Cass. pen., sez. VI 14-05-2009 (12-05-2009), n. 20369 – Pres. DE ROBERTO Giovanni – P.M. Stabile Carmine – T.F. c. R.C. UDIENZA PRELIMINARE – Condanna alle rifusione delle spese sostenute dall’imputato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

FATTO
Con la sentenza in epigrafe, il Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Sulmona dichiarava non luogo a procedere nei confronti di R.C. in ordine al reato di cui agli artt. 110, 319 e 319 bis c.p., così qualificato il fatto di cui al capo M, originariamente inquadrato nella ipotesi di cui all’art. 110 c.p., art. 61 c.p., n. 7 e art. 317 c.p. in danno di T.F., per non aver commesso il fatto.
Con la stessa sentenza, veniva disposta la trasmissione degli atti al pubblico ministero per le proprie determinazioni in ordine al reato di corruzione attiva, ex art. 321 c.p., prospettabile a carico del T..
Nella richiesta di rinvio a giudizio era stato addebitato al R. di avere, in concorso con il defunto sindaco di (OMISSIS), V.C., indotto il costruttore T., che intendeva completare la edificazione di un fabbricato in zona (OMISSIS) oggetto di controversie edilizie e urbanistiche, ad accettare una proposta transattiva comportante l’accollo delle spese legali e tecniche sostenute dal Comune, l’esecuzione di lavori di consolidamento previo acquisto dell’area di proprietà comunale nonchè di quelli relativi al raddoppio di un sottopasso ferroviario, questi ultimi da affidare ad altra ditta, il conferimento a intermediatori vicini al sindaco dell’incarico di commercializzazione degli appartamenti, la revoca della costituzione di parte civile in un procedimento penale pendente a carico del sindaco e altro.
Il G.u.p. riteneva che a detta condotta, svolta su basi paritarie tra il sindaco e il T., e quindi qualificabile nell’ambito della fattispecie della corruzione, fosse rimasto estraneo il R., con conseguente esito liberatorio; mentre doveva essere valutata da parte del p.m. la posizione del T. ai sensi dell’art. 321 c.p..
Ricorre la parte civile T.F., a mezzo del difensore avv. Luigi Di Massa, che denuncia, con un unico motivo, la violazione dell’art. 425 c.p.p. e il vizio di motivazione in punto di esclusione degli elementi di prova a carico del R., osservando che tutti i dati processuali, puntualmente esposti nella sentenza impugnata, dimostravano il pervicace e costante disegno criminoso posto in essere dal R. in accordo con il suo stretto amico V. ai danni del T., perseguito in ogni modo con azioni amministrative e giudiziarie tra loro concordate, anche attraverso falsificazioni e il coinvolgimento di dipendenti comunali; condotta che, contrariamente a quanto ritenuto dal G.u.p., integrava un atteggiamento prevaricatore e quindi di tipo concussivo, e che era perdurata, in piena sintonia tra i due, sino alla messa a punto dell’oneroso accordo transattivo imposto da ultimo al costruttore, con il beneplacito del R., dal cui avallo il sindaco mostrava chiaramente, stando al tenore delle conversazioni intercettate, di non poter prescindere.
Osserva ancora il ricorrente che in ogni caso, anche ammettendo l’esistenza di indizi di segno contrario, la regola di giudizio sottesa all’art. 425 c.p.p. imponeva al giudice la devoluzione della tesi accusatoria alla sede dibattimentale.
I difensori dell’imputato, avvocati Michele Lioi e Bruno Leuzzi hanno depositato memorie, corredate da documenti, con le quali chiedono che il ricorso sia dichiarato inammissibile o rigettato.
DIRITTO
Va premesso che nell’economia del presente giudizio di legittimità, considerata anche la peculiare natura della sentenza impugnata, emessa a norma dell’art. 425 c.p.p. e non all’esito di un giudizio sulla responsabilità penale, non ci si deve occupare del punto relativo alla oggettiva rilevanza penalistica della condotta contestata nè dell’esatta qualificazione giuridica di essa (concussione da parte del sindaco V. e del R. in danno del costruttore T. ovvero corruzione intervenuta tra il sindaco e il costruttore), dato che la ragione della pronuncia liberatoria sta nella ritenuta estraneità del R. alla condotta riassunta nel capo M valutazione che, nei termini posti dalla sentenza impugnata, manterrebbe la sua validità anche nella ipotesi in cui il giudicante avesse ritenuto corretta l’originaria qualificazione del fatto o, perfino, qualora avesse escluso, sul piano oggettivo, la sua riconducibilità a una fattispecie criminosa.
Nella sentenza impugnata, dopo una esauriente e particolareggiata esposizione della intera vicenda amministrativa e giudiziaria relativa ai rapporti della Immobiliare D’aurora s.r.l. con l’amministrazione comunale di (OMISSIS) per il completamento di un fabbricato in località (OMISSIS), e dei tormentati rapporti intercorsi, da un lato, tra l’amministrazione, e in particolare il sindaco V.C., cui si era affiancato R.C., presidente del Codacons, e dall’altro. T.F., subentrato nelle quote della società D’Aurora, si osserva che per ciò che attiene alla condotta specificamente descritta nel capo M nessun elemento indica un coinvolgimento del R. nelle trattative e poi negli accordi, ritenuti illeciti, intercorsi tra il V. e il T., al fine di porre termine in via transattiva alla controversia insorta tra l’amministrazione e il costruttore in ordine alla rispondenza del fabbricato alle norme urbanistiche e alle esigenze tecnico-costruttive derivanti dalle caratteristiche morfologiche e geologiche del terreno su cui la costruzione insisteva, essendo questa edificata a ridosso di un costone roccioso con delicato equilibrio statico.
In particolare si rileva che, pur avendo il V. e il R. concordemente posto in essere fin dall’inizio ogni iniziativa volta a impedire il completamento del fabbricato, dal contenuto di intercettazioni telefoniche e ambientali si ricava che, a partire dal (OMISSIS), gli accordi finali relativi alla transazione incriminata furono assunti dal sindaco con il T. del tutto autonomamente rispetto all’imputato, il quale anzi venne a un certo punto volutamente estromesso da qualsiasi contatto, tenendosene, da parte del sindaco, iniziative che avrebbero potuto intralciare il perfezionamento dell’accordo.
Tale mutamento di rotta da parte del sindaco viene ragionevolmente interpretato sulla base della esigenza del V. di "rabbonire" il T., che si era costituito parte civile in un procedimento penale a suo carico sempre in relazione alla stessa vicenda (falsa attestazione dell’area di sedime della palazzina), che avrebbe potuto comportare anche pesanti conseguenze di natura patrimoniale che molto preoccupavano il sindaco, come emergeva dai colloqui con il suo legale di cui si da atto nella decisione impugnata. D’altro canto, una sentenza del Consiglio di Stato, depositata il 10 dicembre 2002, pur confermando la mancanza di validi titoli edificatori nell’area in questione, lasciava aperto uno spiraglio di transazione, precisandosi in essa che la situazione di pericolo attuale poteva essere superata con l’adozione degli interventi specificati in una consulenza tecnica.
Indicativo, poi, del mutato atteggiamento del sindaco, è, a partire dal dicembre 2003, data in cui gli accordi transattivi stavano avvicinandosi a maturazione, la rottura di contatti del T. con la p.g., cui fino allora egli aveva denunciato le ritenute soperchierie dell’amministrazione a suo danno.
Infine, risulta dai colloqui intercettati, come esposti nella sentenza impugnata, che alla preoccupazione manifestata dal T. di una interferenza da parte del R., tale da poter turbare i loro accordi, il V. aveva risposto rassicurandolo nel senso che egli aveva il totale controllo della operazione.
Questi essendo i dati di fatto rappresentati in sentenza, ove appaiono annodati da un percorso logico non eccepibile, non si vede su quali basi il ricorrente possa a ragione fondare le sue critiche:
non è ravvisabile alcuna violazione dell’art. 425 c.p.p., perchè il G.u.p. è pervenuto alla conclusione della sicura estraneità dell’imputato al fatto contestatogli; non sussiste alcuna carenza o illogicità della motivazione che infici una simile conclusione, poichè i dati di fatto, non specificamente contestati dal ricorrente, escludono un coinvolgimento del R. nell’accordo transattivo, risolvendosi in una mera illazione o, ancor più, in una violazione del principio di personalità e legalità in materia penale, far derivare tale coinvolgimento da condotte precedenti, autonomamente e separatamente contestate, o dalla generica posizione di ostilità dell’imputato nei confronti della realizzazione edilizia perseguita dal T..
In conclusione, presentando il ricorso censure che si limitano a prospettare una diversa interpretazione delle risultanze processuali, ed essendo le stesse comunque manifestamente infondate, se ne deve dichiarare l’inammissibilità, con conseguente condanna del ricorrente, a norma dell’art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in relazione alle questioni dedotte, si ritiene equo determinare in Euro 1.000 (mille).
Il ricorrente deve inoltre essere condannato a rifondere al R., che ne ha fatto richiesta, le spese sostenute in questo giudizio di impugnazione, che si liquidano equitativamente, tenuto conto dell’impegno sostenuto dal medesimo nel resistere al ricorso, in complessivi Euro 2.000, oltre I.V.A. e C.P.A..
Tale ultima statuizione, pur non espressamente prevista dal codice di rito penale, che del resto non contemplava originariamente l’impugnazione della parte civile-persona offesa avverso le sentenze di non luogo a procedere, anche agli effetti penali (v. Sez. un., 29 maggio 2008, D’Eramo), deve essere adottata in base al principio generale di causalità e di soccombenza (v. Sez. un., 25 ottobre 2005, Misiano), di cui sono espressione non solo l’art. 541 c.p.p., comma 2 e art. 592 c.p.p., comma 4, ma, più in generale, l’art. 91 c.p.c., che viene in causa trattandosi di un giudizio di impugnazione che, pur se ispirato da finalità (anche) di ordine penale, è stato comunque promosso ad iniziativa di una parte privata, rimasta soccombente, nei confronti di un’altra.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle ammende nonchè a rimborsare le spese sostenute dal R. che liquida in complessivi Euro 2.000 oltre I.V.A. e C.P.A..

