Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 27-09-2011) 24-10-2011, n. 38263 Esecuzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Roma, in veste di giudice dell’esecuzione, con ordinanza in data 29.11.2010, pronunciata a seguito di incidente di esecuzione, respingeva la richiesta del P.M. di revocare il beneficio dell’indulto ex L. n. 241 del 2006 concesso a F.D. dal Tribunale di Roma, con provvedimento in data 19.1.2007, nella misura di mesi quattro di reclusione ed Euro 273,72 di multa. Il Tribunale rilevava, sulla base della documentazione prodotta dalla difesa, che la condanna indicata dal P.M. come causa di revoca del beneficio del condono era di mesi otto di reclusione, e quindi l’entità della pena inflitta non consentiva la revoca del condono, atteso il disposto della L. n. 241 del 2006, art. 3.

Ha proposto ricorso per cassazione la Procura della Repubblica di Roma, chiedendo l’annullamento dell’ordinanza, in quanto il F. – con la sentenza del Tribunale di Roma in data 20.3.2008 – aveva riportato una condanna alla pena di due anni e un mese di reclusione per delitti commessi in data 11.2.2008.

Dalla motivazione della suddetta sentenza del 20.3.2008 si poteva evincere che per il reato di cui all’art. 628 c.p. era stata inflitta al F. la pena di anni due di reclusione, oltre la multa, e quindi si era verificata la condizione alla quale era sottoposta la concessione del predetto condono.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

La L. n. 241 del 2006 prevede che il beneficio dell’indulto è revocato di diritto se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla entrata in vigore della legge, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni.

A F.D., con provvedimento in data 19.1.2007 del Tribunale di Roma, era stato applicato l’indulto ex L. n. 241 del 2006 nella misura di mesi quattro di reclusione ed Euro 273,72 di multa.

Dagli atti risulta che il predetto è stato condannato, con sentenza in data 20.3.2008 del Tribunale di Roma, alla pena di anni due di reclusione per una rapina commessa in data 11.2.2008 (oltre a un mese di reclusione, a titolo di continuazione, per il delitto di resistenza).

Quindi, nei cinque anni dall’entrata in vigore della suddetta legge, ha commesso un delitto non colposo per il quale ha riportato condanna a pena detentiva non inferiore a due anni.

L’ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Roma.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 14-05-2012, n. 7466 Contratto a termine

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 869/2007 il Giudice del lavoro del Tribunale di Taranto rigettava la domanda proposta da P.E. nei confronti della s.p.a. Poste Italiane diretta ad ottenere la declaratoria di nullità del termine apposto al contratto di lavoro, concluso tra le parti per "esigenze eccezionali" ex art. 8 ccnl 1994 come integrato dall’acc. 25-9-97 e succ, per il periodo 10-7-2000/30- 9-2000, con la conseguente conversione a tempo indeterminato del rapporto e con la condanna della società al ripristino del rapporto stesso e al pagamento delle retribuzioni maturate.

La P. proponeva appello avverso la detta sentenza chiedendone la riforma con l’accoglimento della domanda.

La società appellata si costituiva e resisteva al gravame.

La Corte d’Appello di Lecce, Sez. dist. di Taranto, con sentenza depositata il 26-10-2009, in accoglimento dell’appello, dichiarava la nullità del termine apposto al contratto de quo, con la conseguente costituzione di un rapporto a tempo indeterminato e condannava la società a riammettere in servizio la P. ed a pagarle le retribuzioni maturate dal 5-2-2004 (data della messa in mora) oltre rivalutazione ed interessi.

Per la cassazione di tale sentenza la società ha proposto ricorso con quattro motivi.

La P. è rimasta intimata.

La causa, dapprima fissata per la trattazione in camera di consiglio, è stata poi rimessa alla pubblica udienza.

Infine la società ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

Con il primo motivo la società denuncia violazione degli artt. 1362, 1363 e ss. c.c. in relazione agli accordi attuativi dell’acc. az. 25- 9-97 nonchè vizio di motivazione, lamentando in sostanza che la sentenza impugnata erroneamente ha ritenuto la nullità del termine apposto al contratto de quo (la cui conclusione per le citate "esigenze eccezionali", peraltro, non è oggetto di censura).

In particolare la ricorrente deduce che in virtù della "delega in bianco" conferita dal legislatore, l’autonomia sindacale non incontra limiti ed ostacoli di sorta nella tipologia dei nuovi contratti a termine in relazione alle ipotesi che ne legittimano la conclusione, con la conseguenza che la norma contrattuale non deve necessariamente avere una efficacia temporale limitata. In tale quadro la ricorrente sostiene che gli accordi attuativi in esame non avevano natura negoziale bensì meramente ricognitiva del fenomeno della ristrutturazione e riorganizzazione aziendale in atto.

