Cass. civ. Sez. I, Sent., 05-04-2012, n. 5497 Brevetto per marchio d’impresa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Presidente del Tribunale di Padova autorizzava la descrizione brevettale richiesta da S.p.A. Cherai nei confronti di S.p.A. Fidia Farmaceutici,con l’accusa a quest’ultima di violare un brevetto di procedimento per la produzione ed il trattamento della fosfatidilserina (d’ora in avanti PS). Il provvedimento veniva eseguito. Ad esso l’istante Chemi non faceva seguire il giudizio di merito. Fidia Farmaceutici, con citazione notificata il 1 agosto 2001, conveniva la Chemi davanti al Tribunale di Milano per sentir dichiarare la invalidità dei brevetti italiani intestati alla convenuta nn. 1 311 929 depositato il 28 aprile 1999, relativo ad un procedimento per la preparazione di Ps, nonchè 1 319 679, depositato il 5 dicembre 2001, relativo al procedimento di purificazione della predetta PS. Tali brevetti al tempo erano entrambi allo stato di domanda.

Chiedeva altresì si dichiarasse come mai avvenuta alcuna contraffazione delle citate privativa anche in base ad un proprio diritto di preuso, nonchè del brevetto italiano di essa Chemi n. 1316435, depositato il 2 agosto 1996, relativo a procedimento per la produzione industriale di fosfatidilserina, anch’esso, al momento, allo stato di domanda.

Chemi resisteva alla domanda e chiedeva in via riconvenzionale che fosse dichiarato invalido il brevetto italiano n. 1323898 di Fidia, depositato il 9 febbraio 2001, concernente il processo per la preparazione di fosfatidi puri ed i loro impiego in campo cosmetico, farmaceutico ad alimentare, all’epoca allo stato di domanda. Chiedeva altresì l’accertamento della interferenza dei procedimenti tutti utilizzati da Fidia rispetto agli citati brevetti di Chemi, con ogni conseguente pronuncia inibitoria e risarcitoria.

Espletata l’istruttoria, anche con il ricorso ad una consulenza tecnica di ufficio brevettale ed ad una consulenza contabile, con sentenza n. 3003 pubblicata l’8 marzo del 2007, il Tribunale dichiarava validi, e pertanto contraffatti, i brevetti Chemi nn. 679 e 929, dichiarava nullo il brevetto italiano di Fidia n. 898, e sussistente tuttavia un diritto di preuso in favore di quest’ultima limitatamente alla produzione e alla commercializzazione di p.s. 50, pari a kilogrammi 7008,8 annui. Condannava Fidia a risarcire i danni patrimoniali che qualificava in Euro 4675.021,52, oltre agli interessi compensativi nella misura media annua del 2,7% dal 1 gennaio 2005 e fino alla pubblicazione della sentenza,nonchè al pagamento degli interessi legali sulla somma in tal modo determinata dalla pubblicazione della sentenza al saldo. Dava gli ordinari di provvedimenti di inibitoria nei confronti di Fidia.

Quest’ultima impugnava la sentenza del tribunale. In appello si costituiva Chemi chiedendo il rigetto di tutte le domande di Fidia e proponendo appello incidentale relativamente al punto della determinazione del danno risarcibile come effettuata in primo grado nonchè relativamente al punto dei limiti del riconosciuto preuso.

Espletata la propria istruttoria la Corte d’appello di Milano con sentenza n. 3299 del 6 dicembre 2010, in parziale riforma della sentenza di primo grado, accertava il diritto di preuso in favore di Fidia S.p.A. limitatamente alla produzione di p.s. equivalente alla quantità di kilogrammi 2334,988 per anno. Condannava Fidia a risarcire a Chemi i danni patrimoniali che liquidava in complessivi Euro 6.876.286,68, oltre agli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza fino al saldo effettivo. La condannava altresì a rifondere a Chemi S.p.A. le spese processuali del grado di appello.

