Cass. civ. Sez. I, Sent., 13-10-2011, n. 21178 Procura alle liti

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Svolgimento del processo

Con decreto in data 8 aprile – 11 agosto 2008 la Corte d’Appello di Napoli dichiarava la nullità del ricorso proposto da C. M. e G.T. per ottenere il riconoscimento dell’equa riparazione per la non ragionevole durata del processo da loro promosso nel 1991 dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania e non ancora deciso.

Osservava la Corte che la procura rilasciata dai ricorrenti, nonostante contenesse il richiamo ad un giudizio di equa riparazione, non era riferibile alla procedura in oggetto, trattandosi di mandato autonomo, rilasciato con diversi caratteri di stampa su foglio distinto, di differente consistenza, con numerazione aggiunta a penna e senza data.

Contro il decreto ricorrono per cassazione C.M. e G.T. con un unico motivo.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze resiste con controricorso contenente ricorso incidentale affidato ad un solo motivo.
Motivi della decisione

Vanno preliminarmente riuniti i ricorsi proposti contro il medesimo decreto.

I ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 83 cod. proc. civ. come novellato dalla L. 25 maggio 1997, n. 141, artt. 1 e 2 e sostengono che erroneamente è stata dichiarata la nullità del^a procura in esame, che deve invece ritenersi perfettamente rispondente ai requisiti di legge.

La censura merita accoglimento poichè, come affermato dalla costante interpretazione della giurisprudenza di questa Corte (SS.UU. 10 marzo 1998, n. 2462 e successiva giurisprudenza conforme, ampiamente richiamata in ricorso), la procura deve ritenersi validamente conferita anche se apposta su fogli separato, purchè unito materialmente al ricorso, anche se non contiene alcun riferimento al provvedimento impugnato e al giudizio da promuovere poichè, salvo diverso tenore del suo testo, essa fornisce certezza della provenienza dalla parte del potere di rappresentanza e fa presumente la sua riferibilità al giudizio cui essa accede. Non rilevano, al riguardo, la diversità dei caratteri che ne caratterizzano la redazione e la diversa qualità della carte del foglio aggiunto, trattandosi di elementi puramente estrinseci e come tali inconferenti, nè produce nullità la mancanza di data poichè la posteriorità del rilascio della procura rispetto al provvedimento impugnato si desume dall’intima connessione con il ricorso cui essa accede, mentre la sua anteriorità rispetto alla notifica risulta dalla copia del ricorso notificata.

Non può meritare, infine, consenso la considerazione del decreto impugnato che, pur mostrandosi consapevole in certa misura dell’interpretazione prevalente dell’art. 83 cod. proc. civ., ritiene giustificata un’interpretazione improntata a maggior rigore nei casi in cui – come nella specie – la procura rilasciata con foglio separato si riferisca a giudizi seriali promossi nei confronti dello Stato e coinvolgenti, in quanto tali, interessi pubblicistici, poichè non è consentita, in assenza di una espressa deroga legislativa, l’applicazione di una diversa disciplina processuale ai giudizi promossi contro la Pubblica Amministrazione.

Passando al ricorso incidentale (privo di autonomo numero di ruolo generale), l’Amministrazione si duole della compensazione totale delle spese giudiziali disposta senza alcuna specifica motivazione.

L’esame della predetta censura resta assorbito dalla cassazione del decreto impugnato e dalla conseguente necessaria rideterminazione delle spese giudiziali da parte del giudice di rinvio.

In conclusione il ricorso principale merita accoglimento e, conseguentemente, assorbito il ricorso incidentale, il decreto impugnato dev’essere cassato con rinvio della causa ad altro giudice al quale vengono rimessi il giudizio nel merito e la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione, cui rimette altresì la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 23-03-2011) 22-06-2011, n. 25019 Costruzioni abusive

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Svolgimento del processo

La Corte di appello di Lecce, con sentenza dell’8.7.2009, confermava la sentenza 8.7.2008 del Tribunale di Lecce – Sezione distaccata di Tricase, che aveva affermato la responsabilità penale di T.B. in ordine al reato di cui:

– al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b), (per avere realizzato, in assenza del prescritto permesso di costruire, un fabbricato in muratura destinato a stalla ed un locale deposito – acc. in (OMISSIS), nel marzo 2007) e, con le riconosciute circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena di mesi 2 di arresto ed Euro 12.000,00 di ammenda, con ordine di demolizione delle opere abusive e concessione del beneficio della sospensione condizionale subordinato all’esecuzione della demolizione entro due mesi dalla formazione del giudicato.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il T., il quale ha eccepito che – essendo stata erroneamente disconosciuta la natura pertinenziale delle opere eseguite (rispetto alla adiacente azienda agricola di cui egli è titolare) – la Corte di merito avrebbe omesso di acquisire conoscenza e di valutare "la strumentazione urbanistica del Comune di Corsano che governa la materia".