La società, inoltre, rileva che erroneamente la Corte di merito avrebbe ritenuto che incombesse sul datore di lavoro la dimostrazione del nesso causale tra le "esigenze eccezionali" dedotte e la utilizzazione della lavoratrice con contratto a termine nella singola realtà lavorativa.

Osserva il Collegio che la Corte di merito, tra l’altro, ha attribuito rilievo decisivo alla considerazione che il contratto in esame è stato stipulato, per esigenze eccezionali … – ai sensi dell’art. 8 del ccnl del 1994, come integrato dall’accordo aziendale 25 settembre 1997 – in data successiva al 30 aprile 1998 (e anteriormente alla operatività dei ccnl del 2001), allorquando cioè non era "configurabile alcuno strumento derogatorio, in grado di legittimare l’assunzione temporanea".

Tale considerazione – in base all’indirizzo ormai consolidato in materia dettato da questa Corte (con riferimento al sistema vigente anteriormente al ccnl del 2001 ed al D.Lgs. n. 368 del 2001) – è sufficiente a sostenere l’impugnata decisione, in relazione alla nullità del termine apposto al contratto de quo.

Al riguardo, sulla scia di Cass. S.U. 2-3-2006 n. 4588, è stato precisato che "l’attribuzione alla contrattazione collettiva, della L. n. 56 del 1987, ex art. 23 del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962, discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare contrattualmente limiti temporali all’autorizzazione data al datore di lavoro di procedere ad assunzioni a tempo determinato" (v. Cass. 4-8-2008 n. 21063, v. anche Cass. 20-4-2006 n. 9245, Cass. 7-3-2005 n. 4862, Cass. 26-7-2004 n. 14011). "Ne risulta, quindi, una sorta di "delega in bianco" a favore dei contratti collettivi e dei sindacati che ne sono destinatari, non essendo questi vincolati alla individuazione di ipotesi comunque omologhe a quelle previste dalla legge, ma dovendo operare sul medesimo piano della disciplina generale in materia ed inserendosi nel sistema da questa delineato". (v., fra le altre, Cass. 4-8-2008 n. 21062, Cass. 23-8-2006 n. 18378).

In tale quadro, ove però, come nel caso di specie, un limite temporale sia stato previsto dalle parti collettive (anche con accordi integrativi del contratto collettivo) la sua inosservanza determina la nullità della clausola di apposizione del termine (v. fra le altre Cass. 23-8-2006 n. 18383, Cass. 14-4-2005 n. 7745, Cass. 14-2-2004 n. 2866).

In particolare, quindi, come questa Corte ha costantemente affermato e come va anche qui ribadito, "in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998; ne consegue che deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo derogatorio, con la ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti a tempo indeterminato, in forza della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1" (v., fra le altre, Cass. 1-10-2007 n. 20608; Cass. 28-1-2008 n. 28450; Cass. 4-8-2008 n- 21062; Cass. 27-3-2008 n. 7979, Cass. 18378/2006 cit.).

Tanto basta per respingere il detto primo motivo, così confermandosi la declaratoria di nullità del termine apposto al contratto de quo.

Con il secondo motivo (erroneamente indicato in ricorso come "terzo motivo"), la ricorrente, denunciando violazione dell’art. 1372 c.c., commi 1 e 2, e vizio di motivazione, lamenta che erroneamente e con motivazione insufficiente, ha respinto l’eccezione di risoluzione per mutuo consenso tacito, nonostante che il rapporto si fosse concluso "anticipatamente" "per avere la lavoratrice reso spontanee dimissioni" e con accettazione da parte della stessa del TFR e delle altre indennità connesse alla cessazione del rapporto senza riserva alcuna, con successiva proposizione dell’azione giudiziaria dopo "anni dalla cessazione del rapporto", "solo dopo che si era consolidata giurisprudenza di secondo grado favorevole alla dedotta conversione" del rapporto.

Il motivo non merita accoglimento.

Innanzitutto, per quanto riguarda le asserite dimissioni, trattasi di questione nuova, che richiede un nuovo accertamento di fatto, che non è stato oggetto del giudizio di merito.