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte Costituzionale, Sentenza n. 380 del 2003 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO Conflitto di attribuzione Ordinamento giudiziario

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

1.– Con ricorso del 23 gennaio 2003, depositato il 27 gennaio 2003, il Consiglio superiore della magistratura, in persona del Vice Presidente, a ciò delegato dal Presidente della Repubblica con decreto 1° agosto 2002, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Ministro della giustizia, senatore R. C., avverso la nota conclusiva del medesimo Ministro in data 25 ottobre 2002, chiedendo che la Corte – previa declaratoria di ammissibilità del conflitto – dichiari che non spetta al predetto Ministro il potere di rifiutare di dar corso alla deliberazione del Consiglio superiore della magistratura che conferisce l’ufficio direttivo di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di B. al dott. A. G..

2.– Nel ricorso viene ricostruita l’intera vicenda che ha dato luogo al conflitto secondo la seguente scansione temporale.

2.1.– Nella seduta del 9 ottobre 2001, la quinta Commissione del Consiglio superiore della magistratura deliberava all’unanimità di proporre al plenum del Consiglio stesso il conferimento dell’ufficio direttivo di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di B. al dott. A. G..

Nella successiva seduta del 16 ottobre 2001 la medesima Commissione – dopo aver vagliato i curricula professionali dei diversi candidati "in fascia" ed aver accertato la maggiore idoneità del dott. G. a ricoprire l’incarico direttivo- deliberava di proporre quest’ultimo per la nomina a Procuratore della Repubblica al Ministro della giustizia, per il previsto concerto.

2.2.– Con nota del 24 gennaio 2002, il Ministro della giustizia rappresentava che, essendo il fratello del magistrato proposto (dott. P. M. G.) Presidente di sezione presso lo stesso Tribunale di B., sussisterebbe una causa di incompatibilità ai sensi dell’art. 19 del regio-decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario) "così come disciplinata dalla circolare n. 8160/4 comm. del 9 ottobre 1982 e successive modifiche". Veniva richiesto, pertanto, alla quinta Commissione di valutare detti profili.

2.3.– Nella seduta del 19 febbraio 2002 il relatore (dott. Gallo) comunicava l’avvenuta ricezione di una nota del dott. A. G. con la quale questi si impegnava "in caso di nomina, ad eliminare ogni possibile incompatibilità con le funzioni esercitate dal proprio fratello". La quinta Commissione deliberava, quindi, di richiedere al Presidente del Tribunale di B. un motivato e specifico parere, alla luce della citata circolare, in ordine all’eventuale sussistenza di intralci al regolare andamento del servizio che potessero derivare dalla presenza del suddetto vincolo di parentela. Il Presidente del Tribunale, con nota del 26 febbraio 2002, sottolineava la necessità di confermare il giudizio già in passato espresso dal Consiglio superiore della magistratura con delibera 16 febbraio 1998 in ordine all’insussistenza di qualsiasi ipotesi di incompatibilità derivante dalla suddetta parentela, anche perché detta incompatibilità si potrebbe prospettare, nel caso in esame, soltanto con riguardo all’intervento del PM nei processi civili innanzi alla sezione presieduta dal fratello del candidato. Anche in queste circostanze, sempre secondo il Presidente del Tribunale, si tratterebbe di un impedimento agevolmente superabile mediante l’attribuzione degli affari civili e della partecipazione alle udienze del Tribunale civile ad alcuni sostituti (così come fatto dal precedente Procuratore della Repubblica dott. G. B.).

2.4.– Nella seduta dell’11 marzo 2002, il relatore proponeva alla Quinta Commissione di confermare la iniziale proposta di nomina, dopo aver fatto presente che il Presidente del Tribunale di B. aveva comunicato che in data 15 febbraio 2002 il dott. A. G. aveva sottoscritto una dichiarazione con la quale faceva presente che, qualora gli fosse stato conferito l’ufficio direttivo in questione, avrebbe confermato in via permanente ed irrevocabile la delega per tutti i pareri e gli interventi in affari civili a due sostituti, allo scopo di eliminare ogni possibile incompatibilità con il fratello.

2.5.– La quinta Commissione, dopo due rinvii, nella seduta del 14 marzo 2002, deliberava di chiedere alla settima Commissione il numero delle sezioni esistenti presso il Tribunale di B. e da quanti anni il dott. P. M. G. svolgesse le funzioni di Presidente di sezione presso il suddetto Tribunale. La risposta pervenuta (con la quale si comunicava la esistenza di tre sezioni civili e lo svolgimento dal 9 maggio 1995 delle funzioni di Presidente di sezione del dott. P. M. G.) veniva esaminata nella seduta del 18 marzo 2002.

2.6.– Nella successiva seduta del 27 marzo 2002, la quinta Commissione deliberava a maggioranza (con cinque voti a favore del dott. A. G. ed un voto a favore del dott. A. G.) di proporre al plenum del CSM il conferimento dell’ufficio direttivo di Procuratore della Repubblica al dott. A. G..

Nella seduta dell’8 aprile 2002, sempre la quinta Commissione, dopo aver nuovamente valutato i curricula dei candidati "in fascia" e aver escluso, alla luce dell’attività istruttoria svolta, la possibile sussistenza di situazioni di incompatibilità, anche tenuto conto dell’impegno assunto dal magistrato in esame, proponeva una seconda volta, con la medesima maggioranza della prima deliberazione, la nomina del suddetto magistrato.

