Corte Costituzionale, Sentenza n. 18 del 2002 INGIUNZIONE Eccezioni di legittimità costituzionale Opposizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Ritenuto in fatto

1.- Nel corso di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il Tribunale di N., con ordinanza del 21 febbraio 2000, ha sollevato, in riferimento all’art. 24, secondo comma, della Costituzione, "questione di legittimità costituzionale del 1° e del 2° comma dell’art. 647 c.p.c., nella parte in cui prevedono che il decreto ingiuntivo debba essere dichiarato definitivamente esecutivo, e l’opposizione non possa più essere proseguita, anche qualora la mancata costituzione dell’opponente sia dipesa da caso fortuito o forza maggiore".
Riferisce il rimettente che l’opponente non aveva potuto rispettare il termine abbreviato per la costituzione in giudizio in quanto, come attestato dall’Ufficio Notifiche presso la Corte d’appello di N., l’originale della citazione, necessario per la costituzione, gli era stato restituito, a causa di "disguidi d’ufficio", quando il termine per la costituzione era già scaduto.
Ad avviso dello stesso rimettente, una volta ammessa – nei limiti risultanti dalla sentenza di questa Corte n. 120 del 1976 – la possibilità della opposizione tardiva, non vi sarebbe alcuna ragione per negare alla parte che non si sia potuta costituire nei termini, sempre per caso fortuito o forza maggiore, la possibilità della costituzione tardiva.
E ciò in quanto sia nel caso della mancata opposizione nei termini che in quella della mancata o tardiva costituzione la conseguenza sarebbe la medesima: e cioé l’esecutorietà del decreto ingiuntivo con conseguente compromissione, in danno della parte incolpevole, del diritto di difesa.
2.- Si é costituito nel giudizio il creditore opposto nel giudizio a quo il quale ha concluso, in via principale, per la inammissibilità e, in subordine, per la infondatezza della questione.
Osserva anzitutto la parte privata che l’accoglimento della questione comporterebbe un complesso ed articolato intervento normativo rimesso in quanto tale alla discrezionalità del legislatore.
Aggiunge la difesa della stessa parte che, diversamente da quanto ritenuto dal rimettente, l’art. 165, ultimo comma, cod. proc. civ. a tenore del quale, nel caso di citazione notificata a più persone, il termine per la iscrizione a ruolo decorre dalla prima notificazione mentre l’originale della citazione deve essere inserito nel fascicolo entro dieci giorni dall’ultima notificazione, confermerebbe che la iscrizione a ruolo può avere luogo indipendentemente dal deposito dell’originale della citazione.
Secondo l’opposto, poi, la mancata restituzione dell’originale dell’atto notificato in nessun caso potrebbe integrare l’ipotesi di forza maggiore o di caso fortuito mentre, sempre sotto l’aspetto della rilevanza della questione, avendo l’opponente iscritto la causa a ruolo non il giorno della restituzione dell’originale ma il giorno successivo, la tardività della costituzione sarebbe da imputarsi alla negligenza dell’opponente medesimo.
Inoltre, non essendo alla data di restituzione dell’originale della citazione ancora scaduto il termine per proporre opposizione, l’opponente, una volta resosi conto che non era più in termini per la tempestiva costituzione in giudizio, avrebbe potuto utilmente rinnovare l’opposizione.
Sicchè, anche per tale motivo, la questione sarebbe priva di rilevanza e, quindi, inammissibile.
3.- E’ intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, concludendo nel senso della inammissibilità della questione e, comunque, della sua infondatezza.
Rileva, anzitutto, la parte pubblica che l’accoglimento della questione comporterebbe un intervento ampiamente manipolativo onde contemperare le esigenze del debitore opponente con quelle del creditore opposto; intervento precluso, quindi, a questa Corte e riservato alla discrezionalità del legislatore.
Ritiene nel merito l’interveniente che la norma impugnata in ogni caso non escluderebbe, ricorrendo il caso fortuito o la forza maggiore, la possibilità della tardiva costituzione in giudizio dell’opponente, con conseguente infondatezza, per erroneità del presupposto interpretativo, della questione.
4.- In prossimità dell’udienza, il creditore opposto ha depositato memoria illustrativa ribadendo sostanzialmente gli argomenti difensivi svolti nella memoria di costituzione e concludendo per la declaratoria di manifesta inammissibilità e in subordine di infondatezza della questione.
5.- Sempre nel corso di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il Tribunale di A., con due ordinanze di identico contenuto, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 647, secondo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui, in caso di mancata o intempestiva costituzione dell’opponente in giudizio, preclude la possibilità di riproporre l’opposizione a decreto ingiuntivo anche nel caso in cui sia ancora pendente il termine per l’opposizione e l’improcedibilità non sia stata dichiarata.
Il rimettente muove dalla considerazione che, mentre la esecutorietà del decreto ingiuntivo non opposto (o con opposizione improcedibile) presuppone un provvedimento del giudice, la sua efficacia di giudicato si determina automaticamente al verificarsi dei presupposti (cioé: mancata opposizione nel termine ovvero mancata costituzione in giudizio dell’opponente).
Prosegue l’ordinanza osservando che, a differenza di quanto previsto dagli artt. 358 e 387 cod. proc. civ., rispettivamente per l’appello e per il ricorso per cassazione, la norma censurata, stante l’automatico determinarsi della preclusione, non consente che sia riproposta l’opposizione, a fronte di una improcedibilità non dichiarata, ancorchè ancora non sia scaduto il termine di cui all’art. 641 cod. proc. civ.
