Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 10-10-2012) 15-02-2013, n. 7542

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

1. M.M., tramite il difensore, ricorre avverso la sentenza 14-2-2012 con la quale il Tribunale di Chiavari, confermando quella del Giudice di pace di Rapallo in data 14-12-2010, l’ha dichiarata responsabile dei reati di ingiuria e minaccia in danno di Z.M. infliggendole la pena di Euro 400 di multa.

2. Mentre la prevenuta stava traslocando dall’immobile sito nel condominio in cui abitava la p.o., questa l’aveva interrotta in quanto, udita la presenza di topi nel controsoffitto, e avendo intenzione di operare un intervento di derattizzazione, le aveva chiesto il numero di telefono dei nuovi proprietari dell’immobile che essa stava lasciando. La M. in risposta aveva definito lei ed il marito "persone di merda" aggiungendo che anche il condominio era "di merdà, indi le aveva inviato due sms con cui li minacciava di denuncia, avendo già portato in tribunale altri condomini, e aggiungeva che non scherzava e che, se l’avessero ancora disturbata, avrebbe fatto avere loro "grane serie".

3. Le plurime doglianze dedotte investono, sia sotto il profilo della violazione di legge che sotto quello del vizio di motivazione, con trattazione separata dei due profili, il giudizio di attendibilità della persona offesa, la sussistenza dei reati anche nella componente soggettiva, il mancato riconoscimento della provocazione, sia come esimente che come attenuante, e delle attenuanti generiche, nonchè la determinazione della pena.

Infatti: non risulterebbe alcun controllo sulla attendibilità soggettiva ed oggettiva della persona offesa, la cui deposizione non sarebbe assistita da elementi di conferma, neppure sul punto della provenienza dei messaggi proprio dall’utenza dell’imputata; quanto alle ingiurie era stato trascurato il contesto in cui erano state pronunciate che le rendeva non lesive del bene protetto; quanto alla minaccia, essa, essendo in forma condizionata, mirava a prevenire un’azione illecita del destinatario, piuttosto che a limitarne la libertà psichica e comunque il male minacciato – denuncia all’AG – non era ingiusto; ricorreva lo stato d’ira determinato dal fatto ingiusto della p.o., la quale aveva preteso informazioni dall’imputata che questa non era tenuta a dare e inoltre l’aveva interrotta più volte mentre effettuava le operazioni di trasloco; le generiche erano state negate solo perchè l’incensuratezza non poteva costituire unico motivo di concessione; la pena era eccessiva sia perchè la responsabilità era stata basata su un travisamento della prova, sia perchè non si era tenuto conto di tutte le modalità del fatto.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile.

1. Esso tende a sottoporre al giudizio di legittimità doglianze in gran parte attinenti a profili di merito, relativi alla valutazione delle risultanze processuali, effettuata con congrua motivazione nelle sentenze di primo e secondo grado. Correttamente, infatti, i giudici di merito hanno fondato il giudizio di responsabilità dell’imputata sulle dichiarazioni accusatorie della persona offesa, prudentemente valutate in base alla pacifica regola di giudizio secondo cui tali dichiarazioni possono, anche da sole, sostenere un’affermazione di penale responsabilità, ove sottoposte, con esito positivo, al controllo di credibilità oggettiva e soggettiva, non richiedendo necessariamente riscontri esterni -imposti dalla legge con riferimento alla chiamata in correità o in reità, non già alla testimonianza, sia pure della persona offesa – quando non v’è ragione di dubitare della loro attendibilità.

2. Posto che il controllo di legittimità sulla motivazione è circoscritto alla verifica della tenuta di essa e cioè al controllo che il testo dell’atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile, vale a dire l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato, e l’assenza di difetto, di contraddittorietà e di illogicità evidenti, la sentenza impugnata è esente dalle censure di cui al primo motivo (che qui si tratta, come i successivi, contemporaneamente sotto entrambi i profili affrontati separatamente nel ricorso) avendo adeguatamente vagliato, con motivazione non manifestamente illogica, l’attendibilità della p.o. fondante l’affermazione di responsabilità.

3. Infatti il tribunale, premesso che della credibilità della p.o era stata fornita ampia giustificazione nella sentenza di primo grado, ha condiviso il giudizio del primo giudice che aveva valutato il racconto della p.o. (per mero refuso chiamata C. in luogo di Z.) puntuale e convincente, dunque insuscettibile di diversa valutazione. E tale motivazione, a fronte della peculiarità del contesto della vicenda – la M. stava traslocando e la Z. chiedeva il nome dei nuovi proprietari onde concordare un’opera di disinfestazione dai topi dei due immobili -, non negato dalla ricorrente, appare nella specie sufficiente e adeguata, non avendo peraltro neppure la ricorrente indicato plausibili ragioni di inattendibilità della Z.. Ciò posto, anche la conclusione della provenienza degli sms dall’utenza dell’imputata appare giustificata dal rilievo che la p.o., per quanto osservato attendibile, aveva plausibilmente riferito del pregresso scambio dei numeri di cellulare tra lei e la M., condomine dello stesso stabile. Senza contare che il tenore degli sms è del tutto in linea con le ingiurie verbali, costituendo la logica prosecuzione ed evoluzione del litigio per questioni condominiali innescato dalla richiesta da parte della Z. dei nominativi dei nuovi proprietari dell’immobile già della M..

4. Generico, e comunque manifestamente infondato, è poi il secondo motivo che assume erronea applicazione dell’art. 594 cod. pen. e vizio di motivazione in punto di valutazione della portata offensiva delle espressioni usate in relazione al contesto. Pur richiamando un principio di indubbia esattezza, la ricorrente si è infatti limitata a ricordare che la propria reazione era da attribuire alle interruzioni da parte della p.o. delle sue operazioni di trasloco per la questione dell’intervento di derattizzazione. Ma ciò, in assenza di ulteriori chiarificazioni, di cui il ricorso è carente, non è affatto idoneo a delineare un contesto tale da scemare la portata indiscutibilmente offensiva delle espressioni profferite dall’imputata ("persone di merda", condominio "di merda").

5. Manifestamente inconducente è pure il tentativo, di cui al terzo motivo, di ravvisare nella condotta della M. una minaccia a fini di prevenzione, dal momento che le locuzioni intimidatrici espresse in forma condizionata non integrano il delitto soltanto quando siano dirette non già a restringere la libertà psichica del soggetto passivo, ma a prevenirne un’azione illecita o inopportuna e sempre che siano rappresentative della reazione legittima determinata dall’eventuale realizzazione di dette azioni (Cass. 29390/2007, 8131/2007). Nulla di più estraneo alla fattispecie in esame nella quale, tramite la prospettazione di "grane serie" e di azioni legali, si voleva costringere la p.o. a non esercitare una facoltà connessa alla sua posizione di condomina dell’edificio. Manifestamente infondata è poi la censura di omessa motivazione sul dolo, avendo il tribunale ineccepibilmente ritenuto confermata la sussistenza dell’elemento psicologico dall’invio degli sms minacciosi.

6. Sono manifestamente infondati il quarto ed il quinto motivo che reiterano la questione della sussistenza della esimente e dell’attenuante della provocazione già risolta negativamente dal giudice di secondo grado attraverso la condivisibile esclusione, alla stregua di quanto appena osservato, di un comportamento della Z. idoneo a giustificare la condotta della prevenuta.

