Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 22-06-2011) 09-08-2011, n. 31655

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

R.A. ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza in data 12 ottobre 2010 del Tribunale di Catanzaro – Sezione del riesame – con la quale è stata confermata l’ordinanza di custodia cautelare in data 2 ottobre 2010 del G.I.P. del Tribunale di Paola.

A sostegno dell’impugnazione il ricorrente ha dedotto:

a) Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. e).

II ricorrente lamenta l’erronea valutazione con cui sono stati ritenuti sussistenti gli elementi della fattispecie di cui all’art. 629 c.p., e da cui desumere un giudizio di responsabilità in ordine al suo coinvolgimento nella fattispecie criminosa, dovuta piuttosto allo stato di ubriachezza che facilità lo scoppio della rissa con l’ O., operaio del M., In ogni caso la qualità degli indizi non avrebbe giustificato l’adozione della misura più rigorosa, in assenza di elementi specifici sull’attualità delle ritenute esigenze cautelari, sul pericolo di reiterazione del reato.

Il ricorso è assolutamente infondato.

Per quanto riguarda la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non vengono sostanzialmente sollevate censure se non relative ad elementi di fatto,peraltro molto generiche, tese a sminuire l’attendibilità delle dichiarazioni dei testi e della persona offesa nella vicenda; le censure sollevate dal ricorrente non possono trovare ingresso in questa sede in quanto il ragionamento dei giudici del riesame non è illogico; al contrario lo stesso fa riferimento ad elementi oggettivi, riconosciuti dallo stesso gip con riferimento alla gravità degli indizi di colpevolezza, (le dichiarazioni della p.o. del delitto di estorsione M.G., le dichiarazioni dei testi, operai dipendenti, tra cui l’ O., direttamente aggredito e minacciato dal R. in ben due occasioni, C. e Co., gli incontri avuti con l’estorto M. in compagnia del complice, Ma.Bi. e le minacce dirette nei confronti dell’interlocutore, le riprese della telecamera installata nel luogo dell’incontro del 20 settembre 2010, il ruolo svolto dallo stesso Ma. tra il R. e il M., di "mediatore" nell’attività estorsiva, in sostanziale accordo con il R. di cui si faceva latore della richiesta di denaro. Il ragionamento del Tribunale del riesame appare dunque esente da censure logico giuridiche, proprio perchè valorizza una analisi altamente probabilistica, saldamente ancorata allo svolgimento dei fatti in esame. La scelta della misura è spiegata dunque in modo coerente e valutata con un esatto criterio di bilanciamento tra le esigenze di prevenzione e la qualità del soggetto destinatario della medesima, quale emerge dalla gravità dei fatti e dalle modalità allarmanti della condotta che evidenziano una peculiare pericolosità sociale.

Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende, rinvenendosi profili di colpa. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 27-01-2012, n. 1205 Inadempimento

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. F.G. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo, con il quale il Presidente del Tribunale di Roma – su ricorso dell’INPDAP – gli aveva ingiunto di pagare la somma di Euro 46.296,56 (comprensiva di interessi convenzionali sino al 16/10/2001) per canoni di locazione ed oneri accessori maturati da giugno 1990 ad ottobre 2001 con riferimento alla locazione dell’immobile sito in (OMISSIS) a suo tempo concessogli in locazione con contratto dell’1/12/1989. L’opponente aveva eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva per non essere l’effettivo conduttore dell’immobile, la prescrizione quinquennale del credito dell’istituto e la non spettanza degli interessi moratori al tasso convenzionale. L’istituto opposto si costituiva in giudizio contestando la fondatezza dell’opposizione e proponeva – a sua volta – domanda riconvenzionale per l’accertamento del proprio diritto a trattenere il deposito cauzionale ovvero la condanna del F. al pagamento del relativo importo. Il giudice di primo grado accoglieva in parte l’opposizione, dichiarando prescritto il credito dell’INPDAP per i canoni maturati dal giugno 1990 sino al febbraio 1994 e per gli oneri accessori dal giugno 1990 al febbraio 1997 e dal marzo 2001 sino ad ottobre 2001. Il Tribunale, inoltre, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava l’opponente al pagamento dei canoni maturati da marzo 1994 ad ottobre 2001 e degli oneri accessori a decorrere dal marzo 1997 sino a febbraio 2001, oltre gli interessi moratori al tasso convenzionalmente fissato; infine, disponeva la compensazione di metà delle spese con condanna del F. al pagamento dell’altra metà. Proponeva appello il F., che censurava la sentenza di primo grado per non avere accolto totalmente l’eccezione di prescrizione da lui sollevata, ritenendo valida la diffida del 18/2/1999, nonostante l’INPDAP avesse dichiarato in udienza di volersi avvalere del predetto documento, per avere dichiarato inammissibile la querela di falso proposta dal F. e per non avere tenuto conto delle altre eccezioni sollevate dall’opposto. Con il secondo motivo di gravame, poi, evidenziava come non fossero dovuti in nessun caso gli oneri accessori richiesti dall’INPDAP essendo già prescritti al momento della notifica del decreto ingiuntivo (avvenuta in data 2/212004). Infine, l’appellante lamentava l’erroneità della decisione impugnata per avere riconosciuto il diritto dell’istituto agli interessi moratori nella misura convenzionalmente stabilita sebbene essi, in base alla L. n. 108 del 1996, dovessero considerarsi come usurari. Pertanto, il F. chiedeva la conferma della revoca del decreto ingiuntivo opposto, la dichiarazione di avvenuta prescrizione di tutti i canoni maturati prima del quinquennio anteriore alla notifica del decreto ingiuntivo, la dichiarazione di avvenuta prescrizione di tutti gli oneri accessori richiesti e la dichiarazione che gli interessi applicabili erano quelli legali e non quelli convenzionali fissati al 13,50% annuo. L’istituto chiedeva la reiezione del gravame.

2. Con la sentenza oggetto del presente ricorso per cassazione, depositata il 10 febbraio 2009 e notificata ex art. 140 c.p.c., il 17 luglio 2009, la Corte di Appello di Roma accoglieva parzialmente il gravame e condannava il F. al pagamento soltanto dei canoni maturati dal 4 febbraio 1999 sino ad ottobre 2001, oltre interessi moratori convenzionali. In particolare, la Corte osservava "Preliminarmente, deve rilevarsi come il difensore dell’INPDAP -alla udienza tenutasi in primo grado l’8/2/2005- avesse espressamente chiesto al Tribunale di decidere la controversia sulla base di tutti i documenti prodotti fatta eccezione per la diffida ad adempiere inviata con lettera raccomandata ricevuta l’8/2/1995 (doc. n. 3 fascicolo di primo grado INPDAP) e – in ipotesi di accoglimento del disconoscimento della sottoscrizione della ricognizione di debito (doc. n. 4 fascicolo di primo grado di parte opposta) – avesse richiesto la condanna del F. al pagamento dei canoni maturati a decorrere dal febbraio 1999, oltre gli interessi moratori convenzionali (vedi relativo verbale di udienza). Inoltre, l’appellante non ha formulato gravame avverso il capo della sentenza che aveva riconosciuto la sussistenza della sua legittimazione passiva. Deve poi aggiungersi che l’INPDAP non ha proposto appello incidentale con riferimento al rigetto della domanda riconvenzionale formulata dallo stesso istituto per la corresponsione del deposito cauzionale"… "considerata la inutilizzabilità della lettera raccomandata stante proprio l’espressa richiesta dell’istituto appellato in tal senso, occorre accertare se il documento di ricognizione di debito di cui il F. aveva espressamente disconosciuto la sottoscrizione (ed al quale, comunque, il primo giudice non aveva fatto riferimento alcuno nella sentenza impugnata) possa essere ritenuto come un valido atto interruttivo della prescrizione. Al riguardo si osserva che nemmeno tale documento può essere utilizzato stante il formale disconoscimento della sottoscrizione operato dall’odierno appellante, sin dalla prima udienza svoltasi avanti il Tribunale il giorno 10/11/2004. Come è noto, infatti, la norma di cui all’art. 2719 cod. civ. (che esige l’espresso disconoscimento della conformità con l’originale delle copie fotografiche o fotostatiche) è applicabile tanto alla ipotesi di disconoscimento della conformità della copia al suo originale quanto a quella di disconoscimento della autenticità di scrittura o di sottoscrizione. Nel silenzio della norma citata in merito ai modi e ai termini in cui i due suddetti disconoscimenti debbano avvenire, è da ritenere applicabile ad entrambi la disciplina di cui agli artt. 214 e 215 c.p.c., con la conseguenza che la copia fotostatica non autenticata si avrà per disconosciuta (tanto nella sua conformità all’originale quanto nella scrittura e sottoscrizione) se la parte comparsa la disconosca, in modo formale, e quindi specifico e non equivoco, alla prima udienza, ovvero nella prima risposta successiva alla sua produzione (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 23174 del 27/10/2006). Ne consegue che il F. è tenuto al pagamento soltanto dei canoni di locazione maturati nel quinquennio antecedente la notifica del decreto ingiuntivo vale a dire quelli maturati a decorrere dal 2/2/1999 sino all’ottobre 2001. Al contrario, non sono dovuti gli oneri accessori (richiesti dall’INPDAP soltanto sino al 2001) prescrittisi, nel più breve termine biennale, già al momento della notifica del decreto ingiuntivo per cui è causa. Invero, il credito del locatore per il pagamento degli oneri condominiali posti a carico del conduttore dall’art. 9 della legge sull’equo canone si prescrive nel termine di due anni indicato dalla L. 22 dicembre 1973, n. 841, art. 6 per il diritto del locatore al rimborso delle spese sostenute per la fornitura dei servizi posti, per contratto, a carica del conduttore, in quanto tale norma, anche se inserita in una legge relativa alla proroga dei contratti di locazione degli immobili ad uso di abitazione, introduce una deroga al principio codicistico della prescrizione quinquennale del canone di locazione e di ogni altro corrispettivo di locazione fissato dall’art. 2948 c.c., n. 3 cod. civ., ed è, applicabile agli oneri accessori dovuti dal conduttore in base alla L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 9, senza che a ciò osti l’art. 84 di quest’ultima legge che, disponendo l’abrogazione di tutte le norme incompatibili con la legge sull’equo canone, non può essere riferita anche alla disposizione in materia di prescrizione del sopra citato art. 6, trascendendo quest’ultima il mero regime vincolistico (vedi, tra le altre, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8609 del 12/04/2006). L’appello, invece, deve essere respinto con riferimento alla entità degli interessi moratori convenzionalmente stabiliti trattandosi di pattuizione anteriore alla entrata in vigore del D.L. n. 394 del 2000; infatti, la L. 28 febbraio 2001, n. 24, di conversione del D.L. 29 dicembre 2000, n. 394, di interpretazione autentica della L. 7 marzo 1996, n. 108, che ha fissato la valutazione della natura usuraia dei tassi d’interesse al momento della convenzione e non a quello della dazione, non si applica solo ai rapporti di mutuo ma a tutte le fattispecie negoziali che possano contenere la pattuizione d’interessi usurari (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15621 del 12/07/2007).

