T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 29-12-2011, n. 10328

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 19/12/06 e depositato il 16/01/07 F.A. ha impugnato la determinazione dirigenziale n. 1943 dell’11/09/06 con cui il Comune di Roma ha ordinato la demolizione delle opere ivi indicate e consistenti nella realizzazione di 5 boxes per una lunghezza totale di mt. 10,00 e larghezza di mt. 3,00.

Il Comune di Roma (poi divenuto Roma Capitale), costituitosi in giudizio con memoria depositata il 22 gennaio 2007, ha chiesto il rigetto del ricorso.

All’udienza pubblica del 6 dicembre 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

F.A. impugna la determinazione dirigenziale n. 1943 dell’11/09/06 con cui il Comune di Roma ha ordinato la demolizione delle opere ivi indicate e consistenti nella realizzazione di 5 boxes per una lunghezza totale di mt. 10,00 e larghezza di mt. 3,00.

Con un’unica censura il ricorrente prospetta l’esistenza dei vizi di eccesso di potere e violazione di legge in quanto il Comune di Roma avrebbe contestato la realizzazione di n. 5 box mentre l’intervento posto in essere consisterebbe nella sola manutenzione straordinaria di un edificio preesistente che avrebbe potuto essere assentita mediante semplice d.i.a..

Il motivo è infondato.

La dedotta preesistenza dell’edificio non incide sulla qualificazione dell’intervento come "nuova costruzione" in quanto inerente alla realizzazione di un manufatto che comporta un aumento di volumetria e che è sprovvisto del necessario titolo edilizio abilitativo, da individuarsi nella fattispecie nel permesso di costruire, secondo quanto previsto dagli artt. 3 e 10 d.p.r. n. 380/01.

Per quanto concerne, poi, la dedotta risalenza del manufatto, trattasi di circostanza non comprovata in maniera alcuna dal ricorrente e, comunque, inidonea ad influire sulla legittimità della sanzione demolitoria da ritenersi correttamente applicata in ragione dell’incontestata carenza del titolo abilitativo necessario laddove la denuncia d’inizio di attività non può essere mai utilizzata per assentire interventi che, come quello contestato con il provvedimento impugnato, comportano un aumento di volumetria.

Per questi motivi il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Il ricorrente, in quanto soccombente, deve essere condannato al pagamento delle spese del presente giudizio il cui importo viene liquidato come da dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) respinge il ricorso;

2) condanna il ricorrente a pagare, in favore di Roma Capitale, le spese del presente giudizio il cui importo si liquida in complessivi euro millecinquecento/00, per diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 6 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Elia Orciuolo, Presidente

Pierina Biancofiore, Consigliere

Michelangelo Francavilla, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 14-01-2011, n. 72

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Regione Lombardia, con L. r. n. 19/2007, con la quale sono state introdotte "Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia", ha disciplinato "l’insieme dei percorsi funzionali all’assolvimento del diritto – dovere all’istruzione e alla formazione e all’obbligo di istruzione" (art. 1) orientando i propri interventi "alla realizzazione di azioni che, nella valorizzazione delle diversità di genere e delle differenze nelle forme e nei ritmi di apprendimento, assicurino alle persone l’accesso a tutti i gradi dell’istruzione e della formazione e alle pari opportunità formative, nonché il sostegno per il successo scolastico e formativo e per l’inserimento nel mondo del lavoro" (art. 2, comma 2) specificando, fra gli obbiettivi da perseguire, l’adozione di misure tese a favorire "l’inserimento nel sistema di istruzione e formazione professionale delle persone in condizione di svantaggio individuale e sociale" (art. 2, comma 6).

L’art. 24 precisa che il "sistema regionale di erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale" sarà assicurato da enti e soggetti, qualificati quali "istituzioni formative", fra le quali (comma 1) "a) centri di formazione dipendenti dalla Regione o dagli enti locali; b) istituzioni scolastiche autonome di cui all’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), trasferite ai sensi di accordi nazionali per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica al Titolo V della Costituzione".