In ciò il Tribunale di A., ritenuta la natura impugnatoria del giudizio scaturente dalla opposizione a decreto ingiuntivo, scorge la violazione di un principio generale in materia di impugnazioni, espresso dagli artt. 358 e 387 cod. proc. civ., che, viceversa, sarebbe applicabile anche al procedimento de quo ove fosse dichiarata la illegittimità costituzionale del secondo comma dell’art. 647 cod. proc. civ., norma che, per la sua specialità e per il suo chiaro tenore letterale, non é suscettibile di essere ricondotta, per effetto di un’interpretazione adeguatrice, nell’alveo costituzionale.
D’altra parte, ad avviso del rimettente, il dubbio di costituzionalità della norma impugnata, lesiva del diritto di difesa e priva di ragionevolezza, non verrebbe meno se si escludesse il carattere di gravame della opposizione a decreto ingiuntivo; anzi, esso sarebbe ancora più vistoso: infatti, in esito ad un procedimento caratterizzato dalla sommarietà della cognizione, l’opponente (convenuto in senso sostanziale) sarebbe privato della possibilità di fare valere le sue ragioni, non potendo porre riparo ad una sua negligenza, proponendo, nel rispetto dei termini di cui all’art. 641 cod. proc. civ., una nuova opposizione; tale sanzione sarebbe, secondo il rimettente, irragionevolmente rigorosa sia se confrontata con la posizione dell’opposto (attore in senso sostanziale), sia con la posizione dell’appellante – o del ricorrente per cassazione – il quale, pur in presenza di una situazione processuale già vagliata in uno – se non in due – gradi di giudizio, é tutelato, a differenza di quanto avviene per l’opponente ex art. 645 cod. proc. civ., in modo che siano evitati gli effetti più gravi della sua mancata costituzione.
Conclusivamente, il rimettente solleva la questione in riferimento all’art. 3 della Costituzione poichè dall’applicazione dell’art. 647, secondo comma, cod. proc. civ. deriverebbe una irragionevole disparità di trattamento fra i vari tipi di impugnazione ovvero – se si esclude la natura impugnatoria della opposizione a decreto ingiuntivo – una irragionevole disparità fra le sanzioni collegate alla mancata costituzione dell’attore ed a quella del convenuto; in riferimento all’art. 24 della Costituzione stante la compressione del diritto di difesa dell’opponente (sia esso considerato come impugnante sia come convenuto in senso sostanziale), non giustificata dalla specialità del rito.
6.- Si é costituito nel giudizio il debitore opponente, secondo il quale la corretta interpretazione dell’art. 647, secondo comma, cod. proc. civ. é nel senso di affermare la reiterabilità della opposizione fino a che il termine per la sua proposizione non sia scaduto e finchè non sia dichiarata la esecutività del decreto, posto che una diversa interpretazione violerebbe gli artt. 3 e 24 della Costituzione. Conclude, tuttavia, per l’accoglimento della questione sollevata dal Tribunale di A..
7.- Con atto del 9 gennaio 2001 si é costituito anche il creditore opposto il quale ha concluso per la manifesta infondatezza della questione.
Ribadito il principio secondo il quale non vi é lesione dell’art. 24 della Costituzione allorchè il legislatore conformi diversamente, in considerazione delle peculiarità dei singoli procedimenti, le modalità di esercizio della attività processuale delle parti, la difesa privata segnala la inconferenza del richiamo contenuto nella ordinanza di rimessione agli artt. 358 e 387 cod. proc. civ., riguardando tali norme la diversa ipotesi di atto di gravame viziato da nullità; osserva, invece, che, il caso di mancata costituzione in giudizio dell’appellante é disciplinato dall’art. 348 cod. proc. civ. il quale – non diversamente da quanto dispone l’art. 647, secondo comma, cod. proc. civ. per il giudizio monitorio – prevede la improcedibilità del gravame.
8.- Con atto del 22 gennaio 2001 é intervenuto nel giudizio di cui alla ordinanza rubricata sub r.o. n. 813 del 2000, il Presidente del Consiglio del ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, chiedendo la declaratoria di infondatezza della sollevata questione.
La difesa pubblica, contestata la tesi secondo la quale, a seguito della opposizione a decreto ingiuntivo, si apre una fase processuale di tipo impugnatorio, rivendica invece la specificità del giudizio monitorio, caratterizzato dalla rapidità della tutela apprestata al creditore; tale specifica funzione giustifica la peculiare conformazione data ai poteri difensivi delle parti.
D’altra parte, prosegue la interveniente difesa, la Corte costituzionale ha precisato che la tutela apprestata dall’art. 24 della Costituzione non é infirmata dalla semplice imposizione di termini processuali perentori, non irragionevolmente stabiliti dal legislatore nell’esercizio del potere di conformazione del modello processuale.
Nel caso in questione la ristrettezza dei termini di costituzione in giudizio e la non rinnovabilità dell’atto di citazione in opposizione non rappresentano soluzioni normative irragionevoli od arbitrarie, tenuto conto della natura e della funzione del giudizio monitorio, nè può ravvisarsi nella norma censurata un ostacolo che renda impossibile o eccessivamente difficoltoso l’esercizio del diritto di difesa in giudizio.
9.- Nell’imminenza dell’udienza la parte opposta ha depositato memoria ripetitiva degli argomenti esposti nella memoria di costituzione reiterando la richiesta di declaratoria di infondatezza della questione.
10.- In sede di discussione orale la parte pubblica ha eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità della questione, assumendo che il provvedimento di riunione dei due procedimenti comporterebbe già un implicito giudizio di ammissibilità della seconda opposizione, tale da rendere la questione priva di rilevanza.

