T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 16-02-2011, n. 273 Piano regolatore

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

I consorti C.- A., proprietari in Torbole Casaglia di terreni censiti al catasto di detto Comune al foglio 12 mappali 65, 66 e 67 e classificati nel PRG previgente come D5, nuova zona industriale premettono che, nella vigenza di tali previsioni di piano avevano richiesto al Comune, non ottenendone però risposta alcuna, l’approvazione di un piano di lottizzazione (doc. 2 ricorrenti, copia domanda in tal senso, ove gli estremi dei terreni indicati); successivamente a ciò, in sede di adozione del nuovo PRG, avevano visto mutare la classificazione dell’area di proprietà come "agricola" (doc. 5 ricorrenti, estratto piano adottato). Non condividendo tale risultato, avevano presentato allora un’osservazione, e richiesto in tal sede il ripristino della destinazione originaria, allegando in proposito anche la dichiarazione di interesse di un’impresa locale, certa Nova Comet S.r.l., proprietaria di uno stabilimento adiacente (doc. 6 ricorrenti, copia di essa). Nonostante ciò, i consorti C.- A. vedevano respingere l’osservazione nei termini di che segue: "l’area in questione doveva servire all’ampliamento di una azienda esistente, ma è restata inedificata per lungo tempo; di conseguenza non si ritiene di ammettere nuove attività produttive" (doc. 7 ricorrenti, copia scheda osservazioni).

Ciò premesso, impugnano, nella parte in cui riguardino detti terreni, le previsioni del nuovo strumento urbanistico, adottato e approvato con gli atti meglio indicati in epigrafe (doc. ti ricorrenti 2, 8 e 9, copie delibera di adozione, delibera di modifica di ufficio e delibera di approvazione), sulla base di tre censure, riconducibili ai seguenti due motivi:

? con il primo di essi, corrispondente alla prima censura a p. 4 del ricorso, deducono violazione dell’art. 2 comma 1 lettera q) della l. 7 gennaio 1976 n°3 come modificata dall’art. 2 della l. 10 febbraio 1992 n°152, che a loro dire imporrebbe di affidare ad un perito agronomo, e non ad altri diversamente qualificati professionisti, la redazione dei piani urbanistici che riguardino zone agricole;

? con il secondo motivo, corrispondente alle residue due censure deducono eccesso di potere per illogicità della scelta operata, in quanto immotivata anche in relazione all’interesse per la destinazione industriale dell’area espresso dalla ditta confinante e concretato nella domanda di approvazione di piano attuativo.

Il Comune di Torbole Casaglia non si è costituito

La Sezione all’udienza del giorno 26 gennaio 2011 tratteneva il ricorso in decisione, avendo i ricorrenti dichiarato la permanenza del proprio interesse ai sensi dell’art. 82 coma 2 c.p.a.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e va respinto, per le ragioni appresso precisate.

1. Il primo motivo di ricorso, incentrato sulla presunta violazione delle competenze professionali del dottore agronomo, è infondato. Secondo quanto affermato proprio dalla giurisprudenza della Sezione – sentenza 25 febbraio 1999 n°126- l’ordinamento non individua alcuna categoria professionale cui spetti una competenza esclusiva alla redazione dei piani regolatori. In particolare, la lett. q) della l. 7 gennaio 1976 n. 3, così come modificata dalla I. 10.2.1992 n. 152, che disciplina l’ordinamento della professione di "dottore agronomo" si limita ad abilitare tale figura professionale ad effettuare "gli studi di assetto territoriale ed i piani zonali, urbanistici e paesaggistici, la programmazione, per quanto attiene le componenti agricolo forestali e dei rapporti città – campagna; i piani di sviluppo di settore e la redazione nei piani regolatori di specifici studi per la classificazione del territorio rurale agricolo e forestale", ma non prevede certo una riserva di competenza in proposito a suo favore.

2. Tale riserva nemmeno si potrebbe ricavare in via interpretativa in quanto contraria a logica, perché porterebbe, come sottolineato dalla sentenza citata, porterebbe a "sottrarre al pianificatore, che deve avere uno sguardo d’insieme dell’intero territorio comunale, una singola tipologia di zona" e, si aggiunge, in quanto risulterebbe anche contraria ai principi di libera concorrenza introdotti nel nostro ordinamento dal diritto europeo.