Ai sensi del comma 5 della medesima norma, "le istituzioni formative preposte di cui al comma 1, lettere a) e b), sono dotate di personalità giuridica e autonomia statutaria, didattica, di ricerca, organizzativa, amministrativa e finanziaria".

Ai sensi del successivo art. 30, comma 2, "i centri di formazione dipendenti dalla Regione o dagli enti locali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono ancora dotati di personalità giuridica e autonomia statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria continuano ad operare sino all’adeguamento alle disposizioni di cui all’articolo 24, comma 5, che deve avvenire entro il termine dell’anno formativo 2009/2010, e comunque entro il 30 giugno 2010".

Nell’ambito del suddetto contesto normativo, con delibera n. 1273 del 30 aprile 2010, l’Amministrazione comunale di Milano, già attiva nel settore attraverso propri istituti, fra i quali il Centro "G." presso il quale sono impiegati gli odierni ricorrenti, ha deliberato di "mantenere la gestione in economia delle attività di formazione denominate a valenza sociale" attivando "azioni atte ad individuare nuove forme di collaborazione con enti/associazioni presenti nel sistema formativo lombardo per la gestione delle attività dei corsi qualificanti e di supporto professionale" in possesso di determinati requisiti espressamente previsti.

Contestualmente è stato dato mandato ai Dirigenti responsabili di predisporre gli atti necessari "per il definitivo trasferimento delle attività/servizi ad altri soggetti, compresa la revoca delle attività gestite dal Comune".

Coerentemente a quanto così stabilito, con successiva delibera n. 1912 del 25 giugno 2010, il Comune ha disposto l’avvio di un’istruttoria del Settore Lavoro e Occupazione finalizzata all’individuazione del soggetto cui affidare, in via sperimentale e temporanea, le attività formative in questione, riservandosi alla scadenza di un periodo di prova triennale, "la verifica dei risultati relativi all’efficentamento del servizio ed alla valutazione dei costi" e della "effettiva capacità dell’affidatario di rispondere sia agli aspetti gestionali che agli obiettivi di inserimento lavorativo richiesti dall’Amministrazione".

In esecuzione della delibera da ultimo citata, con atto del 29 giugno 2010, il Comune ha, poi, costituito un apposito gruppo di lavoro incaricato di procedere all’individuazione dell’Ente/Associazione cui affidare l’attività in questione, precisando che, ai sensi della delibera n. 1273/2010, avrebbe dovuto:

– avere esperienza pluriennale nello specifico settore;

– disporre di un’adeguata offerta formativa;

– non avere scopi di lucro;

– operare su tutto il territorio milanese;

– essere espressione della tradizione culturale milanese;

– prevedere la presenza di rappresentanti del Comune di Milano nei propri organismi statutari;

– rispondere alle prescrizioni di cui al già richiamato art. 24 della L.r. n. 19/2007;

– avere valore di rating regionale almeno uguale a quello del Centro "G.";

– offrire percorsi formativi similari a quelli del predetto Centro;

– essere espressione di associazioni imprenditoriali.

All’esito dell’istruttoria comparativa è stato individuato quale temporaneo affidatario il C. – C.A. (fondazione di cui è socio il Comune di Milano, risultato essere l’unico soggetto in possesso di tutti i requisiti prescritti) cui, con determinazione dirigenziale CIG 05153131BD n. 114/2010 del 20 luglio 2010, è stata affidata temporaneamente la gestione del servizio.

I ricorrenti, con il presente ricorso, hanno impugnato i provvedimenti in epigrafe, deducendo relativamente alla determinazione di Giunta n. 1912/2010:

– la contraddittorietà tra la decisione di mantenere la gestione del servizio e quella di procedere all’esternalizzazione del medesimo;

– eccesso di potere per sviamento e travisamento dei fatti e difetto dei presupposti per aver motivato l’indizione di una procedura comparativa, richiamando la necessità di affidare il servizio a soggetti dotati di personalità giuridica e autonomia statutaria, didattica, di ricerca, organizzativa, amministrativa e finanziaria, ignorando la possibilità riconosciuta dalla legge di dotare gli enti già operanti nel settore dei requisiti richiesti entro il termine assegnato (30 giugno 2010);

