T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 28-06-2011, n. 5707

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Con il presente ricorso il ricorrente ha impugnato il decreto della Questura di Roma con il quale si dispone il diniego di conversione del suo permesso di soggiorno per minore età a permesso di soggiorno per attesa occupazione.

Nel caso di specie il Questore di Roma ha respinto l’istanza richiamando la normativa in materia di minori non accompagnati, di cui al comma 1 e 1 bis dell’art. 32 d.lgs. n. 286 del 1998, che richiede il compimento di un percorso, almeno biennale, di integrazione sociale e civile presso una struttura appositamente dedicata.

Sulla questione relativa alla conversione del permesso di soggiorno per minore età a permesso di soggiorno per lavoro o attesa occupazione al momento del raggiungimento della maggiore età, la giurisprudenza consolidata (cfr. tra le tante, Cons. Stato Sez. VI 18/8/2010 n. 5883) formatasi sulla base del testo dell’art. 32 del D.Lgs. 286/98 prima della modifica apportata con la L. 15/7/09 n. 94 aveva sostenuto che:

a) alla luce dei principi enunciati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 198 del 1998, l’art. 32, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998 va interpretato nel senso che il permesso di soggiorno al compimento della maggiore età può essere rilasciato non soltanto quando l’interessato è stato sottoposto ad affidamento amministrativo o giudiziario ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, della legge n. 184 del 1983, ma anche a tutela ai sensi degli articoli 343 e seguenti c.c. (Sez. VI 24 aprile 2009, n. 2425; 23 marzo 2009, n. 1710);

b) tale conclusione non è smentita dall’introduzione nell’art. 32 del comma 1 bis (ed 1ter) ai sensi della legge n. 189 del 2002, riferendosi il comma 1 e il comma 1bis a due fattispecie distinte: il primo, a quella dei minori sottoposti ad affidamento o a tutela, il secondo, a quella dei "minori stranieri non accompagnati", che versano in una diversa situazione e per i quali il legislatore ha richiesto il requisito dell’ammissione al "progetto di integrazione sociale e civile", dovendosi da ciò trarre la conclusione che i requisiti previsti dai due commi sono alternativi e non cumulativi (Sez. VI, 13 aprile 2005, n. 1681);

c) il minore sottoposto a tutela dispone del requisito per poter ottenere il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 32, comma 1, del D.Lgs. 286/98 se non vi ostano i requisiti di cui agli artt. 4 comma 3 e 5 comma 5 dello stesso D.Lgs. n. 286/98.

Ne consegue che – facendo applicazione dei suddetti principi – affermati dalla giurisprudenza con riferimento al testo dell’art. 32 del D.Lgs. n. 286/98 anteriore alla modifica normativa intervenuta con la L. 15 luglio 2009 n. 94 – il ricorrente disporrebbe dei requisiti per poter richiedere la conversione del permesso di soggiorno, in quanto minore sottoposto a tutela.

La sua posizione sarebbe quindi disciplinata dal primo comma dell’art. 32 del D.Lgs. n. 286/98 in quanto egli non rientrerebbe nel novero dei cosiddetti "minori stranieri non accompagnati".

Con la L. 15 luglio 2009 n. 94, pubblicata sulla G.U. del 24 luglio 2009 n. 170, il Legislatore ha modificato il testo dell’art. 32 commi 1 e 1 bis prevedendo anche per i minori affidati ai sensi dell’art. 2 della L. n. 184/83, ovvero sottoposti a tutela, la possibilità di conversione del permesso di soggiorno per minore età alla condizione della previa ammissione – per un periodo non inferiore a due anni – in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato

e dunque estendendo anche alla suddetta categoria il medesimo regime prima esistente per i "minori stranieri non accompagnati".

La Questura di Roma ha applicato al caso di specie il testo novellato dell’art. 32 del D.Lgs. 286/98.

Pertanto, dopo aver rilevato che il ricorrente – nato il 27/1/92 – è entrato in Italia in data 22/9/09, che ha ottenuto il provvedimento di tutela ed il permesso di soggiorno per minore età in data 9/10/09 con scadenza 27/1/10, ha dichiarato che il ricorrente non dispone dei requisiti per ottenere la conversione del permesso di soggiorno non essendo stato ammesso per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale gestito da un ente pubblico o privato, ed ha quindi respinto la sua istanza.

Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente sostiene che la norma, così come interpretata dalla Questura, avrebbe efficacia retroattiva in quanto imporrebbe un adempimento impossibile, e che pertanto, non dovrebbe applicarsi alla sua istanza di conversione del permesso di soggiorno, avendo egli raggiunto la maggiore età soltanto dopo pochi mesi dall’entrata in vigore della modifica apportata all’art. 32 del D.Lgs. 286/98.

La tesi del ricorrente è condivisibile.

Il Consiglio di Stato, con riferimento alla prima modifica apportata con la L. 189/02 all’art. 32 del D.Lgs. 286/98, che aveva previsto per i minori non accompagnati la conversione del permesso di soggiorno da minore età a lavoro solo a condizione dell’ammissione al percorso di integrazione sociale e civile di due anni, aveva già rilevato che "Detti requisiti non possono essere richiesti nei confronti di chi, pur avendo fatto domanda di permesso di soggiorno successivamente alla entrata in vigore dei menzionati commi, non abbia avuto a disposizione – a partire da tale momento – il tempo minimo necessario per maturarli. Diversamente opinando, infatti, la legge avrebbe un’applicazione retroattiva" (cfr. Cons. Stato Sez. VI 27 giugno 2007 n. 3690).

Lo stesso Consiglio di Stato, con la successiva decisione della Sesta Sezione n. 2951/09 ha ribadito "l’impossibilità di applicare la norma a soggetti che abbiano compiuto la maggiore età prima della sua entrata in vigore ovvero entro i successivi due anni" in quanto altrimenti la norma avrebbe efficacia retroattiva in quanto imporrebbe ai minori stranieri un adempimento impossibile (cfr. Cons. Stato Sez. VI n. 2951/09).

Con riferimento alla novella introdotta con la L. n. 94/09, lo stesso Consiglio di Stato in sede cautelare, con ordinanza n. 4232/10, ha ribadito quanto già dichiarato con riferimento alla modifica apportata con la L. 189/02: i nuovi requisiti non possono essere richiesti nei confronti di chi, pur avendo fatto domanda di permesso di soggiorno successivamente all’entrata in vigore della modifica normativa, non abbia avuto a disposizione – a partire da tale momento – il tempo minimo necessario per maturarli. Diversamente opinando, infatti, la legge avrebbe un’applicazione retroattiva.