3. L’istituto ricorrente deduce i seguenti motivi, illustrati con memoria:

3.1. rispetto ai motivi secondo, terzo e quarto di ricorso, "nullità della sentenza e/o del procedimento ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’art. 112 c.p.c. e all’art. 277 c.p.c., comma 1, per omissione di pronuncia su specifiche e testuali eccezioni dell’appellato INPDAP opposte all’appellante Sig. F. G.". E’ noto che l’omessa pronuncia su specifiche eccezioni fatte valere dalla parte, integrando una violazione dell’art. 112 c.p.c. e delle altre norme indicate in motivo, costituisce una violazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e determina omissione di pronunzia rilevante ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Nel caso oggi devoluto alla Corte si sarebbe verificata proprio tale anomalia, con conseguente necessità di cassazione della sentenza. La Corte d’appello non ha infatti reso pronunzia di sorta circa le eccezioni opposte dall’INPDAP nella propria memoria di costituzione in appello al primo motivo del gravame avversario (cfr. anche l’ampia illustrazione in narrativa, punto 7, con il richiamo testuale di tali eccezioni nella loro interezza). L’omissione ha del tutto compromesso la legittimità della sentenza della Corte territoriale. Essa omissione integra manifesta violazione del principio in epigrafe del presente motivo, come non è difficile intendere avuta considerazione alle rispettive posizioni ed allegazioni delle parti nel secondo grado di giudizio che qui si riportano. Pone, pertanto a questa Corte il seguente quesito: "Dica codesta Ecc.ma Corte, se, a fronte di motivo d’appello avente ad oggetto la lettura dei fatti processuali di causa, a smentire tale lettura la parte appellata opponga specifiche eccezioni, puntualmente sopportate da mezzi di prova da essa appellata espressamente richiamati, la decisione della Corte di merito che in alcun modo motivi a riguardo di dette eccezioni integri una violazione dell’art. 112 c.p.c. e/o dell’art. 277 c.p.c., comma 1, e se in tal modo si determini omissione di pronunzia rilevante ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4". 3.2. In via gradata rispetto al primo motivo di ricorso.

"Nullità della sentenza e/o del procedimento ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’asserita ma inesistente domanda di decisione totale della causa che, secondo la Corte del gravame, sarebbe stata formulata dalla difesa INPDAP all’udienza dell’8 febbraio 2005". E’ noto che il vizio di omessa motivazione circa un elemento probatorio rileva quando esiste un rapporto di causalità logica tra la circostanza documentata, ma trascurata, e la decisione impugnata, tale da ritenere, attraverso un giudizio di certezza, che la detta circostanza, se fosse stata valutata, avrebbe potuto comportare una diversa decisione. Su tale consolidato assunto, si osserva che qualora non venisse accolto il primo motivo del presente ricorso, si porrebbe, alla stregua degli atti del processo, l’esigenza di un penetrante sindacato della parte motiva della sentenza n. 458/09, sotto i molteplici profili che si evidenzieranno nel presente e nei successivi motivi di ricorso. Viene in immediata considerazione, sia per la sua collocazione in esordio della motivazione sia, e soprattutto, per la macroscopica contraddittorietà rispetto alle risultanze degli atti processuali, la parte di decisione in cui la Corte di merito – con apodittica statuizione – da per scontato che all’udienza dell’8 febbraio 2005 INPDAP abbia davvero richiesto al Tribunale la totale decisione della causa, e che, a tale inesistente fine, l’appellato ciò abbia richiesto volendo addirittura prescindere in toto dalla diffida interruttiva depositata in atti sub doc. 3 INPDAP. Vi sarebbe un rapporto di causalità diretta tra la circostanza indicata e quella che sarebbe dovuta essere la corretta decisione del Giudice d’appello se tale circostanza non fosse stata del tutto contraddetta dalla apodittica affermazione decisoria della Corte di merito, che si è sopra testualmente riportata. In conclusione, formula il seguente "momento di sintesi": la decisione impugnata va censurata per contraddittorietà della motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, circa il su descritto fatto controverso e decisivo per il giudizio, nella parte in cui (p. 4, "Motivi della decisione" cpv. 1) la Corte afferma che l’INPDAP all’udienza dell’8 febbraio 2005 avrebbe chiesto al Tribunale la decisione della intera causa a prescindere dal documento INPDAP n. 3, laddove invece il verbale di causa riporta chiaramente che lo stesso Istituto ha soltanto chiesto:

a) la decisione parziale della causa limitatamente ai crediti non contestati dall’opponente, con stralcio temporaneo del doc. 3 INPDAP, oggetto di querela di falso, e b) nel contempo ha chiesto — ciò che è incompatibile con una richiesta di decisione totale – termine per esame e controdeduzioni nonchè istanze istruttorie in relazione alla querela di falso di tale documento, presentata dall’opponente alla stessa udienza dell’8 febbraio 2005;

3.3. Ancora in via gradata rispetto al primo motivo, e concorrente o alternativa rispetto al secondo motivo. Nullità della sentenza e/o del procedimento ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omessa o comunque insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, relativo all’inutilizzabilità del documento n. 3 dell’INPDAP di cui alla sentenza n. 458/09 della Corte di merito. L’omissione di motivazione rilevante ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si verifica allorchè nel ragionamento del Giudice di merito, quale esposto in sentenza, sia riscontrabile una obiettiva deficienza del criterio logico che ha condotto tale Giudice alla formazione del proprio convincimento, e tale patologia si presenti in relazione ad un fatto (o punto, concetto che la più avveduta dottrina ha chiarito equipollente a quello di fatto) controverso e decisivo. Ed è questo uno dei profili di cassazione della sentenza di appello che, in punto di ritenuta inutilizzabilità del doc. 3 INPDAP, si devolvono oggi a codesta Suprema Corte, laddove essa non ritenga di accogliere il primo motivo di ricorso. Non è dubbio, per quanto si è sinora esposto, che il giudizio di inutilizzabilità del documento INPDAP n. 3 concerna fatto controverso e al contempo un punto decisivo dell’intero giudizio, poichè dall’utilizzabilità o meno del documento stesso dipende il raggiungimento o meno della prova dell’interruzione della prescrizione. Pertanto, formula il momento di sintesi chiedendo se la sentenza vada censurata per omessa o comunque insufficiente motivazione circa il su descritto fatto controverso e punto decisivo del giudizio nella parte in cui (p. 4 Motivi della decisione, cpv, ultimo) la Corte abbia tout court ritenuto l’inutilizzabilità della lettera raccomandata, senza indicare le ragioni per cui sia addivenuta a tale giuridica conclusione.

3.4. Ancora in via gradata rispetto al primo motivo, e concorrente o alternativa rispetto al secondo ed al terzo motivo. Nullità della sentenza e/o del procedimento ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, relativo al complesso di elementi del ragionamento della Corte territoriale costituito dalle premesse risultanze istruttorie, dalla parte narrativa e dalle parti di motivazione della sentenza in cui la Corte di merito ha ritenuto che all’udienza dell’8 febbraio 2005 sarebbe stata formulata dalla difesa INPDAP domanda di decisione totale della causa, che si sarebbe verificata nella causa l’inutilizzabilità del documento n. 3 dell’INPDAP, e che, pertanto, nel giudizio, non sussistesse in atti un "valido" atto interruttivo della prescrizione. Formula il seguente momento di sintesi chiedendo se la sentenza impugnata va censurata "per contraddittorietà della motivazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, circa il su descritto fatto controverso e punto decisivo per il giudizio, a fronte di manifesto errore nella premessa minore del giudizio, in base alla quale è dato per esistente il fatto non avvenuto della, richiesta di decisione totale della causa a prescindere dal doc. n. 3 INPDAP e aperto contrasto tra – da un lato – la parte ricostruttiva del fatto e le risultanze probatorie del processo e dall’altro la serie di giudizi che hanno portato all’errata positiva conclusione circa la maturazione di prescrizione del credito INPDAP per canoni antecedente al 1999; nonchè, sotto l’altro profilo sopra esaminato, a fronte del sovvertimento causale della motivazione, laddove si è dalla Corte di merito per primo presi in considerazione e fatti oggetto di giudizio di diritto i fatti dell’udienza dell’8 febbraio 2005 e per secondo e conseguentemente valutati e fatti oggetto di giudizio di diritto i fatti della prima udienza del 20 novembre 2004. Laddove i secondi presiedono ai primi e ne forniscono adeguata giustificazione per come si sono effettivamente verificati". 4. Diversamente da quanto sostenuto dal F., il ricorso è stato tempestivamente notificato. Infatti, la notifica della sentenza impugnata, a norma dell’art. 140 c.p.c., deve considerarsi perfezionata in data 24 luglio 2009 (v. avviso di ricevimento), epoca in cui si è concluso il terzo degli adempimenti previsti dalla predetta norma; il ricorso introduttivo del presente giudizio risulta consegnata per la notifica il 6 novembre 2009, ultimo giorno utile, secondo il termine di cui all’art. 325 c.p.c.. Nè la notifica della sentenza impugnata può considerarsi inesistente, essendo avvenuta in un luogo avente comunque un collegamento con il procuratore dell’odierno resistente. Passando all’esame del contenuto del ricorso, i motivi si rivelano tutti privi di pregio. Con il primo, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 in relazione all’art. 112 c.p.c. e all’art. 277 c.p.c., comma 1 per omissione di pronuncia su specifiche e testuali eccezioni dell’appellato INPDAP opposte all’appellante F.G..

