedimento disciplinare instaurato nei confronti del ricorrente è stato sospeso in data 24 giugno 2008 ed è stato riattivato in data 31 marzo 2009. Nel periodo intercorrente fra le due date non è stato adottato alcun atto di procedura.

Ne consegue che, in applicazione dell’art. 120, comma 1, del d.P.R. n. 3/57, il procedimento disciplinare si è estinto prima dell’adozione del provvedimento conclusivo con cui è stata irrogata la sanzione la quale, per questa ragione, deve considerarsi illegittimamente disposta.

L’Amministrazione si difende affermando che la sospensione del procedimento è stata disposta ai sensi dell’art. 11 del d.P.R. n. 737/81, giacchè il dipendente risultava all’epoca sottoposto a procedimento penale per gli stessi fatti che avevano dato origine al procedimento disciplinare.

In effetti stabilisce il citato art. 11 che "quando l’appartenente ai ruoli dell’Amministrazione della pubblica sicurezza viene sottoposto, per gli stessi fatti, a procedimento disciplinare ed a procedimento penale, il primo deve essere sospeso fino alla definizione del procedimento penale con sentenza passata in giudicato".

Senonché, l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, risolvendo definitivamente un contrasto giurisprudenziale riguardante l’interpretazione di questa norma, ha chiarito che la sospensione del procedimento disciplinare può essere disposta solo dal momento in cui il dipendente assume la qualità di imputato nel processo penale, e quindi solo dopo il suo rinvio a giudizio o solo dopo l’adozione degli altri atti con i quali il pubblico ministero chiede al giudice di decidere sulla pretesa punitiva (cfr. Consiglio Stato a. plen., 29 gennaio 2009, n. 1).

Nel caso concreto, per stessa ammissione dell’Amministrazione resistente, la sospensione del procedimento disciplinare è stata disposta quando il procedimento penale si trovava nella fase delle indagini preliminari.

La sospensione non era quindi giustificata. Ne discende che neppure può considerarsi giustificata la mancata adozione di atti della procedura per un periodo superiore a novanta giorni, con conseguente applicabilità dell’art. 120, primo comma, del d.P.R. n. 3/57.

L’Amministrazione, a suffragio del proprio operato, sostiene di aver disposto la sospensione del procedimento in conformità al parere espresso dalla prima Sezione del Consiglio di Stato in data 29 giugno 2007 che, aderendo all’indirizzo giurisprudenziale successivamente non condiviso dall’Adunanza plenaria, ha affermato la sospendibilità del procedimento disciplinare anche in caso di mera sottoposizione del dipendente ad indagini preliminari; eccepisce, inoltre, che il ricorrente non ha impugnato l’atto con la quale la sospensione è stata disposta..

Le circostanze invocate tuttavia non sono decisive, in quanto l’estinzione del procedimento disciplinare per decorso del termine di cui all’art. 120 del d.P.R. n. 3/57 trova la sua ratio nell’obiettiva necessità che tale procedimento si chiuda in tempi ragionevoli, non essendo ammissibile che, in una materia così sensibile, nella quale sono in gioco aspetti particolarmente delicati attinenti alla personalità del dipendente e alla prosecuzione della sua attività lavorativa, questi rimanga sottoposto alla potestà punitiva dell’Amministrazione a tempo indefinito. Per questa ragione si è ritenuto che il giudice deve limitarsi a verificare la sussistenza dell’inerzia procedimentale, senza che egli possa essere chiamato ad apprezzare l’esistenza di circostanze che possano avere in vario modo influenzato l’operato dell’amministrazione ed averne determinato, se del caso, l’incolpevole ritardo nell’adozione dell’atto di irrogazione della sanzione (cfr. Consiglio Stato sez. V 28 settembre 2007 n. 4984; id. 14 maggio 2003, n. 2566).

Nel caso concreto, come detto, l’inerzia procedimentale si è senz’altro verificata; e ciò, per le ragioni anzidette, costituisce elemento di per sé sufficiente per determinare l’estinzione, ai sensi dell’art. 120, comma primo, del d.P.R. n. 3/57, del procedimento disciplinare instaurato nei confronti del ricorrente.

Né rileva la mancata impugnazione dell’atto che ha disposto la sospensione del procedimento disciplinare, trattandosi di atto a carattere endoprocedimentale non idoneo ad arrecare la lesione diretta ed attuale dell’interesse del ricorrente.

Il ricorso deve essere pertanto accolto.

L’affidamento incolpevole dell’Amministrazione, ingenerato dal parere del Consiglio di Stato, giustifica comunque la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti..
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 12-04-2011) 10-05-2011, n. 18071

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Avverso la sentenza del GiudIce onorario del tribunale di Napoli in data 18/2/2008, che aveva assolto P.G. dal reato di cui all’art. 334 c.p., perchè il fatto (utilizzazione di autovettura sottoposta a sequestro amministrativo, di sua proprietà ed affidata alla sua custodia) non è previsto dalla legge come reato, ricorre il PROCURATORE della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, denunciando inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 334 c.p., L. n. 689 del 1981, art. 9 e D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 213.

Il ricorso è infondato e va rigettato.

Le Sez. Unite di questa Corte hanno, con sentenza del 28-10-2010 nel proc. pen. n. 10939/10, accolto la tesi dell’inapplicabilità dell’art. 334 c.p., alla fattispecie della mera circolazione di mezzo sottoposto a sequestro amministrativo, ritenendo che tutti gli elementi specializzanti qualifica l’illecito siano contenuti nell’art. 213 D.Lgs. cit. in ordine alla circolazione abusiva ed alla natura amministrativa del sequestro.

Poichè dalla lettura della sentenza impugnata e del medesimo ricorso emerge una fattispecie di mera circolazione del veicolo per fatto del proprietario-custode, va richiamato il cennato principio di diritto di cui alla sentenza delle S.U. di questa Corte di legittimità, con conseguente rigetto del ricorso.
P.Q.M.

RIGETTA il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.