Cass. civ. Sez. I, Sent., 29-12-2011, n. 30054 Vendita fallimentare

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con decreto 31 ottobre 2000, il Tribunale di Napoli respingeva il reclamo proposto da D.P.N., legale rappresentante della società fallita, avverso il decreto del Giudice delegato al Fallimento della De. Pi. Costruzioni s.p.a., di reiezione della istanza di sospensione della vendita di alcuni immobili della società, provvisoriamente aggiudicati in occasione dell’incanto del 18 luglio 2000.

Il D.P. proponeva ricorso per cassazione.

Con sentenza 21 maggio-23 settembre 2003, la S.C. cassava con rinvio la pronuncia del Tribunale, per non essere stati chiamati a partecipare al procedimento gli aggiudicatari degli immobili subastati il 18/7/2000, e rinviava al Tribunale di Napoli per la rinnovazione a contraddittorio integro del procedimento. Il D. P. riassumeva il procedimento di reclamo; venivano notificati il ricorso m riassunzione con il pedissequo decreto ed il reclamo a soggetti che, per stessa ammissione del D.P., erano risultati aggiudicatari all’incanto del 5 dicembre 2000, anzichè a quello del 18 luglio 2000; il D.P. veniva autorizzato ad instaurare il contraddittorio con gli aggiudicatari degli immobili della fallita all’incanto del 13 luglio 2000, ed il procedimento notificatorio si concludeva ritualmente per una parte dei resistenti in riassunzione.

La Corte d’appello, premesso che l’oggetto del rinvio disposto dalla S.C. riguardava la totale rinnovazione del procedimento per reclamo L.Fall., ex art. 26 a partire dal momento successivo alla proposizione dello stesso, che la trattazione in contraddittorio con gli aggiudicatari, comunque titolari di situazione soggettive ben distinte non in litisconsorzio nemmeno processuale, e che doveva ritenersi operata la riassunzione dal D.P. non in proprio, ma in nome e per conto della De.Pi., ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva di coloro che non risultavano essere acquirenti di immobili della fallita all’incanto del 13 luglio 2000, ed ha dichiarato improcedibile il ricorso nei confronti di coloro che, pur legittimi contraddittori, non avevano ricevuto rituale notificazione del ricorso, del verbale dell’udienza camerale e del reclamo.

Nel merito, rilevato che la vendita degli immobili si era conclusa con l’emissione del decreto di trasferimento agli aggiudicatari e che tale decreto non era stato impugnato; richiamato l’orientamento che ritiene possibile la sospensione della vendita dopo l’aggiudicazione ed il pagamento del prezzo, ma solo sino all’emissione del decreto di trasferimento, ha dichiarato l’inammissibilità del reclamo; ha compensato tra la società ed il Fallimento le spese del procedimento per reclamo e del giudizio di cassazione, mentre ha condannato il reclamante alle spese, liquidate d’ufficio, a favore delle controparti costituite. Ricorre il D.P., nella qualità di legale rappresentante della De.Pi. Costruzioni s.p.a., sulla base di tre motivi. Hanno depositato controricorso G.G., N.V., B.G. ed A.G..

G. ha depositato la memoria ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

1.1.- Con il primo motivo, il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 384 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, deducendo che il Tribunale di Napoli, nel dichiarare inammissibile il ricorso, avrebbe violato il giudicato formatosi per la statuizione del S.C. di cui alla sentenza 14101/2003, che,decidendo sul reclamo, lo aveva implicitamente riconosciuto ammissibile.

1.2.- Con il secondo, la parte ricorrente denuncia il vizio di violazione di legge e di carenza di motivazione, atteso che: 1) per il principio della estensione della nullità di un atto ai successivi, l’invalidità dell’ordinanza di vendita travolge anche il decreto di trasferimento; 2) la preclusione posta dall’art. 2929 c.c. opera solo se la vendita è esente da vizi formali, mentre ben possono sussistere vizi procedimentali tali da travolgere per nullità derivata anche il contratto traslativo, e nel caso, le dedotte illegittimità avrebbero potuto comportare l’invalidità dell’ordinanza di vendita e detta invalidità si sarebbe riverberata sugli atti successivi, compreso il decreto di trasferimento; 3)il Giudice del rinvio avrebbe dovuto esaminare il reclamo nel merito; 4) il decreto del Tribunale di Napoli depositato il 18 dicembre 2000 era inesistente perchè sottoscritto dal solo Presidente, peraltro non relatore, e quindi mancava proprio l’ordinanza che disponeva la vendita.

