Cass. civ. Sez. I, Sent., 09-03-2011, n. 5609 Danno non patrimoniale

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Che il Ministro dell’economia e delle finanze, con ricorso del 25 giugno 2009, ha impugnato per cassazione – deducendo tre motivi di censura -, nei confronti di S.A., il decreto della Corte d’Appello di Firenze depositato in data 24 febbraio 2009, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sul ricorso della S. – volto ad ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1, -, in contraddittorio con il Ministro dell’economia e delle finanze – il quale ha concluso per l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso -, ha condannato il ricorrente a pagare alla resistente la somma di Euro 7.300,00,00 a titolo di equa riparazione;

che resiste, con controricorso, S.A.;

che, in particolare, la domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale – richiesto per l’irragionevole durata del processo presupposto – proposta con ricorso del 3 ottobre 2008, era fondata sui seguenti fatti: a) la S. aveva proposto – con ricorso del 21 ottobre 1996 – domanda di annullamento del provvedimento di diniego di concessione edilizia del Sindaco di Pescia dinanzi al Tribunale amministrativo regionale della Toscana; b) il Tribunale adito aveva deciso la causa con sentenza 5 marzo 2007;

che la Corte d’Appello di Firenze, con il suddetto decreto impugnato – dichiarata l’inapplicabilità del D.L. n. 112 del 2008, art. 54 e detratti tre anni di ragionevole durata del processo presupposto – ha liquidato a titolo di equa riparazione per danno non patrimoniale la somma di Euro 7.300,00 per sette anni e quattro mesi circa di irragionevole i ritardo.

Considerato che con i motivi di censura vengono denunciati come illegittimi, anche sotto il profilo del vizio di motivazione: a) l’applicazione di un parametro di liquidazione dell’indennizzo ingiustificatamente superiore a quello indicato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo; b) la omessa riduzione dell’indennizzo per la mancata presentazione dell’istanza di prelievo, omettendo così di tener conto del comportamento della parte nel giudizio presupposto;

che il ricorso non merita accoglimento;

che, in particolare, la censura sub a) è manifestamente infondata, perchè questa Corte, sussistendo il diritto all’equa riparazione per il danno non patrimoniale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2 e fermo restando il periodo di tre anni di ragionevole durata per il giudizio di primo grado, considera equo, in linea di massima, l’indennizzo di Euro 750,00 per ciascuno dei primi tre anni di irragionevole durata e di Euro 1.000,00 per ciascuno dei successivi anni;

che, nella specie, la Corte ha spiegato le ragioni dello scostamento – peraltro favorevole alla resistente – da tale orientamento;

i che anche la censura sub b) è manifestamente infondata;

che questa Corte, infatti, ha già più volte affermato il principio secondo cui, in tema di equa riparazione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, la lesione del diritto alla definizione del processo in un termine ragionevole, di cui all’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, va riscontrata, anche per le cause davanti al giudice amministrativo, con riferimento al periodo intercorso dall’instaurazione del relativo procedimento, senza che una tale decorrenza del termine ragionevole di durata della causa possa subire ostacoli o slittamenti in relazione alla mancanza dell’istanza di prelievo od alla ritardata presentazione di essa; secondo cui l’innovazione, introdotta dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54, comma 2, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, art. 1, comma 1, (per il quale la domanda non è proponibile se nel giudizio davanti al giudice amministrativo, in cui si assume essersi verificata la violazione, non sia stata presentata l’istanza di prelievo ai sensi del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, art. 51), non può incidere sugli atti anteriormente compiuti, i cui effetti, in mancanza di una disciplina transitoria o di esplicite previsioni contrarie, restano regolati, secondo il fondamentale principio tempus regit actum, dalla norma sotto il cui imperio siano stati posti in essere (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 28507 del 2005, pronunciata a sezioni unite, 24901 del 2008, 14753 del 2010);

che, pertanto, il ricorso deve essere respintocene le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il Ministro dell’economia e delle finanze al rimborso, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio, che determina in complessivi Euro 900,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 17-02-2011, n. 1477 Scuole e personale di sostegno

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

risultano soddisfatte le condizioni processuali di cui al precitato art. 60 in ordine alla possibilità di definire il giudizio cautelare con sentenza in forma semplificata, atteso che nel caso all’esame il collegio ravvisa la manifesta fondatezza del ricorso;

