T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 15-09-2011, n. 2222

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso ritualmente notificato e depositato, le ricorrenti, affidatarie del servizio di trasporto pubblico extraurbano presso le Province di Milano, Cremona e Crema, hanno impugnato l’atto indicato in epigrafe, chiedendone l’annullamento per violazione di legge ed eccesso di potere.

Con tale delibera, la Regione Lombardia, in attuazione dell’art. 10 della L.r. n. 19 del 2010, ha previsto: a) una riduzione del finanziamento destinato agli enti locali, ai fini del servizio di trasporto pubblico, per l’anno 2011; b) l’introduzione di nuovi titoli di viaggio integrati e agevolati per il pubblico; c) la concessione di aumenti tariffari dal 10 al 20 per cento, a favore dei gestori, ma alla condizione che questi ultimi aderiscano ai profili tariffari di cui sopra e conseguano obiettivi in termini di qualità e razionalizzazione dei servizi.

Le ricorrenti impugnano l’atto, nella sola parte in cui esso ha previsto l’introduzione di nuovi titoli di viaggio integrati, a tariffa agevolata, senza contestualmente provvedere ad idonea compensazione economica a favore degli affidatari del servizio, come invece imposto dal reg. CE n. 1370 del 2007 e dal D.lgl. n. 422 del 1997.

Con l’odierno ricorso, infatti, si lamenta che le nuove tariffe, pur a fronte di un aumento percentuale di quelle generali, siano tali da non assicurare con certezza un’adeguata compensazione degli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla necessità di praticare agevolazioni tariffarie.

Tali vizi, determinando contrasto con gli artt. 3, 41 e 97 Cost., il reg. CE n. 1370 del 2007, gli artt. 18, 19 e 20 del D.lgl. n. 422 del 1997, l’art. 10 della L.r. n. 19 del 2010 ed il reg. reg. n. 5 del 2002, comporterebbero l’illegittimità della delibera di Giunta.

Si è costituita la Regione, concludendo per l’inammissibilità e comunque la reiezione del ricorso.

In particolare, la Regione ha eccepito l’omessa notifica del ricorso alle controinteressate affidatarie a propria volta del servizio; la carenza di un interesse attuale a coltivare la domanda, atteso che solo in sede consuntiva si potrebbe verificare se le misure compensative avranno o meno raggiunto lo scopo; l’inammissibilità della domanda, in quanto non preceduta dalla richiesta da parte dell’affidataria di sopprimere gli obblighi di servizio non più compensati dalle tariffe e dal finanziamento pubblico, ai sensi del reg. CE n. 1191/69; l’inammissibilità del ricorso in forma collettiva.

Nel merito, l’Amministrazione rivendica la satisfattività degli aumenti tariffari e delle misure di razionalizzazione dei servizi, al fine di compensare la ricorrente dei nuovi obblighi di servizio pubblico.

Ha infine spiegato ricorso incidentale Trenord S.r.l., deducendo di essere a propria volta coinvolta dalla riduzione del finanziamento pubblico e di avere interesse a coltivare l’introduzione delle tariffe integrate, a scopo compensativo: se, dunque, l’atto impugnato fosse annullato nella sola parte relativa a quest’ultima, sorgerebbe l’interesse di Trenord a contestare integralmente la delibera, che diverrebbe per ciò solo illegittima.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile, poiché la delibera impugnata non è lesiva degli interessi delle ricorrenti in modo attuale e concreto.

Queste ultime, in quanto titolari di un contratto di servizio, fondano le proprie pretese su tale negozio giuridico, in forza del quale spettano al gestore sia le tariffe, sia il corrispettivo stabilito a compensazione di obblighi di servizio.

A fronte di tali pretese, la rideterminazione della quota di finanziamento spettante all’ente locale che ha affidato il servizio di trasporto è di per sé priva di effetto, e spiega la propria efficacia sul solo piano delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica, da ultimo rafforzate dal D.l. n. 78 del 2010.

Naturalmente, non si può ignorare che contestualmente alla decurtazione del finanziamento il legislatore regionale ha altresì previsto sia l’adozione di misure di razionalizzazione del servizio, volte alla riduzione dei costi, sia una manovra tariffaria straordinaria, che, coniugando aumenti delle tariffe ed introduzione di biglietti integrati a prezzo calmierato, si propone di equilibrare un decremento del corrispettivo cui ha titolo l’affidatario del servizio: per tale parte, dunque, non è negabile in linea astratta, un interesse delle ricorrenti a contestare la legittimità delle misure complessivamente adottate. In concreto, tuttavia, simile interesse si rivela carente.