Non rientrando il ricorrente nelle condizioni previste ai fini della applicazione della nuova disciplina il ricorso è fondato e deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato ai fini della rinnovata valutazione della sua istanza ai sensi del testo previgente dell’art. 32 comma 1 del D.Lgs. 286/98.

Quanto alle spese di lite sussistono tuttavia giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 28-06-2011) 12-07-2011, n. 27154 Associazione per delinquere

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. A R.N. erano contestati, in concorso con M.I., R.D. e Ma.Ma., un delitto di promozione direzione ed organizzazione di associazione per importare da Colombia e Venezuela ingenti quantitivi di cocaina, nonchè tre episodi di importazione di cocaina liquida rispettivamente di circa 150 kg/lt i primi due e 34 il terzo. Con sentenza del 27.3.2006 il GIP di Bologna, in esito a giudizio abbreviato, esclusa l’aggravante ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, con le attenuanti generiche e l’attenuante ex art. 73, comma 7, condannava l’imputato per tutti i reati ed alla complessiva pena di 6 anni 4 mesi di reclusione e Euro 52.000 di multa. La Corte d’appello di Bologna in data 29.5.2010 riduceva la pena a cinque anni otto mesi di reclusione e Euro 30.000 di multa.

2. Nell’interesse del R. ricorre il difensore con tre motivi:

– vizi di motivazione e travisamento della prova, in relazione alla ritenuta partecipazione dell’imputato al delitto associativo ed alla non riqualificazione come concorso in reato continuato; richiamando e commentando il contenuto di varie conversazioni intercettate, che deduce essere state ignorate dal Giudice d’appello, il ricorrente deduce la mancanza di intenti comuni e comunque il ruolo di subalternità del R. rispetto al M., in particolare le prove contraddicendo la sua qualità di finanziatore dell’acquisto delle barche utilizzate per i trasporti;

– medesimi vizi in relazione al ruolo di finanziatore e promotore- organizzatore attribuito all’imputato; il ricorrente commenta il materiale probatorio e conclude che l’apporto di R. sarebbe stato secondario nelle prime due forniture, gestite in prima persona dal Ma., e comunque subalterno anche per la terza;

vizi di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell’attenuante ex art. 73, comma 7 nella massima espansione, alla riduzione massima della pena base ed all’aumento minimo per la continuazione: il Giudice d’appello avrebbe trascurato di considerare la decisività dell’apporto del ricorrente per i capi 2 e 3 e sarebbe stato contraddittorio e illogico nel ritenere la sua collaborazione meno spontanea di quella dei concorrenti M. e R..

3. Il ricorso è inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, equa al caso, di Euro 1000 alla Cassa delle ammende.

I primi due motivi sono diversi da quelli consentiti, prospettando censure di merito in ordine alla valutazione delle prove, tant’è che il loro apprezzamento richiederebbero l’accesso diretto agli atti, del tutto precluso in fase di legittimità. In particolare, se è vero che il ricorrente ha l’onere di assicurare la cosiddetta autosufficienza del ricorso, suffragando le proprie deduzioni con il richiamo specifico agli atti che rilevano, ovvero la loro riproduzione integrale all’interno dell’atto di ricorso o la loro allegazione (come in parte avviene con il presente ricorso), tuttavia il richiamo pur specifico a contenuti di atti deve sempre tener conto del rigoroso limite del ricorso per cassazione, caratterizzato dalla necessità di ricondurre ogni deduzione – che non sia di violazione di legge processuale o sostanziale – ai tre vizi tipici della mancanza di motivazione, della "manifesta" illogicità e della contraddittorietà, intrinseca alla sentenza ovvero sussistente rispetto ad un atto specifico il cui contenuto – inequivocabilmente – sia tale da dissolvere la ricostruzione in fatto operata dal giudice del provvedimento impugnato. Quando invece, come accaduto nella fattispecie, l’allegazione si risolve nella segnalazione di una pluralità di atti il cui contenuto dovrebbe essere valutato o rivalutato, si è inevitabilmente nello stretto e precluso merito, posto che nessuna valutazione adeguata potrebbe essere fatta, se non inserendo ogni singolo dato nel complesso di quelli globalmente disponibili. In particolare, nei due motivi manca una specifica deduzione che affermi l’avvenuta presentazione al Giudice d’appello esattamente degli elementi tutti ora riproposti, così come manca – e ciò realizza concorrente ma autonoma causa di inammissibilità – il puntuale confronto con quanto specificamente argomentato dalla Corte distrettuale sui punti della decisione, relativamente al reato associativo, in particolare, ed al ruolo in esso del R., ed ora riproposti (ad es., in ordine a quanto argomentato dalla Corte d’appello nel primo paragrafo di pag.3).

Anche il terzo motivo è manifestamente infondato e diverso da quelli consentiti. Il Giudice d’appello ha dato conto compiuto delle richiesta del R., argomentandone il solo parziale accoglimento da un lato, appunto, valorizzando il contributo offerto dall’imputato per l’individuazione del Ma., dall’altro spiegando, con riferimento specifico, la diversità di comportamento iniziale del ricorrente rispetto ai correi. La censura sul punto è generica e in definitiva sollecita una rivalutazione del merito, preclusa in questa sede di legittimità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. VI, Sent., 19-12-2011, n. 27484 Somministrazione di energia elettrica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- Con sentenza depositata il 12 luglio 2010 il Tribunale di Benevento Sezione distaccata di Airola – rigettò l’appello proposto da Enel Distribuzione S.p.A. avverso la sentenza del Giudice di Pace che l’aveva condannata a risarcire a C.I. il danno da inadempimento del contratto di somministrazione di energia elettrica.

2. – L’inadempienza venne ravvisata nel mancato rispetto del provvedimento dell’Autorità Garante per l’Energia Elettrica e il Gas che aveva previsto l’obbligo per il fornitore di predisporre una modalità gratuita di pagamento dell’energia, in tal senso integrando – ex art. 1339 c.c. – il contratto di somministrazione.

