Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 28-04-2011) 09-06-2011, n. 23300 omicidio colposo

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) La Corte d’Appello di Brescia, con sentenza 1 giugno 2006, in accoglimento degli appelli proposti dal Procuratore generale presso la medesima Corte e dalla parte civile, ha riformato la sentenza 14 novembre 2007 del Tribunale di Bergamo, sez. dist. di Treviglio – che aveva assolto con la formula "per non aver commesso il fatto" B.M. dal delitto di cui all’art. 589 c.p. commesso in (OMISSIS) in danno di V.C. – e ha condannato il predetto alla pena di mesi quattro di reclusione.

I giudici di merito hanno accertato che la vittima, un bambino di anni dieci, si era recato insieme al padre e alle sorelle in un esercizio pubblico di bar ristorante gestito da B., sito nel comune indicato e dotato di un’area attrezzata per il gioco dei bambini adibita a pic nic nella quale si trovavano anche due laghetti. In uno di questi due laghetti era caduto il bambino che vi aveva trovato la morte per annegamento.

Il primo giudice ha escluso che dell’evento fosse da ritenere responsabile B. – cui era stato addebitato di non aver segnalato adeguatamente il divieto di balneazione e di proteggere le sponde con barriere – ritenendo che l’evento fosse riconducibile esclusivamente all’omessa sorveglianza da parte dei familiari del bambino, che alcuna posizione di garanzia esistesse in capo a B. e rilevando comunque che il divieto di balneazione era segnalato.

La Corte d’Appello è andata di contrario avviso. Ha confermato l’infondatezza dell’addebito riguardante l’omessa segnalazione del divieto di balneazione mentre ha ritenuto (pur in presenza di una concausa costituita dalla mancata sorveglianza da parte del genitore) che la responsabilità dell’imputato dovesse essere affermata per la mancata predisposizione di barriere o di altre protezioni lungo le sponde del laghetto nel quale il bambino era annegato. Ha rilevato che l’imputato non aveva rimosso una situazione di pericolo derivante anche dalla natura dei laghetti che avevano un fondo fangoso e viscido. Irrilevante è stata ritenuta l’esistenza di un regolamento, peraltro predisposto in data incerta, affisso all’interno del bar che disciplinava l’accesso ai laghetti vietato ai minori non accompagnati.

2) Contro la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso personalmente B.M. il quale ha dedotto i seguenti motivi di censura:

il vizio di motivazione con riferimento all’esistenza del regolamento non rinvenuto all’atto del sopralluogo eseguito dai funzionari ASL solo per la superficialità di questo accesso;

– la violazione degli artt. 40 e 589 c.p. e art. 2050 c.c. perchè, in capo all’imputato, non esisteva alcun obbligo di impedire l’evento; l’obbligo di apporre transenne – peraltro impossibile perchè i laghetti sono soggetti a spostamenti – non sarebbe infatti previsto da alcuna norma; comunque l’esistenza delle transenne non avrebbe potuto impedire il verificarsi dell’evento addebitabile al solo genitore che peraltro conosceva perfettamente la situazione dei luoghi;

l’omessa assunzione di una prova decisiva costituita dalla testimonianza del responsabile del servizio faunistico caccia e pesca della provincia di Bergamo su aspetti rilevanti (spostamento dei laghetti, loro caratteristiche, idoneità delle recinzioni).

3) Il ricorso è inammissibile sotto diversi profili.

Il primo motivo è privo di alcuna decisività. La sentenza di appello ha infatti escluso, come si è già accennato, l’addebito di colpa riferibile alla mancata segnalazione del pericolo; e ha ritenuto irrilevante che esistesse un regolamento disciplinante l’accesso ai laghetti.

Trattasi di valutazione incensurabile posto che l’addebito residuo riguardava la mancata predisposizione di opere che impedissero o ostacolassero l’accesso ai laghetti e – in ordine alla possibilità di ritenere accertata l’esistenza di questa omissione – la presenza del regolamento è priva di alcuna rilevanza decisiva che peraltro neppure il ricorrente riesce ad individuare.

4) Parimenti priva di alcuna decisività è la prova la cui assunzione sarebbe stata omessa.

Com’è noto il vizio denunziato, previsto dall’art. 606 c.p.p., lett. d), è configurabile quando non sia stato ammesso un mezzo di prova che, in astratto, poteva determinare una diversa valutazione da parte del giudice inficiando il giudizio formulato.

Nel caso in esame il ricorrente neppure ha provato a indicare le ragioni della decisività limitandosi ad affermare che l’assunzione del testimone poteva "far chiarezza su diversi aspetti, quali quello sullo spostamento dei laghetti, sulle caratteristiche dei laghetti adibiti a pesca e sulle eventuali e denegate recinzioni risultanti più idonee per il laghetto". Insomma dalla stessa prospettazione del ricorrente non emerge alcun carattere di decisività ma solo l’esigenza di "far chiarezza". 5) Il secondo motivo di ricorso è invece manifestamente infondato per quanto riguarda l’affermazione dell’inesistenza di una posizione di garanzia; esistenza che non deve essere necessariamente ricollegata ad una norma che la preveda e disciplini.

La giurisprudenza di legittimità ha più volte riaffermato che la posizione di garanzia può avere una fonte normativa non necessariamente di diritto pubblico ma anche di natura privatistica, anche non scritta e che addirittura possa trarre origine da una situazione di fatto, da un atto di volontaria determinazione, da una precedente condotta illegittima che costituisca il dovere di intervento e il corrispondente potere giuridico, o di fatto, che consente al soggetto garante, attivandosi, di impedire l’evento (si vedano Cass., sez. 4, 22 ottobre 2008 n. 45698, rv. 241759, Fonnesu, con riferimento al caso dell’ospite di un albergo annegato nel corso di un bagno in piscina in orario in cui non era garantita l’assistenza; 12 ottobre 2000 n. 12781, Avallone, rv. 217904; 21 maggio 1998 n. 8217, Fornari, rv. 212144; 1 ottobre 1993 n. 11356, Cocco, rv. 197354).

Non è dunque necessario che la posizione di garanzia derivi da una fonte normativa essendo sufficiente che sia ricollegata all’esercizio di un’attività pericolosa o che comunque presenti fonti di pericolo che è obbligo dell’agente eliminare.

Quanto alla posizione di garanzia del genitore è del tutto ovvio che si tratta di più posizioni di garanzia che possono coesistere come è generalmente riconosciuto.

Quanto al secondo aspetto della censura si osserva che la Corte di merito ha fornito adeguata motivazione sulla possibilità di apporre barriere non superabili, o superabili con difficoltà, dai bambini che avrebbero potuto evitare il verificarsi dell’evento; ha anche valutato l’esigibilità di questa condotta tenendo conto delle dimensioni molto ridotte del laghetto dove si è verificato l’evento.

In conclusione trattasi di motivazione che, non presentando alcun aspetto di illogicità o contraddittorieta, si sottrae al vaglio di legittimità. 6) Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso conseguono le pronunzie di cui al dispositivo.

Con riferimento a quanto statuito dalla Corte costituzionale nella sentenza 13 giugno 2000 n. 186 si rileva che non si ravvisano ragioni per escludere la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità in considerazione della palese violazione delle regole sul giudizio di legittimità.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 08-06-2011) 23-06-2011, n. 25298 Trasmissione di atti

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ordinanza in data 14.09.2010 il Gip del Tribunale di Alba dichiarava inammissibile l’opposizione proposta da M. F. avverso il decreto penale di condanna 21.01.2005, respingendo la tesi dell’opponente secondo cui tale decreto era nullo per mancata nomina di un difensore d’ufficio e rilevando, comunque, che la nullità era stata sanata con la proposizione dell’opposizione.- 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l’anzidetto M. che motivava l’impugnazione deducendo l’omessa nomina di un difensore d’ufficio e l’omesso avviso allo stesso configuravano nullità assoluta deducibile in ogni stato e grado.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte depositava quindi requisitoria con la quale richiedeva annullamento senza rinvio.

