T.A.R. Sicilia Palermo Sez. I, Sent., 27-06-2011, n. 1177 Ricorso giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con gravame, notificato il 26 febbraio 1998 e depositato il 25 marzo successivo, i ricorrenti indicati in epigrafe, premesso di essere dipendenti dell’Azienda intimata, hanno chiesto la condanna di quest’ultima al pagamento di somme di denaro loro asseritamente spettanti essenzialmente a titolo di retribuzione di lavoro straordinario.

Il giudizio è stato quindi proseguito unicamente dai ricorrenti T.G.A., A.V., A.P., B.S., G.G., G.M., G.C., R.D., S.M.A., Z.G., Z.G., G.M., A.F., D.C.L., che hanno depositato istanza di fissazione di udienza.

Il ricorso, che è stato definitivamente trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 7 giugno 2011, è inammissibile per genericità, in quanto dall’atto introduttivo del giudizio e dai relativi allegati non è dato desumere con sufficiente chiarezza l’oggetto delle rivendicazioni di ciascun ricorrente ed il titolo delle stesse.

Come ritenuto in un recente precedente di questa sezione (vedi sentenza n. 14407 del 30 dicembre 2010) relativo a fattispecie identica a quella in esame, la controversia, vertendo in materia di diritti soggettivi di natura patrimoniale (in sede di giurisdizione esclusiva), presuppone l’onere della prova in capo ai ricorrenti e, prima ancora, l’onere di una indicazione sufficientemente chiara dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto della pretesa azionata.

La giurisprudenza amministrativa è, infatti, costantemente orientata nel senso che è inammissibile il gravame in cui manchi l’indicazione dei fatti essenziali, che connotano la posizione di ciascuno dei ricorrenti, precludendo al giudice di entrare nel merito della pretesa e, quindi, di espletare l’eventuale attività istruttoria occorrente a verificare la fondatezza dei fatti affermati; per converso, a fronte di una tale genericità assoluta della pretesa azionata, il giudice non può ricorrere alla presunzione di cui all’art. 116 comma 2, c.p.c., non assumendo valore significativo il comportamento processuale dell’Amministrazione, il cui silenzio su affermazioni del tutto generiche non può rivestire alcun significato ammissivo di fatti di per sé non significativi della fondatezza della domanda e sui quali, dunque, la stessa non aveva l’onere di sollevare eccezioni (in tal senso Consiglio Stato, VI, 23 febbraio 2009, n. 1055).

Le spese, anche in considerazione della non novità della questione, vanno poste a carico della parte soccombente e liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Pone a carico della parte soccombente le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori, se e in quanto dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 13-07-2011, n. 1038

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Comune di Pomponesco con provvedimento del responsabile del procedimento di data 3 febbraio 2010 ha negato alla ricorrente B.C. srl il rilascio di un’autorizzazione all’apertura di un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande. Le ragioni del diniego consistono (a) nella mancanza di autorizzazioni disponibili, (b) nell’assenza di conformità urbanistica.

2. Contro il diniego e contro gli atti programmatori presupposti la ricorrente ha presentato impugnazione con atto notificato il 7 aprile 2010 e depositato il 21 aprile 2010. Le censure possono essere sintetizzate come segue: (i) violazione dell’art. 3 del DL 4 luglio 2006 n. 223, che ha liberalizzato l’attività di somministrazione di alimenti e bevande; (ii) violazione dell’art. 41.3 delle NTA, che nella zona in questione ammette le attività commerciali e quindi (induttivamente) anche la somministrazione di alimenti e bevande.

3. Tramite motivi aggiunti è stata impugnata la deliberazione giuntale n. 68 del 23 giugno 2010, con la quale il Comune ha ribadito il diniego motivando più ampiamente sull’assenza di conformità urbanistica (le destinazioni ammesse in zona D2 sarebbero tassative).

4. L’amministrazione si è costituita in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso. Questo TAR con ordinanze cautelari n. 284 del 14 maggio 2010 e n. 806 del 12 novembre 2010 ha accolto le istanze cautelari della ricorrente.

5. Con memoria depositata il 27 maggio 2011 la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso in quanto in pendenza del giudizio l’amministrazione ha rilasciato l’autorizzazione richiesta. Il Comune ha fatto adesione alla compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando, dà atto della rinuncia e dichiara l’estinzione del ricorso. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 21-06-2011) 25-07-2011, n. 29638 Costruzioni abusive Demolizione di costruzioni abusive Reati edilizi

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Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 15 novembre 2007, il Tribunale di Salerno – Sezione distaccata di Cava dè Tirreni disponeva, quale giudice dell’esecuzione, la revoca dell’ordine di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi imposto con sentenza a F.P., il cui incidente di esecuzione accoglieva.

Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, lamentando la carenza di motivazione dell’impugnato provvedimento, in quanto il giudice, preso atto della pendenza di una domanda di condono, aveva omesso ogni valutazione in merito ai requisiti di condonabilità dell’opera, tanto che, se tale doverosa verifica fosse stata effettuata, certamente egli si sarebbe avveduto de fatto che la domanda di sanatoria era relativa ad un immobile di mq 164,36, mentre quello indicato in sentenza aveva una superficie di mq 300 ed era, per giunta, realizzato in zona sottoposta a vincolo paesaggistico.