Motivi della decisione

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto formulato con censure generiche e manifestamente infondato.

Correttamente i giudici del merito hanno escluso che le opere realizzate costituiscano "pertinente", sottratte in quanto tale al regime del permesso di costruire.

La nozione di "pertinenza urbanistica" (vedi, ad esempio, Cass., Sez. 3^ 16.10.2008, n. 42738, Fusco; 9.12.2004, Bufano; 27.11.1997, Spanò; 24.10.1997, Mirabile) ha peculiarità sue proprie, che la distinguono da quella civilistica: deve trattarsi, invero, di un’opera preordinata ad un’oggettiva esigenza dell’edificio principale, sfornita di un autonomo valore di mercato, non valutabile in termini di cubatura o comunque dotata di un volume minimo tale da non consentire, in relazione anche alle caratteristiche dell’edificio principale, una sua destinazione autonoma e diversa da quella a servizio dell’immobile cui accede.

La relazione con la costruzione preesistente deve essere, in ogni caso, "di servizio", allo scopo di renderne più agevole e funzionale l’uso (carattere di strumentalità funzionale), mentre non può ricondursi alla nozione di "pertinenza urbanistica" la realizzazione di un manufatto dei quale si prospetti un durevole rapporto di subordinazione non con una costruzione preesistente ma con un fondo o con una azienda agricola (vedi Cass., Sez. 3^ 13 9.2005, n. 33289, Maggiore; 10.9.1993, n. 1795, Sebastiani; 28.3.1990, n. 4286, Cordisco; 24 11 1988, a 11377, Vecoli).

Il ricorso, in ogni caso, è genericamente formulato, in violazione di quanto prescritto dall’art. 581 c.p.p., lett. c), poichè privo dell’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la richiesta.

Il requisito della specificità implica infatti, per la parte impugnante, l’onere non solo di indicare con esattezza i punti oggetto di gravame, ma di spiegare anche le ragioni per le quali si ritiene ingiusta o contra legem la decisione, all’uopo evidenziando, in modo preciso e completo, ancorchè sintetico, gli elementi che si pongono a fondamento della censura (vedi Cass., Sez. 3^, 3.3.1999, n. 2896, LaMantia).

Tenuto conto della sentenza 13.6.2000, n. 186 della Corte Costituzionale e rilevato che, nella specie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", a detta declaratoria consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., l’onere del pagamento delle spese processuali, nonchè del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata nella misura di Euro 1.000,00 in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchè al versamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 06-04-2011) 11-07-2011, n. 27023 Misure cautelari

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza in data 13 dicembre 2010 il Tribunale del riesame annullava l’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli avresti domiciliari emessa il 19 novembre 2010 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna nei confronti di R.F. limitatamente al reato di associazione per delinquere e revocava nei confinanti della predetta indagata, per mancanza di esigenze cautelari, la misura cautelare in ordine ai reati di usura ascrittile.

Secondo la ricostruzione accusatoria la R., su richiesta del marito coindagato T.N., si era resa intestataria di numerosi conti correnti, depositi di titoli e altri rapporti bancari e aveva effettuato saltuariamente, nell’interesse del marito, operazioni quali girate di titoli per l’incasso o altro, nella consapevolezza (desunta dall’entità e dalla frequenza delle transazioni riferibili al T., che era ufficialmente nullafacente, e dai quotidiani rapporti del marito, con lei convivente, con le persone affisse) di rendere possibile l’attuazione dei reati di usura direttamente posti in essere dal marito (e dagli altri coindagati C.M. e C.F.). Il Tribunale del riesame riteneva tuttavia che difettassero elementi circa l’affectio societatis da parte della donna e che pertanto mancassero gravi indizi in ordine alla sua partecipazione all’associazione per delinquere.

Avverso la predetta ordinanza la R. ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione.

Con il ricorso si deduce l’illogicità, incompletezza, contraddittorietà argomentativa della motivazione e l’erronea applicazione della legge penale sostanziale in relazione alla ritenuta gravità indiziaria per i singoli reati di usura, pur avendo lo stesso Tribunale del riesame ipotizzato quale situazione residuale che la R. non fosse stata posta al corrente detta natura illecita delle attività del marito; la donna, si sostiene nel ricorso, sarebbe stata semplicemente connivente e non concorrente rispetto ai reati di usura e nell’ordinanza del Tribunale del riesame solo in base a presunzioni sarebbe stata affermata la sua consapevolezza della condotta criminosa del coniuge.