4. Il ricorso, fondato nei termini di cui alla seguente motivazione, deve essere accolto.

Ed invero sulla questione giuridica sottesa alla proposta impugnazione, occorre rilevare come si sia consolidata la prevalente giurisprudenza di questa Corte di legittimità nel ritenere la nullità del decreto penale di condanna ove lo stesso, dopo la novella n. 60/2001, non sia stato notificato ad un difensore d’ufficio che il Gip deve nominare, in difetto di un già nominato difensore di fiducia, e come tale nullità, investendo direttamente il diritto di difesa, sia assoluta e rilevabile in ogni stato e grado (cfr. Cass. Pen. Sez. 6, n. 29398 in data 11.06.2009, Rv. 244470, Flocea; ecc.).- In realtà deve ritenersi che il diritto di difesa non possa essere compiutamente esercitato senza avviso anche al difensore (da nominare eventualmente d’ufficio ex art. 460 c.p.p., comma 3) e che l’eventuale opposizione che l’imputato abbia proposto non sani la nullità, posta la necessità, richiesta ex lege, che il diretto interessato eserciti il suo diritto, nei termini, in forma assistita. Si impone pertanto annullamento senza rinvio dell’impugnata ordinanza che diversamente ha statuito. Gli atti vanno restituiti al Gip del Tribunale di Alba perchè proceda alla notifica non effettuata, ora da fare in favore del difensore di fiducia nel frattempo nominato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Gip del Tribunale di Alba per la notifica ai sensi dell’art. 460 c.p.p., comma 3.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 29-11-2011, n. 25245 Godimento ed utilizzazione del bene locato

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 15 settembre 2009, la Corte di appello di Palermo confermava la decisione del primo giudice, nella parte in cui la stessa aveva dichiarato risolto, per inadempimento della concedente, il contratto di locazione di spazi pubblicitari, sulle pensiline di fermata di proprietà della azienda municipalizzata di trasporti AMAT di Palermo, così accogliendo la domanda dell’attrice DAMIR s.r.l. risultata vincitrice della gara di aggiudicazione del 10 febbraio 1999.

Le perizie giurate prodotte erano state confermate dalle dichiarazioni dei testimoni, dalle quali era risultato che la AMAT aveva consegnato spazi del tutto inidonei a realizzare l’interesse del conduttore DAMIR (mancava la illuminazione delle pensiline, i pannelli nei quali avrebbe dovuto essere inserita la pubblicità erano per la maggior parte inservibili). Certamente la AMAT si era impegnata, secondo capitolato, a consegnare le pensiline nelle quali doveva essere affissa la pubblicità in buone condizioni. Questa obbligazione non poteva essere considerata come obbligazione secondaria, poichè le condizioni della cosa da consegnare dovevano essere corrispondenti all’uso pattuito. La attività pubblicitaria si basa su aspetti strettamente connessi alla immagine ed all’estetica, e l’attività della DAMIR, pertanto, doveva ritenersi gravemente pregiudicata dal pessimo stato di manutenzione delle pensiline e dei pannelli pubblicitari.

Tuttavia, mentre il giudice di primo grado aveva riconosciuto alla DAMIR un risarcimento danni di Euro 420.000,00 oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo, i giudici di appello avevano escluso qualsiasi risarcimento del danno, in mancanza di prova del lucro cessante e del danno emergente, rilevando che la originaria attrice non aveva fornito prova alcuna di tali danni e che la mancanza di prova non poteva essere sopperita dalla consulenza tecnica di ufficio svolta.

I giudici di appello, conseguentemente, limitavano la condanna di AMAT alla sola restituzione della somma di L. cinque milioni incamerata a titolo di deposito cauzionale in forza del capitolato.

Avverso tale decisione DAMIR ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi illustrati da memoria.

Resiste con controricorso AMAT, proponendo a sua volta ricorso incidentale (che non può intendersi condizionato) relativamente all’errata individuazione dell’inadempimento contrattuale.

Motivi della decisione

Deve innanzi tutto disporsi la riunione dei ricorsi proposti contro la medesima decisione.

E’ opportuno esaminare per primo, per evidenti ragioni di ordine logiche, il ricorso incidentale.

Con esso AMAT deduce (con il primo motivo) violazione e falsa applicazione dell’art. 1375 c.c. nonchè vizi della motivazione, censurando la decisione della Corte territoriale che aveva fondato il proprio convincimento in ordine alla responsabilità per inadempimento contrattuale sul cattivo uso delle pensiline di fermata. Solo alcune delle pensiline esaminate dalle perizie prodotte erano risultate in cattivo stato di manutenzione. I giudici di appello non avevano tenuto conto delle buone condizioni in cui si presentavano le altre pensiline, di cui all’elenco allegato.

Con il secondo motivo del ricorso incidentale AMAT denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1576 c.c., comma 2, e dell’art. 1578 c.c. in relazione all’art. 4 del capitolato speciale di appalto e all’art. 15 del bando di gara in relazione agli artt. 1362 e 1363 c.c..

Le spese di manutenzione delle pensiline erano a carico della società aggiudicataria, la quale era pienamente a conoscenza delle condizioni in cui le stesse si presentavano. La maggior parte delle pensiline necessitavano solo di operazioni di pulizia ordinaria, solo alcune delle strutture consegnate presentavano gravi difetti (ma per queste AMAT si era già offerto di escluderle dal computo del canone di locazione).

Del tutto prevalente, pertanto, doveva considerarsi la gravità dell’inadempimento imputabile alla DAMIR, con conseguente attribuzione della causa di risoluzione in capo alla stessa. Osserva il Collegio:

i due motivi, da esaminare congiuntamente, sono inammissibili ancor prima che infondati.

Con motivazione adeguata, che sfugge ad ogni censura, i giudici di appello hanno spiegato le ragioni per le quali doveva considerarsi prevalente la responsabilità di AMAT ai fini della valutazione della gravità dell’inadempimento. La ricorrente principale con vari motivi censura la decisione della Corte palermitana nella parte in cui la stessa ha rigettato la sua domanda di risarcimento del danno derivato dall’inadempimento di AMAT alle obbligazioni contrattualmente assunte.

1) art. 167 c.p.c., comma 1 e art. 2697 c.c. omessa insufficiente e contraddittoria motivazione.

AMAT non aveva preso posizione in ordine alla domanda della attrice, sicchè la quantificazione dei danni doveva ritenersi non contestata.

2) 116 primo comma epe e omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, il giudice – osserva ancora la ricorrente principale – può desumere argomenti di prova dal comportamento tenuto dalle parti durante il processo.

3) Violazione artt. 112 e 342 c.p.c., art. 111 Cost., comma 6 e art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, i listini prezzi prodotti da DAMIR non erano stati oggetto di contestazione da parte di AMAT. La consulenza tecnica di ufficio aveva confermato i valori espressi nella decisione di primo grado.

4) Violazione art. 183 c.p.c. e dei principi in tema di decadenza e preclusioni nel processo civile, violazione art. 111 Cost. del principio del contraddittorio e del diritto alla difesa.

5) Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, DAMIR aveva prodotto i listini prezzi nei tempi previsti dall’art. 183 c.p.c. senza mai modificare la propria domanda.