Considerato in diritto

1.- Tanto il Tribunale di N. quanto il Tribunale di A. dubitano, pur sotto profili diversi e muovendo da non coincidenti premesse interpretative, della legittimità costituzionale dell’art. 647 del codice di procedura civile, nella parte in cui prevede che l’opposizione non possa essere più proposta nè proseguita nel caso di mancata o tardiva costituzione in giudizio dell’opponente.
Stante l’evidente connessione oggettiva i tre giudizi vanno riuniti per essere congiuntamente decisi.
2.- La questione sollevata dal Tribunale di N. é inammissibile.
Pur essendo pacifico che la impossibilità della tempestiva costituzione in giudizio dell’opponente é dipesa, nella specie, dalla negligenza dell’ufficiale giudiziario, la questione risulta sollevata per il caso in cui la (mancata o) intempestiva costituzione in giudizio sia dovuta a caso fortuito o a forza maggiore. E ciò sull’implicito presupposto che il comportamento negligente dell’ufficiale giudiziario sia ricompreso nella nozione generale di caso fortuito o forza maggiore.
Ma proprio siffatto presupposto, essenziale ai fini della rilevanza della questione, risulta contrastato dalla giurisprudenza di legittimità ed avrebbe pertanto richiesto una non implausibile motivazione di cui, invece, manca il benchè minimo cenno.
E ciò traducendosi nel difetto di motivazione sulla rilevanza della questione non può non comportare, in conformità alla costante giurisprudenza di questa Corte, una declaratoria di manifesta inammissibilità.
3.- Quanto ai due giudizi promossi dal Tribunale di A., va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità sollevata in udienza dalla Avvocatura generale dello Stato e motivata con l’assunto che il rimettente, adottando il provvedimento di riunione delle due opposizioni, avrebbe mostrato di ritenere ammissibile la seconda opposizione e fatto, con ciò stesso, implicita applicazione della norma – l’art. 647 cod. proc. civ. – censurata.
Va, in contrario, osservato come il provvedimento di riunione di più procedimenti relativi alla stessa causa e pendenti davanti allo stesso giudice – da adottarsi anche d’ufficio, ai sensi dell’art. 273, primo comma, cod. proc. civ. – sia privo di qualsiasi contenuto decisorio e risponda a mere esigenze di economia dei giudizi. E ciò é sufficiente ad escludere la ricorrenza nella specie sia della asserita valutazione di ammissibilità della seconda opposizione che dell’applicazione della norma impugnata.
4.- Nel merito, la questione é infondata.
La premessa da cui muove il rimettente é che l’art. 647, secondo comma, sia "ingiustamente impeditivo della possibilità di riproporre opposizione (una volta verificatasi l’improcedibilità), purchè nei termini e purchè tale improcedibilità non sia stata dichiarata".
In tal modo, e sempre secondo lo stesso rimettente, "il convenuto in senso sostanziale vedrebbe irrimediabilmente preclusa la possibilità di far valere le sue ragioni senza che ad una sua negligenza nella ritardata costituzione possa porre riparo, abbandonando la prima opposizione e proponendone un’altra nel rispetto dei termini perentori di cui all’art. 641 c.p.c.".
In contrario, é sufficiente osservare che l’art. 647 cod. proc. civ. secondo il suo inequivoco tenore testuale condiziona il decreto di esecutività solo "alla mancata opposizione nel termine stabilito", senza alcun riferimento al preteso divieto di riproporre l’opposizione prima che sia scaduto il termine fissato nel decreto.
Nè, sul piano sostanziale, si scorgono ragioni che possano legittimare l’interpretazione prospettata dal rimettente.
Essendo, pertanto, consentito rinnovare l’opposizione, sempre nel rispetto dei termini fissati nel decreto – come del resto questa Corte ha affermato nella sentenza n. 141 del 1976 -, detta rinnovabilità deve ammettersi non solo in relazione ad un vizio dell’atto di opposizione in sè considerato, ma anche alla mancata o intempestiva costituzione in giudizio dell’opponente, non sussistendo alcun motivo, in pendenza dei termini per l’opposizione, per ammettere la rinnovazione in un caso ed escluderla nell’altro.
Con l’ovvia conseguenza che – pur in assenza di una tempestiva costituzione in giudizio – il decreto di esecutività non può essere emesso se non sia anche interamente decorso il termine per l’opposizione.
Priva di qualsiasi rilevanza ai fini de quibus é, infine, la non riassumibilità dell’opposizione non iscritta a ruolo. La ratio dell’art. 647 cod. proc. civ. é, infatti, quella di assicurare l’intangibilità del decreto ingiuntivo qualora, nel termine perentorio previsto dall’art. 641 cod. proc. civ., e salva l’ipotesi di cui all’art. 650 cod. proc. civ., l’ingiunto non abbia provocato la trasformazione del procedimento monitorio in procedimento ordinario, mediante una opposizione seguita da una valida costituzione in giudizio. Ed una ratio siffatta, connessa alle esigenze di celerità tipiche del procedimento monitorio, sarebbe evidentemente frustrata se all’opponente fosse consentito, in caso di opposizione non seguita da iscrizione a ruolo della causa, riassumere la causa stessa nell’ampio termine previsto dall’art. 307 cod. proc. civ., in tal modo di fatto differendo in maniera del tutto arbitraria la definitività del decreto.
Il presupposto interpretativo da cui muove il rimettente é, dunque, erroneo ed é, conseguentemente, infondata la questione di costituzionalità sollevata.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,
1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 647, primo e secondo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento all’art. 24, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di N. con l’ordinanza in epigrafe;
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 647, secondo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di A., sez. distaccata di Fabriano, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 2002.

Depositata in Cancelleria il 6 febbraio 2002.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 07-02-2011, n. 2867 Giustizia amministrativa

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Svolgimento del processo

1. Con la decisione indicata in epigrafe il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, adito per l’ottemperanza del decreto del Presidente della Regione che aveva riconosciuto il diritto del personale regionale al calcolo degli incrementi previsti dalla L.R. n. 19 del 1991, art. 5, commi 1, 4 e 6, e dal D.P.Reg. 30 gennaio 1993, art. 8 negli aumenti periodici di stipendio e condannato la p.a. alle relative differenze, accoglieva il ricorso, ritenendone preliminarmente l’ammissibilità, e per l’effetto nominava l’Assessore alla Presidenza della Regione per lo svolgimento degli incombenti relativi all’esecuzione del predetto decreto.

1.1. In particolare, la decisione qui impugnata riteneva ammissibile il giudizio di ottemperanza, rilevando che la disciplina del ricorso straordinario al Presidente della Regione, modellato su quella prevista per il ricorso straordinario al Capo dello Stato, si differenzia per aspetti rilevanti da quella dettata per gli altri ricorsi amministrativi; sottolineava, al riguardo, che la garanzia del contraddittorio è assicurata in modo più puntuale, essendo previsto, a carico del ricorrente, l’obbligo di notificare il ricorso nei modi e nelle forme prescritti per i ricorsi giurisdizionali ad almeno uno dei controinteressati, ed essendo a questi ultimi assegnato un termine per presentare deduzioni e documenti ed eventualmente per proporre ricorso incidentale; nè minore rilievo riveste la circostanza che la decisione del ricorso sia preceduta da un parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa, che costituisce espressione di un’attività di pura e semplice applicazione del diritto oggettivo (come riconosciuto anche dalla Corte di Giustizia in relazione al parere espresso dal Consiglio di Stato nell’ambito della disciplina generale del ricorso straordinario al Capo dello Stato), così come peculiare è, infine, la disciplina dei rapporti con la tutela giurisdizionale innanzi al giudice amministrativo, regolata secondo il principio di alternatività; principio che comporta l’inammissibilità del ricorso al giudice amministrativo proposto contro il medesimo atto impugnato in via straordinaria, sia per il ricorrente che per i controinteressati che non si siano avvalsi della facoltà di chiedere la decisione del ricorso in sede giurisdizionale, e ha significativi riflessi sull’impugnazione in sede giurisdizionale della decisione del ricorso straordinario, ammessa solo per vizi di forma o di procedimento, salvo che per i controinteressati che non siano stati posti nelle condizioni di chiedere la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale.

2. La cassazione di tale decisione viene domandata, ai sensi dell’art. 362 c.p.c., dalla Presidenza della Regione Siciliana, nonchè dagli Assessorati regionali interessati.

3. Costituzione e difese delle parti intimate come in epigrafe.

4. Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso.

Motivi della decisione

1. Con l’unico motivo di ricorso si sostiene il difetto assoluto di giurisdizione, dal quale sarebbe affetta la decisione impugnata. La carenza assoluta di potestas judicandi si radica, secondo i ricorrenti, nel fatto che l’atto del quale è stata chiesta e ottenuta l’ottemperanza, cioè il decreto del Presidente della Regione Siciliana emesso su ricorso straordinario, ha natura amministrativa, e non giurisdizionale, ed è quindi sottratto alla speciale forma di cognizione, quale il giudizio di ottemperanza, attribuita al giudice amministrativo.