– la violazione dell’art. 24 della L.r. n. 19/2007 per non aver optato fra una delle due alternative ivi delineate (prosecuzione delle attività formative a mezzo proprie strutture, previa trasformazione delle stesse nelle forme giuridiche richieste o affidamento a terzi in attuazione del principio di sussidiarietà) individuando una "forma ibrida disconosciuta dalla legislazione di riferimento";

– la mancata esplicitazione dei risparmi di spesa connessi alla scelta operata, nonché, il difetto di istruttoria con riferimento alla mancata verifica dei reali benefici connessi alla scelta operata;

– il difetto della prescritta valutazione dei Revisori dei conti necessaria in caso di acquisizione sul mercato, da parte dell’Amministrazione, di servizi originariamente prodotti al proprio interno.

Relativamente alla determinazione dirigenziale n. 114 del 20.7.10, i ricorrenti ne hanno rilevato l’illegittimità in via derivata, lamentando, altresì, quali vizi propri:

– la violazione del D.Lgs. n. 163/2006 per omesso ricorso ad una procedura ad evidenza pubblica;

– la violazione, sotto vari profili, dell’art. 57 del D.Lgs. n. 163/2006 in tema di affidamento diretto per difetto dei presupposti dalla stessa norma richiesti;

– sviamento di potere in relazione all’allegata urgenza di provvedere;

– la violazione dell’art. 6 bis del D.Lgs. n. 165/2001 con riferimento alla mancata verifica dei reali benefici connessi alla soluzione prescelta;

– la violazione dall’art. 24, comma 5, della L.r. n. 19/2007 nella parte in cui prescrive una gestione "improntata al principio della separazione tra funzioni di indirizzo e funzioni gestionali, nonché, a quello della partecipazione delle rappresentanze di allievi, genitori e docenti".

L’Amministrazione, costituitasi in giudizio, ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso sotto i seguenti profili:

– relativamente alla lamentata omissione di una procedura ad evidenza pubblica, il difetto di interesse in quanto, tanto l’Unione Sindacale di Base e la Confederazione Italiana Sindacato Lavoratori Funzione Pubblica Milano, quanto i dipendenti ricorrenti, non possiedono i requisiti necessari per la gestione del servizio cui, pertanto, non potrebbero aspirare;

– quanto agli attuali dipendenti del Centro, difetto di interesse per assenza di una concreta ed attuale lesione configurabile in capo ai medesimi, che continueranno a svolgere la propria attività presso l’Ente mantenendo il medesimo status di dipendente comunale ad ogni effetto giuridico, contrattuale e retributivo, usufruendo di un "comando" temporaneo presso il C.;

– quanto alla scelta della modalità di gestione l’inammissibilità del ricorso in quanto diretto a censurare una scelta di carattere discrezionale.

Nel merito ha sottolineato che, nella fattispecie, non ricorrerebbe alcuna ipotesi di esternalizzazione del servizio né alcun affidamento di appalto di servizi soggetto alla disciplina "codicistica", ma che si sarebbe in presenza di una scelta di tipo gestionale con individuazione del soggetto provvisoriamente affidatario all’esito di una procedura rispettosa dei principi di trasparenza, parità di trattamento e buon andamento.

Nella camera di consiglio del 15 settembre 2010 la causa è stata rinviata al merito ed all’esito della pubblica udienza del 3 dicembre 2010, trattenuta in decisione.

Il ricorso è inammissibile in quanto tendente a sindacare una scelta di carattere discrezionale dell’Amministrazione in ordine alle modalità di gestione del servizio.

L’Amministrazione comunale di Milano, avvalendosi di propri mezzi e strutture, fra le quali il Centro "G." presso il quale prestano la loro attività lavorativa i dipendenti comunali ricorrenti, in attuazione di quanto disposto dalla L.r. n. 19/2007, fornisce percorsi didattici a giovani di età compresa fra i 14 ed i 17 anni, che non hanno concluso la scuola dell’obbligo, onde consentire ai medesimi di assolvere il "diritto – dovere di istruzione e formazione e obbligo di istruzione", conseguendo una qualifica professionale riconosciuta a livello europeo.