Premesso che con il ricorso si chiede l’adozione di un provvedimento idoneo a garantire al figlio dei ricorrenti, in relazione alla documentata situazione di handicap grave di cui il minore risulta affetto, un apporto completo di ore di insegnamento di sostegno con deroga massima in rapporto 1:1 per l’intero orario scolastico di frequenza del minore;

Considerato che del provvedimento impugnato viene dedotta l’illegittimità per violazione di legge, sotto plurimi profili;

Considerato che la fattispecie dedotta nel presente giudizio presenta, in fatto e in diritto, elementi di sostanziale identità con altra già sottoposta all’esame della Sezione che ha accolto il ricorso con sentenza in forma semplificata n. 3298 in data 25 luglio 2010;

Visto il precitato art. 74 c.p.c. il quale dispone che la motivazione della sentenza in forma semplificata "può consistere…,se del caso, ad un precedente conforme";

Considerato che, in applicazione del disposto normativo che precede, può farsi rinvio alle motivazioni e alle statuizioni contenute nella precitata sentenza n. 3298/2010;

Considerato, in particolare, che nella richiamata sentenza la Sezione, facendo applicazione dell’art. 34, lett. c), c.p.a. – il quale prevede che, "in caso di accoglimento del ricorso, il giudice, nei limiti della domanda… condanna (l’amministrazione)… all’adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio" – ha disposto che le amministrazioni scolastiche intimate "avviino e perfezionino con ogni tempestività, in base alla previsione di cui al precitato art. 9 del decreto legge 78/2010 che contempla la possibilità di procedere ad assunzione in deroga su posti di sostegno, le iniziative necessarie per assicurare l’adeguata integrazione dell’organico del personale di cui trattasi in relazione al concreto fabbisogno della Istituzione scolastica";

Considerato pertanto di accogliere il ricorso limitatamente alla domanda principale intesa ad assicurare al minore il sostegno scolastico nella misura massima consentita;

Ritenuto che concorrono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti di spese di giudizio e onorari di causa.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, ai sensi degli artt. 60 e 74 c.p.a., l’accoglie, riconoscendo il diritto del minore A.P. al sostegno scolastico nei sensi e agli effetti di cui in motivazione, ordinando alle amministrazioni soccombenti la tempestiva adozione dei provvedimenti ivi indicati.

Compensa tra le parti le spese di lite.definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 17-01-2011) 07-03-2011, n. 8905 Ricorso

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Svolgimento del processo

1. – Con la decisione in epigrafe la Corte d’appello di Catania ha confermato la sentenza del 15 giugno 2001 con cui il Tribunale di Siracusa, Sezione distaccata di Augusta, aveva ritenuto D.S. C., Mo.Ma., L.C., A.S., U.S. e V.S. responsabili per i reati di cui all’art. 81 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 loro rispettivamente ascritti, riducendo per tutti la pena ad anni quattro, mesi due di reclusione ed Euro 18.000 di multa.

Secondo la sentenza la responsabilità degli imputati nelle diverse attività di spaccio risulterebbe dimostrata dalle dichiarazioni accusatorie di M.A., compagna di D.B.S., all’epoca detenuto, che le avrebbe proposto di dedicarsi all’attività di spaccio di sostanze stupefacenti, indicando le persone da contattare per tale attività, cosa che la M. avrebbe fatto, recandosi di volta in volta ad acquistare quantitativi di eroina dagli imputati; le accuse della M. sarebbero state riscontrate dalle dichiarazioni rese da altri collaboratori, tra cui lo stesso D.B. e C.S., dalle ammissioni di L.C. nonchè da quanto riferito dall’agente di p.s.

G.G..

2. – Tutti gli imputati hanno proposto ricorso per Cassazione.

2.1. – L’avvocato Antonio Mangano, nell’interesse di D.S. C., ha dedotto la manifesta illogicità della motivazione.

In primo luogo ha rilevato che l’affermazione della responsabilità dell’imputato si fonda esclusivamente sulle dichiarazioni della M., che si sarebbe limitata ad affermare di aver conosciuto il D.S. per averlo visto assieme a Ma.St., da cui ella acquistava la sostanza stupefacente; tale accusa, ritenuta insufficiente a provare la condotta delittuosa contestata all’imputato, non risulterebbe riscontrata da quanto riferito dall’agente di polizia giudiziaria G.G., il quale avrebbe solo eseguito un controllo nei confronti del D.S., che si trovava in compagnia di Ma. e di altri, senza contestargli alcun reato. Peraltro, il ricorrente rileva come i giudici di merito non abbiano preso in alcuna considerazione raccertato stato di tossicodipendenza dell’imputato, il quale si rivolgeva al Ma. per procurarsi la droga per il suo fabbisogno personale.