6) Violazione del principio dispositivo delle prove, art. 115 c.p.c. e art. 2697 c.c. violazione art. 116 c.p.c., comma 2, art. 2729 c.c. omessa insufficiente motivazione.

7) Violazione e falsa applicazione art. 1226 c.c. e artt. 115 e 132 c.p.c. violazione del giudicato interno e dell’art. 329 c.p.c.. La decisione di primo grado non era stata espressamente censurata in grado di appello, sicchè la stessa doveva considerarsi passata in giudicato (il motivo di impugnazione riguardava, infatti, solo l’ammontare riconosciuto dal primo giudice). Pertanto il giudice di appello ben avrebbe potuto/dovuto procedere ad una valutazione equitativa del danno, incontestato nella sua esistenza. Ciò sulla base di consolidata giurisprudenza di questa Corte (2009/7306 e 2007/13288).

I sette motivi del ricorso principale sono inammissibili.

Attraverso la denuncia di violazione di norme di legge, DAMIR sollecita una diversa interpretazione delle risultanze processuali, inammissibile in questa sede. Del tutto infondati sono i rilievi della ricorrente principale in ordine al passaggio in giudicato della decisione di primo grado (impugnata da AMAT sia con riferimento all’an che al quantum).

I giudici di appello hanno spiegato le ragioni per le quali non hanno ritenuto di poter riconoscere alcuna somma a titolo di risarcimento del danno emergente e lucro cessante.

A fronte motivate conclusioni si infrangono tutte le censure sollevate dalla DAMIR con i vari motivi del ricorso principale.

La Corte territoriale ha spiegato che mancava qualsiasi prova concreta delle spese sostenute e dei mancati guadagni conseguenti alla impossibilità di svolgere la attività pattuita.

La decisione impugnata appare in tutto conforme alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, per la quale l’accoglimento della domanda di risarcimento del danno da lucro cessante cessante o da perdita di "chance" esige la prova – che può essere anche presuntiva – dell’esistenza di elementi oggettivi e certi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità e non di mera potenzialità, l’esistenza di un pregiudizio che sia economicamente valutabile.

In questa prospettiva, i giudici di appello hanno coerentemente concluso che neppure la consulenza tecnica di ufficio – dagli stessi disposta – poteva in qualche modo sopperire alla assoluta genericità della domanda risarcitoria proposta da DAMIR. Conclusivamente entrambi i ricorsi devono essere rigettati.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di questo giudizio, in ragione della reciproca soccombenza.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. V, Sent., 02-08-2011, n. 4557 Procedimento

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Svolgimento del processo

Con il ricorso in appello in esame la Provincia di Ancona ha chiesto l’annullamento o la riforma della sentenza del T.A.R. Marche n. 1242/2009 con la quale era stato accolto il ricorso proposto da Italia Nostra – Associazione Nazionale per la Tutela del Patrimonio Storico Artistico e Naturale della Nazione contro la deliberazione del Consiglio Provinciale di Ancona 13.4.2005 n. 14, di approvazione del PPAE e gli ulteriori atti in epigrafe indicati, nell’assunto che esso Piano non contenesse elementi cartografici sufficienti per completare la mappa delle aree di divieto e per affermare che le aree coltivabili in parziale esenzione ai divieti erano state individuate a seguito di una completa attività istruttoria.

A sostegno del gravame sono stati dedotti i seguenti motivi:

1.- Sulla irricevibilità ed inammissibilità del ricorso:

1.1.- Tardività, violazione e mancata applicazione della legge regionale Marche n. 71/1997. Immediata efficacia della deliberazione del Consiglio Provinciale n. 14 del 2006. Irrilevanza dell’atto regionale di controllo successivo "cd positivo" ai fini della decorrenza del "dies a quo".

1.2.- Inammissibilità per mancata impugnativa della deliberazione provinciale n. 88 del 2004, della quale la deliberazione n. 14 del 2006 è, per l’aspetto censurato in sentenza, meramente confermativa.

1.3.- Difetto di giurisdizione in favore del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche in ordine alla presunta violazione della normativa di tutela idrogeologica del Monte S. A..

1.4.- Inammissibilità per carenza di lesività immediata del PPAE in ragione della sua configurazione alla luce della strutturazione del procedimento impostato dalla Provincia di Ancona.

1.5.- Inammissibilità per la natura confermativa del PRAE ad opera del PPAE.

2.- Sulla ritenuta illegittimità del PPAE per asserita violazione della legge regionale n. 71/1997 a causa della asserita mancanza di cartografie alla deliberazione "n 13 7 05" e sull’asserita carenza di motivazione ex art. 3, comma 1, della l. n. 241/1990:

La cartografia risultava dal complesso degli atti del procedimento amministrativo.

Con deliberazione n. 550 del 2009 è stato precisato il percorso istruttorio seguito dalla Provincia di Ancona per l’individuazione del bacino di C. di Monte S. A..

Il provvedimento de quo è un atto di pianificazione e programmazione a contenuto generale, sicché poteva non essere motivato.

E’ illogico quanto sostenuto in sentenza sulla necessità di una cartografia quale elemento motivazionale indiretto della deliberazione de qua.

Con atto notificato il 3.5.2010 e depositato il 4.5.2010 è intervenuta ad adiuvandum in giudizio la C. della Rossa s.p.a., che ha concluso per l’accoglimento dell’appello.

Con memoria depositata il 7.5.2010 si è costituita in giudizio la ditta R & V di E. M. e C s.a.s., che ha concluso per l’accoglimento del ricorso in appello.

Con atto notificato l’8.5.2010 e depositato il 10.5.2010 si è costituita in giudizio ed ha proposto appello incidentale Italia Nostra – Associazione Nazionale per la Tutela del Patrimonio Storico Artistico e Naturale della Nazione, che ha in primo luogo eccepito la inammissibilità e la improcedibilità dell’appello per carenza di interesse ed intervenuta acquiescenza (essendo stata adottata dalla Provincia di Ancona la deliberazione n. 510/2009 che ha confermato il piano delle attività estrattive approvato con la delibera n. 14/2005, integrando la relazione tecnica con tavole di lavoro); in secondo luogo ha dedotto la infondatezza dell’appello ed ha riproposto, ex art. 346 c.p.c., tutte le censure svolte nel ricorso di primo grado e non esaminate, o respinte, chiedendone l’accoglimento.

Con atto notificato il 10.5.2010 e depositato il 28.5.10 sono intervenuti ad opponendum G. V. B., in proprio e quale titolare della ditta B&B R. N. P. di G., S. U., in proprio e quale titolare della Country house Borgo Belfiore, P. V., in proprio e quale titolare dell’agriturismo "L.", M. G. P., in proprio e quale titolare dell’agriturismo M., A. S., in proprio e quale titolare del P. D. R., Country house, B. V., in proprio e quale titolare della L. P., S. W. L., in proprio e quale legale rappresentante della azienda agrituristica S., L. T. E. I. C. società agricola cooperativa, e Azienda Agricola S. S. s.r.l.. Dette parti hanno dedotto la infondatezza dell’appello e ne hanno chiesto la reiezione.

Con atto notificato il 10.5.2010 e depositato in pari data sono intervenuti in giudizio ad adiuvandum il Consorzio C. A. S.r.l. e l’ATI C. S.r.l./Q. S.r.l., concludendo per l’accoglimento dell’appello.

Con memoria depositata il 28.5.2010 la costituita Italia Nostra si è opposta all’accoglimento della istanza di sospensione della impugnata sentenza ed ha ribadito tesi e richieste.