3. E’ parimenti infondato anche il secondo motivo, centrato sull’asserita illogicità della scelta pianificatoria operata nel caso di specie. Come ricordato, per tutte, già da C.d.S. a.p. 22 dicembre 1999 n°24, le scelte di piano urbanistico non debbono, in linea di principio, essere sorrette da una particolare motivazione oltre quella che si può evincere dai criteri di ordine tecnico urbanistico posti alla base del piano stesso e desumibili, anzitutto, dalla relazione allegata al piano, costituente istituzionalmente motivazione; in tal senso, poi, anche la scelta del legislatore, che all’art. 3 della l. 7 agosto 1009 n°241 esenta da motivazione, appunto, gli atti "a contenuto generale".

4. Secondo i ricorrenti, al principio espresso si dovrebbe nel caso di specie fare eccezione, in quanto ricorrerebbe a loro vantaggio una di quelle fattispecie, individuate già dalla citata C.d.S. a.p. 1/1999, in cui il privato può vantare nei confronti della p.a. un affidamento qualificato, che può essere disatteso solo attraverso una congrua motivazione. Tale prospettazione, peraltro, ad avviso del Collegio non va condivisa. Le fattispecie di affidamento qualificato sono infatti ricondotte dalla giurisprudenza citata a casi in cui l’iniziativa del privato sia stata in qualche modo riscontrata in senso favorevole dal Comune, come avviene nei noti casi di convenzione di lottizzazione, o di accordo di diritto privato già conclusi, e in cui quindi esistano o un titolo formale perfetto ed efficace, o al limite una sentenza che obbliga a predisporlo, come nel caso in cui appunto si sia ottenuta sentenza dichiarativa dell’obbligo di predisporre una convenzione già autorizzata.

5. Come è evidente, non rientra in tale logica un caso come il presente, in cui i privati, di loro iniziativa, hanno ritenuto di chiedere l’approvazione di un piano attuativo al Comune, senza che questo si sia in alcun modo pronunciato in merito (doc. 2 ricorrenti, cit.): ritenere il contrario comporterebbe che qualunque privato, mediante una istanza di qualsivoglia contenuto, potrebbe precostituirsi a suo arbitrio un affidamento qualificato nei confronti della p.a.

6. Tanto premesso, la motivazione adottata dal Comune per respingere l’osservazione dei ricorrenti non va qualificata come illogica. Va in tal senso infatti ricordato che l’interessamento espresso per i terreni in questione dalla confinante Nuova Comet era tutt’altro che incondizionato: come si legge nel citato doc. 6 ricorrenti, la ditta citata, infatti, dichiara di avere "in atto una pausa di riflessione per le prospettive di sviluppo futuro", per tacer del fatto che, sempre secondo tale documento, la mancata precedente valorizzazione dell’area sarebbe dipesa da "impossibilità dei proprietari di poterla alienare per ragioni personali". Non è quindi illogico che, a fronte di un interessamento futuro ed eventuale, l’amministrazione abbia deciso di classificare l’area come agricola, limitando così il consumo di territorio.

7. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, dato che nessuna delle parti intimate si è costituita.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Nulla per spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 03-02-2011) 07-03-2011, n. 8877 Circolazione stradale colpa

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 10 febbraio 2006 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere dichiarava D.F. colpevole del delitto di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale in danno di O.K. e lo condannava alla pena di mesi otto di reclusione, con la sospensione condizionale, oltre al pagamento delle spese processuali e la sospensione della patente di guida per mesi tre. Lo condannava altresì (unitamente al coimputato F. e al responsabile civile Fondiaria Ass.) al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili nonchè al pagamento di una provvisionale di 30.000 Euro per ciascuna di esse.

