Cass. civ. Sez. III, Sent., 07-06-2011, n. 12274 Responsabilità professionale Sanità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- La signora F.B. chiese al Tribunale di Milano il risarcimento dei danni che assumeva di avere sofferto in conseguenza della responsabilità dei sanitari che l’avevano avuta in cura presso l’Ospedale (OMISSIS), dove era stata ricoverata in stato di gravidanza a termine.

Si costituirono le convenute Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento e la compagnia di assicurazioni Assitalia ed, a seguito di chiamata in causa da parte della prima, la Gestione Liquidatoria della cessata USSL (OMISSIS), cui faceva capo l’Ospedale (OMISSIS). Quest’ultima citò in un separato giudizio le proprie compagnie di assicurazione Assitalia e Generali e questo procedimento venne riunito a quello preventivamente instaurato dalla signora F..

2.- Il Tribunale di Milano, pronunciata l’estinzione del giudizio fra l’attrice e l’Azienda Ospedaliera, dichiarò inammissibile la domanda proposta dall’attrice direttamente nei confronti di Assitalia, rigettò tutte le altre sue domande e la condannò al pagamento delle spese in favore di Assitalia; compensò inoltre, nei confronti delle altre parti, le spese sostenute fino alla precisazione delle conclusioni, condannando la stessa attrice al pagamento di quelle successive, nonchè al pagamento delle spese di CTU. 3.- Avverso la sentenza del Tribunale di Milano propose appello la signora F.; la Gestione Liquidatoria e le compagnie di assicurazione Assitalia e Generali si costituirono, resistendo al gravame.

La Corte d’Appello di Milano ha rigettato l’appello ed ha condannato l’appellante al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio in favore delle appellate costituite.

4.- Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano propone ricorso per cassazione F.B., a mezzo di un articolato motivo, illustrato da memoria. Si difendono la Gestione Liquidatoria, nonchè Assicurazioni Generali S.p.A. ed INA Assitalia S.p.A. (quale incorporante di Assitalia – Le Assicurazioni d’Italia S.p.A.) con due distinti controricorsi, il secondo illustrato da memoria.
Motivi della decisione

1.- Con l’unico motivo di ricorso si denuncia il vizio di violazione e falsa applicazione di una norma di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’art. 1218 cod. civ..

Sostiene la ricorrente che, dovendosi applicare tale ultima norma in ragione della fonte contrattuale del rapporto giuridico intercorso tra l’attrice e l’Ospedale (OMISSIS) e ricadendo su quest’ultimo l’onere di dimostrare che aveva correttamente eseguito la propria prestazione e che l’infezione contratta dalla signora F. fosse conseguenza di una causa non imputabile alla struttura ospedaliera, il convenuto appellato non avrebbe assolto a tale onere e la Corte d’Appello, errando in iudicando, avrebbe giustificato "tale mancanza in ragione della tecnica disposta d’ufficio dal Tribunale di Milano". Aggiunge la ricorrente che questa consulenza avrebbe chiaramente indicato che l’infezione così come contratta dalla signora F. era da intendersi quale infezione di "natura esogena" ed avrebbe altresì indicato "chiaramente che l’infezione contratta da parte della ricorrente era la conseguenza diretta dell’operazione di apertura della cavità uterina a seguito di contaminazione metachirurgica": secondo la ricorrente, l’ente convenuto in giudizio non avrebbe mai dimostrato che tale infezione fosse da annoverarsi tra le ipotesi di caso fortuito ovvero che il suo verificarsi fosse da ricondursi ad un fatto/evento non attribuibile alle prestazioni che l’ente in questione avrebbe dovuto erogare; al contrario, l’attrice avrebbe puntualmente assolto il proprio onere probatorio fornendo la prova del contratto, dell’insorgenza della nuova patologia, nonchè del nesso di causalità tra l’azione o l’omissione del debitore e l’evento dannoso. In particolare, la ricorrente si duole del mancato espletamento delle prove richieste, con riferimento alla corretta sterilizzazione della sala operatoria e degli strumenti chirurgici ed alla corretta e veritiera compilazione della cartella clinica, che, secondo la ricorrente, avrebbero consentito di valutare se l’ospedale aveva correttamente e puntualmente adempiuto a tutte le obbligazioni assunte nei confronti della signora F. dal momento del ricovero.