Con memoria depositata il 28.5.2010 i suddetti G. V. B. ed altri interventori ad opponendum hanno chiesto la reiezione di detta istanza di sospensione ed hanno sostanzialmente ribadito tesi e richieste.

Con note depositate il 3.6.2010 la intervenuta C. della Rossa s.p.a. ha instato per l’accoglimento della istanza di sospensione cui sopra si è fatto cenno.

Con atto notificato e depositato il 3.6.2010 è intervenuta ad opponendum l’A.N.P.I. – Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, che ha dedotto la infondatezza dell’istanza cautelare ed ha concluso per la reiezione dell’appello.

Con memoria depositata il 3.6.2010 la ditta R & V di E. M. e C s.a.s., ha contestato la fondatezza della eccezione di improcedibilità del ricorso formulata da Italia Nostra ed ha concluso per l’accoglimento dell’appello.

Con memoria depositata il 4.6.2010 la Provincia di Ancona ha contestato la fondatezza della eccezione di inammissibilità dell’appello a seguito della emanazione della deliberazione n. 550/2009 (perché questa non avrebbe portata confermativa, autoritativa e precettiva, ma ricognitoria) e ha contestato la fondatezza della eccezione di tardività del ricorso e di violazione del divieto di formulazione di nuove eccezioni in appello (che sarebbe inapplicabile a quelle rilevabili d’ufficio); inoltre ha contestato la ammissibilità dell’intervento degli imprenditori turistici e dell’ANPI (perché, vantando un interesse identico a quello della parte ricorrente in primo grado avrebbero dovuto proporre autonomo ricorso) ed ha ribadito tesi e richieste.

Con memoria notificata il 25.5.2010 e depositata l’8.6.2010 è intervenuto ad adiuvandum il dott. E. Avenanti, proprietario del terreno oggetto di preliminare di vendita con Gola della Rossa s.p.a., ed ha concluso per l’accoglimento dell’appello.

Con memoria depositata il 21.9.2010 si è costituita in giudizio la Regione Marche, che ha dedotto la fondatezza dell’appello, concludendo per il suo accoglimento.

Con memoria depositata l’1.10.2010 il dott. E. Avenanti ha contestato la richiesta di reiezione della eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado per mancata notifica ai controinteressati e per tardività, ha contestato la fondatezza nel merito dello stesso e dell’appello incidentale di Italia Nostra; ha quindi concluso per l’accoglimento dell’appello.

Con memoria depositata l’8.10.2010 il Consorzio C. A. S.r.l. e l’ATI C. S.r.l./Q. S.r.l., hanno evidenziato la sussistenza del loro interesse ad intervenire in giudizio ad adiuvandum in quanto operatori commerciali bloccati dall’annullamento del PPAE ed hanno contestato la sussistenza di interesse delle parti intervenute ad opponendum in quanto non avrebbero provato la sussistenza di pregiudizi dall’autorizzazione alla attività estrattiva; inoltre hanno evidenziato la fondatezza dell’appello, concludendo per l’accoglimento.

Con memoria depositata l’8.10.2010 i titolari di attività agroturistica intervenuti ad opponendum hanno ribadito tesi e richieste.

Con memoria depositata l’8.10.2010 L’Associazione Italia Nostra ha contestato le avverse difese ed ha ribadito tesi e richieste.

Con memoria depositata l’8.10.2010 la Provincia di Ancona si è costituita in riferimento all’appello incidentale di Italia Nostra e ne ha chiesto la reiezione, inoltre, con memoria depositata in pari data, ha ribadito tesi e richieste.

Con note depositate l’8.10.2010 la C. G. D. R. s.p.a. ha ribadito tesi e richieste.

Con memoria depositata il 4.1.2011 la Associazione Italia Nostra ha eccepito la tardività del deposito della relazione giurata dell’ing. Renzi, effettuata in data 22.10.2010 e, evidenziato che il suddetto era il responsabile del procedimento, si è riportata ad altra perizia giurata dell’ing. Marcellini.

Con memoria depositata il 14.1.2011 la Provincia di Ancona ha eccepito che il ricorso di primo grado sarebbe inammissibile perché l’atto impugnato modificava riduttivamente le previsioni estrattive ed ha invocato l’applicabilità al provvedimento impugnato dell’art. 21 octies della l. n. 241/1990.

Alla pubblica udienza del 25.1.2011 il ricorso in appello è stato trattenuto in decisione alla presenza degli avvocati delle parti come da verbale di causa agli atti del giudizio.

Motivi della decisione

1.- Con il ricorso in appello in esame la Provincia di Ancona ha chiesto la riforma della sentenza del T.A.R. Marche in epigrafe specificata, con la quale è stato accolto il ricorso proposto per l’annullamento della deliberazione del Consiglio Provinciale di Ancona 13.4.2005 n. 14 (di approvazione del P.P.A.E.), della determinazione 20.9.2005 n. 470 del Dirigente del VII settore della citata Provincia (con la quale sono state apportante al PPAE le correzioni richieste dalla Regione ai sensi degli artt. 15 della l.r. Marche n. 46/1992 e 7 della l.r. n. 10/1999), della deliberazione di Giunta Regionale 7.11.2005 n. 1357 (avente ad oggetto verifica di compatibilità delle aree di esenzione individuate nel P.P.A.E. e non cartografate nel P.R.A.E.) e degli atti istruttori connessi come indicati in ricorso.

2.- Innanzi tutto la Sezione deve verificare la ammissibilità dell’intervento in giudizio ad adiuvandum delle aziende agroturistiche in epigrafe indicate e dell’ANPI, contestata dalla difesa della appellante Provincia di Ancona nell’assunto che, vantando un interesse identico a quello della parte ricorrente in primo grado, dette parti avrebbero dovuto proporre autonomo ricorso e, con riguardo alla citata Associazione, perché non ogni luogo interessato ad episodi minori della Resistenza può essere tutelato.

Va osservato in proposito che è, di norma, inammissibile l’intervento da parte del soggetto legittimato alla proposizione dei ricorso autonomo perché in contrasto con la regola secondo cui l’intervento ad adiuvandum o ad opponendum può essere proposto nel processo amministrativo solo da un soggetto titolare di una posizione giuridica collegata o dipendente da quella del ricorrente in via principale e non anche da un soggetto che sia portatore di un interesse che lo abilita a proporre ricorso in via principale (Consiglio Stato, sez. V, 08 marzo 2011, n. 1445).

La mancanza nell’interveniente di una posizione sostanziale di interesse legittimo, invece di costituire momento di ostacolo al suo ingresso in giudizio, ne rappresenta al contrario un presupposto di ammissibilità, in adesione ai consolidati orientamenti giurisprudenziali che subordinano l’intervento del terzo alla difesa di un suo interesse derivato o non ancora attuale.

Nel caso di specie, non va riconosciuta in capo agli intervenienti ad adiuvandum sopra indicati alcuna posizione qualificata, essendo essi soltanto titolari di interessi di mero fatto all’accoglimento dell’appello e di posizioni giuridiche collegate o dipendenti da quella della parte appellante.

Ciò consente loro la proposizione di atti di intervento ad adiuvandum, subendo essi solo indirettamente effetti negativi riflessi dall’eventuale accoglimento del ricorso con la sentenza in questa sede impugnata.

Sono quindi legittimati a partecipare al giudizio in appello nella qualità di intervenienti detti soggetti, che, pur non essendo parti necessarie o intervenuti nel giudizio di primo grado, rivestono la qualità di legittimi contraddittori, perché titolari di una situazione soggettiva rilevante, caratterizzata da un interesse sostanziale indiretto di segno opposto a quello fatto valere con il ricorso originario, sulla quale si riflette la pronunzia di primo grado (Consiglio Stato, sez. VI, 26 novembre 2008, n. 5834).