1.3.- Con il terzo motivo, il ricorrente fa valere i vizi di cui all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, in relazione all’art. 10 c.p.c. ed al D.M. n. 127 del 2004, artt. 5 e 6 atteso che il Tribunale, dopo avere ritenuto scindibili le posizioni degli assegnatari, non sussistendo litisconsorzio necessario neppure di carattere processuale, ha liquidato le spese d’ufficio, tenendo conto del valore indeterminato della controversia e delle voci di tariffa rispetto alle attività processuali, mentre occorre individuare il valore delle singole controversie, nel rispetto degli articoli della Tariffa indicati.

2.1.- Va in primis rilevato che N.V. è stato dichiarato carente di legittimazione dal Tribunale, e che non v’è alcuna censura su tale capo della pronuncia, da cui l’inammissibilità in radice del ricorso come avanzato nei confronti di detta parte.

Ciò posto, si deve ritenere l’inammissibilità della censura motivazionale del primo motivo e l’infondatezza della censura di violazione di legge.

Il ricorrente ha inteso censurare la sentenza impugnata, prospettando la violazione da parte del Tribunale del giudicato implicito formatosi sull’ammissibilità del reclamo, ad opera della sentenza di questa Corte, n. 14101/2003, facendo valere il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 "atteso che in nessun caso il giudice del rinvio può contravvenire a quanto stabilito dal giudice di legittimità".

Come affermato, tra le altre, nella pronuncia 21200/09 (e vedi le precedenti 11501/08, resa a sezioni unite, e 2732/08): "di recente la materia è stata sottoposta a profonda revisione, che ha indotto dapprima le stesse Sezioni Unite e poi le Sezioni semplici di questa Corte ad enunciare i seguenti principi: a) il giudice di legittimità deve accertare l’esistenza e la portata del giudicato con cognizione piena, che si estende anche al diretto riesame degli atti del processo ed alla diretta loro valutazione ed interpretazione mediante indagini ed accertamenti, anche di fatto, indipendentemente dalla interpretazione data al riguardo dal giudice del merito": ciò in ragione della riconosciuta natura pubblicistica dell’interesse al rispetto del giudicato; della ritenuta indisponibilità per le parti dell’autorità di quest’ultimo; della ravvisata identità dell’operare dei due tipi di giudicato, interno ed esterno; e della inclusione delle correlative questioni nella sfera delle questioni di diritto piuttosto che in quella delle questioni di fatto; b) il giudicato non deve, infatti, essere incluso nel fatto e, pur non identificandosi nemmeno con gli elementi normativi astratti, è da assimilarsi, per la sua intrinseca natura e per gli effetti che produce, a tali elementi normativi; con la conseguenza che l’interpretazione del giudicato deve essere trattata piuttosto alla stregua dell’interpretazione delle norme che non alla stregua dell’interpretazione dei negozi e degli atti giuridici; c) costituendo, a sua volta, l’interpretazione del giudicato operata dal Giudice del merito non un apprezzamento di fatto ma, una quaestio iuris – la stessa è sindacabile, in sede di legittimità, non per il mero profilo del vizio di motivazione, ma nella più ampia ottica della violazione di legge; e gli eventuali errori di interpretazione del giudicato rilevano quali errori di diritto (Cass. sez. un. 24664/2007; 13916/2006; 226/2001)".

Alla stregua dei detti principi, quanto al profilo della violazione di legge, si deve rilevare che, come risulta dalla precedente sentenza di questa Corte, l’oggetto del giudizio di rinvio è stato esplicitamente indicato nella totale rinnovazione del procedimento per reclamo, a partire dal momento successivo alla proposizione dello stesso, per la trattazione a contraddittorio integro, con tutti i potenziali destinatari della pronuncia, mentre non ha formato oggetto della decisione la questione di ammissibilità o meno del reclamo;

nè potrebbe nel caso ritenersi la copertura da giudicato implicito, da intendersi relativa a quelle questioni che, pur non dedotte in via di azione od eccezione, e comunque, esplicitamente investite dalla decisioni, costituiscono il presupposto logico indefettibile della decisione in tal senso, tra le tante, le pronunce 11493/04, 1356/04, 17375/03, 14414/02), atteso che il rapporto tra il contraddittorio integro e la valutazione del reclamo si pone in senso diametralmente opposto, rispetto a quanto sostenuto dal ricorrente, costituendo la corretta instaurazione del contraddittorio il prius rispetto alla valutazione preliminare di ammissibilità. 2.2.- Anche il secondo motivo è infondato.