3 – Avverso la suddetta sentenza Enel Servizio Elettrico S.p.A., nella qualità di procuratore speciale di Enel Distribuzione S.p.A. ed Enel Servizio Elettrico S.p.A., nella qualità di beneficiaria di un ramo d’azienda di Enel Distribuzione S.p.A., hanno proposto ricorso per cassazione affidato a dieci motivi.

L’utente intimato non ha espletato attività difensiva.

Motivi della decisione

1.- Il primo motivo di ricorso adduce "violazione e falsa applicazione della L. 14 novembre 1995, n. 481, art. 3", assumendosi che la Delib. n. 200 del 1999 e particolarmente l’art. 6, comma 4, di essa non aveva avuto l’effetto di integrare il contratto di utenza, perchè la L. n. 481 del 1995 e in specie l’art. 2, comma 12, lett. h) di essa attribuirebbe questo effetto solo alle delibere in tema di produzione ed erogazione di servizi, mentre il citato comma 4 dell’art. 6 avrebbe riguardato materia estranea a tali concetti.

Il secondo motivo lamenta "difetto di motivazione in ordine ad un fatto decisivo e controverso" e si lamenta un’omessa motivazione del Tribunale su come la previsione del suddetto art. 6, comma 4 potesse essere ricondotta all’ambito del citato art. 2, comma 12, lett. h).

Il terzo motivo denuncia "violazione e falsa applicazione dell’art. 1339 c.c.", sotto il profilo che erroneamente il Tribunale avrebbe attribuito comunque efficacia integrativa del contratto all’art. 6, comma 4, citato, invocando l’art. 1339 c.c.: tale norma non poteva, invece, trovare applicazione, perchè rende possibile l’inserzione automatica di clausole del contratto solo in sostituzione di quelle difformi previste e non invece, l’inserimento in assenza di una specifica pattuizione contrattuale. D’altro canto, l’inserimento non era stato possibile anche perchè l’inosservanza della delibera da parte dell’Enel era espressamente sanzionarle dall’Autorità ai sensi dell’art. 2, comma 20, lett. c) della citata L. n. 481 del 1995.

Il quarto motivo lamenta"insufficiente motivazione su fatti decisivi e controversi", rappresentati dall’obbiettiva inidoneità dell’art. 6, comma 4, a porre un ipotetico precetto integrativo, sotto il profilo che non risultava determinato in che cosa dovesse consistere la modalità gratuita di pagamento, tenuto conto che il pagamento presso gli sportelli siti nei capoluoghi di provincia poteva costringere l’utente a sobbarcarsi spese ben maggiori di quelle del pagamento di un euro tramite il bollettino postale.

2.- I primi quattro motivi, afferendo alla questione della idoneità dell’art. 6, comma 4, della nota deliberazione a svolgere efficacia integrativa del contratto, possono essere considerati unitariamente, con l’avvertenza che le considerazioni che si verranno svolgendo ed approderanno alla conclusione della sua inidoneità si giustificano sia a livello interno alla L. n. 481 del 1995, sia considerandola in riferimento al meccanismo civilistico di cui all’art. 1339 c.c., espressamente evocato dall’Enel, sia considerandola in riferimento alla norma sull’integrazione del contratto ai sensi dell’art. 1374 c.c., evocata fugacemente dalla decisione impugnata, ma non nei motivi della ricorrente.

3.- Il Collegio ritiene che l’art. 6, comma 4, della deliberazione non abbia determinato in alcun modo nè l’inserimento della relativa previsione nel contratto di utenza, nè l’integrazione di esso.

Queste le ragioni.

3.1 – Deve innanzitutto ritenersi che non è condivisibile la prospettazione dell’Enel secondo cui l’art. 2, comma 12, lett. h) sarebbe da interpretare nel senso che le deliberazioni adottate dall’A.E.G.G. ai sensi di essa (fra le quali rientra quella di cui all’art. 6, comma 4) possano svolgere efficacia integrativa dei contratti di utenza individuali, attraverso la mediazione dell’integrazione del regolamento di servizio predisposto dal concessionario, soltanto per quanto attiene alla produzione ed alla erogazione del servizio, intese come relative all’esecuzione della prestazione del concessionario del servizio e non invece quanto alle modalità di esecuzione della prestazione dell’utente, come nella specie la modalità dell’adempimento.

Questa lettura della norma non appare conforme alla sua corretta esegesi sia sul piano letterale sia su quello teleologico.

3.2 – Le ragioni sono le seguenti. Va premesso che la L. n. 481 del 1995, art. 1, comma 1 (recante: "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità"), prevede, sotto la rubrica "Finalità" che "Le disposizioni della presente legge hanno la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, di seguito denominati servizi nonchè adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria in materia e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo. Il sistema tariffario deve altresì armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse.".

Il lettore della norma percepisce fra le finalità della legge v’è anche quella di promuovere "la tutela degli interessi di utenti e consumatori. Il successivo art. 2, comma 12, dopo avere previsto che "Ciascuna Autorità nel perseguire le finalità di cui all’art. 1 svolge le seguenti funzioni", che poi provvede ad elencare in una serie di lettere, nella lett. h) dispone che l’A.E.G.G. "emana le direttive concernenti la produzione e l’erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, definendo in particolare i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all’utente, sentiti i soggetti esercenti il servizio e i rappresentanti degli utenti e dei consumatori, eventualmente differenziandoli per settore e tipo di prestazione; tali determinazioni producono gli effetti di cui al comma 37".

Ora, la struttura di questa norma consente di affermare che dall’esercizio da parte dell’A.EG.G. del potere da essa previsto possa senz’altro derivare una integrazione del contratto di utenza ai sensi dell’art. 1339 c.c. (possibile anche senza una sostituzione di clausola prevista, sostituzione che può comunque, essere anche solo parziale e, quindi, modificativa). Il punto da chiarire concerne, per un verso la definizione dell’ambito oggettivo di tale possibile integrazione e, per altro verso l’individuazione delle condizioni in presenza delle quali l’esercizio del potere può avere l’effetto integrativo.