2.7.– Con nota del 16 maggio 2002, il Ministro della giustizia, rappresentava che dagli atti sarebbe risultato che il dott. A. G. non avrebbe adempiuto all’obbligo – sancito a pena di inammissibilità dalla circolare n. 8160 del 9 ottobre 1982 – "di rilasciare la dichiarazione circa eventuali situazioni di incompatibilità all’atto della domanda volta ad ottenere il conferimento dell’ufficio direttivo de quo". Nella nota si aggiungeva: "né può sottacersi che con la soluzione prospettata si verrebbe a creare un rapporto di gerarchia improprio fra Procuratore Capo e sostituti, due dei quali si troverebbero a trattare, con delega permanente e irrevocabile, gli affari di natura civile senza possibilità di direttive da parte del dirigente dell’Ufficio"; si fa, altresì, presente come la gran parte delle materie assegnate alla Prima sezione civile, presieduta dal dott. P. M. G., richiedono l’intervento del PM, con il conseguente "disagio" dell’Ufficio di Procura costretto ad operare in settori delicati (quali quello fallimentare e di volontaria giurisdizione) senza possibilità di coordinamento e di direttive. Detti "ostacoli" non sarebbero, secondo il Ministro, rimuovibili con l’intervento dell’unico Procuratore aggiunto "a meno di non voler ipotizzare, nella sostanza, due figure dirigenziali, l’una per il carico di lavoro dell’Ufficio collegato alle competenze del fratello del dott. A. G. e l’altra, ossia il Procuratore Capo, per le residue materie". Si chiedeva, pertanto, che la Commissione valutasse anche i profili rappresentati nella suddetta nota.

2.8.– Nella seduta del 23 maggio 2002, la quinta Commissione, dopo aver esaminato il contenuto della nota del Ministro, evidenziava come la dichiarazione di incompatibilità non costituisca condizione di ammissibilità della domanda, bensì soltanto elemento di valutazione della candidatura suscettibile di essere allegato alla domanda anche successivamente alla presentazione della stessa. Si sottolineava, altresì, come i profili di possibile incompatibilità fossero già stati esaminati alla luce dell’originaria segnalazione ministeriale e ritenuti irrilevanti. Veniva, infine, osservato che la delega ai due sostituti non avrebbe privato il Procuratore della Repubblica delle "sue prerogative permanendo sempre in capo allo stesso il potere di sostituire, se necessario, i due sostituti attualmente addetti a quel settore mentre la delega in favore del procuratore aggiunto rientra nei poteri organizzativi del Capo dell’ufficio e non risulta d’ostacolo al regolare funzionamento dell’ufficio". Le suddette determinazioni venivano, quindi, comunicate al Ministro della giustizia.

2.9.– Con nota del 2 luglio 2002, il Ministro della giustizia confermava i rilievi già contenuti nelle due precedenti note, dando "il concerto in favore dell’altro magistrato che ha riportato voti, dott. A. G., negandolo quanto al dott. A. G.".

2.10.– La quinta Commissione, nella seduta del 4 luglio 2002, confermava la proposta di nomina a favore del dott. A. G., ritenendo di aver pienamente adempiuto all’attività di concertazione con il Ministro della giustizia, secondo le modalità indicate da questa Corte con sentenza n. 379 del 1992.

2.11.– Nella seduta del 10 luglio 2002, il plenum del CSM, esaminata l’attività istruttoria e di concertazione svolta dalla quinta Commissione, approvava – con 21 voti a favore, 3 contrari e 2 astensioni – la nomina del dott. A. G. a Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di B..

2.12.– Il Vice Presidente del CSM, prof. V. R., con nota in data 20 settembre 2002, rappresentava al Ministro della giustizia la necessità di una "rapida definizione della procedura", atteso che il posto di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di B. era ormai vacante dal 27 giugno 2001.

2.13.– Il Ministro rispondeva con nota del 25 ottobre 2002, ribadendo le argomentazioni già svolte a sostegno delle proprie determinazioni, e aggiungendo che l’attività svolta in seno all’organo di autogoverno "non appare essere stata improntata, nella sostanza, a leale collaborazione … nei confronti del Ministro della giustizia, nel necessario tentativo di pervenire ad una soluzione concordata"; per tali motivi il Ministro affermava di non poter "dar corso alla controfirma del d.P.R. di nomina del dott. A. G. a Procuratore della Repubblica di B.".

2.14.– Nelle sedute del 5 e 6 novembre del 2002, la quinta Commissione decideva di proporre al plenum l’elevazione di un conflitto di attribuzione; tale proposta veniva approvata dall’assemblea plenaria del CSM nella seduta del 4 dicembre 2002.

3.– Dopo la esposizione dei fatti sin qui riportata, il ricorrente sostiene l’ammissibilità del ricorso sia sotto il profilo soggettivo – avendo questa Corte costantemente ritenuto che il CSM possa essere parte tanto attiva quanto passiva di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (si richiamo le sentenze n. 419, n. 435 e n. 480 del 1995) – sia sotto il profilo oggettivo, controvertendosi in ordine alla "delimitazione della sfera di attribuzioni determinata per i vari poteri da norme costituzionali" (art. 110 della Costituzione per le competenze del Ministro della giustizia; art. 105 della Costituzione per le competenze del CSM).

4.– Nel merito, il ricorrente assume che il rifiuto del Ministro della giustizia di dar corso alla deliberazione del CSM che conferisce l’ufficio direttivo di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di B. al dott. A. G. sarebbe lesivo delle competenze che gli artt. 105, 106, 107 e 110 della Costituzione attribuiscono esclusivamente al Consiglio medesimo, attenendo allo status dei magistrati a garanzia dell’autonomia e dell’indipendenza dell’ordine giudiziario. Il potere di controfirma ministeriale del decreto del Presidente della Repubblica, sancito dall’art. 17 della legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura), assolverebbe soltanto ad una funzione meramente integrativa dell’efficacia di un atto ("che si forma interamente ed esclusivamente all’interno del Consiglio") allo scopo di consentire che lo stesso assuma la forma tipica dell’atto amministrativo, rendendolo così assoggettabile agli ordinari controlli dei giudici contabili e amministrativi (si citano le sentenze n. 44 del 1968; n. 168 del 1963; n. 4 del 1986).

5.– Il ricorrente sottolinea, altresì, che il concerto ministeriale previsto dall’art. 11, comma terzo, della legge n. 195 del 1958 per il conferimento degli uffici direttivi inciderebbe sullo status del magistrato attenendo ad atto di "assegnazione" ad un ufficio, nonché ad atto di "trasferimento" e di "promozione", con la conseguenza che l’intervento ministeriale "in tanto può ritenersi costituzionalmente legittimo in quanto non sottenda in alcun modo un intervento suscettibile di limitare la piena autonomia del CSM". A tal proposito, il ricorrente riporta parte della motivazione della sentenza n. 379 del 1992 di questa Corte, in cui si afferma che il concerto del Ministro della giustizia coincide "non già con un atto di sostanziale assenso o di veto, ma con un’attività di concertazione finalizzata alla formulazione di una proposta comune", nel rispetto del principio di leale collaborazione.

5.1.– Il ricorrente ritiene di avere pienamente e correttamente adempiuto al predetto dovere di collaborazione, evidenziando che la causa di incompatibilità prevista dall’art. 19 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 relativa all’esistenza di vincoli di parentela o di affinità entro il terzo grado non è inderogabile; rientrerebbe, infatti, nel potere del CSM di valutare se, per il numero dei componenti il collegio o l’ufficio, sia da escludere che detta causa possa rappresentare un intralcio al regolare andamento del servizio. Il ricorrente aggiunge che nel caso di specie – all’esito di una puntuale e completa attività istruttoria (quale risulta dalla narrazione dei fatti sopra riportata) svolta proprio a seguito dei rilievi mossi dal Ministro – è stato escluso che il vincolo di parentela sussistente tra i dottori A. e P. M. G. potesse in qualche modo pregiudicare il regolare funzionamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di B.. In ordine ai successivi rilievi ministeriali di cui alla nota del 16 maggio 2002 (riportati sub 2.7), il ricorrente ribadisce nel ricorso le valutazioni già espresse nel corso della seduta del 23 maggio 2002 (riportate sub. 2.8), aggiungendo: che una eventuale inosservanza da parte del dott. A. G., una volta nominato Procuratore, degli impegni personalmente assunti per eliminare la situazione di incompatibilità potrebbe far scattare sanzioni disciplinari con possibilità di trasferimento ad altra sede; che è trascorso più di un anno da quando il posto di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di B. è rimasto vacante, con ciò contravvenendosi ai principi sanciti da questa Corte nella sentenza n. 379 del 1992, che imporrebbero che il confronto dialettico fra le due autorità si esaurisca "in tempi ragionevolmente brevi" con attribuzione al plenum del CSM del potere di deliberare sul conferimento dell’incarico in caso di perduranti divergenze, al fine di non compromettere il superiore interesse al regolare funzionamento dei servizi giudiziari.

