Cass. civ. Sez. VI – 1, Sent., 31-07-2012, n. 13758

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Svolgimento del processo

G.F., F.D. e S.F. hanno, con ricorso alla Corte d’appello di Perugia depositato nel giugno 2010, proposto, ai sensi della L. n. 89 del 2001, domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale sofferto a causa della non ragionevole durata del giudizio di equa riparazione regolato dalla stessa legge, introdotto nell’ottobre 2005 dinnanzi alla Corte d’appello di Roma. Giudizio che, dopo la definizione in sede di merito nel febbraio 2007, era proseguito in cassazione sino alla emissione della sentenza nel dicembre 2009.

La Corte territoriale, con il decreto indicato in epigrafe, ha parzialmente accolto la domanda, riconoscendo a ciascuna delle ricorrenti un indennizzo di Euro 400,00 oltre interessi per sei mesi circa di durata irragionevole del giudizio di equa riparazione, determinando complessivamente in tre anni e sei mesi i termini ragionevoli di definizione del giudizio in esame.

Per la cassazione di questo decreto le predette hanno proposto ricorso sulla base di due motivi, cui resiste con controricorso l’intimata Amministrazione.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo le ricorrenti denunciano violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e dell’art. 6, par. 1 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo nonchè vizio di motivazione, censurando il decreto impugnato in relazione alla determinazione della durata ragionevole. Con il secondo, denunciano violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. e della tariffa forense (D.M. n. 127 del 2004) in relazione alla liquidazione delle spese.

2. Sotto il primo profilo, il ricorso è fondato. Ai fini della individuazione di quale sia la ragionevole durata di un giudizio di equa riparazione, che si sia svolto dinnanzi alla Corte d’appello e in sede di impugnazione dinnanzi a questa Corte, occorre procedere alla ricognizione della giurisprudenza della Corte europea sul punto.

Nella sentenza 29 marzo 2006 della Grande Camera, nella causa Cocchiarella contro Italia, si è affermato che il periodo di quattro mesi previsto dalla Legge Pinto soddisfa il requisito di rapidità necessario perchè un rimedio sia effettivo. L’unico ostacolo a ciò può sorgere dai ricorsi per cassazione per i quali non è previsto un termine massimo per l’emissione della decisione. Nel caso di specie, la fase giudiziaria è durata dal 3 ottobre 2001 al 6 maggio 2002, cioè sette mesi, che, pur eccedendo il termine previsto dalla legge, sono ancora ragionevoli (par. 99). Nella successiva decisione della Seconda Sezione 31 marzo 2009, causa Simaldone contro Italia (par. 29), si è invece ritenuta eccessiva una durata di un giudizio "Pinto", svoltosi in un solo grado dinnanzi alla Corte d’appello e protrattosi per undici mesi. Nel caso deciso dalla Seconda Sezione il 22 ottobre 2010, causa Belperio e Ciarmoli contro Italia, dopo aver dato atto del contenuto della sentenza Cocchiarella, si è ulteriormente precisato che la durata di un giudizio "Pinto" davanti alla Corte d’appello, inclusa la fase di esecuzione, salvo circostanze eccezionali, non deve superare un anno e sei mesi. Da ultimo, nella decisione 27 settembre 2011 della Seconda Sezione, causa CE.DI.SA. Fortore s.n.c. Diagnostica Medica Chirurgica contro Italia, la Corte ha ritenuto che, in linea di principio, per due gradi di giudizio, la durata di un procedimento "Pinto" non debba essere, salvo circostanze eccezionali, superiore a due anni.

Nella giurisprudenza di questa Corte, si è invece ritenuto che la ragionevole durata del giudizio di equa riparazione previsto e disciplinato dalla L. n. 89 del 2001 vada determinata in mesi quattro dalla data del deposito del ricorso, coerentemente alla indicazione chiaramente desumibile dall’art. 3, comma 6, della medesima legge (Cass. n. 8287 del 2010). Il Collegio ritiene che a tale orientamento non possa essere data continuità e che – rimandandosi alle singole fattispecie la valutazione della durata ragionevole di una procedura ex lege n. 89 del 2001 che si svolga solo dinnanzi alla Corte d’appello – ove, come nel caso di specie, la procedura si sia svolta anche dinnanzi alla Corte di cassazione, la durata complessiva del giudizio non possa comunque eccedere il termine ragionevole di due anni, tenuto conto, da un lato, delle indicazioni desumibili dagli ultimi approdi (sopra riassunti) della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo in coerenza con il termine (pur avente natura meramente sollecitatoria) di quattro mesi previsto dalla L. n. 89 del 2001, dall’altro della durata ragionevole del giudizio di cassazione che, anche in un procedimento di equa riparazione, non è suscettibile di estensione oltre il limite più volte ritenuto ragionevole di un anno.

Esaminando quindi il caso di specie, risulta che il giudizio è iniziato con ricorso depositato presso la Corte d’appello di Roma nell’ottobre 2005 e che è stato definito con sentenza di questa Corte nel dicembre 2009. Detratto il termine ragionevole, stimato in due anni, e tenuto conto che l’impugnazione è stata proposta dopo un anno dal deposito della sentenza della Corte di merito (oltre il termine breve legislativamente previsto per il ricorso per cassazione: v. Cass. n. 8287 del 2010), la durata non ragionevole risulta essere stata di circa un anno e due mesi, anzichè di sei mesi. L’accoglimento del ricorso segue di necessità, restando assorbito l’ulteriore motivo.

3. Il decreto impugnato è quindi cassato, e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può decidersi nel merito ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ.. Ai fini della liquidazione dell’indennizzo, va fatta applicazione della giurisprudenza di questa Corte (ex multis: n. 21840/09; n. 1893/10; n. 19054/10), a mente della quale l’importo dell’indennizzo può essere di Euro 750,00 per anno per i primi tre anni di durata eccedente quella ritenuta ragionevole, in considerazione del limitato patema d’animo che consegue all’iniziale modesto superamento, mentre solo per l’ulteriore periodo deve essere richiamato il parametro di Euro 1.000,00 per ciascun anno di ritardo. Pertanto, il Ministero della giustizia deve essere condannato al pagamento in favore di ciascuna delle ricorrenti di Euro 875,00 a titolo di equo indennizzo per il periodo di un anno e due mesi circa di irragionevole durata. Su tale somma sono dovuti gli interessi legali dalla data della domanda, in conformità ai parametri ormai consolidati ai quali questa Corte si attiene nell’operare siffatte liquidazioni.