Si chiede pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

Il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze difensive sono manifestamente infondate, essendo basate su un’errata lettura dell’ordinanza impugnata nella quale la posizione della R. risulta essere stata esaminata in maniera specifica e giuridicamente corretta. L’esclusione della gravità indiziaria in ordine al reato associativo non comporta infatti necessariamente analoga conclusione in relazione ai resti fine di usura in ordine ai quali il giudice di merito ha messo in evidenza concreti elementi indiziari che nel loro complesso, nei limiti di elevata probabilità della valutazione effettuata in sede cautelare, consentivano di ritenere la donna coinvolta nell’attività usuraria posta in essere dal marito.

In particolare nell’ordinanza impugnata si è posto in evidenza che la donna, intestataria di numerosi conti correnti, depositi titoli e altri rapporti bancari e in alcuni casi autrice diretta delle relative movimentazioni (girate di titoli per l’incasso e altro), doveva essere necessariamente a conoscenza che il marito faceva transitare attraverso i rapporti bancari a lei intestati somme rilevanti (Euro 800.000,00 circa, frammentati in numerosissime operazioni pressochè giornaliere) non provenienti da lecita attività lavorativa; che il marito della R. era infatti ufficialmente nullafacente e a completo carico economico della moglie, la quale nel corso dell’interrogatorio di garanzia non era stata di grado di chiarire il suo convincimento circa l’origine della disponibilità da parte del coniuge di somme di denaro così rilevanti; che la natura dei rapporti quotidiani tra il marito e le persone offese (richieste di dilazioni di pagamento, rilascio di assegni, cambiali, emissione di false fatture), protrattisi nei confronti della persona offesa B. per oltre due anni, non poteva essere del resto sfuggita alla R.. In tale contesto, particolarmente significativo e complessivamente idoneo a sostenere la sussistenza di gravi indizi sul concorso dell’indagata nei singoli reati di usura, l’ipotesi "residuale" prospettata dalla difesa dell’inconsapevolezza delle attività illecite da cui il marito traeva la disponibilità di ingenti somme di denaro è stata definita dal giudice di merito "palesemente contraria a logica e buon senso" e quindi, sulla base di argomentazioni plausibili e razionali, ritenuta infondata.

L’ulteriore rilievo difensivo secondo il quale la R. al più sarebbe stata solo connivente deve ritenersi del pari manifestamente infondata, avendo il Tribunale messo in evidenza che la R. risultava aver fornito un concreto e indispensabile ausilio all’attività illecita del marito facendogli sostanzialmente da prestanome nei rapporti bancari e consentendogli di non rendere rintracciabili i rapporti di natura usuaria con le persone offese.

La distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato va infatti individuata, secondo il consolidato orientamento di questa Corte (Cass. sez. 6, 18 febbraio 2010 n. 14606, Iemma) cui il giudice di merito si è evidentemente adeguato, nel fatto che, mentre la connivenza postula che l’agente mantenga un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo alla realizzazione del reato, nel concorso di persona punibile è richiesto, invece, un contributo partecipativo – morale o materiale – alla condotta criminosa altrui, caratterizzato, sotto il profilo psicologico, dalla coscienza e volontà di arrecare un contributo concorsuale alla realizzazione dell’evento illecito.

Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 17-12-2011, n. 27227 Passaggio ad altra amministrazione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La parte ricorrente chiede l’annullamento della sentenza di appello che ha negato il suo diritto al riconoscimento integrale dell’anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza da parte del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR).

La medesima questione è stata già decisa da Cass. 12 ottobre 2011, n. 20980 e Cass. 14 ottobre 2011, n. 21282, cui si rinvia per una motivazione più analitica. In estrema sintesi, deve rilevarsi quanto segue.

La controversia concerne il trattamento giuridico ed economico del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della scuola trasferito dagli enti locali al Ministero in base alla L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 8.

Tale norma fu oggetto di un vasto contenzioso concernente, specificamente, l’applicazione che della stessa venne data dal D.M. Pubblica Istruzione 5 aprile 2001, che recepì l’accordo stipulato tra l’ARAN e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali in data 20 luglio 2000. Le controversie giudiziarie riguardarono in particolare la possibilità di incidere, su di una norma di rango legislativo, da parte di un accordo sindacale poi recepito in D.M..

La giurisprudenza si orientò in senso negativo, sebbene con percorsi argomentativi diversi (ex plurimis, Cfr. Cass., 17 febbraio 2005, n. 3224; 4 marzo 2005, n. 4722, nonchè 27 settembre 2005, n. 18829).