7. Del pari manifestamente privo di fondamento il sesto motivo. Al diniego di attenuanti genetiche sull’assunto che nella specie lo stato d’incensuratezza non poteva da solo giustificare la relativa concessione, la ricorrente contrappone infatti asserti relativi all’attendibilità della p.o. e alla mancanza di riscontri esterni alla stessa, già sopra ritenuti infondati e comunque inconferenti ai fini perseguiti.

8. Pure del tutto carenti di fondatezza le censure sulla determinazione della pena, essendo la valutazione di equità effettuata dal primo giudice adeguata e sufficiente in presenza della quantificazione in Euro 260 di multa di quella base (la minima essendo di Euro 258) e dell’aumento per la continuazione contenuto in Euro 140, a fronte della possibilità di aumento fino al triplo.

Peraltro anche in questo caso la ricorrente invoca quali ragioni di riduzione della pena aspetti attinenti piuttosto all’affermazione di responsabilità.

9. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso seguono le statuizioni di cui all’art. 616 cod. proc. pen., determinandosi in Euro 1000, in ragione delle questioni dedotte, la somma di spettanza della cassa ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore delle Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2012.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 31-07-2012, n. 13742

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Svolgimento del processo

che R.R. ha proposto dinanzi alla Corte d’appello di Roma domanda di equa riparazione, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, per l’irragionevole durata di una causa di lavoro, svoltasi in primo grado dinanzi alla Pretura di Nola e, dopo la soppressione di questa, al Tribunale di Nola, e di una causa di ammissione al passivo del credito riconosciuto in sede di cognizione ordinaria, a seguito del fallimento della società datrice di lavoro;

che la Corte d’appello di Roma ha rigettato la domanda e condannato il ricorrente al pagamento delle spese;

che, fissata in sette anni la durata ragionevole complessiva del processo presupposto (tre anni per il giudizio ordinario e quattro per il giudizio fallimentare), la Corte territoriale ha rilevato che questo aveva avuto una durata inferiore: il giudizio di lavoro, infatti, si era protratto dal 3 ottobre 1997 al 22 giugno 2000, e quindi soltanto per due anni ed otto mesi, da cui dovevano essere sottratti cinque mesi imputabili a negligenza della parte (cancellazione della causa dal ruolo per inattività delle parti e mancata produzione, dopo la riassunzione, del relativo atto di impulso); mentre il processo fallimentare era durato quattro anni ed un mese, dalla richiesta di ammissione al passivo, avvenuta il 6 febbraio 2003, sino alla sentenza, depositata in data 29 marzo 2007, che ha concluso il procedimento di opposizione allo stato passivo;

che per la cassazione del decreto della Corte d’appello R. R. ha proposto ricorso, sulla base di un motivo;

che l’intimato Ministero della giustizia ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata;

che con l’unico motivo (violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e segg. degli artt. 13, 32, 35 e 41 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, degli artt. 1224 e 2056 cod. civ., dell’art. 737 cod. proc. civ. e degli artt. 111 e 117 Cost.) ci si duole che la Corte di merito non abbia riconosciuto la sussistenza della violazione della ragionevole durata del processo presupposto e non abbia considerato che il danno non patrimoniale è in re ipsa, per cui non occorre una prova specifica da parte dell’istante;

che il motivo è infondato;

che non rileva che la Corte di merito abbia errato a ritenere che la causa di lavoro sia iniziata il 3 ottobre 1997 (quanto invece questa è la data di prima comparizione, essendo la controversia iniziata in realtà – come risulta dallo stesso decreto impugnato – con il deposito del ricorso il 16 maggio 1997): infatti, aggiungendo circa quattro mesi e mezzo al periodo di due anni e tre mesi, non si raggiungono i tre anni, considerati dal giudice come la soglia di fisiologica durata del giudizio di cognizione svoltosi in primo grado dinanzi al Pretore e al Tribunale di Nola;

che in relazione al procedimento fallimentare, dove l’istante ha presentato domanda di ammissione allo stato passivo e ha depositato ricorso in opposizione contro la propria mancata ammissione, il ricorrente si duole che la Corte di Roma abbia assunto come data di richiesta di ammissione il 6 maggio 2003, laddove questa sarebbe, pacificamente, la data di rigetto della domanda di ammissione "per inopponibilità del titolo", che era stata depositata dall’istante sul finire dell’anno 2000;

che tuttavia la doglianza non può trovare ingresso in questa sede, perchè il ricorrente prospetta – sotto il profilo del vizio di violazione e falsa applicazione di legge – un tipico vizio revocatorio, la dedotta erroneità della data di ammissione al passivo essendo frutto di una svista materiale, relativa a un fatto non controverso in causa e risultante dagli atti del processo;

– che le ulteriori prospettazioni del ricorrente, relative alla configurabilità del danno non patrimoniale come conseguenza normale dell’eccessiva durata del processo e alla necessità di liquidarlo secondo gli standard risultanti dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, attengono ad aspetti che correttamente la Corte d’appello non ha esaminato, essendo stata esclusa, in radice, la lamentata violazione della ragionevole durata del processo;

che il ricorso deve, pertanto, essere rigettato;

che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dal Ministro controricorrente, liquidate in Euro 495,00 per onorari, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte suprema di Cassazione, il 19 luglio 2012.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen., sez. I 27-03-2009 (12-03-2009), n. 13559 Mancanza del nominativo di un imputato in dispositivo – Trattazione della sua posizione in motivazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