Al D. era stato contestato il reato di cui all’art. 113 c.p., art. 589 c.p., commi 1 e 2 e art. 40 c.p., comma 2 per avere, in (OMISSIS), alla guida del suo motociclo che percorreva la (OMISSIS), ad una velocità di circa 90 Km/orari, non convenientemente moderata in relazione alle circostanze di luogo ed invadendo la corsia di marcia opposta a quella del proprio senso di percorrenza, provocato la morte di O.K., seduta sul sedile posteriore della predetta motocicletta, che veniva sbalzata in avanti sul manto stradale e, per le gravi lesioni riportate, decedeva, a seguito dell’urto tra la motocicletta condotta dal D. e l’autovettura condotta da F.A., che cooperava colposamente nel reato, il quale si era immesso nell’incrocio tra via (OMISSIS) senza rispettare il diritto di precedenza tra strada principale e secondaria ed oltrepassando la striscia continua di carreggiata.

Avverso la decisione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha proposto appello il difensore dell’imputato. La Corte di Appello di Napoli in data 13.01.2009, con la sentenza oggetto del presente ricorso, in parziale riforma della sentenza emessa nel giudizio di primo grado, rideterminava la misura della percentuale di colpa attribuita al D. nel 40%; confermava nel resto e condannava l’imputato al pagamento in favore della costituita parte civile della somma complessiva di Euro 1200,00 per le spese di costituzione della presente fase, oltre IVA e CPA. Avverso la predetta sentenza D.F., a mezzo del suo difensore,proponeva ricorso per Cassazione chiedendone l’annullamento con ogni consequenziale statuizione.
Motivi della decisione

Il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata per i seguenti motivi:

motivazione mancante e manifestamente illogica ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) ed erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche ex art. 606 c.p.p., lett. b).

Secondo il ricorrente la Corte territoriale aveva omesso di considerare i motivi di impugnazione sottoposti alla sua attenzione con l’atto di appello, in quanto, confermando sostanzialmente le conclusioni contenute nella sentenza di primo grado, non aveva tenuto in alcuna considerazione le critiche offerte alla ricostruzione tecnica della dinamica dell’incidente. Lamentava la difesa del D. che la sentenza impugnata definisse chiaro il contenuto della relazione del consulente del Pubblico Ministero, mentre invece il predetto consulente, in sede di esame dibattimentale,aveva smentito in larga parte quanto sostenuto nella relazione scritta sia in ordine ai limiti di velocità vigenti nel tratto di strada interessato, sia in ordine alla dinamica dell’incidente. La sentenza impugnata invece non aveva tenuto in alcun conto i rilievi e le argomentazioni critiche effettuate dalla difesa dell’odierno ricorrente nei riguardi della consulenza tecnica del Pubblico Ministero. Lamentava infine il D. che, sebbene la sentenza impugnata avesse operato una riduzione dell’indice di responsabilità nei suoi confronti (passando dal 50 al 40%),pur tuttavia non aveva operato alcuna diminuzione della pena inflitta con la sentenza di primo grado.

I proposti motivi di ricorso sono infondati.

Per quanto attiene al primo, si osserva che lo stesso ripropone questioni di merito a cui la sentenza impugnata ha dato ampia e convincente risposta e mira ad una diversa ricostruzione del fatto preclusa al giudice di legittimità.

La Corte territoriale ha infatti ampiamente confutato il motivo di appello con cui il D. proponeva una diversa ricostruzione del fatto e criticava le argomentazioni e le conclusioni a cui era pervenuto il consulente del Pubblico Ministero ed ha evidenziato, con una motivazione logica e congrua, i gravi profili di colpa a suo carico.

In particolare la sentenza impugnata ha evidenziato che la velocità tenuta dall’odierno ricorrente era superiore a quella di 50 chilometri orari, prevista come massima nella zona in cui si è verificato l’incidente e che il D. stesso aveva ammesso di avere viaggiato ad una velocità di circa 60 o 70 chilometri orari.

Quanto poi alla consulenza del Pubblico Ministero, la Corte territoriale si è a lungo soffermata sulle argomentazioni di tale esperto, che aveva determinato la velocità della moto in circa 90 chilometri orari, ponendo in evidenza la circostanza che egli aveva affermato nel corso dell’esame dibattimentale che nella zona dell’incidente il limite di velocità era appunto quello di 50 chilometri orari, in quanto tale area si poteva qualificare come "zona edificata", anche se non poteva definirsi "centro abitato" e ha sottolineato che proprio da tale considerazione del C.T. del Pubblico Ministero era derivata l’erronea prospettazione della difesa nei motivi di appello, secondo cui ci sarebbe stato un contrasto tra la motivazione della sentenza di prime cure e le conclusioni di tale consulente tecnico. La sentenza impugnata ha poi evidenziato altri profili di colpa a carico del D., oltre alla velocità eccessiva, quali la circostanza che, essendo l’impatto avvenuto non nella carreggiata di percorrenza della moto, bensì nella carreggiata opposta, si poteva ritenere che egli stesse effettuando un sorpasso, con invasione della corsia opposta e superamento della doppia striscia continua. La condotta di guida del ricorrente, che non indossava il casco protettivo, nè l’aveva fatto indossare alla passeggera seduta sul sedile posteriore, era stata pertanto connotata da grave distrazione.