Per quel che riguarda la presente fase la Corte di merito anzitutto rigettava le doglianze avanzate da Fidia relativamente alla valutazione compiuta dal giudice di primo grado circa l’ambito di tutela del brevetto IP n. 929, da quest’ultima ottenuto, ribadendo la conclusione del primo giudice e richiamando sul punto la compiuta istruttoria anche tecnica. Negava, in sostanza, che le invocate differenze tra il procedimento Fidia e quello brevettato da Chemi fossero tali da far superare le raggiunte conclusioni circa la loro equivalenza e dunque la avvenuta contraffazione. Quindi, con riferimento ai limiti del preuso dell’invenzione in questione da parte di Fidia riteneva, ai sensi dell’art. 68 n. 3 del codice della proprietà industriale, dovesse farsi riferimento, per individuare i limiti quantitativi della legittima utilizzazione antecedente il brevetto altrui, alle quantità di p.s. prodotto nell’anno precedente il deposito del primo brevetto dei due ottenuti da Chemi e dunque nel periodo tra il 28 aprile ’98 il 28 aprile "99. Ciò in quanto il carattere unitario del processo industriale relativo alla sintesi ed alla purificazione del Ps, e dunque il carattere unitario della relativa contraffazione, portava ad una conseguente unicità del danno e dello stesso limite concettuale del preuso, atteso il carattere eccezionale della norma che protegge quest’ultimo. Dunque, riteneva il secondo giudice, se dopo il deposito del primo brevetto era lecita da parte di Fidia, in forza del preuso, la produzione di una certa quantità di p.s., il deposito del secondo brevetto riguardante, semplicemente un processo di purificazione della medesima sostanza analogamente prodotta, non aveva ampliato l’ambito della predetta lecita produzione della sostanza. Pertanto sottraeva dalla quantità di p.s. allegata da Fidia quella prodotta fuori del periodo preso in considerazione, così come innanzi precisato.

Infine, relativamente alla quantificazione del danno, esaminando sul punto anche l’appello incidentale, escludeva quanto alla produzione di PS estranea al periodo di preuso, che si potesse prendere in considerazione il cosiddetto criterio della royalty ragionevole, ritenendo, per un verso che a tale criterio si può far ricorso solo nel caso di impresa contraffattrice operante in luogo diverso da quello di normale utilizzo del brevetto ovvero su prodotti diversi e non anche nei casi quale quello di cui si tratta. In esso infatti, nota il giudice di merito, non è mai emerso che Chemi avesse offerto in licenza la tecnologia per la sintesi alla purificazione della p.s.. Per altro verso riteneva che siffatto criterio sganciato dalla valutazione degli investimenti operati per la realizzazione della tecnologia brevettata, risulta del tutto arbitrario. Pertanto riteneva di far riferimento, per definire il danno da contraffazione, quello del mancato guadagno del titolare della privativa, da rapportare; però ai quantitativi di p.s. illecitamente venduta da Fidia (cfr. a foglio 24 della sentenza impugnata).

Contro questa sentenza ricorre per cassazione Fidia Farmaceutici S.p.A. con atto articolato su cinque motivi. Resiste e spiega ricorso incidentale articolato su due motivi Chemi S.p.A..

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso Fidia lamenta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 68, comma 3, del codice della proprietà industriale nonchè la conseguente contraddittorietà della motivazione relativa ai fatti relativi, considerati decisivi della controversia. Sostiene che erroneamente il giudice di secondo grado ha determinato il limite del preuso relativamente alle invenzioni oggetto dei brevetti nn. 1311929 ed 1319679, di Chemi, nei 12 mesi antecedenti il deposito del primo dei due. Secondo la società ricorrente invece rileverebbe la quantità da di p.s. purificata nell’anno precedente al secondo brevetto. Chemi ritiene infatti che poichè il secondo dei due brevetti si riferisce ad una invenzione autonoma ed il preuso specificamente attiene alla utilizzazione di un prodotto purificato, con invenzione ( quella appunto del procedimento di purificazione) coperta dal secondo brevetto,la Corte avrebbe dovuto calcolare in modo diverso il periodo protetto dal preuso, considerando anche la seconda domanda.

2. Con il secondo motivo di ricorso Fidia lamenta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 52 cpi, nonchè la motivazione insufficiente sul relativo punto, decisivo della causa. Sostiene che l’ambito di tutela di cui all’art. 52 citato è stato erroneamente determinato in quanto non si è tenuto conto di tutti gli elementi emergenti dalla rivendicazione n. 16 del brevetto in questione, la quale rinvia alla rivendicazione n. 1.

I due motivi possono essere esaminati insieme in quanto il secondo rappresenta una sorta di prosecuzione del primo. Lo stesso peraltro è ammissibile, contrariamente a quanto sostiene il controricorrente, giacchè la sua formulazione consente di individuarne il contenuto.

2.b Osserva il collegio che la norma richiamata precisa: "chiunque, nel corso dei 12 mesi anteriori alla data di deposito della domanda di brevetto o alla data di priorità, abbia fatto uso nella propria azienda della invenzione può continuare ad usarne nei limiti del preuso. Tale facoltà è trasferibile soltanto insieme all’azienda in cui l’invenzione viene utilizzata.

La legge accompagna al generale principio della protezione del titolare della privativa, ovvero al riconoscimento del diritto esclusivo di sfruttamento industriale della invenzione da parte di chi abbia legittimamente ottenuto il brevetto, la limitata protezione in capo a quegli che prima della data di deposito della domanda di brevetto abbia già fatto uso nella propria azienda del principio oggetto poi, in quanto invenzione, della successiva privativa.