RILEVA IN FATTO
1. – Con sentenza, deliberata il 24 ottobre 2005 e depositata il 22 agosto 2008, la Corte di appello di Lecce – in relazione a quanto assume rilievo nel presente scrutinio di legittimità – ha confermato la sentenza del Tribunale di Lecce 31 maggio 2004 di condanna alle pene ritenute di giustizia a carico di M.D., di S.A., di D.C.P.R., di C. I. e di F.S., imputati del delitto di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, ai sensi del D.P.R. 9 ottobre del 1990, n. 309, art. 74, e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo A) e dei delitti di traffico continuato e aggravato di stupefacenti, ai sensi degli artt. 110, 81 c.p., D.P.R. cit., art. 73, art. 80, comma 2, loro rispettivamente ascritti ai capi B/1, B/2, B/3, B/6, B/11, B/12, B/13, B/14, B/16, B/17 e B/18.
I giudici di merito hanno accertato la partecipazione degli imputati alla associazione per delinquere in parola, capeggiata da P. R. a da T.R., radicata nella zona di (OMISSIS), dedita al traffico degli stupefacenti e al favoreggiamento della immigrazione clandestina, e il concorso dei giudicabili nei reati fine, sulla base di una serie cospicua di intercettazioni telefoniche tra i sodali, nonchè tra costoro e gli acquirenti (comunicazioni tutte diffusamente riprodotte nel corpo della motivazione), sulla base di servizi di osservazione della polizia giudiziaria e sulla base dei sequestri di vari quantitativi di droga.
Il sodalizio disponeva di canali di approvvigionamento, di adeguata provvista di mezzi finanziari nonchè di beni strumentali (veicoli e apparecchi telefonici radiomobili), nella promiscua disponibilità degli associati.
Con riferimento ai motivi di gravame la Corte territoriale ha motivato: (a) quanto a M., D.C. e F., l’identificazione degli imputati è comprovata per M. dalla intestazione e dalla accertata disponibilità della utenza radiomobile utilizzata nelle comunicazioni intercettate; per D. C. dal riconoscimento della voce operato dal teste D. N., dall’uso della utenza fissa intestata a Ta.Se., convivente del fratello dell’imputato; dal personale riferimento all’arresto subito il (OMISSIS) dal giudicabile, contenuto in successiva conversazione telefonica; per F. dal controllo di polizia in occasione dell’incontro concordato telefonicamente con P. e dall’uso promiscuo della utenza di M.; (b) l’inserimento nella catena di distribuzione della organizzazione, quali cessionari del P. e distributori a loro volta nella zona di (OMISSIS), desunto dalla pluralità e reiterazione dei contatti con P. e dalla commissione dei reati fine, integra la partecipazione alla associazione per delinquere; (c) il complesso della comunicazioni telefoniche intercettate, la considerazione organica e coordinata dei relativi contenuti e della sequenza delle telefonate e degli incontri, disvelano la trama degli illeciti rapporti, scanditi, in attuazione del programma associativo, nella perpetrazione dei reati fine, rispettivamente ascritti agli appellanti, nonchè la piena consapevolezza degli imputati anzidetti;
e rendono prive di pregio le obiezioni difensive, per un verso affatto generiche, per altro "disancorate" dalla "complessiva" considerazione del contesto di riferimento; (d) fuori luogo è la doglianza per la aggravante della ingente quantità, non contestata agli appellanti in parola ai capi anzidetti; (e) non ricorrono le ipotesi, previste dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, e art. 74, comma 6, in considerazione della gravità delle condotte, delle quantità delle partite di stupefacente trattate, della ramificazione della associazione, del canale di approvvigionamento transfrontaliero; (f) quanto a S., la colpevolezza dell’appellante, sia in ordine al delitto associativo, con lo specifico ruolo di ausiliario del cognato P., di depositario e di custode della droga nel garage della propria abitazione di (OMISSIS) che in ordine ai reati fine, a lui ascritti, è comprovata dalle numerose intercettazioni delle comunicazioni telefoniche con P., integrate dalle coordinate risultanze della diretta osservazione eseguita, in concomitanza, dalla polizia giudiziaria; la protesta difensiva di estraneità alla associazione ai traffici e la alternativa e riduttiva prospettazione della natura dei rapporti col congiunto, sono palesemente confutati dal pieno e indiscutibile coinvolgimento dell’appellante nella fornitura (capo B/18) di ventidue chilogrammi di droga, consegnati il (OMISSIS) ai trafficanti (OMISSIS) M. e F., ricevuti da S. al casello autostradale e, quindi, condotti presso la propria abitazione, al "deposito" per il carico dello stupefacente;
correlato all’episodio è l’incarico affidato da P. al sodale di provvedere alla pesatura; la droga fu, poi, sequestrata dalla polizia giudiziaria, durante il viaggio di ritorno, in prossimità di (OMISSIS); la vicenda assurge a elemento di vera e propria chiave di lettura di tutte le copiose concorrenti risultanze probatorie; (g) quanto alla C., la serie delle comunicazioni telefoniche con L., con B., con Pa. suffragano l’accertamento delle condotte di intermediazione, di offerta e di cessione, enunciate ai capi B/1, B/2 e B/3 sulle base del tenore della conversazioni e delle assicurazioni fornite dalla giudicabile agli interlocutori; in relazione al delitto associativo le obiezioni difensive sono superate dalla considerazione della natura del rapporto con P., "fornitore principale" della C. "di sostanza stupefacente da destinare al successivo smercio"; dalla "dimestichezza palesata dall’imputata rispetto alla attività di narcotraffico"; dalla intraneità alla associazione rivelata dalla donna nella conversazione del (OMISSIS) con P., con riferimento alla solidale percezione dei proventi della rivendita della droga e alla riconosciuta conoscenza delle "dinamiche interne della organizzazione".
2. – Ricorrono per cassazione gli imputati anzidetti.
3. – M. e F., col ministero del difensore di fiducia, avvocato Dell’Orfano Lumeno, mediante atto del 7 ottobre 2008, sviluppa tre motivi.
3.1 – Con il primo motivo il difensore denunzia, à sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), vizio di motivazione, anche sotto il profilo della formale violazione dell’art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e), in relazione al delitto di acquisto di marijuana dell’ (OMISSIS).
Il ricorrente sostiene: la intercettazione della telefonata del (OMISSIS) tra P. e D.C. è equivoca e non idonea a sorreggere l’accertamento della colpevolezza; gli imputati non sono tra gli interlocutori della conversazione; non è dimostrata con sicurezza la loro identificazione attraverso i diminutivi di (OMISSIS) e di (OMISSIS); D.C. non è al corrente dei particolari della cessione, nè indica la fonte di quanto è a sua conoscenza.
3.2 – Con il secondo motivo il difensore reitera la censura in relazione al capo che concerne il delitto associativo e oppone: manca la prova circa "l’approvvigionamento continuo e duraturo nel tempo" di stupefacenti da parte degli imputati; i contatti con P. si svilupparono in un arco temporale contenutissimo, di circa trenta giorni, tra (OMISSIS), e furono tutti finalizzati all’acquisto di una unica partita di stupefacente, la quale fu poi sequestrata, a Salerno, durante il trasporto a opera del corriere Cofano; difetta, pertanto, il requisito della "stabilità" del supposto accordo criminoso; è, infine, comunque, carente l’elemento psicologico del delitto associativo; gli imputati trattarono l’acquisto esclusivamente con P.; non ebbero contezza che costui fosse il capo di una associazione; nè di detta associazione intesero "farne parte"; l’unicità dell’acquisto non implica "la disponibilità continuativa .. ad acquistare quantitativi di droga?’. 3.3 – Con il terzo motivo il difensore denunzia, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e), in relazione agli art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e), e D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 80, comma 2, l’omessa pronuncia della Corte territoriale sullo specifico motivo di gravame circa la esclusione della aggravante della ingente quantità di stupefacente.
