Cass. civ. Sez. I, Sent., 30-09-2011, n. 20074

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Svolgimento del processo

che:

1. G.F. ha chiamato in giudizio davanti la Corte di appello di Catanzaro M.C. perchè sentisse dichiarare l’efficacia civile della sentenza del Tribunale ecclesiastico regionale calabro di 1^ istanza del 21 ottobre 2006, ratificata dal Tribunale ecclesiastico regionale campano e di appello il 21 giugno 2007 e resa esecutiva dal Supremo Tribunale della Signatura Apostolica che ha dichiarato nullo il matrimonio contratto dalle parti in causa il (OMISSIS);

2. La Corte di appello di Catanzaro ha accolto la domanda;

3. Ricorre per cassazione M.C. con unico motivo di ricorso con il quale deduce violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4, per error in procedendo per la nullità insanabile dell’atto di citazione ex art. 163 bis, 164, 183 c.p.c.. Lamenta infatti la ricorrente la violazione del termine minimo a comparire di novanta giorni previsto dall’art. 163 bis c.p.c., con conseguente nullità dell’atto di citazione e degli atti derivati nel giudizio di delibazione;

4. La ricorrente sottopone alla Corte il seguente quesito: se la mancata adozione dei provvedimenti previsti nell’art. 164 c.p.c., comma 2, in ipotesi di atto di citazione che assegni un termine a comparire inferiore a quello stabilito per legge, determini, nel caso il convenuto non si costituisca, la non sanabilità della nullità dell’atto, per essere il relativo termine perentorio, inderogabile ed assoluto, e, quindi, idoneo a costituire un valido rapporto processuale, con la conseguente nullità della relativa sentenza.

Nullità che tuttavia deve essere fatta valere dal convenuto non comparso, nei limiti e termini dei mezzi di impugnazione, con la conseguenza, in difetto, della formazione del giudicato;

5. Non svolge difese G.F.;

6. La Corte, riunita in Camera di consiglio, ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.
Motivi della decisione

che:

1. Il ricorso è fondato.

2. Infatti l’assegnazione di un termine a comparire inferiore a quello stabilito è sanzionata dall’art. 164 c.p.c., con la nullità dell’atto che se non sanata ai sensi del comma 2 del cit. articolo si estende al giudizio;

3. Accertata pertanto la nullità del giudizio di appello le parti vanno rimesse davanti alla Corte di appello di Catanzaro per la riassunzione del giudizio e la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Catanzaro che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese processuali del giudizio di cassazione.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 28-04-2011) 09-06-2011, n. 23165

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza in data 17.12.2010 il Tribunale del Riesame di Roma dichiarava inammissibile l’appello proposto da R.G. avverso il provvedimento del P.M. del 20.10.2010 con il quale veniva rigettata l’istanza di restituzione del bene in sequestro all’appellante con la seguente motivazione: "Visto si rigetta atteso che la Corte di Cassazione ha confermato la natura demaniale del bene". Il Tribunale del riesame rilevava che l’art. 322 bis c.p.p. con il termine "ordinanza" faceva chiaro riferimento ai provvedimenti adottati dal giudice e non dal P.M. e che, con riguardo ai provvedimenti emessi da tale organo, ammetteva l’appello esclusivamente contro il decreto che disponeva la revoca del sequestro. Ricorre per Cassazione il difensore di R.G. deducendo che l’ordinanza impugnata è incorsa in violazione di legge (art. 310, 321, 322, 322bis e 324 c.p.p.) Contesta il ricorrente la insussistenza del periculum in mora e del fumus con riguardo all’originario provvedimento ablatorio e sottolinea come questa Corte (sez. 2 sentenza in data 23.9.2010- dep. il 14.10.2010), premesso l’insussistenza del fumus commissi delicti, ha annullato senza rinvio l’ordinanza del Tribunale di Roma emessa in sede di riesame e l’originario provvedimento di sequestro. Aggiunge che il Procuratore Generale della Corte di Cassazione ex art. 626 c.p.p. aveva disposto la restituzione del bene e inviato gli atti al P.M. procedente per gli adempimenti. Evidenzia che in data 27.1.2010 il P.M. procedente ha dissequestrato l’immobile restituendolo al Ministero per i beni e le Attività Culturali. Sottolinea l’abnormità del provvedimento del P.M. e l’ammissibilità dell’impugnazione richiamando giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. Sez. 3 30.11.1998 n. 2811) Il ricorso è infondato.