Come affermato, tra le ultime, nella pronuncia 16755/2010, "In tema di liquidazione dell’attivo fallimentare, al giudice delegato è attribuito, ai sensi della L. Fall., art. 108, comma 3, (nel testo "ratione temporis" applicabile), il potere discrezionale di disporre la sospensione della vendita – anche senza incanto, anche ad aggiudicazione avvenuta e prima che sia emesso il decreto di trasferimento, qualora sussista una notevole sproporzione tra il prezzo offerto e quello giusto, secondo la determinazione affidata al prudente apprezzamento del giudice". (e vedi anche la pronuncia 11565/08, che ha evidenziato come le ragioni pubblicistiche che informano la procedura – che, nell’interesse della massa dei creditori, deve tendere alla massima realizzazione delle attività e del suo impulso officioso, giustificano un’interpretazione estensiva della L. Fall., art. 108, comma 3, nel ritenere possibile la sospensione anche ad aggiudicazione avvenuta.

Nè giova al ricorrente il richiamo al principio di cui all’art. 159 c.p.c., ed all’orientamento da ultimo ribadito nella sentenza 13824/2010 (e vedi in senso conforme, le precedenti 21106/05, 26078/05, 3970/04), secondo cui "la regola contenuta nell’art. 2929 cod. civ., secondo il quale la nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita e l’assegnazione non ha effetto riguardo all’acquirente o all’assegnatario, non trova applicazione quando la nullità riguardi proprio la vendita o l’assegnazione, sia che si tratti di vizi che direttamente la concernano, sia che si tratti di vizi che rappresentino il riflesso della tempestiva e fondata impugnazione di atti del procedimento esecutivo anteriori ma ad essi obbligatoriamente prodromici", atteso che, a tacere da ogni ulteriore rilievo, l’istanza di sospensione è successiva all’ordinanza di vendita.

Infine, l’ultima censura del secondo motivo, attinente al decreto del Tribunale cassato e quindi travolto dalla precedente pronuncia di questa Corte, è palesemente inammissibile.

2.3.- Il terzo motivo è inammissibile.

Quanto alla doglianza relativa alla considerazione da parte del Tribunale, ai fini della liquidazione delle spese, della natura indeterminabile del valore della controversia, vale il principio affermato tra le ultime nella pronuncia 8546/2003, secondo cui "Per l’impugnazione davanti alla Corte di cassazione della liquidazione degli onorari di avvocato effettuata in sede di merito, sotto il profilo della erroneità della considerazione della lite di valore indeterminabile, è necessario che sia precisato l’effettivo valore della causa, al fine di dimostrare che la liquidazione compiuta ecceda i limiti della tariffa corrispondente a detto valore"; quanto alle ulteriori censure, le stesse sono formulate in modo generico.

3.1.- Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento di Euro 2700,00, di cui Euro 200,00 per spese a favore di B. G. ed A.G.; di Euro 2700,00, di cui Euro 200,00 per spese a favore di N.V.; di Euro 3200,00, di cui Euro 200,00 per spese, a favore di G.G.; oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 10-10-2011, n. 2412 Contratto di appalto

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Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data 3 dicembre 2010 e depositato il 15 dicembre successivo, la ricorrente ha impugnato la delibera della Giunta Comunale di Muggiò n. 101 del 27 luglio 2010 avente ad oggetto l’annullamento in autotutela "degli atti deliberativi di G.C. nn. 23 e 71 del 2006" di cui la ricorrente ha avuto piena conoscenza in data 27 ottobre 2010.

A sostegno del ricorso, in particolare in ordine alla competenza a realizzare una Caserma dei Carabinieri, vengono dedotte le censure di violazione di legge, eccesso di potere, incompetenza ed errore sui fatti e su provvedimenti amministrativi.

L’istituzione di Comandi sarebbe devoluta alla decisione del Comandante generale, con il coinvolgimento dei vertici militari e ministeriali. Nel caso di specie, la decisione del Comando generale di concerto con il Ministero dell’Interno e il suo Ufficio territoriale, ossia la Prefettura, non avrebbe potuto essere posta nel nulla da un atto dell’Ente locale, quale la deliberazione impugnata.