4. – D.C. ricorre personalmente, mediante dichiarazione resa, ai sensi dell’art. 123 c.p.p., al Direttore della Casa circondariale di (OMISSIS), nonchè col ministero del difensore di fiducia avvocato Rella Luigi, mediante atto dell’8 ottobre 2008.
4.1 – L’imputato, col ricorso personalmente redatto, dichiara promiscuamente di denunciare, à sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), "vizio di legge", "inosservanza o erronea applicazione dell’art. 192 c.p.p.", mancanza e manifesta illogicità della motivazione, ritenuta meramente apparente e travisamento del fatto.
In proposito oppone: la motivazione "si risolve nella mera elencazione delle conversazioni oggetto di occulta captazione"; nè giova il rinvio per relationem alla sentenza di primo grado; decisivo è il rilievo che la individuazione della voce di esso imputato, operata di verbalizzanti, non è "tranquillizzante"; in carenza della indagine peritale "non vi è certezza circa la omofonia tra il ricorrente e la persona che, di volta in volta, viene indicata nelle conversazioni intercettate, come p.".
4.2 – L’avvocato Rella sviluppa tre motivi con i quali dichiara promiscuamente di denunciare, à sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in relazione al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, (primo motivo), in relazione al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74, (secondo motivo), e in relazione agli artt. 81 e 133 c.p., (terzo motivo), nonchè mancanza o manifesta illogicità della motivazione (con tutti e tre i motivi).
4.2.1 – Con il primo motivo il difensore impugna l’accertamento della colpevolezza in ordine ai capi sub B/12, B/13, B/16 e B/17 che concernono altrettanti delitti di acquisto di marijuana e, al riguardo, obietta: le sole emergenze delle intercettazioni, in difetto di ulteriori mezzi di prova, non sono idonee a dimostrare le ipotesi di accusa; nelle conversazioni del (OMISSIS), non è contenuto alcun espresso riferimento a sostanze stupefacenti; nè, comunque, è dimostrato che le consegne ebbero effettivamente luogo;
le ultime due conversazioni potrebbero concernere lo stesso oggetto;
è "impossibile" la fornitura dell’ultima conversazione, dopo "pochi giorni dalla precedente; non è provata la quantità dello stupefacente; doveva, pertanto, essere ritenuta l’ipotesi della lieve entità di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5, in applicazione del principio del favor rei, anche in considerazione della "breve durata" delle condotte e della circostanza "che l’attività di spaccio del ricorrente era essenzialmente funzionale al soddisfacimento del proprio bisogno di sostanza stupefacente".
4.2.2 – Col secondo motivo, relativo al capo concernente il delitto associativo, il difensore oppone: non sussistono gli estremi della associazione; P. ha dichiarato di non conoscere l’imputato;
desta "grandi perplessita" l’identificazione nella persona di D. C. dell’interlocutore telefonico di P.; le conversazioni intercettate contrastano l’ipotesi di accusa; i contati sono circoscritti in arco temporale limitato all'(OMISSIS); non emerge dalle conversazioni l’attribuzione di alcun ruolo o attività in seno alla supposta associazione; difetta la stabilità della relazione, necessaria per configurare la iporesi criminosa della partecipazione; assolutamente carente è, poi, l’elemento psicologico del reato, sotto il profilo della volontà di apportare un contributo alla associazione e di partecipare stabilmente alla vita della stessa.
4.2.3 – Con il terzo motivo il difensore si duole, in via gradata, del trattamento sanzionatorie, e deduce: la pena è eccessiva; il ruolo dell’ imputato nella compartecipazione delittuosa è marginale;
i precedenti penali sono "di poco conto"; D.C. è "privo di particolare capacità criminale e pericolosità sociale".
5. – S.A., ricorre personalmente, mediante atto recante la data del 5 novembre 2008, col quale sviluppa tre motivi.
5.1 – Col primo motivo il ricorrente dichiara di denunziare ai sensi dall’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. "b)" – recte: c) -, inosservanza dell’art. 546 c.p.p., comma 3, ed erronea applicazione dell’art. 130 c.p.p., eccependo la nullità (o, pure, alternativamente la inesistenza) della sentenza impugnata per la mancanza del dispositivo per la parte che riguarda esso imputato, affatto pretermesso nel dispositivo letto alla udienza, allegato agli atti e, infine, riprodotto nella sentenza depositata.
Il ricorrente aggiunge che il vizio non è emendabile col rito della correzione degli errori materiali, come "inopinatamente ritenuto" dalla Corte territoriale la quale ha fissato udienza ai sensi dell’art. 127 c.p.p..
5.2 – Con il secondo motivo l’imputato denunzia, à sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), mancanza della motivazione, in ordine al delitto associativo.
Il ricorrente oppone: le comunicazioni telefoniche intercettate che lo riguardano sono poche; a dispetto della supposizione di una associazione dedita al traffico di stupefacenti e al favoreggiamento della immigrazione clandestina con relazioni anche internazionali, esso S. non risulta coinvolto "nelle ulteriori attività" nè emergono relazioni con gli altri sodali; i contatti con P. e la collaborazione offerta a costui "in alcune occasioni" trovano giustificazione nel rapporto di affinità; non è dimostrata la illazione che la droga sequestrata il 22 novembre 1997 ai corrieri che, in precedenza avevano sostato presso la casa del giudicabile in (OMISSIS), fosse stata colà prelevata e che l’abitazione fossa adibita a deposito della organizzazione.
5.3 – Con il terzo motivo l’imputato formula analoga denunzia in relazione all’accertamento della colpevolezza in relazione alla detenzione e alla custodia della partita di stupefacente, successivamente esportata in (OMISSIS) da P., e, in proposito, deduce: l’esistenza della sostanza non ha formato oggetto di positivo accertamento; i riferimenti al riguardo contenuti nelle conversazioni telefoniche sono "di dubbio senso"; mancano indizi gravi, precisi e concordanti; la condotta è, tutt’al più, qualificabile in termini di mera connivenza, per aver passivamente lasciato "libera disponibilità dei propri locali".
6. – C.I., col ministero del difensore di fiducia, avvocato Petrelli Marcello, mediante atto recante la data del 24 novembre 2008, sviluppa due motivi, con i quali dichiara promiscuamente di denunciare, à sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), erronea applicazione della legge penale, in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, (primo motivo) e in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (secondo motivo), nonchè mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione (con entrambi i mezzi).