6.– Con ordinanza n. 112 del 2003, questa Corte ha dichiarato – restando impregiudicata ogni pronuncia definitiva – ammissibile il ricorso, ritenendo sussistenti, sia sotto il profilo soggettivo, sia sotto quello oggettivo, i requisiti di cui all’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ai fini della configurabilità di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato e dando le disposizioni circa gli adempimenti di comunicazione, notifica e deposito. Il ricorso è stato notificato il 18 aprile 2003 e depositato il successivo 2 maggio.

7.– Con atto del 3 maggio 2003, è intervenuto nel giudizio il Ministro della giustizia, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, chiedendo il rigetto del ricorso.

La difesa erariale – dopo aver richiamato il contenuto delle norme costituzionali (artt. 105 e 110) e legislative (artt. 10, 11, terzo e ultimo comma, 17, primo comma, della legge n. 195 del 1958; art. 22, primo e secondo comma, del regolamento interno 6 aprile 1988 del CSM) di riferimento, nonché parte della motivazione della sentenza n. 379 del 1992 della Corte costituzionale – ritiene che nel procedimento diretto alla nomina del Procuratore della Repubblica di B. non si sarebbe formato il "concerto" tra il Consiglio superiore della magistratura e il Ministro della giustizia.

7.1.– In particolare, l’Avvocatura – rifacendosi al contenuto della lettera del Ministro del 25 ottobre 2002, con la quale si comunicava il diniego di controfirma – sostiene che il dissenso ministeriale in ordine alla proposta di nomina del dott. G. si fonderebbe su ragioni di "organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla Giustizia" (art. 110 della Costituzione). Nella specie, infatti, il Ministro ha addotto l’esistenza di una causa di incompatibilità derivante dalla parentela tra il soggetto indicato dal CSM e l’attuale Presidente della sezione civile del Tribunale di B. (art. 19 ord. giud.), con conseguente impossibilità per il primo di trattare o coordinare i delicati affari civili (come quelli in materia societaria, fallimentare ed in generale di volontaria giurisdizione) presso il predetto Tribunale. Né potrebbe ritenersi conforme alle regole del "concerto" – prosegue la difesa erariale – l’avere il CSM, da un lato, demandato la valutazione di un eventuale "disservizio" causato dalla suddetta parentela al Presidente del Tribunale, "ignorando in sostanza i poteri del Ministro in materia"; dall’altro, ritenuto sufficiente la dichiarazione con la quale lo stesso G. si impegnava in caso di nomina a conferire "in via permanente e irrevocabile" la delega per tutti i pareri e gli interventi in affari civili ai sostituti presso la Procura. Ciò in quanto, con riferimento a quest’ultimo aspetto, si sarebbe legittimata una disponibilità "delle funzioni istituzionali da parte del proposto all’ufficio direttivo per ragioni esclusivamente private" e creato "comunque una figura ibrida e del tutto irritale di un ufficio direttivo dimezzato, che su alcune importanti competenze istituzionali non dà e non può dare le direttive di coordinamento e di vertice". A questa anomalia segnalata al CSM dal Ministro, il primo avrebbe risposto in maniera "contraddittoria", rilevando come permarrebbe sempre in capo al Procuratore della Repubblica il potere organizzativo di sostituire, se necessario, i sostituti addetti al settore civile; la contraddittorietà deriverebbe, secondo l’Avvocatura, dal fatto che con l’esercizio del potere di sostituzione cesserebbe la permanenza e l’asserita irrevocabilità della delega, con riproposizione così della causa di incompatibilità. La difesa erariale ritiene, inoltre, non pertinente il richiamo fatto dalla Commissione del CSM a precedenti in cui il Ministro avrebbe proceduto alla controfirma, non essendo nessuno dei casi prospettati assimilabile a quello in esame.

7.2.– Alla luce delle esposte osservazioni, l’Avvocatura conclude affermando che "… malgrado l’ossequio formale al dovere di concertazione nel senso indicato dalla Corte costituzionale … non sembra che nella sostanza si sia giunti ad una effettiva concertazione, posto che la delibera è stata conforme alla proposta, nonostante le contrarie osservazioni del Ministro pur ritenute obiettivamente serissime, per l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, superate invece con motivazioni assolutamente inaccettabili in punto di legittimità, senza la ricerca di una soluzione alternativa, certamente possibile e raggiungibile in un sereno clima di collaborazione"; la soluzione alternativa sarebbe potuta essere la nomina dell’altro magistrato che aspirava all’ufficio direttivo, su cui il Ministro "aveva espresso il suo incondizionato concerto".

8.– Con ordine istruttorio in data 18 giugno 2003 è stata disposta l’integrazione della documentazione esibita dalle parti con le seguenti acquisizioni:

1) testo della originaria circolare n. 8160 del 9 ottobre 1982 e testo delle modifiche successive, con copia delle relative delibere (circolare n. 7600 del 14 settembre 1985 ed eventuali ulteriori);

2) chiarimenti sulla esistenza nell’ultimo triennio di delibere del CSM, relative ad incompatibilità ai sensi dell’art. 19 del r.d. n. 12 del 1941, con contenuto diverso dall’archiviazione;

3) chiarimenti sull’esistenza, sempre nell’ultimo triennio, di iniziative del Ministro in ordine alla archiviazione di pratiche di incompatibilità;

4) indice del fascicolo o degli incartamenti esistenti presso il Ministero della giustizia, relativi alla nomina del dott. A. G. a Procuratore della Repubblica di B., per cui si discute nel ricorso, con dichiarazione di completezza a firma del responsabile dell’Ufficio competente e del preposto all’archivio;

5) copia degli atti compresi nell’indice anzidetto, non inclusi tra quelli depositati avanti a questa Corte rispettivamente dal CSM, come da elenco in ricorso, e dalla difesa del Ministro della giustizia (nota CSM 5 giugno 2002 P10940/2002).

8.1. – Il CSM e il Ministro hanno provveduto a depositare la documentazione richiesta rispettivamente in data 6 e 8 agosto 2003.

Il CSM ha inoltre, in relazione alle richieste di cui ai punti 1) e 3), sopra riportati, comunicato: "che dal riscontro delle procedure informatiche (…) non risultano delibere di trasferimento ex art. 2 L. guar. derivanti da situazioni di incompatibilità ex art. 19 ord. giud. nel periodo 2000-2003; che nell’ultimo triennio non risultano iniziative del Ministero in ordine all’archiviazione di pratiche di incompatibilità".

9.– Nell’imminenza dell’udienza pubblica, il Consiglio superiore della magistratura ha depositato una memoria illustrativa, con la quale, in risposta alle osservazioni contenute nell’atto di costituzione del Ministro, ribadisce l’avvenuto rispetto da parte dell’esponente del principio di leale collaborazione secondo le indicazioni contenute nella sentenza n. 379 del 1992 di questa Corte, come dimostrerebbero i numerosi passaggi attraverso i quali si è sviluppata la procedura preordinata al concerto. La correttezza dell’operato del CSM sarebbe, altresì, avvalorata dalla coerenza della soluzione adottata nel caso concreto rispetto ad analoghe precedenti vicende relative a situazioni di incompatibilità ex art. 19 ord. giud., così come attestato dalla documentazione prodotta a seguito dell’ordinanza istruttoria del 18 luglio 2003 della Corte costituzionale. Infine, il ricorrente richiama il contenuto delle sollecitazioni espresse al Ministro dall’Associazione forense di B., affinché procedesse alla controfirma del decreto di nomina del dott. G., nonché il contenuto di alcune interrogazioni parlamentari, con le quali, da un lato, si è espressa la medesima sollecitazione, dall’altro, si è chiesto al Ministro di esporre le ragioni che lo hanno spinto al rifiuto della controfirma e "che andrebbero piuttosto individuate in fatti personali".