Che in astratto l’integrazione possa avvenire si desume dal fatto che il potere di cui alla norma in esame è potere esercitarle attraverso atti di natura certamente amministrativa, qualificabili, allorquando abbiano carattere normativo, cioè idoneità a prescrivere comportamenti ai soggetti esercenti, come regolamenti propri del settore cui appartiene il singolo servizio e cui soprintende la specifica autorità, oppure, se si da rilievo alla limitatezza della platea di detti soggetti ed al loro carattere predefinito in un dato momento, e da tanto si inferisca la mancanza del carattere dell’astratta indeterminatezza dei soggetti destinatari, come atti amministrativi precettivi collettivi, cioè diretti verso soggetti determinati. Poichè tali atti sono emanati sulla base di una previsione di legge, allorchè il loro profilo funzionale ed il loro contenuto possa essere considerato come determinativo di una clausola rispetto al contratto di utenza, l’applicabilità dell’art. 1339 c.c. appare in linea generale giustificata, perchè, quando detta norma allude alle "clausole" imposte dalla legge non si riferisce soltanto al caso nel quale la legge individui essa stessa direttamente la clausola da inserirsi nel contratto (come sarebbe stato se il Codice avesse richiesto che la clausola sia prevista direttamente o espressamente dalla legge), ma allude anche all’ipotesi in cui la legge preveda che l’individuazione della clausola sia fatta da una fonte normativa da essa autorizzata.

Il che accade nella specie, poichè la previsione di legge dell’art. 2, comma 12, lett. h), nell’attribuire all’autorità e fra queste all’A.E.G.G., il potere di direttiva – se si ritiene che tale potere possa concretarsi nell’individuare clausole dei contratti di utenza – avrebbe appunto l’indicata funzione autorizzatoria, nel senso che la direttiva determinerebbe l’integrazione del contratto in quanto abilitatavi da una previsione di legge. E’ vero che nella norma non v’è alcun riferimento ai contratti di utenza. Tuttavia, la mancanza di tale riferimento non è affatto decisiva, perchè l’ultimo inciso della norma, prevedendo che le determinazioni dell’autorità producano gli effetti del successivo comma 37, consente che l’integrazione dei contratti di utenza possa avvenire mediatamente.

L’art. 2, comma 37 infatti, stabilisce che "il soggetto esercente il servizio predispone un regolamento di servizio nel rispetto dei principi di cui alla presente legge e di quanto stabilito negli atti di cui al comma 36. Le determinazioni delle Autorità di cui al comma 12, lett. h), costituiscono modifica o integrazione del regolamento di servizio"; è allora chiaro che una integrazione del regolamento di servizio, qualora si concreti nella previsione che il contratto di utenza debba contenere una certa clausola, rappresentando il regolamento di servizio sostanzialmente le condizioni generali di contratto alle quali debbono adeguarsi i contratti di utenza, si risolve in via mediata in una integrazione autoritativa dello stesso contratto.

3.3 – Ciò chiarito, riprendendo l’interrogativo su indicato a proposito della necessità di definire il possibile ambito oggettivo della integrabilità dei contratti di utenza per il tramite del potere di cui all’art. 2, comma 12, lett. h), si deve rilevare che l’oggetto di tale potere, là dove (oltre che alla produzione) si riferisce alla "erogazione dei servizi", ove venga messo in relazione con la proclamazione della L. n. 481 del 1995, art. 1, comma 1 in ordine alla tutela degli interessi di utenti e consumatori, si presta ad essere riferito all’intero ambito del rapporto di utenza individuale, perchè l’erogazione del servizio, essendo diretta verso gli utenti ed avvenendo sulla base dei rapporti individuali di utenza, è formulazione talmente generale da apparire di per sè idonea a comprendere anche il profilo del contenuto di detti rapporti. L’interesse degli utenti e dei consumatori, infatti, non può non essere tutelato anche con riferimento a quell’aspetto delle modalità di erogazione del servizio che si estrinseca nei rapporti individuali. Nè in senso contrario assume un qualche valore l’espressione con la quale la lett. h) specifica in particolare che le direttive debbono definire "i livelli generali di qualità riferibili al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferibili alla singola prestazione da garantire all’utente". In tal modo si assegna un contenuto minimo necessario alle direttive, ma non si sminuisce il valore onnicomprensivo del riferimento all’erogazione del servizio per come giustificato dall’art. 1, comma 1.

Inoltre, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale non appare fondata neppure una giustificazione delle lettura restrittiva della lett. h) nel senso – come scrive il Tribunale stesso – ch’esso riguarderebbe comunque solo la prestazione del concedente, mentre gli obblighi dell’utente sarebbero considerati dalle lett. l) ed n) dello stesso art. 2, comma 12. In disparte il rilievo che non è chiaro perchè prescrizioni contenutistiche circa i contratti di utenza, dirette a disciplinare gli obblighi del concedente, non afferiscono almeno indirettamente comunque, cioè anche quando siano dirette a regolare i comportamenti da tenersi da parte dell’utente, alla prestazione del concessionario, posto che ad essa essi si correlano nel sinallagma contrattuale, si osserva che il contenuto delle lett. l) ed n) semmai conferma la lettura estensiva della lett. h).

La lett. l) dispone che l’autorità "pubblicizza e diffonde la conoscenza delle condizioni di svolgimento dei servizi al fine di garantire la massima trasparenza, la concorrenzialità dell’offerta e la possibilità di migliori scelte da parte degli utenti intermedi o finali". E la lett. n) che l’autorità "verifica la congruità delle misure adottate dai soggetti esercenti il servizio alfine di assicurare la parità di trattamento tra gli utenti, garantire la continuità della prestazione dei servizi, verificare periodicamente la qualità e l’efficacia delle prestazioni all’uopo acquisendo anche la valutazione degli utenti, garantire ogni informazione circa le modalità di prestazione dei servizi e i relativi livelli qualitativi, consentire a utenti e consumatori il più agevole accesso agli uffici aperti al pubblico, ridurre il numero degli adempimenti richiesti agli utenti semplificando le procedure per l’erogazione del servizio, assicurare la sollecita risposta a reclami, istanze e segnalazioni nel rispetto dei livelli qualitativi e tariffarvi".

Invero, la previsione della lett. l) pertiene a compiti di diffusione di informazione presso gli utenti e la lett. n) disciplina i poteri di verifica dell’Autorità, ma l’una e l’altra attività nulla hanno a che fare con la possibile determinazione, attraverso le direttive cui allude la lett. h), del contenuto del contratto di utenza attraverso la mediazione dell’intervento sul regolamento di servizio.