L’omissione riguarderebbe il fatto che – secondo il ricorrente – non vi sarebbe stata la ritenuta rinuncia ad avvalersi del documento n. 3).

4.1. Come si desume dalle stesse deduzioni dell’Istituto in argomento (riportate a pag. 28 e 29 del ricorso per cassazione), questo ha formulato sul punto, in appello, delle mere difese, sicchè non è neanche prospettabile l’invocato error in procedendo di omessa pronuncia (argomento desumibile I tra le altre da Cass. n. 12626/2011). Invero, la Corte territoriale si è limitata a riferire la rinuncia verbalizzata dall’Istituto opposto e a trarne le dovute conseguenze.

4.2. Con gli altri subordinati motivi, il ricorrente lamenta contraddittoria motivazione circa fatti controversi: la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto che l’INPDAP avrebbe formulato una richiesta di decisione totale della vertenza, laddove la richiesta sarebbe stata nel senso di richiedere soltanto una decisione parziale (secondo motivo); la Corte avrebbe, inoltre, erroneamente ritenuto inutilizzabile il documento n. 3 (terzo motivo); non avrebbe tenuto conto, infine, volta che l’Istituto avrebbe chiesto una pronunzia parziale e non totale e che non avrebbe rinunciato "in via definitiva" ad avvalersi del documento n. 3 (quarto motivo).

4.3. Invece, diversamente da quanto lamenta l’Istituto ricorrente, non vi è stato, nella specie, un contrasto tra quanto si è argomentato in una parte della decisione ed un altro punto della stessa in contrasto insanabile con il primo. Infatti, come emerge dalla stessa esposizione dei motivi, la contraddittorietà lamentata non è interna alla decisione, ma tra la decisione e gli atti, sicchè non risultano neanche prospettabili gli indicati vizi motivazionali, così come si rivelano inadeguati i relativi momenti di sintesi, non evidenziando specifiche criticità logiche del percorso motivazionale. Si deve, infatti, ribadire che il vizio di contraddittorietà della motivazione, sia nell’ipotesi di contrasto tra dispositivo e motivazione stessa, sia nel caso di assoluta inconciliabilità delle ragioni esposte a fondamento della decisione, è tale solo se intrinseco alla sentenza, afferendo alla sua stessa logicità, e può, pertanto, essere riscontrato nel suo solo ambito, non rilevando, al riguardo, eventuali contrasti – pur denunciabili sotto altri profili – tra le affermazioni della stessa sentenza ed il contenuto di altre prove e documenti (Cass. n. 6787/2000; 1605/2000;

11121/1999; 3615/1999).

4.4. Senza contare che, in rapporto all’epoca di emissione della sentenza impugnata (depositata il 10.2.2009), ove venga in rilievo il motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 (il cui oggetto riguarda il solo iter argomentativo della decisione impugnata), è richiesta, in relazione a ciascuno di detti motivi, una illustrazione che, pur libera da rigidità formali, si deve concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione (Cass. n. 4556/09). Nel caso in esame, rispetto ai motivi dal secondo al quarto, che deducono vizi motivazionali, non è stato formulato un idoneo ed appropriato "momento di sintesi", che come da questa Corte precisato richiede un quid pluris rispetto alla mera illustrazione del motivo, imponendo un contenuto specifico autonomamente ed immediatamente individuabile (v.

Cass., 18/7/2007, n. 16002). L’individuazione del denunziato vizio di motivazione risulta perciò impropriamente rimessa all’attività esegetica del motivo da parte di questa Corte (Cass. n. 9470/08).

Dette sintesi, da un lato, non specificano le ragioni e le argomentazioni contraddittorie intrinseche alla sentenza che la renderebbero inidonea a sorreggere la decisione, dall’altro si limitano a generiche e tautologiche invocazioni di revisione della ricostruzione del comportamento processuale delle parti in modo meglio aderente a quello prospettato dalla parte ricorrente, così impropriamente prospettando come vizio motivazionale quello che intrinsecamente rappresenterebbe, ove sussistente, un error in procedendo (diverso da quello pure impropriamente prospettato nel primo motivo).

5. Ne deriva il rigetto del ricorso. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 3.700,00 di cui Euro 3.500,00 per onorario, oltre spese generali ed accessori di legge.

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Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 01-03-2012, n. 3188 Previdenza integrativa

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Svolgimento del processo

1- La sentenza attualmente impugnata rigetta l’appello dell’Istituto Nazionale Fisica Nucleare (d’ora in poi: INFN) avverso la sentenza del Tribunale di Pisa n. 226 dell’11 maggio 2007 proposto nei confronti di M.P., dichiara cessata la materia del contendere con riguardo agli altri dipendenti della locale struttura dell’INFN appellati, in conseguenza di una sopravvenuta conciliazione stragiudiziale.

La Corte d’appello di Firenze, per quel che qui interessa, precisa che:

1) è incontestato che M.P. è stato assunto dall’INFN il 3 agosto 2001 e ha cessato il suo rapporto di impiego il 17 febbraio 2008;

2) conseguentemente, la parte residua della controversia è unicamente concentrata sulla determinazione della natura del trattamento approntato al personale dall’INFN tramite polizza assicurativa presso l’INA e, in particolare, sulla possibilità, o meno, di considerare detto trattamento come di "previdenza integrativa", secondo quanto sostenuto dall’Istituto, il quale da tale assunto fa discendere l’impossibilità per il M. di accedere al trattamento stesso, sulla base della L. 17 maggio 1999, n. 144, art. 64, comma 2;

3) infatti, tale ultima disposizione ha previsto la soppressione, a decorrere dal 1 ottobre 1999, dei fondi di previdenza integrativa dell’assicurazione generale obbligatoria esistenti per i dipendenti degli enti elencati dalla L. 20 marzo 1970, n. 75 (Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente), tra i quali è compreso l’INFN;

4) ciononostante, è da ritenere che il Tribunale di Pisa, sulla base dei documenti in atti, abbia correttamente escluso la suddetta natura previdenziale integrativa e sia esattamente pervenuto a ritenere prevalenti i connotati della retribuzione differita, secondo i criteri interpretativi fissati dalla giurisprudenza di legittimità citata dal Tribunale stesso;

5) infatti, la forma previdenziale in oggetto: a) non si realizza tramite la costituzione di un fondo o di una gestione; b) difetta del carattere integrativo, perchè non fa riferimento nè ingloba in un trattamento complessivo la prestazione dell’a.g.o.; c) la polizza assicurativa INA in argomento presenta le caratteristiche della prestazione aggiuntiva a contribuzione definita, con accumulo di capitale su conto individuale (presso un soggetto terzo), la cui liquidazione avviene con la tecnica dell’una tantum; d) l’erogazione della prestazione è correlata alla cessazione del rapporto di lavoro e non al pensionamento di base (con possibilità di usufruire di presti o indennizzi per infortunio, anche nel durante il rapporto);

6) nessuno degli argomenti dell’INFN scalfisce il quadro ora delineato.

2- Il ricorso dell’lNFN domanda la cassazione della sentenza per sei motivi; resiste, con controricorso, M.P..

Motivi della decisione

1 – Profili preliminari.

1- Preliminarmente deve essere disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso proposta dal controricorrente sul rilievo che, nella parte conclusiva del ricorso, l’INFN non ha specificato che la propria richiesta di cassazione della sentenza impugnata si riferisce alla sola parte della sentenza stessa che riguarda il rigetto dell’appello proposto nei confronti del M. (e, quindi, non anche alla pronuncia di cessazione del contendere riguardante gli altri appellati).

Va, infatti, osservato che è jus receptum che il contenuto del ricorso per cassazione deve essere valutato nel suo complesso senza eccessivi formalismi e, pertanto, l’inammissibilità sancita dall’art. 366 cod. proc. civ., n. 2, per la mancata indicazione della sentenza o della decisione impugnata va limitata all’ipotesi in cui l’indicazione del provvedimento impugnato difetti del tutto o sia talmente incerta da renderne impossibile l’identificazione, nel senso che la parte cui il ricorso è diretto non abbia elementi sufficienti per individuare inequivocabilmente la sentenza o la decisione stessa (Cass. 2 aprile 2002, n. 4661; Cass. 2 dicembre 2004, n. 22661; Cass. 24 marzo 2009, n. 7053).

E’ evidente che, nella specie, dalla lettura del ricorso emerge, con chiarezza, fin dalle prime pagine, che le censure non sono riferite alla parte della sentenza relativa alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere, pronunciata in seguito all’intervenuta conciliazione stragiudiziale nei confronti di tutti gli appellati ad eccezione dell’attuale controricorrente.

2 – Sintesi dei motivi di ricorso.

2- Con il primo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Il ricorrente sottolinea che l’elemento cardine per risolvere la presente controversia è rappresentato dalla individuazione della natura del trattamento approntato dall’INFN ai propri dipendenti tramite la polizza assicurativa INA in oggetto.

La Corte d’appello ha ritenuto che tale trattamento abbia natura di retribuzione differita, ove invece tale trattamento fosse stato qualificato come previdenziale integrativo, la pretesa del M. sarebbe risultata infondata.