Considerato in diritto

1.– Il ricorso per conflitto di attribuzione sollevato dal Consiglio superiore della magistratura nei confronti del Ministro della giustizia riguarda la nota conclusiva del medesimo Ministro in data 25 ottobre 2002, con cui si dichiarava di non poter dare corso al decreto del Presidente della Repubblica di nomina del dott. A. G. a Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di B..

Nel ricorso si assume la violazione degli artt. 105, 106, 107 e 110 della Costituzione, e si chiede che la Corte dichiari che non spetta al predetto Ministro il potere di rifiutare di dar corso alla deliberazione del Consiglio superiore della magistratura che conferisce l’ufficio direttivo di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di B. al dott. A. G..

2.– Innanzitutto, deve essere confermata l’ammissibilità del conflitto di attribuzione in esame, che questa Corte ha già dichiarato, in sede di mera e sommaria delibazione senza contraddittorio, con ordinanza n. 112 del 2003. Infatti, ricorrono i requisiti oggettivi, venendo in questione competenze – come quelle relative alla proposta e alla delibera del Consiglio superiore della magistratura di conferimento di incarico direttivo e quelle riguardanti il "concerto" con il Ministro della giustizia (inteso come modalità con cui viene configurato il dovere di leale collaborazione) e il rifiuto dello stesso Ministro "di dare corso alla controfirma del d.P.R. di nomina" ad ufficio direttivo – che si riferiscono ad attribuzioni determinate per i vari poteri da norme costituzionali (rispettivamente artt. 105 e 110 della Costituzione; da ultimo, sentenza n. 379 del 1992).

Sussistono del pari i requisiti soggettivi del conflitto di attribuzione: il Consiglio superiore della magistratura è l’organo direttamente investito delle funzioni, previste dall’art. 105 della Costituzione, con competenza ad esercitarle in via definitiva ed in posizione di indipendenza da altri poteri; il Ministro è ugualmente unico titolare delle competenze determinate dall’art. 110 della Costituzione afferenti all’organizzazione e al funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, il cui esercizio viene ritenuto dal ricorrente causa di menomazione delle competenze in ordine allo status (tra cui le assegnazioni, i trasferimenti e le promozioni) dei magistrati ordinari, attribuite al CSM dall’art. 105 della Costituzione (v. anche, oltre la citata sentenza n. 379 del 1992, sentenze n. 419, n. 435 e n. 480 del 1995).

3.– Il ricorso è fondato.

Nell’attuale assetto ordinamentale, il combinato disposto degli artt. 11, terzo comma, e 17 della legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura) deve essere unitariamente interpretato in conformità con i principi ricavabili dagli artt. 105 e 110 della Costituzione, con la conseguenza che le predette disposizioni comportano una pluralità di vincoli e di doveri sia per il CSM sia per il Ministro della giustizia, in un sistema di precise attribuzioni di autonome sfere di competenza, collegate, sul punto che interessa in questa sede, relativo al conferimento di uffici direttivi, da un metodo procedimentale basato sulla leale collaborazione.

Esiste anzitutto un vincolo consistente nel dovere di conferire al decreto un contenuto identico a quello adottato dalla correlativa delibera finale del Consiglio superiore della magistratura, posto che il conferimento degli uffici direttivi incide sullo status di magistrato, attenendo ad un atto di "assegnazione" ad un ufficio, nonché ad un atto di "trasferimento" e di "promozione", con la conseguenza che l’intervento ministeriale, per ritenersi costituzionalmente legittimo, non deve sottendere in alcun modo interventi suscettibili di limitare la piena autonomia del CSM.

Il Ministro della giustizia "deve dare corso al procedimento", non essendo investito "di particolari poteri di rinvio o di riesame", ricadendo "su di lui il dovere di adottare l’atto di propria competenza", cioè la proposta di decreto e il relativo seguito, a meno che il sub-procedimento costituito dalla fase della iniziativa e della deliberazione del CSM manchi di un elemento essenziale, necessario per il perfezionamento della fattispecie procedimentale o del suo atto conclusivo (sentenza n. 379 del 1992).

Al di fuori delle predette fattispecie radicalmente ostative all’ulteriore corso del procedimento, il Ministro della giustizia non ha un generale potere di sindacato intrinseco, né tanto meno di riesame, sul contenuto degli apprezzamenti e scelte discrezionali operate dal Consiglio superiore della magistratura rispetto a valutazioni attribuite alla definitiva deliberazione del Consiglio stesso (come risulta dall’ art. 17 cit. della legge n. 195 del 1958, che prevede decreti adottati "in conformità delle deliberazioni del CSM, in relazione all’esclusiva competenza attribuita dall’art. 105 della Costituzione e alla portata del concerto").

Il bilanciamento dei valori costituzionali affermati dagli artt. 105 e 110 della Costituzione, mentre porta ad escludere ogni intervento determinante del potere esecutivo sulle deliberazioni concernenti lo status dei magistrati, esige che tra CSM e Ministro della giustizia vi sia, nel rispetto delle competenze differenziate, un rapporto di collaborazione. Infatti, nell’attuale assetto ordinamentale, la direzione degli uffici giudiziari attiene anche all’amministrazione dei servizi giudiziari, come organizzazione e funzionamento degli stessi servizi e copertura dei posti di organico, ciò che giustifica una partecipazione del Ministro nella procedura del conferimento degli incarichi direttivi (sentenze n. 379 del 1992; n. 142 del 1973; n. 168 del 1968).

Il concerto specificamente previsto dall’art. 11, terzo comma, della legge n. 195 del 1958 è stato interpretato, in modo conforme a Costituzione, nel senso che si risolve in modulo procedimentale volto al coordinamento di una pluralità di interessi costituzionalmente rilevanti, che non è configurato per provocare un semplice parere non vincolante del Ministro, o per raggiungere necessariamente un accordo con effetto alternativo di veto in mancanza di assenso. Il concerto del Ministro sulla proposta iniziale del CSM implica solo un vincolo di metodo, e non di risultato, in quanto, in mancanza di identità di soluzione, il CSM ed il Ministro della giustizia devono "porre in essere una discussione e un confronto realmente orientati al superiore interesse pubblico di operare – a seguito di un esame effettivo ed obiettivo, dialetticamente svolto, di tutti gli elementi ai fini della copertura di quel determinato incarico direttivo – la scelta più idonea" (sentenza n. 379 del 1992).

In altri termini, la discussione ed il confronto dei predetti organi devono svolgersi, sotto il profilo metodologico, in base al principio di leale collaborazione, con l’osservanza di regole di correttezza nei rapporti reciproci e di rispetto dell’altrui autonomia (sentenza n. 379 del 1992).

Ambedue i soggetti del confronto non possono, per il dovere di correttezza e di leale collaborazione, dare luogo ad atteggiamenti o comportamenti dilatori, pretestuosi, incongrui o contraddittori o insufficientemente motivati.

Come ha avuto occasione di puntualizzare questa Corte nella più volte richiamata sentenza n. 379 del 1992, nella ipotesi in cui il contrasto persista, e vi sia un "rifiuto del concerto" da parte del Ministro (rifiuto che in ogni caso deve essere motivato), la procedura non può subire una stasi indefinita. Infatti, spetta al plenum del Consiglio la deliberazione definitiva sull’incarico direttivo da conferire, tenendo conto della proposta iniziale della commissione, delle ragioni del contrasto e di tutte le argomentazioni dedotte, con conseguente adempimento dell’obbligo di motivare la scelta finale in modo adeguato e puntuale.

4.– Nella specie, deve escludersi che da parte del CSM sia mancata un’attività di concertazione, o che nel comportamento dello stesso possa ravvisarsi una mancanza di leale collaborazione nei sensi innanzi indicati, essendo stati svolti approfondimenti e verifiche, con completa attività istruttoria, essendo state compiute valutazioni motivate in ordine alle ragioni addotte dal Ministro, ed essendo trascorso un periodo di tempo di gran lunga superiore ad ogni ragionevole aspettativa, tenuto conto della durata della vacanza del posto direttivo da coprire, senza che sia stata raggiunta una soluzione comune.