In linea di principio, l’Amministrazione che ha affidato il servizio pubblico mediante gara e contratto di servizio può incidere sul regime tariffario seguendo due vie: la rideterminazione degli obblighi di servizio pubblico in correlazione con le tariffe massime per mezzo di un atto amministrativo generale (art. 3, comma 3, del reg. CE n. 1370 del 2007); ovvero il ricorso allo ius variandi attribuitole dal contratto di servizio (art. 19 del D.lgl. n. 422 del 1997). In entrambi i casi, l’affidatario si trova in regime di soggezione, potendo pretendere esclusivamente che sia assicurato, mediante compensazioni, l’equilibrio economicofinanziario derivante dal contratto.

Tuttavia, nel nostro caso, nessuna di tali opzioni è stata attivata. L’art. 10 della L.r. n. 19 del 2010 ha stabilito che gli enti locali competenti sono "autorizzati a revisionare, di intesa con i soggetti sottoscrittori, le disposizioni dei contratti di servizio" in essere; adeguandosi a simile previsione, la delibera della Regione ha espressamente stabilito che le misure ivi previste e contro cui il ricorso è indirizzato siano adottate previa intesa con gli affidatari.

Difatti, sono le stesse ricorrenti a ricordare di avere aderito alla manovra tariffaria, pur alla condizione che la perdita connessa all’introduzione dei titoli di viaggio integrati e agevolati non sia superiore all’1,5% del volume di introiti del 2010, maggiorati degli aumenti tariffari straordinari. Certo, ciò è avvenuto con riserva di impugnare la delibera di Giunta, ma ciò non toglie che essa, in sé, non obbliga le affidatarie ad uniformarsi.

Con il che appare evidente una duplice profilo di inammissibilità del ricorso: da un lato, esso si rivolge contro un atto in sé non lesivo, in quanto, anziché procedere in forma autoritativa, l’Amministrazione ha formulato con esso una proposta negoziale di modifica degli accordi contrattuali, rispetto alla quale le ricorrenti sono libere se accettare o rifiutare, negando l’"intesa" (mentre va da sé che, in caso di diniego l’Amministrazione potrà pur sempre esercitare i poteri che le sono conferiti sia dalla legge, sia dal contratto, per imporre unilateralmente le modifiche necessarie).

Dall’altro lato, le doglianze sono premature, poiché solo al termine dell’anno si potrà verificare se le misure compensative siano state idonee a contenere la perdita nel limite dell’1,5% sopra indicato. Solo a questo punto, dunque, sorgerà l’interesse a proporre eventuali azioni, innanzi al giudice competente a conoscerne (il carattere ipotetico del ricorso si ricava dalle affermazioni delle ricorrenti stesse: ricorso, punto 13).

Il ricorso è pertanto inammissibile. Ciò determina l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso incidentale (Cons. Stato, sez. III, n. 2695 del 2011).

La novità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:

dichiara inammissibile il ricorso principale.

Dichiara improcedibile il ricorso incidentale.

Compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 23-06-2011) 22-09-2011, n. 34442

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 8.11.2006 il Tribunale di Enna in composizione collegiale riconosceva la penale responasabilità di S. S. e B.L. in ordine al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 (detenzione al fine di cessione a terzi di cocaina), e condannava, esclusa l’aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80 e concesse alla B. le circostanze attenuanti generiche, quest’ultima alla pena condizionalmente sospesa di anno uno di reclusione ed Euro 4.000,00 di multa e lo S. a quella di anni tre e mesi tre di reclusione ed Euro 11.000,00 di multa, con le pene accessorie come per legge.

Il fatto, come esposto nelle sentenze di merito.

Gli operatori di P.G., nell’ambito di una perquisizione effettuata verso le ore 7.30 del (OMISSIS) presso l’abitazione di S.S. e B.L., si accorgevano che la minore B.R. si dirigeva verso il bagno con un maglione attorcigliato attorno ad un braccio. Tale comportamento insospettiva gli operatori che rinvenivano, all’interno del manica del maglione della minore due involucri, di cui uno contenente carta stagnola, con della polvere bianca e l’altro con degli ovetti Kinder, con all’interno 13 cartine contenenti polvere bianca.