2. Il ricorso non può essere accolto, se pure la decisione impugnata deve essere corretta e integrata nella sua motivazione.

2.1. Secondo il R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455, art. 23, comma 4, recante l’approvazione dello Statuto della Regione Siciliana, convertito in Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, gli atti amministrativi di quella Regione sono soggetti al ricorso straordinario al Presidente della Regione.

La norma statutaria ha trovato attuazione, da ultimo, mediante il D.Lgs. 24 dicembre 2003, n. 373 (art. 9, commi 3, 4, 5 e 6).

Il ricorso è ammesso in relazione ad atti regionali, che provengano, cioè, da organi dell’amministrazione regionale e siano espressivi della potestà amministrativa riservata alla Regione.

La disciplina del procedimento decisorio è modellata su quella per il ricorso straordinario al Capo dello Stato, salvo la diversa posizione del Presidente della Regione che è capo responsabile del governo regionale.

In particolare, il ricorso va depositato presso l’assessorato regionale competente; il parere, obbligatorio, è reso dalle sezioni riunite del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana; la decisione sul ricorso viene adottata dal Presidente della Regione mediante decreto.

2.2. L’analogia del procedimento sottende una identità di natura e di funzione rispetto al ricorso straordinario al Capo dello Stato, più volte sottolineata da queste Sezioni unite in relazione alle problematiche connesse alla impugnabilità ex art. 111 Cost. (cfr.

Cass., sez. un., n. 3660 del 2003; id., n. 15652 del 2002). Ciò ha comportato, sul piano sistematico, ma anche su quello delle concrete ricadute in termini di tutela giurisdizionale, la rilevanza delle medesime incertezze e dei medesimi dubbi che hanno investito il ricorso straordinario al Capo dello Stato, disciplinato dal D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 (artt. 8-15), in attuazione della delega di cui alla L. 28 ottobre 1970, n. 775, art. 6 (modificativa della precedente L. 18 marzo 1968, n. 249).

2.3. A quest’ultimo istituto è stato tradizionalmente attribuito, in relazione al provvedimento che conclude il relativo procedimento, un connotato di antinomia, tra forma – di atto amministrativo – e sostanza – di atto di decisione -, insito nelle stesse definizioni comunemente utilizzate per la sua collocazione sistematica (provvedimento decisorio; atto dichiarativo di un giudizio).

Come la dottrina non ha mancato di rilevare, la "ambivalenza" del ricorso straordinario deriva, storicamente, dalla diversa funzione che esso ha via via svolto, quella originaria di strumento di "tutela ritenuta", e comunque di tutela amministrativa, e quella di rimedio giustiziale tendente alla giurisdizionalità, anticipatorio della giurisdizione amministrativa e quindi concorrente con essa, in termini di alternatività (D.P.R. n. 1199 del 1971, art. 8; L. 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 20, comma 3), a seguito della creazione e del consolidamento della funzione giurisdizionale del giudice amministrativo.

2.4. La funzione propriamente decisoria del provvedimento emesso sul ricorso straordinario è venuta in rilievo, specificamente, in relazione alla eventualità dell’inadempimento della pubblica amministrazione, che interessa nella controversia in esame, siccome per la esecuzione coattiva di decisioni di giustizia l’ordinamento ha previsto strumenti e modalità diverse. Il giudizio di ottemperanza, di cui al R.D. n. 1054 del 1924, art. 27, n. 4, integrava lo strumento esecutivo per assicurare l’effettività e la satisfattività della giurisdizione amministrativa, connotato intrinseco ed essenziale della stessa funzione giurisdizionale, come tale costituzionalmente necessario alla completa attuazione del diritto di difesa (cfr. Corte cost. n. 419 e 435 del 1995).

2.5. Essendo stata collegata, in via esclusiva, alla giurisdizione, l’esperibilità del giudizio d’ottemperanza è stata esclusa dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento al decreto su ricorso straordinario, del quale si è sottolineata la natura di atto amministrativo, con la conseguenza che l’eventuale comportamento inerte della pubblica amministrazione renderebbe ammissibile solo il giudizio nei riguardi del silenzio-inadempimento (giudizio suscettibile, secondo la giurisprudenza amministrativa, di concludersi con l’ordine alla p.a. di dare esecuzione al decreto presidenziale; la relativa decisione ordinatoria di adempimento sarebbe, a sua volta, suscettibile di esecuzione coattiva mediante giudizio di ottemperanza, salva in ogni caso la esperibilità dell’azione risarcitoria autonoma per i danni causati dal comportamento omissivo della p.a.).

2.6. Già con la sentenza n. 3141 del 1953 le Sezioni unite, cassando per difetto di giurisdizione la decisione del Consiglio di Stato che aveva affermato l’ammissibilità del giudizio di ottemperanza in relazione a decreti di accoglimento di ricorsi straordinari, rimasti inadempiuti, hanno ritenuto, a conferma dell’"insegnamento tradizionale", ostativa alla esperibilità di quel giudizio la natura amministrativa del provvedimento e, pur senza escludere l’obbligo della p.a. di uniformarsi ad esso, ne hanno inferito che un tale obbligo non abbia il carattere assoluto e vincolante proprio del giudicato, connaturato con le caratteristiche proprie dell’attività giurisdizionale, discendendo invece dalla posizione di preminenza o di supremazia che spetta al Capo dello Stato, sì che la sua efficacia è circoscritta nell’ambito della stessa sfera dell’amministrazione, senza avere rilevanza esterna e senza dare luogo a quella forma tipica di coercizione in via eteronoma che è costituita dall’esecuzione in via giurisdizionale.

2.7. La questione si è nuovamente proposta a seguito della sentenza della Corte di Giustizia 16 ottobre 1997, in cause riunite C-69/96 e 79/96, che ha dato ingresso alle questioni di interpretazione di norme comunitarie, sollevate dal Consiglio di Stato in sede di parere su ricorso straordinario al Capo dello Stato, riconoscendo natura di giudice nazionale a detto organo anche in tale sede; ma le Sezioni unite, con sentenza n. 15978 del 2001, hanno ribadito il precedente orientamento escludendo che i decreti con i quali sono decisi i ricorsi straordinari abbiano natura giurisdizionale e possano essere assimilati alle sentenze passate in giudicato, le uniche passibili di esecuzione mediante il giudizio di ottemperanza. In particolare, tale conclusione è stata motivata con le seguenti considerazioni: a) il procedimento promosso con il ricorso straordinario ha per protagonista un’autorità amministrativa, che non è neppure vincolata in modo assoluto dal parere espresso dal Consiglio di Stato, potendo anche risolvere la controversia secondo criteri diversi da quelli risultanti dalla pura e semplice applicazione delle norme di diritto, così venendo a mancare i requisiti indefettibili dei procedimenti giurisdizionali, cioè il loro celebrarsi dinanzi ad un giudice terzo e imparziale, oltre che soggetto esclusivamente al diritto vigente (art. 111 Cost., comma 2 e art. 101 Cost., comma 2);