1.2.- La sentenza impugnata esamina, uno per uno, tutti i motivi di appello, dandone adeguata confutazione sulla base delle risultanze sia della relazione peritale che del suo supplemento, disposti nel corso del giudizio di primo grado. In particolare, valuta i motivi di appello concernenti:

– la scelta della tecnica adottata dal personale medico per l’esecuzione del taglio cesareo (tecnica Stark), censurata sia sotto il profilo della sua natura sperimentale e dell’idoneità in sè a causare infezioni sia sotto il profilo dell’esperienza professionale maturata dai sanitari che l’avevano applicata;

– la responsabilità dei medici o, comunque, della struttura ospedaliera, non solo nella scelta di detta tecnica, ma anche nello svolgimento dell’intervento chirurgico e nella somministrazione delle cure successive;

la cattiva lettura dei dati riportati dal CTU nella relazione supplementare in merito alle percentuali di verificazione di analogo evento in casi simili;

la causa dell’intervento chirurgico successivo di revisione della cavità uterina.

1.3.- Il ricorso non è direttamente riferito o riferibile alle questioni oggetto della prima e dell’ultima censura, in sè considerate e come sopra riportate, ovvero alle questioni connesse alla diagnosi di insorgenza dell’infezione ed alle cure successive.

Infatti, per come risulta dall’intera parte illustrativa ed anche dalla sintesi sopra riportata, il motivo si appunta, in diritto, sulla mancata dimostrazione da parte della struttura ospedaliera di un evento imprevisto ed imprevedibile idoneo ad escludere la sua responsabilità per inadempimento; ed, in fatto, sulla censura per cui la causa della peritonite sarebbe da ricercarsi nella contaminazione della cavità uterina, della quale, proprio sulla base delle risultanze della CTU ed in mancanza di prova contraria da parte della convenuta appellata, dovrebbe rispondere quest’ultima, essendo rimasta ignota la causa di detta contaminazione, avendo il CTU indicato come di "natura esogena" l’infezione e quindi ascrivibile anche alla mancata asepsi della sala chirurgica o degli strumenti chirurgici ovvero alla contaminazione da parte di germi esogeni della cavità uterina aperta durante l’intervento di taglio cesareo.

1.4.- Il motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile.

La Corte d’Appello ha qualificato correttamente il rapporto come contrattuale ed, in diritto, ha tratto tutte le dovute conseguenze applicative dell’art. 1218 cod. civ., anche con riguardo al particolare aspetto della controversia che è specifico oggetto di censura.

Nel valutare le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio la Corte di merito ha preso in esame anche quanto detto dal consulente a proposito dell’evenienza infettiva e ha ricondotto l’infezione ad un evento imprevisto e comunque non evitabile nè imputabile alla condotta dei sanitari. Infatti, per un verso, ha escluso che fosse ascrivibile a colpa dei sanitari la causa mediata dell’infezione, vale a dire la scelta dell’intervento chirurgico d’urgenza, ritenuto indifferibile, e della tecnica operatoria, ritenuta giustificata e non sperimentale; per altro verso, ha ascritto la contaminazione della cavità addominale da parte di germi, della quale indubbiamente l’intervento chirurgico era stato occasione (o causa mediata), ad una complicanza che può sì verificarsi per interventi quale quello subito dall’attrice, ma in una percentuale talmente bassa che è da escludere che il relativo accadimento potesse essere previsto ed evitato dai sanitari adottando la diligenza richiesta nel caso concreto.

Ed invero, pur non avendo la Corte d’Appello specificamente motivato in merito alla configurazione giuridica di detta causa di esonero da responsabilità, si è esplicitamente avvalsa dell’elaborato peritale supplementare – finalizzato proprio a conoscere la percentuale di verificazione della complicanza infettiva in casi di cesarei trattati con la tecnica di Stark – al fine di confermare la sentenza di primo grado che aveva utilizzato i parametri indicati dal consulente (nella misura compresa tra lo 0,3% e lo 0,7% delle concrete possibilità del verificarsi, in casi analoghi, di complicanze operatorie non imputabili ad omessa o insufficiente diligenza professionale ovvero ad imperizia dell’operatore) per affermare l’inevitabilità, nel caso concreto, di detta complicanza.

Decidendo in tale ultimo senso la Corte d’Appello ha fatto corretta applicazione dei principi più volte espressi in materia da questa Corte e che qui si ribadiscono, per i quali, in caso di prestazione professionale medica in struttura ospedaliera, resta a carico del debitore (medico o struttura sanitaria) l’onere di dimostrare che la prestazione è stata eseguita in modo diligente, e che il mancato o inesatto adempimento è dovuto a causa a sè non imputabile, in quanto determinato da un evento non prevedibile nè prevenibile con la diligenza nel caso dovuta, in particolare con la diligenza qualificata dalle conoscenze tecnico-scientifiche del momento (cfr., tra le più recenti, Cass. 8 ottobre 2008, n. 24791, 15 ottobre 2009, n. 975, 29 settembre 2009, n. 20806).