Dalle analisi compiute dal Gabinetto di Polizia Scientifica della Questura di Enna emergeva che la sostanza era pari a 13,8 grammi e conteneva una percentuale di cocaina del 40% circa, pari a mg. 3,480.

Nel corso della successiva perquisizione domiciliare, vennero rinvenuti un bilancino di precisione, posto sopra un pensile della cucina ed un coltellino a serramanico, e si procette quindi all’arresto in flagranza dei due maggiorenni e della minorenne.

Il Tribunale riteneva provata la responsabilità dello S. in quanto, nonostante l’imputato avesse dichiarato di essere tossicodipendente e tale circostanza fosse stata confermata anche da B.L. e dal padre dello S., la quantità sostanza ritrovata, il fatto che fossero state trovate più confezioni in quattro involucri separati e diversi attrezzi per pesare e tagliare la droga deponevano inequivocabilmente per la loro destinazione allo spaccio, unitamente alla percezione di redditi assolutamente modesti.

Tale sentenza, nel resto confermata, veniva parzialmente riformata da quella in data 15.7.2010 della Corte di Appello di Caltanissetta solo quanto alla pena irrogata allo S. per il quale si ravvisava il vincolo della continuazione con i reati giudicati con altra sentenza della Corte territoriale, per l’effetto aumentando quella di cui all’impugnata sentenza di anni uno di reclusione ed Euro 4.000,00 di multa.

Avverso la predetta sentenza della Corte nissena ricorrono per cassazione i rispettivi difensori di fiducia di S. S. e B.L..

Nell’interesse del primo si deduce la violazione di legge ed il vizio motivazionale (fino a sostenere la mera apparenza della motivazione) circa l’affermazione della sua penale responsablità senza indicazione delle ragioni per le quali gli elementi probatori conducessero a tale conclusione, senza alcuna considerazione delle censure difensive, in assenza degli elementi esplicativi in ordine alla presenza degli indici di spaccio nel caso concreto in luogo dell’uso personale e senza alcun accenno allo stato di tossicodipendenza del ricorrente e alla compatibilità dello stupefacente rinvenuto con tale stato.

Nell’interesse della B. si rappresenta la mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione contestandosi il ritenuto concorso nel reato e la consapevolezza dell’esistenza in casa dello stupefacente stesso.

Ci si duole della mancata spiegazione di come la ricorrente avesse fattivamente contribuito al disfarsi dello stupefacente e fosse stata consapevole della destinazione dello stesso allo spaccio e non già ad uso personale del compagno.

Motivi della decisione

Il ricorso di S.S. è inammissibile essendo le censure mosse aspecifiche, manifestamente infondate e non consentite in questa sede. E’ palese la sostanziale aspecificità delle censure mosse che hanno riproposto in questa sede pedissequamente le medesime doglianze rappresentate dinanzi alla Corte territoriale e da quel giudice disattese con motivazione ampia e congrua, immune da vizi ed assolutamente plausibile, vanamente contestata con argomentazioni del tutto inconsistenti e ripetitive.

Ed è stato affermato che "è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all’inammissibilità" (Cass. pen. Sez. 4, 29.3.2000, n. S191 Rv. 216473 e successive conformi, quale: Sez. 2, 15.5.2008 n. 19951, Rv. 240109; Sez. 6, n. 20377 del 11.3.2009, Rv. 243838).

Invero la sentenza della Corte nissena, e prima ancora quella del Tribunale di Enna che con essa si fonde in un unicum inscindibile, ha fornito ampia e congrua motivazione, esente da vizi logici o giuridici; ha indicato elementi che deponevano per la non plausibilità della tesi difensiva di un esclusivo uso personale e quindi, di converso, per la destinazione allo spaccio dello stupefacente rinvenuto, nonostante lo stato di tossicodipendenza dell’imputato, atteso il numero (14) degli involucri separati contenenti la sostanza e la quantità della stessa e il suo valore, palesemente incompatibile con il modesto guadagno dichiarato (di 400 euro la settimana) con cui provvedeva al mantenimento della famiglia;

la presenza del bilancino di precisione e di un coltellino a serramanico usualmente adoperato per la preparazione delle dosi. E’ stato anche spiegato che mancava qualsiasi indicazione di immediatezza del consumo e ritenuta la destinazione allo spaccio sulla scorta del quantitativo valutato come "non indifferente" dello stupefacente detenuto in una al tentativo di dispersione dello stesso.