b) il meccanismo dell’alternatività, che regola il rapporto fra ricorso straordinario e ricorso giurisdizionale, non comporta la natura giurisdizionale del primo rimedio, poichè la portata del principio di alternatività è notevolmente attenuata dalla preferenza espressa dal Legislatore per il rimedio giurisdizionale, con la previsione che i controinteressati possano far venire meno la procedibilità del ricorso straordinario notificando al ricorrente e all’autorità che ha emanato l’atto impugnato la richiesta di trasporlo in sede giurisdizionale (D.P.R. n. 1199 del 1971, art. 10, comma 1); c) non significativa è la previsione della revocabilità del decreto (art. 15, medesimo D.P.R.), poichè la revocazione è comunemente ammessa anche per i ricorsi amministrativi ordinari, mentre, in particolare, la revocazione per l’ipotesi prevista dall’art. 395 c.p.c., n. 5, (richiamato dal predetto art. 15) deve intendersi come riferita al contrasto con una precedente decisione di ricorso straordinario, dal momento che, invece, la sentenza passata in giudicato prevale comunque sulla difforme decisione del ricorso straordinario. Per quanto riguarda la citata sentenza della Corte di Giustizia, le Sezioni unite hanno osservato che la nozione di giurisdizione nazionale, in quanto prevista dall’art. 234 del Trattato CE e modellata in via interpretativa ai soli fini della ricevibilità dei rinvii pregiudiziali, interpretativi e di validità, non rileva quando si tratta di interpretare disposizioni di diritto processuale nazionale al differente fine di ammettere, o meno, il giudizio di ottemperanza nei confronti di decisioni su ricorsi straordinari rimaste ineseguite dalla p.a.; questa non necessaria coincidenza fra le due nozioni di giurisdizione è un aspetto erroneamente non considerato nelle ordinanze di sezioni consultive del Consiglio di Stato che hanno ritenuto di poter fondare sulla richiamata sentenza della Corte di Giustizia la legittimazione del Consiglio di Stato, in sede di parere sul ricorso straordinario al Capo dello Stato, a sollevare questioni di legittimità costituzionale.

2.8. Questa ultima considerazione è stata confermata dalla Corte costituzionale, che, con la sentenza n. 254 del 2004, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale della L. n. 87 del 1994, art. 3 (nella parte in cui non prevede che il termine per la domanda di riliquidazione dell’indennità di fine rapporto dei dipendenti pubblici decorre dalla comunicazione dell’onere di presentare domanda), sollevata dal Consiglio di Stato in sede di parere su ricorso straordinario al Capo dello Stato: ciò sul presupposto che la questione era stata sollevata da un organo non giurisdizionale, la cui natura amministrativa era evidenziata dal fatto che il D.P.R. n. 1199 del 1971, art. 14, comma 1, prevede che, ove il ministro competente intenda proporre una decisione difforme dal parere del Consiglio di Stato, deve sottoporre la questione alla deliberazione del Consiglio dei Ministri (provvedimento, quest’ultimo, evidentemente non giurisdizionale, per la natura dell’organo da cui promana), mentre non rileva il riconoscimento di tale natura (giurisdizionale) da parte della Corte di Giustizia, perchè operato ad altri fini e sulla base di norme diverse da quelle che vengono in rilievo nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale.

2.9. Successivamente alla sentenza delle Sezioni unite del 2001 e all’ordinanza della Corte costituzionale del 2004, la materia in esame è stata oggetto di vari interventi del Legislatore, che incidono in modo profondo sulle principali considerazioni poste a fondamento di quelle decisioni.

2.10. A parte il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 245, comma 2, che – con riguardo ai decreti di accoglimento di ricorsi straordinari aventi ad oggetto atti delle procedure di affidamento di contratti pubblici ed atti dell’Autorità di vigilanza sugli stessi – ha previsto l’applicazione degli strumenti di esecuzione di cui alla L. n. 1034 del 1971, artt. 33 e 37, interventi normativi di portata più generale, ai fini che qui interessano, sono principalmente quelli attuati dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 69 (recante disposizioni per lo sviluppo economico, la competitività nonchè in materia di processo civile). Il comma 1 introduce, sotto forma di periodo aggiunto al testo del D.P.R. n. 1199 del 1971, art. 13, comma 1, alinea, una norma che espressamente prevede che la sezione del Consiglio di Stato, chiamata ad esprimere il parere sul ricorso straordinario, ne sospende l’espressione ed attiva l’incidente di costituzionalità "ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 11 marzo 1953, n. 87, artt. 23 e ss." se ritiene che il ricorso non possa essere deciso indipendentemente dalla risoluzione di una questione di legittimità costituzionale che non risulti manifestamente infondata;

il comma 2 dispone l’aggiunta al primo periodo dell’art. 14, comma 1, medesimo D.P.R. delle parole "conforme al parere del Consiglio di Stato" e la soppressione del secondo periodo del comma 1, secondo periodo, dello stesso art., nonchè l’abrogazione del secondo comma, così eliminando la possibilità – originariamente prevista – che il Ministero, nel formulare la proposta di decreto presidenziale, si discosti dal parere espresso dal Consiglio di Stato, previa sottoposizione della sua proposta al Consiglio dei Ministri.

2.11. Nell’esaminare tali sopravvenute disposizioni con riguardo agli effetti che possono conseguirne nella questione in esame, queste Sezioni unite osservano che le modifiche apportate dalla L. n. 69 del 2009, art. 69 sono tali da eliminare alcune determinanti differenze del procedimento per il ricorso straordinario rispetto a quello giurisdizionale, quali erano state rimarcate nella richiamata sentenza n. 15978 del 2001, particolarmente in ordine alla qualificazione e ai poteri dell’organo decidente. Mette conto osservare, infatti, che la L. n. 87 del 1953, art. 23 di disciplina del giudizio incidentale di legittimità costituzionale richiede che la questione di legittimità sia sollevata, a pena di inammissibilità, da un’autorità giurisdizionale nell’ambito di un giudizio, sì che la nuova norma pare implicitamente presupporre il riconoscimento di una condizione, comunque, sostanzialmente equivalente alla "giurisdizionalità" (secondo l’accezione propria anche dell’ordinamento interno, e non solo ai fini della richiesta di interpretazione preventiva della Corte di Giustizia); peraltro, la eliminazione del potere della p.a. di discostarsi dal parere del Consiglio di Stato conferma che il provvedimento finale, che conclude il procedimento, è meramente dichiarativo di un giudizio: che questo sia vincolante, se non trasforma il decreto presidenziale in un atto giurisdizionale (in ragione, essenzialmente, della natura dell’organo emittente e della forma dell’atto), lo assimila a questo nei contenuti, e tale assimilazione si riflette sull’individuazione degli strumenti di tutela, sotto il profilo della effettività, che una tutela esecutiva, piena e diretta, non è assicurata dal meccanismo, altrimenti utilizzabile, del ricorso giurisdizionale avverso il silenzio-inadempimento della p.a., ovvero avverso il comportamento violativo, o elusivo, del dictum del decreto presidenziale, sì che l’obbligatorio ricorso a tale complesso meccanismo si risolve in una disciplina che rende eccessivamente difficile l’esercizio della tutela e finisce per non garantire un rimedio adeguato contro l’inadempimento della p.a..