1.5.- Nè può evidentemente rilevare, sempre in punto di diritto, che la configurabilità di un evento non evitabile sia stata ricavata dalla consulenza tecnica d’ufficio piuttosto che da elementi di prova desunti da mezzi istruttori richiesti ed espletati ad istanza della convenuta appellata.

Il giudice può trarre dalla consulenza tecnica d’ufficio gli elementi di giudizio che egli ritenga di dover porre a fondamento della propria decisione, anche quando siano gli unici acquisiti al processo, ma comunque ritenuti determinanti, essendo altresì affermazione di questa Corte, che qui va ribadita, quella per la quale la consulenza tecnica può costituire fonte oggettiva di prova quando si risolva anche in uno strumento di accertamento di situazione ricavabile solo con il concorso di determinate cognizioni tecniche (cfr., tra le altre, Cass. 21 aprile 2005, n. 8297, 30 maggio 2007, n. 12695). D’altronde, come richiesto dalla univoca giurisprudenza di questa Corte in tema di CTU (cfr. Cass. 26 novembre 2007, n. 24620, Cass. 13 marzo 2009, n. 6155), la convenuta appellata Gestione Liquidatoria ha svolto deduzioni coerenti con l’onere della prova di cui era gravata, essendo sufficiente l’allegazione che la prestazione è stata eseguita in modo diligente e con la perizia richiesta e che l’inadempimento o l’inesatto adempimento non sarebbe stato evitabile nè prevedibile.

2.- Diverso è invece il profilo, che nell’illustrazione del motivo finisce per essere confuso con gli altri di cui si è detto sopra, concernente la correttezza delle conclusioni tratte dalla Corte di merito dalle risultanze della CTU, più specificamente l’apprezzamento di queste come indicative di una situazione non riconducibile a difetto di diligenza o di perizia dei sanitari.

Infatti, l’apprezzamento della sussistenza nel caso concreto di una causa di esonero da responsabilità contrattuale è riservato al giudice del merito, in quanto concernente un giudizio di fatto, ed è censurabile in cassazione soltanto se non adeguatamente motivato.

Pertanto, le doglianze svolte dalla ricorrente in merito al mancato espletamento di mezzi istruttori che avrebbero dovuto condurre alla verifica dell’insussistenza di un evento imprevedibile ed inevitabile così come configurato dai giudici di merito, sia quanto alla riconducibilità della complicanza infettiva a condotte positivamente ascrivibili alla struttura sanitaria, piuttosto che alle percentuali di verificazione inevitabili riconosciute dalla letteratura medica, sia quanto all’inidoneità di tali dati statistici (che secondo la ricorrente non avrebbero potuto essere utilizzati in termini assoluti ma soltanto comparandoli. con altri che sarebbe stato onere della convenuta appellata fornire con specifico riferimento alla propria struttura ospedaliera) attengono a vizi che, riguardando l’accertamento di fatto e la sua motivazione, avrebbero dovuto essere denunciati ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

E’ quindi inammissibile, per violazione della norma dell’art. 366 cod. proc. civ., il motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, con riferimento ai profili di censura da ultimo richiamati.

3.- Avuto riguardo alla qualità delle parti ed alle vicende oggetto della decisione (tali da non consentire una valutazione in termini di manifesta infondatezza e pretestuosità del ricorso) si ritiene di giustizia la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. IV, Sent., 01-04-2011, n. 2056

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso al TAR del Lazio il Tenente Colonnello G.R.P. esponeva di essere stato giudicato idoneo all’avanzamento al grado superiore per l’anno 2004, ma di non aver conseguito un punteggio sufficiente a determinare la sua promozione, sicchè impugnava (ritenendolo illegittimo sotto più profili) il mancato di avanzamento al predetto grado superiore.

Il ricorrente lamentava, sostanzialmente, il fatto che i titoli (e, più in generale, i "precedenti" di carriera) connotanti il suo "curriculum" professionale fossero stati – in assoluto e in rapporto a quelli dei controinteressati Bucca, Bultrini, Ninfo e (soprattutto) Letterio -inadeguatamente valutati dalla commissione a ciò preposta.