4. Le spese del giudizio di merito e di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore della ricorrente della somma di Euro 875,00 oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo; condanna inoltre il Ministero al pagamento delle spese del giudizio dinanzi alla Corte d’appello, in complessivi Euro 775,00 – di cui Euro 445,00 per onorari e Euro 280,00 per diritti – e di quelle dinanzi a questa Corte, in complessivi Euro 525,00 – di cui Euro 100,00 per spese – oltre spese generali ed accessori di legge per entrambi i gradi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile della Corte suprema di Cassazione, il 5 aprile 2012.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen., sez. I 27-03-2009 (10-03-2009), n. 13607 Misure alternative alla detenzione – Affidamento in prova in casi particolari previsto dall’art. 94 d.P.R. 309 del 90

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OSSERVA
Impugna con ricorso del 18 ottobre 2008 il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Milano l’ordinanza emessa il 23.09.2008 dal Tribunale di Sorveglianza del medesimo distretto con la quale, in favore di C.A., condannato perchè giudicato colpevole del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, veniva concesso il beneficio dell’affidamento in prova al servizio sociale a norma del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 94.
A sostegno della doglianza il rappresentante della P.A. denuncia violazione di legge con riferimento al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 94, ed alla L. n. 254 del 1975, art. 58 quater, sul rilievo che il detenuto istante era stato ammesso una prima volta alla misura alternativa in data 30.1.2007, misura poi revocatagli il 4.12.2007 a cagione delle ripetute violazioni agli obblighi con la stessa imposti. A parere del P.G, impugnante detto precedente integrerebbe causa ostativa alla impugnata concessione, ai sensi dell’art. 58 quater O.P., applicabile al caso di specie.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha presentato le sue conclusioni per l’odierna camera di consiglio chiedendo, motivatamente, l’accoglimento del gravame.
Il ricorso appare fondato.
All’affidamento in prova in casi particolari previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 94, è applicata infatti, per quanto non diversamente stabilito nell’articolo in questione, la disciplina prevista dall’Ordinamento Penitenziario espressamente richiamata dal citato art. 94, comma 6. Da ciò discende l’applicabilità a siffatta misura anche del disposto di cui all’art. 47 comma 11 Od. Pen. in materia di revoca (in relazione alla quale il citato D.P.R. n. 309 del 1990, non prevede una autonoma normativa) e conseguentemente il divieto di nuova concessione del beneficio quale previsto dall’art. 58 quater, comma 2, Ord. Pen., che espressamente ciò dispone in tutti i casi in cui sia stata disposta la revoca del beneficio ai sensi dell’art. 47, comma 11 (in termini Cass., sez. 1, 6.7.2007, n. 29143, rv. 237332; Cass., Sez. 1^, 11.5.2005, n. 24371, rv. 232113).
Non e quindi condivisibile la tesi (espressa con la decisione 40517/2001 di questa Corte, rimasta peraltro isolata e dalla quale il Collegio dissente) per la quale il divieto previsto dalla L. n. 354 del 1975, art. 58 quater, comma 2, non opererebbe per l’affidamento in prova in casi particolari, non essendo tale misura menzionata nell’articolo medesimo e non essendo le disposizioni restrittive suscettibili di interpretazione analogica, e ciò perchè – come si è sopra argomentato – tale tesi non tiene conto del richiamo di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 94, comma 6, e perchè, conseguentemente, è del tutto inconferente il riferimento al divieto di interpretazione analogica delle disposizioni restrittive.
Si impone pertanto, ad avviso del collegio, l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con le comunicazioni necessario al P.M. per quanto di competenza.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata. Si comunichi al P.M. presso il Tribunale di Milano per quanto di competenza.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. V PENALE – 25 maggio 2011, n. 20895. Violenza privata e stalking.