Siffatto uso, dunque, nasce legittimo in quanto non impedito da alcuna privativa, ed in quei limiti ovvero nei limiti dal fatto stesso fissati, continua legittimamente. Al di là della definizione della natura giuridica della previsione legale in questione(la sentenza impugnata la ritiene norma eccezionale), la quale pare comunque ispirata al principio dell’adeguamento del diritto al fatto, va detto che l’uso da parte del legislatore del termine "invenzione" e la specificazione per così dire geografica della legittimità che si vuoi mantenere in capo al preutente, ovvero limitata alla "propria azienda", presuppongono, come è stato osservato in dottrina, un preuso che non abbia portato alla divulgazione della invenzione distruttiva di ogni pretesa di protezione, e non abbia dato luogo ad un brevetto abusivo ex art. 76 cpi. L’uso aziendale rappresenta il riferimento fattuale al quale la norma intende ispirarsi al fine di non togliere, a quegli che nulla di illecito ha compiuto nell’adoperare una novità, benchè non l’abbia protetta come sua invenzione, quanto di fatto egli ha già acquisito.

Il limite dell’azienda, dunque,osserva il collegio, oltre ad essere quantitativo, assume anche un carattere qualitativo giuridico, giacchè serve ad identificare il comportamento organizzativo di impresa che funge da limite sia al monopolio del titolare dell’esclusiva quanto al diritto del preutente.

2.c.Nel caso in esame la sentenza in questione ha identificato nell’utilizzo da parte di Fidia del trincio; poi oggetto di brevetto altrui una unicità economica.

Pertanto se è vero che esso ha interferito con due brevetti, e non con uno soltanto, di Chemi, ciò è dipeso dal fatto che quest’ultima ha ottenuto di brevettare due distinte originalità. Ma il preutente Fidia, che non aveva brevettato e dunque non aveva effettuato una formale distinzione della filiera dei principi che adoperava, utilizzava in unico contesto produttivo, ovvero in unico contesto aziendale, il PS purificato. Correttamente dunque il giudice di merito ha valorizzato l’unicità del comportamento aziendale del preutente per identificare il periodo di legittimità dell’uso da parte di questi, giacchè,e ben si intende dal punto di vista che gli interessava, l’invenzione stessa era unitaria. In conclusione detto bene aziendale,stando alla logica dell’art. 68, n. 3, up, non distinguibile nelle fasi della sua realizzazione in quanto mai distinte queste dal suo creatore, ovvero il P.S. purificato, non può dar luogo che ad una sola protezione. Il preutente ha diritto di continuare ad usare l’unitario procedimento che per primo ha adoperato, commisurando la sua facoltà di uso all’anno antecedente la prima protezione da altri ottenuta.

2.d. I motivi sono pertanto infondati laddove allegano una inesistente violazione di legge. Sono inammissibili laddove tentano di riesaminare i fatti della causa.

3. Con il terzo motivo di ricorso Fidia lamenta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 101, 113, 115 e 116 c.p.c. e art. 2697 c.c.. Lamenta quindi la conseguente omissione, ovvero la grave insufficienza, della motivazione sul punto, ritenuto decisivo.

Sostiene che il giudice di merito ha fatto erronea ed arbitrario ricorso alla valutazione equitativa del danno prodotto, con la produzione di PS, nel periodo successivo a quello del preuso da parte di essa Fidia. Sostiene che dagli atti del consulente tecnico d’ufficio non emerge alcuna circostanza che faccia pensare ad un pregiudizio subito da Chemi nel periodo successivo a quello contemplato nel giudizio di primo grado.

3.a Osserva la corte che sul punto il giudice di merito con accertamento di fatto adeguatamente motivato ha rilevato che la contraffazione è andata oltre il tempo coperto dal preuso. La corte quindi ha proseguito nel proprio accertamento provvedendo in via equitativa alla quantificazione che le spettava.

Il motivo con tutta evidenza tende a negare il pregiudizio della contraffazione dimenticando che al ricorrente sarebbe spettato di provare il mancato uso della invenzione nel periodo eccedente quello consentito dall’art. 68, comma 3, codice della proprietà industriale. Accertato l’uso illecito, e non essendo agevole la quantificazione del pregiudizio, ben poteva il giudice del merito provvedere equitativamente.

3.b. E’ appena il caso di osservare che nel giudizio di merito si è anche discusso del miglior criterio da adottare nella specie, laddove si è dibattuto sulla possibilità di fare riferimento alla royalty ragionevole.

Il motivo è pertanto in parte inammissibile laddove tenta di esaminare mentre i fatti, accertati invece con motivazione adeguata, ed è infondato laddove allega violazioni di legge.

4. Con il quarto motivo, che rappresenta uno sviluppo del precedente, il ricorrente lamenta l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione circa un elemento decisivo del giudizio. Ritiene che il criterio adottato in sentenza, equitativamente operando una media degli importi di danno per ciascun anno in base a calcoli specifici sintetizzati in tabella messa nella motivazione, appare errata in considerazione di talune caratteristiche del caso di specie.