Con la sentenza epigrafata il Tribunale amministrativo, disposta l’integrazione del contraddittorio, ha respinto il ricorso.

Il R.P. ha tuttavia impugnato la sentenza del TAR, chiedendone l’annullamento alla stregua di mezzi ed argomentazioni riassunti nella sede della loro trattazione in diritto da parte della presente decisione.

Si è costituita nel giudizio l’amministrazione della difesa resistendo al gravame che, alla pubblica udienza del 28 gennaio 2011, è stato trattenuto in decisione.

A sostegno della decisone gravata il TAR ha rilevato in sintesi che:

– l’impugnata valutazione risulta esser stata adottata secondo un metro di giudizio logico ed uguale per tutti i contendenti;

– essa, lungi dall’aver prescisso dalle risultanze documentali (nulla induce a ritenere che, nell’occasione, non si sia tenuto conto di tutto ciò che trovasi nel libretto personale e nello stato di servizio del R.P.), appare coerente coi precedenti di carriera di ciascun scrutinato;

– in particolare, tra i punteggi di merito singolarmente assegnati, le motivazioni di tali punteggi (espresse dai membri della Commissione di Avanzamento) e le cennate risultanze documentali esiste una correlazione logica più che sufficiente.

Così operando, secondo l’appellante il TAR avrebbe però errato:

– perché, dopo aver affermato che l’appellante è quanto meno pari di caratura professionale rispetto ai controinteressati, ha bocciato il ricorso, non riconoscendo in tal modo il vizio di eccesso di potere per deteriore trattamento di fattispecie analoga alle altre;

– nel ritenere che al ricorrente non compete la valutazione dell’importanza degli incarichi ricoperti;

– nel non riconoscere che, in una serie di elementi emersi, il ricorrente era superiore al controinteressato Letterio.

L’appello, che reca una sostanziale riproduzione delle censure svolte in prime cure, è da respingere.

Va premesso che il primo giudice ha esercitato tutto il pur limitato spazio di verifica che la giurisprudenza (cfr. ex multis Cons. di Stato, sez. IV, n. 234/2004) riconosce al giudice amministrativo in materia di giudizi di avanzamento, precisando che:

– nei Corsi frequentati il R.P. ha conseguito risultati che non possono davvero definirsi "di spicco" (e che, comunque, non si differenziano di molto rispetto a quelli riportati dai controinteressati, compreso il Letterio);

– rispetto al R.P., i controinteressati (compreso il Letterio) hanno ottenuto un minor numero di qualifiche non apicali;

– il giudice amministrativo non può "quantificare" l’importanza degli incarichi ricoperti dai vari Ufficiali (che, del resto, non è – di per sé – attributiva di speciali capacità);

– le benemerenze (campo dove il R.P., sia pur di poco, primeggia) non assumono, qui, un peso decisivo: non foss’altro perché trovano giustificazione nell’accidentalità del procedimento volto alla loro attribuzione;

– i controinteressati (compreso il Letterio) sono, comunque, Ufficiali di grande caratura professionale, quanto meno pari – soprattutto sotto il fondamentale profilo dell’attitudine ad assolvere alle più elevate funzioni, proprie del grado superiore – a quelle del ricorrente.

Ciò premesso il Collegio osserva che al di fuori delle cennate ed affrontate questioni la controversia non può essere estesa ad una serie di valutazioni assolutamente discrezionali e che costituiscono il compito precipuo e tipico riservato alla Commissione preposta alla compilazione dei giudizi di avanzamento. In particolare non sono quindi accoglibili, perché esulanti dai limiti del sindacato giurisdizionale, le censure che tendenti ad affermare un potere di valutazione sull’importanza degli incarichi ricoperti e quelle che mirano a dimostrare (sostituendosi alla valutazione della Commissione) che, in una serie di elementi emersi, il ricorrente era superiore al controinteressato Letterio.

In contrario a quanto sostenuto, deve infatti ricordarsi che il giudizio di avanzamento deve essere valutato nel complesso degli elementi che lo compongono (cfr. Cons. di Stato, sez IV, n.1827/2004) -, sicchè il fatto che su alcuni punti un ufficiale risulti superiore agli altri non esclude "ex se" che per effetto di altri elementi il primo possa risultare postergato rispetto ai colleghi presi a raffronto.