Ulteriori doglianze si riferiscono alla violazione di legge e all’eccesso di potere in relazione all’art. 7 della legge n. 241 del 1990.

La decisione comunale avversata, pur esplicando effetto nei confronti di diverse amministrazioni pubbliche e di un soggetto privato, non è stata preceduta da un procedimento volto a comparare gli interessi in potenziale conflitto e a garantire la tutela della posizione del privato inciso da una tale determinazione. Oltretutto, trattandosi di una decisione adottata in via di autotutela, sarebbe stata indispensabile l’instaurazione di un contraddittorio procedimentale; nessuna ragione ostativa a tale evenienza potrebbe essere addotta nel caso de quo, visti gli interessi in gioco e il tempo trascorso tra l’approvazione delle delibere che hanno dato inizio alla procedura – avvenuta nel 2006 – e quella impugnata che ne ha determinato l’arresto – del 2010. Del resto, anche in presenza di atti vincolati, il coinvolgimento del destinatario dell’atto da annullare in autotutela dovrebbe risultare doveroso.

Ulteriori censure afferiscono alla violazione di legge, all’eccesso di potere e all’errore sui fatti e su provvedimenti amministrativi.

Il Comune avrebbe stabilito unilateralmente di voler adottare una procedura ad evidenza pubblica per individuare il soggetto che dovrebbe realizzare la Caserma, assumendo l’illegittimità del comportamento degli organi statali coinvolti, senza peraltro avere alcuna competenza in proposito.

Inoltre vengono dedotte le censure di violazione di legge, travisamento dei fatti, eccesso di potere e contraddittorietà del provvedimento.

Erroneamente il Comune avrebbe ritenuto che la scelta del contraente richiedesse una procedura ad evidenza pubblica, non considerando che la realizzazione di una Caserma richiederebbe un certa riservatezza e quindi la necessità di svolgere trattative dirette con operatori affidabili, in deroga alla normativa sull’evidenza pubblica.

Infine, vengono dedotte le censure di violazione di legge, eccesso di potere e violazione di norme in materia di procedimento amministrativo di annullamento in autotutela.

Da ultimo la ricorrente chiede la liquidazione di un indennizzo a fronte della revoca di provvedimenti ad essa favorevoli.

Il Comune di Muggiò avrebbe violato le norme in materia di autotutela procedendo all’annullamento di una procedura già in fase molto avanzata e a distanza di un rilevante lasso di tempo dal suo inizio.

Si sono costituiti in giudizio il Comune di Muggiò e il Ministero dell’Interno, che hanno chiesto il rigetto del ricorso.

Alla pubblica udienza del 5 luglio 2011, su conforme richiesta dei procuratori delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

1. In via preliminare va esaminata l’eccezione formulata dalla difesa del Comune in relazione alla tardività del deposito di un documento da parte della ricorrente.

1.1. L’eccezione è fondata.

La difesa della ricorrente, nel corpo della memoria di replica, ha scannerizzato un documento del Ministero dell’Interno ed ha provveduto al suo deposito in data 14 giugno 2011, ossia oltre i termini previsti dall’art. 73 cod. proc. amm. – applicabile ratione temporis (cfr. Consiglio di Stato, VI, 16 febbraio 2011, n. 984) – che consente il deposito dei documenti fino a quaranta giorni liberi prima dell’udienza e delle memorie di replica fino a venti giorni liberi antecedenti.

Pertanto, tale atto non può essere preso in considerazione.

2. Passando al merito del ricorso, lo stesso è fondato.

3. Con le prime tre censure di ricorso, da esaminare congiuntamente, in quanto strettamente connesse, si assume l’illegittimità della delibera impugnata, giacché, in ordine alla realizzazione della Caserma dei Carabinieri, il Comune non sarebbe stato competente; inoltre, quest’ultimo, pur non essendo competente in materia e omettendo di coinvolgere nel relativo provvedimento le altre Amministrazioni pubbliche interessate, titolari del potere di intervento in materia, avrebbe trascurato di interessare anche la ricorrente, quale soggetto prescelto dagli organi statali per la realizzazione della predetta Caserma.