Insisteva, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.

In data 19 aprile 2011 il difensore del F. comunicava in Cancelleria l’avvenuto decesso del suo assistito chiedendo l’emissione di sentenza di non doversi procedere per intervenuta morte del reo.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Il provvedimento impugnato non contiene alcuna coerente indicazione delle ragioni per le quali la domanda è stata accolta e si limita a valorizzare la sola pendenza della domanda di condono.

Come ricordato dalla giurisprudenza di questa Corte, in presenza di una istanza di condono o di sanatoria successiva al passaggio in giudicato della sentenza di condanna il giudice dell’esecuzione, investito della questione, è tenuto ad una attenta disamina dei possibili esiti e dei tempi di definizione della procedura ed, in particolare: a) ad accertare il possibile risultato dell’istanza e se esistono cause ostative al suo accoglimento; b) nel caso di insussistenza di tali cause, a valutare i tempi di definizione del procedimento amministrativo e sospendere l’esecuzione solo in prospettiva di un rapido esaurimento dello stesso (Sez. 3, n. 38997, 23 ottobre 2007).

In particolare, il potere – dovere del giudice di controllare la sussistenza delle condizioni di applicabilità del condono, strettamente connesso all’esercizio della giurisdizione, deve riguardare: a) la data di esecuzione delle opere; b) il rispetto dei limiti volumetrici; c) le eventuali esclusioni oggettive della tipologia d’intervento dalla sanatoria; d) la tempestività della presentazione, da parte di soggetti legittimati, di una domanda di sanatoria riferita alle opere abusive contestate nel capo di imputazione (Sez. 3, n. 28071, 16 ottobre 2007).

Le argomentazioni poste a sostegno dell’orientamento appena richiamato valgono, ovviamente, anche per quanto riguarda il giudizio di esecuzione, con riferimento al quale questa Corte ha precisato che il rilascio del titolo abilitativo conseguente alla procedura di "condono edilizio" non determina l’automatica revoca dell’ordine di demolizione, permanendo in capo al giudice l’obbligo di accertare la legittimità sostanziale del titolo sotto il profilo della sua conformità alla legge (Sez. 3, n. 39767, 11 novembre 2010; Sez. 3, n. 46831, 22 dicembre 2005).

Ciò posto, deve osservarsi che, nella fattispecie, il giudice dell’esecuzione ha proceduto addirittura alla revoca dell’ordine di demolizione quando la procedura di condono non risultava neppure completata ed il provvedimento, come si è detto, risulta del tutto mancante di una doverosa e puntuale verifica in ordine alla sussistenza dei presupposti per la condonabilità dell’opera.

Tale verifica si rendeva ancor più necessaria alla luce delle risultanze fattuali evidenziate dal Pubblico Ministero ricorrente ed attinenti alle diverse dimensioni del fabbricato riportate in sentenza e nella richiesta di condono e, soprattutto, alla presenza del vincolo ambientale, avendo la costante giurisprudenza di questa Corte ripetutamente affermato, con riferimento al condono edilizio introdotto con la menzionata L. n. 326 del 2003, che la realizzazione, in area assoggettata a vincolo paesaggistico, di nuove costruzioni in assenza di permesso di costruire non è suscettibile di sanatoria (v. da ultimo, Sez. 3, n. 16471, 28 aprile 2010, nonchè ex. pi. Sez. 3, n. 35322, 21 settembre 2007; Sez. 3, n. 38113, 21 novembre 2006; Sez. 4, n. 12577, 5 aprile 2005). In altra occasione, nel ribadire il concetto, si è anche fornita dettagliata confutazione di alcune posizioni dottrinarie divergenti che avevano prospettato una interpretazione più permissiva delle disposizioni menzionate (Sez. 3, n. 6431, 15 febbraio 2007).

Va altresì rilevato che a nulla rileva l’intervenuto decesso del ricorrente comunicato dal suo difensore.

Vertendosi, infatti, in tema di esecuzione dell’ordine di demolizione impartito dal giudice, tale evenienza non produce alcun effetto estintivo non avendo tale ordine natura penale in quanto sanzione amministrativa accessoria (cfr. Sez. 3, n. 3861, 2 febbraio 2011 ed altre prec. conf.).

La evidenziata lacuna motivazionale dovrà pertanto essere colmata nel successivo giudizio di rinvio.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Salerno per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 15-09-2011, n. 1313

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con memoria depositata il 6 aprile 2011, parte ricorrente dichiara la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, essendo stato adottato, in corso di causa, nuovo atto comunale (deliberazione consiliare 30.12.2010, n. 98), comportante una ridelimitazione delle sedi farmaceutiche, che "appare ragionevole e idonea a soddisfare le aspirazioni del ricorrente".

Tale atto è stato trasmesso alla Regione e, conseguentemente, il ricorrente chiede l’improcedibilità del ricorso, a spese compensate.

Nulla avendo opposto le parti costituite, il Collegio può procedere alla richiesta declaratoria di improcedibilità, a spese compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara IMPROCEDBILE per sopravvenuta carenza di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.