Sotto un altro profilo si contesta la sentenza per avere respinto la richiesta di applicazione della circostanza attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, nonostante gli stessi giudici abbiano ritenuto di concedere le attenuanti generiche.

2.2. – L’avvocato Paolo Germano, nell’interesse di Mo.Ma., ha dedotto la violazione dell’art. 192 c.p.p., comma 3, rilevando che le accuse della collaboratrice M.A. sarebbero prive di riscontri, non potendosi ritenere tali le dichiarazioni di D.B. S. e di C.S., perchè avrebbero riferito fatti appresi dalla stessa M..

Con un altro motivo il ricorrente ha denunciato l’assenza di motivazione in ordine alla richiesta di applicazione dell’attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, nonchè in relazione alla richiesta di "patteggiamento" avanzata nell’udienza preliminare e di applicazione della continuazione con una precedente sentenza.

2.3. – L’avvocato Giuseppe Larosa, nell’interesse di L. C., ha dedotto la violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, in particolare lamentando il mancato riconoscimento dell’attenuante di cui al comma 7, in considerazione della collaborazione fornita dall’imputata, rilevando una totale omissione della motivazione sul punto.

2.4. – Nell’interesse di A.S., l’avvocato Glauco Reale ha dedotto la violazione dell’art. 192 c.p.p. e il connesso vizio di motivazione della sentenza. Secondo il ricorrente i giudici non avrebbero valutato l’attendibilità della M. per quanto riguarda le accuse formulate nei confronti dell’ A., tra l’altro trascurando inspiegabilmente di prendere in esame le contraddizioni insite nelle dichiarazioni della collaboratrice, puntualmente evidenziate nell’atto di appello e che riguardano le volte in cui si sarebbe recata a (OMISSIS) dall’imputato e il quantitativo di droga che avrebbe acquistato da questi, contraddizioni rilevabili dal confronto con quanto riferito dal C. e dalla L..

La tesi difensiva è che la M., assieme al C. e alla L., si sarebbe effettivamente recata in (OMISSIS), ma non per rifornirsi di droga, bensì per conoscere se il figlio dell’ A., che si trovava ristretto nello stesso carcere del D. B., avesse o meno iniziato un percorso di collaborazione.

2.5. – Nell’interesse di U.S. e di V.S., l’avvocato Giovanni Annino, con distinti ricorsi, ha eccepito la nullità della sentenza impugnata per difetto assoluto di motivazione ex art. 125 c.p.p., comma 3, in quanto i giudici avrebbero risposto ai motivi dedotti in appello con argomentazioni del tutto generiche, non curanti dei profili e delle questioni espressamente sollevati dagli imputati, tra cui quelli riguardanti le gravi discordanze tra i collaboratori e la mancanza di riscontri.
Motivi della decisione

3. – La principale fonte d’accusa è costituita, nei confronti di tutti i ricorrenti, dalle dichiarazioni rese da M.A., che deve considerarsi chiamante in correità, sicchè le sue accuse devono trovare riscontro ai sensi dell’art. 192 c.p.p., comma 3. 4. – Per quanto riguarda la posizione di D.S., i riscontri alle dichiarazioni di M. sono costituiti, oltre che dalla testimonianza di G., da quanto riferisce D.B., che conferma i rapporti tra l’imputato e Ma., nonchè dalle dichiarazioni di C., secondo il quale D.S. lavorava con Ma., e da L., che dice di avere acquistato droga dall’imputato.

Sicchè, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, la responsabilità del D.S. non è fondata esclusivamente sulle dichiarazioni della M., ma su un complesso di accuse provenienti da diversi soggetti, che hanno pienamente riscontrato la chiamata in correità.

Gli altri motivi attengono al merito e come tali devono considerarsi inammissibili.

5. – Per quanto riguarda Mo., occorre sottolineare che il ricorso si limita a ribadire lo stesso motivo dedotto in appello, relativo alla ritenuta mancanza di riscontri alla chiamata in correità della M., motivo che la Corte d’appello ha respinto, precisando che il riscontro era costituito da quanto riferito dal D. B., che aveva dichiarato di avere messo in contatto la M. con il Mo., dopo avere ricevuto il numero di telefono di quest’ultimo da un altro detenuto, F.A., escludendo, quindi, che abbia riferito fatti appresi dalla M., come sostenuto nel ricorso. Si tratta di una ricostruzione dei fatti che appare coerente e logica, rispetto alla quale il ricorrente si è limitato a reiterare il motivo, senza nemmeno prendere in considerazione le argomentazioni svolte dal giudice di appello.