Intervenne il legislatore, dettando la L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218 (Finanziaria del 2006), che recepì, a sua volta, i contenuti dell’accordo sindacale e del D.M.. Il legislatore elevò, quindi, a rango di legge la previsione dell’autonomia collettiva.

Si sostenne, da un lato, che tale norma non avesse efficacia retroattiva e, dall’altro, che se dotata di efficacia retroattiva, fosse incostituzionale sotto molteplici profili. Entrambe le posizioni sono stata giudicate non fondate. L’efficacia retroattiva è stata affermata da questa Corte (per tutte, S.U., 8 agosto 2011, n. 17076) e dalla Corte costituzionale (sentenza n. 234 del 2007).

L’incostituzionalità è stata esclusa in quattro interventi del giudice delle leggi (Corte cost. n. 234 e n. 400 del 2007; n. 212 del 2008; n. 311 del 2009). Per tali motivi, ricorsi di contenuto analogo a quello qui considerato, sono stati respinti (cfr. per tutte, Cass., 9 novembre 2010, n. 22751).

Questo approdo deve ora essere integrato con quanto statuito dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (Grande sezione) nella sentenza 6 settembre 2011 (procedimento C- 108/10), emessa su domanda di pronuncia pregiudiziale in merito all’interpretazione della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE. La Corte ha risposto a quattro questioni poste dal Tribunale di Venezia. La prima consisteva nello stabilire se il fenomeno successorio disciplinato dalla L. n. 124 del 1999, art. 8 costituisca un trasferimento d’impresa ai sensi della normativa dell’Unione relativa al mantenimento dei diritti dei lavoratori. La soluzione è affermativa ("La riassunzione, da parte di una pubblica autorità di uno Stato membro, del personale dipendente di un’altra pubblica autorità, addetto alla fornitura, presso le scuole, di servizi ausiliari comprendenti, in particolare, compiti di custodia e assistenza amministrativa, costituisce un trasferimento di impresa ai sensi della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, quando detto personale è costituito da un complesso strutturato di impiegati tutelati in qualità di lavoratori in forza dell’ordinamento giuridico nazionale di detto Stato membro").

Con la seconda e la terza questione si chiedeva alla Corte di stabilire: -se la continuità del rapporto di cui all’art. 3, n. 1 della 77/187 deve essere interpretata nel senso di una quantificazione dei trattamenti economici collegati presso il cessionario all’anzianità di servizio che tenga conto di tutti gli anni effettuati dal personale trasferito anche di quelli svolti alle dipendenze del cedente (seconda questione);

-se tra i diritti del lavoratore che si trasferiscono al concessionario rientrano anche posizioni di vantaggio conseguite dal lavoratore presso il cedente quale l’anzianità di servizio se a questa risultano collegati nella contrattazione collettiva vigente presso il cessionario, diritti di carattere economico (terza questione). Il dispositivo della decisione è: "quando un trasferimento ai sensi della direttiva 77/187 porta all’applicazione immediata, ai lavoratori trasferiti, del contratto collettivo vigente presso il cessionario e inoltre le condizioni retributive previste da questo contratto sono collegate segnatamente all’anzianità lavorativa, l’art. 3 di detta direttiva osta a che i lavoratori trasferiti subiscano, rispetto alla loro posizione immediatamente precedente al trasferimento, un peggioramento retributivo sostanziale per il mancato riconoscimento dell’anzianità da loro maturata presso il cedente, equivalente a quella maturata da altri lavoratori alle dipendenze del cessionario, all’atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza presso quest’ultimo. E’ compito del giudice del rinvio esaminare se, all’atto del trasferimento in questione nella causa principale, si sia verificato un siffatto peggioramento retributivo".

Il giudice nazionale è quindi chiamato dalla Corte di giustizia ad accertare se, a causa del mancato riconoscimento integrale della anzianità maturata presso l’ente cedente, il lavoratore trasferito abbia subito un peggioramento retributivo.

