Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 05-07-2011) 22-09-2011, n. 34520

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza in data 8-2-2011 il Tribunale di Genova – Sez. Riesame- in accoglimento di appello formulato dal PM avverso il provvedimento emesso dal GIP – (che aveva respinto la richiesta del requirente di aggravamento della misura cautelare applicata nei confronti di B.A. – in riferimento al reato di cui all’art. 612 bis c.p. ai danni di P.L.);

– disponeva a carico del predetto imputato la sostituzione della misura cautelare già applicata ai sensi dell’art. 282 bis e ter c.p.p. con quella degli arresti domiciliari.

Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore,deducendo la Violazione dell’art. 275 c.p.p. e il difetto di motivazione,oltre la erronea applicazione della legge penale.

A riguardo evidenziava che il Tribunale aveva rilevato a carico dell’imputato l’esistenza di ulteriori episodi denunciati dalla persona offesa,dai quali era emersa la presunta reiterazione di comportamenti tesi alla minaccia verso la donna.

Tali episodi venivano tuttavia considerati dalla difesa come privi di riscontri,e come tali ininfluenti ai fini dell’aggravamento della misura cautelare.

Peraltro il ricorrente rilevava che erano state considerate altre condotte illecite risalenti nel tempo, per le quali era in corso altro procedimento penale, ritenendo tali elementi privi di rilevanza.

Infine la difesa evidenziava che il B. era stato sottoposto a controllo medico con esito positivo circa la capacità di controllo degli impulsi aggressivi e che i precedenti penali dell’imputato non rilevavano nella specie.

Per tali motivi chiedeva l’annullamento del provvedimento impugnato.

Il ricorso è privo di fondamento.

Invero nella specie trattasi di una ipotesi di aggravamento della condotta delittuosa da valutare ai sensi dell’art. 299 c.p.p., comma 4,come tale distinta da quella di violazione di prescrizioni relative alla misura cautelare originariamente imposta.

Pertanto si deve evidenziare che, secondo quanto si desume dal provvedimento impugnato il Giudice di merito ha preso in considerazione elementi rivelatori della reiterazione di condotte della stessa specie manifestate dal soggetto al quale era stata imposta la misura cautelare prevista dall’art. 283 bis e ter c.p.p., inerente al reato di cui all’art. 612 bis c.p..

Sul punto va menzionata sentenza di questa Corte (sez. 4, del 12 maggio 1999,n. 3072-RV 213530- per cui "la contestazione di un nuovo addebito, può giustificare l’applicazione dell’art. 299 c.p.p., comma 4,con riferimento all’aggravarsi delle esigenze cautelari che giustificano la sostituzione della misura cautelare applicata con altra più grave, trattandosi di fatti che,lungi dall’essere giudicati in sè,possono essere sintomatici di un più elevato grado di pericolosità anche con riferimento al primo procedimento").

In tal senso deve ritenersi dunque legittima l’applicazione della più grave misura cautelare nei confronti dell’odierno ricorrente, avendo il PM avanzato richiesta di applicazione derivante da comportamento reiterato dall’imputato in udienza,oltre che da condotte persecutorie della persona offesa verificatesi in seguito.

Orbene, le deduzioni del difensore relative alla insussistenza dei presupposti per formulare tale vantazione di pericolosità attuale del soggetto ricorrente, devono ritenersi infondate,avendo la difesa argomentato senza rendere noti i vizi di legittimità del provvedimento, che viene censurato per violazione dell’art. 275 c.p.p. non configurabile nel caso di cui si tratta.

Le deduzioni inerenti poi al travisamento del fatto restano inammissibili,essendosi in presenza di provvedimento cautelare soggetto al giudizio di legittimità unicamente per i vizi di violazione di legge.(v. Cass.Sez. 5 del 25/2/2003 ,n. 9008 ed altre conformi),ed essendo il provvedimento impugnato dotato di congrua motivazione.