6.1 – Con il primo motivo, dopo aver richiamato i principi di diritto fissati da questa Corte, in ordine alla fattispecie associativa in questione, e dopo aver riportato testualmente le deduzioni formulate con l’appello circa la carenza della dimostrazione della partecipazione della imputata alla associazione, in quanto i contatti intercorsi con P., per la loro sporadicità e per la durata ridottissima del relativo arco temporale non rappresentavano alcun "coinvolgimelo sistematico" nella supposta consorteria, nè importavano l’"impegno permanente e continuativo" richiesto dalla norma incriminatrice, il difensore lamenta che la Corte territoriale non ha dato conto delle specifiche censure, avendo fatto mero riferimento alla pluralità delle occasioni in cui la giudicabile aveva fornito a terzi sostanze stupefacenti; alla ulteriore circostanza che la C., in tali occasioni, trattò con P. "il quale capeggiava il sodalizio" e alla (meramente ipotizzata) partecipazione della giudicabile alla divisione dei proventi; siffatto assunto è manifestamente illogico; dalle conversazioni risulta che la C. si proponeva a P. non già come "possibile coadiutrice", bensì quale "controparte contrattuale", in tal senso depongono i riferimenti al regolamento finanziario degli acquisti che escludono l’esistenza della "cassa comune"; l’interpretazione della Corte territoriale della particella pronominale "ci", usata dalla donna, a proposito degli incassi previsti, è inficiata da "evidente errore logico" alla stregua della considerazione delle "forme linguistiche" della C., rese palesi dalla successiva conversazione con Pa.Gi., estraneo alla associazione, che la giudicabile accomuna a sè in contrapposizione agli associati; la contestazione non assegna alla imputata alcun ruolo nella associazione e delimita temporalmente la partecipazione fino al (OMISSIS); epperò, a fronte dei "tre momenti" di contatto con P., contenuti nell’arco di soli venti giorni, tra (OMISSIS), manca la prova che, all’epoca, l’associazione fosse stata già costituita; mentre la permanenza del sodalizio si ipotizza protratta (quanto agli altri sodali) fino al giugno dell’anno successivo.
6.2 – Con il secondo motivo il difensore censura l’accertamento della colpevolezza in ordine ai delitti di detenzione e offerta di stupefacente di cui ai capi sub B/1, B/2 e B/3, assumendo che le intercettazioni non offrono la dimostrazione della effettiva disponibilità della sostanza da parte della imputata; in particolare, quanto al capo B/1, non risulta provato che il trafficante B. avesse effettivamente rifornito la C. della droga, inizialmente commissionata da L. alla giudicabile e da costei successivamente offerta a Pa.; la assicurazione della imputata di disporre della droga non vale a provare la veridicità dell’assunto; soccorre in proposito l’arresto di legittimità del 7 aprile 1995, n. 7943, circa la necessità del requisito della "serietà" della offerta; quanto al capo B/2, la imputata millantava con l’acquirente ( Pa.) che si fosse procurata la droga da P., non essendo stata definita la cessione tra costoro; quanto al capo B/3, è illogica l’inferenza che il mero appuntamento, concordato col supposto cessionario (ancora Pa.), implicasse la acquisita disponibilità dello stupefacente e la successiva, effettiva transazione.
7. – Fondato – e assorbente delle censure formulate in implicito subordine con gli altri due mezzi di impugnazione – è il primo motivo del ricorso di S..
Il dispositivo deliberato dalla Corte territoriale, sottoscritto dal presidente, letto alla udienza e allegato al fascicolo processuale (peraltro testualmente e fedelmente riprodotto nella sentenza impugnata), non reca alcuna menzione del gravame dell’imputato, nè contiene citazione onomastica di sorta di S..
Pertanto la residuale statuizione di conferma "nel resto" della sentenza appellata e la condanna alle spese processuali si riferiscono inevitabilmente ed esclusivamente ai soli appellanti indicati nel dispositivo.
Risulta, così, perfettamente integrata la specifica ipotesi di nullità contemplata dall’art. 546 c.p.p., comma 3, della mancanza (radicale) del dispositivo in relazione all’imputato S..
Nulla rileva che la Corte territoriale nella sentenza, successivamente depositata, abbia trattato la posizione del ricorrente e, nella parte motiva, abbia argomentato per la conferma nei suoi confronti della condanna di prime cure.
Invero, secondo la sequenza del rito dibattimentale, il dispositivo "costituisce il mezzo con il quale è immediatamente estrinsecata la volontà del giudice" (Cass., Sez. 6^, 4 giugno 1997, n. 6753, Finocchi, massima n. 211005), mentre la motivazione "adempie una finalità permanente strumentale ed è improduttiva di conseguenze giuridiche se non trova la sua conclusione nel dispositivo" (Sez. I, 28 aprile 1995, n. 8277, Pagliardi, massima n. 202119).
In tal senso è consolidato l’orientamento di questa Corte nella affermazione del tradizionale principio di diritto della "logica prevalenza dell’elemento decisionale su quello giustificativo" (Sez. 4^, 6 dicembre 2007, n. 2996/2008, Kadri, massima n. 238672; Sez. 6^, 27 aprile 2007, n. 35802, Manzi, massima n. 237422; Sez. 2^, 9 giugno 2005, n. 23489, Gasparrini, massima n. 231886; Sez. 6^, 10 luglio 2003, n. 37392, Gullì, massima n. 226915; Sez. 5^, 18 ottobre 1999, n. 4973/2000, Cucinotta, massima n. 215769; e Sez. 3^, 22 giugno 1999, n. 11353, Procopio, massima n. 214799).
E, proprio in termini, soccorre lo specifico arresto di questa Corte in relazione ad analoga ipotesi di nullità della sentenza, à sensi dell’art. 546 c.p.p., comma 3, per la pretermissione onomastica dell’imputato nel dispositivo letto alla udienza e allegato agli atti (Sez. 5^, 12 febbraio 1999, n. 745, Cutino, massima n. 212770), con la conseguente esclusione della possibilità dell’esperimento del procedimento di correzione degli errori materiali (Cass., Sez. 6^, 18 maggio 1993, n. 8677, Leonardi, massima n. 195995; Sez. 6^, 8 ottobre 1993, n. 2760/1994, Negro, massima n. 197718 e Sez. 5^, 18 ottobre 1999, n. 4973, cit.).
Il tempestivo e rituale esperimento del ricorso per cassazione da parte dell’imputato rende superfluo l’approfondimento della ulteriore questione, se la rilevata patologia integri il vizio più radicale della inesistenza della decisione, configurabile alla stregua del principio di diritto secondo il quale "nei casi di assoluta mancanza del dispositivo, la sentenza deve considerarsi come inesistente, perchè insuscettibile di passare in giudicato", restando, così, impregiudicata la possibilità di accertamento della "lacuna decisoria" pure "in assenza di impugnazione delle parti" (Cass., Sez. 6^, 18 maggio 1993, n. 8677, cit.).
Conseguono l’annullamento della sentenza impugnata nei confronti di S.A. e il rinvio, per nuovo giudizio, alla Sezione distaccata di Taranto della Corte di appello di Lecce.
8. – I ricorsi di M.D., di D.C.P. R., di C.I. e di F.S., sono manifestamente infondati.
8.1 – Deve in limine rilevarsi che affatto fuori luogo e priva di aggancio al contesto processuale è la doglianza dei ricorrenti M. e F. per la mancata esclusione della aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2.
La aggravante in parola non figura, infatti, contestata ai suddetti ricorrenti, alla stregua delle imputazioni loro ascritte nella epigrafe della impugnata sentenza, nè tampoco è mai stata ritenuta a loro carico dal giudice di prime cure.