4.a Il motivo, marcatamente, tende ad un esame del fatto.

Esso è pertanto inammissibile.

5. Con il quinto motivo il ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 125 c.p.i., nonchè la insufficienza della motivazione circa il punto relativo, considerato decisivo.

Sostiene che la Corte di Milano ha errato nell’escludere il criterio cosiddetto del compenso ragionevole di cui al secondo comma dell’art. 125 del cpi.

5.a. Osserva il collegio che come si è specificato in narrativa la Corte di merito ha ritenuto di non fare riferimento al criterio del compenso ragionevole, di cui all’art. 125 c.p.i., comma 1, per la ragione che non aveva a disposizione il dato di fatto che questa norma indica come parametro di riferimento, ovvero i compensi che l’autore della violazione avrebbe dovuto pagare quando avesse ottenuto licenza dal titolare del diritto. Correttamente dunque giudice di merito, ha ritenuto di evitare l’assurdo al quale vorrebbe pervenire l’odierno ricorrente, di non riconoscere risarcimento del danno a fronte di un accertato illecito, per la sola mancanza della circostanza prevista dalla legge a supporto della utilizzazione di uno specifico, ma non certo unico, criterio, ed ha invece utilizzato il generale criterio predisposto dalla legge per le ipotesi nelle quali una valutazione più precisa non è possibile (vedi ancora a foglio 24 della sentenza impugnata, in particolare).

Il motivo è infondato.

6. Con il primo motivo del suo ricorso incidentale Chemi lamenta la violazione dell’art. 68 cpi. Sostiene che erroneamente la corte di merito ha ritenuto di calcolare il valore del preuso sulla base dei quantitativi di p.s. prodotti da Fidia anzichè di quelli venduti dalla stessa in detto periodo. Ad avviso del ricorrente il calcolo del danno di una impresa che sta nel mercato si effettua sempre sulla base del prodotto ricevuto, oppure non ricevuto, dal mercato.

6.a. La doglianza è infondata. Per le ragioni dette nell’esaminare il primo motivo del ricorso principale la norma dell’art. 68 cpi, nell’individuare come parametro dei limiti del preuso quello dell’uso endoaziendale, prescinde dall’esito commerciale del prodotto di quell’uso,che nulla hanno a che fare con la relazione tra il diritto di privativa e la posizione di fatto antecedente il sorgere di quel diritto. La norma si riferisce alla scelta di impresa,che individua come degna di tutela, la quale poi si è tradotta in una specifica produzione.

E’ appena il caso di osservare che tale statuizione della sentenza impugnata appare assolutamente coerente con la impostazione, già condivisa, della sentenza impugnata,nella lettura dell’art. 68 cpi.

7. Con il secondo motivo del ricorso incidentale Chemi lamenta la violazione all’art. 112 c.p.c., nonchè la falsa applicazione degli artt. 1224, 1226 e 2043 c.c., nonchè ancora la omessa o comunque insufficiente motivazione sul punto ritenuto decisivo.

Sostiene l’erroneità della sentenza laddove ha sostituito gli interessi legali agli interessi compensativi, accordati invece dal Tribunale, sulle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno cagionato dalla contraffazione. Tale capo della sentenza del Tribunale, secondo il ricorrente incidentale non sarebbe stato oggetto di appello dunque, oltretutto, detta sostituzione operata dalla Corte d’appello sarebbe stata contraria ai principi che regolano l’impugnazione.

7.a.Osserva il collegio che la corte di merito ha liquidato nuovamente l’ammontare del risarcimento del danno specificando che essa provvedeva "alla attualizzazione dell’importo" (foglio 26 della sentenza impugnata). Tale attualizzazione, secondo il giudice di merito, avrebbe fatto si che agli interessi compensativi nella misura media riconosciuta dalla sentenza impugnata si dovevano sostituire, come accessori, i soli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo.

Tale specifica ratio dell’attualizzazione, giustifica che la corte si sia occupata dell’intera statuizione relativa alla qualificazione e quindi all’ammontare degli interessi. Essa peraltro è motivata adeguatamente.

Il motivo è pertanto in parte inammissibile laddove propone una ricostruzione dei fatti, ed infondato ove allega inesistenti violazioni di legge.

8. I ricorsi vanno entrambi respinti.

9. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte respinge i ricorsi. Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 15 marzo 2012.

Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. II, Sent., 13-12-2011, n. 1550 Contratto di appalto

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Svolgimento del processo

Con i provvedimenti impugnati, la Regione ha inserito il progetto presentato dalla ricorrente tra quelli privi dei requisiti di ammissibilità ai finanziamenti perché "l’allegato B è privo dell’apposizione della firma del legale rappresentante a cavallo di ciascuna coppia di pagine" e "non risultano allegate le copie dei codici fiscali".