Pertanto la corte deve rigettare il ricorso,condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2011

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 15-06-2011) 05-10-2011, n. 36100

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

M.T. ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, L. 13 dicembre 1989, n. 401, ex art. 6, comma 4, avverso l’ordinanza del 26 giugno 2010 con la quale il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Bergamo ha convalidato l’obbligo di presentazione presso la stazione dei Carabinieri di San Giovanni Bianco, per la durata di anni tre, disposto con provvedimento del Questo di Bergamo, per i seguenti motivi:

1. Inosservanza c/o erronea applicazione di norme di legge (L. 13 dicembre 1989, n. 401, artt. 6, comma 2, 2 bis e 3, art. 24 Cost.) Violazione del diritto di difesa, in quanto il G.I.P. ha convalidato la prescrizione in esame poche ore dopo aver ricevuto la richiesta da parte del Pubblico Ministero, precisamente nella stessa mattina del 26 giugno 2010. 2. Difetto di motivazione in merito alle ragioni di necessità ed urgenza per applicare le prescrizioni, essendo il provvedimento stato emesso a distanza di due mesi dai fatti.

3. Assenza di motivazione in relazione all’obbligo di presentazione in corrispondenza delle partite dell’Atalanta e dell’Albino-Leffe, quando i fatti sono occorsi in riferimento alla partita Atlanta- Bologna, per cui non si capisce che collegamento esista tra il ricorrente e l’Albino-Leffe.

4. Difetto di motivazione in merito alle ragioni per cui l’interessato debba presentarsi presso la P.G. due volte, trenta minuti prima dell’inizio e trenta minuti dopo la conclusione degli incontri di calcio disputati dall’Atalanta e dall’Albino-Leffe, anche quanto le squadre giocano fuori sede.

Motivi della decisione

Il primo motivo di ricorso è fondato e di conseguenza rimangono assorbite le altre doglianze.

Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato il provvedimento della prescrizione dell’obbligo di presentarsi presso il Comando Stazione CC lo stesso giorno della richiesta avanzata dal pubblico ministero (26 giugno 2010), senza garantire il termine minimo di 48 ore dalla notifica del provvedimento del questore, eseguita alle ore 15, 40 del 25 giugno, funzionale all’esercizio del diritto di difesa da parte dell’interessato, per cui l’ordinanza deve essere annullata senza rinvio (cfr. Sez. 3, n. 20776 del 15/4/2010, Marcassoli, Rv. 247182 e Sez. 3, n. 377 del 16/12/2008, D’Onorio De Meo e altro, Rv. 242166, che ha stabilito che "l’annullamento dell’ordinanza di convalida del G.i.p. deve essere disposto "con rinvio" nel caso di mancata concessione all’intimato del termine per l’esercizio del diritto di difesa ed in quello di mancato rispetto del termine, concesso con il provvedimento del Questore, per la presentazione di memorie e deduzioni difensive, mentre deve essere disposto "senza rinvio" nel caso di mancata osservanza da parte del P.M. del termine di 48 ore dalla notifica per richiedere la convalida ed in quello di mancata osservanza da parte del G.i.p. del termine delle 48 ore successive per la pronuncia sulla convalida").

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e per l’effetto dichiara l’inefficacia del decreto del Questore di Bergamo in data 21 giugno 2010; manda alla cancelleria di comunicare a detto Questore il presente provvedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 13-05-2011) 21-10-2011, n. 38129 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 5/2/2009 il Tribunale di Frosinone, ai sensi dell’art. 444 c.p.p. applicava a M.A. la pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed Euro 3.000= di multa per il delitto di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5, per la detenzione per fini di cessione di gr. 47 di hashish (acc. in (OMISSIS)). Il tribunale rigettava la richiesta di applicazione della misura alternativa alla pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità, come previsto dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5 bis.

Il tribunale giustificava la richiesta assumendo che la documentazione prodotta dava solo atto di un pregresso trattamento terapeutico interrotta due anni prima.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, lamentando la violazione di legge ed il difetto di motivazione sulla omessa conversione della pena, considerato che il M. aveva tutti i requisiti per ottenere il beneficio. Nella certificazione prodotta si rilevava che l’imputato era tossicodipendente fin dal 1994 e l’ultimo trattamento era stato interrotto nel 2006 ma non completato.

