Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 09-03-2011) 07-04-2011, n. 14021

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Corte di Cassazione, Prima Sezione penale, preso atto della richiesta di rogatoria passiva internazionale dell’Autorità giudiziaria romena in data 28.12.2010 nel procedimento penale n. 24D/P/2010 a carico di V.A. + 4 trasmessa il 4.2.2011 dal Ministero della Giustizia alla Corte di Cassazione per l’exequatur giurisdizionale;

ritenuta la propria giurisdizione per provenire la rogatoria da una Autorità giurisdizionale straniera – il Ministero Pubblico- Ufficio territoriale Oradea in Romania – nel rispetto del procedimento previsto dalla Convenzione Europea di assistenza giudiziaria firmata a Strasburgo il 20.4.1959 – L. n. 215 del 1961 – ed avente ad oggetto atti giuridicamente possibili diretti alla acquisizione ed alla conservazione delle prove in ordine ai reati di "appartenenza ad un gruppo criminale organizzato previsto dalla L. n. 39 del 2003, art. 7, comma 1, furto qualificato previsto dall’art. 208 c.p., art. 209 c.p., comma 1, lett. a), e), g), ed i), truffa prevista dall’art. 215 c.p., commi 2 e 3, falso in scrittura privata previsto dall’art. 290 c.p..

Rilevato ancora che le Autorità romene richiedono attività di indagine volte ad individuare i responsabili della importazione irregolare in Romania di dieci macchine agricole rubate in Italia, rispettivamente a Foggia, Taranto, Parma, Bologna, e successivamente a procedere alla generalizzazione ed agli interrogatori degli incolpati. Tali V.A., D.G.P., M.G., T.L. e B.N.O. e che eventuali problematiche correlate al diritto di difesa di potenziali indagati dovranno essere affrontate e risolte in sede di esecuzione conseguente alla ordinanza di exequatur;

ritenuta l’ammissibilità della rogatoria che non è contraria a disposizioni di legge o ai principi generali dell’ordinamento;

atteso che i furti dei mezzi agricoli sono stati commessi nelle province di Parma, Bologna, Foggia e Taranto e che quindi gli atti di investigazione devono essere eseguiti in più ristretti di Corte di appello, e precisamente nei distretti di Bari e di Bologna,dovendosi preferire per l’esecuzione della rogatoria il secondo nel quale dovranno compiersi più atti nel numero e più significativi per il contenuto probatorio.
P.Q.M.

Visto l’art. 696 c.p.p. e art. 724 c.p.p., comma 1 bis..

Determina la competenza della Corte di appello di Bologna, cui dispone trasmettersi gli atti.

Si comunichi al Ministro della Giustizia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Sicilia Palermo Sez. II, Sent., 21-04-2011, n. 783 Carriera inquadramento Pensioni, stipendi e salari

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente ha adito questo Tribunale per sentire dichiarare il preteso diritto ad essere inquadrato nella qualifica di Direttore Amministrativo 11° livello e a ricevere il corrispondente trattamento economico, percependo le differenze retributive a far data dal 9 novembre 1993, oltre interessi e rivalutazione.

Per resistere al ricorso, si è costituita l’amministrazione intimata, che ne ha eccepito l’irricevibilità e inammissibilità, domandandone comunque il rigetto, con vittoria di spese.

Alla pubblica udienza del 23 marzo 2011, sentiti i difensori delle parti, come da verbale, il ricorso è stato trattenuto per essere deciso.

Preliminarmente, dev’essere vagliata l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Avvocatura dello Stato.

L’eccezione è fondata.

Con l’odierna impugnativa, notificata il 15 settembre 2000 e depositata il successivo 28 settembre, il ricorrente fa valere una pretesa retributiva asseritamente fondata sull’erronea attribuzione del livello decimo di Direttore amministrativo anzichè dell’undicesimo in seno all’atto di inquadramento nel ruolo speciale transitorio istituito presso la Presidenza della Regione ai sensi dell’art. 8 della legge n° 53/1985.

Tuttavia, l’atto di inquadramento, emanato con D.A. 10 gennaio 1996, non è stato impugnato entro il termine decadenziale e non è impugnato neanche con il ricorso in esame, e, per tale ragione, si è consolidato.

