Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 14-05-2012, n. 7482 Agricoltura

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Svolgimento del processo

L’odierno ricorrente, operaio agricolo a tempo determinato, chiede la cassazione della sentenza con la quale la Corte d’appello di Bari ha respinto la sua domanda di ricalcolo della indennità di disoccupazione in relazione alle giornate di lavoro dell’anno 1998, erroneamente liquidata sulla base del salario medio convenzionale rilevato nell’anno 1995, non più incrementato negli anni successivi, anzichè alla stregua della retribuzione minima stabilita dalla più recente contrattazione collettiva integrativa della Provincia di Bari, ai sensi del D.Lgs. n. 146 del 1997, art. 4.

Il rigetto della domanda era stato motivato col rilievo della intervenuta decadenza annuale del diritto azionato, decorrente dalla data dell’originaria domanda amministrativa, da proporre ai sensi del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, art. 7, comma 4 convertite con modificazioni nella L. 7 dicembre 1989, n. 389, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento del sussidio di disoccupazione.

In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto l’applicabilità, anche alla ipotesi relativa ad una domanda all’Ente previdenziale di riliquidazione della indennità di disoccupazione nel settore del lavoro agricolo, del termine annuale di decadenza di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 come autenticamente interpretato dal D.L. 29 marzo 1991, n. 103, art. 6 convertito nella L. 1 giugno 1991 n. 166, quindi parzialmente modificato dal D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 4 convertito nella L. 14 novembre 1992, n. 438 (prima della integrazione recentemente operata con il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 38, comma 2, lett. d) e comma 4 convertito, con modificazioni, nella L. n. 111 del 2011); quindi, partendo dalla data della domanda amministrativa di prestazione, ha valutato come esaurito il procedimento amministrativo al massimo trecento giorni dopo (cfr. in proposito, Cass. S.U. n. 12718/09) e, facendo decorrere da tale data il termine di decadenza di un anno, lo ha ritenuto ampiamente scaduto alla data della proposizione della domanda giudiziaria.

L’ente intimato ha depositato delega in calce al ricorso notificato.

Motivi della decisione

1. Con i due motivi di ricorso la parte ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 639 del 1991, art. 47 (recte, 1970) (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3).

2 – Il ricorso è fondato.

2.1 – Va premesso che l’originario testo del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 stabiliva quanto segue.

"Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l’azione dinanzi all’autorità giudiziaria, ai sensi degli artt. 459 e ss. cod. proc. civ..

L’azione giudiziaria può essere proposta entro il termine di dieci anni dalla data dì comunicazione della decisione definitiva del ricorso pronunziata dai competenti organi dell’istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della decisione medesima, se trattasi di controversie in materia di trattamenti pensionistici.

L’azione giudiziaria può essere proposta entro il termine di cinque anni dalle date di cui al precedente comma se trattasi di controversie in materia di prestazioni a carico dell’assicurazione contro la tubercolosi e dell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria".

Come è noto, i termini stabiliti dall’articolo di legge citato erano stati ritenuti dalle sezioni unite di questa Corte (Cass. S.U. 21 giugno 1990 n. 6245) di decadenza, di tipo peraltro procedimentale, vale a dire finalizzata unicamente a delimitare l’efficacia temporale della condizione di procedibilità della domanda giudiziaria, rappresentata dall’attivazione e dall’esaurimento del procedimento amministrativo.

Col successivo D.L. 29 marzo 1991, n. 103, art. 6 convertito con modificazioni nella L. 1 giugno 1991, n. 166, ritenuto da Corte Cost., con la sent. n. 246 del 1992, di interpretazione autentica del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 venne poi stabilito:

"1 – I termini previsti dal D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47, commi 2 e 3 sono posti a pena di decadenza per l’esercizio del diritto alla prestazione previdenziale . la decadenza determina l’estinzione del diritto ai ratei pregressi delle prestazioni previdenziali e l’inammissibilità della relativa domanda giudiziale.

In caso di mancata proposizione del ricorso amministrativo, i termini decorrono dall’insorgenza del diritto ai singoli ratei.