Inammissibile è l’altro motivo, perchè del tutto generico, non specificando dove e quando avrebbe reiterato la domanda di "patteggiamento" non accolta in sede di udienza preliminare.

Riguardo alla mancata concessione dell’attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 la sentenza ha motivato, coerentemente, tenendo conto dell’entità dei fatti.

6. – Inammissibile è il ricorso di L.R.C., in quanto ha dedotto un motivo proposto per la prima volta nel ricorso per Cassazione, in violazione della disposizione contenuta nell’art. 606 c.p.p., comma 3. 7. – Inammissibili sono anche i ricorsi di U. e V., perchè in maniera del tutto generica si sono limitati a censurare la sentenza, lamentando un difetto assoluto di motivazione in ordine alle deduzioni formulate in appello, senza neppure indicare di quali deduzioni si tratti. Peraltro, dalla sentenza si ricava che le accuse della M. hanno trovato puntuali riscontri anche in questo caso: nelle dichiarazioni di C. e L. per quanto concerne la posizione di U.; in quelle di D.B. con riferimento alla posizione di V..

8. – Manifestamente infondati sono anche i motivi dedotti nell’interesse di A..

Le dichiarazioni della M., che ha riferito di essere andata in più occasioni a (OMISSIS), per rifornirsi di droga da A., sono state riscontrate da D.B., che ha anche detto di esser stato lui a fornire il numero telefonico alla M. per contattare l’imputato, nonchè da L. e da T., che si sono recati a (OMISSIS) con la stessa M. e che hanno ammesso che quest’ultima, in almeno due occasioni, aveva ricevuto da A. alcuni grammi di eroina (la L. ha parlato di "tre pezzi"; il C. di "due grami" e di "15 grammi").

Secondo la tesi difensiva i viaggi a Pachino non erano finalizzati all’acquisto di droga dall’ A., ma per verificare se il figlio di questi avesse o meno iniziato a collaborare con la giustizia. Si tratta di una ricostruzione dei fatti diversa e alternativa rispetto a quella contenuta in sentenza, che non può essere presa in considerazione in sede di legittimità. 9. – In conclusione, tutti i icorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in Euro 1.000,00 ciascuno.
P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

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Cass. civ. Sez. II, Sent., 07-06-2011, n. 12291 Innovazioni e modificazioni Regolamento di condominio

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Svolgimento del processo

O.U.A., partecipante al condominio di via (OMISSIS), conveniva in giudizio innanzi al locale Tribunale P.P. e V.I., comproprietari di un appartamento facente parte del ridetto stabile, per sentirli condannare alla rimozione di un’opera consistente in due nicchie aperte nella facciata dell’edificio, nelle quali erano state poste a dimora altrettante caldaie per il riscaldamento, deducendo la violazione dell’art. 1120 c.c. e dell’art. 5, lett. m) del regolamento condominiale, che vietava ai condomini di apportare varianti di qualsiasi genere alle pareti esterne del fabbricato.

Resistendo i convenuti, il Tribunale accoglieva la domanda.

Tale decisione era quindi confermata dalla Corte d’appello di Torino, la quale osservava che l’art. 5, lett. m) del regolamento condominiale, avente natura contrattuale, non poteva essere interpretata in modo da escludere unicamente interventi o varianti di natura straordinaria sulle parti comuni dell’edificio, che, diversamente, tale previsione convenzionale sarebbe stata svuotata di significato rispetto a quanto già previsto dall’art. 1120 c.c. L’espressione adoperata dal regolamento, che vietava qualsiasi variante, non poteva che intendersi come diretta ad escludere qualsivoglia iniziativa di modifica delle pareti comuni, non rilevando, sotto il profilo della condotta successiva all’adozione del regolamento, pregresse e tollerate violazioni di esso.

Quanto all’inesistenza di un impatto estetico, la Corte subalpina osservava che pur potendosi, in ipotesi, condividere l’osservazione degli appellanti secondo cui le due nicchie, per le modalità con cui erano state realizzate (chiuse con sportelli a filo della parete e tinteggiate in maniera uniforme alla facciata dell’edificio, così da mimetizzarsi con essa), non recavano pregiudizio, non poteva considerarsi rilevante l’insussistenza della violazione dell’art. 5, lett. h) del regolamento, che vietava ogni opera che alterasse l’estetica dell’edificio, atteso che il divieto netto e tassativo di qualsiasi modifica alle facciate comuni, posto dal regolamento, non sarebbe stato superabile da alcuna valutazione positiva di natura prettamente estetica di opere di per sè vietate da altra disposizione regolamentare.