Il punto essenziale del dissidio di valutazione tra CSM e Ministro della giustizia è stato quello della sussistenza di incompatibilità per vincolo di parentela tra magistrati della stessa sede. Il CSM ha compiuto, al riguardo, un adeguato approfondimento delle ragioni addotte dal Ministro, giungendo, con motivazione non implausibile, alla conclusione di applicare una deroga, espressamente prevista dall’ordinamento giudiziario ed attribuita al "giudizio" dello stesso Consiglio (e non più del Ministro, per effetto delle norme della Costituzione repubblicana, della sopravvenuta istituzione del CSM, ed in puntuale applicazione dell’art. 65 del d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916 recante "Disposizioni di attuazione e di coordinamento della legge 24 marzo 1958, n. 195, concernente la costituzione e il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura e disposizioni transitorie"). Detta deroga rimette alla scelta discrezionale del CSM la valutazione se "per il numero dei componenti il collegio o l’ufficio giudiziario, sia da escludere qualsiasi intralcio al regolare andamento del servizio" (art. 19 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 recante "Ordinamento giudiziario").

Infine, deve essere rilevato che neppure può essere consentito, in questa sede di conflitto di attribuzione proposto dal CSM e relativo alla spettanza al Ministro del potere di non dare corso ad una delibera dello stesso CSM di conferimento di ufficio direttivo, un sindacato sul merito della valutazione discrezionale affidata alla competenza del CSM in ordine alla applicabilità della deroga. Tali ultimi profili – così come quello della legittimità del giudizio sulla deroga, che si richiama, tra l’altro, ad una dichiarazione di impegno a conferire in via permanente una delega per affari civili ai sostituti – sono irrilevanti nel presente giudizio e potranno in ipotesi, ove ne sussistano gli estremi, essere suscettibili, su iniziativa di soggetti legittimati, di esame in sede di giurisdizione sulla legittimità degli atti amministrativi.
5.– In conclusione, sulla base delle predette considerazioni, deve essere dichiarato che non spetta al Ministro della giustizia non dare corso alla controfirma del decreto del Presidente della Repubblica di conferimento di ufficio direttivo sulla base di deliberazione del CSM, quando, nonostante sia stata svolta una adeguata attività di concertazione ispirata al principio di leale collaborazione, non si sia convenuto tra CSM e Ministro, in tempi ragionevoli, sulla relativa proposta.
per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che non spetta al Ministro della giustizia non dare corso alla controfirma del decreto del Presidente della Repubblica di conferimento dell’ufficio direttivo di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di B. al dott. A. G. sulla base di deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, e conseguentemente annulla la determinazione del Ministro della giustizia, contenuta nella nota in data 25 ottobre 2002, di rifiuto di dar corso alla controfirma del decreto del Presidente della Repubblica di conferimento del predetto ufficio direttivo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 2003.

Depositata in Cancelleria il 30 dicembre 2003.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 14-01-2011, n. 323 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Rilevato che analoghi provvedimenti sono stati oggetto di scrutinio da parte della Sezione che ha rilevato come gli atti con i quali i concorrenti vengono esclusi dalla selezione per inidoneità al test psicoattitudinale appaiono evidentemente carenti sotto il profilo della motivazione, come rileva anche l’odierna parte ricorrente;

Ritenuto che anche tali atti debbono essere adottati nel rispetto dei principi regolanti il corretto esercizio dell’azione amministrativa, in particolare scolpiti nell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241, che espressamente ne estende la portata allo "svolgimento di pubblici concorsi", in virtù dei quali ogni atto amministrativo deve essere adeguatamente e compiutamente motivato, anche con riferimento alle indagini istruttorie che lo hanno determinato, in special modo quando il suo contenuto abbia portata sfavorevole nei confronti del destinatario;

Tenuto conto che neppure una produzione, eventualmente effettuata in sede giudiziale da parte dell’Amministrazione intimata, dei documenti inerenti l’istruttoria svolta appare idonea a soddisfare le esigenze di conoscenza dell’interessato né a poter determinare l’intangibilità del provvedimento impugnato ai sensi dell’art. 21octies della legge n. 241 del 1990, non vertendosi in materia di esercizio di potere vincolato da parte dell’Amministrazione procedente;

Ritenuto dunque che, verificata la fondatezza del motivo dedotto dalla parte ricorrente inerente al contestato difetto di motivazione, il ricorso va accolto con annullamento dell’atto impugnato;

Stimato di dover liquidare le spese di giudizio, ai sensi dell’art. 26 c.p.a. ed in ragione della soccombenza nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanzeComando generale della Guardia di finanza, in complessivi Euro 1.000,00 come da dispositivo;

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.

Condanna il Ministero dell’economia e delle finanzeComando generale della Guardia di finanza, in persona del rappresentante legale pro tempore, a rifondere le spese di giudizio in favore della parte ricorrente indicata in epigrafe che liquida in complessivi Euro 1.000,00 (euro mille/00), oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Calabria Reggio Calabria Sez. I, Sent., 28-01-2011, n. 60 Associazioni mafiose Misure di prevenzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il sig. C., in proprio e nella qualità di legale rappresentante della ditta C. Srl, ricorre per ottenere l’annullamento dell’informativa rilasciata dalla Prefettura di Reggio Calabria al Consorzio controinteressato, con la quale si è attestato a suo carico la sussistenza di pericoli di infiltrazione mafiosa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 del DPR 252/1998.

Espone in fatto di avere stipulato un contratto di fornitura di aggregati per calcestruzzo con la ditta E. Srl, a sua volta affidataria di lavori nell’ambito delle più generali opere di ammodernamento dell’autostrada Salerno – Reggio Calabria da parte del Consorzio S..

Il contratto riceveva regolare esecuzione fino al 2 marzo 2009, data in cui, pervenuta l’informativa avversata, la ditta E. comunicava all’odierna ricorrente l’avvenuta risoluzione del contratto, in forza della clausola risolutiva espressa, in esso compresa, che ne prevedeva lo scioglimento in caso di sopravvenienza di cause ostative alla contrattazione con la PA.

La ditta ricorrente ha dunque impugnato l’informativa, deducendone l’illegittimità sotto diversi profili e per articolate ragioni di diritto.

Si sono costituite sia l’Amministrazione intimata che il Consorzio S., entrambi resistendo al ricorso di cui chiedono il rigetto per inammissibilità ed infondatezza.

Alla camera di consiglio del 3 giugno 2009, dopo aver disposto istruttoria documentale (ord. nr. 131/09 del 7 aprile 2009), è stata accolta la domanda cautelare (ord. nr. 215/09), con provvedimento successivamente confermato in appello dal Consiglio di Stato (ord. nr. 4316/09).

Le parti hanno scambiato ulteriori memorie.

Alla pubblica udienza del 12 gennaio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

I) Va preliminarmente presa in esame l’eccezione pregiudiziale sollevata dalla difesa del Consorzio S., secondo cui l’esistenza di una clausola risolutiva espressa nel contratto stipulato con la dante causa, che sancisce lo scioglimento di diritto del contratto in caso di sopravvenienza di informativa antimafia, renderebbe la ricorrente priva di interesse a coltivare il gravame; in ogni caso, secondo la difesa del Consorzio, il comportamento di quest’ultimo sarebbe esente da censure, in quanto necessitato dal protocollo di legalità, stipulato con la Prefettura, non impugnato.

L’eccezione è infondata e va respinta: a tacere del fatto che nell’odierno giudizio non si fa questione della validità della clausola, né del protocollo di legalità, l’interesse processuale della parte ricorrente è radicato dalla lesività immediata del provvedimento impugnato, alla cui legittimità e, quindi, efficacia, è collegata la clausola risolutiva.

II) Nel merito del gravame, ed a conferma dell’orientamento espresso in sede cautelare, il ricorso è fondato e come tale va accolto.