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Fatto e diritto

1 – Il Tribunale di Torino condannava in giudizio abbreviato A.F. ad a.2 di reclusione con l’attenuante di cui all’art. 89 c.p. equivalente ad aggravante e recidiva, e la diminuente di cui all’art. 442 c.p.p., per atti persecutori e violenza privata (A – B) commessi in libertà e consecutivi danneggiamento aggravato ed interruzione di ufficio nella Casa Circondariale (C -D), disponendone la misura di casa di cura e custodia per sei mesi.
Il Tribunale riteneva che l’imputato aveva offeso B.S. e le sue condomine, P.P. anche tramite la figlia minore, D.B.M. e sua madre, Z.B., presso la quale la D.B. si era dovuta trasferire e L.A., costretta a mutare le proprie abitudini. La B. era stata minacciata di morte il … in una con il cappellano D.M. con punteruolo e martello, se non se né fossero andati lei ed i condomini dall’edificio in cui abitavano. Inoltre l’… A. aveva bloccato l’ascensore in cui la B. era salita per sfuggirgli e, intervenuta la Polizia, l’aveva minacciata di morte alla sua uscita dal carcere. Aveva (B) anche bloccato l’ascensore a danni di L. commesso altri fatti intesi atti persecutori al danni di donne coabitanti nell’edificio dal (omissis).
Con l’appello si chiedeva l’assoluzione dai reati suindicati, perché talune condotte valutate dal Tribunale risalivano al … e per esse vi era già stata condanna (giusta sentenza del 17.12.08), e perché l’esame doveva limitarsi ai fatti successivi all’entrata in vigore dell’art. 612 bis CP (25.2.09, D.L. 11/09), sicché si confinava ai soli episodi del (omissis), che dovevano valutarsi separatamente per ciascuna persona offesa.
La Corte di Torino ha accolto l’appello relativamente ai fatti di minaccia ed ingiuria alla B., circa i quali l’offesa aveva rimesso la querela, escludendo perciò il delitto di cui all’art. 612 bis nei suoi confronti. Ed ha ritenuto la non punibilità a tale titolo delle condotte precedenti l’entrata in vigore della norma (chiusura in ascensore, per il distacco della corrente elèttrica) quanto alla L. , seppure punibili ai sensi dell’art. 610 c.p.. Ha però ritenuto che costituissero unico reato sub A di cui all’art. 612 bis le condotte dell’imputato offensive delle persone dì sesso femminile abitanti nello stesso stabile. E, assorbito il reato sub B in quello sub A, ha eliminato l’aumento per continuazione.
Il ricorso deduce: erronea applicazione degli artt. 612 bis e 610 c.p. e vizio di motivazione circa fa sussistenza dell’evento. Ripete quanto già sostenuto con l’appello circa il confinamento dei fatti costitutivi di reato e la necessità di rapportare ciascuna condotta di stalking alla singola persona offesa. Osserva che nel caso della P., il primo episodio precedeva norma incriminatrice, sicché residua solo quello in danno di sua figlia (seguita per istrada). Nel caso della Z., i due episodi, di ingiuria e deterioramento della porta escludono si tratti di condotte reiterate. Nel caso della D.B. si tratte di due episodi di ingiuria ed uno di danneggiamento, non costitutivi di condotte violente o aggressive tali da rapportarsi alla fattispecie di cui all’art. 612 bis c.p., mentre l’inseguimento della L. è da considerarsi fortuito. Sostiene poi errore nel non ritenere assorbiti i due fatti di cui all’art. 610 c.p. nella previsione alternativa di cui all’art. 612 bis, giusto il principio dì specialità di S.U. 16/95, dunque l’esclusione della procedibilità laddove la querela non sia stata presentata. Afferma inoltre che i due reati di violenza privata vanno assorbiti nello stalking, trattandosi di condotte di intimidazione o moleste che provenendo da psicolabile, non sarebbero idonee a limitare la libertà di autodeterminazione altrui, per assenza del connotato finalistico, se la condotta è volta a richieste generiche (andar via dallo stabile).
2. Il ricorso è infondato.
La Corte di merito ha accolto l’appello, escludendo la continuazione per il delitto previsto dall’art. 612 bis c.p., per remissione di querela della B.. Ha altresì escluso punibilità dei fatti in danno della L. precedenti l’entrata in vigore della norma. E, ferma la violenza privata ai danni di ciascuna persona offesa, ha ritenuto i fatti successivi commessi nei confronti di P., D.B. e L., perché vigente l’art. 612 bis c.p..
Ma ha ritenuto riduttiva la lettura della norma nei senso che gli atti molesti debbano essere per forza rivolti ad una sola persona. E, poiché nella specie erano stati commessi ai danni di più persone di sesso femminile residenti nello stabile in alternativa, costituendo per ciascuna motivo d’ansia, ben sapendo di non avere scampo se si fossero incrociate con il prevenuto (pg. 9), concludeva che la condotta contestata al capo B andava sussunta nell’ipotesi di cui al capo A, avendosi riguardo ad unica condotta di violazione dell’art. 612 bis, ferma la continuazione del delitto con quello di violenza privata.
Ma se ogni condotta, pur rivolta ad una persona, ha cagionato l’evento ai danni di altre, pèrdo più persone offese, non s’intende la ragione di esclusione della continuazione.
Inoltre ferma tale la premessa, per quanto concerne la B. , la Corte ha travisato che l’ultimo comma dell’art. 612 bis dispone che si proceda di ufficio se il fatto è connesso con altro delitto per cui si deve procedere d’ufficio. Pertanto la contestata e ritenuta violenza privata ritenuta connessa impediva di prender conto della remissione di querela.
A fronte il ricorso pone in unico contesto questioni diverse, ripete la frammentazione dei fatti ed offre diversa limitata lettura del dettato normativo implicando rilettura della norma.
2.1. L’art. 612 bis c.p., introdotto dal D.L. 11/09, punisce a titolo di "atti persecutori” chi con condotte reiterate minacci o molesti taluno, in modo da cagionare un suo perdurante stato dì paura o di ansia o uh suo fondato timore di pericolo per l’incolumità propria o di persone prossime o la costrizione ad alterare le proprie abitudini di vita.
Il fatto può essere costituito anche da due sole "condotte", come ha ritenuto ineccepibilmente (con rif. a Cass., Sez. 5^ n. 6417/20120, rv. 245881) la Corte di merito.
Tanto premesso è indiscusso che la legge si applichi solo ai fatti commessi dopo la sua entrata in vigore. Ma all’evidenza la preclusione concerne l’evento da cui dipende l’esistenza del reato. Perciò anzitutto il Giudice d’appello si sarebbe dovuto domandare se la reiterazione di atti minatori e molesti, nei confronti di persona già offesa da atti dello stesso genere, attuata dopo l’entrata in vigore della norma integrasse gli estremi del reato.
Il mancato rilievo ha avuto in concreto incidenza non per escludere il reato, bensì la continuazione, perché la Corte di merito ha unificato la posizione degli offesi, offrendo la lettura suindicata della norma, travisando come si è visto che gli offesi sono più d’uno.
Va quindi osservato che la locuzione condotte reiterate vuoi dire che si è in presenza di reato complesso, la cui "condotta criminosa", cioè l’azione od omissione di cui è conseguenza l’evento da cui dipende l’esistenza del reato (art. 40 c.p.) è, nei caso di specie, integrata da atti per sé costitutivi di condotte di minaccia o molestia. Pertanto il carattere decisivo della condotta criminosa consiste nella "ripetizione" di "atti" qualificati "persecutori", in quanto il loro insieme cagiona l’evento ulteriore assorbente del reato sopra indicato.
Il meno grave degli atti previsti integra contravvenzione di "molestia o disturbo alle persone". Ma si tratta di reato di sbarramento (art. 660 c.p.), assorbibile ad esempio anche dall’ingiuria, perciò letteralmente dalla progressiva minaccia di male ingiusto (612).
Già il rilievo della funzione di sbarramento della molestia consente d’intendere che la lettera "minaccia o molesta taluno" non implica che ogni atto costitutivo della condotta criminosa dell’art. 612 bis debba avere ad oggetto la stessa persona. Difatti, la minaccia rivolta ad una persona può coinvolgerne altre o comunque costituirne molestia. Si pensi al caso di colui che minacci d’abitudine qualsiasi persona attenda ogni mattino nel luogo solito un mezzo di trasporto per recarsi ai lavoro. La minaccia in tal caso assorbe bensì la molestia nei confronti della persona cui è rivolta, ma non la molestia arrecata alle altre persone presenti. Perciò può essere decisivo ai fini dell’art. 612 bis, che in diversa occasione altra persona, già molestata, sia oggetto diretto di nuova molestia da parte dell’agente.
È dunque ineludibile l’implicazione che l’offesa arrecata ad una persona per la sua appartenenza ad un genere turbi per se ogni altra che faccia parte dello stesso genere. E se la condotta è reiterata indiscriminatamente contro talaltra, perché vive nello stesso luogo privato, sì da esserne per questa ragione occasionale destinataria come la precedente persona minacciata o molestata, il fatto genera all’evidenza il turbamento di entrambe.
Nella specie la molestia ed ancor più la minaccia, viepiù se accentuata da costrizione, è dimostrata rivolta occasionalmente per la stessa ragione a ciascuna delle persone offese, come ritenuto, al di là del rapporto di famiglia previsto dalla norma (il ricorso, peraltro non contesta la comunicazione motiva tra madre e figlia, rilevato per due volte).
Perciò il Giudice di appello ha anzitutto dato corretto rilievo, già sul piano probatorio, ancorché non costitutivo di reato, alla direzione collettiva; indiscriminata della minaccia occasionalmente rivolta alla B., che si era fatta accompagnare dal sacerdote per dissuaderlo dal reiterare fatti già commessi anche nei confronti di altre persone abitanti nello stesso edificio. Quindi ha incensurabilmente ritenuto che le singole condotte, in quanto ripetute nei confronti di donne di qualsiasi età conviventi nell’edificio (v. il ripetuto arresto dell’ascensore dello stabile, dopo che l’una o l’altra vi si era immessa per sfuggire allo stesso autore dei fatti, ben più del seguirne ostentatamele taluna) le coinvolgesse tutte.
2.2. Risulta inoltre anche manifestamente infondato l’argomento di genericità e perciò inoffensività di qualsiasi minaccia presa in esame nelle sentenze, men che le implicazioni che il ricorso vuoi trarre da comportamenti dimostrati di inequivoca valenza. Basti riflettere, si ripete in senso inverso, che lo stesso evento di molestia poi ripetuto è un male ingiusto e che la correttezza della motivazione non è inficiata dalla provenienza della minaccia da persona che manifesti comportamento maniacale. Proprio la relativa consapevolezza può accrescere il turbamento di coloro che si attendono da tele persona un ingiusto male.
È il senso evidente delle sentenze, al di là dalla ratio di previsione della misura di sicurezza nella specie applicata. L’insistere in merito in questa sede, ben più che non essere consentito, travisa l’elemento soggettivo del reato per la capacità dell’imputato.
2.3. Finalmente se la norma incriminatrice di cui all’art. 612 bis è speciale rispetto a quelle che prevedono reati di minaccia o molestia, non lo è rispetto all’art. 610 c.p..
La violenza privata anzitutto può essere commessa con atti per sé violenti ed è poi soprattutto finalizzata a costringere la persona offesa a fare, non fare, tollerare o omettere qualche cosa, cioè ad obbligarla ad uno specifico comportamento.
La previsione dell’art. 610 c.p. perciò non genera solo il turbamento emotivo occasionale dell’offeso per il riferimento ad un male futuro, ma esclude la sua stessa volontà in atto di determinarsi nella propria attività, d’onde il quid pluris di cui all’art. 610 c.p..
In questa luce risulta in conclusione incensurabile la sentenza sia nell’aver ravvisato lì concorso di reati, sia nel ritenere taluni atti turbativi di persone diverse, oltre il soggetto coinvolto dalla singola condotta, sia nel motivare la responsabilità per i fatti ritenuti.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 07-02-2011, n. 2837 Giustizia amministrativa