Tanto s’appalesa in perfetta linea – e, pertanto, insindacabile in sede di legittimità – con l’orientamento di questa Corte in tema di detenzione di stupefacente ai fini di spaccio a seguito dell’introduzione nel D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis, laddove è stato ritenuto che "In tema di stupefacenti, a seguito della modifica del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis, lett. a), introdotta con il L. 21 febbraio 2006, n. 49, art. 4 bis, il parametro della quantità costituisce, assieme alle modalità di presentazione della droga e ad altre circostanze dell’azione, uno dei possibili indici da cui desumere la destinazione ad un uso non esclusivamente personale, ed il relativo giudizio, se congruamente motivato, si sottrae al sindacato del giudice di legittimità" (Cass. pen. Sez. 6, 1.4.2008 n. 19788, Rv. 239963). Ne consegue che la pretesa del ricorrente di dare una lettura alternativa a quella fornita dalla Corte di merito delle circostanze del caso rimane preclusa in questa sede di legittimità dalla valutazione delle risultanze processuali secondo corretti criteri di metodo e con l’osservanza di canoni logici che presiedono alla forma del ragionamento e che hanno portato ad una motivazione che ha fornito una spiegazione plausibile e logicamente corretta delle scelte decisionali operate. E’ fondato, invece, il ricorso di B. L. essendo effettivamente la motivazione carente e manifestamente illogica.

Questa Corte ha ritenuto che in tema di detenzione di sostanze stupefacenti, la distinzione tra connivenza non punibile e concorso di persone nel reato vada individuata "nel fatto che, mentre la prima postula che l’agente mantenga un comportamento meramente passivo, nel concorso di persone è richiesto un contributo che può manifestarsi anche in forme che agevolino la detenzione, l’occultamento e il controllo della droga, assicurando all’altro concorrente, anche implicitamente, una collaborazione sulla quale questi può contare".

(Cass. pen. Sez. 4, 10.4.2006, n. 21441, Rv. 234569 e successive conformi).

Ai fini della configurazione del concorso nel reato contestato, cioè, è necessario un positivo contributo alla custodia della sostanza e alla gestione del traffico illecito di spaccio posto in essere dal correo.

In particolare, con specifico riferimento al caso di specie, "il convivente del soggetto autore di attività di "spaccio" di sostanze stupefacenti ne risponde a titolo di concorso ove abbia quanto meno agevolato la detenzione della sostanza, consentendone l’occultamento, mentre non ne risponde se si sia limitato a conoscere di tale attività" (Cass. pen. Sez. 3, 10.12.2008 n. 9842, Rv. 242996).

La Corte di appello, nonostante i motivi di gravame dell’imputata sul punto, ha ritenuto provato il concorso ed una partecipazione della B. nell’illecita attività del convivente e quindi la sua responsabilità perchè ella era a conoscenza dell’attività di spaccio; perchè non aveva contrastato tale attività; perchè aveva concorso nel tentativo di utilizzare la figlia minore per disfarsi della droga.

Tale ultima affermazione della sentenza di appello non trova corrispondenza in quella di primo grado che attribuisce, invece, l’indicata condotta esclusivamente all’imputato S. nè la Corte di merito indica in alcun modo quale sia la fonte di tale diversa e decisiva circostanza processuale.

Quindi se la mera conoscenza dell’attività di spaccio era elemento ininfluente e per attribuire rilevanza al mancato contrasto di tale attività sarebbe stato necessario indicare la sussistenza di un obbligo giuridico di impedire l’evento, di cui non v’è traccia nella sentenza impugnata, per l’integrazione del concorso del reato sarebbe stato necessario che la B. tenesse un comportamento non meramente passivo, agevolando, piuttosto, concretamente la detenzione della droga consentendone l’occultamento.

Su tale punto la motivazione è del tutto carente, poichè avrebbe dovuto spiegare le ragioni per le quali, nel caso concreto, la sostanza stupefacente potesse ritenersi "occultata" sì da assicurare al correo una certa sicurezza.

Consegue l’annullamento della sentenza impugnata nei confronti di B.L. con rinvio ad altra sezione della Corte di d’Appello di Caltanissetta per nuovo giudizio. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso di S.S. consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna di tale ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo liquidare in Euro 1.000,00, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di B.L. con rinvio ad altra sezione della Corte di d’Appello di Caltanissetta.