Per orientamento giurisprudenziale pacifico, infatti, "il provvedimento di inquadramento di pubblici dipendenti è atto autoritativo e, come tale, soggetto a termine decadenziale di impugnazione, con la conseguenza che non è ammissibile un’azione volta all’ottenimento di un diverso inquadramento, se non tempestivamente proposta avverso il provvedimento di attribuzione della qualifica né è ammesso un autonomo giudizio di accertamento in funzione di disapplicazione di provvedimenti dell’Amministrazione, atteso che l’azione di accertamento è esperibile a tutela di un diritto soggettivo, laddove la posizione del pubblico dipendente a fronte della potestà organizzatoria della Pubblica amministrazione è quella di titolare di un mero interesse legittimo" (Consiglio Stato, sez. V, 28 febbraio 2011, n. 1251).

Non sussiste, neanche ai fini risarcitori, l’interesse all’accertamento della legittimità del summenzionato inquadramento, non essendo stata proposta domanda risarcitoria ed essendo ormai decorso il termine decadenziale del 15 settembre 2000 previsto dalla disposizione transitoria dell’art. 69, settimo comma, del d.lgs. n° 165/2001, come unanimemente inteso dalla giurisprudenza costituzionale, amministrativa e di legittimità (Cons. Stato, Adunanza Plenaria 21 febbraio 2007, n° 4; Corte cost.le, ord.ze nn. 214/04; 213/05; 382/05; 197/06; Cassazione civile, sez. un., 31 marzo 2006, n. 7581).

Per le suesposte ragioni, il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile.

Le spese processuali possono essere compensate, attesa l’epoca di proposizione dell’impugnativa.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 10-02-2011) 10-05-2011, n. 18047 Determinazione

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Svolgimento del processo

1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 24 febbraio 2010, in riforma della sentenza di condanna all’esito di rito abbreviato pronunciata dal GUP del Tribunale di Benevento l’11 giugno 2009, escludendo l’aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, ha rideterminato la pena nella misura di anni quattro, mesi otto di reclusione ed Euro 20.000 di multa nei confronti di R.A., imputato dei delitti di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, L. n. 895 del 1967, artt. 2 e 7, L. n. 110 del 1975, art. 23 e art. 648 c.p. in relazione alla detenzione e ricettazione di un fucile a canne mozze (in (OMISSIS)).

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione chiedendo l’annullamento della sentenza per i seguenti motivi:

1. Inosservanza di norme processuali al sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. b) e c), in riferimento alle disposizioni degli artt. 494, 526, 530 e 598 c.p.p. ed illegittimità della motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. e). La Corte di Appello di Napoli avrebbe confermato la responsabilità del ricorrente anche con riferimento "all’hashish, all’arma e alle munizioni rinvenute nel box auto aperto", senza tenere conto delle spontanee dichiarazioni dell’imputato che aveva ammesso la detenzione unicamente della cocaina rinvenuta nella portiera dell’auto.

2. Inosservanza ed erronea applicazione della legge processuale penale ex art. 606 c.p.p., lett. b) e lett. c), in relazione all’art. 568 c.p.p., art. 597 c.p.p., commi 3 e seguenti, in quanto nonostante l’esclusione dell’aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2, per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, è stata rideterminata la pena nella misura di anni quattro mesi otto di reclusione. A fronte di un’indicata pena base di anni sette di reclusione in grado di appello, il giudice di primo grado (in presenza dell’aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80) aveva determinato la pena, con la diminuente del rito, in anni cinque e mesi quattro di reclusione (oltre alla multa), senza indicare la pena base; ma sia che la stessa sia di anni 6, sia che sia di anni 5 e mesi 4, la Corte di Appello sarebbe incorsa nel divieto di reformatio in peius, in quanto la sentenza era stata impugnata dal solo imputato.

3. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ex art. 606 c.p.p., lett. b), in relazione agli artt. 62 bis e 133 c.p. e vizio di motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. e), in quanto non sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche, nonostante la incensuratezza unita al mutato atteggiamento processuale del ricorrente che ha ammesso la propria responsabilità.
Motivi della decisione

1. Osserva la Corte che il primo motivo è infondato. La Corte di appello ha dato atto delle parziali ammissioni dell’imputato solo in riferimento alla detenzione della cocaina rinvenuta nella portiera dell’auto, ma ha anche sottolineato come fosse emerso dagli atti del processo (nei quali vanno inclusi e ritenuti utilizzabili, a seguito del giudizio abbreviato, anche gli atti di polizia giudiziaria) che il box-auto nel quale furono rinvenuti l’hashish, l’arma e le munizioni, era risultato essere nella disponibilità del R..