3.4 – Deve, dunque, affermarsi che l’A.E.G.G. attraverso le direttive previste dall’art. 2, comma 12, lett. h, bene può dettare precetti che, in quanto integrano il contenuto del regolamento di servizio cui allude il comma 37 della norma dello stesso art. 12 possono produrre l’integrazione dei contratti di utenza pendenti attraverso la previsione dell’art. 1339 c.c.. A fini di nomofilachia, prima di definire le condizioni in presenza delle quali ciò può avvenire e, quindi, di chiarire se sia avvenuto in concreto con riguardo alla specie che si giudica, il Collegio reputa opportuno formulare una precisazione, che concerne sempre il profilo oggettivo dell’ambito entro il quale le direttive della lett. h) possono svolgere la funzione di integrazione ai sensi dell’art. 1339 c.c..

La precisazione è nel senso che, avvenendo l’integrazione con riferimento a rapporti pur sempre espressione della privata autonomia ed articolandosi attraverso manifestazioni normative secondarie regolamentari oppure integranti atti amministrativi precettivi collettivi, sia pure autorizzate dalla previsione di legge, essa può comportare interventi che incidano sui rapporti di utenza in modo derogatorio anche di norme di legge, se del caso dello stesso Codice Civile, che abbiano, però, un contenuto meramente dispositivo, cioè derogabile dalla privata autonomia, mentre deve escludersi che possa giustificare interventi in senso derogatorio di norme previste da disposizioni legislative di contenuto imperativo. Invero, mentre l’intervento sulle norme del primo tipo è pienamente giustificabile perchè incide su previsioni legislative che le stesse parti, con il loro accordo, potrebbero derogare, sì che appare giustificato a maggior ragione che sia l’Autorità preposta al settore a prevedere la deroga, seppure con il limite funzionale e di scopo di cui immediatamente si dirà, viceversa, in presenza di una norma imperativa di legge, il principio di legalità impone di intendere il fenomeno di attribuzione di poteri di disciplina, con fonti di rango secondario o addirittura non aventi nemmeno contenuto normativo, in modo restrittivo. E, dunque, in mancanza di un’espressa attribuzione del potere di deroga alle norme imperative da parte di una norma di legge (o, deve ritenersi, di rango comunitario ad effetti diretti nell’ordinamento interno), come non esercitabile in deroga ad esse.

Solo in questo senso e nei limiti ora detti si intende condividere l’affermazione di Cons. Stato, 6^ Sezione, 11 novembre 2008, n. 5622 circa l’esegesi del potere di normazione di cui all’art. 2, comma 12, lett. h), che, invece, quel consesso parrebbe avere inteso come riferita ad ogni norma di legge.

3.5- Sciogliendo la riserva espressa poco sopra, il Collegio ritiene, inoltre, che la stessa possibilità di deroga a norme di legge meramente dispositive sia, però, da restringere sotto il profilo funzionale in senso unidirezionale, cioè sia limitata ad una deroga a favore dell’utente o del consumatore. Lo impone sempre il precetto espresso nell’art. 1, comma 1 della legge di settore in precedenza ricordato circa il necessario indirizzarsi dell’attività dell’Autorità a tutela degli interessi di utenti e consumatori.

Ciò, naturalmente, con l’eccezione che vi sia una norma di legge o di rango comunitario ad efficacia diretta che abiliti anche alla deroga a norme imperative. Sicchè il principio di diritto che può affermarsi è il seguente: "Il potere normativo secondario (o, secondo una possibile qualificazione alternativa, di emanazione di atti amministrativi precettivi collettivi) dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. h), si può concretare anche nella previsione di prescrizioni che, attraverso l’integrazione del regolamento di servizio, di cui al comma 37 dello stesso art. 2, possono in via riflessa integrare, ai sensi dell’art. 1339 c.c., il contenuto dei rapporti di utenza individuali pendenti anche in senso derogatorio di norme di legge, ma alla duplice condizione che queste ultime siano meramente dispositive e, dunque, derogabili dalle stesse parti, e che la deroga venga comunque fatta dall’Autorità a tutela dell’interesse dell’utente o consumatore, restando, invece, esclusa – salvo che una previsione speciale di legge o di una fonte comunitaria ad efficacia diretta – non la consenta – la deroga a norme di legge di contenuto imperativo e la deroga a norme di legge dispositive a sfavore dell’utente e consumatore". 3.6 – Può passarsi a questo punto a definire le condizioni in presenza delle quali la normazione o l’atto di esercizio di poteri amministrativi precettivi a contenuto collettivo ai sensi dell’art. 2, comma 12, lett. h), con i limiti indicati, può integrare, attraverso la mediazione dell’integrazione del regolamento di servizi, i contratti di utenza individuale. Tale definizione deve partire dal dato che il potere di normazione o di amministrazione de quo è qualificato con un’espressione, quella di direttiva, che si presta a comprendere: a) l’imposizione di precetti al destinatario sub specie di indicazione di un risultato da raggiungere, se del caso con o senza assegnazione di un limite di tempo, salva la individuazione da parte di esso del modo con cui pervenire al risultato, ch’egli, dunque, può in sostanza poi scegliere; b) l’imposizione di un precetto specifico che non lasci al destinatario alcuna possibilità di scelta sui tempi e sui modi. Ebbene, l’idoneità della direttiva a determinare, tramite la mediazione dell’integrazione del regolamento di servizio, l’integrazione dei contratti di utenza per la via dell’art. 1339 c.c. è configuratale soltanto nel secondo caso. Non lo è, invece, nel primo. Soltanto nel secondo caso, l’imposizione di un precetto specifico si può connotare sub specie di clausola, cioè di diretta regolamentazione prima del regolamento di servizio e, quindi, del contratto di utenza.

Invero, una clausola, identificando una parte del regolamento contrattuale deve avere di norma un contenuto determinato, cioè specifico ( art. 1346 c.c.). E’ vero che la clausola può avere anche un contenuto determinabile (sempre art. 1346 c.c.), ma allora – ammesso che sia sostenibile un’integrazione ai sensi dell’art. 1339 c.c. di un contratto, attraverso una norma che si limiti a prevedere che debba assicurarsi un risultato, lasciandone però i modi alla determinazione di una delle parti del contratto – l’onere di specificazione si trasferisce almeno al procedimento ed ai contenuti della determinazione.