Nella redazione dei capi di imputazione compresi da B/1 a B/19 – il terzultimo e il penultimo sono ascritti a M. e a F. – il Pubblico Ministero, al fine evidente di evitare inutili ripetizioni, ha usato l’accorgimento di porre in evidenza in un preambolo generale, contraddistinto dalla lettera B, i riferimenti normativi, in gran parte coincidenti, relativi alle singole imputazioni nonchè la enunciazione delle tipologie delle condotte, successivamente specificate nei capi appresso scanditi con riferimento a ciascun imputato.
E, con particolare riferimento alla aggravante de qua, il Procuratore della Repubblica ha curato di precisare che la contestazione della medesima era operata, là dove era espressamente indicato che si trattava di "quantitativi ingenti".
Orbene, siffatta indicazione non è contenuta nei capi B/17 e B/18 ascritti a M. e a F..
Sicchè è fuori questione che gli imputati in parola non rispondono – nè hanno riportato condanna – per la aggravante, della cui mancata esclusione incongruamente e ingiustificatamente si dolgono.
8.2 – Non ricorre – alla evidenza – il vizio della violazione di legge, sotto variamente dedotto dai ricorrenti:
– nè sotto il profilo della inosservanza (per non aver il giudice a quo applicato una determinata disposizione in relazione all’operata rappresentazione del fatto corrispondente alla previsione della norma, ovvero per averla applicata sul presupposto dell’accertamento di un fatto diverso da quello contemplato dalla fattispecie);
– nè sotto il profilo della erronea applicazione, avendo Corte di appello esattamente interpretato le norme applicate, alla luce dei principi di diritto fissati da questa Corte, nè, oltretutto, opponendo il ricorrente alcuna alternativa interpretazione a quella correttamente seguita nel provvedimento impugnato.
In relazione a tale, ultimo profilo, è appena il caso di aggiungere che l’invocato arresto di legittimità dalla ricorrente C. (col secondo motivo) non conforta la tesi della ricorrente in ordine alla necessità dell’indispensabile concorso di ulteriori elementi probatori a supporto della assicurazione, offerta dall’imputato nel corso di conversazioni (intercettate) con i contraenti, circa la effettiva disponibilità della sostanza stupefacente, promessa in vendita: nel particolare caso scrutinato era, infatti, risultato che si trattava di mere vanterie dell’imputato, il quale, a dispetto degli impegni assunti con l’acquirente, si era reiteratamente reso inadempiente, così dimostrando l’assoluto difetto di "serietà" della proposta (v. in exstenso: Sez. 6^, 7 aprile 1995, n. 7943, Franzone).
8.3 – In relazione alle questioni controverse in punto di fatto, circa la identificazione degli imputati, circa la interpretazione delle conversazioni intercettate, circa il concorso dei giudicabili nella perpetrazione dei reati – fine, circa la sussistenza della associazione, circa la compartecipazione dei ricorrenti alla consorteria criminale, nonchè in ordine al trattamento sanzionatorio la Corte territoriale ha dato conto adeguatamente – come illustrato nel paragrafo che precede sub 1. – delle ragioni della propria decisione, sorretta da motivazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (v. per tutte:
Cass., Sez. 1^, 5 maggio 1967, n. 624, Maruzzella, massima n. 105775 e, da ultimo, Cass., Sez. 4^, 2 dicembre 2003, n. 4842, Elia, massima n. 229369) e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità.
Gli è che nel tessuto motivazionale della ordinanza impugnata questa Corte non rileva:
– nè il vizio della contraddittorietà della motivazione che consiste nel concorso (dialetticamente irrisolto) di proposizioni (testuali ovvero extra testuali, contenute in atti del procedimento specificamente indicati dal ricorrente), concernenti punti decisivi e assolutamente inconciliabili tra loro, tali che l’affermazione dell’una implichi necessariamente e univocamente la negazione dell’altra e viceversa;
– nè il vizio della illogicità manifesta che consegue alla violazione di alcuno degli altri principi della logica formale e/o dei canoni normativi di valutazione della prova ai sensi dell’art. 192 c.p.p., ovvero alla invalidità (o scorrettezza) dell’argomentazione per carenza di connessione tra le premesse della abduzione o di ogni plausibile nesso di inferenza tra le stesse e la conclusione.
Epperò le censure difensive – per quanto è dato apprezzare e sindacare nella sede del presente scrutinio di legittimità – non travolgono l’impianto del costrutto argomentativo che sorregge la decisione impugnata, così da disarticolarne la struttura portante e da obliterarne in radice la valenza dimostrativa; postulano, bensì, la alternativa ricostruzione e valutazione, ritenuta più adeguata, delle risultanze processuali.
Sicchè i rilievi, le deduzioni e le doglianze espressi dai ricorrenti, benchè inscenati sotto la prospettazione di vitia della motivazione, non possono essere presi in considerazione, in quanto, sviluppandosi nell’orbita delle censure di merito, consistono in motivi diversi da quelli consentiti dalla legge -a pena di inammissibilità, à termini dell’art. 606 c.p.p., comma 3, – con il ricorso per cassazione.
8.4 – Residua la richiesta di proscioglimento, per estinzione del reato, formulata nel corso della discussione alla odierna udienza dal difensore di M. e di F., sul presupposto della maturazione della prescrizione dei delitti di cui ai capi sub B/17 e sub B/18.
Il rilievo che la inammissibilità della impugnazione, dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 c.p.p. (Cass., Sez. Un., 22 novembre 2000, n. 32, De Luca, massima n. 217266, cui adde: Sez. Un., 22 marzo 2005, n. 23428, Bracale, massima n. 231164), dispensa dalla considerazione della patente infondatezza della richiesta, genericamente e immotivatamente avanzata: premesso, infatti, che, in virtù della disposizione di diritto intertemporale di cui alla L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 10, comma 3, trova applicazione la disciplina di cui agli art. 157 c.p., comma 1, n. 3, e art. 160 c.p., nel testo in vigore prima della novella, basta aver riguardo al titolo dei reati (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 4, testo originario), all’epoca della commissione ((OMISSIS)) e all’effetto interruttivo della condanna di primo grado, utilmente pronunciata il 24 ottobre 2005, per constatare che il termine massimo della prescrizione (anni quindici) non è ancora scaduto.
8.5 – Conseguono la declaratoria della inammissibilità dei ricorsi, proposti da M.D., da D.C.P.R., da C.I. e da F.S., e la condanna dei ricorrenti anzidetti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali, nonchè – valutato il contenuto dei rispettivi motivi e in difetto della ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione della impugnazione – di ciascuno di essi al versamento a favore della cassa delle ammende della somma, che la Corte determina, nella misura congrua ed equa, infra indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di S.A. e rinvia, per nuovo giudizio, alla Sezione distaccata di Taranto della Corte di appello di Lecce.
Dichiara inammissibili i ricorsi di M.D., di D. C.P.R., di C.I. e di F. S., che condanna, in solido, al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, al versamento della somma di Euro 1.000 (mille) alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cassazione civile anno 2005 n. 1319 Beni di interesse storico, artistico e ambientale Redditi di fabbricati e terreni Rimborso