In fatto, si deve osservare che l’apprezzamento circa la sussistenza del rischio di infiltrazioni mafiose nella gestione e nella conduzione dell’impresa odierna ricorrente (si veda il deposito dell’Avvocatura avvenuto il 22 aprile 2009 in forza dell’ordinanza istruttoria nr. 131/2009), è fondato sui seguenti elementi:

a) convivenza del ricorrente con un soggetto che, a sua volta, è stato segnalato per omicidio colposo, violazione art. 58 co. 4 Dlgs 152/99, violazione norme IVA, truffa e porto di armi, e risulta soggetto a due procedimenti penali pendenti per il reato di cui all’art. 4 comma 1 della l. 516/82 e dell’art. 21 comma 1 della l. 319/76 e 2 l. 283/62; tale persona risulta inoltre essere stata "controllata" complessivamente cinque volte in un periodo compreso tra il 2003 ed il 2006 con tre distinti soggetti ritenuti a loro volta controindicati per essere stati segnalati per diverse fattispecie di reato; in relazione a ciò, uno dei controlli menzionati risulta essere avvenuto, il 13.07.2004, con un soggetto segnalato e condannato per estorsione, sequestro di persona a scopo di estorsione ed altri gravi reati.

b) il socio del ricorrente, C. Giuseppe, cl. "74, risulta inoltre essere stato controllato varie volte con tre controindicati, dei quali uno segnalato per associazione a delinquere di tipo mafioso e soggetto a sorveglianza speciale di P.S. per anni tre dal 2002 al 2005 (con quest’ultimo soggetto, risultano tre incontri, avvenuti in data 22.07.2006, 13.08.2007 ed il 13.07.2008), mentre gli altri due risultano segnalati per reati minori (inerenti armi, truffa, ricettazione e furto).

c) il ricorrente in data 15.1.2007 è stato controllato con un soggetto segnalato per associazione a delinquere, ed altri gravi reati "attualmente detenuto e da sottoporre, a giustizia soddisfatta, a sorveglianza speciale di PS" in forza di decreto nr. 261/98 del 14.08.2001.

Ancora in fatto, la difesa della parte ricorrente evidenzia che i soggetti segnalati per associazione a delinquere di stampo mafioso, cui si è appena fatto cenno ed in compagnia dei quali il ricorrente ed il suo socio risultavano segnalati, sono stati entrambi assolti dalle imputazioni loro ascritte con sentenza nr. 3/2002 della Corte di Assise di Palmi per non aver commesso i reati loro contestati.

Gli elementi di fatto sui quali si basa il giudizio dell’Autorità che viene espresso nell’impugnata informativa, così appena succintamente esposti e riassunti, alla luce dell’elaborazione che la giurisprudenza ha condotto dell’istituto di cui alle informazioni antimafia interdittive, non sono sufficienti a sorreggere il giudizio dell’Autorità.

Infatti, alla base dell’informativa impugnata, da un lato si pongono frequentazioni che, ancorchè non del tutto episodiche, sono comunque non qualificate e, dall’altro, si individuano condizioni soggettive delle persone ritenute controindicate che non appaiono tali da disvelare significative loro possibilità di ingerenza nella conduzione dell’impresa ai fini di interessi mafiosi.

1) Va premesso che, secondo la giurisprudenza, in tema di informative antimafia interdittive ai sensi dell’art. 10 comma 7 lett. "c", del DPR 252/98 è necessario e sufficiente, ai fini della loro adozione, la concomitanza di un quadro di oggettiva rilevanza, dal quale desumere elementi che, secondo un giudizio probabilistico, o anche secondo comune esperienza, possano far presumere non una attuale ingerenza delle organizzazioni mafiose negli affari, ma una effettiva possibilità che tale ingerenza sussista o possa sussistere (ex multis, da ultimo, Consiglio Stato, sez. VI, 03 marzo 2010, n. 1254; T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 01 marzo 2010, n. 248; TAR Reggio Calabria, 20 ottobre 2010, nr. 943).

Ai fini di tali presupposti, possono certamente assumere rilievo le frequentazioni degli imprenditori (o di soggetti con loro conviventi in grado di incidere sulle scelte di questi ultimi per ragioni affettive o economiche), con elementi a loro volta appartenenti o vicini a sodalizi criminali,perché tali circostanze possono denotare comunanza di interessi o di affetti tale da rendere concreto il pericolo di ingerenza nella gestione dell’impresa. Tuttavia, secondo la giurisprudenza, perché le frequentazioni siano rilevanti in tal senso, esse devono essere reiterate, o comunque ripetute, costanti, non meramente occasionali, e dunque significative di una affettività ed una comunanza di interessi che le renda veicolo o manifestazione della sussistenza di un effettivo legame interpersonale; ed, inoltre, non devono poter essere riconducibili ad una mera conoscenza, spiegabile con la concomitanza di altri fattori leciti, come costumi sociali, conduzione di leciti affari commerciali, semplice cortesia e simili (TAR Reggio Calabria, 10 marzo 2010 nr. 239): in altri termini, devono essere contestualizzate.

In giurisprudenza si è infatti ritenuto che, in mancanza di una specifica significatività e pregnanza delle frequentazioni, quanto alla finalizzazione al condizionamento mafioso dell’attività imprenditoriale, gli elementi relativi ai contatti con soggetti controindicati devono essere valorizzati da ulteriori requisiti indiziari, quali il carattere plurimo e stabile di dette frequentazioni o la loro connessione con vicende dell’impresa che depongono nel senso di una attività sintomaticamente connessa a logiche ed interessi malavitosi (cfr. in tal senso Consiglio di Stato, VI, 19 ottobre 2009, nr. 6380, che ha ritenuto insufficiente una informativa in un contesto che era caratterizzato dall’avvenuto "controllo" da parte di organi di Polizia di un fratello dell’imprenditore, titolare a sua volta di altre società operanti nel medesimo settore, presso l’abitazione di latitanti pregiudicati, esponenti di associazioni criminali, nonché l’avvenuta denuncia dell’imprenditore ricorrente per gioco d’azzardo assieme ad altri soggetti dei quali uno pregiudicato per associazione a delinquere di stampo mafioso). Tale impostazione ermeneutica è anche corrispondente a quanto ritenuto dalla giurisprudenza penale, secondo la quale "le semplici frequentazioni per parentela, affetti, amicizia, comune estrazione ambientale o sociale, per rapporti di affari e, a maggior ragione, gli occasionali o sporadici contatti, soprattutto in occasione di eventi pubblici (cortei, feste, funerali, etc.) in contesti territoriali ristretti, non possono di per sé essere utilizzati come sintomatici dell’appartenenza a sodalizi criminali. Essi possono configurarsi, allorquando la personalità dei soggetti fornisca concrete ragioni sull’illiceità dell’attività svolta in comune, come motivi di sospetto sufficienti per giustificare e indirizzare le indagini, ma non possono essere valorizzati come prove indirette o logiche" (Cassazione penale, sez. VI, 05 maggio 2009, n. 24469, richiamata in TAR Reggio Calabria, sent. nr. 239/2010 cit.).

2) Nell’esame dell’ odierna fattispecie, i principi elaborati dalla giurisprudenza possono essere meglio approfonditi.

Si deve infatti precisare che, ai fini della motivazione dell’informativa antimafia di cui all’art. 10 comma 2 e 7 lett. "c", del DPR 252/98, vanno tenuti distinti i "controlli" di polizia (che si esprimono nella formula "notato e/o controllato") e la frequentazione vera e propria tra gli imprenditori ed i soggetti controindicati.

Il controllo di polizia è un mezzo istruttorio, ossia una fonte di conoscenza; la frequentazione è un dato di fatto, che, a sua volta, rileva non in quanto tale, ma in quanto (e se) veicola (nelle sue modalità) elementi sintomatici di comunanza di affetti, interessi, legami personali che siano tali da consentire al controindicato frequentato di influire, in forza di essi, sulle scelte imprenditoriali dell’azienda.

Dunque, qualora i "controlli" siano utilizzati a fini istruttori, non è sufficiente il mero elenco del loro esito finale (ossia quante volte "il soggetto è stato notato o controllato con.."), così come ordinariamente viene esposto nelle relazioni istruttorie degli organi inquirenti, ma è necessario che vengano esposti e resi apprezzabili il contesto e le modalità della "compagnia"; sono questi ultimi elementi, a loro volta, che devono formare oggetto di specifica valutazione da parte della Prefettura, allo scopo di trarne la dimostrazione (qualora sussista) dell’esistenza di una vera e propria frequentazione in grado di veicolare interessi comuni, tali da consentire di prospettare un rischio di ingerenza o intromissione nella gestione degli affari dell’azienda e che tale frequentazione non sia altrimenti spiegabile in relazione a conoscenza superficiale, usi, mera convenienza sociale e così via.