L’Amministrazione, intendendo proseguire, sulla base di ragioni di avvertita opportunità sul piano sociale, le attività formative svolte presso il Centro "G.", ha deciso, contrariante a quanto affermato in ricorso, di non esternalizzare i corsi formativi e, con la delibera di Giunta n. 1273/2010, ha optato per il mantenimento della gestione in economia delle attività formative a "valenza sociale", avvalendosi "di forme di collaborazione e cooperazione con enti/associazioni pubbliche e private per lo sviluppo delle aree di miglioramento in termini di efficienza economica e efficacia gestionale", pervenendo, a seguito delle iniziative intraprese in attuazione di detta delibera, all’individuazione di un soggetto cui affidarle in via del tutto provvisoria e sperimentale.

La piena discrezionalità della scelta operata trova conferma nel parere formulato il 3 marzo 2010 dallo stesso Consiglio Regionale della Regione Lombardia, ove si precisa che "la legge regionale lascia ampia autonomia all’ente locale nell’individuare la forma giuridica del centro di formazione", affermando espressamente la legittimità di affidamenti ad Enti esterni (nella specie vengono indicate, a titolo esemplificativo, le "forme previste dall’art. 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267", ovvero, l’Azienda Speciale).

Difetta, inoltre, in capo ai ricorrenti, un interesse all’impugnazione in quanto non è stata persuasivamente rappresentata nel ricorso alcuna lesione concreta ed attuale alle proprie posizioni in virtù dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati.

Al contrario, sono gli stessi ricorrenti a configurare il temuto pregiudizio quale mera possibilità futura in relazione alla quale l’odierno ricorso svolgerebbe una funzione di tutela preventiva.

Come, infatti, precisato nelle loro deduzioni conclusive formulate in vista della discussione nel merito del ricorso, i ricorrenti affermano (pag. 3 della memoria depositata il 2 novembre 2010) che l’affidamento "in via temporanea e sperimentale" in questa sede contestato "ha l’esplicito significato di costituire una fase transitoria nell’ambito del percorso amministrativo volto alla definiva e completa esternalizzazione della gestione del servizio medesimo con effetti di ben maggiore incidenza sulla situazione economica, giuridica e professionale dei ricorrenti".

Rilevato che, a tale stregua alcun principio di prova è stato allegato a conferma di attuali negative ripercussioni sul rapporto di servizio dei dipendenti comunali, che invero tali restano, l’affermazione conferma l’inattualità della lesione che viene ricollegata a ipotizzati scenari futuri in relazione ai quali vanterebbero un "interesse a contrastare fin da ora il mutamento dell’assetto organizzativo del proprio lavoro anche per evitare che, in futuro, si possa loro imputare un comportamento di acquiescenza".

Su tale esclusivo fondamento resta, tuttavia, per costante giurisprudenza precluso l’accesso alla tutela davanti al giudice amministrativo, che postula la sussistenza di un interesse diretto dei ricorrenti, differenziato rispetto agli altri consociati, ma altresì, anche attuale nella vicenda rappresentata in giudizio.

Per quanto precede il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Sussistono, tuttavia, in relazione alla particolarità delle questioni trattate, giuste ragioni per compensare le spese.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Francesco Mariuzzo, Presidente

Elena Quadri, Consigliere

Marco Poppi, Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. VI – 1, Sent., 30-07-2012, n. 13571

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che, con ricorso alla Corte d’appello di Venezia, T. E. e le altre quattro persone indicate in epigrafe proponevano domanda di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001 per violazione dell’arto della C.E.D.U. a causa della irragionevole durata di un giudizio instaurato dinanzi al T.A.R. Lazio nell’agosto 1996 e definito nel febbraio 2007;

che con il decreto indicato in epigrafe la Corte d’appello, ritenuta la durata ragionevole di tre anni, ha liquidato in favore di ciascuno dei ricorrenti il danno non patrimoniale per la residua durata irragionevole di sette anni e sei mesi in Euro 3.700 (pari a Euro 500 circa per anno) oltre interessi legali e metà delle spese, trattandosi di ricorso proposto unitamente a numerose altre persone, con notevole affievolimento della partecipazione emotiva dei ricorrenti;