2.11.1. Il significativo mutamento, nei termini così precisati, trova conferma nella nuova disciplina del giudizio d’ottemperanza prevista dal nuovo "codice del processo amministrativo", contenuto nell’allegato 1) del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, emanato in attuazione della delega per il riordino del processo amministrativo disposta dalla stessa L. n. 69 del 2009, art. 44. L’art. 112, nel dettare le "disposizioni generali sul giudizio di ottemperanza", dispone, al comma 2, che l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione delle sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato (lett. a) e, altresì, delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo (lett. b), oltre che delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario (lett. c), nonchè delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati per i quali non sia previsto il rimedio dell’ottemperanza (lett. d) e dei lodi arbitrali esecutivi divenuti inoppugnabili (lett. e). In maniera corrispondente, il successivo art. 113, nell’individuare il giudice dell’ottemperanza, dispone che il ricorso si propone, nel caso di cui all’art. 112, comma 2, lett. a) e b), al giudice che ha emesso il "provvedimento" della cui ottemperanza si tratta (essendo competente il tribunale amministrativo regionale anche per i suoi provvedimenti confermati in appello con motivazione del tutto conforme) (comma 1), mentre nei casi di cui all’art. 112, comma 2, lett. c), d) ed e), il ricorso si propone al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di cui è chiesta l’ottemperanza (comma 2), secondo un sistema fondato sulla netta distinzione fra l’ottemperanza di sentenze e altri provvedimenti del giudice amministrativo (art. 112, comma 2, lett. a) e b)), per i quali è prevista la competenza del giudice amministrativo che ha emesso la sentenza o il provvedimento, e quella di sentenze passate in giudicato, o altri provvedimenti ad esse equiparati, del giudice ordinario o di altri giudici, nonchè di lodi arbitrali divenuti inoppugnabili (art. 112, comma 2, lett. c), d) ed e)), per i quali è competente il tribunale amministrativo regionale secondo il criterio di collegamento previsto dall’art. 113, comma 2.

Nel sistema così delineato la decisione su ricorso straordinario al Capo dello Stato, resa in base al parere obbligatorio e vincolante del Consiglio di Stato, si colloca nella ipotesi prevista alla lett. b), art. 112, comma 2, e il ricorso per l’ottemperanza si propone, ai sensi dell’art. 113, comma 1, dinanzi allo stesso Consiglio di Stato, nel quale si identifica "il giudice che ha emesso il provvedimento della cui ottemperanza si tratta". 2.11.2. Il senso di una disciplina tesa a garantire la effettività di tutela anche al ricorso straordinario viene rivelato dall’esame dei lavori parlamentari che hanno condotto al definitivo testo della norma: per cogliere la incisività di quest’ultimo, occorre sottolineare che il testo originario è stato oggetto di successivi emendamenti in sede di commissioni parlamentari, in relazione alla necessità di dare attuazione ai principi enunciati dalla CEDU, nonchè alle raccomandazioni comunitarie – intese a sollecitare gli Stati membri a prevedere senza eccezioni l’azione esecutiva per l’effettività delle tutele – che erano rimaste inevase dacchè un precedente disegno di legge, che prevedeva l’ottemperanza per le decisioni su ricorsi straordinari, era decaduto per fine legislatura;

infine, il parere della commissione del Senato circa la specifica necessità di inserire anche le decisioni straordinarie del Capo dello Stato è stato recepito nella relazione governativa, con la formulazione della norma nei termini sopra richiamati, sì che, in definitiva, deve concludersi che è conforme a tale intentio legis annoverare fra i "provvedimenti" del giudice amministrativo, passibili di ottemperanza, la decisione sul ricorso straordinario.

2.12. Come la dottrina ha puntualmente osservato, alla estensione del giudizio di ottemperanza a provvedimenti che non siano sentenze, o comunque provvedimenti non formalmente giurisdizionali, non si frappongono ostacoli di ordine costituzionale, sì che è ben configurabile la previsione normativa di un tale giudizio per le decisioni, rimaste ineseguite, del Capo dello Stato, trattandosi di una scelta del Legislatore che – nel rispetto dei principi costituzionali – tende a rendere effettiva la tutela dei diritti mediante il giudizio di ottemperanza (che, appunto, svolge nell’ordinamento una funzione di "tutela": cfr. Cass., sez. un., n. 30254 del 2008). Occorre ricordare, sul punto, che il ricorso straordinario non è espressamente previsto dalla Costituzione (nè può ritenersene la costituzionalizzazione implicita: cfr. Corte cost. n. 298 del 1986), ma, non di meno, il Giudice delle leggi con diversi interventi, intesi anche a conformarne la disciplina, ne ha confermato la compatibilità con il dettato costituzionale, in relazione all’art. 113 Cost. (cfr. Corte cost. n. 1 del 1964; n. 78 del 1966; n. 31 del 1975; n. 298 del 1986; n. 56 del 2001; n. 301 del 2001), sottolineando anche come la disciplina posta dal D.P.R. n. 1199 del 1971 non solo aveva ribadito la natura del tutto atipica che il ricorso straordinario aveva assunto sin dall’epoca della monarchia costituzionale, adeguando la disciplina della alternatività al ricorso giurisdizionale al principio della "trasferibilità" in sede giurisdizionale, ma, in attuazione del criterio della economicità posto dalla legge di delegazione, ne aveva confermato il carattere di rimedio straordinario contro eventuali illegittimità di atti amministrativi definitivi, che i singoli interessati possono utilizzare con modica spesa, senza il bisogno di assistenza tecnico- le gale e con il beneficio di termini di presentazione del ricorso particolarmente ampi (cfr. Corte cost. nn. 56 e 301/2001, cit.);