La suddetta qualificazione adottata dalla Corte d’appello, ad avviso del ricorrente, si pone in contrasto con gli elementi che caratterizzano la fattispecie, i quali sono coerenti con le disposizioni del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari), tuttora applicabili ai rapporti con le pubbliche amministrazioni in base alla disciplina transitoria di cui al D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, art. 26 (recte: del D.Lgs. n. 252 del 2005, art. 23).

In particolare, la motivazione adottata sul punto sarebbe del tutto insufficiente a fondare le conclusioni cui la Corte fiorentina perviene sia perchè gli elementi dai quali viene desunta la natura retributiva del trattamento in oggetto in realtà sono compatibili con le previsioni contenute nel D.Lgs. n. 124 del 1993 cit, sia perchè il Giudice del merito non ha tenuto conto nè di quanto affermato da questa Corte di cassazione nella sentenza 15 febbraio 2005, n. 3009 nè delle numerose decisioni della Corte costituzionale in materia (sentenze n. 421 del 1995 e n. 393 del 2000, nonchè ordinanza n. 319 del 2001).

3.- Con il secondo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3, violazione e falsa applicazione della L. 20 marzo 1975, art. 14 e art. 26, comma 3, art. 70 nonchè del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124.

Si sostiene che le medesime ragioni poste a base del primo motivo rilevano anche come violazioni di legge perchè l’affermazione della natura retributiva del trattamento di cui si tratta si pone in contrasto con la finalità perseguita dal legislatore con il D.Lgs. n. 124 del 1993, consistente nell’introduzione, con la previdenza complementare, di un istituto assimilabile nella struttura alla previdenza obbligatoria, come è stato più volte affermato e ribadito dalla Corte costituzionale, specialmente nelle decisioni prima richiamate, e come anche questa Corte di cassazione ha precisato.

In particolare, gli elementi che caratterizzano il fondo INA in oggetto corrispondono a quelli dei fondi di previdenza integrativa di cui al menzionato D.Lgs. n. 124 del 1993 per i seguenti profili: a) nomen juris identificativo, risultando la convenzione stipulata tra INFN e INA testualmente finalizzata alla "costituzione di un trattamento di previdenza in forma assicurativa a favore del personale dell’Istituto"; b) attuazione in forma assicurativa, analoga a quella espressamente prevista dal D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 9 ter; c) assenza di forme di solidarietà e operatività secondo il principio di capitalizzazione (proprio dei sistemi pensionistici e addirittura imposto per le forme di previdenza complementare di cui al D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 6, e segg.), in base al quale le contribuzioni del datore di lavoro e dei dipendenti dell’INFN sono sempre confluite in un unico fondo denominato "moneta forte", sistema che rende ininfluente la mancata adozione del principio della ripartizione, fondato sul principio di solidarietà tra lavoratori attivi e pensionati; d) modalità di finanziamento: il suddetto sistema di finanziamento del fondo relativo alla polizza INA è del tutto conforme alle modalità di finanziamento della previdenza complementare (D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 8 cit.); e) d’altra parte, anche le prestazioni della polizza INA sono comunque connesse con la cessazione del rapporto per raggiunti limiti di età;

f) inoltre prima dell’entrata in vigore della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 15, la possibilità di ottenere prestazioni assicurative a prescindere dalla maturazione del diritto a pensione era caratteristica comune dei fondi previdenziali integrativi; g) neppure dirimente è la prevista possibilità di conseguire prestazioni anticipate rispetto all’erogazione del trattamento pensionistico obbligatorio, visto che è una facoltà prevista anche per gli iscritti ai fondi di previdenza complementare (vedi: Cass. n. 3009 del 2005 cit.).

Nè va omesso di considerare che il TAR del Lazio, chiamato ripetutamente ad esprimersi sulla natura del trattamento di cui alla polizza INA in oggetto, ne ha affermato la similitudine con i fondi di previdenza integrativa, rilevando che l’unica differenza sostanziale tra i due tipi di trattamento – rappresentata dal fatto che nella specie la forma di gestione è assicurativa e viene attuata con polizze emesse da un istituto assicuratore che funge da soggetto terzo anzichè da un fondo gestito dallo stesso datore di lavoro – non è sufficiente ad escludere la natura previdenziale integrativa del trattamento, al quale quindi non potevano più avere accesso i dipendenti ESTIN assunti dopo l’abolizione dei relativi fondi esistenti presso gli enti di cui alla L. n. 70 del 1975 cit..

4.- Con il terzo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 70 del 1975, art. 14 e art. 26, comma 3 cit..

Si sottolinea che la prima delle suddette norme ha previsto la conservazione dei "fondi integrativi di previdenza", mentre la seconda ha stabilito il generale divieto di attribuzione di trattamenti economici accessori ovvero di trattamenti integrativi relativi a singoli enti o categorie di enti, salva una limitata eccezione per le quote di aggiunta di famiglia e dell’indennità integrativa speciale.

Conseguentemente la qualificazione del trattamento in oggetto come retributivo collide con le suddette disposizioni.

5.- Con il quarto motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45.

La contestata attribuzione della natura retributiva alla polizza INA de qua si tradurrebbe, altresì, in un aggiramento della disposizione, contenuta nel richiamato art. 45, secondo cui nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche "il trattamento economico fondamentale e accessorio è definito dai contratti collettivi". 6.- Con il quinto motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3, violazione e falsa applicazione della L. 29 maggio 1982, n. 297, art. 4.

La tesi della natura retributiva, sostenuta dalla Corte d’appello, renderebbe il trattamento di cui si tratta non erogabile nella specie, visto che finirebbe per rappresentare una indennità incompatibile con il TFR, mentre il richiamato della L. n. 297 del 1982, art. 4 (applicabile, in base al D.P.C.M. 2 marzo 2001, ai dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1 gennaio 2001, come il M.), sancisce il principio assoluto, coinvolgente ogni accordo collettivo stipulato in qualsiasi tempo, secondo cui, all’atto della cessazione del rapporto, è consentita l’erogazione solo di indennità aventi natura diversa dal TFR. 7- Con il sesto motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3, violazione e falsa applicazione della L. 17 maggio 1999, n. 144, art. 64, comma 2, della L. 8 agosto 1991, n. 274 attuata con deliberazione ministeriale n. 4082 del 1991, nonchè del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 479.

Si osserva che – sull’erroneo presupposto della natura retributiva del trattamento di cui si discute – la Corte territoriale – e prima il Tribunale – hanno erroneamente affermato la possibilità, per i dipendenti dell’INFN, di iscriversi all’INA senza alcun limite temporale, viceversa:

1) a decorrere dal 20 dicembre 1993 – data di approvazione ministeriale della deliberazione del Consiglio direttivo dell’INFN n. 4028 del 25 ottobre 1991, con la quale l’Istituto ha esercitato la facoltà di iscrivere il proprio personale alla CPDEL, in conformità con la L. n. 274 del 1991 – sono state revocate le iscrizioni del personale dell’INFN all’INA, essendo la forma pensionistica offerta dalla CPDEL incompatibile con altre forme integrative;

2) con l’entrata in vigore del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 479, tali iscrizioni sono state tutte convogliate presso l’INPDAP, che ha sostituito ope legis le altre assicurazioni previdenziali per i dipendenti pubblici;

3) l’art. 18 del suddetto D.Lgs. n. 124 del 1993 ha previsto la possibilità per i dipendenti già iscritti ai fondi come quello dell’INA di optare per l’iscrizione ai fondi integrativi costituiti presso l’ente di appartenenza;

4) tale ultima disposizione è stata abrogata nel 2005, sicchè non può rappresentare il fondamento della "intera pretesa" del M., il quale ha lavorato alle dipendenze dell’INFN dal 2001 al 2008;

5) il M. si vorrebbe giovare di una norma operante chiaramente per il passato, con la quale è stata riconosciuta l’iscrizione all’INA a decorrere dal 1975, in favore dei lavoratori che ne avessero fatto richiesta;

6) peraltro, in base al D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, art. 75 (relativo ai dipendenti delle aziende sanitarie locali) la suddetta opzione doveva essere esercitata entro sei mesi, a decorrere dal dicembre 1979;

7) infine, la L. 17 maggio 1999, n. 144, art. 64, ha previsto la soppressione, a decorrere dal 1 ottobre 1999, dei fondi di previdenza integrativa dell’assicurazione generale obbligatoria esistenti per i dipendenti degli enti elencati dalla L. 20 marzo 1970, n. 75 (Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente), tra i quali è compreso l’INFN. Tale articolato e complesso quadro normativo dimostra, ancora una volta, la natura previdenziale del trattamento in oggetto.

3 – Esame delle censure.

8.- I motivi del ricorso – da esaminare congiuntamente, data la loro intima connessione – non sono da accogliere.

Come afferma lo stesso Istituto ricorrente, tutte le censure hanno il loro fulcro nella contestazione della statuizione della Corte territoriale di esclusione della natura previdenziale integrativa del trattamento di cui si discute, con conseguente affermazione della sussistenza in esso dei prevalenti connotati della retribuzione differita.

Tale statuizione è, invece, da considerare corretta, per le ragioni di seguito illustrate.

8.1.- Per quanto riguarda la principale normativa di riferimento, va, in primo luogo, ricordato che, com’è noto, in base al D.Lgs. n. 124 del 1993 (ancora applicabile nella specie, in base alla disciplina transitoria contenuta nel D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, art. 23, commi 1 e 5, come modificato dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 749, abrogativo del suddetto D.Lgs. n. 124 del 1993) sono definibili come integrative tutte le forme di previdenza preordinate all’erogazione di trattamenti pensionistici che (così come si esprime anche il D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 1) sono complementari del sistema obbligatorio pubblico, e hanno "il fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale" (vedi, per tutte:

Cass. 24 maggio 2000, n. 6839; Cass. 15 febbraio 2005, n. 3009).