La stessa ragione impedisce di accedere alla doglianza residua, che segnala una presunta contraddizione ove il TAR ha respinto il ricorso pur dopo aver affermato una parità di caratura dell’appellante rispetto ai controinteressati. Al riguardo anzitutto non può configurarsi il vizio di eccesso di potere per deteriore trattamento di fattispecie analoga alle altre, attesa la natura personale che ciascun giudizio complessivo riveste nei confronti di ciascuno degli scrutinati. Inoltre, il precedente giurisprudenziale sul punto citato dall’appellante (CDS, sez.IV, 1085/1991) per sostenere il cennato vizio, non si attaglia alla valutazione criticata, poiché con questa il TAR non ha affermato (come riporta l’appellante) che il R.P. è quanto meno di pari caratura rispetto ai controinteressati, bensì che quest’ultimi (la cui valutazione era criticata dall’appellante) sono invece quanto meno di pari peso professionale del ricorrente. Le due affermazioni, infatti non sono equivalenti, poiché la prima incorrerebbe nell’eccesso di potere a carico del giudizio sfavorevole riservato al R.P., mentre la seconda non esclude la legittima possibilità di dare rilievo ad altri profili in virtù dei quali i controinteressati ricevono un giudizio più favorevole dell’appellante.

– Conclusivamente l’appello deve essere respinto.

Sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese del presente grado di giudizio, attesa la sufficiente complessità delle questioni sollevate trattate.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione IV), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, respinge l’appello.

Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del grado.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 22-04-2011, n. 3538 Concorsi

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Svolgimento del processo

– che il ricorrente ha impugnato gli atti ed il provvedimento con i quali è stato giudicato non idoneo (per "iperbilirubinemia") al concorso per il reclutamento di 952 Allievi Finanzieri nel Corpo della Guardia di Finanza;

– che con ordinanza n.1706 del 24.2.2011 questo TAR ha disposto una verificazione in contraddittorio volta ad accertare, mediante rinnovamento dell’esame medicosanitario già effettuato dall’Amministrazione, se il ricorrente sia effettivamente affetto dalla patologia riscontrata (in particolare: "se lo stesso sia affetto dalla c.d. "sindrome di Gilbert" e tenendo conto che in presenza di tale sindrome i valori ammessi, ai fini della valutazione dell’idoneità, sono superiori a quelli ordinariamente previsti come causa di esclusione") e dunque inidoneo a partecipare alla procedura concorsuale per l’arruolamento nella Guardia di Finanza;

– che tale accertamento, espletato da un Commissione medica operante presso il Policlinico Militare di Roma, ha dato esito favorevole al ricorrente;

ESAMINATI i motivi di ricorso;
Motivi della decisione

che con il primo assorbente mezzo di gravame il ricorrente lamenta eccesso di potere per errore nei presupposti, carenza istruttoria, travisamento dei fatti, erronea valutazione e difetto di motivazione, deducendo di essere stato erroneamente considerato inidoneo e di aver titolo per essere ammesso al concorso per cui è causa;

RITENUTO che la doglianza si appalesa fondata in quanto le risultanze della verificazione disposta da questo TAR hanno acclarato che il ricorrente è idoneo;

RITENUTO, in definitiva, che in considerazione delle superiori osservazioni, il ricorso sia da accogliere; e che sussistano giuste ragioni per condannare la parte soccombente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessive Euro.1.000, oltre I.V.A. e C.P.A.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie; e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna l’Amministrazione soccombente al pagamento delle spese processuali nella misura indicata in motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

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Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 01-02-2011) 10-05-2011, n. 18290 Misure di prevenzione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il difensore di fiducia di F.T. e di F.D., rispettivamente proposto ed interveniente nel procedimento indicato in epigrafe, ricorre per cassazione avverso il decreto emesso dalla Corte di Appello di Palermo, Sezione Misure di Prevenzione, il 9 aprile 2010, con il quale è stato confermato il provvedimento emesso dal Tribunale di Palermo in data 23 dicembre 2008 – 19 gennaio 2009, che ha applicato al proposto F.T. la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza, per la durata di anni quattro, nonchè all’interveniente F.D. la confisca dell’immobile di mq 1655, sito in (OMISSIS).