La Corte territoriale ha poi ritenuto che una percentuale di colpa pari al 10% dovesse essere ritenuta anche nei confronti della vittima dell’incidente, che non indossava il casco, pur avendone l’obbligo e riduceva quindi la percentuale di colpa addebitabile al D. dal 50 al 40%.

Infondato è peraltro il motivo di ricorso secondo cui la Corte territoriale, avendo operato una riduzione dell’indice di responsabilità nei confronti del ricorrente (passando dal 50 al 40%), avrebbe dovuto operare una diminuzione della pena inflitta con la sentenza di primo grado. I giudici di merito infatti hanno confermato la pena irrogata sulla base di una nuova valutazione sulla congruità della stessa, ai sensi dell’art. 133 c.p., in considerazione della personalità dell’imputato, del grado della colpa e della gravità del fatto, circostanze tutte che li hanno indotti a ritenere condivisibile la valutazione effettuata dal giudice di primo grado di sola equivalenza delle attenuanti generiche rispetto all’aggravante contestata.

Il proposto ricorso deve essere pertanto rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali, nonchè alla rifusione delle spese in favore della costituita parte civile che liquida in complessivi Euro 2220,00 oltre accessori come per legge.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè alla rifusione in favore della costituita parte civile delle spese di questo giudizio che liquida in complessivi Euro 2200,00 oltre accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 14-12-2010) 22-03-2011, n. 11306 Ricorso

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Svolgimento del processo

B.M. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Perugia, in data 12.1.2010,confermativa della sentenza 29.3.2001 del Tribunale di Perugia che lo aveva condannato alla pena di anni 2 di reclusione e L. 1.000.000 di multa, per il delitto di concorso, con persona non identificata, intentata estorsione aggravataci sensi dell’art. 629 cpv. c.p., in relazione all’art. 628 c.p., comma 3, n. 1, così riqualificata l’originaria imputazione di rapina ai danni di S. R. (per essersi impossessato della somma di L. 350.000, di cinque assegni bancari, di 130 dollari americani, di 200 franchi francesi e di una carta d’identità). Il ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata deducendo:

1) erronea applicazione dell’art. 603 c.p.p. in relazione al diniego della richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale,avente ad oggetto la ricognizione dell’imputato da parte dei testimoni H.K. e K.M. e la loro escussione, prova da ritenersi decisiva, stante il carattere contraddittorio ed incerto delle dichiarazioni rese in giudizio da detti testimoni;

2) mancanza di motivazione sull’attendibilità della persona offesa e dei testimoni H. e K., accompagnati dalla stessa persona offesa presso la caserma dei carabinieri per il riconoscimento fotografico degli imputati;

3) inosservanza o erronea applicazione degli artt. 133, 62 bis e 157 c.p., tenuto conto del carattere eccessivo della pena inflitta;

dell’ingiustificato diniego delle attenuanti generiche a fronte dell’intrapreso reinserimento sociale dell’imputato e dell’intervenuta prescrizione del reato, commesso il (OMISSIS).
Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato.

Le censure proposte sono meramente reiterative di quelle svolte in appello,disattese dalla Corte territoriale con corretta e logica motivazione, laddove è stata evidenziata la superfluità della richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale al fine di riascoltare i due testimoni, "già lungamente esaminati in primo grado" e che, senza alcun dubbio avevano riconosciuto, assieme alla persona offesa, S.R., l’imputato in un album contenente numerose fotografie. E’ stato dato conto, inoltre, con motivazione esente di vizi di manifesta illogicità, della credibilità dei testi, avuto riguardo alla loro dettagliata descrizione dei fatti e considerato, in particolare, che lo S. non aveva direttamente accusato l’imputato ed il suo complice degli ammanchi verificati nella cassa, circostanza che aveva comportato l’esclusione dell’originaria imputazione di rapina (V. pag. 6 sent. impugnata).