2.1.- Considera inoltre il Collegio che identiche considerazioni possono essere effettuate nei riguardi della C. G. D. R. s.p.a., del Consorzio C. A. S.r.l. e dell’ATI C. S.r.l./Q. S.r.l., che sono titolari di legittimazione ad intervenire ad adiuvandum in sede di appello, subendo essi solo indirettamente effetti positivi riflessi dall’accoglimento del ricorso disposto con la impugnata sentenza.

3.- In secondo luogo la Sezione deve verificare la fondatezza della eccezione formulata dalla Associazione Italia Nostra di inammissibilità e di improcedibilità dell’appello per carenza di interesse ed intervenuta acquiescenza, essendo stata adottata dalla Provincia di Ancona la deliberazione n. 550/2009 (che ha confermato il piano delle attività estrattive approvato con la delibera n. 14/2005, integrando la relazione tecnica con tavole di lavoro); secondo detta Associazione la deliberazione ha manifestato la volontà della Provincia di volersi adeguare alla sentenza in questa sede impugnata, mediante la integrazione della cartografia a corredo del P.P.A.E., confermando la individuazione del bacino estrattivo di Monte S. A. (nella perimetrazione individuata dalla delibera n. 14/2005 annullata dal T.A.R.) e così manifestando la volontà di confermare la cassazione degli atti emanati e di fare acquiescenza alla sentenza in questa sede appellata.

Al riguardo devono condividersi le considerazioni al riguardo svolte dalla Provincia di Ancona e dalla ditta R. &V. di E. M. e C. s.a.s., secondo cui detta deliberazione n. 550/2009, essendo stata adottata dalla Giunta provinciale e non dal Consiglio, non ha portata confermativa, autoritativa e precettiva, ma ricognitoria e finalizzata a dimostrare che la cartografia ritenuta mancante dal T.A.R. era in realtà esistente presso l’Amministrazione provinciale e che da questa era stata valutata.

Invero sia la circostanza che il Consiglio e non la Giunta provinciale (che ha adottato la deliberazione n. 550/2009) era competente all’approvazione del PPAE (quindi anche alla sua conferma) e sia l’esame dell’atto, da cui si evince che con esso è stato solo ribadita la coerenza di della deliberazione n. 14/2005 (affermando che non sussisteva alcun obbligo della Provincia ad allegare la cartografia ritenuta carente dal T.A.R.), dimostrano, ad avviso del Collegio, che la deliberazione stessa non è stata posta in essere dopo un nuovo iter istruttorio (previa disamina di nuove prospettazioni della parte interessata), culminato nell’emanazione di un nuovo provvedimento, caratterizzato da una diversa ed articolata motivazione, come tale non meramente confermativo del precedente, ma innovativo e dotato di autonoma efficacia lesiva della sfera giuridica del suo destinatario, in modo da rendere priva di ogni utilità la pronuncia sul ricorso proposto avverso il precedente provvedimento (Consiglio Stato, sez. VI, 31 marzo 2011, n. 1983).

La eccezione in esame non può quindi essere oggetto di favorevole apprezzamento, essendo la deliberazione n. 550/2009 sostanzialmente ricongnitiva o meramente confermativa, quindi non doverosamente impugnabile,e non utile a dimostrare una acquiescenza della Amministrazione alla sentenza in epigrafe..

4.- Con il primo motivo di appello sono state censurate le motivazioni in base alle quali il Giudice di prime cure ha respinto la eccezione di irricevibilità del ricorso per tardività, formulata dalle parti resistenti in primo grado, per omessa tempestiva impugnazione della deliberazione del Consiglio Provinciale n. 14/2005, di approvazione del PPAE di cui trattasi, senza necessità di attendere la successiva deliberazione di controllo della Regione.

Contrariamente a quanto ritenuto dal T.A.R. dovrebbe ritenersi che detta deliberazione n. 14/2005 concludeva con piena efficacia il procedimento di approvazione del PPAE, essendo quella della Regione una mera deliberazione di controllo successivo, peraltro positivo, e non di amministrazione attiva; né l’art. 15 della l. r. Marche n. 46/1992 e l’art. 10 della l.r. Marche n. 10/1999 avallerebbe la tesi fatta propria dal Giudice di prime cure, dal momento che in nessuna di dette norme è previsto che il procedimento de quo sia strutturato quale atto complesso, né essendo prevista da alcuna norma, in particolare dall’art. 8 della l.r. Marche n. 71/1977, la sospensione dell’efficacia dell’atto provinciale in funzione del successivo controllo, essendo l’atto di formazione del P.P.A.E. formato dalla sola volontà della Amministrazione provinciale.

Peraltro non è stato impugnato il silenzio assenso formatosi sulla deliberazione n. 14/2005 e comunque gli atti di controllo positivi non sarebbero autonomamente impugnabili.

4.1.- Va al riguardo osservato che con la sentenza impugnata è stato dedotto che sotto il profilo formale il P.P.A.S., approvato con la predetta deliberazione n. 14/05, era stato trasmesso alla Regione non solo in attuazione del paragrafo 4.2 della relazione tecnico illustrativa del P.R.A.E. (verifica di compatibilità delle aree di esenzione del P.P.A.S. non cartografate dal P.R.A.E. per le quali avrebbe dovuto essere acquisito il parere vincolante della Giunta Regionale), ma anche, più in generale, per la verifica di cui agli artt. 15 della l.r. n. 46/92 e 7 della l.r. n. 10/99.

La sola deliberazione provinciale n. 14/05, pur potendo contenere aspetti certamente pregiudizievoli, non concludeva il procedimento, riguardo sia al perfezionamento delle scelte programmatiche che all’efficacia delle stesse.

Infatti, in relazione alla verifica generale di cui ai ridetti articoli 15 e 7, è intervenuta una fitta corrispondenza tra gli uffici regionali e provinciali che si è conclusa con la determinazione del Dirigente del VII settore della Provincia di Ancona 20.9.2005 n. 470 con la quale sono state apportate al P.P.A.E. le correzioni richieste dalla Regione, che ha poi concluso la fase procedimentale di propria competenza comunicando alla Provincia, con nota 18.10.2005 prot. 32575 Dip. 4, l’intervenuta conformità tra P.P.A.E. e P.R.A.E..

Posto che anche la specifica verifica di cui al ridetto paragrafo 4.2 era necessaria per la formale conclusione del procedimento, assumendo il parere della Giunta Regionale carattere vincolante, l’impugnazione in esame è stata ritenuta dal T.A.R. tempestiva, poiché intervenuta entro il termine decadenziale decorrente dalla data di avvenuta conoscenza che il complesso iter procedimentale di formazione del PPAS si era definitivamente concluso.

4.2.- La Sezione è dell’avviso che dall’esame della citata normativa si evince che in materia è vigente un modello di programmazione integrata in cui sia la Provincia che la Regione si prendono cura degli interessi a ciascuna di esse affidati; in base al citato art. 15 della l.r. Marche n. 47/1992 la Regione non ha in materia mera funzione di controllo, ma attiva e di garante dell’unità di indirizzo in materia, come confermato dall’art. 15 della l. n. 46/1997, che prevede la composizione di contrasti (anche mediante esercizio del potere sostitutivo) tra la programmazione provinciale e regionale che non abbiano già trovato componimento nella Conferenza delle autonomie.

Anche il parere vincolante di competenza della Regione, che è previsto in materia di verifica di compatibilità delle aree di esenzione del P.P.A.E. non cartografate, appare, in quanto vincolante, avere natura non consultiva ma decisoria.