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il decreto in argomento non è impugnabile, come peraltro è stato già affermato da questa Corte (Cass. Sez. 3 n. 49448/03: N. 651 del 1993 Rv.

193987, N. 4622 del 1995 Rv. 204338, N. 47710 del 2003 Rv. 226703;

Cass. Sez. 3, 29/2/1966 n. 4622).

E’ pur vero che con altre decisioni è stato statuito che il decreto di sequestro preventivo adottato dal P.M. è appellabile in base al rilievo che l’art. 322 bis c.p.p. opererebbe come norma di chiusura diretta consentire l’impugnazione di qualsiasi provvedimento adottato in materia di sequestro preventivo per il quale non è ammessa la richiesta di riesame. Ma un tale indirizzo non sembra condivisibile.

Occorre considerare che in materia di impugnazione vige il principio di tassatività sancito dall’art. 568 c.p.p. per cui un provvedimento è impugnabile solo se la legge espressamente lo prevede, indicando il mezzo che può essere esperito. Se si considera che la norma di cui all’art. 322 bis c.p.p. ammette l’appello contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo e contro il decreto di revoca del sequestro adottato dal P.M., è da escludere che il decreto di rigetto in argomento possa essere sottoposto ad un tale mezzo di impugnazione poichè esso non rientra nell’ambito dei provvedimento indicati dalla norma.

Può infatti rilevarsi che l’art. 322 bis c.p.p. con il termine ordinanza intende fare chiaro riferimento a provvedimenti adottati dal giudice e non dal P.M. e, relativamente a quelli emessi da tale organo, ammette l’appello esclusivamente contro il decreto che dispone la revoca del sequestro. Il ricorso è infondato anche per carenza di interesse.

Quando attraverso il sequestro preventivo si mira ad impedire il protrarsi o l’aggravamento delle conseguenze del reato in danno della parte offesa, deve ritenersi che il terzo che non contesta la sussistenza e la permanenza dei requisiti di applicabilità della misura disposta "in favore suo" e nei confronti dell’autore del reato, possa ex art. 263 c.p.p. chiedere l’assegnazione e la restituzione della cosa; invero l’art. 104 disp. att. c.p.p. stabilisce che per il sequestro preventivo si applicano le disposizioni relative a quello probatorio, tra cui la citata suddetta norma in tema di restituzione (Cass. Sez. 6 26012/2004; Cass. Sez. 6, 2 febbraio 1996, Lo Giudice).

A ciò deve aggiungersi che per l’ammissibilità del gravame, deve sussistere l’interesse alla impugnazione, come previsto in via generale dall’art. 568 c.p.p., comma 4, occorre cioè che la eliminazione o la riforma della decisione gravata renda possibile il conseguimento di un risultato a lui giuridicamente favorevole.

Qualora la cosa sottoposta a sequestro, come nel caso di specie, sia stata dissequestrata e restituita all’avente diritto, individuato in persona diversa da quella che aveva la disponibilità della stessa al momento della sua esecuzione, l’originario possessore perde interesse alla impugnazione a seguito del venir meno del vincolo sulla cosa, non potendo conseguire, per effetto dell’eventuale accertamento di illegittimità del provvedimento il ripristino nella disponibilità del bene, il provvedimento di restituzione è invece autonomamente impugnabile con la forma dell’incidente di esecuzione (Sez. 3, 2 luglio 2003, Landi, Cass Sez. 6, 26012/04).

Il ricorso deve essere respinto.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 01-06-2011) 23-06-2011, n. 25286 Detenzione abusiva e omessa denuncia

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Svolgimento del processo

1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Belluno, investito ex art. 324 cod. proc. pen. di richiesta di riesame avanzata dall’imputato D.C.V., ha confermato il decreto di sequestro di un fucile disposto in relazione all’art. 603 cod. pen..