Ora, la previsione della Delib. n. 200 del 1999, art. 6, comma 4 imponendo all’esercente "di offrire al cliente almeno una modalità gratuita di pagamento della bolletta" si connotava certamente come prescrizione del tutto inidonea ad integrare una clausola di contenuto determinato. In tanto, la previsione della modalità come concorrente con altre di effetto diverso lasciava al concessionario il potere di individuare questa modalità in concorso con altre e, quindi, lo facultava a prevedere più di una modalità. In secondo luogo, il concessionario era facultato ad individuare gli stessi termini della modalità gratuita. Nè potrebbe dirsi che la prescrizione integrasse una clausola il cui contenuto era rimesso all’individuazione dello stesso concessionario, sì da integrare una clausola di contenuto determinabile: occorre, infarti, tenere presente che la determinabilità, una volta che la modalità gratuita non veniva prevista come esclusiva, era sostanzialmente insussistente, in quanto l’esercizio del potere di determinazione da parte del concessionario doveva muoversi pur sempre lasciando intatta la previsione del codice civile, di cui alla norma dispositiva sul pagamento, prevista nell’art. 1196 c.c., secondo la quale "le spese del pagamento sono a carico del debitore". Previsione questa che implica che il costo dell’attività necessaria al debitore per pagare è di norma a suo carico e che, per essere apprezzata nel suo effettivo significato, dev’essere coordinata anche con quelle sul luogo del pagamento, espresse nell’art. 1182 c.c., e particolarmente con quella sul luogo del pagamento delle obbligazioni aventi ad oggetto somme di denaro determinate, che il primo inciso del terzo comma della norma, indica nel domicilio del creditore. L’art. 1196, in sostanza, in riferimento a dette obbligazioni, fra le quali rientrano quelle dell’utente relative al pagamento della bolletta (o fattura) (modalità di richiesta del pagamento sostanzialmente prevista come necessaria dall’art. 6, comma 1, della nota deliberazione), comportava che la spesa necessaria all’utente per recarsi a pagare al domicilio del soggetto esercente fosse a carico di lui. Onde, la previsione di una modalità gratuita di pagamento, in mancanza sia di un’espressa deroga all’art. 1196 c.c., sia di una deroga implicita, siccome rivelava la previsione come soltanto una delle modalità (e, quindi, alternativa) di quella gratuita, non poteva certo implicare che l’utente dovesse essere esentato da detta spesa, ma, semmai, poteva giustificare che l’esercente non potesse imporre in caso di pagamento al suo domicilio (o ad uno dei suoi domicili) un addebito ulteriore: la spesa per l’esecuzione del pagamento al detto domicilio e, quindi, il costo dell’attività ed il dispendio di attività per farlo ai sensi dell’art. 1196 c.c. erano a carico dell’utente, stante la mancata deroga a detta norma. Nel contempo, la mancanza di deroga all’art. 1196 e, quindi, la conservazione dell’onere del debitore di sopportare eventuali costi per l’attività necessaria per adempiere al domicilio dell’esercente, implicava che lo stesso parametro della gratuità dovesse essere valutato comparativamente con il costo di modalità di pagamento che, pur imponendo all’utente un costo, come il pagamento con domiciliazione bancaria o su conto corrente postale, tuttavia, l’avessero esentato dalla spesa necessaria per recarsi presso il domicilio (più o meno lontano) dell’esercente, spesa che poteva essere più o meno rilevante a seconda della sua distanza. In questa situazione la prescrizione dell’art. 6, comma, 4 non aveva nemmeno un contenuto tale da poter essere mutuato come clausola a contenuto determinabile e, dunque, – anche a voler (problematicamente) concedere che un’integrazione ai sensi dell’art. 1339 c.c. sia possibile da parte di una clausola a contenuto rimesso alla determinazione di una parte – on era idonea a modificare o integrare il regolamento di servizio all’epoca vigente e, quindi, di risulta i contratti di utenza individuali.

3.7- In realtà, una prescrizione come quella in discorso, per la sua indeterminatezza assegnava all’esercente una sorta di obbligo di perseguimento di un risultato con ampi poteri di scelta, salva la valutazione dell’A.E.G.G. circa il raggiungimento del risultato attraverso i poteri di ispezione, accesso ed acquisizione di documentazione e notizie, previsti dall’art. 2, comma 12, lett. g) e quelli di valutazione di reclami, istanze e segnalazioni della successiva lett. n conseguente possibilità dell’Autorità all’esito di esercitare il potere previsto dall’art. 2, comma 20, lett. d), cioè di ordinare al soggetto esercente il servizio la cessazione di comportamenti lesivi dei diritti degli utenti, imponendo, ai sensi del comma 12, lett. g) l’obbligo di corrispondere un indennizzo al soggetto esercente il servizio la cessazione di comportamenti lesivi dei diritti degli utenti, imponendo, ai sensi del comma 12, lett. g), l’obbligo di corrispondere un indennizzo.

Inoltre, l’A.E.G.G., a parte il potere di intervenire con una prescrizione nuova sufficientemente specifica da produrre l’effetto dell’art. 1339 c.c., avrebbe avuto anche il potere di segnalare all’amministrazione concedente, in sede di parere ai sensi della L. n. 481 del 1995, art. 2, comma 34 l’opportunità all’arto del rinnovo della concessione o di una sua revisione di prevedere nella convenzione o nel contratto di programma di cui al comma 36 la prescrizione.

4. – Deve, dunque, sulla base delle complessive considerazioni svolte escludersi che la prescrizione della Delib. dell’A.E.E.G. n. 200 del 1999, art. 6, comma 4, abbia comportato la modifica o integrazione del regolamento di servizio del settore esistente all’epoca della sua adozione e, di riflesso, l’integrazione dei contratti di utenza ai sensi dell’art. 1339 c.c., di modo che l’azione di responsabilità per inadempimento contrattuale esercitata dalla parte attrice risulta priva di fondamento, perchè basata su una clausola contrattuale inesistente, perchè non risultava introdotta nel contratto di utenza.

5.- Va a questo punto precisato che nella specie, avuto riguardo al riferimento della sentenza impugnata all’integrazione per effetto della deliberazione dell’A.E.E.G. anche ai sensi dell’art. 1374 c.c. le stesse considerazioni svolte a proposito della inidoneità a svolgere la funzione di cui all’art. 1339 c.c., sarebbero riproponibili anche sotto il profilo dell’art. 1374 c.c..

Mette conto di osservare, tuttavia, che la pertinenza nella specie dell’istituto di cui all’art. 1374 c.c. sembrerebbe doversi escludere, poichè la norma postula l’integrazione del contratto con riguardo ad aspetti non regolati dalle parti e, quindi, svolge tradizionalmente una funzione suppletiva e non di imposizione di una disciplina imperativa, come accade per l’istituto di cui all’art. 1339 c.c..