2. Il secondo motivo di ricorso deve invece essere accolto. Infatti la Corte di appello, escludendo l’aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, ha rideterminato la pena detentiva per il capo a), afferente al delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, nella misura di anni 4 e mesi 8 di reclusione, indicando come pena base, prima della riduzione per il rito, la pena di anni sette di reclusione; mentre il G.U.P., che aveva computato la pena da comminare includendo tale aggravante, aveva fissato la pena direttamente, operando la riduzione per il rito in anni cinque e mesi otto, senza indicare nè la pena base determinata sulla base del criteri di cui all’art. 133 c.p., nè l’aumento attribuito in relazione a tale aggravante. Di conseguenza il calcolo della pena svolto dalla Corte di appello ha individuato una pena base per la fattispecie di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, certamente più elevata rispetto a quella posta, peraltro implicitamente, a base del calcolo del G.U.P., in violazione del divieto di reformatio in peius.

3. Risulta infine infondato il terzo motivo di ricorso: i giudici di appello hanno fornito una motivazione esaustiva e congrua delle ragioni per le quali hanno ritenuto condivisibile le valutazioni già espresse dal primo giudice, quanto alla impossibilità di riconoscere al ricorrente le circostanze attenuanti generiche.

In conclusione il presente ricorso va accolto in riferimento al secondo motivo e la sentenza in relazione alla pena inflitta va annullata con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli, mentre devono essere rigettati gli altri motivi addotti.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla pena inflitta con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli; rigetta nel resto il ricorso.

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Cass. civ. Sez. II, Sent., 30-09-2011, n. 20090 divisione

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Svolgimento del processo

Con citazione notificata il 5 gennaio 1988, C.G. (al quale subentrarono in corso di causa, dopo la sua morte, C. E. e C.D.G.) e C.A. convennero in giudizio davanti al Tribunale di Perugia il loro fratello C.F., chiedendo la divisione di tutti i beni loro pervenuti quali eredi, per la rispettiva quota di un terzo, dei comuni genitori C.M. e M.E..

Il convenuto, costituendosi in giudizio, dichiarò di aderire alla domanda degli attori, producendo peraltro copia di una donazione fatta in data 19 dicembre 1964 da C.M. ai tre figli.

Con sentenza, autoqualificata non definitiva, n. 856 dell’8 agosto 2000, il Tribunale di Perugia dichiarò lo scioglimento della comunione ereditaria tra le parti individuandone i beni; accertò che certi beni ereditari erano esclusi dalla divisione per essere stati attribuiti ad C.A. in virtù di stralcio divisionale; respinse la domanda di collazione delle donazioni, dando atto che questa era stata fatta oggetto di reciproca rinuncia delle parti; compensò integralmente le spese di lite.

Con sentenza, anch’essa qualificata non definitiva, n. 1356 del 14 novembre 2005, il Tribunale di Perugia previde due distinte divisioni secondo che si avesse riguardo o meno ai beni per i quali era intervenuto lo stralcio divisionale in favore di C. A.: la seconda con la formazione di tre lotti da sorteggiare tra tutti e tre i fratelli o loro eredi e la prima con la formazione di due soli lotti da sorteggiare fra C.F. e gli eredi di C.G.. Le spese di lite vennero integralmente compensate, mentre quelle della divisione (comprese quelle della c.t.u.) vennero poste a carico della massa pro quota, rimettendosene la liquidazione al definitivo, salve quelle già liquidate.

Con separata ordinanza le parti vennero rimesse davanti al giudice istruttore per il sorteggio. In data 19 maggio 2006 il giudice istruttore procedette all’assegnazione mediante sorteggio alle parti dei lotti di cui alla sentenza n. 1356 del 2005.

La Corte di Perugia, con sentenza n. 291 del 30 giugno 2009, ha rigettato l’appello proposto da C.F. avverso le sentenze n. 856 del 2000 e n. 1356 del 2005 del Tribunale di Perugia.