A ragione osservava che il reato contestato ex art. 703 cod. pen. non appariva qualificabile a norma della L. n. 157 del 1992, art. 21, lett. e), che costituiva norma sussidiaria applicabile solo in mancanza di previsione del fatto come reato e non era pertanto invocabile la disposizione della L. n. 689 del 1981, art. 9. 2. Ha proposto ricorso il D.C. a mezzo del difensore avvocato Maurizio Paniz, che chiede l’annullamento della ordinanza impugnata denunziando violazione di legge.

Premette che l’imputato era accusato di "avere esploso un colpo di fucile in luogo abitato in data 27.11.201, abbattendo un esemplare di cervo" ed afferma che erroneamente il Tribunale aveva affermato il concorso formale tra la disposizione della L. n. 157 del 1992, art. 21, lett. e), costituente mera violazione amministrativa, e l’art. 703 cod. pen. seguendo Cass. sez. 1 n. 38001 del 19.9.2007, concernente un caso analogo sebbene riferito all’art. 21, lett. f).

Sarebbe infatti evidente in base alla sola lettura della norma che la fattispecie dell’art. 21, lett. e) legge citata si pone in concorso apparente con la previsione dell’art. 703 cod. pen., della quale costituisce mera specificazione (d’altronde se valesse la clausola di riserva per il caso in esame, la norma speciale non avrebbe mai applicazione). In tal senso s’era d’altra parte espressa la Cassazione in una risalente pronunzia (sez. 2, n. 6708 del 8.6.1995).

Motivi della decisione

1. Il ricorso, che come unico oggetto la qualificazione come reato del fatto contestato al D.C., appare infondato.

Il provvedimento impugnato, escludendo che potesse ravvisarsi specialità tra la fattispecie prevista dalla L. 11 febbraio 1992, n. 157, art. 21, lett. e), punita a titolo di violazione amministrativa dall’art. 31, lett. e) della medesima legge, e l’art. 703 cod. pen. ha fatto corretta applicazione del principio già affermato da questa Corte – seppure con riferimento alla analoga ipotesi prevista dal medesimo art. 21, lett. f) – con la sentenza n. 38001 del 19/09/2007, Renzi, nella quale si evidenziava che l’assorbimento della violazione amministrativa nell’ipotesi penale era esclusa dalla espressa clausola di riserva contenuta (salvo che "il fatto non sia previsto dalla legge come reato") nell’art. 31 citato.

E’ stato così superato il differente orientamento espresso, nel passato da Sez. 2, sent. n. 6708 del 06/02/1995, Martinelli, richiamato nel ricorso.

2. Non ha, per altro, fondamento la tesi del ricorrente secondo cui le due fattispecie stanno tra loro in concorso apparente, e non può valere il relazione all’art. 703 cod. pen. la clausola di esclusione contenuta nella L. n. 157 del 1992, art. 31, perchè altrimenti le sanzioni amministrative quivi previste non sarebbero mai suscettibile d’applicazione con riferimento alla violazione dei divieti istituiti dall’art. 21.

La L. n. 157 del 1992, art. 21 vieta, per quanto interessa in questa sede, alla lett. e) "l’esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali"; e alla lett. f) di "sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all’alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale".

La contravvenzione prevista dall’art. 703 – inserita nel paragrafo 4 relativo alle "contravvenzioni concernenti la prevenzione dei delitti contro la vita e l’incolumità individuale", della sezione 3^, capo 1, Titolo 1^, Libro 3, del codice penale, e intitolata "Accensioni ed esplosioni pericolose" – punisce "Chiunque, senza la licenza dell’Autorità, in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa spara armi da fuoco, accende fuochi d’artificio, o lancia razzi, o innalza aerostati con fiamme, o, in genere, fa accensioni o esplosioni pericolose".