Nella logica del sistema di cui alla L. n. 481 del 1995, la previsione del potere di integrazione del contratto di utenza, esercitabile dall’A.E.E.G. nei sensi su indicati, è certamente espressione non di supplenza, ma di imposizione di un regolamento ritenuto autoritativamente dovuto.

6. – Conclusivamente il ricorso è accolto per quanto di ragione sulla base dello scrutinio complessivo ed unitario dei primi quattro motivi e la sentenza è cassata.

Gli ulteriori sei motivi di ricorso restano assorbiti, perchè, se l’integrazione del contratto non è avvenuta, non può esservi stato alcun inadempimento. Il Collegio reputa a questo punto che non vi sia necessità di rinvio, potendo la causa essere decisa nel merito, in quanto non occorrono accertamenti di fatto per ritenere che la domanda proposta dall’utente debba essere rigettata. Al riguardo, la sua infondatezza emerge anche per il profilo subordinato, inerente il preteso inadempimento dell’obbligo di informazione: è evidente che, se la delibera non ha integrato il contratto per la sua indeterminatezza, l’oggetto dell’obbligo de quo non può essere insorto.

7. – Le spese delle fasi di merito, sulle quali questa Corte deve provvedere, possono essere integralmente compensate, giacchè è notorio che nella giurisprudenza di merito la questione di diritto dell’efficacia della norma della nota deliberazione è stata decisa in modi opposti, come risulta anche da ricorsi esaminati nella stessa odierna udienza, nei quali l’Enel era convenuta.

Le spese del giudizio di cassazione seguono invece la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione riguardo ai primi quattro motivi. Dichiara assorbiti i successivi. Cassa in relazione la sentenza impugnata e, decidendo la causa sul merito, accoglie l’appello e rigetta la domanda della C.. Compensa le spese dei gradi di merito. Condanna la C. alla rifusione alle ricorrenti delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro seicento/00, di cui duecento/00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 13-04-2011) 10-08-2011, n. 31867 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Reggio Calabria, costituito ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., con ordinanza in data 11 giugno 2010 (depositata il successivo 18 giugno), ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere applicata dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, con provvedimento del 21 maggio 2010, nei confronti di P.F., nato nel 1987, sottoposto ad indagini per il delitto di cui all’art. 416 bis cod. pen. come appartenente all’omonima cosca Pesce, radicata e attiva nel comune Rosarno (in provincia di Reggio Calabria) e nelle zone limitrofe.

L’ordinanza si apre con un’ampia premessa sulla storia, composizione, e attuale scenario di operatività della cosca, il cui capo storico P.A. (classe 1953), pur detenuto in espiazione della pena dell’ergastolo, continuerebbe a godere di grande carisma e autorità nei confronti dei propri congiunti e presunti sodali criminali, individuati nei fratelli dello stesso capo: P.G. (detto (OMISSIS)), P.S. e P.V.; e nei giovani figli dei predetti: F. (classe 1978) figlio di A., R. (classe 1984) figlio di S., e F. (classe 1987), attuale ricorrente.

A carico di quest’ultimo il Tribunale desume i gravi indizi di colpevolezza, per gli ipotizzati reati di detenzione e porto di armi e associazione per delinquere di stampo mafioso, dal contenuto di una conversazione tra presenti, intercettata il 10 novembre 2006, che ebbe luogo nel carcere di (OMISSIS) dove era detenuto, all’epoca, l’omonimo cugino P.F. (classe 1984). Questi, parlando con 11 congiunto, lo avrebbe informato della custodia in luoghi riservati di cose di interesse comune che P.F. (classe 1987) avrebbe potuto prelevare, su sua indicazione, all’occorrenza.

Le "cose" evocate nel colloquio sono interpretate dai giudici della misura cautelare come armi, sia per la cautela usata dai conversanti nel parlarne senza farvi mai esplicito cenno, sia per i dati emergenti dalle investigazioni tali da assegnare a P.F. (classe 1984) il compito di addetto alla custodia e gestione di una partita di armi utili all’associazione, in collaborazione con fidati accoliti, i quali, nella sua forzata assenza, lo avrebbero sostituito.

Nella stessa sede e luogo P.F. (classe 1984) parlò non solo con l’omonimo (classe 1987) ma anche con l’altro cugino, P. R., e dal dialogo tra i tre giovani sarebbe emersa, secondo l’ordinanza, la loro ansia di vendicare la morte di tale S. D., persona molto vicina alla cosca Pesce, ucciso solo un mese prima, l’8 ottobre 2006, e la loro impaziente voglia di farlo subito, avendo già individuato i ritenuti responsabili dell’assassinio nei componenti della famiglia A., come risulterebbe confermato dal contenuto di altra conversazione intercettata tra diverse persone.

La circostanza che la vendetta non fu consumata subito, ma solo il 14 agosto 2007 con l’uccisione di A.D. e il tentato omicidio di A.V., poichè prevalsero più caute strategie del gruppo Pesce miranti ad evitare inimicizie con i B., altra cosca egemone nel medesimo territorio e storica alleata dei P. ma in buoni rapporti anche con gli A., non escluderebbe, secondo il giudice del riesame, l’intraneità al sodalizio criminale dei più giovani rampolli, i quali, come emerso dal predetto dialogo in carcere, erano a conoscenza delle dinamiche criminali di comune interesse e ad esse prendevano parte attivamente.

Sulla ritenuta esistenza di gravi indizi di colpevolezza del delitto associativo di tipo mafioso si innesta, nel provvedimento in esame, la presunzione relativa di ricorrenza delle esigenze cautelari, in mancanza di elementi per ritenere, nonostante il decorso del tempo, che P.F. (classe 1987) abbia rescisso i suoi legami criminali a base familiare, donde l’ulteriore presunzione di adeguatezza della sola misura della custodia in carcere ai fini di cautela.

2. Avverso la predetta ordinanza il P. ha proposto ricorso per cassazione tramite i suoi difensori, avvocati Stefania Rania del foro di Catanzaro e C.G. del foro di Palmi, lamentando la mancanza e la contraddittorietà della motivazione con riguardo alle censure mosse all’ordinanza genetica di applicazione della misura.

Secondo il ricorrente, dall’unica conversazione tra presenti, in data 10 novembre 2006, di cui si è detto, sarebbero state desunte due ipotesi criminose del tutto prive di sostegno motivazionale.