Egli deduce due motivi: MOTIVO PRIMO – VIOLAZIONE DELL’ART. 606 C.P.P., LETT. B) ED E), IN RELAZIONE ALLA L. N. 1423 DEL 1956, ARTT. 1 E 3 E ALLA L. N. 575 DEL 1965, ARTT. 1 E 2, specie nella parte in cui il decreto si fonda su un percorso motivazionale viziato da un’insanabile violazione di legge, in relazione al requisito della "attualità" della "pericolosità sociale" del proposto, necessario per disporre e confermare una misura di prevenzione personale; MOTIVO SECONDO – VIOLAZIONE DELL’ART. 606 C.P.P., LETT. B) ED E), IN RELAZIONE ALLA L. N. 575 DEL 1965, ART. 2 TER, nella parte in cui il decreto ha disposto la confisca dell’immobile sito in (OMISSIS), intestato all’interveniente.

Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e perchè coinvolge questioni di fatto, tendendo ad una mera rilettura delle risultanze processuali.

Esso deduce, in sostanza, vizi rapportabili alla motivazione del provvedimento impugnato. Al riguardo è noto che la mancanza o manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento stesso e l’indagine di legittimità è necessariamente circoscritta a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo svolto dal giudice di merito.

Esula, infatti, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto già vagliati e posti a fondamento della decisione impugnata, non potendo integrare il vizio di legittimità soltanto una diversa ricostruzione delle risultanze processuali, magari prospettata in maniera più utile per il ricorrente.

Deve essere, invero, sottolineato che in subiecta materia vige la ricorribilità per cassazione soltanto per violazione di legge. Di modo che in tema di misure di prevenzione, la riserva del sindacato di legittimità alla violazione di legge non consente di dedurre il vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), ed il controllo del provvedimento consiste solo nella verifica della rispondenza degli elementi esaminati ai parametri legali, imposti per l’applicazione delle singole misure e vincolanti, in assenza della quale ricorre la violazione di legge sub specie di motivazione apparente (v. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 19598 del 08/04/2010 Rv. 247514).

Passando allo specifico, sulla base degli enunciati principi basta osservare che col primo motivo si denuncia erronea applicazione delle norme relative alla pericolosità sociale del proposto, con particolare riferimento all’attualità.

Come ha esattamente rilevato il P.G. concludente, la Corte d’Appello ha adeguatamente motivato in fatto circa le ragioni per le quali – nel caso in esame – la pericolosità deve ritenersi attuale, tenuto conto della particolare gravità della condotta, per la quale il proposto è stato condannato all’ergastolo insieme al fratello, esponente di spicco dell’organizzazione Cosa Nostra; condotta che lo ha fatto ritenere vicino ai livelli decisionali massimi, dai quali si desume l’attualità, salvi dimostrati fatti di distacco effettivo, non presenti nella specie. La particolare pericolosità del prevenuto, pertanto, è già di per sè destinata a durare nel tempo;

d’altro canto le motivazioni dei provvedimenti impugnati danno conto del perdurare della condivisione dei valori mafiosi fino ad epoca recente, come risulta dal contenuto di conversazioni intercettate.

La corretta valutazione effettuata dalla Corte palermitana, con esame in punto di fatto, è conforme, nelle denunciate conseguenze ai principi di diritto ora indicati.

Per quanto concerne poi il secondo motivo di doglianza, attinente alla confisca del bene intestato alla figlia del proposto, va detto che anche in questo caso la Corte non si è limitata ad applicare presunzioni, ma ha preso le mosse dalla circostanza che l’immobile fu acquistato con fondi interamente del proposto; ha poi valutato l’impegno economico per l’acquisto con riferimento non solo alle modeste entrate del medesimo, ma anche alle contestuali operazioni effettuate in favore dell’altra figlia e agli elementi che indicano la sostanziale disponibilità dell’immobile in capo al proposto e non alla formale intestataria (v. conclusioni del P.G.).

Del resto, in materia di misure di prevenzione patrimoniali, il sequestro e la confisca possono avere ad oggetto i beni del coniuge, dei figli e degli altri più stretti congiunti, dovendosi ritenere che il prevenuto ne abbia la disponibilità facendoli apparire formalmente come beni nella titolarità delle persone di maggior fiducia, sulle quali pertanto grava l’onere di dimostrare l’esclusiva disponibilità del bene per sottrarlo alla confisca (v. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 39799 del 20/10/2010 Rv.

248845).

La Corte ha dunque soddisfatto entrambi i requisiti richiesti dalla legge per la confisca (la riferibilità al proposto e la sproporzione delle risorse rispetto ai beni), con valutazioni di fatto non censurabili in questa sede.

A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità – determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (v. Corte Cost. sent. 186/2000) – consegue l’onere delle spese del procedimento, nonchè del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di 1.000,00 (mille) Euro ciascuno.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonchè al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di 1.000,00 Euro ciascuno.

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