In conclusione nel caso che occupa ritiene la Sezione che, come risulta dalla deliberazione n. 1357/2005, la Regione ha esercitato funzioni di indirizzo, mediante numerosi rilievi di carattere sostanziale, tanto che la Provincia, a seguito di essi ha apportato modifiche al P.P.A.E., sicché essa deliberazione può considerarsi come conclusiva del procedimento di verificazione di compatibilità con gli indirizzi programmatori contenuti nel P.R.A.E..

Può quindi concordarsi con il T.A.R. circa la tempestività del ricorso di primo grado, notificato nei termini di decadenza dalla pubblicazione sul B.U.R., in data 22.11.2005, di essa delibera n. 1357/2005.

La censura in esame non è quindi suscettibile di favorevole considerazione.

5.- Con il secondo motivo di appello è stata dedotta la inammissibilità del ricorso di primo grado per mancata impugnazione della deliberazione provinciale n. 88 del 2004, di adozione del Piano provinciale ed immediatamente impugnabile indipendentemente dalla emanazione degli atti applicativi, della quale la deliberazione n. 14 del 2006, di approvazione del Piano, sarebbe, per l’aspetto censurato in sentenza, meramente confermativa.

5.1.- Osserva in proposito la Sezione in primo luogo che la eccezione è rilevabile d’ufficio e ne può essere verificata la fondatezza anche se proposta per la prima volta in appello.

In secondo luogo va rilevato al riguardo che la difesa di Italia Nostra ha evidenziato che l’approvazione definitiva è intervenuta dopo la presentazione di numerose osservazioni accolte dalla Provincia, sia in ordine alla perimetrazione e riduzione di bacini che ai quantitativi estraibili, il che esclude che l’atto di approvazione possa essere considerato meramente confermativo del precedente e che sarebbe stata sufficiente l’impugnazione del primo per comportare la autonoma caducazione del secondo, che doveva quindi essere comunque autonomamente impugnato.

Aggiungasi che comunque l’impugnazione della delibera di adozione del Piano, qualora sia immediatamente lesiva, costituisce solo una facoltà e i vizi ad essa riferibili possono essere dedotti in sede di impugnazione della deliberazione di approvazione, atteso che il Piano costituisce un atto complesso, parte di una fattispecie a formazione progressiva.

Esso Piano, una volta definitivamente approvato, è impugnabile dall’ interessato in relazione ad ogni vizio ipotizzabile, anche se determinatosi nella fase dell’adozione, e quindi anche da chi aveva già acquisito piena conoscenza della deliberazione di adozione, atteso che l’approvazione dà vita ad un atto formalmente e sostanzialmente nuovo rispetto al Piano solo adottato.

6.- Con il terzo motivo di appello è stata affermata la sussistenza del difetto di giurisdizione in favore del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche in ordine alla presunta violazione della normativa di tutela idrogeologica del Monte S. A..

La tesi del T.A.R. che, ex art 143, comma 1, lett. a), del r.d. n. 1775/1933, non sono devolute alla giurisdizione del Tribunale suddetto le controversie aventi ad oggetto atti che incidono in maniera indiretta e strumentale sul regime delle acque pubbliche, non sarebbe condivisibile perché la parte ricorrente ha lamentato la possibile interferenza dei provvedimenti impugnati con quanto stabilito dall’art. 21 del d.lgs. n. 152/1999 a tutela e salvaguardia dell’ acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, sicché essi sono stati considerati dalla parte potenzialmente impeditivi o limitativi della realizzazione degli interessi pubblici inerenti al suddetto regime o ad essi interessi strettamente connessi e sarebbero da ricondurre sotto la tutela giurisdizionale di detto Tribunale atteso che, anche se non strettamente attinenti alla materia delle acque, riguardano comunque l’utilizzazione del demanio delle acque.

6.1.- Il T.A.R. ha in proposito affermato che sono devoluti alla giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ai sensi dell’art. 143, comma 1, lett. a) del R.d. n. 1775/33, i ricorsi avverso provvedimenti amministrativi che, sebbene non costituiscano esercizio di un potere propriamente attinente alla materia delle acque pubbliche, riguardino comunque l’utilizzazione del demanio idrico, incidendo in maniera diretta e immediata sul regime delle acque inteso come regolamentazione del loro decorso e della loro utilizzazione.

Di conseguenza restano fuori da tale competenza giurisdizionale tutte le controversie aventi ad oggetto atti soltanto strumentalmente inseriti in procedimenti finalizzati ad incidere sul regime delle acque pubbliche ovvero provvedimenti aventi un’incidenza indiretta su detto regime.

A giudizio del T.A.R. nel caso in esame sussisteva quest’ultima ipotesi, poiché si controverte sulla pretesa omissione delle opportune verifiche, a livello pianificatorio dell’attività estrattiva (e non autorizzativo di tale attività), riguardo alle possibili interferenze con gli elementi di tutela di cui all’art. 21 del D.Lgs. n. 152/99 (recante disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano), con giurisdizione in materia del G.A..

6.2.- La Sezione non può che concordare con le argomentazioni al riguardo svolte dal Giudice di prime cure, perché rientrano nella giurisdizione del T.S.A.P. i ricorsi contro i provvedimenti che incidono in via diretta ed immediata sul regime delle acque pubbliche – inteso come regolamentazione del loro decorso e della loro utilizzazione sotto l’aspetto sia quantitativo e distributivo che qualitativo – e che concorrono, in concreto, a disciplinare le modalità di utilizzazione di quelle acque.

La dedotta possibile interferenza dei provvedimenti impugnati con quanto stabilito dall’art. 21 del d. lgs. n. 152/1999 a tutela e salvaguardia dell’ acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano non può comunque comportare che provvedimenti meramente pianificatori dell’attività estrattiva possano incidere in via immediata e diretta sul regime delle acque pubbliche.

7.- Con il quarto motivo di appello è stata dedotta la inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio per carenza di lesività immediata del P.P.A.E. in ragione della sua configurazione alla luce della strutturazione del procedimento impostato dalla Provincia di Ancona.

L’artr. 10 della N.T.A., infatti, configurerebbe il Piano come un bando di concorso, aperto alle eventuali istanze e possibile competizione degli interessati, sicché il P.P.A.E. era impugnabile solo unitamente all’atto applicativo costituito dalla autorizzazione alla coltivazione della C. (del quale detto Piano costituisce solo il presupposto, ma non sufficiente, con inidoneità a costituire posizioni soggettive di vantaggio, avendo la natura di programmazione generale ed astratta).

7.1.- Va osservato che al riguardo il Giudice di primo grado ha negato la condivisibilità della eccezione perché, in caso contrario, si dovrebbe affermare implicitamente l’inoppugnabilità di qualsiasi atto avente natura programmatica. Nel caso in esame il Programma Provinciale costituiva non solo il presupposto, ma anche la base di riferimento per il rilascio delle singole autorizzazioni all’attività estrattiva, per cui è stato ritenuto innegabile che da esso potessero sorgere aspetti pregiudizievoli che rendessero attuale l’interesse ad agire per eliminare le pretese illegittimità programmatiche e indirizzare nel senso voluto dalla ricorrente la successiva attività autorizzatoria.

7.2.- La Sezione non può che condividere quanto in proposito affermato dal T.A.R., atteso che per le prescrizioni del Piano che in via immediata stabiliscono le potenzialità estrattive della porzione di territorio interessata e per il loro contenuto hanno già in sé immediata portata prescrittiva o limitativa, deve ritenersi consentita (in relazione all’immediato effetto conformativo in capo all’Associazione Italia Nostra, tenuto conto degli interessi di cui è portatrice) la immediata impugnativa, ove ne intenda contestare il contenuto, a partire dalla pubblicazione dello strumento pianificatorio, altrimenti la individuazione dei bacini dotati di vocazione estrattiva sarebbe suscettibile di finire in condizione di inoppugnabilità.