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Svolgimento del processo

1. Con la decisione indicata in epigrafe il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, adito per l’ottemperanza del decreto del Presidente della Regione che aveva riconosciuto il diritto del personale regionale al calcolo degli incrementi previsti dalla L.R. n. 19 del 1991, art. 5, commi 1, 4 e 6, e dal D.P.Reg. 30 gennaio 1993, art. 8 negli aumenti periodici di stipendio e condannato la p.a. alle relative differenze, accoglieva il ricorso, ritenendone preliminarmente l’ammissibilità, e per l’effetto nominava l’Assessore alla Presidenza della Regione per lo svolgimento degli incombenti relativi all’esecuzione del predetto decreto.

1.1. In particolare, la decisione qui impugnata riteneva ammissibile il giudizio di ottemperanza, rilevando che la disciplina del ricorso straordinario al Presidente della Regione, modellato su quella prevista per il ricorso straordinario al Capo dello Stato, si differenzia per aspetti rilevanti da quella dettata per gli altri ricorsi amministrativi; sottolineava, al riguardo, che la garanzia del contraddittorio è assicurata in modo più puntuale, essendo previsto, a carico del ricorrente, l’obbligo di notificare il ricorso nei modi e nelle forme prescritti per i ricorsi giurisdizionali ad almeno uno dei controinteressati, ed essendo a questi ultimi assegnato un termine per presentare deduzioni e documenti ed eventualmente per proporre ricorso incidentale; nè minore rilievo riveste la circostanza che la decisione del ricorso sia preceduta da un parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa, che costituisce espressione di un’attività di pura e semplice applicazione del diritto oggettivo (come riconosciuto anche dalla Corte di Giustizia in relazione al parere espresso dal Consiglio di Stato nell’ambito della disciplina generale del ricorso straordinario al Capo dello Stato), così come peculiare è, infine, la disciplina dei rapporti con la tutela giurisdizionale innanzi al giudice amministrativo, regolata secondo il principio di alternatività; principio che comporta l’inammissibilità del ricorso al giudice amministrativo proposto contro il medesimo atto impugnato in via straordinaria, sia per il ricorrente che per i controinteressati che non si siano avvalsi della facoltà di chiedere la decisione del ricorso in sede giurisdizionale, e ha significativi riflessi sull’impugnazione in sede giurisdizionale della decisione del ricorso straordinario, ammessa solo per vizi di forma o di procedimento, salvo che per i controinteressati che non siano stati posti nelle condizioni di chiedere la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale.

2. La cassazione di tale decisione viene domandata, ai sensi dell’art. 362 c.p.c., dalla Presidenza della Regione Siciliana, nonchè dagli Assessorati regionali interessati.

3. Costituzione e difese delle parti intimate come in epigrafe.

4. Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso.

Motivi della decisione

1. Con l’unico motivo di ricorso si sostiene il difetto assoluto di giurisdizione, dal quale sarebbe affetta la decisione impugnata. La carenza assoluta di potestas judicandi si radica, secondo i ricorrenti, nel fatto che l’atto del quale è stata chiesta e ottenuta l’ottemperanza, cioè il decreto del Presidente della Regione Siciliana emesso su ricorso straordinario, ha natura amministrativa, e non giurisdizionale, ed è quindi sottratto alla speciale forma di cognizione, quale il giudizio di ottemperanza, attribuita al giudice amministrativo.