3.1. Le censure sono fondate, secondo quanto di seguito specificato.

La decisione del Comune di annullare in autotutela le delibere del 2006, con cui si era deciso di dar corso alla procedura di finanza di progetto per la scelta del contraente cui affidare la realizzazione della Caserma dei Carabinieri, è stata assunta senza il concorso delle Autorità statali individuate come competenti dalla normativa primaria. Difatti, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 16 del 1985 (ora abrogato dal D. Lgs. n. 66 del 2010, Codice dell’ordinamento militare), le Caserme dei Carabinieri, essendo destinate alla difesa, rientrano tra le opere pubbliche di natura militare (T.A.R. Lazio, Latina, 15 febbraio 1990, n. 79).

A ciò si ricollega un filone giurisprudenziale, che il Collegio condivide, secondo cui "per le opere militari (tra cui le caserme, pur se ubicate nell’ambito urbano) tutte le competenze di programmazione, localizzazione, progettazione, esecuzione e controllo, sono di esclusiva pertinenza dell’Autorità statale, con esclusione di qualsiasi competenza o intervento di altre Autorità regionali o comunali" (T.A.R. Sardegna, Cagliari, II, 6 settembre 2007, n. 1724).

Nel caso di specie, il Comune sarebbe intervenuto illegittimamente in un ambito non rientrante nella propria competenza, oltretutto senza nemmeno provvedere a coinvolgere gli organismi a ciò deputati, attraverso la convocazione, ad esempio, di una Conferenza di servizi.

3.2. Inoltre, l’adozione delle delibera impugnata, essendo avvenuta nell’esercizio del potere di autotutela, avrebbe richiesto necessariamente il coinvolgimento del soggetto privato inciso dal provvedimento adottato in precedenza.

Proprio in tema di gare pubbliche è stato affermato che "con la presentazione della domanda di partecipazione e, ancor più, con la predisposizione e l’inoltro dell’offerta, i soggetti concorrenti assumono una posizione differenziata e qualificata che giustifica la posizione di contro interessati ai quali è necessario comunicare l’avviso di avvio del procedimento ai sensi della legge sulla trasparenza amministrativa, al fine di consentire la difesa del bene della vita dato dalla chance di aggiudicazione" (Consiglio di Stato, V, 29 marzo 2011, n. 1922).

Questo principio vale a maggior ragione nel caso de quo, visto che il soggetto privato era stato individuato quale unico interlocutore e che, pertanto, poteva fino a quel momento vantare un interesse qualificato alla realizzazione, con il sistema della finanza di progetto, della Caserma dei Carabinieri (cfr. Consiglio di Stato, V, 6 ottobre 2010, n. 7334).

3.3. Sulla base delle suesposte considerazioni, le censure in precedenza scrutinate vanno accolte.

4. Ciò determina, previo assorbimento delle restanti doglianze, l’accoglimento del ricorso e l’annullamento dell’atto con lo stesso ricorso impugnato.

5. L’annullamento della delibera impugnata rende inammissibile la richiesta di indennizzo formulata dalla ricorrente, visto che quest’ultima viene reintegrata nella sua originaria posizione. E’ comunque fatto salvo l’ulteriore esercizio dei poteri amministrativi in capo alle Autorità competenti.

6. In ragione della novità e della complessità della vicenda, le spese possono essere compensate tra le parti del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’atto con lo stesso ricorso impugnato. Dichiara inammissibile la richiesta di indennizzo formulata dalla ricorrente.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 19-05-2011) 05-10-2011, n. 36129 Falsità ideologica

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Svolgimento del processo

Con sentenza in data 6 febbraio 2009 la Corte d’Appello di Roma, in ciò confermando la decisione assunta dal locale Tribunale (invece riformata in altre parti), ha riconosciuto R.N. e V.A. responsabili, in concorso fra loro e con altri, del delitto di falsità ideologica continuata in atti pubblici per avere, quali funzionari dell’ufficio di Motorizzazione Civile di Roma, collaudato per la nazionalizzazione in molteplici occasioni dei motocicli Harley Davidson senza che fosse effettuato il controllo sulla regolarità amministrativa e quindi implicitamente attestando l’esistenza dei requisiti prescritti; avviando poi le pratiche alla immatricolazione, che invece non avrebbe dovuto aver luogo, attese le irregolarità che le inficiavano. Con la stessa sentenza ha tenuto fermo il proscioglimento dei predetti imputati in ordine al reato di cui all’art. 323 c.p. per intervenuta prescrizione.