Ciò sulla base delle seguenti argomentazioni:

– non sussiste il vizio di extrapetizione, perchè C. A. non ha proposto una domanda aggiuntiva rispetto a quella di divisione, ma ha legittimamente modificato questa domanda in senso riduttivo, nel senso cioè di escludere dall’oggetto della divisione alcuni beni, quelli oggetto dello stralcio in suo favore, che in citazione erano stati indicati come oggetto della domanda divisione;

è valido lo stralcio di quota in favore di C.A. in forza della scrittura privata senza data intervenuta tra i tre fratelli C.; va confermata l’ordinanza con cui, in corso di causa, non è stata autorizzata la proposizione, da parte di C.F., di querela di falso contro detta scrittura, sul rilievo che la situazione dedotta dall’appellante (predisposizione e sottoscrizione della scrittura da parte di C.G. e apposizione su di essa, da parte di C.F., in occasione di una visita al fratello G. morente in (OMISSIS), della sottoscrizione propria e di quella di A. solo per fare cosa gradita al fratello) andrebbe equiparata a quella della mancata sottoscrizione della scrittura da parte di C.A., con la conseguenza che all’ipotetica mancanza di sottoscrizione supplirebbe il fatto che C.A. ha comunque prodotto in giudizio come propria quella scrittura prima che C. F. avesse revocato il consenso alla stessa;

la domanda di C.F. – di accertamento del conguaglio dovuto ai fratelli da C.A. per l’ottenuto stralcio della quota e di condanna dello stesso al pagamento di detto conguaglio – è inammissibile perchè nuova, non essendo mai stata proposta in primo grado.

Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello C. F. ha proposto ricorso, con atto notificato il 20 novembre 2009, sulla base di tre motivi .

C.A. ha resistito con controricorso, mentre le altre intimate non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Deceduto nella pendenza del giudizio di cassazione C. A., ha svolto atto di intervento Ca.Al. in qualità di successore a titolo universale.

La causa è stata avviata, in un primo tempo, in camera di consiglio sulla base di relazione ex art. 380-bis cod. proc. civ.; indi, con ordinanza interlocutoria n. 869 del 14 gennaio 2001, ne è stata disposta la trattazione in udienza pubblica, per la mancanza dei requisiti di evidenza decisoria di cui all’art. 375 cod. proc. civ..

Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.
Motivi della decisione

1. – Il primo motivo denuncia "violazione dell’art. 1325 cod. civ., n. 1, e art. 1326 cod. civ., anche in riferimento all’art. 2702 cod. civ., nonchè degli artt. 221, 222 e 365 cod. proc. civ.;

insufficiente e contraddittoria motivazione su di un fatto controverso e decisivo per il giudizio".

Il secondo mezzo è rubricato "nullità della sentenza per omissione di pronuncia su di un capo di gravame ( art. 360 cod. proc. civ., n. 4)".

Con il terzo motivo si censura "nullità della sentenza n. 1356 per omissione di pronuncia su altro capo del gravame ( art. 360 cod. proc. civ., n. 4).

2. – Tutti i motivi sono inammissibili, non rispondendo le censure formulate alle prescrizioni di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ..

Nella giurisprudenza di questa Corte si è chiarito che il quesito di diritto imposto dall’art. 366-bis cod. proc. civ., rispondendo all’esigenza di soddisfare l’interesse del ricorrente ad una decisione della lite diversa da quella cui è pervenuta la sentenza impugnata, ed al tempo stesso, con una più ampia valenza, di enucleare, collaborando alla funzione nomofilattica della Corte di cassazione, il principio di diritto applicabile alla fattispecie, costituisce il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio generale, e non può consistere in una mera richiesta di accoglimento del motivo o nell’interpello della Corte di legittimità in ordine alla fondatezza della censura così come illustrata nello svolgimento dello stesso motivo, ma deve costituire la chiave di lettura delle ragioni esposte e porre la Corte in condizione di rispondere ad esso con l’enunciazione di una regola, juris che sia, in quanto tale, suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all’esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (Cass., Sez. 3^, 9 maggio 2008, n. 11535).

In particolare, il quesito di diritto non può essere desunto dal contenuto del motivo, poichè in un sistema processuale che già prevedeva la redazione del motivo con l’indicazione della violazione denunciata, la peculiarità del disposto di cui all’art. 366-bis cod. proc. civ., introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6, consiste proprio nell’imposizione, al patrocinante che redige il motivo, di una sintesi originale ed autosufficiente della violazione stessa, funzionalizzata alla formazione immediata e diretta del principio di diritto e, quindi, al miglior esercizio della funzione no-mofilattica della Corte di legittimità (Cass., Sez. 1^, 24 luglio 2008, n. 20409).