2. Il ricorso non può essere accolto, se pure la decisione impugnata deve essere corretta e integrata nella sua motivazione.

2.1. Secondo il R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455, art. 23, comma 4, recante l’approvazione dello Statuto della Regione Siciliana, convertito in Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, gli atti amministrativi di quella Regione sono soggetti al ricorso straordinario al Presidente della Regione.

La norma statutaria ha trovato attuazione, da ultimo, mediante il D.Lgs. 24 dicembre 2003, n. 373 (art. 9, commi 3, 4, 5 e 6).

Il ricorso è ammesso in relazione ad atti regionali, che provengano, cioè, da organi dell’amministrazione regionale e siano espressivi della potestà amministrativa riservata alla Regione.

La disciplina del procedimento decisorio è modellata su quella per il ricorso straordinario al Capo dello Stato, salvo la diversa posizione del Presidente della Regione che è capo responsabile del governo regionale.

In particolare, il ricorso va depositato presso l’assessorato regionale competente; il parere, obbligatorio, è reso dalle sezioni riunite del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana; la decisione sul ricorso viene adottata dal Presidente della Regione mediante decreto.

2.2. L’analogia del procedimento sottende una identità di natura e di funzione rispetto al ricorso straordinario al Capo dello Stato, più volte sottolineata da queste Sezioni unite in relazione alle problematiche connesse alla impugnabilità ex art. 111 Cost. (cfr.

Cass., sez. un., n. 3660 del 2003; id., n. 15652 del 2002). Ciò ha comportato, sul piano sistematico, ma anche su quello delle concrete ricadute in termini di tutela giurisdizionale, la rilevanza delle medesime incertezze e dei medesimi dubbi che hanno investito il ricorso straordinario al Capo dello Stato, disciplinato dal D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 (artt. 8-15), in attuazione della delega di cui alla L. 28 ottobre 1970, n. 775, art. 6 (modificativa della precedente L. 18 marzo 1968, n. 249).

2.3. A quest’ultimo istituto è stato tradizionalmente attribuito, in relazione al provvedimento che conclude il relativo procedimento, un connotato di antinomia, tra forma – di atto amministrativo – e sostanza – di atto di decisione -, insito nelle stesse definizioni comunemente utilizzate per la sua collocazione sistematica (provvedimento decisorio; atto dichiarativo di un giudizio).

Come la dottrina non ha mancato di rilevare, la "ambivalenza" del ricorso straordinario deriva, storicamente, dalla diversa funzione che esso ha via via svolto, quella originaria di strumento di "tutela ritenuta", e comunque di tutela amministrativa, e quella di rimedio giustiziale tendente alla giurisdizionalità, anticipatorio della giurisdizione amministrativa e quindi concorrente con essa, in termini di alternatività (D.P.R. n. 1199 del 1971, art. 8; L. 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 20, comma 3), a seguito della creazione e del consolidamento della funzione giurisdizionale del giudice amministrativo.

2.4. La funzione propriamente decisoria del provvedimento emesso sul ricorso straordinario è venuta in rilievo, specificamente, in relazione alla eventualità dell’inadempimento della pubblica amministrazione, che interessa nella controversia in esame, siccome per la esecuzione coattiva di decisioni di giustizia l’ordinamento ha previsto strumenti e modalità diverse. Il giudizio di ottemperanza, di cui al R.D. n. 1054 del 1924, art. 27, n. 4, integrava lo strumento esecutivo per assicurare l’effettività e la satisfattività della giurisdizione amministrativa, connotato intrinseco ed essenziale della stessa funzione giurisdizionale, come tale costituzionalmente necessario alla completa attuazione del diritto di difesa (cfr. Corte cost. n. 419 e 435 del 1995).

2.5. Essendo stata collegata, in via esclusiva, alla giurisdizione, l’esperibilità del giudizio d’ottemperanza è stata esclusa dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento al decreto su ricorso straordinario, del quale si è sottolineata la natura di atto amministrativo, con la conseguenza che l’eventuale comportamento inerte della pubblica amministrazione renderebbe ammissibile solo il giudizio nei riguardi del silenzio-inadempimento (giudizio suscettibile, secondo la giurisprudenza amministrativa, di concludersi con l’ordine alla p.a. di dare esecuzione al decreto presidenziale; la relativa decisione ordinatoria di adempimento sarebbe, a sua volta, suscettibile di esecuzione coattiva mediante giudizio di ottemperanza, salva in ogni caso la esperibilità dell’azione risarcitoria autonoma per i danni causati dal comportamento omissivo della p.a.).

2.6. Già con la sentenza n. 3141 del 1953 le Sezioni unite, cassando per difetto di giurisdizione la decisione del Consiglio di Stato che aveva affermato l’ammissibilità del giudizio di ottemperanza in relazione a decreti di accoglimento di ricorsi straordinari, rimasti inadempiuti, hanno ritenuto, a conferma dell’"insegnamento tradizionale", ostativa alla esperibilità di quel giudizio la natura amministrativa del provvedimento e, pur senza escludere l’obbligo della p.a. di uniformarsi ad esso, ne hanno inferito che un tale obbligo non abbia il carattere assoluto e vincolante proprio del giudicato, connaturato con le caratteristiche proprie dell’attività giurisdizionale, discendendo invece dalla posizione di preminenza o di supremazia che spetta al Capo dello Stato, sì che la sua efficacia è circoscritta nell’ambito della stessa sfera dell’amministrazione, senza avere rilevanza esterna e senza dare luogo a quella forma tipica di coercizione in via eteronoma che è costituita dall’esecuzione in via giurisdizionale.