Già da questa definizione si desume – come ha sottolineato la Corte costituzionale nella sentenza n. 421 del 1995 – che il legislatore ha inteso inserire i fondi di previdenza complementare "nel sistema dell’art. 38 Cost.", sicchè le relative contribuzioni, da parte dei datori di lavoro, sono state configurate quali "contributi di natura previdenziale, come tali estranei alla nozione di retribuzione imponibile ai sensi e agli effetti della L. n. 153 del 1969, art. 12, potendo (e dovendo) formare oggetto soltanto di un contributo di solidarietà alla previdenza pubblica, il quale non è un contributo previdenziale in senso tecnico (come si argomenta, tra l’altro, dal D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 80, art. 5, comma 5, lett. b)", ma "è una contropartita necessaria dell’esclusione delle contribuzioni ai fondi di previdenza complementare dalla base imponibile per la determinazione dei contributi di previdenza e di assistenza sociale" (nello stesso senso: Corte cost. sentenza n. 178 del 2000).

Secondo lo stesso D.Lgs. n. 124 del 1993 (art. 3) le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari sono esclusivamente i contratti collettivi di lavoro e con i regolamenti aziendali (vedi, sul punto: Cass. 8 marzo 2010, n. 5542) e l’attuazione delle suddette forme pensionistiche avviene con la costituzione di appositi fondi "la cui denominazione deve contenere l’indicazione di fondo pensione, la quale non può essere utilizzata da altri soggetti".

Tali disposizioni hanno portata generale, come si desume dal medesimo D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 18, comma 1.

Infine, il successivo comma 9 dello stesso art. 18 stabilisce che: "i dipendenti degli enti di cui alla L. 20 marzo 1975, n. 70, assunti successivamente alla data di entrata in vigore della legge medesima, possono chiedere di essere iscritti al fondo integrativo costituito presso l’ente di appartenenza, con facoltà di riscatto dei periodi pregressi".

Tra questi ultimi enti è compreso l’INFN, come risulta dall’art. 6 della tabella annessa alla L. n. 70 del 1975 cit..

In materia di previdenza integrativa degli enti di cui alla L. n. 70 del 1975 è poi intervenuto la L. 17 maggio 1999, n. 144, art. 64, che nei primi due commi, dispone che:

"1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con accordo contrattuale di comparto saranno istituite, ai sensi del D.Lgs. 21 aprile 1993, a 124, e successive modificazioni, forme di previdenza complementare per il personale a rapporto d’impiego degli enti disciplinati dalla L. 20 marzo 1975, n. 70, ivi compresi gli enti privatizzati ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, nel rispetto dei criteri finanziari stabiliti dal predetto decreto legislativo sulla base di aggiornate valutazioni attuariali.

2. A decorrere dal 1 ottobre 1999 i fondi per la previdenza integrativa dell’assicurazione generale obbligatoria per i dipendenti dagli enti ti cui al comma 1 del presente articolo nonchè la gestione speciale costituita presso l’INPS ai sensi del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, art. 75, sono soppressi, con contestuale cessazione delle corrispondenti aliquote contributive previste per il finanziamento dei fondi medesimi".

L’INFN fa discendere dall’assunto secondo cui il trattamento in oggetto avrebbe natura previdenziale integrativa l’impossibilità per il M. di esserne beneficiario, facendo principale riferimento al su riportato dalla L. n. 144 del 1999, art. 64, comma 2. 8.2 – Tale assunto e la conclusione che se ne trae appaiono, tuttavia, non condivisibili, come rilevato dalla Corte d’appello di Firenze.

Come si desume con chiarezza dalla lettura sia della disciplina generale in materia di previdenza integrativa contenuta nel D.Lgs. n. 124 del 1993 sia della speciale normativa dettata per la previdenza integrativa degli enti di cui alla L. n. 70 del 1975 tale tipo di previdenza viene concepito dal legislatore – secondo quanto risulta dallo stesso uso dell’aggettivo "integrativo" -come necessariamente collegato e/o coordinato con il sistema della previdenza obbligatoria e come destinato ad essere attuato da fondi, che fin dalla rispettiva inequivoca denominazione, risultino appositamente destinati ad erogare le relative prestazioni, correlate al pensionamento (non alla cessazione del rapporto in quanto tale).

Ciò è stato più volte sottolineato anche dalla giurisprudenza di questa Corte che ha posto in rilievo come, anche la disciplina speciale della L. n. 144 del 1999, art. 64, è stata dettata nella prospettiva di riequilibrare l’intero sistema "pensionistico" onde ricondurre la previdenza integrativa nell’ambito della gestione obbligatoria, secondo quanto affermato anche dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 393 del 2000 (vedi, per tutte: Cass. 9 settembre 2008, n. 23094 nonchè Cass. 15 febbraio 2005, n. 3009).

Nel trattamento previsto in favore dei dipendenti dell’INFN di cui si tratta, non si rinvengono i suddetti elementi qualificativi delle forme di previdenza complementare, sopra sinteticamente indicati.

Infatti, come riconosce lo stesso Istituto ricorrente, non solo dal punto di vista formale, la denominazione del relativo fondo è diversa da quella legislativamente prevista per le suddette forme previdenziali e non contiene alcun riferimento al pensionamento, ma risulta altresì che le prestazioni offerte, benchè possano avere contenuto genericamente previdenziale, siano dovute al lavoratore come prestazioni del datore di lavoro nell’ambito di una forma di previdenza interna a carattere aziendale, sia pure materialmente erogate dall’assicurazione INA in seguito all’accensione da parte dell’INFN di polizze singole per ciascun dipendente – con gestione, da parte dell’INA, per ragioni economico-finanziare, dei rispettivi premi in un unico fondo – alimentate da un premio annuo calcolato in misura percentuale della retribuzione lorda dei lavoratori interessati, corrisposto in parte dall’INFN stesso e in parte dai lavoratori stessi. Infatti le somme in tal modo raccolte hanno natura del tutto diversa da quella assunta dai contributi previdenziali perchè appartengono ai soggetti del rapporto di lavoro e costituiscono l’accantonamento di una parte della retribuzione a fini previdenziali, così assolvendo ad una funzione previdenziale (di cui all’art. 38 Cost.) non direttamente, ma solo per il tramite della retribuzione.

In particolare, ciò che emerge è che le prestazioni ottenibili dai dipendenti dell’INFN – anche nel corso del rapporto di lavoro – nonostante la possibile natura latamente previdenziale non risultano essere fornite da un ente specificamente e chiaramente finalizzato alla erogazione di provvidenze di carattere previdenziale, in base ad un titolo idoneo a far nascere un autonomo rapporto previdenziale, rispetto al quale il rapporto di lavoro sia configurabile come mero presupposto di fatto e non come momento genetico del diritto alle prestazioni (arg. ex Cass. SU 14 aprile 2010, n. 8831; Cass. 2 aprile 2007, n. 8200).

Ne consegue che la stretta inerenza sostanziale con il rapporto di lavoro, fa sì che le suddette somme siano da configurare come una parte della prestazione retributiva.

Di ciò si ha conferma, del resto, nella cospicua giurisprudenza delle Sezioni unite di questa Corte che, ai fini dell’individuazione del giudice dotato di giurisdizione in ordine a controversie analoghe alla presente aventi ad oggetto similari trattamenti corrisposti a dipendenti di enti compresi nella L. n. 70 del 1975, ha costantemente affermato che è necessario fare riferimento al giudice del rapporto attraverso l’applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69 (onde stabilire se vengano, o meno, dedotte situazioni giuridiche soggettive maturate anteriormente alla data del 30 giugno 1998) al fine di regolare i rapporti tra la giurisdizione del giudice ordinario e quella del giudice amministrativo (vedi, per tutte: Cass. SU 12 ottobre 2009, n. 21224, n. 21555, 21556; Cass. SU 14 aprile 2010, n. 8831). Viceversa, non risulta che sia stata presa in considerazione la giurisdizione della Corte dei conti (afferente la materia pensionistica del settore pubblico) e la specifica normativa che ne disciplina i rapporti con la giurisdizione ordinaria, che del resto neppure l’Istituto ricorrente ha menzionato nei precedenti gradi del presente giudizio.

E’, inoltre, da sottolineare che, come si è rilevato e come ripetutamente affermato dalla Corte costituzionale, la caratteristica principale e indefettibile dei contributi destinati ai fondi di previdenza complementare è l’estraneità rispetto alla nozione di retribuzione imponibile. Orbene, tale connotato non si riscontra rispetto al trattamento in oggetto perchè l’accensione delle polizze INA si configura come un beneficio accessorio del rapporto di lavoro, essendo collegato sia alla relativa retribuzione (per la determinazione della misura della parte di premio posta a carico del dipendente) sia all’anzianità lavorativa maturata (per l’entità delle prestazioni ottenibili). Ne deriva che alle relative erogazioni deve essere riconosciuta natura retributiva sia pure con funzione previdenziale, analogamente a quel che è stato affermato dalla giurisprudenza di questa Corte per i trattamenti integrativi aziendali, con riferimento al quadro normativo antecedente l’entrata in vigore della riforma della previdenza complementare, al quale può farsi riferimento nella specie (vedi, per tutte: Cass. SU 1 febbraio 1997, n. 974; Cass. 2 novembre 2001, n. 13558; Cass. 12 gennaio 2011, n. 545).

Nella descritta situazione risulta evidente che non hanno pregio neppure gli argomenti tratti dall’Istituto ricorrente: a) dalla disposta revoca – a decorrere dal 20 dicembre 1993 (data di approvazione ministeriale della deliberazione del Consiglio direttivo dell’INFN n. 4028 del 25 ottobre 1991, con la quale l’Istituto ha esercitato la facoltà di iscrivere il proprio personale alla CPDEL, in conformità con la legge n. 274 del 1991) – delle iscrizioni del personale dell’INFN all’INA, in considerazione della ritenuta incompatibilità della forma pensionistica offerta dalla CPDEL rispetto ad altre forme integrative; b) dal successivo trasferimento presso l’INPDAP (che ha sostituito ope legis le altre assicurazioni previdenziali per i dipendenti pubblici) delle iscrizioni alla CPDEL, in seguito all’entrata in vigore del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 479;

c) dalla possibilità, prevista dal suddetto D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 18, per i dipendenti già iscritti ai fondi diversi, di optare per l’iscrizione ai fondi integrativi costituiti presso l’ente di appartenenza.