infine, riconoscendo che le concrete modalità di coordinamento con il rimedio giurisdizionale potrebbero essere plurime e rispondere a finalità divergenti, lo stesso Giudice delle leggi ha rilevato come il Legislatore, nell’esercizio della sua discrezionalità, può dettare una disciplina che può spingersi sino ad una completa rivisitazione del ricorso straordinario e dei suoi rapporti con il rimedio giurisdizionale (cfr. Corte cost. n. 432 del 2006). Con questi presupposti, la nuova regolamentazione normativa intesa alla "assimilazione" del rimedio straordinario a quello giurisdizionale, pur nella diversità formale del procedimento e dell’atto conclusivo, non può non assicurare una tutela effettiva del tutto simile, poichè, come queste Sezioni unite hanno precisato in materia di "autodichia", una volta che si riconoscano poteri decisori, su determinate controversie, formalmente diversi, ma analoghi, rispetto a quelli della giurisdizione, infrangerebbe la coerenza del sistema una regolamentazione affatto inidonea alla tutela effettiva dei diritti e tale da condurre, in spregio al dettato dell’art. 2 Cost., comma 1 e art. 3 Cost., a creare una tutela debole (cfr, Cass., sez. un., n. 6529 del 2010).

2.13. Ma la verifica di tale coerenza deve essere condotta bensì scrutinando i risultati dell’esercizio del potere decisorio, quali previsti dalla complessiva regolamentazione, anche rammentando che i criteri costituzionali sono integrati dalle norme della Convenzione Europea per i diritti dell’uomo (artt. 6 e 13), come interpretate dalla Corte di Strasburgo, secondo il procedimento di ingresso nell’ordinamento nazionale precisato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 348 del 2007. Ebbene, secondo la giurisprudenza della CEDU, da un lato sono intangibili le decisioni finali di giustizia rese da un’autorità che non fa parte dell’ordine giudiziario, ma che siano equiparate a una decisione del giudice, e dall’altro in ogni ordinamento nazionale si deve ammettere l’azione di esecuzione in relazione a una decisione di giustizia, quale indefettibile seconda fase della lite definita (cfr. CEDU, 16 dicembre 2006, Murevic c. Croazia; 15 febbraio 2004, Romoslrov c. Ucraina).

2.14. I profili di novità, tratti dalla legislazione, che sono stati anche oggetto di discussione all’odierna udienza pubblica, sono di immediata operatività a prescindere dall’epoca di proposizione del ricorso straordinario, ovvero di instaurazione del giudizio di ottemperanza.

2.14.1. Come queste Sezioni unite hanno precisato con la sentenza n. 30254 del 2008, nel campo della giurisdizione di merito proprio il caso dei ricorsi per l’ottemperanza dimostra che una questione di giurisdizione si presenta anche quando non è in discussione che la giurisdizione spetti al giudice cui ci si è rivolti, perchè è solo quel giudice che secondo l’ordinamento la può esercitare, ma si deve invece stabilire se ricorrono – in base alla norma che attribuisce giurisdizione – le condizioni perchè il giudice abbia il dovere di esercitarla: così, in rapporto al decreto di accoglimento di ricorso straordinario, il configurarsi come giudicato può essere discusso in questa sede come questione di giurisdizione ai sensi dell’art. 362 c.p.c..

2.14.2. Ponendosi, dunque, una questione di giurisdizione, torna applicabile il consolidato principio secondo cui "l’art. 5 c.p.c., nella parte in cui dispone che la giurisdizione si determina in base alla legge del tempo della proposizione della domanda e resta insensibile a successivi mutamenti del quadro normativo, persegue in realtà l’obiettivo di conservare la giurisdizione del giudice correttamente adito in base a detta legge del tempo, sottraendola a successive diverse scelte legislative, senza peraltro incidere sul più generale principio dell’immediata operatività, in materia processuale, della legge sopravvenuta (pure con riguardo alla giurisdizione), quando valga invece a radicare la giurisdizione presso il giudice dinanzi al quale sia stato comunque già promosso il giudizio" (cfr. Cass., sez, un., n. 3877 del 2004; id., n. 20322 del 2006).

2.15. L’evoluzione del sistema, che porta dunque a configurare la decisione su ricorso straordinario come provvedimento che, pur non essendo formalmente giurisdizionale, è tuttavia suscettibile di tutela mediante il giudizio d’ottemperanza, deve trovare applicazione per la analoga decisione resa dal Presidente della Regione Siciliana ai sensi della sopra richiamata normativa regionale, modellata – come s’è visto – sulla disciplina dettata per il ricorso straordinario al Capo dello Stato (dovendosi dunque riconoscere carattere vincolante anche al parere espresso dal Consiglio di Giustizia Amministrativa e dovendosi ammettere il potere di tale organismo di sollevare questioni di legittimità costituzionale rilevanti ai fini dell’espressione del parere; al riguardo, la dottrina parla di abrogazione tacita indiretta delle disposizioni del D.Lgs. n. 373 del 2003 che contrastino con le previsioni introdotte della L. n. 69 del 2009, art. 69).

3. Da tutto ciò discende l’applicazione, nella controversia in esame, della regula juris secondo cui il giudizio di ottemperanza è ben ammissibile in relazione al decreto del Presidente della Regione, che abbia accolto il ricorso straordinario. In base a tale regola il ricorso è quindi respinto.

4. I profili di novità della questione esaminata inducono il Collegio a compensare le spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte, a sezioni unite, rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 08-03-2011, n. 5428 Provvedimenti impugnabili per Cassazione Azione civile

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con due motivi, concernenti la condanna alle spese giudiziali, P.G. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale con la quale, dichiarato estinto il giudizio civile di risarcimento del danno per intervenuta costituzione di parte civile nel processo penale, veniva condannata al pagamento delle suddette spese.

A.G., condannato nel relativo processo penale, si è difeso con controricorso.

2. Il ricorso è inammissibile, essendo la sentenza appellabile e non ricorribile per cassazione.

Il Tribunale ha dichiarato con sentenza l’estinzione del giudizio civile, ex art. 75 c.p.p., essendo intervenuta costituzione di parte civile nel processo penale. La sentenza è appellabile e non ricorribile per cassazione secondo i principi generali.

Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso e condanna P.G. al pagamento, in favore di A.G., delle spese processuali del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 1.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali e accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 05-04-2011, n. 7733

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con citazione notificata in data 5/12/1994 la Umbra Zoo Mangimi s.r.l. conveniva innanzi al Tribunale di Perugia la Eurofarma Italia S.p.a., esponendo che rientrava nella sua attività la produzione di mangimi destinati ad allevamenti di vario genere e sotto vari marchi d’ impresa, oltre quello ovviamente di Umbra Zoo Mangimi. La società convenuta Eurofarma Italia, sua principale fornitrice, le aveva fornito integratori per un importo complessivo fatturato di L. 196.295.266, del quale importo residuava ancora il pagamento di L. 85.107.091.