La ricorrente chiede l’annullamento degli atti impugnati per omessa comunicazione del preavviso di rigetto, violazione di legge ed eccesso di potere, violazione e falsa applicazione del bando di concorso.

La Regione ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione degli atti presupposti e l’infondatezza, nel merito, dei motivi proposti.

Le parti controinteressate non si sono costituite in giudizio.

Motivi della decisione

Preliminarmente deve essere respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione degli atti presupposti che, secondo la difesa regionale, sarebbero il bando di concorso, l’atto con cui sono state approvate le modalità di attuazione della procedura e gli atti istruttori adottati dalla società in house che ha curato la selezione.

L’eccezione è infondata perché il bando non deve essere impugnato qualora, come nella fattispecie, non contenga clausole direttamente lesive, prescriventi l’esclusione dell’interessata per mancanza di requisiti soggettivi. Nel caso controverso, al contrario, l’esclusione deriva dall’interpretazione delle clausole del bando contestata dalla ricorrente che non è tenuta, di conseguenza, a impugnare il bando, dovendosi limitare a censurare gli atti applicativi che seguono l’interpretazione contestata. Neppure dovevano essere impugnati gli atti preparatori e istruttori, la cui impugnazione sarebbe stata, anzi, inammissibile per difetto di lesività, trattandosi, appunto, di atti solo preparatori del provvedimento finale, privi di valore decisionale.

Nel merito, assorbiti gli altri motivi di ricorso, deve essere accolto il motivo con il quale si deducono violazione di legge ed eccesso di potere per violazione e falsa applicazione del bando di concorso.

Le clausole di esclusione da una procedura concorsuale, per consolidata e condivisibile giurisprudenza, sono di stretta interpretazione e in caso di clausole equivoche o di dubbio significato deve preferirsi l’interpretazione che favorisca la massima partecipazione alla gara, piuttosto che quella che la ostacoli, e quella che sia meno favorevole alle formalità inutili (cfr. Consiglio Stato, sez. V, 04 marzo 2008, n. 874).

Nella fattispecie, il bando di concorso, agli art. 7 ed 8, sanzionava espressamente con l’inammissibilità il mancato rispetto di alcune formalità, tra le quali, ad esempio, la presentazione della domanda in copia duplice. Più in generale, prevedeva che non sarebbero state prese in considerazione le domande incomplete o presentate secondo modalità diverse da quelle indicate nel bando.

La domanda della ricorrente non può ritenersi incompleta, essendo stati allegati tutti i documenti richiesti dal bando. È vero che il bando, nel prescrivere le modalità di compilazione della domanda, stabiliva, tra l’altro, che il "formulario di progetto" (allegato B), dovesse presentare pagine numerate progressivamente, spillate e rese solidali e firmate dal rappresentante legale dell’impresa a cavallo di ciascuna coppia di pagine. Ma deve riconoscersi che il formulario di progetto allegato dalla ricorrente, le cui pagine sono state numerate progressivamente, spillate tra loro e firmate pagina per pagina dal legale rappresentante, presenta una forma corrispondente ai requisiti formali prescritti dal bando, in quanto la numerazione delle pagine con sottoscrizione pagina per pagina assolve la stessa funzione della firma a cavallo di ogni due pagine, impedendo che neppure una delle pagine del progetto possa essere non riconducibile alla domanda dell’impresa interessata. L’interpretazione seguita dalla Regione, secondo cui la mancanza di firma a cavallo di ogni due pagine dovrebbe comportare l’inammissibilità della domanda, deve, quindi, ritenersi illegittima, privilegiando un’inutile formalità a scapito dell’interpretazione del bando conforme ai principi di par condicio e massima partecipazione.

Anche la seconda causa di esclusione della ricorrente deve ritenersi illegittima.

La presentazione di copia del codice fiscale non è prescritta dal bando a pena di inammissibilità della domanda che neppure può essere considerata incompleta per tale omissione, trattandosi di informazione alfanumerica facilmente ricavabile dai dati già allegati dall’impresa nella domanda di partecipazione.

In conclusione, accertata l’illegittimità, alla luce dei motivi dedotti, del provvedimento di esclusione, il ricorso merita di essere accolto e, per l’effetto, devono essere annullati gli atti impugnati nella parte in cui reputano inammissibile la domanda della ricorrente.

Le spese di giudizio seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati nei limiti indicati in motivazione.

Condanna la Regione Calabria al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di euro 1.300,00 (milletrecento) a titolo di rimborso delle spese difensive, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 08-06-2012, n. 9343 Categoria, qualifica, mansioni

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Svolgimento del processo

I.A. ha convenuto in giudizio la società Fiat Auto spa chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della dequalificazione professionale derivata dall’essere stato adibito al reparto "cassoni" con mansioni molto più elementari rispetto a quelle svolte in precedenza di "operatore di processi integrati".