Per la cassazione di tale sentenza ricorrono P.P. e V.I., formulando due motivi di annullamento.

Resiste con controricorso la parte intimata.
Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione dell’art. 5, lett. m) del regolamento di condominio, in relazione al concetto di "variante" e alla portata restrittiva e vincolante del regolamento stesso.

Sotto il primo profilo si deduce che il termine "variante", riportato nella citata previsione, deve essere inteso in senso tecnico- edilizio, come documento che mira a modificare una concessione precedente o un progetto o un piano regolatore già approvato.

Sotto il secondo aspetto, si sostiene che la norma del regolamento condominiale in questione non presenta le caratteristiche per restringere le facoltà contenute nel diritto di proprietà esclusiva dei singoli condomini, in quanto è equivoca, foriera di interpretazioni discordanti, non adeguatamente prescrittiva e superata, successivamente, dalla comune intenzione delle parti e da contrastanti usi condominiali.

1.1. – Il motivo è infondato in entrambe le censure in cui si articola.

Occorre innanzi tutto precisare che la titolazione del motivo è da ritenere erronea, come pure l’affermazione che il regolamento condominiale in oggetto sia "una integrazione del codice civile" (v. pag. 7 del ricorso).

Il regolamento di condominio che abbia natura (o meglio origine) contrattuale (o esterna) come nella specie ha ritenuto la Corte d’appello, con accertamento non oggetto di censura – è in ogni caso atto di produzione essenzialmente privata anche nei suoi effetti tipicamente regolamentari, incidenti, cioè, sulle sole modalità di godimento delle parti comuni dell’edificio. A conferma di ciò può osservarsi che – come si ritiene in dottrina – il giudice può approvare il regolamento formato su iniziativa di un condominio, ex art. 1138 C.C., comma 2, ma non predisporlo a propria cura; che nel caso di sua adozione giudiziale l’efficacia cogente del regolamento nei confronti dei condomini dissenzienti è mediata dall’art. 2909 c.c. (cfr. Cass. n. 1218/93); e che l’estensione dell’efficacia di esso anche a coloro i quali non presero parte alla sua formazione è attuata propter rem, lì dove, per contro, il dovere di osservanza di un atto (eteronomo e dunque) propriamente normativo prescinde, per il grado di generalità ed astrattezza che lo assiste, da una necessaria ambulatorietà passiva. Pertanto, le norme del regolamento condominiale contrattuale non sono suscettibili di sindacato in sede di legittimità sotto il profilo della violazione o falsa applicazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

Deve ulteriormente rilevarsi, quindi, che il motivo in esame deve essere (ri)qualificato e (ri)guardato soltanto sotto l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nei limiti in cui ne offre spunto.

1.1.1.- Con la prima censura parte ricorrente contesta l’interpretazione che la Corte d’appello ha fornito della citata norma del regolamento condominiale quanto alla nozione di "variante" ivi contenuta, che si sostiene debba essere intesa nell’accezione tecnico-giuridica di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 32, recante il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.

Sebbene non menzionato (e richiamato, invece, in ordine alla seconda censura) l’unico criterio ermeneutico astrattamente coordinabile con il senso della critica è costituito dall’art. 1362 c.c. e dal principio dell’interpretazione letterale come tecnica primaria di verifica della volontà delle parti.

Ciò posto, e data la frequente polisemia delle parole d’uso corrente (nei sistemi linguistici indoeuropei), è compito del giudice di merito valutare se una data espressione sia stata adoperata dalle parti secondo l’una o l’altra accezione possibile, fermo restando che proprio l’esclusa sindacabilità della norma condominiale sotto il profilo della violazione di legge estromette, quale surrettizia riedizione di un controllo di tal genere, l’ipotesi che detta interpretazione debba avvenire necessariamente e prioritariamente favorendo i significati tecnico-giuridici.