2.7. La questione si è nuovamente proposta a seguito della sentenza della Corte di Giustizia 16 ottobre 1997, in cause riunite C-69/96 e 79/96, che ha dato ingresso alle questioni di interpretazione di norme comunitarie, sollevate dal Consiglio di Stato in sede di parere su ricorso straordinario al Capo dello Stato, riconoscendo natura di giudice nazionale a detto organo anche in tale sede; ma le Sezioni unite, con sentenza n. 15978 del 2001, hanno ribadito il precedente orientamento escludendo che i decreti con i quali sono decisi i ricorsi straordinari abbiano natura giurisdizionale e possano essere assimilati alle sentenze passate in giudicato, le uniche passibili di esecuzione mediante il giudizio di ottemperanza. In particolare, tale conclusione è stata motivata con le seguenti considerazioni: a) il procedimento promosso con il ricorso straordinario ha per protagonista un’autorità amministrativa, che non è neppure vincolata in modo assoluto dal parere espresso dal Consiglio di Stato, potendo anche risolvere la controversia secondo criteri diversi da quelli risultanti dalla pura e semplice applicazione delle norme di diritto, così venendo a mancare i requisiti indefettibili dei procedimenti giurisdizionali, cioè il loro celebrarsi dinanzi ad un giudice terzo e imparziale, oltre che soggetto esclusivamente al diritto vigente (art. 111 Cost., comma 2 e art. 101 Cost., comma 2);

b) il meccanismo dell’alternatività, che regola il rapporto fra ricorso straordinario e ricorso giurisdizionale, non comporta la natura giurisdizionale del primo rimedio, poichè la portata del principio di alternatività è notevolmente attenuata dalla preferenza espressa dal Legislatore per il rimedio giurisdizionale, con la previsione che i controinteressati possano far venire meno la procedibilità del ricorso straordinario notificando al ricorrente e all’autorità che ha emanato l’atto impugnato la richiesta di trasporlo in sede giurisdizionale (D.P.R. n. 1199 del 1971, art. 10, comma 1); c) non significativa è la previsione della revocabilità del decreto (art. 15, medesimo D.P.R.), poichè la revocazione è comunemente ammessa anche per i ricorsi amministrativi ordinari, mentre, in particolare, la revocazione per l’ipotesi prevista dall’art. 395 c.p.c., n. 5, (richiamato dal predetto art. 15) deve intendersi come riferita al contrasto con una precedente decisione di ricorso straordinario, dal momento che, invece, la sentenza passata in giudicato prevale comunque sulla difforme decisione del ricorso straordinario. Per quanto riguarda la citata sentenza della Corte di Giustizia, le Sezioni unite hanno osservato che la nozione di giurisdizione nazionale, in quanto prevista dall’art. 234 del Trattato CE e modellata in via interpretativa ai soli fini della ricevibilità dei rinvii pregiudiziali, interpretativi e di validità, non rileva quando si tratta di interpretare disposizioni di diritto processuale nazionale al differente fine di ammettere, o meno, il giudizio di ottemperanza nei confronti di decisioni su ricorsi straordinari rimaste ineseguite dalla p.a.; questa non necessaria coincidenza fra le due nozioni di giurisdizione è un aspetto erroneamente non considerato nelle ordinanze di sezioni consultive del Consiglio di Stato che hanno ritenuto di poter fondare sulla richiamata sentenza della Corte di Giustizia la legittimazione del Consiglio di Stato, in sede di parere sul ricorso straordinario al Capo dello Stato, a sollevare questioni di legittimità costituzionale.

2.8. Questa ultima considerazione è stata confermata dalla Corte costituzionale, che, con la sentenza n. 254 del 2004, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale della L. n. 87 del 1994, art. 3 (nella parte in cui non prevede che il termine per la domanda di riliquidazione dell’indennità di fine rapporto dei dipendenti pubblici decorre dalla comunicazione dell’onere di presentare domanda), sollevata dal Consiglio di Stato in sede di parere su ricorso straordinario al Capo dello Stato: ciò sul presupposto che la questione era stata sollevata da un organo non giurisdizionale, la cui natura amministrativa era evidenziata dal fatto che il D.P.R. n. 1199 del 1971, art. 14, comma 1, prevede che, ove il ministro competente intenda proporre una decisione difforme dal parere del Consiglio di Stato, deve sottoporre la questione alla deliberazione del Consiglio dei Ministri (provvedimento, quest’ultimo, evidentemente non giurisdizionale, per la natura dell’organo da cui promana), mentre non rileva il riconoscimento di tale natura (giurisdizionale) da parte della Corte di Giustizia, perchè operato ad altri fini e sulla base di norme diverse da quelle che vengono in rilievo nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale.

2.9. Successivamente alla sentenza delle Sezioni unite del 2001 e all’ordinanza della Corte costituzionale del 2004, la materia in esame è stata oggetto di vari interventi del Legislatore, che incidono in modo profondo sulle principali considerazioni poste a fondamento di quelle decisioni.

2.10. A parte il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 245, comma 2, che – con riguardo ai decreti di accoglimento di ricorsi straordinari aventi ad oggetto atti delle procedure di affidamento di contratti pubblici ed atti dell’Autorità di vigilanza sugli stessi – ha previsto l’applicazione degli strumenti di esecuzione di cui alla L. n. 1034 del 1971, artt. 33 e 37, interventi normativi di portata più generale, ai fini che qui interessano, sono principalmente quelli attuati dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 69 (recante disposizioni per lo sviluppo economico, la competitività nonchè in materia di processo civile). Il comma 1 introduce, sotto forma di periodo aggiunto al testo del D.P.R. n. 1199 del 1971, art. 13, comma 1, alinea, una norma che espressamente prevede che la sezione del Consiglio di Stato, chiamata ad esprimere il parere sul ricorso straordinario, ne sospende l’espressione ed attiva l’incidente di costituzionalità "ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 11 marzo 1953, n. 87, artt. 23 e ss." se ritiene che il ricorso non possa essere deciso indipendentemente dalla risoluzione di una questione di legittimità costituzionale che non risulti manifestamente infondata;

il comma 2 dispone l’aggiunta al primo periodo dell’art. 14, comma 1, medesimo D.P.R. delle parole "conforme al parere del Consiglio di Stato" e la soppressione del secondo periodo del comma 1, secondo periodo, dello stesso art., nonchè l’abrogazione del secondo comma, così eliminando la possibilità – originariamente prevista – che il Ministero, nel formulare la proposta di decreto presidenziale, si discosti dal parere espresso dal Consiglio di Stato, previa sottoposizione della sua proposta al Consiglio dei Ministri.