Motivi della decisione

3. Il ricorso è fondato.

Va ricordato che questa Corte di legittimità ha statuito che "Non è applicabile nel giudizio di legittimità avverso la sentenza resa ex art. 444 cod. proc. pen., la previsione di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 bis (introdotta dalla L. n. 49 del 2006, art. 4 bis), in quanto, perchè la norma possa operare, occorre che la richiesta di applicazione della pena del lavoro di utilità pubblica, in sostituzione delle altre pene concordate, venga avanzata dall’imputato contestualmente all’accordo sulla pena detentiva e pecuniaria" (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 27407 del 20/03/2008 Ud. (dep. 04/07/2008), Taoufik, Rv. 240691: v. anche, Cass. Sez. 6, Sentenza n. 11054 del 30/01/2008 Cc. (dep. 11/03/2008), Stissi, Rv. 239455).

Ne consegue che se il riconoscimento della pena sostitutiva è concordato tra le parti, la sua mancata applicazione da parte del giudice costituisce una violazione che travolge l’accordo.

Nel caso di specie, nel verbale di udienza del 5/2/2009 si legge che l’imputato chiede l’applicazione della pena concordata (annotata su foglio separato) e l’applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità. A seguire si legge nel verbale: "il P.M. presta il consenso".

Deve ritenersi, pertanto, dalla lettura integrata del foglio di calcolo della pena e del verbale di udienza, che le parti abbiano concordato il riconoscimento del lavoro di pubblica utilità.

Pertanto la mancata applicazione della sostituzione della pena detentiva da parete del giudice costituisce una violazione dell’accordo ed impone l’annullamento della sentenza senza rinvio.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Frosinone per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 12-12-2011, n. 3139

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente impugnava con un primo ricorso notificato in data 25.1.2002 il diniego di concessione di nulla osta ambientale volto allo scopo di ottenere una successiva concessione edilizia per ristrutturazione sottotetto.

Il provvedimento era stato motivato con riferimento a cinque aspetti e cioè: difformità con il progetto approvato con la concessione edilizia nr. 12\93 con geometria degli abbaini senza riscontro in analoghi edifici della frazione, la mancata realizzazione della previsione progettuale di cui alla concessione edilizia 12\93, la difformità delle aperture rispetto a quelle autorizzate con la concessione del 1993, difformità della situazione rispetto agli edifici portati come termine di comparazione nella richiesta, modifica della facciata a lago per innalzamento della casa non comparabile con il progetto approvato nella concessione edilizia 12\93.

Il ricorso si articola su tre motivi.

Il primo denuncia l’eccesso di potere per illogicità, difetto di motivazione ed erronea individuazione dei presupposti di diritto.

Il Comune ha erroneamente individuato il bene ambientale tutelato nella tipologia costruttiva del nucleo storico della frazione, mentre invece si tratta di un vincolo generalizzato che salvaguarda l’insieme del territorio per le bellezze naturali che ivi si godono.

Inoltre non sono specificati i criteri di tutela che caratterizzano l’immobile per effetto del vincolo, per non parlare dell’illogicità della motivazione se si considera la pochezza del’intervento con sopraelevazione di appena un metro in relazione alla generalità del vincolo.

Il secondo motivo contesta l’eccesso di potere per contraddittorietà con precedenti provvedimenti amministrativi dal momento che la Soprintendenza non aveva avuto niente da ridire rispetto al precedente inserimento di una portafinestra con balconcino nella precedente concessione edilizia del 1993.

Il terzo motivo riguarda l’irrilevanza delle ragioni addotte per il diniego: quanto ai punti a) e c) del provvedimento impugnatosi afferma che l’intervento presenta le stesse caratteristiche tipologiche di quello a suo tempo approvato nel 1993; relativamente al punto b) è contestata la mancata realizzazione delle previsioni progettuali che invece sarebbero dimostrate dalle fotografie allegate al ricorso; rispetto al punto d) si contesta che la diversità del sito sia rilevante per ritenere non pertinente la documentazione fotografica prodotta a corredo della domanda poiché il vincolo non è posto a garanzia della particolare tipologia edilizia della frazione; infine riguardo al punto e) si sottolinea come le differenze rispetto al precedente progetto assentito siano minime consistendo in un modesto innalzamento e nella nuova apertura a fianco di quella prevista già nel precedente progetto.