ANTICHITA’ E BELLE ARTI IMPOSTA REDDITO PERSONE FISICHE E GIURIDICHE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo
Con ricorso notificato, a mezzo del servizio postale, a X X il 22 aprile 2003 (depositato il 6 maggio 2003), il MINISTERO dell’ECONOMIA e delle FINANZE e l’AGENZIA DELLE ENTRATE, in forza di due complessi motivi, chiedevano di cassare la sentenza n. 19/01/02, depositata il 30 aprile 2002 (come integrata con ordinanza del 4 marzo 2003 di correzione di errore materiale), con cui la Commissione Tributaria di secondo grado di Bolzano – in parziale accoglimento dell’appello del contribuente avverso la decisione della Commissione Tributaria di primo grado di Bolzano la quale, "ritenendo non provata la natura del vincolo storico ed artistico degli immobili", aveva respinto l’impugnazione del silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso prodotta dal X il 7 agosto 1999 al "Centro di Servizio di Trento", tesa ad ottenere il rimborso, ex art. 38 DPR 602 del 1973, ".dell’imposta IRPEF e del CSSN versati sul reddito dei fabbricati riconosciuti di interesse storico o artistico" prodotto negli anni dal 1995 al 1998 perchè calcolato sulla base dei canoni di locazione percepiti anzi che "mediante l’applicazione della minore fra le tariffe previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato l’immobile, come stabilito dall’art. 11, comma 2, della legge 413/91" – aveva disposto il rimborso solo delle somme versate per i redditi relativi all’anno 1998 e, con la correzione dell’errore materiale, anche delle somme versate per i redditi relativi all’anno 1997.
Nel controricorso notificato il 22 maggio 2003 (depositato il 28 maggio 2003) l’intimato, con vittoria delle spese processuali di "tutti i gradi del giudizio", instava per il rigetto del ricorso avverso e, in base ad un solo motivo (violazione dell’art. 38 DPR n. 602 del 3 973), spiegava gravame incidentale teso ad ottenere la cassazione della sentenza impugnata relativamente al mancato riconoscimento del rimborso per le imposte corrisposte sui redditi conseguiti negli anni 1995 e 1996.