Il Tribunale di Nola ha accolto la domanda con sentenza che è stata riformata dalla Corte d’appello di Napoli, che ha rigettato la domanda ritenendo che, pur essendo stato provato un effettivo demansionamento del lavoratore in seguito al mutamento di mansioni da operatore di processi integrati ad addetto al reparto cassoni, non fosse stata tuttavia fornita la prova dell’esistenza di un danno alla professionalità, alla vita di relazione e alla salute, di cui era stata solo genericamente affermata l’esistenza.

Avverso tale sentenza ricorre per cassazione I.A. affidandosi a un unico motivo di ricorso cui resiste con controricorso la Fiat Group Automobiles spa (già Fiat Auto spa).

Motivi della decisione

1.- Con l’unico motivo si denuncia violazione degli artt. 2103, 2697 c.c., dell’art. 115 c.p.c., nonchè vizio di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere che non fosse stata raggiunta la prova del danno derivante dalla accertata dequalificazione professionale. Richiama a sostegno delle censure alcune pronunce di questa Corte, e segnatamente le sentenze n. 26972/2006 e n. 28274/2008, per inferirne che, una volta appurata la lesione del diritto alla professionalità del lavoratore, la risarcibilità del danno deriva dalla esistenza dei pregiudizi che nascono come conseguenza della mortificazione professionale del lavoratore e che la prova di tali pregiudizi può essere fornita ex art. 2729 c.c. anche a mezzo di presunzioni gravi, precise e concordanti, utilizzando a tal fine quali elementi presuntivi la qualità e quantità dell’attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento, la diversa e nuova collocazione lavorativa dopo la lamentata dequalificazione.

2.- Il ricorso è infondato. Giova premettere che la Corte territoriale ha accertato l’esistenza di una effettiva dequalificazione professionale del lavoratore per essere questi stato adibito, presso il reparto cassoni, a mansioni di carattere qualitativamente inferiore, più elementare e ripetitivo, di quelle svolte in precedenza presso il reparto carrozzeria, ma ha respinto la domanda risarcitoria osservando che il lavoratore non aveva fornito la prova del danno subito a causa della lesione del proprio diritto ad essere assegnato a mansioni non inferiori a quelle precedentemente svolte e corrispondenti alla qualifica rivestita, limitandosi ad affermare genericamente l’esistenza di tale danno nelle sue varie componenti (danno alla professionalità, alla vita di relazione, danno alla salute).

Il ricorrente ha censurato tale statuizione sostenendo che, una volta accertata l’esistenza del demansionamento, "il danno non patrimoniale appare come la conseguenza logica della lesione stessa" e la prova di tale danno dovrebbe ritenersi raggiunta sulla base della valutazione di elementi presuntivi, quali quelli desumibili dalla qualità e quantità dell’attività lavorativa svolta, dal tipo e dalla natura della professionalità coinvolta, dalla durata del demansionamento, dalla diversa e nuova collocazione lavorativa dopo la lamentata dequalificazione, siccome emersi all’esito dell’attività istruttoria svolta nel giudizio di primo grado.

3.- Tali censure non possono trovare accoglimento in questa sede, atteso che la decisione della Corte territoriale, per avere fatto puntuale applicazione dei principi enunciati in materia dalla giurisprudenza di questa S. C., deve essere confermata.

4.- Questa Corte, aderendo all’orientamento già espresso dalle sezioni unite con la sentenza 24 marzo 2006 n. 6572, ha recentemente ribadito – cfr. Cass. n. 19785/2010 – che in tema di risarcimento del danno non patrimoniale derivante da demansionamento e dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio subito, che, per quanto riguarda il c.d. danno esistenziale, deve essere inteso come ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accettabile) provocato sul fare areddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all’espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. Tale pregiudizio non si pone quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, cosicchè non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore non solo di allegare il demansionamento, ma anche di fornire la prova ex art. 2697 c.c. del danno non patrimoniale e del nesso di causalità con l’inadempimento datoriale. Questa Corte, peraltro, aveva già precisato che in tema di demansionamento e di dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno non patrimoniale che asseritamente ne deriva – non ricorrendo automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale – non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo; mentre il risarcimento del danno biologico è subordinato all’esistenza di una lesione dell’integrità psico-fisica medicalmente accertabile, il danno esistenziale (da intendere come ogni pregiudizio, di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile, provocato sul fare areddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all’espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno) va dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall’ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti (caratteristiche, durata, gravità, conoscibilità all’interno ed all’esterno del luogo di lavoro dell’operata dequalificazione, frustrazione di precisate e ragionevoli aspettative di progressione professionale, effetti negativi dispiegati sulle abitudini di vita del soggetto) si possa, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all’esistenza del danno (cfr. Cass. n. 29832/2008).