Va, infatti, osservato che tutte le citate disposizioni riguardano, con modalità rispettivamente diverse, rapporti tra trattamenti tutti ugualmente di natura previdenziale e si possono considerare espressione del principio secondo cui non possono coesistere per lo stesso rapporto di lavoro una pluralità di forme assicurative direttamente o indirettamente correlate con il sistema della previdenza obbligatoria. Esse, pertanto, in questa ottica, del tutto razionalmente sono finalizzate a favorire o imporre la costituzione di un’unica posizione assicurativa per ciascun lavoratore.

Ne consegue che esse rispondono ad una logica diversa rispetto a quella (di tipo retributivo, sia pure con le rilevate particolarità) cui va riferito il trattamento in oggetto.

8.3- Dalle esposte considerazioni si desume che la sentenza attualmente impugnata ha fatto corretta applicazione della complessa normativa di riferimento e della giurisprudenza che su di essa si è formata, dandone conto con congrua e logica motivazione, la quale, pur essendo piuttosto sintetica, consente di individuare in modo chiaro l’iter logico-argomentativo che sorregge la decisione e non presenta alcun profilo di manifesta illogicità o insanabile contraddizione.

3- Conclusioni 9- In conclusione, tutti i motivi del ricorso devono essere rigettati. Può essere formulato il seguente principio di diritto:

"Il trattamento previsto in favore del personale dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, per effetto di polizze assicurative attivate, in base alla convenzione sottoscritta in data 1 luglio 1963, singolarmente per ciascun dipendente, dallo stesso Istituto presso la compagnia di assicurazioni INA – gestito, da parte dell’INA, attraverso un unico fondo, comprensivo dei diversi premi – alimentate con un premio annuo calcolato in misura percentuale della retribuzione lorda dei lavoratori interessati (corrisposto in parte dall’INFN stesso e in parte dai lavoratori stessi) non ha natura di trattamento di previdenza integrativa. Infatti non solo, come risulta anche dalla stessa denominazione del suddetto fondo, le relative prestazioni non sono esclusivamente correlate al pensionamento, ma l’accensione delle suindicate polizze INA si configura come un beneficio accessorio del rapporto di lavoro, perchè è collegato sia alla relativa retribuzione (per la determinazione della misura della parte di premio posta a carico del dipendente) sia all’anzianità lavorativa maturata (per l’entità delle prestazioni ottenibili)".

Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna l’Istituto ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in Euro 40,00 per esborsi, Euro 2500,00 (duemilacinquecento/00) per onorari di avvocato, oltre IVA, CPA e spese generali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 05-04-2012, n. 5545 Legittimazione attiva e passiva

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con citazione notificata in data 8 e 11 ottobre 1997 D.T.M. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia la Regione Veneto (di seguito anche "la Regione") e il Comune di Padova (di seguito anche "il Comune"), per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito della parziale asportazione di catetere postoperatorio, inserito nella loggia renale in occasione di un intervento chirurgico (eminefrectomia dx) eseguito nel (OMISSIS) presso l’Ospedale di (OMISSIS) e per il successivo mancato rilevamento, in occasione di altro intervento (nefrectomia dx totale) eseguito nello stesso ospedale nell’anno (OMISSIS), di tale corpo estraneo, rimosso solo nel (OMISSIS).

Per quanto specificamente interessa in questa sede sia la Regione Veneto, che il Comune di Padova eccepivano il proprio difetto di legittimazione passiva; analoga eccezione era formulata dalla Gestione Liquidatoria della ex ULSS n. (OMISSIS) (di seguito anche "la Gestione Liquidatoria"), chiamata in causa dalla Regione Veneto;

anche La Fondiaria Assicurazioni s.p.a. (di seguito brevemente "La Fondiaria"), chiamata in garanzia dalla Gestione Liquidatoria, aderiva alla tesi difensiva della propria assicurata; mentre la s.p.a. Assitalia-Le Assicurazioni d’Italia (di seguito brevemente "l’Assitalia"), chiamata in causa dal Comune, chiedeva il rigetto della domanda di manleva.

Con sentenza n. 864 in data 10 gennaio 2000 il Tribunale di Venezia dichiarava il difetto di legittimazione passiva della Gestione Liquidatoria della ex ULSS n. (OMISSIS) e, di conseguenza, anche della s.p.a. La Fondiaria, compensando interamente le spese di lite tra la Regione Veneto, la Gestione Liquidatoria e La Fondiaria; respingeva le eccezioni di difetto di legittimazione passiva della Regione Veneto e del Comune di Padova; disponeva la rimessione della causa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio.

All’esito dell’espletamento di una c.t.u. e relativo supplemento, il Tribunale di Venezia, con sentenza in data 2 aprile 2004, condannava la Regione Veneto e il Comune di Padova, in solido, a pagare a D. T.M. a titolo risarcimento danni la somma di Euro 59.644,40 oltre rivalutazione e interessi; condannava le convenute al pagamento delle spese di lite; compensava le spese processuali tra l’Assitalia s.p.a. e il Comune di Padova.

La decisione, unitamente alla sentenza non definitiva, era gravata da impugnazione in via principale dalla Regione Veneto e in via incidentale dal Comune di Padova, il quale chiedeva, in via subordinata, l’accoglimento della domanda di manleva nei confronti della s.p.a. Assitalia; anche la D.T. impugnava, in via incidentale, la sentenza definitiva chiedendo, per quanto ancora qui interessa, che le venisse riconosciuto l’invalidità temporanea dal (OMISSIS).

La Corte di appello di Venezia, con sentenza in data 22 settembre 2009 così provvedeva: dichiarava inammissibile l’appello della Regione Veneto avverso la sentenza n. 864 del 10 gennaio 2000 nei confronti della Gestione Liquidatoria dell’ex ULSS n. (OMISSIS) e della s.p.a. La Fondiaria, compensando le spese tra dette parti; in parziale riforma delle impugnate sentenze che, nel resto confermava, accertava la carenza di legittimazione passiva della Regione Veneto, condannava l’Assitalia s.p.a. a tenere indenne il Comune di Padova di ogni esborso in favore della D.T. e al pagamento in favore dello stesso Comune delle spese dei due gradi; compensava le spese di lite tra la Regione e il Comune; condannava il Comune al pagamento delle spese del grado in favore della D.T..

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione D.T. M., svolgendo un unico motivo.

Hanno resistito depositando controricorso:

la Gestione Liquidatoria, che, in via subordinata per "l’eventuale (denagata) ipotesi d’impugnazione incidentale" avverso il capo della sentenza impugnata che ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello della Regione Veneto avverso la sentenza parziale n. 864/2000 e "condizionatamente all’eventuale (e non creduta) ipotesi" di riforma sul punto, ha proposto anche ricorso incidentale condizionato della sentenza di secondo grado relativamente al capo in cui ha escluso la legittimazione passiva della Regione;

la Regione Veneto, che ha chiesto accertarsi il giudicato interno in ordine al proprio difetto di legittimazione passiva e il rigetto del ricorso principale;

il Comune di Padova che ha proposto ricorso incidentale chiedendo la cassazione della sentenza di appello nella parte in cui ha confermato la sentenza di primo grado in ordine alla ritenuta legittimazione passiva dell’amministrazione comunale; in subordine ha sollevato questione di legittimità costituzionale in relazione all’art. 66 della legge n.833/1966 in relazione agli artt. 117, 118, 3 e 24 Cost.;

l’INA-Assitalia che ha chiesto il rigetto del ricorso con la conferma dell’impugnata sentenza.

Sia la Gestione Liquidatoria che la Regione Veneto hanno depositato controricorso avverso il ricorso incidentale del Comune.

Nessuna attività difensiva è stata svolta dalla s.p.a. La Fondiaria (ora Fondiaria SAI).

Sono state, inoltre, depositate memorie da parte della D.T., del Comune di Padova, della Regione Veneto e dell’Assitalia s.p.a..

Motivi della decisione

1. E’ logicamente prioritario l’esame del ricorso incidentale del Comune di Padova, riguardando l’accertamento della legittimazione passiva in ordine alla statuizione di condanna pronunciata in favore della D.T..

1.1. Va premesso che non è stato oggetto di impugnazione il capo della sentenza di appello che – sul presupposto della natura di sentenza (definitiva) parziale della pronuncia emessa dal Tribunale di Venezia in data 10 gennaio 2000, n. 864, nella parte in cui dichiarava il difetto di legittimazione passiva della Gestione liquidatoria – ha ritenuto inoperante in parte qua la riserva di impugnazione formulata dalla Regione Veneto, dichiarando, conseguentemente inammissibile, perchè tardivo, l’appello proposto dalla stessa Regione avverso l’accertamento negativo della legittimazione della Gestione liquidatoria, sul quale risulta, dunque, intervenuto giudicato interno.

Merita puntualizzare che il suddetto accertamento negativo non era stato oggetto appello da parte del Comune di Padova; d’altra parte l’odierno ricorso incidentale appare esclusivamente finalizzato a contrastare l’accertamento positivo della legittimazione dello stesso Comune e non già ad ottenere la riforma dell’ormai irretrattabile statuizione di difetto di legittimazione passiva della Gestione Liquidatoria.

Da quanto sopra consegue che il ricorso incidentale della Gestione Liquidatoria, condizionato a una doppia "eventualità" – e cioè che venisse proposto ricorso incidentale avverso la dichiarazione di inammissibilità dell’appello della Regione e che detto ricorso venisse accolto – deve ritenersi, in difetto dell’avverarsi anche della prima delle due "eventualità", tamquam non esset, come del resto rilevato dalla stessa parte in sede di discussione orale.