Agli effetti della configurabilità di un atto come provvedimento impugnabile, infatti, ciò che rileva è il carattere costitutivo degli effetti, che allo stesso si ricollegano, e la lesione degli interessi legittimi incisi si produce non nel momento in cui viene adottato l’atto applicativo, ma in quello in cui viene emanata la prescrizione (di carattere stabile per il Piano quello approvato), che identifica, per ciascun terreno, le opere permesse e quelle vietate, con conseguente impugnabilità immediata del predetto Piano (Consiglio Stato, sez. IV, 09 aprile 1999, n. 614).

Il P.P.A.E. di cui trattasi, una volta adottato, nella misura in cui era suscettibile di applicazione, era quindi atto immediatamente lesivo e direttamente impugnabile, senza necessità di attendere la emanazione dei concreti provvedimenti autorizzativi all’estrazione (la impugnabilità dell’atto programmatorio insieme ad essi sarebbe invero in contrasto con il principio di economicità dei giudizi e comporterebbe l’aggravamento della possibilità di tutela degli interessi della parte ricorrente).

8.- Con il quinto motivo di gravame è stata affermata la inammissibilità del ricorso per la natura confermativa del P.R.A.E. ad opera del P.P.A.E., che si sarebbe limitato, nel concreto, a recepire pedissequamente le previsioni del P.R.A.S., nella parte riguardante la maiolica, a nulla valendo, quindi, che nel paragrafo 4.1 punto 1 della relazione tecnico illustrativa del P.R.A.E., tale individuazione assumesse carattere meramente orientativo per le successive verifiche di competenza provinciale nella formazione del P.P.A.E..

8.1.- Al riguardo il T.A.R. ha respinto la eccezione affermando che, se da un lato può essere vera la circostanza che nel P.R.A.E. venivano individuate e cartografate le aree esenti riguardanti il bacino estrattivo della maiolica, tale circostanza non poteva considerarsi sufficiente per ritenere fondata l’eccezione in esame.

Dal paragrafo 4.1 punto 1 della relazione tecnico illustrativa del P.R.A.E., attuativo della disposizione contenuta nell’art. 6 comma 2 lett. m) della l.r. n. 71/99, risulta che tale individuazione assumeva carattere meramente orientativo per le successive verifiche di competenza provinciale nella formazione del P.P.A.E. Infatti era compito della Provincia "confermare o meno le aree di possibile esenzione… dove sarà possibile l’estrazione di detti materiali di difficile reperibilità o non sostituibili con le esenzioni di cui all’art. 60 punto 11 delle NTA del PRAE’; conferma (totale o parziale) ovvero mancata conferma da effettuare nel rispetto dei criteri dettati dalla stessa prescrizione in esame, cioè sulla base di una autonoma istruttoria svolta a livello provinciale.

Secondo il Giudice di prime cure non si è quindi trattato di un semplice e pedissequo recepimento, da parte della Provincia di Ancona, di prescrizioni sovraordinate vincolanti e immodificabili, ma della conferma delle stesse (del tutto eventuale) in esito all’istruttoria tecnica di propria competenza e l’impugnazione non si era rivolta (tardivamente) contro le previsioni del P.R.A.E. che hanno individuato e cartografato il bacino estrattivo della maiolica sul Monte Sant’Angelo, ma sulle previsioni del P.P.A.E. che le hanno confermate in maniera considerata illegittima dalla parte ricorrente.

8.2.- Osserva al riguardo la Sezione che non possono che condividersi le statuizioni al riguardo assunte dal Giudice di prime cure, apparendo errata la tesi che la Provincia abbia pedissequamente recepito le indicazioni del P.R.A.E., atteso che non è stato dimostrato che ciò non sia stato effettuato dopo una autonoma istruttoria da parte della Provincia (all’esito della quale sono state recepite le indicazioni regionali, ma in base ad un rinnovato esame della fattispecie) sfociata in una nuova determinazione, sia pure confermativa, ma comunque autonomamente impugnabile.

Un atto amministrativo non può infatti considerarsi meramente confermativo rispetto ad un precedente, quando, come nel caso che occupa, la sua formulazione è preceduta da un riesame della situazione che aveva condotto al precedente provvedimento, giacché l’esperimento di un ulteriore adempimento istruttorio, sia pure attraverso la rivalutazione degli interessi in gioco ed un nuovo esame degli elementi di fatto e di diritto che caratterizzano la fattispecie considerata, dà luogo ad un atto propriamente confermativo in grado, come tale, di dar vita ad un provvedimento diverso dal precedente e quindi suscettibile di autonoma impugnazione.

9.- Con il sesto motivo di appello sono state formulate censure di merito alla ritenuta illegittimità del P.P.A.E. per asserita violazione della legge regionale n. 71/1997, a causa della asserita mancanza di cartografie alla deliberazione "n 13 7 05" e sull’asserita carenza di motivazione ex art. 3, comma 1, della l. n. 241/1990.

9.1.- Secondo la parte appellante la cartografia risultava dal complesso degli atti del procedimento amministrativo, essendo le cartografie allegate alla deliberazione della Provincia n. 88 del 2004, di adozione del P.P.A.E. (rispetto alla quale la deliberazione n. 14 del 2005 costituiva solo l’atto terminale del procedimento).

La procedura seguita dopo la adozione di detta deliberazione n. 88/2004 (pubblicazione, deposito e trasmissione agli Enti interessati e concessione dei termini per le osservazioni, in concreto al riguardo presentate) dimostrerebbe che le cartografie sono state sempre presenti presso l’Amministrazione Provinciale e che quelle finali sono il risultato della procedura iniziata con la predisposizione delle cartografie allegate a detta deliberazione n. 88/2004, anche perché nessuna norma stabiliva che esse andassero allegate anche alla deliberazione n. 14/2006.

9.1.1.- Al riguardo il T.A.R. ha affermato che la circostanza che il P.R.A.E. contenesse una cartografia incompiuta non significa che il Legislatore regionale abbia voluto mantenerla tale anche negli atti successivi di attuazione dello stesso.

La disposizione di cui alla lett. l) fa riferimento ad aree "ancora" non cartografate (riferendosi ad una fase temporale coincidente con il momento formativo del P.R.A.E.) e non ad aree che mai saranno cartografate anche in futuro. Sarebbe invero incontestabile che una corretta attività pianificatoria debba essere il più possibile completa affinché non residuino margini di incertezza difficilmente controllabili, dal competente pianificatore, nelle fasi successive di attuazione del piano.

Per quanto riguarda i contenuti del P.P.A.E. l’art. 8 della l.r. n. 71/99 non individuava, nel contenuto dello stesso, elementi cartografici che riguardano il regime dei divieti, anche perché, essendo definito "programma", era evidente che il relativo contenuto dovesse essere essenzialmente descrittivo, ma non per questo del tutto sprovvisto di documenti cartografici (come prescritto, ad esempio, dall’art. 9 comma 1 della stessa l.r. n. 71/99 che fa riferimento aree definite dal P.P.A.E.).