Quindi, laddove i controlli denotino un reticolo di incontri idonei di per sè, per frequenza e per modalità di contesto, a disvelare l’esistenza di una frequentazione e quest’ultima sia a sua volta contestualizzata nel senso anzidetto, l’informazione antimafia è sufficientemente motivata con riferimento a tale stato di fatto, perché autoevidente e non necessita di ulteriori approfondimenti.

Invece, qualora (come nel caso odierno) i dati emergenti dal mero elenco di controlli, siano asintomatici, ossia privi di indicazioni circa il contesto e non frequenti e stabili, è necessario meglio esaminare ed apprezzare gli altri elementi strutturali dei rapporti interpersonali quali, ad esempio, le condizioni dei soggetti controindicati, le possibilità concrete di questi ultimi di incidere sulla conduzione dell’impresa, la sussistenza di rapporti e di interessi patrimoniali o finanziari, o altre condizioni di fatto che denotino disponibilità di mezzi o risorse dell’impresa.

In questo senso, sono state ritenute rilevanti, ad esempio, l’esistenza di interessi comuni nella gestione di affari (Consiglio di Stato, sez. VI, 14 aprile 2009, n. 2276), offerte di lavoro (TAR Reggio Calabria 7 aprile 2009, nr. 224), una stratificata situazione di parentele dirette tra gli amministratori della società e partecipanti di organizzazione camorristica tratti in arresto (Consiglio di Stato, sez. IV, 02 ottobre 2006, n. 5753), compartecipazioni sociali o societarie (TAR Reggio Calabria, 20 ottobre 2010, nr. 943 e Consiglio di Stato, sez. VI, 21 ottobre 2005, n. 5952), e va tenuta presente, naturalmente, anche la dimensione ed il contesto aziendale (TAR Reggio Calabria, 19 novembre 2010, nr. 1339). Analogamente, va considerata la eventuale disponibilità di mezzi dell’impresa, oppure può divenire rilevante anche una condizione di interrelazioni tra i soggetti frequentati, qualora risultino, ad esempio, essere tutti affiliati ad una medesima famiglia o contesto mafioso, e dunque associati o comunque contigui tra di loro e, comunque, andrebbe sempre indagato l’ambito finanziario dei rapporti tra soggetti notati o controllati tra di loro, posto che ai fini del condizionamento mafioso di una impresa è certamente significativo l’approvvigionamento di mezzi finanziari, il rapporto tra impresa e beni impiegati appartenenti ai terzi, come i noli, o le modalità dell’impiego degli utili e dei proventi e così via.

In mancanza di queste condizioni, la mera esistenza di contatti, anche non isolati, tra imprenditore e soggetti a loro volta solamente segnalati per reati, anche gravi, non è di per sé sintomatica di relazioni suscettibili di incidere sulla gestione degli affari dell’azienda e dunque non è sufficiente a giustificare un giudizio di pericolosità quale quello tipico dell’informativa antimafia.

Pertanto, alla luce dell’elaborazione che la giurisprudenza ha condotto in ordine all’istituto, va ritenuto che la motivazione di una misura interdittiva antimafia, quando è fondata su frequentazioni dell’imprenditore con terzi soggetti ritenuti controindicati, deve poter consentire di distinguere nell’ambito e nel novero delle circostanze dei controlli di pubblica sicurezza, tra quelle che sono significative di per sé, e quelle che, invece, non appaiono autoevidenti, e che non possono sostenere da sole la motivazione della misura interdittiva, operando solamente nel senso di obbligare l’Autorità ad approfondire la motivazione oppure l’indagine, rispettivamente o per dimostrare oppure per meglio accertare l’eventuale sussistenza di elementi ulteriori caratterizzanti il contesto (sempre in relazione alla conduzione degli affari dell’impresa).

3) Tale ultima circostanza è proprio quella che ricorre nella odierna fattispecie.

Infatti, l’Autorità ha tratto il proprio convincimento circa la sussistenza dei presupposti per il rilascio della informativa interdittiva da un complesso di frequentazioni asintomatiche: in parte sono riferite ad un parente convivente di cui non è resa palese la capacità di influire sulle scelte dell’azienda e, per altra parte, sono indicate da parte dei soci in relazione a soggetti controindicati dei quali solamente due per fattispecie di reato aventi rilevanza ai fini di causa e che, peraltro, la difesa di parte ricorrente ha dimostrato essere stati prosciolti antecedentemente alle informazioni di Polizia (peraltro, a fronte della deduzione difensiva di parte ricorrente e della produzione in giudizio della sentenza di assoluzione, nessuna controdeduzione è stata sollevata dalla difesa erariale, argomento questo che possiede una propria rilevanza ai fini della prova, ex art. 64 c.IV c.p.a.).

Appare dunque palese che gli elementi di fatto che l’Autorità di Pubblica Sicurezza ha evidenziato alla Prefettura, oltre ad essere incompleti (perché non si riferisce dell’intervenuta assoluzione) sono privi di connotati che li rendano di per sé autoevidenti al punto da fondare il giudizio automatico di sussistenza dei presupposti per l’informativa avversata: la loro asintomaticità ai fini dell’applicazione dell’istituto in esame, non è superata neppure della loro considerazione unitaria, ossia dall’apprezzamento nel complesso, perché l’assenza di qualsiasi indicazione circa le circostanze dei controlli, nonché relazioni significative, a loro volta, tra i soggetti frequentati, rende impossibile qualificare i rapporti tra l’imprenditore ed i soggetti in compagnia dei quali egli (o i suoi congiunti) sono stati controllati, al limite della impossibilità di trarre un giudizio dalle risultanze istruttoria circa la sussistenza di una situazione di effettiva "frequentazione" (qualificata o meno), oppure di una semplice conoscenza.

III) Sotto altro e differente profilo, la carenza di motivazione dell’informativa impugnata è costituita altresì dalla circostanza che, a fronte degli elementi di per sé non univoci che le Forze di Polizia hanno fornito, ed in presenza di una nota di Polizia che si limita ad esprimere il giudizio di non poter escludere il pericolo di infiltrazioni, la Prefettura ha convertito automaticamente tale giudizio cautelativo nell’asseverazione della sussistenza certa delle cause interdittive, senza alcuna articolazione dei motivi per cui si giungeva all’interpretazione così fornita agli elementi annotati dalla Polizia, di per sé privi di sintomaticità (cfr. in termini, Consiglio di Stato, VI, 19 ottobre 2009, nr. 6380 già richiamata).

IV) Dall’accoglimento del gravame deriva l’annullamento dell’atto impugnato. Il Tribunale, tuttavia, sottolinea che il complesso degli elementi acquisiti dall’istruttoria degli organi di Polizia se non è sufficiente a sorreggere, nei termini espressi, il giudizio della sussistenza dei rischi di infiltrazione mafiosa nella conduzione dell’azienda, è tale da obbligare comunque la Prefettura a disporre ulteriori accertamenti e più approfondite indagini, e ciò anche in relazione al fatto che la difesa di parte ricorrente non ha negato l’esito dei controlli e l’esistenza dei contatti ivi elencati, come pure in relazione alle circostanze soggettive delle persone controindicate che erano state segnalate per reati associativi così come possono desumersi dal contenuto della sentenza di assoluzione che è stata prodotta in giudizio e di cui si è fatto cenno.

Quanto appena esposto costituisce una giustificata ragione per disporre la piena compensazione delle spese di lite tra le parti.

Il ricorso è dunque fondato e come tale va accolto, ma con salvezza di ulteriori motivati provvedimenti dell’Autorità e con piena compensazione delle spese.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto annulla gli atti impugnati, con salvezza di ulteriori motivati provvedimenti dell’Autorità.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.