Il diniego delle attenuanti generiche e la congruità della pena risultano adeguatamente motivati con riferimento alla gravità del fatto ed ai plurimi e specifici precedenti penali a carico del B..

Deve escludersi, infine, il decorso del termine di prescrizione del reato (il cui termine massimo verrà a scadere successivamente alla data della presente decisione), trovando applicazione, nella specie, la disciplina antecedente alla novella ex L. n. 251 del 2005, in relazione al tempo di commissione del reato ((OMISSIS)) ed alla data della sentenza di primo grado (29.3.2001).

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

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Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 11-03-2001) 06-04-2011, n. 13709

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

p.1. Con sentenza del 26 febbraio 2007 la Corte d’appello di Firenze confermava quella emessa dal tribunale il 9.6.2005, che aveva dichiarato A.S. colpevole del reato previsto dall’art. 336 c.p., comma 1, – per avere minacciato D.V.D., che attendeva di essere chiamato a deporre come testimone in un processo penale, dicendogli "io ho deposto bene, ora se tu mi fai perdere la causa ti tronco le gambe e ti do fuoco all’azienda" – condannandolo alla pena di un anno di reclusione e al risarcimento del danno in favore della parte civile.

L’imputato ricorre contro la sentenza e denuncia:

1. erronea qualificazione giuridica del fatto e mancanza di motivazione, perchè, non essendo stato dimostrato che la minaccia era finalizzata a costringere il teste a non deporre ovvero a deporre il falso, il fatto doveva essere sussunto nella previsione meno grave di cui all’art. 336 c.p., comma 2;

2. erronea qualificazione giuridica del fatto, perchè, ammesso che la minaccia fosse finalizzata a costringere il teste a deporre il falso, il fatto, per il principio di specialità, ricadeva nella fattispecie prevista dall’art. 377 c.p., comma 3;

3. erronea applicazione degli artt. 62 bis, 133 e 175 c.p., per avere il giudice di merito applicato una pena superiore al minimo edittale e negato sia le attenuanti generiche che la sospensione condizionale.

Chiede infine che il reato, commesso il (OMISSIS), sia dichiarato prescritto. p.2. Il primo motivo è infondato, perchè la sentenza impugnata – e, più diffusamente, quella di primo grado – dopo avere spiegato le ragioni per cui ha ritenuto credibile la testimonianza della persona offesa, ha chiarito che la minaccia era finalizzata a costringerla a non dire la verità. Pertanto, in coerenza con le risultanze probatorie, ha affermato che il fatto concreto non poteva essere ricondotto nella fattispecie prevista dall’art. 336 c.p., comma 3, perchè la minaccia mirava a costringere il pubblico ufficiale "a fare un atto contrario ai propri doveri", e non semplicemente a esercitare sullo stesso una generica "influenza".

E’ invece fondato il secondo motivo, perchè la norma incriminatrice dell’art. 377 c.p., comma 3, si pone in rapporto di specialità rispetto a quella dell’art. 336 c.p., comma 1, dato che nella comune descrizione del fatto tipico introduce l’elemento specializzante della particolare qualità del soggetto passivo della violenza o minaccia esercitata dall’agente.

Dato che la pena comminata dall’art. 337 c.p., comma 2, nel caso concreto, è quella prevista dall’art. 372 c.p. "diminuita in misura non eccedente un terzo", il reato per cui si procede, così riqualificato, essendo stato commesso il (OMISSIS), risulta prescritto.

Le statuizioni civili devono essere confermate, perchè come hanno congruamente motivato i giudici del merito, l’imputato ha effettivamente commesso il reato ascrittogli e deve quindi rispondere del danno cagionato.
P.Q.M.

La Corte di cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata, qualificato il fatto contestato come reato previsto dall’art. 377 c.p., perchè estinto per intervenuta prescrizione; conferma le statuizioni civili e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, che liquida complessivamente in Euro 2.7000, più IVA e CNPA. Così deciso in Roma, il 11 marzo 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.