che avverso tale decreto i predetti ricorrono per cassazione formulando due motivi, rispettivamente per violazione e falsa applicazione di norme di diritto (L. n. 89 del 2001, art. 2, 6.1 C.E.D.U.) e per vizio motivazionale, entrambi riferiti alla liquidazione dell’equa riparazione;

che il Ministero dell’Economia e Finanze resiste con controricorso e ricorso incidentale, nel quale censura a sua volta il rigetto della sua eccezione di incompetenza territoriale, deducendo la violazione di norme di diritto (art. 38 c.p.c., L. n. 89 del 2001, art. 3, art. 11 c.p.p.) e la competenza della Corte di Perugia;

considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata;

ritenuto che, esaminando prioritariamente la questione inerente l’incompetenza territoriale del giudice adito, l’eccezione sollevata dalla Amministrazione è fondata, alla luce dell’indirizzo interpretativo, stabilito dalle Sezioni Unite nella nota sentenza n. 6306/2010, secondo cui il criterio dettato dalla L. n. 89 del 2010, art. 3 mediante il richiamo all’art. 11 c.p.p. si applica anche ai procedimenti dinanzi ai giudici speciali, come i Tribunali amministrativi Regionali; che, in base a tale indirizzo interpretativo, cui il Collegio intende dare continuità conformemente a quanto già più volte affermato da questa sezione(cfr. n. 22930/2010; n. 23768/2010; n. 24171/2010), la competenza territoriale in relazione alla domanda di equa riparazione per un processo dinanzi al T.A.R. Lazio è attribuita alla Corte d’appello di Perugia;

che pertanto si impone la cassazione del decreto impugnato, con rimessione della causa alla Corte d’appello di Perugia, la quale provvederà anche a liquidare le spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso incidentale, cassa il decreto impugnato e dichiara la competenza della Corte d’appello di Perugia, alla quale rimette la causa, anche per il regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 4 aprile 2012.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cas s. pen., sez. I 26-05-2009 (06-05-2009), n. 21680 – Pres. SILVESTRI Giovanni – A.R. INDAGINI PRELIMINARI- Decorrenza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