Dichiara inammissibile il ricorso di S.S. che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 03-11-2011, n. 8431 Ricorso giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che con ricorso ex art. 112 lett. c) c.p.a. il ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Civile di Roma n. 3811/09, munita di formula esecutiva in data 23/7/09 e notificata il 18/9/98, con la quale il Ministero per i Beni e le Attività Culturali è stato condannato al pagamento a favore del ricorrente delle spese di giudizio relative al procedimento dinanzi al Giudice di Pace, liquidate in complessivi Euro 1.800,00 oltre IVA e CPA, e delle spese relative allo stesso giudizio di appello, liquidate in Euro 900,00 oltre IVA e CPA, nonché delle spese di giudizio pari ad Euro 900,00, di cui Euro700,00 per onorari oltre spese generali ed accessori, liquidate dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 21532/2010, che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall’Amministrazione avverso la sentenza del Tribunale di Roma;

Rilevato che il ricorso è stato notificato il 23 maggio 2011 ed è stato depositato il 17 giugno 2011, oltre il termine dimidiato di cui all’art. 87 comma 3 c.p.a.;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso è stato tardivamente depositato e che quindi deve essere dichiarato inammissibile;

Ritenuto, quanto alle spese di lite, che sussistono giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti costituite;

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 04-10-2011) 24-10-2011, n. 38282

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il GIP presso il Tribunale di Bologna dichiarava non doversi procedere ai sensi dell’art. 129 c.p.p. perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato nei confronti di A.R. in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6, comma 3, osservando che la L. 15 luglio 2009, n. 94 aveva modificato il testo della norma prevedendo che il reato può essere commesso dallo straniero che non esibisce il documento e il permesso di soggiorno, con la conseguenza che soggetto attivo del reato può essere solo lo straniero regolare sul territorio e non quello irregolare che non ha certo il permesso di soggiorno.

Avverso la decisione presentava ricorso il P.G. deducendo violazione di legge in quanto le modifiche apportate al testo della norma erano di natura meramente formale e non giustificavano la lettura che ne aveva fatto il GIP. La Corte ritiene che il ricorso debba essere rigettato.

Sul punto oggetto di contrasto giurisprudenziale sono intervenute le Sezioni Unite della Corte con la decisione n. 16453 emessa il 24 febbraio 2011 nel proc. P.G contro Alacev, depositata il 28 aprile 2011, con la quale si è affermato che:

– la L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 1, comma 22, lett. h), (recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica") ha sostituito il precedente testo normativo, disponendo che "Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non ottempera, senza giustificato motivo, all’ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato è punito con l’arresto fino ad un anno e con l’ammenda fino ad Euro 2.000".

– rispetto al precedente testo, le modificazioni riguardano l’inasprimento sanzionatorio (aumento del massimo edittale), la precisazione della condotta tipica (inottemperanza all’ordine di esibizione, anzichè mancata esibizione alla richiesta di ufficiali e agenti di p.s.), ma soprattutto la sostituzione della locuzione "e" alla disgiunzione "ovvero" relativamente alle due categorie di documenti da esibire: quelli d’identificazione e quelli attestati la regolarità del soggiorno nel territorio dello Stato.

– rispetto alla precedente formulazione, secondo cui il reato era integrato per il fatto di non esibire una delle due categorie di documenti (d’identificazione ovvero di regolare soggiorno), a seguito della ricordata modifica, la fattispecie contravvenzionale è integrata dallo straniero che, a richiesta degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza, omette di esibire entrambe le categorie di documenti.

– così ricostruita la fattispecie, ne deriva che essa non può più applicarsi allo straniero in posizione irregolare, cioè a colui che è entrato illegalmente in Italia o qui è rimasto nonostante la scadenza del titolo di soggiorno.

– il legislatore ha introdotto un "doppio binario", sanzionando gli stranieri regolarmente soggiornanti per la mancata esibizione dei documenti con la pena inasprita dall’art. 6, comma 3, cit.

(costringendoli a circolare sempre muniti di completa documentazione d’identità e di soggiorno) e gli stranieri in posizione irregolare con un crescendo sanzionatorio-repressivo scandito sulle diverse eventuali condotte illecite in progressione (art. 10-bis, art. 14, comma 5-ter, art. 14, comma 5-quater, art. 13, comma 13, D.Lgs. cit.), sempre finalizzato all’espulsione dal territorio nazionale nel più breve tempo possibile, obiettivo che rischierebbe di essere compromesso dai tempi processuali di accertamento e di eventuale esecuzione di pena per il reato di cui all’art. 6, comma 3 (per il quale non sono previsti i meccanismi facilitatori dell’espulsione di cui all’art. 10-bis).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.