2 -Le disposizioni di cui al comma precedente hanno efficacia retroattiva, ma non si applicano ai processi che sono in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto".

Con il D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 4, il citato art. 47, commi 2 e 3 sono stati successivamente sostituiti dai seguenti:

"Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici, l’azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell’istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l’esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.

Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui alla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 24 l’azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma".

L’art. 4, u.c. ha poi stabilito che le disposizioni indicate "non si applicano ai procedimenti istaurati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto ancora in corso alla medesima data".

Infine, recentemente, il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 38, comma 1, lett. d) convertito in L. n. 111 del medesimo anno, ha aggiunto al citato art. 47, un ultimo comma, del seguente tenore: "Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l’adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito.

In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte", precisando al comma 4 che "Le disposizioni di cui al comma 1, lett. c) e d) si applicano anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del presente decreto". 2.2 – Questo essendo il quadro di riferimento normativo, la giurisprudenza consolidata, pur tra frequenti contrasti, di questa Corte (da ultimo, sulla base di Cass. S.U. 29 maggio 2009 n. 12720 – che ribadisce le tesi della precedente Cass. S.U. 18 luglio 1996 n. 6491-, cfr., ad es., Cass. 20 gennaio 2010 n. 948 e 26 gennaio 2010 n. 1580) era, per quanto qui interessa e fino alla citata recente novella del 2011, nel senso della inapplicabilità della decadenza alle domande di adeguamento di prestazioni previdenziali già riconosciute e liquidate solo parzialmente dall’ente previdenziale.

Infatti le sezioni unite di questa Corte, con la sentenza n. 12720 del 29 maggio 2009, componendo un contrasto di giurisprudenza insorto nell’ambito della sezione lavoro, avevano affermato che "La decadenza di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 – come interpretato dal D.L. 29 marzo 1991, n. 103, art. 6, convertito, con modificazioni, nella L. 1 giugno 1991, n. 166 – non può trovare applicazione in tutti quei casi in cui la domanda giudiziale sia rivolta ad ottenere non già il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale in sè considerata, ma solo l’adeguamento di detta prestazione già riconosciuta in un importo inferiore a quello dovuto, come avviene nei casi in cui l’Istituto previdenziale sia incorso in errori di calcolo o in errate interpretazioni della normativa legale o ne abbia disconosciuto una componente, nei quali casi la pretesa non soggiace ad altro limite che non sia quello della ordinaria prescrizione decennale ".

Recentemente, peraltro, la questione era stata nuovamente rimessa da un collegio della sezione lavoro, con ordinanza interlocutoria depositata il 18 gennaio 2011, n. 1071, alle sezioni unite di questa Corte, sulla base del rilievo che l’interpretazione prevalente non apparirebbe giustificata dal tenore letterale e dalla considerazione delle finalità della norma, la quale riguarderebbe viceversa ogni tipo di azione in materia di prestazioni previdenziali.

Intervenuta, tra l’ordinanza interlocutoria di rimessione alle sezioni unite della Corte e la data dell’udienza avanti a queste ultime, la citata novella di cui al recente D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 38, comma 1, lett. d) convertito in L. n. 111 del 2011, è stata quindi disposta la restituzione degli atti alla sezione lavoro, sulla base della considerazione della necessità di valutare la persistenza del proposito di investire della questione le sezioni unite, alla luce della valutazione della eventuale incidenza delle norme di legge citate sulla interpretazione del l’art. 47, vigente prima di essa.

2.3 – Ciò premesso, non può non rilevarsi che la nuova disciplina, esprimendo il proposito del legislatore di modificare in materia, con una limitata efficacia retroattiva, la regola preesistente, quale consolidatasi per effetto delle recente pronuncia delle sezioni unite del 2009, conferma indirettamente la corrispondenza di quest’ultima all’originario contenuto dell’art. 47, nel testo vigente fino alla novella del 2011.

L’autorità del precedente arresto interpretativo delle sezioni unite della Corte e l’indiretta conferma della sua correttezza proveniente dallo stesso legislatore convincono in definitiva il collegio della inapplicabilità del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 prima delle integrazioni apportate dell’art. 38 del D.L. n. 98 del 2011, al caso di richiesta di riliquidazione di prestazioni previdenziali solo parzialmente riconosciute e liquidate dall’ente previdenziale.