Il quesito di diritto, quindi, deve compendiare: a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito;

b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata da quel giudice; c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (Cass., Sez. 3^, 17 luglio 2008, n. 19769).

Nella specie nessuno dei tre motivi si conclude con la formulazione di un quesito di diritto.

Nè può essere seguita la tesi del ricorrente, illustrata nella memoria ex art. 378 cod. proc. civ., secondo cui quanto meno per il secondo ed il terzo motivo il quesito di diritto non sarebbe stato necessario, essendo stata dedotta una violazione di legge processuale per omessa pronuncia. Questa Corte ha infatti precisato che il motivo di ricorso per cassazione con cui si denuncia la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., da parte del giudice del merito, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 4, deve essere concluso in ogni caso con la formulazione di un quesito di diritto, ai sensi dell’art. 366-bis cod. proc. civ., che non può essere generica, nè può omettere di precisare su quale questione il giudice abbia omesso di pronunciare (Cass., Sez. 3^, 23 febbraio 2009, n. 4329; Cass., Sez. Lav., 21 febbraio 2011, n. 4146).

Va inoltre osservato che il primo motivo del ricorso, oltre alla deduzione del vizio di violazione e falsa applicazione di una pluralità di norme di legge, sostanziali e processuali, contiene anche la prospettazione del vizio di motivazione.

Sotto quest’ultimo profilo la doglianza articolata dal ricorrente manca del quesito di sintesi, prescritto, anch’esso, dall’art. 366- bis cod. proc. civ..

Questa Corte regolatrice – alla stregua della stessa letterale formulazione dell’art. 366-bis cod. proc. civ. – è fermissima nel ritenere che, a seguito della novella del 2006, nel caso previsto dall’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, allorchè, cioè, il ricorrente denunci la sentenza impugnata lamentando un vizio della motivazione, l’illustrazione del motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, e le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione.

Ciò importa in particolare che la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (cfr., ad esempio, Cass., sez. un., 1 ottobre 2007, n. 20603).

Al riguardo, ancora è incontroverso che non è sufficiente che tale fatto sia esposto nel corpo del motivo o che possa comprendersi dalla lettura di questo, atteso che è indispensabile che sia indicato in una parte, del motivo stesso, che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata (Cass., Sez. Un., 5 luglio 2011, n. 14661).

Non si può dubitare che allorchè nel ricorso per cassazione si lamenti un vizio di motivazione della sentenza impugnata in merito ad un fatto controverso, l’onere di indicare chiaramente tale fatto e le ragioni per le quali la motivazione è insufficiente, imposto dall’art. 366-bis cod. proc. civ., deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma formulando, all’inizio o al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (in termini, Cass., Sez. 3^, 30 dicembre 2009, n. 27680).

Nella specie il motivo di ricorso, formulato ex art. 360 cod. proc. civ., n. 5, è totalmente privo di tale momento di sintesi, iniziale o finale, costituente un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo.

Nè rileva che il ricorso sia stato notificato quando la L. 18 giugno 2009, n. 69, era già stata pubblicata ed entrata in vigore.

Invero, siila stregua del principio generale di cui all’art. 11 preleggi, comma 1, secondo cui, in mancanza di un’espressa disposizione normativa contraria, la legge non dispone che per l’avvenire e non ha effetto retroattivo, nonchè del correlato specifico disposto della L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 5, in base al quale le norme previste da detta legge si applicano ai ricorsi per cassazione proposti avverso i provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge (4 luglio 2009), l’abrogazione dell’art. 366-bis cod. proc. civ. (intervenuta ai sensi della citata L. n. 69 del 2009, art. 47) è diventata efficace per i ricorsi avanzati con riferimento ai provvedimenti pubblicati successivamente alla suddetta data, con la conseguenza che per quelli proposti – come nella specie – contro provvedimenti pubblicati antecedentemente (e dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40) tale norma è da ritenere ancora applicabile (Cass., Sez. 1^, 26 ottobre 2009, n. 22578; Cass., Sez. 3^, 24 marzo 2010, n. 7119).

3. – Il ricorso è inammissibile.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte dichiara, inammissibile il ricorso e condanna, il ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute da C.S., in qualità di successore a titolo universale del controricorrente C.A., intervenuta nel corso del giudizio di cassazione, spese che liquida in complessivi Euro 2.700,00 di cui Euro 2.500,00 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

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