Dal mese di luglio 1994 essa istante aveva accertato che alcuni integratori vitaminici risultavano viziati in modo tale da produrre gravi anomalie nello sviluppo e nella crescita degli animali che li assumevano; chiedeva pertanto il risarcimento dei danni nonchè la riduzione del prezzo delle forniture eseguite nel 1994.

Con ricorso depositato in data 20/1/1995 la Umbra Zoo chiedeva un accertamento tecnico preventivo in corso di causa al fine di verificare se i prodotti forniti dalla Eurofarma presentassero difetti. In seguito, con ricorso in data 27/1/1995, la Eurofarma a sua volta, chiedeva al Presidente del Tribunale di Perugia che fosse ingiunta alla Umbra Zoo il pagamento della somma di L. 316.778.401, asserendo di essere creditrice per forniture effettuate; avverso l’emesso decreto ingiuntivo, proponeva opposizione la Umbra Zoo, facendo presente che in data 16/1/95 le era pervenuta comunicazione da parte dell’Ispettorato centrale repressione frodi che taluni campioni di mangime presentavano difetti e vizi.

Svolta l’istruttoria e riunite le cause, il Tribunale, con sentenza del 20/12/2002 così provvedeva: "in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando sulle cause riunite, e precisamente sulla domanda proposta dalla Umbra Zoo contro la Eurofarma (ora Trouw Nutrition) e sull’opposizione avverso il decreto ingiuntivo promossa dalla Umbra Zoo, revoca l’opposto decreto ingiuntivo e in parziale accoglimento della domanda riduce il prezzo delle forniture indicate nella somma di Euro 10.189,58 e per l’effetto, preso atto dei pagamenti della Umbra Zoo condanna la Eurofarma ora denominata Trouw Nutrition a restituire le somme di Euro 10.189,58 per riduzione prezzo e di Euro 1.497,73 per rimborso spese liquidate con l’ordinanza ingiunzione.

A seguito dell’appello della Umbra Zoo, costituitasi l’appellata, la Corte d’Appello di Perugia, con la decisione in esame, depositata in data 15/2/2008, in parziale riforma di quanto statuito in primo grado, condannava l’appellata al pagamento di Euro 202.724,00;

affermava in particolare la Corte di merito che "risulta dalla lettura dell’atto di citazione notificato il 5.12.1994 e dall’atto di opposizione a decreto ingiuntivo che la Umbra Zoo Mangimi ha contestato la sussistenza dei vizi e la conseguente totale inidoneità degli integratori fornitile dalla Eurofarma con riferimento a tutte le forniture effettuate nell’anno 1994 cosicchè non v’è dubbio che la domanda di riduzione del prezzo ha avuto per oggetto tutte le forniture effettuate nel 1994 e non soltanto quelle effettuate nei mesi di agosto e settembre; l’esame della sua fondatezza doveva essere riferito, quindi, a tutte le forniture".

Ricorre per cassazione con cinque motivi, e relativi quesiti, Trouw Nutrition, mentre resiste con controricorso la Umbra Zoo. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso si deduce difetto di motivazione in ordine all’aver ritenuto la Corte territoriale viziate le forniture di integratori in questione effettuate nel 1994 "sulla base della corrispondenza, affermata dalla consulenza tecnica d’ufficio, tra le gravi anomalie verificatesi negli animali alimentati con i mangimi della Umbra Zoo e le carenze di vitamine riscontrate nei campioni di integratori".

Con il secondo motivo si deduce ancora difetto di motivazione in ordine all’avere ridotto la Corte territoriale "in misura pari a zero il prezzo degli integratori di vitamine forniti nel corso del 1994".

Con il terzo motivo si deduce sempre difetto di motivazione in ordine all’avere omesso la Corte territoriale di argomentare " circa l’esistenza di un nesso di causalità tra i pretesi vizi degli integratori vitaminici e i danni".

Con il quarto motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1227 e 2056 c.c. per avere la Corte territoriale "escluso qualsiasi rilevanza, nella causazione dei danni lamentati dalla Umbra Zoo Mangimi, alle circostanze che detta società abbia omesso di eseguire qualsiasi controllo sui mangimi da essa realizzati.

Con il quinto motivo si deduce ancora difetto di motivazione "per avere la Corte territoriale ritenuto che i costi dei controlli e la fiducia nella regolarità delle precedenti forniture giustificassero l’omissione di qualsiasi controllo".

Il ricorso non merita accoglimento in relazione a tutte le suesposte censure.

Infatti, con tutti i motivi di ricorso la società ricorrente, pur deducendo difetto di motivazione o violazione di norme, tende a un non consentito riesame nella presente sede di legittimità di circostanze di fatto (quali i vizi in questione degli integratori, i parametri in base ai quali discrezionalmente la Corte di merito ha disposto la riduzione del prezzo, la valenza dei controlli, i dati peritali) ed elementi documentali.

Tra l’altro, la Corte di merito, con ampie e logiche argomentazioni e sulla base di un compiuto esame delle risultanze processuali (tra cui prove testimoniali e consulenza di ufficio) ha dato conto della propria ratio decidendi, sia in ordine alla disposta riduzione prezzo per tutte le forniture del 1994 sia riguardo al relativo quantum, tra l’altro affermando che "la carenza di vitamine negli integratori era tale da determinare i gravi fenomeni lamentati da coloro che avevano somministrato ai propri animali il mangime prodotto dalla Umbra Zoo Mangimi con l’aggiunta degli integratori forniti dalla Eurofarma. Ma poichè scopo dell’aggiunta al mangime degli integratori era proprio quello opposto, di favorire la crescita qualitativa e quantitativa degli animali e non semplicemente di somministrare solo un quantitativo qualsiasi di vitamine, la carenza nelle percentuali accertate si risolve in carenza qualitativa e non semplicemente quantitativa, in inidoneità assoluta del prodotto al raggiungimento dello scopo alla quale era destinato e per il quale era stato dichiaratamente e pacificamente acquistato. Vero è che somministrare agli animali mangime contenente una quantità di vitamine inferiore a quella indicata sulla confezione o non somministrare alcuna vitamina è praticamente la stessa cosa"; aggiungendo inoltre che " è bene, tenuto conto della realtà aziendale della Umbra Zoo Mangimi, del volume di affari risultante dai documenti prodotti e della gravità dei fenomeni delle somme pagate dalla Umbra Zoo Mangimi ad alcuni clienti (così come risulta dalla documentazione depositata) è equo liquidare a titolo risarcimento del danno una somma pari …".

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese della presente fase che liquida in complessivi Euro 8.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre spese generali ed accessorie come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.