Non essendosi la Corte territoriale attenuta a tale regola, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altro giudice che si atterrà ad essa, provvedendo altresì in ordine al regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 11-10-2011) 24-11-2011, n. 43641

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Giudice ha applicato la pena ex art. 444 c.p.p. nei confronti di D.C.G..

Ricorre per cassazione l’imputato lamentando che il giudice, violando il patto, non ha disposto la sospensione condizionale della pena che aveva formato oggetto dell’accordo.

Il ricorso è fondato.

L’esame degli atti e segnatamente del documento recante la richiesta di patteggiamento sulla quale si è formato l’accordo consente di rilevare che effettivamente vi era espressa menzione della sospensione condizionale della pena. Il giudice, per contro, non solo non ha concesso il beneficio ma non ha espresso alcuna valutazione in proposito, così effettivamente violando l’accordo ed omettendo comunque di adottare una statuizione al riguardo.

La sentenza deve essere conseguentemente annullata senza rinvio e gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Bari per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Tribunale di Bari per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 25-10-2012) 15-02-2013, n. 7569

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Svolgimento del processo

1. Con decreto in data 23 agosto 2011 il giudice di pace di Torino, rigettando l’opposizione proposta dalla persona offesa D. M.R., ha disposto l’archiviazione del procedimento riguardante le indagini avviate nei confronti di N.C. per il delitto di cui all’art. 612 c.p..

2. Ha proposto ricorso per cassazione la D., per il tramite del difensore, affidandolo a due motivi.

2.1. Col primo motivo, articolato in tre censure, la ricorrente denuncia carenza o illogicità della motivazione, avuto riguardo: a) alla denegata valenza probatoria delle dichiarazioni della persona offesa; b) alla ritenuta inoffensivi delle espressioni rivoltele dall’indagata; c) alla valutazione negativa del contesto in cui i fatti erano avvenuti.

2.2. Col secondo motivo la D. lamenta la mancata assunzione di una prova decisiva, che indica nell’audizione della stessa persona offesa.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito indicate.

1.1. A norma dell’art. 409 c.p.p., comma 6, l’ordinanza di archiviazione è ricorri bile per cassazione soltanto nei casi di nullità previsti dall’art. 127 c.p.p., comma 5, vale a dire solo per inosservanza delle norme che regolano il contraddicono nella fase procedimentale di cui si tratta.

1.2. Nel procedimento davanti al giudice di pace, per il quale l’impugnazione del decreto di archiviazione non è espressamente disciplinata, le norme suindicate trovano applicazione per disposto del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 2; ma la loro lettura deve essere adattata alla peculiarità del rito, nel quale il contraddittorio che s’instaura sulla richiesta di archiviazione è meramente cartolare. Ne consegue che, una volta presentata l’opposizione da parte della persona offesa, solo un’omessa valutazione di essa può costituire motivo di annullamento dell’ordinanza di archiviazione; ipotesi, questa, che in nessun modo si attaglia al caso in questione, nel quale il giudice di pace ha preso espressamente in considerazione le ragioni prospettate dalla persona offesa nell’atto di opposizione, dissentendo peraltro da esse.

1.3. Nessuno dei mezzi di annullamento dedotti nel ricorso per cassazione s’indirizza a denunciare vizi di inosservanza del contraddittorio, nel senso dianzi indicato: onde l’impugnazione non può trovare accesso, in quanto basata su motivi non consentiti.