2.11. Nell’esaminare tali sopravvenute disposizioni con riguardo agli effetti che possono conseguirne nella questione in esame, queste Sezioni unite osservano che le modifiche apportate dalla L. n. 69 del 2009, art. 69 sono tali da eliminare alcune determinanti differenze del procedimento per il ricorso straordinario rispetto a quello giurisdizionale, quali erano state rimarcate nella richiamata sentenza n. 15978 del 2001, particolarmente in ordine alla qualificazione e ai poteri dell’organo decidente. Mette conto osservare, infatti, che la L. n. 87 del 1953, art. 23 di disciplina del giudizio incidentale di legittimità costituzionale richiede che la questione di legittimità sia sollevata, a pena di inammissibilità, da un’autorità giurisdizionale nell’ambito di un giudizio, sì che la nuova norma pare implicitamente presupporre il riconoscimento di una condizione, comunque, sostanzialmente equivalente alla "giurisdizionalità" (secondo l’accezione propria anche dell’ordinamento interno, e non solo ai fini della richiesta di interpretazione preventiva della Corte di Giustizia); peraltro, la eliminazione del potere della p.a. di discostarsi dal parere del Consiglio di Stato conferma che il provvedimento finale, che conclude il procedimento, è meramente dichiarativo di un giudizio: che questo sia vincolante, se non trasforma il decreto presidenziale in un atto giurisdizionale (in ragione, essenzialmente, della natura dell’organo emittente e della forma dell’atto), lo assimila a questo nei contenuti, e tale assimilazione si riflette sull’individuazione degli strumenti di tutela, sotto il profilo della effettività, che una tutela esecutiva, piena e diretta, non è assicurata dal meccanismo, altrimenti utilizzabile, del ricorso giurisdizionale avverso il silenzio-inadempimento della p.a., ovvero avverso il comportamento violativo, o elusivo, del dictum del decreto presidenziale, sì che l’obbligatorio ricorso a tale complesso meccanismo si risolve in una disciplina che rende eccessivamente difficile l’esercizio della tutela e finisce per non garantire un rimedio adeguato contro l’inadempimento della p.a..

2.11.1. Il significativo mutamento, nei termini così precisati, trova conferma nella nuova disciplina del giudizio d’ottemperanza prevista dal nuovo "codice del processo amministrativo", contenuto nell’allegato 1) del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, emanato in attuazione della delega per il riordino del processo amministrativo disposta dalla stessa L. n. 69 del 2009, art. 44. L’art. 112, nel dettare le "disposizioni generali sul giudizio di ottemperanza", dispone, al comma 2, che l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione delle sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato (lett. a) e, altresì, delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo (lett. b), oltre che delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario (lett. c), nonchè delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati per i quali non sia previsto il rimedio dell’ottemperanza (lett. d) e dei lodi arbitrali esecutivi divenuti inoppugnabili (lett. e). In maniera corrispondente, il successivo art. 113, nell’individuare il giudice dell’ottemperanza, dispone che il ricorso si propone, nel caso di cui all’art. 112, comma 2, lett. a) e b), al giudice che ha emesso il "provvedimento" della cui ottemperanza si tratta (essendo competente il tribunale amministrativo regionale anche per i suoi provvedimenti confermati in appello con motivazione del tutto conforme) (comma 1), mentre nei casi di cui all’art. 112, comma 2, lett. c), d) ed e), il ricorso si propone al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di cui è chiesta l’ottemperanza (comma 2), secondo un sistema fondato sulla netta distinzione fra l’ottemperanza di sentenze e altri provvedimenti del giudice amministrativo (art. 112, comma 2, lett. a) e b)), per i quali è prevista la competenza del giudice amministrativo che ha emesso la sentenza o il provvedimento, e quella di sentenze passate in giudicato, o altri provvedimenti ad esse equiparati, del giudice ordinario o di altri giudici, nonchè di lodi arbitrali divenuti inoppugnabili (art. 112, comma 2, lett. c), d) ed e)), per i quali è competente il tribunale amministrativo regionale secondo il criterio di collegamento previsto dall’art. 113, comma 2.

Nel sistema così delineato la decisione su ricorso straordinario al Capo dello Stato, resa in base al parere obbligatorio e vincolante del Consiglio di Stato, si colloca nella ipotesi prevista alla lett. b), art. 112, comma 2, e il ricorso per l’ottemperanza si propone, ai sensi dell’art. 113, comma 1, dinanzi allo stesso Consiglio di Stato, nel quale si identifica "il giudice che ha emesso il provvedimento della cui ottemperanza si tratta". 2.11.2. Il senso di una disciplina tesa a garantire la effettività di tutela anche al ricorso straordinario viene rivelato dall’esame dei lavori parlamentari che hanno condotto al definitivo testo della norma: per cogliere la incisività di quest’ultimo, occorre sottolineare che il testo originario è stato oggetto di successivi emendamenti in sede di commissioni parlamentari, in relazione alla necessità di dare attuazione ai principi enunciati dalla CEDU, nonchè alle raccomandazioni comunitarie – intese a sollecitare gli Stati membri a prevedere senza eccezioni l’azione esecutiva per l’effettività delle tutele – che erano rimaste inevase dacchè un precedente disegno di legge, che prevedeva l’ottemperanza per le decisioni su ricorsi straordinari, era decaduto per fine legislatura;

infine, il parere della commissione del Senato circa la specifica necessità di inserire anche le decisioni straordinarie del Capo dello Stato è stato recepito nella relazione governativa, con la formulazione della norma nei termini sopra richiamati, sì che, in definitiva, deve concludersi che è conforme a tale intentio legis annoverare fra i "provvedimenti" del giudice amministrativo, passibili di ottemperanza, la decisione sul ricorso straordinario.

2.12. Come la dottrina ha puntualmente osservato, alla estensione del giudizio di ottemperanza a provvedimenti che non siano sentenze, o comunque provvedimenti non formalmente giurisdizionali, non si frappongono ostacoli di ordine costituzionale, sì che è ben configurabile la previsione normativa di un tale giudizio per le decisioni, rimaste ineseguite, del Capo dello Stato, trattandosi di una scelta del Legislatore che – nel rispetto dei principi costituzionali – tende a rendere effettiva la tutela dei diritti mediante il giudizio di ottemperanza (che, appunto, svolge nell’ordinamento una funzione di "tutela": cfr. Cass., sez. un., n. 30254 del 2008). Occorre ricordare, sul punto, che il ricorso straordinario non è espressamente previsto dalla Costituzione (nè può ritenersene la costituzionalizzazione implicita: cfr. Corte cost. n. 298 del 1986), ma, non di meno, il Giudice delle leggi con diversi interventi, intesi anche a conformarne la disciplina, ne ha confermato la compatibilità con il dettato costituzionale, in relazione all’art. 113 Cost. (cfr. Corte cost. n. 1 del 1964; n. 78 del 1966; n. 31 del 1975; n. 298 del 1986; n. 56 del 2001; n. 301 del 2001), sottolineando anche come la disciplina posta dal D.P.R. n. 1199 del 1971 non solo aveva ribadito la natura del tutto atipica che il ricorso straordinario aveva assunto sin dall’epoca della monarchia costituzionale, adeguando la disciplina della alternatività al ricorso giurisdizionale al principio della "trasferibilità" in sede giurisdizionale, ma, in attuazione del criterio della economicità posto dalla legge di delegazione, ne aveva confermato il carattere di rimedio straordinario contro eventuali illegittimità di atti amministrativi definitivi, che i singoli interessati possono utilizzare con modica spesa, senza il bisogno di assistenza tecnico- le gale e con il beneficio di termini di presentazione del ricorso particolarmente ampi (cfr. Corte cost. nn. 56 e 301/2001, cit.);