OSSERVA
1. Con ordinanza depositata in data 10.12.2008 alle ore 07, 50 il Gip del Tribunale di Arezzo, ritenuta la sussistenza di tutte le condizioni di legge, convalidava l’arresto di S.D., A.R. (cl. (OMISSIS)), P.A., V. V. e An.Ra. (cl. (OMISSIS)), indagati per concorso in duplice tentato omicidio ed in detenzione e porto illegali di una pistola nonchè di munizioni. In esito a tale convalida ed agli interrogatori di garanzia, lo stesso Gip applicava nei confronti di S.D., A.R. (cl. (OMISSIS)) e P. A. la custodia cautelare in carcere e nei confronti di V. V. e An.Ra. (cl. (OMISSIS)) la misura dell’obbligo di dimora con permanenza notturna. In particolare, per quanto riguarda i termini della convalida (che sarà l’unico motivo del gravame qui proposto), detto Gip rilevava come l’arresto risultasse avvenuto alle ore (OMISSIS) e che la richiesta di convalida – con i relativi atti – fosse stata trasmessa dal P.M. alle ore 9,40 del successivo giorno 8. Riteneva poi la sussistenza di situazione di quasi flagranza, posto che il duplice tentato omicidio era avvenuto la sera del giorno 5 circa alle ore 22, le indagini si erano protratte l’intera notte, e gli indagati erano stati rinvenuti tutti insieme nella casa del S. ove era stata trovata e sequestrata la pistola in questione.
2. Avverso l’ordinanza di convalida proponevano ricorso per cassazione An.Ra. (cl. (OMISSIS)), A.R. (cl. (OMISSIS)) e V.V. che, con atti separati ma del tutto conformi, denunciavano violazione di legge rilevando come la concreta ed effettiva privazione della libertà fosse in realtà avvenuta alle ore 00,30 del giorno (OMISSIS) (quando erano stati portati in caserma) e quindi, dovendosi avere riguardo a tale orario, la convalida fosse tardiva, con sua conseguente nullità e perdita di efficacia dell’arresto; diversamente opinando, e cioè ove si ritenesse effettivo l’orario dell’arresto come formalmente risulta (ore 10 del giorno (OMISSIS)), lo stesso sarebbe avvenuto fuori della necessaria flagranza.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte depositava quindi requisitoria con la quale richiedeva declaratoria di inammissibilità dei ricorsi.
4. I ricorsi, fondati, meritano accoglimento nei termini di cui alla seguente motivazione. Ed invero la questione di diritto posta dai ricorrenti fa riferimento all’identificazione del momento a quo in ordine alla verifica del rispetto dei termini per la convalida dell’arresto, e cioè se esso sia quello della formale redazione del relativo verbale, ovvero quello dell’effettiva apprensione fisica della persona arrestata. Tale questione è stata già risolta da questa Corte di legittimità con una serie di pronunce che qui occorre richiamare, ribadendone il contenuto (cfr. Cass. Pen. Sez. 3, n. 42829 in data 10.10.2003, Rv. 227301, Boschet e altri; Cass. Pen. Sez. 1, n. 22156 in data 10.05.2005, Rv. 232394, P.M. Cicconi, ecc), secondo cui occorre far riferimento, ai fini del controllo del rispetto dei termini per la convalida, non già al momento della redazione formale del verbale (che può tardare anche varie ore), ma al momento effettivo della concreta apprensione fisica del soggetto interessato, che è quello della reale privazione della libertà.
Tale regola subisce un obbligato correttivo solo ove il tempo ulteriore trascorso si sia reso necessario per gli accertamenti sull’identità della persona arrestata (cfr. art. 349 c.p.p., comma 4).
Nella presente fattispecie tale ultima ipotesi assolutamente non ricorre, non essendovene traccia negli atti, e comunque essendo fin da subito certa l’identità delle persone arrestate. Ciò posto, risulta evidente che la verifica del rispetto dei termini per la convalida, nella presente fattispecie, dovrà essere fatta tenendo presente non già l’orario che compare nel formale verbale di arresto (ore 10 del (OMISSIS)), ma quello dell’effettiva apprensione fisica dei soggetti arrestati, odierni ricorrenti. In tal senso risulta che gli stessi furono accompagnati in Caserma dei Carabinieri alle 00,30 di quel (OMISSIS). Da tale momento si dovrà, dunque, calcolare il rispetto dei suddetti termini. In tal senso va quindi rilevato come la trasmissione degli atti al Gip da parte del P.M., con la richiesta di convalida, avvenne alle ore 08,40 del giorno (OMISSIS), e cioè quando il termine di 48 ore di cui all’art. 390 c.p.p., comma 1 era già scaduto, con l’inevitabile esito di inefficacia dell’arresto sancito dal cit. art. 390 c.p.p., comma 3. A nulla poi vale, attesa tale prima violazione dei termini in tal modo sanzionata, che la convalida da parte del Gip sia avvenuta nel rispetto delle 48 ore da quando gli arrestati erano stati messi a sua disposizione, atteso che detto Gip avrebbe comunque dovuto rilevare l’anzidetta inosservanza dei termini di cui al cit. art. 390.- Ciò posto, l’ordinanza impugnata va annullata nella parte in cui è stata pronunciata convalida dell’eseguito arresto dei tre odierni ricorrenti.
E’ peraltro del tutto pacifico che la dichiarata nullità della convalida non travolge il successivo provvedimento cautelare, che dunque resta valido per i tre odierni ricorrenti, stante la ben nota autonomia delle due figure processuali (Cfr., ex pluribus, Cass. Pen. Sez. 4, n. 5740 in data 05.12.2007, Rv. 239031, Haxhija; Cass. Pen. Sez. 3, n. 42074 in data 16.10.2008, Rv. 241498, Pusceddu; ecc.).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata limitatamente alla convalida dell’arresto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.