La prova degli illeciti consumati è stata tratta dalle deposizioni dei militari della Guardia di Finanza, segnatamente del maggiore P., e dalla documentazione acquisita nel corso delle indagini. Ne è scaturito il convincimento che, nei casi contemplati dall’imputazione, il collaudo dei motocicli non fosse stato sospeso, ma portato a termine e fatto seguire dall’immatricolazione, sebbene la documentazione fosse lacunosa, quando non addirittura falsa, ovvero priva delle traduzioni giurate degli atti in lingua inglese.

Hanno proposto congiuntamente ricorso per cassazione il R. e il V., affidandolo a tre motivi.

Col primo motivo i ricorrenti deducono vizio di motivazione della sentenza, per avere la Corte di merito omesso di considerare che i documenti richiesti per la pratica di nazionalizzazione erano gli stessi necessari per l’Iscrizione al P.R.A.: sicchè, non essendosi rilevata alcuna irregolarità nel fascicolo del P.R.A., così come del resto non erano emerse irregolarità alla dogana, si sarebbe dovuto concludere che la documentazione era in regola anche al momento della nazionalizzazione. Osservano che la eventuale falsità dei documenti avrebbe potuto causare la sospensione della pratica soltanto se palese: ipotesi che non era stata accertata nei casi in contestazione.

Col secondo motivo i ricorrenti denunciano carenza motivazionale in ordine al dolo. Si richiamano alla situazione caotica e di eccezionale pressione lavorativa verificatasi all’Indomani dell’entrata in vigore del nuovo Codice della Strada. Si addentrano poi in una dettagliata disamina dei vari argomenti addotti nella sentenza impugnata a sostegno dell’ipotesi accusatoria, contrastandoli patitamente anche con richiamo alle singole pratiche interessate dalla imputazione e alla relativa documentazione, allegata in più parti al ricorso.

Col terzo motivo i ricorrenti impugnano la conferma del proscioglimento per estinzione del reato di abuso d’ufficio, sostenendo non esservi stata alcuna violazione di procedura o di legge e contestando, altresì, la sussistenza di un vantaggio patrimoniale per chicchessia.

Motivi della decisione

I ricorsi degli imputati R. e V., confluiti nell’atto d’impugnazione congiunto, sono privi di fondamento.

Va rilevato innanzi tutto che la prova logica d’innocenza, che essi pretendono di trarre dalla circostanza che negli uffici del P.R.A. non siano state rilevate le carenze e falsità documentali cui l’imputazione a loro carico si riferisce, si traduce nella prospettazione del fatto storico (sotto il profilo della pretesa insussistenza delle carenze e falsità) alternativa a quella motivatamente accreditata dal giudice di merito: il che non è consentito nel giudizio di cassazione. Per di più l’efficacia argomentativa della deduzione non è tale da scardinare la logica del provvedimento gravato, che si fonda sulla constatazione, da parte dei militari della Guardia di Finanza, della palese incongruità della documentazione riguardante le pratiche di collaudo e immatricolazione dei motocicli analiticamente individuati nell’allegato facente parte integrante del capo d’imputazione: incongruità che in taluni casi dipendeva dalla mancanza fisica di documenti necessari all’espletamento della pratica, in altri casi dalla falsità dei documenti stessi, in altri ancora dalla mancanza della prescritta traduzione giurata. Si trattava, in ogni caso (anche in quello di falsità), di vizi documentali di immediata evidenza che non sarebbero dovuti sfuggire all’occhio esercitato dei funzionari della Motorizzazione, così come non sono sfuggiti alla Guardia di Finanza.

Muovendo da tali presupposti fattuali, e considerato che l’esistenza di così gravi e riconoscibili vizi della documentazione avrebbe dovuto dare luogo alla sospensione della pratica di collaudo e immatricolazione, nell’avervi ciò nonostante dato seguito, implicitamente attestando l’esito positivo dei controlli documentali, la Corte d’Appello ha ravvisato l’Illecito penale oggetto di contestazione.

Il percorso motivazionale della sentenza impugnata si dimostra ineccepibile sul piano logico e rispettoso delle norme giuridiche;

onde non vale ad inficiarne la consequenzialità la sola constatazione che i medesimi vizi documentali, malgrado la loro evidenza, abbiano superato il vaglio di altri organi della pubblica amministrazione.