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni di cui all’art. 616 c.p.p..
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2012.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 30-01-2013) 06-05-2013, n. 19272

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Svolgimento del processo

1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, il Tribunale del riesame di Bari, confermava l’ordinanza applicativa della misura degli arresti domiciliari del GIP del Tribunale di Lucera, in data 12.7.2012, a carico di P.E., in relazione al reato previsto e punito dagli artt. 110 e 644 c.p. perchè, in concorso con P.S. e D.B.M., previo concerto tra loro, fuori dai casi di concorso dal reato di cui all’art. 643 cod. pen., commettendo il fatto in danno di persona che si trovava in stato di bisogno, si facevano promettere da G.M., in corrispettivo della prestazione in danaro pari ad Euro 4.000,00, interessi usurai, al tasso del 6.6% mensile, pari al 20% trimestrale ed al 80% annuo. A restituzione del prestito, infatti, la complessiva somma di Euro 20.000,00 a titolo di interessi (2.000,00 Euro mensili). Si faceva altresì promettere la dazione di 3.000,00 mensili per quattro mesi (per un totale di 12.000,00 Euro), quale prestazione che avrebbe definito i rapporti finanziari tra le parti.

In (OMISSIS) e tutt’ora in corso.

1.1 Avverso tale ordinanza propone ricorso il difensore di fiducia dell’indagata, chiedendo l’annullamento dell’ordinanza e deducendo la violazione o erronea applicazione dell’art. 644 cod. pen perchè è emerso con assoluta chiarezza dalla denuncia della vittima che non fu pattuito alcun accordo usurario, accordo necessario a configurare la fattispecie di cui all’art. 644 cod. pen. ma del quale neanche le conversazioni intercettate in ambientale riescono a fornire la prova;

deduce inoltre il ricorrente l’inattedibilità delle dichiarazioni rese dalla vittima che ha affermato di aver regalato un televisore all’indagato mentre risulta dalla conversazione del 17.12.2011 h.

12,21 che quel televisore fu pagato da P.S.. Nella motivazione del provvedimento impugnato, tuttavia, non si è tenuto conto della censura che non è stata proprio esaminata.

Motivi della decisione

2. Il ricorso è manifestamente infondato perchè basato su censure non consentite nel giudizio di legittimità.

2.1 Il controllo di questa Corte sulle ordinanze emesse in sede di riesame deve essere semplicemente volto ad accertare che la pronuncia si fondi su un concreto apprezzamento delle risultanze processuali e che la motivazione non sia puramente assertiva o palesemente affetta da errori logico – giuridici, restando escluse da tale sindacato le deduzioni che riguardano l’interpretazione e la specifica consistenza dei fatti indizianti, la valutazione comparativa della loro attendibilità, la scelta di quelli determinanti. Sono, quindi, rilevabili esclusivamente i vizi argomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso motivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenuto della decisione (Sez. 1, 14.3.1998, n. 1083, riv. 210019).

2.2 In altri termini il controllo di legittimità non riguarda la ricostruzione dei fatti nè l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti, essendo inammissibile in sede di legittimità la prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito La valutazione del giudizio di merito, pertanto, va circoscritta alla verifica di due requisiti che lo rendono insindacabile: l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 6,1.2.1999, n. 3529, riv. 212565; Sez. 6, 24.10.1996, n. 2050, riv. 206104) nè può essere rilevata la carenza di motivazione dell’ordinanza del riesame circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, quando non risulti prima facie dal testo del provvedimento impugnato, restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto (Sez. 1, 4.5.1998, n. 1700, riv. 210566; n. 56 del 7.12.2011 rv 251761).

2.3 Nel caso in esame il Tribunale ha ampiamente espresso la valutazione di congruenza del provvedimento cautelare del GIP, con una motivazione che non manifesta vizi evidenti, affermando che le evidenze probatorie su cui si fonda il provvedimento sono le captazioni ambientali effettuate nella casa circondariale di (OMISSIS), ove il P. si trovava ristretto per un altro episodio di usura, in danno di un diverso soggetto. Nel corso dei colloqui con la moglie e la figlia P.E., P. S. da alle due donne disposizioni perchè si adoperino per recuperare il credito usurario vantato nei confronti di G. ed emerge che le due donne hanno eseguito pedissequamente tali disposizioni sicchè il giudice del riesame valuta "Il quadro probatorio oltremodo allarmante della pericolosità sociale dell’intero nucleo famigliare e della spregiudicatezza dei P. nell’esercitare l’usura …" (vedi pag. 2).

3. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile: a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la ricorrente che ha proposto un ricorso inammissibile deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in Euro 1.000,00 (mille/00).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.