Secondo il T.A.R. la prescrizione contenuta nell’art. 4 della normativa per le aree di divieto non cartografate, adottata in attuazione art. 6 comma 2 lett. l) della L.r. n. 71/97, si ispira infatti al principio che l’applicazione dei divieti avviene su base cartografica, stabilendo che: "Per l’individuazione dei limiti delle aree di divieto all’esercizio dell’attività estrattiva, di cui agli articoli 2 e 3, prevalgono le carte di maggior dettaglio allegate a piani, leggi ed atti amministrativi"; era quindi in condivisibile la tesi che sarebbe avvenuta la valutazione dei vincoli, ma solo attraverso tavole di lavoro non incluse negli elaborati ufficiali. Se la predetta verifica fosse stata effettivamente svolta nulla vietava alla Provincia di riversarla in un’apposita cartografia ufficiale e in scala adeguata per l’esatta delimitazione territoriale delle aree interessate dal P.P.A.E..

Ha concluso quindi il Giudice di primo grado che, essendo stata demandata alla stessa Provincia sia la valutazione dei divieti non cartografati dallo stesso P.R.A.E. che la verifica delle aree di possibile esenzione ai sensi dell’art. 60 delle N.T.A. del P.P.A.R., tali attività avrebbero dovuto concludersi con il completamento del quadro pianificatorio e della relativa cartografia, sulla base della quale si completa il processo di pianificazione delle attività estrattive attraverso i controlli regionali di cui si è detto.

9.1.2.- Osserva in proposito la Sezione che a seguito della deliberazione n. 88/2004 e della attività procedimentale ad essa seguita sono pervenute osservazioni e rilievi della Regione che hanno comportato l’applicazione al P.P.A.E. varie modifiche, sia con riferimento alla estensione dei bacini, che alle quantità di materiali estraibili, come del resto riconosciuto nell’atto di appello, che fa riferimento a "… modifiche apportate dall’ulteriore sviluppo procedimentale avvenuto presso l’amministrazione provinciale…".

A pag. 31 dell’atto di appello è anche affermato che il percorso cartografico in questione sarebbe il risultato della defalcazione nella cartografia allegata a detta deliberazione n. 88/2004 di tutte le aree di divieto di cui all’art. 6 della l. r. n. 71/1997, nonché delle aree di divieto dall’attività di C. stabiliti da P.P.A.R. e dai P.R.G. adeguati al P.P.A.R.: tanto dimostra ulteriormente che le cartografie allegate a detta delibera n. 88/2004 sono state successivamente modificate.

A nulla vale che nessuna norma prevedesse l’allegazione di dette cartografie alla deliberazione impugnata, atteso che più generalmente la normativa regionale prevede che i vincoli debbano essere adeguatamente individuati e ciò non può avvenire se non mediante allegazione di adeguate rappresentazioni cartografiche delle aree interessate ai vincoli stessi.

E’ inoltre ininfluente che con successiva deliberazione n. 550 del 2009 è stato precisato il percorso istruttorio seguito dalla Provincia di Ancona per l’individuazione del bacino di C. di Monte S. A. perché la legittimità di un provvedimento amministrativo deve essere apprezzata con riferimento allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della sua emanazione, secondo il principio "tempus regit actum", con conseguente irrilevanza di provvedimenti successivi che non possono in alcun caso legittimare ex post precedenti atti amministrativi.

9.2.- Aggiunge l’atto di appello che il provvedimento de quo è un atto si pianificazione e programmazione a contenuto generale, sicché poteva non essere motivato.

Comunque era motivato in relazione alle proprie scelte pianificatorie, anche perché ciò che rileva per la legittimità dell’atto amministrativo è l’esistenza di motivi obiettivi idonei a sostenere la decisione, rilevabili anche all’interno del procedimento e non solo nel testo del documento conclusivo, come nel caso che occupa in cui la motivazione risulta dagli atti istruttori, rispetto ai quali la determinazione finale è logicamente coerente.

9.2.1.- Il T.A.R. ha al riguardo asserito che la completezza cartografica non rileva solo in senso formale, perché garantisce la trasparenza dell’azione amministrativa attraverso quella motivazione implicita degli atti pianificatori che fuoriesce dai principi generali in materia di motivazione articolata di cui all’art. 3 comma 1 della l. n. 241/90; la Regione può così svolgere compiutamente i poteri ad essa demandati dal Legislatore regionale mediante un processo di pianificazione trasparente e svolto per approfondimenti successivi attraverso il coinvolgimento delle Province; processo che si conclude con la definizione di un quadro il più possibile chiaro e preciso per il successivo rilascio delle autorizzazioni alla coltivazione dei giacimenti.

Il P.P.A.E. oggetto di gravame è stato quindi ritenuto quindi illegittimo poiché non assistito da sufficienti elementi cartografici sia per completare la mappa delle aree di divieto, sia per affermare che le aree coltivabili in parziale esenzione ai divieti sono state individuate a seguito di una completa attività istruttoria; non è infatti possibile consentire attività e concedere esenzioni se non è chiaro e completo il quadro dei relativi divieti (derogabili o inderogabili che siano).

9.2.2.- Osserva al riguardo la Sezione che il T.A.R. non ha affermato che l’atto a contenuto generale dovesse essere motivato specificamente per le singole aree che vengono coinvolte dalla pianificazione, ma, sostanzialmente, solo che la carenza riscontrata evidenziava mancanza di trasparenza di cui la mancanza delle cartografie, finalizzate al completamento delle mappe di divieto ed alla individuazione delle aree coltivabili in esenzione ai divieti di cui trattasi, costituiva manifestazione.

Comunque se gli atti di natura programmatoria non necessitano di specifica motivazione con riguardo alle scelte discrezionali dell’Amministrazione riguardo alla destinazione di singole aree, ciò non toglie che queste debbano essere agevolmente individuabili in base agli allegati al Piano stesso.

9.3.- Conclude l’appello deducendo la illogicità di quanto sostenuto in sentenza sulla necessità di una cartografia quale elemento di sostegno della motivazione o quale elemento motivazionale indiretto della deliberazione de qua.

La cartografia non coinciderebbe con la motivazione e non la aiuterebbe, fotografando solo ciò che è stato il percorso decisionale e motivazionale che trova ausilio negli elementi istruttori; non costituirebbe quindi la motivazione, ma la rappresentazione finale della decisione amministrativa.

9.3.1.- Osserva in proposito la Sezione che, pur a fronte dell’astratta correttezza del procedimento istruttorio di esame e di classificazione delle osservazioni, l’Amministrazione che redige un Piano deve dimostrare in concreto di aver apprezzato con la necessaria ponderazione i rilievi specifici evidenziati dagli enti locali, se non con motivazioni differenziate, quantomeno con la redazione e la pubblicazione di studi cartografici (materialmente esplicativi della scelta operata e riproducenti graficamente le determinazioni discrezionali assunte in sede di pianificazione territoriale) che pertanto costituivano indispensabili atti di certificazione, volti ad introdurre nell’ordinamento giuridico delle realtà giuridicamente definite.

10.- L’appello deve essere conclusivamente respinto e deve essere confermata la prima decisione.

11.- Tanto comporta la declaratoria di improcedibilità per carenza di interesse dell’appello incidentale condizionato, proposto dall’Associazione Italia Nostra al fine di far valere, ex art. 346 c.p.c., tutte le censure svolte nel ricorso di primo grado e non esaminate o respinte (Consiglio Stato, sez. VI, 23 dicembre 2010, n. 9329).

12.- La complessità delle questioni trattate, nonché la peculiarità e la novità del caso, denotano la sussistenza delle circostanze di cui all’art. 92, II c., del c.p.c., come modificato dall’art. 45, XI c., della L. n. 69 del 2009, che costituiscono ragione sufficiente per compensare fra la parti le spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente decidendo respinge l’appello in esame.

Compensa le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.