1.2. Va, altresì, precisato che non è neppure oggetto di impugnazione il capo della sentenza di appello, che ha accertato il difetto di legittimazione passiva della Regione Veneto, posto che – come si vedrà di seguito – il ricorso incidentale del Comune non impinge su detta statuizione. Anche sull’accertamento negativo della legittimazione passiva della Regione deve, pertanto, ritenersi formato giudicato interno.

2. Con l’unico motivo di ricorso incidentale il Comune di Padova deduce erronea e falsa applicazione della L. n. 833 del 1978, art. 66 e del D.L. n. 382 del 1987, art. 12, convertito in L. n. 456 del 1987. In subordine eccepisce l’illegittimità costituzione dell’art. 66 cit. per violazione degli artt. 3, 24, 117 e 118 Cost..

2.1. Il motivo riguarda la parte della decisione che -premessa la riferibilità dei fatti illeciti lamentati, risalenti al (OMISSIS), al soppresso ente ospedaliero – ha affermato che il Comune è succeduto ex lege nella posizione debitoria del soppresso ente ospedaliere ai sensi della L. 23 dicembre 1978, n. 833, art. 66, precisandosi che, nell’indicata qualità, il Comune può essere convenuto in giudizio per il pagamento di un debito dell’ente soppresso e neppure perde la sua legittimazione passiva per effetto del D.L. 23 settembre 1987, n. 382 (convertito nella L. n. 456 del 1987), giusta alcuni precedenti di questa Corte richiamati nella stessa sentenza (Cass., n. 589/1999;

n. 6003/1997; n. 12505/1995) . 2.2. A tal riguardo il Comune – senza porre in discussione la premessa da cui muove la decisione impugnata, in punto di riferibilità del fatto all’ex ente ospedaliero -si duole, da un lato, che non siano state recepite le proprie deduzioni sull’"erroneità dell’interpretazione" dell’art. 66 cit., conducente (in tesi) alla configurazione di un’ipotesi di responsabilità oggettiva e all’abnorme conseguenza che l’Amministrazione comunale viene a rispondere di conseguenze risarcitorie dipendenti da fatti ad essa estranei, sui quali è priva di "memoria storica", in contrasto, peraltro, con gli artt. 117, 118, 3 e 24 Cost. e, dall’altro, che non si sia tenuto conto del carattere meramente programmatico e non precettivo dell’art. 66 cit., nonchè della circostanza che la legislazione regionale ha dato attuazione a tale previsione con l’istituzione di appositi finanziamenti a copertura degli esborsi, cui sarebbero tenute le Amministrazioni comunali per le causali in oggetto. Per altro verso il Comune ricorrente, deducendo violazione del D.L. 19 settembre 1987, n. 382, art. 12 (convertito con modificazioni nella L. n. 456 del 1987), rileva che, secondo un recente arresto di questa Corte (sentenza 2008, n. 18220), il comma 2 dell’art. 12 cit., nel ripianare le posizioni debitorie delle unità sanitarie locali, ha disposto la successione ope legis di queste ultime nelle "partite in sospeso", vale dire nei rapporti obbligatori – diversi da quelli indicati negli artt. 8 e 10 del medesimo decreto – già facenti capo ai comuni e sorti prima dell’istituzione delle unità sanitarie locali, con la conseguenza che per effetto di tale norma sarebbe la U.S.L. l’unico soggetto passivamente legittimato rispetto alla pretesa risarcitoria per i fatti addebitati dalla D. T. al disciolto ente ospedaliere 3. Il motivo è infondato.

Come questa Corte ha ripetutamente affermato, anche con specifico riferimento alla Regione Veneto, la titolarità dei rapporti passivi già gravanti sui soppressi enti ospedalieri è stata trasferita ai Comuni territorialmente competenti a titolo di successione universale a norma della L. 23 dicembre 1978, n. 833 art. 66, sull’istituzione del servizio sanitario nazionale, con la conseguenza che alle amministrazioni comunali va riconosciuta la legittimazione passiva nei giudizi promossi per il recupero dei relativi crediti (ex multis Cass. 8 marzo 2005, n. 5038; Cass. 3 agosto 2000, n. 10198; Cass. 10 maggio 2000, n. 5945; Cass. 23 gennaio 1997, n. 692; Cass. 20 marzo 1996, n. 2390; Cass. 11 marzo 1996, n. 1994; Cass. 6 marzo 1996, n. 1779; Cass. 28 dicembre 1994, n. 11243; Cass. 9 novembre 1993, n. 11067).

Il Collegio, conformandosi al consolidato orientamento, rileva che il tenore letterale dell’art. 66 cit. – il quale, al comma 2, segnatamente prevede che "i rapporti giuridici relativi alle attività di assistenza sanitaria attribuite alle unità sanitarie locali sono attribuiti ai comuni competenti per territorio" e, al comma 4, affida "alle unità sanitarie locali la gestione dei beni mobili ed immobili e delle attrezzature destinati ai servizi igienico- sanitari dei comuni e all’esercizio di tutte le funzioni dei comuni e loro consorzi in materia igienico-sanitaria – è chiara espressione della volontà del legislatore di individuare il Comune territorialmente competente come successore riguardo ai rapporti obbligatori dei disciolti enti ospedalieri e di assegnare, invece, alla U.S.L. la titolarità dei soli rapporti derivanti dalla gestione del servizio sanitario (che sono pacificamente estranei alla fattispecie in esame), in tal modo ponendo esclusivamente a carico dello stesso Comune eventuali passività derivanti dalla precedente gestione ed evitando di gravare le aziende di nuova costituzione.

Inoltre il medesimo art. 66, prevedendo al comma 4 che "le regioni adottano gli atti legislativi ed amministrativi necessari per realizzare i trasferimenti di cui ai precedenti commi e per regolare i rapporti patrimoniali attivi e passivi degli enti ed istituti di cui alle lettere a) e b) del comma 1" (alla lett. b del comma 1 è previsto, tra l’altro, il trasferimento ai Comuni territorialmente competenti dei beni mobili ed immobili e delle attrezzature degli enti ospedalieri) assegna alla legislazione regionale una funzione attuativa dei previsti trasferimenti (id est, di "realizzare i trasferimenti") e, cioè, di predisporre gli strumenti per lo scopo già fissato dalla legge statale, che non può alterarsi con riguardo ai Comuni, e di "regolare" i rapporti, e cioè (fermo l’avvenuto trasferimento) di predisporre un’opportuna organizzazione e normazìone finanziaria e contabile per l’accertamento, la definizione e la sistemazione di quei rapporti, ad esempio tramite "Uffici stralcio" (cfr. Cass. 2 dicembre 1992, n. 12841; conf. Cass. n. 5209/1989, n. 3030/1990, n. 7346/1990).

3.1. In tale solco si pone la L.R. Veneto 20 marzo 1980, n. 18, la quale all’art. 71 prevede che "alle Unità sanitarie non possono essere imputate situazioni attive e passive conseguenti alla gestione delle funzioni sanitarie anteriori all’1 gennaio 1980" (comma 1) e che "per gli enti già erogatori di assistenza sanitaria e sciolti ai sensi della L. 23 dicembre 1918, n. 833, art. 66, le pendenze al 31 dicembre 1979 costituiranno oggetto di apposita contabilità stralcio, trasferita ai comuni competenti per territorio e gestita dalle Unità sanitarie locali nelle forme previste dalle leggi contabili in vigore per i rispettivi enti" (comma 2). Invero il previsto trasferimento alle U.S.L. dei rapporti giuridici pregressi, relativi all’attività di assistenza sanitaria, va inteso – in conformità alla ratio della riforma sanitaria e alla funzione attuativa assegnata dal legislatore statale alla normativa regionale – nel senso che le stesse unità sanitarie sono designate come mere affidatarie della gestione dei rapporti suddetti in nome e per conto del Comune, (cfr. Cass. 11 novembre 1996, n. 9842, riferita a normative analoga della Regione Puglia).

3.2. A questo punto è il caso di prendere posizione sulla questione di legittimità costituzionale prospettata dalla ricorrente incidentale, in termini per il vero assolutamente generici, con riguardo all’art. 66 cit. in relazione agli artt. 3, 4, 117 e 118 Cost..

Orbene – per quanto attiene all’asserita violazione degli artt. 3 e 24 Cost. – appare chiaro che la questione viene prospettata su un presupposto erroneo, muovendo dall’inquadramento della fattispecie regolata dall’art. 66, comma 2, nell’ambito della responsabilità oggettiva, laddove, come si è detto, la norma disciplina un fenomeno successorio; mentre -per quanto attiene all’eccepita violazione degli artt. 117 e 118 Cost. – è sufficiente osservare, attesa la genericità delle deduzioni a sostegno dell’eccezione, che la norma non viola le competenze costituzionalmente garantite agli enti territoriali.

L’eccezione, dunque, va dichiarata manifestamente infondata.