In motivazione la Corte rileva che, una volta inquadrato nel concetto di trasferimento d’azienda e quindi assoggettato alla direttiva 77/187, al trasferimento degli ATA si applica non solo il n. 1 dell’art. 3 della direttiva, ma anche il n. 2, disposizione che riguarda segnatamente l’ipotesi in cui l’applicazione del contratto in vigore presso il cedente venga abbandonata a favore di quello in vigore presso il cessionario (come nel caso in esame). Il cessionario ha diritto di applicare sin dalla data del trasferimento le condizioni di lavoro previste dal contratto collettivo per lui vigente, ivi comprese quelle concernenti la retribuzione (punto n. 74 della sentenza). Ciò premesso, la Corte sottolinea che gli stati dell’Unione, pur con un margine di elasticità, devono attenersi allo scopo della direttiva, consistente "nell’impedire che i lavoratori coinvolti in un trasferimento siano collocati in una posizione meno favorevole per il solo fatto del trasferimento" (n. 75, il concetto è ribadito al n. 77 in cui si precisa che la direttiva "ha il solo scopo di evitare che determinati lavoratori siano collocati, per il solo fatto del trasferimento verso un altro datore di lavoro, in una posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godevano precedentemente").

Quindi, nella definizione delle singole controversie, è necessario stabilire se si è in presenza di condizioni meno favorevoli. A tal fine, il giudice del rinvio deve osservare i seguenti criteri.

1. Quanto ai soggetti la cui posizione va comparata, il confronto è con le condizioni immediatamente antecedenti al trasferimento dello stesso lavoratore trasferito (così il n. 75 e, al n. 77, si precisa "posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godevano prima del trasferimento". Idem nn. 82 e 83). Al contrario, non ostano eventuali disparità con i lavoratori che all’atto del trasferimento erano già in servizio presso il cessionario (n. 77).

2. Quanto alle modalità, si deve trattare di peggioramento retributivo sostanziale (così il dispositivo) ed il confronto tra le condizioni deve essere globale (n. 76: "condizioni globalmente meno favorevoli"; n. 82: "posizione globalmente sfavorevole"), quindi non limitato allo specifico istituto.

3. Quanto al momento da prendere in considerazione, il confronto deve essere fatto all’atto del trasferimento (nn. 82 e 84, oltre che nel dispositivo: "all’atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza").

La quarta ed ultima questione posta dal Tribunale di Venezia atteneva alla conformità della disciplina italiana e specificamente della Legge Finanziaria del 2006, art. 1, comma 218, all’art. 6, n. 2 TUE in combinato disposto con gli artt. 6 della CEDU e artt. 46, 47 e 52 n. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, come recepiti nel Trattato di Lisbona. La Corte, dando atto della pronunzia emessa il 7 giugno 2011 dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, ha statuito che "vista la risposta data alla seconda ed alla terza questione, non c’è più bisogno di esaminare se la normativa nazionale in oggetto, quale applicata alla ricorrente nella causa principale, violi i principi" di cui alle norme su indicate. La sentenza della Corte di giustizia incide sul presente giudizio. In base all’art. 11 Cost. e all’art. 117 Cost., comma 1, il giudice nazionale e, prima ancora, l’amministrazione, hanno il potere-dovere di dare immediata applicazione alle norme della Unione europea provviste di effetto diretto, con i soli limiti derivanti dai principi fondamentali dell’assetto costituzionale dello Stato ovvero dei diritti inalienabili della persona, nel cui ambito resta ferma la possibilità del controllo di costituzionalità (cfr, per tutte, Corte cost. sentenze n. 183 del 1973 e n. 170 del 1984; ordinanza n. 536 del 1995 nonchè, da ultimo, sentenze n. 284 del 2007, n. 227 del 2010, n. 288 del 2010, n. 80 del 2011). L’obbligo di applicazione è stato riconosciuto anche nei confronti delle sentenze interpretative della Corte di giustizia (emanate in via pregiudiziale o a seguito di procedura di infrazione) ove riguardino norme europee direttamente applicabili (cfr. Corte cost. sentenze n. 113 del 1985, n. 389 del 1989 e n. 168 del 1991, nonchè, sull’onere di interpretazione conforme al diritto dell’Unione, sentenze n. 28 del 2010 e n. 190 del 2000).

Il caso in esame deve quindi essere deciso in consonanza con la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea. Ciò comporta che il ricorso deve essere accolto perchè la violazione del complesso normativo, costituito dalla L. n. 124 del 1999, art. 8 e L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218 denunziata, deve essere verificata in concreto sulla base dei principi enunciati dalla Corte di giustizia europea. La decisione impugnata deve, pertanto, essere cassata con rinvio alla medesima Corte d’appello in diversa composizione, la quale, applicando i criteri di comparazione su indicati, dovrà decidere la controversia nel merito, verificando la sussistenza, o meno, di un peggioramento retributivo sostanziale all’atto del trasferimento e dovrà accogliere o respingere la domanda del lavoratore in relazione al risultato di tale accertamento. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio. Il collegio ha deliberato che la presente sentenza venisse redatta con motivazione semplificata.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia alla medesima Corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.