infine, riconoscendo che le concrete modalità di coordinamento con il rimedio giurisdizionale potrebbero essere plurime e rispondere a finalità divergenti, lo stesso Giudice delle leggi ha rilevato come il Legislatore, nell’esercizio della sua discrezionalità, può dettare una disciplina che può spingersi sino ad una completa rivisitazione del ricorso straordinario e dei suoi rapporti con il rimedio giurisdizionale (cfr. Corte cost. n. 432 del 2006). Con questi presupposti, la nuova regolamentazione normativa intesa alla "assimilazione" del rimedio straordinario a quello giurisdizionale, pur nella diversità formale del procedimento e dell’atto conclusivo, non può non assicurare una tutela effettiva del tutto simile, poichè, come queste Sezioni unite hanno precisato in materia di "autodichia", una volta che si riconoscano poteri decisori, su determinate controversie, formalmente diversi, ma analoghi, rispetto a quelli della giurisdizione, infrangerebbe la coerenza del sistema una regolamentazione affatto inidonea alla tutela effettiva dei diritti e tale da condurre, in spregio al dettato dell’art. 2 Cost., comma 1 e art. 3 Cost., a creare una tutela debole (cfr, Cass., sez. un., n. 6529 del 2010).

2.13. Ma la verifica di tale coerenza deve essere condotta bensì scrutinando i risultati dell’esercizio del potere decisorio, quali previsti dalla complessiva regolamentazione, anche rammentando che i criteri costituzionali sono integrati dalle norme della Convenzione Europea per i diritti dell’uomo (artt. 6 e 13), come interpretate dalla Corte di Strasburgo, secondo il procedimento di ingresso nell’ordinamento nazionale precisato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 348 del 2007. Ebbene, secondo la giurisprudenza della CEDU, da un lato sono intangibili le decisioni finali di giustizia rese da un’autorità che non fa parte dell’ordine giudiziario, ma che siano equiparate a una decisione del giudice, e dall’altro in ogni ordinamento nazionale si deve ammettere l’azione di esecuzione in relazione a una decisione di giustizia, quale indefettibile seconda fase della lite definita (cfr. CEDU, 16 dicembre 2006, Murevic c. Croazia; 15 febbraio 2004, Romoslrov c. Ucraina).

2.14. I profili di novità, tratti dalla legislazione, che sono stati anche oggetto di discussione all’odierna udienza pubblica, sono di immediata operatività a prescindere dall’epoca di proposizione del ricorso straordinario, ovvero di instaurazione del giudizio di ottemperanza.

2.14.1. Come queste Sezioni unite hanno precisato con la sentenza n. 30254 del 2008, nel campo della giurisdizione di merito proprio il caso dei ricorsi per l’ottemperanza dimostra che una questione di giurisdizione si presenta anche quando non è in discussione che la giurisdizione spetti al giudice cui ci si è rivolti, perchè è solo quel giudice che secondo l’ordinamento la può esercitare, ma si deve invece stabilire se ricorrono – in base alla norma che attribuisce giurisdizione – le condizioni perchè il giudice abbia il dovere di esercitarla: così, in rapporto al decreto di accoglimento di ricorso straordinario, il configurarsi come giudicato può essere discusso in questa sede come questione di giurisdizione ai sensi dell’art. 362 c.p.c..

2.14.2. Ponendosi, dunque, una questione di giurisdizione, torna applicabile il consolidato principio secondo cui "l’art. 5 c.p.c., nella parte in cui dispone che la giurisdizione si determina in base alla legge del tempo della proposizione della domanda e resta insensibile a successivi mutamenti del quadro normativo, persegue in realtà l’obiettivo di conservare la giurisdizione del giudice correttamente adito in base a detta legge del tempo, sottraendola a successive diverse scelte legislative, senza peraltro incidere sul più generale principio dell’immediata operatività, in materia processuale, della legge sopravvenuta (pure con riguardo alla giurisdizione), quando valga invece a radicare la giurisdizione presso il giudice dinanzi al quale sia stato comunque già promosso il giudizio" (cfr. Cass., sez, un., n. 3877 del 2004; id., n. 20322 del 2006).

2.15. L’evoluzione del sistema, che porta dunque a configurare la decisione su ricorso straordinario come provvedimento che, pur non essendo formalmente giurisdizionale, è tuttavia suscettibile di tutela mediante il giudizio d’ottemperanza, deve trovare applicazione per la analoga decisione resa dal Presidente della Regione Siciliana ai sensi della sopra richiamata normativa regionale, modellata – come s’è visto – sulla disciplina dettata per il ricorso straordinario al Capo dello Stato (dovendosi dunque riconoscere carattere vincolante anche al parere espresso dal Consiglio di Giustizia Amministrativa e dovendosi ammettere il potere di tale organismo di sollevare questioni di legittimità costituzionale rilevanti ai fini dell’espressione del parere; al riguardo, la dottrina parla di abrogazione tacita indiretta delle disposizioni del D.Lgs. n. 373 del 2003 che contrastino con le previsioni introdotte della L. n. 69 del 2009, art. 69).

3. Da tutto ciò discende l’applicazione, nella controversia in esame, della regula juris secondo cui il giudizio di ottemperanza è ben ammissibile in relazione al decreto del Presidente della Regione, che abbia accolto il ricorso straordinario. In base a tale regola il ricorso è quindi respinto.

4. I profili di novità della questione esaminata inducono il Collegio a compensare le spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte, a sezioni unite, rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio.

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