3.3. Ritiene, inoltre, il Collegio che i Comuni succeduti ex lege nella posizione debitoria dei soppresso enti ospedalieri, non hanno perso la loro legittimazione passiva per effetto del D.L. 19 settembre 1987, n. 382 (convertito con L. n. 456 del 1987), che ha posto, in via generale, a carico del bilancio statale le posizioni debitorie di detti enti non ancora estinte alla data del 31 dicembre 1985 (art. 7) e ne ha dettato le modalità di ripianamento disponendo per alcuni debiti (art. 8: debiti verso le aziende di credito, la Cassa depositi e prestiti e verso gli istituti previdenziali) il soddisfacimento tramite il Ministero del Tesoro, previa certificazione rilasciata dal legale rappresentante dell’ente, cui risultava attribuita la gestione contabile dei soppressi enti ospedalieri; per altri (art. 9: debiti verso lo Stato, le province, i comuni e le U.S.L.) l’estinzione di diritto, con alcune eccezioni;

per altri ancora da accertarsi, con la collaborazione dei comuni e delle unità sanitarie, da regioni e province autonome e da far constare con apposita dichiarazione dei loro presidenti (art. 10) il pagamento, ad opera delle regioni, con mezzi finanziari messi a disposizione dallo Stato; prevedendo infine con riguardo a tutti i debiti residuali (art. 12, comma 2 che è quello che qui rileva) che "gli eventuali debiti non compresi nella certificazione di cui all’art. 8, comma 1, e gli eventuali crediti e debiti non compresi nella dichiarazione di cui all’art. 10, comma 1, comprese le partite comunque in sospeso alla data della dichiarazione medesima, nonchè quelle ulteriori accertate posteriormente, sono imputati alla gestione corrente delle unità sanitarie locali nelle quali sono confluiti gli enti ospedalieri e gli altri enti di cui al comma 1".

Parte ricorrente incidentale richiama un precedente di questa Corte che ha ricostruito la fattispecie contemplata dal comma 2 dell’art. 12 cit. nel senso della verificazione di una successione ex latere debitoris dell’U.S.L. al Comune (Cass. 3 luglio 2008, 18220), cui si contrappone, però, un diverso orientamento che si è andato consolidando nel tempo, secondo cui la norma in questione ha solo avuto un significato contabile, lasciando immutata la titolarità della posizione in capo ai Comuni dei rapporti giuridici pregressi (di carattere obbligatorio) già ad essi trasferiti in quanto successori degli enti ospedalieri (Cass. 11 ottobre 2011, n. 27895;

Cass. 14 ottobre 2011, n. 21241; Cass. 12 luglio 2006, n. 15761;

Cass. 10 maggio 2000, n. 5945; Cass. 11 marzo 1996, n. 9842; Cass. 12 dicembre 1992, n. 12841).

Il Collegio – nell’aderire a quest’ultimo indirizzo, confortato dalla lettera della norma, oltre che coerente con l’impianto complessivo della legge, finalizzato alla definitiva destinazione delle pervenute in oggetto sul bilancio dello Stato – ritiene di dover ribadire alcuni principi, già affermati con ampia prevalenza dalla giurisprudenza di questa Corte, non offrendo il ricorso incidentale elementi di sostanziale novità che giustifichino una rivisitazione degli argomenti già offerti dalle sentenze sopra richiamate.

Invero l’art. 12 comma 2 cit., in relazione alla fattispecie in esame, opera esclusivamente sul piano organizzativo interno dei meccanismi di imputazione contabile della posizione passiva, non anche sul piano esterno civilistico del rapporto con la parte creditrice: deve, dunque, escludersi che, con tale nuova imputazione contabile, la legge abbia inteso disporre una successione nel debito con effetto per il creditore. Più esattamente, secondo quanto disposto dalla norma indicata, il debito farà carico al Fondo sanitario Nazionale, cui fa capo il finanziamento delle U.S.L., ma ciò non comporta un "trasferimento" del debito in questione nel senso civilistico del termine, con estromissione del rapporto del Comune debitore; l’accertamento giudiziario del debito stesso deve, infatti, svolgersi nei confronti del Comune, il quale, in esito alla condanna al pagamento, è tenuto a curare l’attivazione dei meccanismi predisposti all’estinzione dell’obbligazione, senza coinvolgere il creditore nei problemi attinenti le procedure contabili interne fra il Comune e la struttura operativa sanitaria.

Nè ad una diversa conclusione può pervenirsi sulla base del disposto del D.Lgs. n. 502 del 1993, art. 5 neppure nel testo sostituito dal D.Lgs. n. 517 del 1993, art. 6, atteso che tale norma prevede il trasferimento al patrimonio delle Unità Sanitarie Locali o delle Aziende Ospedaliere dei soli beni e attrezzature (già facenti parte del patrimonio dei Comuni o delle Provincie con vincolo di destinazione alle U.S.L.), non anche dei rapporti giuridici obbligatori, già trasferiti ai Comuni quali successori dei disciolti enti ospedalieri a norma della L. n. 833 del 1978, art. 66 (cfr.

Cass. n. 5038/2005; Cass. n. 15761/2006 già cit.).

In definitiva il ricorso incidentale del Comune va rigettato, per cui può passarsi all’esame del ricorso principale.

4. Con l’unico motivo di ricorso principale si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 cod. civ. per avere la Corte di appello attribuito valore "percipiente" alla c.t.u. nella parte in cui era semplicemente deducente e senza aggancio ai dati probatori documentali riscontrati dal consulente, nonchè vizio logico di motivazione nel presumere l’asserita asintomaticità di una situazione invalidante nonostante la presenza in atti di numerosi esami invasivi eseguiti nel corso di un ventennio, ad esito dei quali la ricorrente si sottopose ad asportazione di un rene.

In particolare la ricorrente si duole per il mancato riconoscimento dell’inabilità temporanea nel periodo dal (OMISSIS) (e, cioè, nel periodo intercorso dall’intervento chirurgico cui è stato imputato l’errore rappresentato dalla parziale rimozione del catetere sino all’intervento di nefrectomia dx totale) e lamenta che la Corte di appello – a prescindere dalla "distrazione" di avere attribuito ad essa istante una domanda di invalidità permanente negli anni 1974/1992 anzichè temporanea – abbia operato un’acritica accettazione dei risultati della c.t.u., ritenendola percipiente e non deducente, senza operare il necessario controllo dell’insufficienza del ragionamento presuntivo effettuato dal consulente: ciò in quanto l’argomento del c.t.u. in ordine all’"asintomaticità per nefropatia", fatto proprio in via mediata dalla Corte di appello, sarebbe illogico, dal momento che poggerebbe sul rilievo della permanente funzionalità escretiva nel periodo in questione, senza alcun riscontro in atti, peraltro neppure richiamati nella sentenza impugnata.

5. Il motivo, al limite dell’inammissibilità, va, comunque, rigettato.

Innanzitutto si osserva che, secondo principio assolutamente pacifico nella giurisprudenza di questa Corte, la consulenza tecnica di ufficio, non essendo qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, perchè volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze, è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito. In particolare – quanto all’asserita violazione dell’art. 2697 c.c. – si rammenta che il giudice può affidare al consulente non solo l’incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente); in quest’ultimo caso la consulenza può costituire fonte oggettiva di prova tutte le volte che opera come strumento di accertamento di situazioni rilevabili esclusivamente attraverso il ricorso a determinate cognizioni tecniche, risultando in ogni caso, è rimesso al potere discrezionale del giudice del merito. Mentre – per quanto attiene alla dedotta violazione dell’art. 2728 cod. civ. – si rileva che in materia di presunzioni, è riservata al giudice di merito la valutazione discrezionale della sussistenza sia dei presupposti per il ricorso a tale mezzo di prova, sia dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, ovverosia come circostanze idonee a consentire illazioni che ne discendano secondo il criterio dell’id quod plerumque accidit;

di modo che l’unico sindacato riservato in proposito al giudice di legittimità è quello sulla congruenza della relativa motivazione.

Orbene, nel caso all’esame, per quanto emerge dalla decisione impugnata, il giudice di primo grado – trattandosi di verificare situazioni rilevabili esclusivamente attraverso il ricorso a cognizioni tecniche, naturalmente estranee al proprio bagaglio culturale – affidò al consulente anche il compito di accertare l’eventuale inabilità temporanea nel periodo di cui trattasi, provvedendo poi a verificare criticamente il percorso argomentativo seguito dal consulente e consapevolmente condividendone le conclusioni: valutazioni, tutte, confermate dai giudici di appello.

Valga considerare che il giudice del merito, qualora condivida i risultati della consulenza tecnica d’ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, atteso che la decisione di aderire alle risultanze della consulenza implica valutazione ed esame delle contrarie deduzioni delle parti, mentre l’accettazione del parere del consulente, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce motivazione adeguata, non suscettibile di censure in sede di legittimità (Cass., 22 febbraio 2006, n. 3881). Nel caso di specie, peraltro, i giudici di appello, confermando le conclusioni cui era pervenuto in parte qua il consulente, non si sono limitati a richiamare la relazione, nel punto in cui aveva descritto un "lungo periodo di asintomaticità per nefropatia", ma hanno, nel contempo, evidenziato l’equivocità dei dati desumibili da eventuali dolori o malesseri lamentati dalla D. T. nel periodo di cui trattasi (in considerazione di altre patologie e dei due interventi all’apparato ginecologico cui la stessa era stata sottoposta) e rimarcato, altresì, il difetto di allegazioni, nello stesso atto introduttivo, in ordine un’invalidità verificatasi nel periodo in questione (e qui, contrariamente a quanto sembra opinare parte ricorrente, il riferimento è proprio all’inabilità temporanea e non a quella permanente); il che basta a ritenere assolto lo specifico obbligo motivazionale gravante sul giudice del merito.

Parte ricorrente – lamentando vizio motivazione e violazione di legge, per avere i giudici di appello trascurato elementi indiziari desumibili da "una serie importante di esami invasivi" come le urografie renali – si limita, in buona sostanza, ad affermare un convincimento alternativo, ma non esclusivo rispetto a quello espresso dal giudice di merito, senza fare emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio. Invero non sono prospettate incongruenze logiche o giuridiche della motivazione della sentenza impugnata, limitandosi, in buona sostanza, la ricorrente a sollecitare una diversa valutazione, da parte di questa Corte regolatrice, degli elementi in atti e quindi, un giudizio di merito di terzo grado precluso in questa sede.

In conclusione anche il ricorso principale va rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità, tenuto conto della soccombenza reciproca e della natura questioni prospettate con il ricorso incidentale, vanno interamente compensate.

P.Q.M.

La Corte, decidendo sui ricorsi riuniti, li rigetta, compensando interamente le spese del giudizio di cassazione.

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