5.- Non si è discostata da tali principi la Corte territoriale con l’affermazione che "nel caso di specie, dalla semplice lettura del ricorso introduttivo, si evince in modo chiaro che il ricorrente ha soltanto affermato l’esistenza di un danno alla professionalità, alla vita di relazione ed un danno alla salute derivanti dal comportamento datoriale, adoperando espressioni genetiche non correlate alla particolare vicenda lavorativa"; con l’ulteriore precisazione che nella fattispecie in esame non erano stati allegati "precisi elementi di individuazione sia del nesso causale sia dei concreti riflessi sulla sua vita professionale e di relazione, essendosi limitato il ricorrente a ribadire che, nel caso di specie, il danno biologico e la prova della sua esistenza erano in re ipsa senza peraltro allegare certificazioni mediche di alcun genere o altri elementi di prova in relazione al presunto danno lamentato" (cfr. pagg. 4-5 della sentenza impugnata).

6.- Le contrarie affermazioni del ricorrente, secondo cui il danno non patrimoniale dovrebbe ritenersi come la conseguenza logica della lesione del diritto del lavoratore di eseguire la prestazione in conformità della propria qualifica o secondo cui le emergenze istruttorie avrebbero confermato tutti gli elementi presuntivi atti a connotare il danno da dequalificazione professionale, si risolvono, per la prima parte, nella riaffermazione della tesi, già respinta dalla giurisprudenza di questa Corte, della automaticità del danno da demansionamento, ovvero, per la restante parte, nella contestazione diretta (inammissibile in questa sede) del giudizio di merito, giudizio che risulta motivato in modo sufficiente e logico con riferimento, come sopra accennato, alla mancanza di qualsiasi riferimento a precisi elementi di individuazione dei concreti riflessi dell’inadempimento datoriale sulla vita professionale e sulla vita di relazione del lavoratore.

7.- In conclusione, la sentenza impugnata, per essere adeguatamente motivata, coerente sul piano logico e rispettosa dei principi giuridici in precedenza enunciati, non è assoggettabile alle censure che le sono state mosse in questa sede di legittimità. Il ricorso va, dunque, rigettato con la conferma della impugnata sentenza.

8.- Le spese del giudizio del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in Euro 40,00 oltre Euro 2.500,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 marzo 2012.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 10-07-2012, n. 11542 Indennità o rendita

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 11.1.2010, la Corte di Appello di Reggio Calabria, accogliendo l’appello dell’INAIL, rigettava la domanda di F. P., in riforma della decisione di primo grado che aveva condannato l’istituto a corrispondere a quest’ultimo la rendita per inabilità permanente nella misura del 12%, in conseguenza dell’infortunio sul lavoro dallo stesso subito in data 25.8.1997.

Rilevava la Corte territoriale che il C.t.u. officiato in seconde cure aveva accertato una riduzione della capacità lavorativa del 7% sulla base delle tabelle utilizzabili prima del luglio 2000, diversamente dal C.t.u. di primo grado, che in modo erroneo aveva utilizzato tabelle successive, ed accertava che non poteva, pertanto, essere corrisposta alcuna rendita, perchè la percentuale di invalidità era inferiore al 10%.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il F., con due motivi, illustrati con memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Resiste con controricorso l’INAIL, che espone ulteriormente le proprie difese con memoria.
Motivi della decisione

Con il primo motivo, il F. si duole della omessa valutazione di documenti determinanti ai fini della decisione, nonchè dell’omessa motivazione, ovvero della motivazione illogica e contraddittoria al riguardo, assumendo che non sono state prese in considerazione le difese dell’appellato articolate nelle note difensive del 29.10.2009, nelle quali era stato rilevato che, in sede di procedura per revisione, la invalidità era stata valutata in misura del 12%.

Osserva che di tale fase processuale la sentenza della Corte del merito non aveva fatto alcun cenno, essendosi limitata a recepire il parere espresso dall’ausiliare, dott. G., sebbene smentito dalla diversa valutazione nel frattempo effettuata dagli stessi medici dell’INAIL, e che la produzione documentale della nota attestante l’esito della visita di revisione dello stato di invalidità, offerta proprio dall’appellante, costituiva un comportamento univocamente rilevante, con effetti vincolanti per il giudice, che avrebbe dovuto considerarlo come fatto probatorio non contestato e ritenerlo sussistente, rappresentando detta produzione documentale l’adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto. Peraltro, l’omissione era tanto più rilevante, a dire del ricorrente, in quanto il diritto alla prestazione previdenziale nasce dalla legge, allorquando si verificano le condizioni ivi previste, considerato che gli atti dell’istituto assicurativo avevano natura di atti di certazione, ricognizione ed adempimento e non di concessione della prestazione.

Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dei criteri tabellari di valutazione della ridotta attitudine lavorativa generica di cui al D.P.R. n. 1124 del 1965, sostenendo che il giudice del gravame avrebbe erroneamente ritenuto e censurato la sentenza di primo grado ritenendo come adottati dal C.t.u. di prime cure valori tabellari invece non considerati.

Il ricorso è infondato.

Quanto al primo motivo, deve rilevarsi che lo stesso non soddisfa nella sua formulazione il requisito della autosufficienza, in quanto, se pur nella premessa in fatto si enunciano e richiamano una serie di circostanze anche documentali che avevano caratterizzato lo svolgimento del giudizio di appello, nell’ambito del motivo di impugnazione, viene posto richiamo alle note autorizzate del 29.10.2009, delle quali non si evoca specificamente il contenuto, nè si richiama con puntualità l’esito della procedura di revisione che sarebbe stata effettuata nelle more del giudizio. In tal modo non è consentito alla Corte di verificare i termini della doglianza e la sua fondatezza, specie in presenza di una contestazione da parte dell’INAIL, richiamata dallo stesso ricorrente, che aveva imputato la diversa valutazione alla quantificazione effettuata nel corso del giudizio di primo grado alla ottemperanza al dictum della sentenza emessa a conclusione dello stesso. Al riguardo vale richiamare il principio più volte ribadito da questa Corte, secondo il quale il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci il difetto di motivazione su un’istanza di ammissione di un mezzo istruttorio o sulla valutazione di un documento o di risultanze probatorie o processuali, ha l’onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento trascurato od erroneamente interpretato dal giudice di merito, provvedendo alla trascrizione nella parte che interessa, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, che, per il principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, la S.C. deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell’atto (cfr. in tal senso, ord, sez. 6, 30.7.2010 n. 17815). In tema di ricorso per cassazione, a seguito della riforma ad opera del D.Lgs. n. 40 del 2006, il novellato art. 366 cod. proc. civ. richiede la "specifica" indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, al fine di realizzare l’assoluta precisa delimitazione del "thema decidendum", attraverso la preclusione per il giudice di legittimità di esorbitare dall’ambito dei quesiti che gli vengono sottoposti e di porre a fondamento della sua decisione risultanze diverse da quelle emergenti dagli atti e dai documenti specificamente indicati dal ricorrente. Nè, per quanto già detto, può ritenersi sufficiente la generica indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso nella narrativa che precede la formulazione dei motivi (cfr. Cass. 31.10.2007 n. 23019).

In relazione al secondo motivo di impugnazione, ugualmente sarebbe stato onere del ricorrente riprodurre la parte della consulenza di primo grado contenente la determinazione della rendita ed il riferimento alle tabelle utilizzate, a sostegno della censura con la quale si rileva che le tabelle ivi utilizzate erano quelle applicabili ratione temporis, richiedendosi, peraltro, che il rilievo abbia costituto oggetto di specifica contestazione già in sede di gravame e venga richiamato nei precisi termini della sua precedente formulazione nel presente giudizio, a fronte di censura dell’appellante INAIL vertente proprio sulla erronea applicazione di tabelle non utilizzabili in relazione alla data dell’infortunio sul lavoro.

Ed invero, in tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali, il nuovo regime introdotto dal D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13 al fine del riconoscimento dell’indennizzo in capitale del danno biologico per menomazioni superiori al 6 per cento sino al 16 per cento subito dal lavoratore si applica unicamente per i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati successivamente all’entrata in vigore del D.M. 12 luglio 2000 recante le tabelle valutative del danno biologico. Ne consegue che, in caso di malattia (od infortunio) denunciata dall’interessato prima del 9 agosto 2000, esso deve essere valutata in termini d’incidenza sull’attitudine al lavoro del richiedente, ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 74, e può dar luogo ad una rendita per inabilità permanente solo in caso di riduzione di tale attitudine in misura superiore al 10 per cento. (Principio affermato ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., comma 1, ord 9956 del 5.5.2011).

Alla stregua di tali considerazioni, deve pervenirsi al rigetto del ricorso.

Non sono dovute dal ricorrente le spese del giudizio nei confronti dell’istituto, non trovando applicazione il nuovo testo dell’art. 152 disp. att. c.p.c. (come sostituito dal D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 11) in quanto, pur trattandosi di norma processuale di immediata efficacia, l’esplicito riferimento all’atto introduttivo del giudizio e la disposizione di uno specifico onere in capo all’interessato nelle conclusioni dell’atto stesso, con implicita modifica della disciplina dell’atto medesimo (artt. 442 e 414 c.p.c.) inducono a ritenere applicabile il nuovo regime soltanto ai ricorsi introduttivi depositati successivamente all’entrata in vigore del citato D.L..
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per spese.

Così deciso in Roma, il 9 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.