E’ dunque evidente che, mentre le violazioni amministrative si riferiscono alla mera obiettiva circostanza che siano sparati colpi d’arma da fuoco in certi luoghi individuati in base alla loro tipologia e vicinanza, la fattispecie penale richiede per la sua integrazione il requisito del pericolo per l’incolumità individuale.

Proprio la pericolosità in concreto della condotta rappresenta dunque l’elemento specializzante che distingue le fattispecie concrete a cui va assegnata rilevanza penale.

Nè in relazione alla pericolosità della condotta posta in essere, il ricorrente muove censure.

3. Il ricorso deve pertanto essere rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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Cass. civ. Sez. III, Sent., 29-11-2011, n. 25229 Danno

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Svolgimento del processo

Con sentenza 14 febbraio 2006 il Tribunale di Nola rigettava l’appello principale e quello incidentale proposti da A. B. e dalla Assitalia, Assicurazioni d’Italia, avverso la decisione del giudice di pace di Ottaviano. Osservava il Tribunale che non vi era prova delle circostanze nelle quali la B. si sarebbe infortunata.

La stessa non aveva dichiarato di essere caduta su di un tombino sconnesso, al pronto soccorso dove era stata curata dai sanitari.

A questi anzi aveva comunicato di essere accaduta accidentalmente, termine questo che denota – senza equivoci – come ciò fosse da ascrivere ad una "disattenzione dell’attrice nel camminare e non a difetti di ancoraggio del tombino".

Mancava una piena prova riguardo allo stesso fatto storico o alle cause che lo hanno determinato, anche ammettendo che la B. sia effettivamente caduta, mentre camminava sul tombino posto nelle pertinenze dell’ospedale, vengono conseguentemente a mancare i presupposti della tutela invocata.

Avverso tale decisione B.A. ha proposto ricorso per cassazione, sorretto da unico motivo.

Ina Assitalia e Azienda sanitaria locale Napoli (OMISSIS) resistono con distinti, controricorsi.

Tutte le parti hanno depositato memorie.

Il Collegio ha disposto la motivazione semplificata della decisione.

Motivi della decisione

Con unico motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e art. 116 c.p.c., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, omesso esame di punto decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn.3 e 5. Il giudice di appello aveva ritenuto non provate le circostanze dedotte dalla B. a sostegno della domanda, pur in presenza di una precisa deposizione resa da Fo.Mi.. Osserva il Collegio:

attraverso la denuncia di vizi della motivazione e di violazione di norme di legge, la ricorrente finisce per sollecitare a questa Corte una diversa interpretazione delle risultanze processuali, inammissibile in questa sede. Il giudice di appello ha spiegato le ragioni per le quali la testimone indotta dalla attrice non poteva essere ritenuta attendibile. La stessa infortunata aveva riferito al pronto soccorso di essere caduta accidentalmente per strada, nelle vicinanze dell’ospedale civico di (OMISSIS). Nei documenti ufficiali, non vi era traccia della presenza del teste sul luogo dell’incidente, anche se la Fo. aveva dichiarato di avere accompagnato immediatamente la B. al pronto soccorso.

Inspiegabilmente, la B. aveva impiegato alcune ore per raggiungere il pronto soccorso, distante solo pochi metri dal luogo del presunto incidente. La teste sentita dal giudice di pace aveva riferito di essersi immediatamente: accorta del cattivo ancoraggio del tombino, e tuttavia questa circostanza non era stata riferita al personale infermieristico e medico del pronto soccorso nè dalla infortunata nè dalla Fo..

Vi era discordanza anche in ordine alla data del sinistro (avvenuto il (OMISSIS), secondo la denuncia, stragiudiziale).

Tutti questi elementi, ha concluso il Tribunale, consentivano di dubitare che la B. fosse effettivamente caduta nelle circostanze riferite.

In ogni caso non era stata raggiunta la prova delle cause che avevano determinato tale caduta.

Il ricorso deve essere rigettato, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna, la ricorrente al pagamento delle spese che liquida, in favore di ciascuna delle parti resistenti, in Euro 800,00 (ottocento/00) di cui Euro 200,00 (duecento/00) per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.