Motivi della decisione
1. Preliminarmente, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., deve essere disposta la riunione del controricorso (con ricorso incidentale) proposto da X X (iscritto al n. R.G. 13386/03) all’anteriore ricorso (iscritto al n. R.G. 11334/03) proposto dall’Amministrazione Finanziaria dello Stato, essendo diretti entrambi avverso la medesima decisione.
2. Con la sentenza impugnata la Commissione Tributaria di secondo grado di Bolzano – premesso che in primo grado l’ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Bolzano ("al quale il ricorso" introduttivo del giudizio "era stato notificato in uno con il Centro di Servizio" di Trento) aveva eccepito "innanzitutto" la "propria incompetenza territoriale" e chiesto di dichiarare "inammissibile" il ricorso del contribuente – ha parzialmente accolto l’appello proposto dal X osservando che:
"l’eccezione formale dell’Amministrazione Finanziaria non ha pregio quantomeno con riferimento al Centro di servizi" in quanto "dall’art. 10 DPR 28 novembre 1980 n. 787" si ricava che "incombe al centro di servizio al quale sia stato notificato un ricorso trasmettere ‘alla segreteria della Commissione tributaria l’originale del medesimo unitamente alle proprie deduzioni e al competente Ufficio delle Imposte il fascicolo per l’ulteriore attività dinanzi alle Commissioni Tributariè";
"nel caso di specie … il contribuente aveva errato nel notificare il ricorso anche all’Ufficio distrettuale delle Imposte Dirette di Bolzano, il quale non aveva competenza territoriale in merito, ma … il Centro di servizio di Trento avrebbe dovuto, nel rispetto della procedura di cui al summenzionato articolo 10 DPR 797/1980, trasmettere il fascicolo all’Ufficio distrettuale delle Imposte Dirette di Bressanone, competente per territorio".
Secondo il giudice tributario di appello "tale omissione non può comportare danni processuali per il cittadino, tanto più che la difesa nel merito dell’Amministrazione finanziaria, con richiamo alle istruzioni ministeriali, le quali sono le stesse per tutti gli uffici, sarebbe stata sostanzialmente la stessa".
Sul "merito", poi, lo stesso giudice ha affermato:
a) che (1) "per i versamenti degli anni 1995 e 1996 l’istanza di rimborso era tardiva ai sensi dell’art. 38 DPR 29 settembre 1973 nr.
602, sicchè, per tale parte l’istanza stessa era inammissibile (sulla rilevabilità d’ufficio di tale inammissibilità la giurisprudenza è costante: … per tutte Cass. civ. 28 luglio 2000 n. 9940 …)" mentre (2) "per i redditi relativi agli anni 1997 e 1998, … L’istanza era in termini (per il primo anno comunque grazie alla novella introdotta con L. 13 maggio 1999 nr. 133)" e b) che "la lagnanza è fondata nel merito, avendo ormai la giurisprudenza della Suprema Corte sul punto assunto carattere permanente e consolidato (vedi per tutte Cass. civ. 19 ottobre 2001 n. 12790 …)". 3. Con il primo motivo di ricorso le Amministrazioni finanziarie lamentano (in relazione alle previsioni contenute nell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.) "violazione e falsa applicazione" degli artt. 10 e 18, commi 2 e 4, del D. Lg.vo n. 546 del 1992 nonchè dell’art. 10 DPR n. 787 del 1980 oltre che "motivazione incongrua e contraddittoria su punto decisivo della controversia" adducendo che:
– "il silenzio rifiuto contro cui ha proposto ricorso la parte si è formato su un atto, l’istanza ex ari, 38 DPR 602/73, per il quale era competente unicamente il Centro di Servizio di Trento" in quanto in base ai DPR n. 287 del 1992 "i Centri di Servizio, diventati dal primo gennaio 1998 competenti in materia di imposte dirette ed indirette, provvedono all’esecuzione dei rimborsi attribuiti in passato alle Intendenze di Finanza";
– "l’art. 10 D. Lgs. 546/92 ha previsto che ‘se l’ufficio … è un centro di servizio, parte del giudizio è l’Ufficio delle Entrate …al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controversò", ovverosia, nel caso, la "sezione distaccata della Direzione delle Entrate" e non l’Ufficio Entrate di Bolzano;
– quest’Ufficio, peraltro, "difettava di competenza anche territoriale in quanto parte contribuente ha ed aveva negli anni oggetto della richiesta di rimborso residenza in Vipiteno" e "l’Ufficio competente in cui è compreso il Comune di Vipiteno sarebbe comunque l’Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Bressanone fora Ufficio Unico di Bressanone";
– l’art. 10 DPR n. 787 del 1980 non può trovare applicazione al caso in esame in quanto regola solo "la presentazione dei ricorsi prodotti contro i ruoli emessi dal Centro di Servizio". 4. Il contribuente, dal suo canto, adduce che:
– "l’art. 10 del D. Lgs. 546/92 … pone in alternativa, quale parte del procedimento … l’Ufficio del Ministero delle Finanze … che ha emanato l’atto impugnato o non ha emanato l’atto richiesto ovvero, se l’ufficio è un Centro di Servizio, l’Ufficio delle entrate del Ministero delle Finanze al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso";
– essendo stato "il ricorso ex art. 19, comma 1 lett. g) del D. Lgs.
546/92 … proposto avverso il provvedimento di silenzio rifiuto con il quale il Centro Servizi di Trento ha rigettato l’istanza di rimborso … è più che evidente che il Centro di Servizi di Trento, quale ufficio che non emana l’atto richiesto, è per espressa previsione normativa parte del procedimento in persona dell’ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette".
Il X, infine, ritiene corretta l’opinione del giudice di secondo grado secondo cui "l’incombenza della trasmissione all’Ufficio delle Imposte Dirette territorialmente competente era di spettanza del Centro di Servizi di Trento ex art. 10 DPR 787/80" e sostiene che "tale omissione non può comportare danni processuali per il cittadino, tanto più che la difesa nel merito dell’Amministrazione Finanziaria sarebbe stata la stessa". 5. Il motivo di ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
A. La controversia, come esposto in premessa, ha ad oggetto l’impugnazione del silenzio rifiuto formatosi sull’istanza presentata dal contribuente al competente centro di servizio per ottenere, ex art. 38 DPR n. 602 dei 1973, il rimborso "dell’imposta IRPEF e del CSSN versati sul reddito dei fabbricati riconosciuti di interesse storico o artistico", prodotto negli anni dal 1995 al 1998, perchè calcolato sulla base dei canoni di locazione percepiti anzi che "mediante l’applicazione della minore fra le tariffe previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato l’immobile, come stabilito dall’art. 11, comma 2, della legge 413/91".
B. Per il primo comma, lett. b), dell’art. 40 DPR 27 marzo 1992 n. 287 – applicabile alla specie ratione temporis nonostante l’intervenuta sua abrogazione, successivamente ai fatti di causa, ad opera dell’art. 23 DPR 26 marzo 2001 n. 107 – "i centri di servizio delle imposte dirette ed indirette … provvedono … ai rimborsi di cui agli art. 37, 38 e 41 del DPR 29 settembre 1973 n. 602";
Secondo l’art. 10 del D. Lg.vo 31 dicembre 1992 n. 546, poi, "sono parti nel processo dinanzi alle commissioni tributarie oltre al ricorrente, l’ufficio del Ministero delle finanze o l’ente locale o il concessionario del servizio di riscossione che ha emanato l’atto impugnato o non ha emanato l’atto richiesto ovvero, se l’ufficio è un centro di servizio, l’ufficio delle entrate del Ministero delle finanze al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso".
L’art. 20 del medesimo D. Lg.vo n. 546 del 1992, infine, nel dettare le disposizioni relative alla "proposizione del ricorso", al terzo comma mantiene "fermo quanto disposto dall’art. 10 del DPR 28 novembre 1980 n. 787, sui centri di servizio"; per il primo comma di tale articolo "il ricorso contro il ruolo formato ai sensi dell’art. 7" – ovverosia il ruolo formato per la riscossione delle "imposte" e delle "ritenute, che a seguito della liquidazione e del controllo dei versamenti effettuati dal centro di servizio risultano ancora dovute dai contribuenti e dai sostituti di imposta" – "è presentato con la spedizione dell’originale al centro di servizio a mezzo posta nel modo indicato dall’art. 17 del DPR 26 ottobre 1972 n. 636, e con successivo deposito, da eseguirsi decorsi almeno sei mesi e non oltre due anni dalla data di invio dell’originale mediante spedizione o consegna nei modi indicati dal predetto art. 17, di altro esemplare in carta libera alla segreteria della commissione tributaria adita.
Il deposito del ricorso costituisce il rapporto processuale; la segreteria della commissione tributaria richiede al centro di servizio l’originale del ricorso".
Il penultimo comma del medesimo art. 10, infine, prevede l’applicabilità ("si applicano") delle "disposizioni contenute nei commi primo e terzo … anche per i ricorsi contro i provvedimenti di rimborso di cui all’art. 8 del presente decreto", ovverosia (primo comma) "quando emergono errori materiali o duplicazioni dovuti ai centro di servizio, questo provvede ad effettuare il rimborso delle maggiori somme iscritte a ruolo" e (secondo comma) "… per i rimborsi ai contribuenti ed ai sostituti di imposta quando risultano dovuti in seguito alla liquidazione effettuata ai sensi dell’art. 6".
C. Dall’esame di tali norme si evince, innanzi tutto, la specialità (Cass., trib., 22 febbraio 2002 n. 2524) della complessiva procedura dettata dall’art. 10 DPR n. 787 del 1980 con conseguente limitazione della sua applicazione ai soli casi dalla stessa regolati.
Tale specialità discende dalla natura pressochè aritmetica sia del "controllo dei versamenti effettuati" (previsto dal.’ art. 7) che degli "errori materiali o duplicazioni" regolati dall’art. 8 per i quali la procedura è stata prevista.
Le istanze di rimborso di cui agli artt. 37, 38 e 41 DPR n. 602 del 1973, il cui esame è stato demandato al Centro di Servizio con il citato art. 40, primo comma, lett. b) del DPR n. 287 del 1992, non riflette errori del genere sopra indicato nè rimborsi rientranti nelle previsioni dell’art. 36 bis del DPR n. 600 del 1973 (concernenti le mere "liquidazioni, delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni") ma richiedono un previo giudizio accertativo coinvolgente l’interpretazione di norme tributarie nonchè di elementi fattuali, ovverosia un giudizio privo della semplicità che caratterizza i casi regolati dalla norma dell’art. 10.
Discende da tanto l’inapplicabilità alla specie delle peculiari disposizioni dettate dall’art. 10 del DPR n. 787 del 1980, in particolare delle previsioni relative (1) allo spatium deliberandi concesso al Centro di Servizio ("decorsi almeno sei mesi e non oltre due anni dalla data di invio dell’originale") da osservarsi per il "deposito" del ricorso giurisdizionale, (2) all’obbligo della segreteria della commissione tributaria di richiedere al centro di servizio "l’originale del ricorso" nonchè (3) all’obbligo del centro di servizio di trasmettere (a) alla segreteria della Commissione Tributaria, "nei quaranta giorni successivi al ricevimento della richiesta" e (b) "al competente ufficio delle imposte il fascicolo per la ulteriore attività dinanzi alle commissioni tributarie …".
D. Occorre, quindi, far capo all’art. 10 del D. Lg.vo 31 dicembre 1992 n. 546, per il quale, come riportato, "se l’ufficio è un centro di servizio" parte del processo è unicamente "l’ufficio delle entrate del Ministero delle Finanze al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso".
Nel caso non è necessario individuare l’ufficio delle entrate al quale spettavano le attribuzioni sullo specifico rapporto giuridico controverso essendo sufficiente il rilievo che tali attribuzioni certamente non spettavano all’Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Bolzano al quale il contribuente ha diretto il suo ricorso giurisdizionale atteso che, come dedotto in via preliminare da tale Ufficio sin nelle controdeduzioni depositate il 25 maggio 2000 innanzi alla Commissione Tributaria di Primo Grado di Bolzano (e ribadito nelle "memorie di costituzione con appello incidentale" depositato il 21 dicembre 2001 presso la Commissione Tributaria di Secondo Grado di Bolzano), all’Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Bolzano non spettava nessuna "attribuzione" sul rapporto controverso perchè il contribuente (come pacifico) era residente in Vipiteno, quindi in Comune compreso nell’ambito territoriale dell’Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Bressanone:
l’Ufficio delle Imposte Dirette di Bolzano, pertanto, non aveva nessuna "attribuzione" in ordine al rapporto tributario de quo non essendo sovra ordinato rispetto a quello di Bressanone.
E. Dalle considerazioni esposte discende l’erroneità dall’interpretazione delle richiamate norme da parte della sentenza impugnata la quale, pertanto, deve essere cassata, però, senza rinvio della causa al giudice del merito dovendo la controversia essere decisa da questa Corte ai sensi dell’art. 384 c.p.c. in quanto non è necessario nessun accertamento fattuale ulteriore rispetto a quello già considerato dal giudice a quo, con declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo grado del contribuente perchè proposto nei confronti dell’Ufficio delle imposte Dirette di Bolzano che, come accertato innanzi, non aveva nessuna "attribuzione" sul rapporto giuridico controverso e, quindi, era assolutamente carente di legittimazione passiva.
6. L’accoglimento del primo motivo del ricorso principale importa il totale assorbimento sia degli altri motivi del medesimo ricorso che di quelli oggetto del ricorso incidentale proposto dal contribuente in quanto il motivo accolto, infirmando la rituale instaurazione del contraddittorio in primo grado, impedisce naturaliter l’esame di qualsiasi altra questione.
7. Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti ai sensi dell’art. 92, secondo comma, c.p.c..
P. Q. M.
La Corte riunisce i ricorsi; accoglie il primo motivo del ricorso principale; dichiara assorbito il secondo nonchè il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile il ricorso di primo grado del contribuente; compensa integralmente tra le parti le spese processuali dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 novembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2005

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