Le condizioni di singolare pressione lavorativa, in cui gli imputati sostengono di aver dovuto operare nella fascia temporale interessata dall’imputazione, non vale a corroborare l’assunto circa la mancanza del dolo. In tema di falsità ideologica in atto pubblico l’elemento soggettivo che integra la fattispecie criminosa è il dolo generico, il quale consiste nella consapevolezza e volontà di attestare un fatto (nel caso specifico l’avvenuto controllo, con esito positivo, della regolarità della documentazione) contrario alla verità. Ne consegue che il pubblico ufficiale il quale, nell’esercizio delle sue funzioni, attesta una regolarità documentale in realtà insussistente, per avere omesso il relativo controllo o contro l’esito del controllo effettivamente eseguito, non può sostenere l’involontarietà della falsa attestazione solo perchè spintovi dall’urgenza di far luogo agli adempimenti: ciò potendo influire, al più, sulla valutazione dei motivi a delinquere.

Le contestazioni mosse dai ricorrenti in ordine alle singole irregolarità inficianti le diverse pratiche di collaudo contemplate dall’imputazione involgono questioni strettamente connesse al merito e implicano la disamina dei documenti allegati al fascicolo processuale. A tanto non è consentito accedere nel giudizio di cassazione: in proposito non sarà inutile ricordare che, per consolidata giurisprudenza, pur dopo la modifica legislativa dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), introdotta dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8, al giudice di legittimità resta preclusa – in sede di controllo sulla motivazione – la rivisitazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Cass. 15 marzo 2006 n. 10951); e il riferimento ivi contenuto anche agli "altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame" non vale a mutare la natura del giudizio di legittimità come dianzi delimitato, rimanendovi comunque estraneo il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali (Cass. 22 marzo 2006 n. 12634).

Per quanto si riferisce, da ultimo, all’imputazione di cui all’art. 323 c.p., la motivazione addotta dalla Corte territoriale è giuridicamente corretta e logicamente congrua. La norma incriminatrice punisce il conseguimento, per sè o per altri, di un ingiusto vantaggio attraverso la violazione di norme di legge o regolamentari. Orbene, il vantaggio procurato a S.G. è stato ravvisato dal giudice di merito nell’avvenuta immatricolazione di motoveicoli che, alla stregua della documentazione allegata alla pratica, non sarebbe stato potuto ottenere secondo legge. La violazione di norme è stata individuata nella consumazione dell’illecito penale di cui all’art. 479 c.p., in conformità al capo d’imputazione sub S. A fronte di tale constatazione, bene ha operato la Corte d’Appello nel rilevare che la mancanza dei presupposti (prova evidente di innocenza) per l’assoluzione nel merito ex art. 129 c.p.p., comma 2, ha reso legittimo il proscioglimento per estinzione del reato statuito dal Tribunale, stante la prescrizione medio tempore maturata.

Il rigetto dei ricorsi, che inevitabilmente consegue a quanto fin qui argomentato, comporta la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

la Corte rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 03-10-2011) 24-10-2011, n. 38268

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza in data 27.04.2010 il Gip del Tribunale di Rovereto assolveva H.B. dal reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6, comma 3, perchè il fatto non sussiste, rilevando l’effetto abrogatrice della fattispecie, in relazione ai soggetti clandestini, come l’anzidetto imputato, prodottosi a seguito della L. n. 94 del 2009. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore generale territoriale che motivava l’impugnazione deducendo: la L. n. 94 del 2009 non aveva prodotto l’effetto sostenuto dal Gip. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria in data 08.07.2010, richiedeva l’annullamento dell’impugnata sentenza.

4. Il ricorso della pubblica accusa, infondato, deve essere rigettato.

Ed invero deve rilevare questa Corte come, in ordine al reato ascritto al predetto imputato, sia intervenuta recente decisione di questa sede di legittimità nella sua massima espressione nomofilattica (v. Cass. Pen. Sez. Unite, n. 16453 in data 24.02.2011, Rv. 249546, P.M. in proc. Alacev) che ha statuito che la sopravenuta L. 94/2009 ha effettivamente comportato l’abolitio criminis del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6, comma 3, nei confronti degli immigrati in posizione irregolare. Tale essendo, pacificamente, lo status dell’ H., come risultante in atti, e dovendosi qui condividere l’anzidetto dictum di questa Corte regolatrice, è di evidente conseguenza che l’assoluzione dell’imputato, decisa nell’impugnata sentenza, con motivazione corrispondente a quella poi adottata dalle Sezioni Unite di questa Corte, non possa essere oggetto di annullamento, siccome del tutto correttamente pronunciata.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

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