Il Comune di Sant’Abbondio si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Con successivo ricorso notificato in data 24.5.2002 il ricorrente impugnava il diniego di concessione edilizia volta al recupero a fini abitativi del sottotetto nell’immobile di proprietà sito in frazione Pezzo.

Il provvedimento impugnato era fondato su due motivi e cioè il mancato rilascio del nulla osta ambientale e l’inesistenza di un sottotetto da ristrutturare.

Nell’unico motivo di ricorso si contesta la violazione dei principi di cui all’art. 1 L. 241\90 in quanto dopo il diniego del nulla osta ambientale era stato presentato un nuovo progetto con richiesta all’amministrazione se fosse necessario avviare una nuova domanda o fosse sufficiente presentare il progetto ai fini dell’emissione di un nuovo parere ambientale; dopo aver acconsentito a tale soluzione era stato emesso il provvedimento di diniego senza neanche investire di nuovo la Commissione ambientale.

Venivano contestate le ragioni poste a base del diniego circa l’inesistenza del sottotetto e la decadenza della precedente concessione edilizia.

Il Comune di Sant’Abbondio si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Relativamente al primo ricorso non possono essere accolte le doglianze fondate sul presunto travisamento dell’oggetto della tutela da parte del vincolo ambientale.

Se si esamina il decreto ministeriale 11.9.73 con cui è stato apposto il vincolo l’ultimo capoverso dello stesso così recita: "Considerato che l’abitato del capoluogo e i gruppi sparsi di vecchie case costituiscono un insieme di valori espressi naturali e dovuti all’intervento dell’uomo particolarmente fusi insieme a costituire complessi di cose immobili aventi valore estetico e tradizionale ove è nota essenziale la spontanea concordanza e fusione tra l’espressione della natura e quella del lavoro umano" emerge in maniera chiara che la tutela non è limitata ai valori naturali ma alla sintesi di elementi paesaggistici di tipo naturalistico armonicamente fusi con l’intervento umano che ha creato dei complessi edilizi che ben si sposano con l’ambiente.

Pertanto la tipologia costruttiva dei singoli ambiti ha un notevole rilievo nel garantire tale armonia e contrasta con la finalità di tutelarla, la modifica tipologica di uno degli edifici tale da differenziarlo significativamente dagli edifici circostanti.

Inoltre l’intervento proposto non è affatto omologo a quello a suo tempo assentito con la precedente concessione edilizia peraltro neanche realizzata poiché si realizzerebbe un ulteriore balcone con porta finestra.

In merito va poi precisato che laddove il giudizio della commissione non sia palesemente illogico esso costituisce espressione di una discrezionalità tecnica che si esprime in relazione alle caratteristiche del singolo caso e che non si presta ad applicazione uniforme cosicchè una soluzione tipologica non ritenuta lesiva del vincolo in una certa zona non è detto che debba condurre alle stesse conclusioni laddove cambi il contesto di riferimento.

Non si ravvisano ragioni pertanto per annullare il diniego di nulla osta ambientale.

Per quanto attiene al secondo ricorso che lamenta il mancato rilascio della concessione edilizia per il recupero del sottotetto, va preliminarmente precisato che la L.R. 15\96 prevedeva che il sottotetto da ristrutturare esistesse al momento della presentazione della domanda; peraltro tale requisito si individua anche nell’attuale previsione dell’art. 63 L.R. 12\2005.

Orbene dal progetto presentato e dalla relazione del c.t.u. nominato nel procedimento per accertamento tecnico preventivo si ricava chiaramente che non esisteva alcun sottotetto praticabile ma solo un modesto soppalco realizzato in virtù della concessione 12\93.

L’inesistenza del sottotetto renderebbe impossibile il rilascio di una concessione edilizia e pertanto anche il mancato nuovo esame da parte della Commissione ambientale del progetto presentato in sostituzione di quello bocciato non ha alcun rilievo dal momento che l’intervento richiesto non era comunque assentibile a prescindere da ogni valutazione ambientale.

La legittimità del provvedimento impugnato comporta il rigetto della domanda risarcitoria.

Per ragioni di equità sostanziale viste le attuali condiziono di salute ed economiche del ricorrente appare equo compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti, come in epigrafe proposti, li rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.