Quanto al delitto in materia di armi, il Tribunale non avrebbe superato la vistosa contraddizione di sostenere, contemporaneamente, il concorso dell’indagato nel possesso di un ipotizzato rilevante compendio balistico e la sua ignoranza del luogo di occultamento delle armi, emergente dalle parole: "no quell’altro so …" pronunciate dallo stesso indagato, evocanti la sua conoscenza di un solo luogo di occultamento e non anche di quello richiamato dal cugino detenuto, suo interlocutore.

Non solo.

Proprio dal contenuto della conversazione captata si evincerebbe che P.F. (classe 1987) non aveva la libera disponibilità neppure delle ipotizzate armi di cui avrebbe conosciuto la collocazione, posto che esse erano sotto l’esclusivo controllo del cugino detenuto, il quale, all’occorrenza, gli avrebbe impartito le istruzioni per prelevarle.

Sempre con riguardo al delitto in materia di armi sarebbe totalmente carente la motivazione della circostanza aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 convertito nella L. n. 203 del 1991, non essendo emerso che le supposte armi dovessero essere utilizzate per fatti di mafia ovvero per agevolare il programma associativo.

In merito al contenuto della medesima conversazione avente per oggetto il progetto omicidiario, si tratterebbe di un’esternazione del tutto episodica ed isolata, non risultando altre captazioni a carico dell’indagato ed essendo evidentemente molto fragile un quadro indiziario fondato su propositi vendicativi manifestati soltanto dagli altri due cugini, P.F. (classe 1984) e P. R., pure presenti al medesimo colloquio.

L’ordinanza impugnata, inoltre, avrebbe erroneamente attribuito a P.F. (classe 1987) la permanente partecipazione all’ipotizzata associazione di tipo mafioso, nonostante la mancanza di alcun elemento a riscontro dell’attualità del vincolo criminale.

Risulterebbero commessi, infine, rilevanti errori nella trascrizione del contenuto delle intercettazioni, laddove si attribuisce all’indagato la frase "il prendevamo tutti e due in una volta" (prima persona plurale), riferita alle designate vittime del progetto omicidiario individuate negli A., mentre le reali parole pronunziate sarebbero state: "il pigliavano tutti e due in una volta" (terza persona plurale con riferimento dell’aggressione all’opera di terzi), così come sbagliata sarebbe la trascrizione dei nomi di V. e C., con riguardo ai nemici A., in realtà mai nominati nel corso della conversazione, giusta consulenza di trascrizione depositata dalla difesa in sede di riesame, donde l’ulteriore vistosa carenza motivazionale per travisamento della fonte di prova a sostegno della ritenuta gravità indiziaria a carico del ricorrente.

Motivi della decisione

3. I motivi del ricorso sono infondati.

Innanzitutto, va rilevato che l’unicità della conversazione tra presenti, oggetto di intercettazione ambientale nel carcere di (OMISSIS), non inficia, di per sè, la motivazione della ritenuta gravità indiziaria a carico del P., correttamente apprezzata sulla base del contenuto della medesima conversazione e non del numero dei colloqui captati.

Contrariamente all’assunto del ricorrente, il Tribunale del riesame ha, poi, adeguatamente motivato la sua valutazione di gravità indiziaria con riguardo alla partecipazione del giovane P. all’omonimo sodalizio criminale di tipo mafioso a composizione prevalentemente familiare, senza incorrere in vizi logici o giuridici e, neppure, nel travisamento del contenuto della conversazione captata.

Da esso, al di là dei particolari irrilevanti sottolineati dai difensori (conoscenza da parte dell’indagato di uno solo dei nascondigli delle presunte armi e necessità di essere autorizzato dal più adulto congiunto detenuto per il prelievo delle medesime, e, ancora, riferimento in terza persona anzichè in prima persona plurale al colpo mortale da infliggere agli odiati avversari per vendicare l’omicidio del S.), emerge con estrema eloquenza, correttamente sottolineata dal giudice della cautela, l’intraneità del ricorrente alle strategie della cosca e ai mezzi a disposizione della stessa, e ciò al più elevato livello, rappresentato dall’urgente riaffermazione del predominio territoriale del sodalizio di appartenenza attraverso la pronta ed esemplare vendetta contro i suoi nemici, di cui lo stesso ricorrente si faceva impaziente promotore insieme ai congiunti, avvalendosi degli uomini e dei mezzi (armi) nella comune disponibilità.

Nel descritto contesto non assume alcun rilievo la discettazione civilistica dei difensori circa il titolo di effettivo possessore delle armi attribuibile al solo detenuto, P.R., e non anche all’attuale ricorrente, il quale avrebbe avuto bisogno dell’autorizzazione del primo per disporne, essendo invece significativo e assorbente il motivato riconoscimento dell’attiva partecipazione del giovane P.F. (classe 1987) alle attività e strategie della consorteria criminale, adeguatamente argomentato nell’ordinanza impugnata.

Il mero decorso del tempo, infine, non è sufficiente a far ritenere cessati i vincoli criminali del ricorrente con l’associazione di tipo mafioso, denominata cosca Pesce, il cui consolidato radicamento nel territorio di vita dell’istante e la perdurante attività, nonostante la detenzione del suo capo storico, grazie anche alla diffusa ramificazione del gruppo a composizione prevalentemente familiare, impegnano tutta la lunga premessa del provvedimento gravato.

In proposito, giova richiamare la giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in tema di misure cautelari personali, il decorso del tempo dalla commissione del reato associativo di tipo mafioso, per il quale v’è un contesto di gravità indiziaria, assume rilievo al fine di superare la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari solo se e quando risulti con certezza che la persona sottoposta alle indagini abbia irreversibilmente reciso i legami con l’organizzazione criminosa di appartenenza (Sez. 2, n. 21106 del 27/04/2006, dep. 16/06/2006, Guerini, Rv. 234657), ciò che è da escludere nel caso in esame.

Segue, ai sensi dell’art. 615, comma 2, e art. 616 cod. proc. pen., il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La cancelleria provvedere alle comunicazioni previste dall’art. 94 disp. att. cod. proc. pen., comma 1 ter.

P.Q.M.

Trasmessa copia L. 8 agosto 1995, n. 332, ex art. 23, n. 1 ter.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell’Istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94 disp. att. cod. proc. pen., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.