1.1.1.1. – Nello specifico, la sentenza impugnata ha attribuito alla parola "variante" un significato non tecnico, ma di senso comune e di portata più ampia. La Corte subalpina ha osservato, infatti, che con il vietare "qualsiasi variante" l’art. 5, lett. m) del regolamento di condominio non è volto soltanto ad evitare interventi o varanti di natura sostanzialmente straordinaria, insite nel concetto di variante propugnato dalla parte (in allora) appellante, ma è diretta a comprimere anche interventi di più modesta portata costruttiva o di minore impatto estetico, che tuttavia introducano, per le singole porzioni in proprietà esclusiva, un uso personalistico delle parti comuni dell’edificio, nello specifico le pareti esterne, che verrebbero invece singolarmente caratterizzate proprio dalle esigenze di ciascun condomino, con sostanziale alterazione e turbamento della complessiva uniformità estetica e funzionale dell’edificio.

Tale motivazione è da ritenere senz’altro sufficiente e congrua, poichè da un lato coerente al senso comune delle parole adoperate nella previsione regolamentare, e dall’altro adeguatamente esplicativa delle ragioni per cui non è stata ritenuta plausibile la tesi del rimando ad una nozione tecnico-giuridica dell’espressione in esame.

1.1.2. – Anche la seconda censura del primo motivo è priva di basi sotto il profilo del vizio motivazionale.

La Corte territoriale, infatti, ha osservato, quanto all’assertivo rilievo di condotte condominiali pregresse di segno contrario al divieto di cui all’art. 5, lett. m) del regolamento, che comportamenti ispirati a scarso rispetto di norme regolamentari di per sè chiare non potrebbero assurgere ad interpretazione delle stesse, allorchè anche un singolo condomino manifesti il proprio dissenso, lamentandone la specifica violazione, nell’esercizio del proprio diritto sulle parti comuni; e che prassi o usi contrattuali non potrebbero modificare il regolamento, per difetto del requisito di forma scritta ad substantiam.

Motivazione, questa, del tutto congrua anche in rapporto alla dedotta non prescrittività della disposizione, ove si consideri che o la norma del regolamento non possiede sufficiente chiarezza e univocità, ed allora neppure si pone il problema dei limiti e della forma richiesta per modificarla, essa dovendosi considerare come improduttiva di effetti; o la medesima è in sè valida ed efficace, ed allora resta intatta e non scalfibile l’osservazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui ogni modificazione richiede la forma scritta e sono irrilevanti, ai fini interpretativi, le condotte non comuni a tutti i condomini.

2. – Con il secondo motivo la sentenza d’appello è censurata per insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, ex art. 360 c.p.c., n. 5.

Si sostiene al riguardo che la Corte subalpina da un lato ha affermato che se non fosse affermata l’operatività dell’art. 5, lett. m) del regolamento condominiale le pareti esterne dell’edificio potrebbero essere alterate nella loro uniformità estetica dall’intervento dei singoli condomini, dall’altro ha ritenuto condivisibile l’assenza d’impatto estetico, essendo state realizzate le due nicchie in maniera tale da mimetizzarsi con la facciata dell’edificio. Pertanto, deduce parte ricorrente, delle due l’una: o la modifica della facciata ha alterato le strutture portanti dell’edificio, oppure tale alterazione è praticamente invisibile dal punto di vista estetico, e dunque irrilevante.

2.1. – Il motivo è infondato, perchè non coglie la ratio decidendi.

Il giudice d’appello, invero, pur condividendo "del tutto incidentalmente" che le opere eseguite dai P. – V. non avessero avuto in concreto alcun impatto estetico sull’edificio, ha tuttavia osservato – ben vero per mero scrupolo di completezza, visto che gli odierni ricorrenti avevano formulato un motivo di gravame sovrabbondante, non avendo il giudice di primo grado fondato la sua decisione sull’alterazione delle componenti estetiche della parete condominiale – che era irrilevante l’insussistenza della violazione della diversa nonna del regolamento (art. 5, lett. h) che vieta innovazioni che alterino l’aspetto esteriore dell’edificio. La Corte subalpina, cioè, si è limitata a condividere il giudizio espresso dal Tribunale, ossia che il divieto netto e tassativo di cui all’art. 5, lett. m) non sarebbe comunque superabile da alcuna valutazione positiva circa l’assenza d’impatto estetico delle opere controverse. Deve, pertanto, escludersi ogni contraddittorietà della motivazione.

3. – In conclusione, il ricorso va respinto.

4. – Le spese de presente giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della parte ricorrente.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese, che liquida in Euro 2.200,00 di cui 200,00 per spese vive, oltre spese generali di studio, IVA e CPA come per legge.

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