Al riguardo questa Corte ha ripetutamente affermato che "nel giudizio di cassazione è preclusa alle parti la prospettazione di nuove questioni di diritto o nuovi temi di contestazione che postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito, a meno che tali questioni o temi non abbiano formato oggetto di gravame o di tempestiva e rituale contestazione nel giudizio di appello" (v. Cass. 16-8-2004 n. 15950, Cass. 27-8-2003 n. 12571, Cass. 5-7-2002 n. 9812, Cass. 9-12-1999 n. 13819). Nel contempo è stato anche precisato che "nel caso in cui una determinata questione giuridica, che implichi un accertamento di fatto, non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere di allegare l’avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, indicando altresì in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, così da permettere alla Corte di Cassazione di controllare "ex actis". la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa" (v, Cass. 15-2-2003 n. 2331, Cass. 12-7-2005 n. 14590, 12-7-2005 n. 14599, Cass. 28-7-2008 n. 20518).

Nulla avendo indicato al riguardo la ricorrente, la relativa censura non può che ritenersi inammissibile.

Per il resto, come questa Corte ha più volte affermato "nel giudizio instaurato ai fini del riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sul presupposto dell’illegittima apposizione al contratto di un termine finale ormai scaduto, affinchè possa configurarsi una risoluzione del rapporto per mutuo consenso, è necessario che sia accertata – sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell’ultimo contratto a termine, nonchè del comportamento" tenuto dalle parti e di eventuali circostanze significative – una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo" (v. Cass. 10-11-2008 n. 26935, Cass. 28-9-2007 n. 20390, Cass. 17-12-2004 n. 23554, nonchè da ultimo Cass. 18-11-2010 n. 23319, Cass. 11-3-2011 n. 5887, Cass. 4-8-2011 n. 16932). La mera inerzia del lavoratore dopo la scadenza del contratto a termine, quindi, "è di per sè insufficiente a ritenere sussistente una risoluzione del rapporto per mutuo consenso" (v. da ultimo Cass. 15- 11-2010 n. 23057, Cass. 11-3-2011 n. 5887), mentre "grava sul datore di lavoro", che eccepisca tale risoluzione, "l’onere di provare le circostanze dalle quali possa ricavarsi la volontà chiara e certa delle parti di volere porre definitivamente fine ad ogni rapporto di lavoro" (v. Cass. 2-12-2002 n. 17070 e fra le altre da ultimo Cass. 1- 2-2010 n. 2279).

Tale principio, del tutto conforme al dettato di cui agli artt. 1372 e 1321 c.c., va ribadito anche in questa sede, così confermandosi l’indirizzo prevalente ormai consolidato, basato in sostanza sulla necessaria valutazione dei comportamenti e delle circostanze di fatto, idonei ad integrare una chiara manifestazione consensuale tacita di volontà in ordine alla risoluzione del rapporto, non essendo all’uopo sufficiente il semplice trascorrere del tempo e neppure la mera mancanza, seppure prolungata, di operatività del rapporto (contra: sulla rilevanza del mero dato oggettivo della "cessazione della funzionalità di fatto del rapporto", valutato "in modo socialmente tipico" cfr. Cass. 23-7-2004 n. 13891 e Cass. 6-7- 2007 n. 15264).

Orbene nella fattispecie la Corte d’Appello, dopo aver richiamato l’indirizzo dettato da questa Corte di legittimità, ha rilevato che "nel caso di specie, l’unico elemento ricavabile dagli atti è costituito dall’inerzia protrattasi nel tempo, la quale però non ha rilevanza in sè, senza il compimento di atti concreti, in grado di esprimere indirettamente la volontà di sciogliere il primigenio vincolo contrattuale", aggiungendo che non "può portare ad un diverso avviso la riscossione da parte del lavoratore di ciò che gli compete alla scadenza del rapporto". Al riguardo la Corte di merito ha rilevato, da un lato, che "è arduo ipotizzare , sulla base della intricata normativa del settore, la piena consapevolezza da parte del lavoratore delle ipotesi illegittime di assunzione temporanea e delle tutele conseguenti" e dall’altro che "la percezione degli emolumenti, connessa alla cessazione del lavoro a tempo determinato risponde, secondo l’id quod plerumque accidit, al bisogno economico stringente di far fronte alle pressanti esigenze di vita indotte dalla perdita del posto".

Tale accertamento di fatto, compiuto dalla Corte di merito in aderenza al principio sopra richiamato, risulta altresì congruamente motivato e resiste alle censure della società ricorrente, che in sostanza si incentrano genericamente sulla proposizione di una diversa lettura della inerzia, pur prolungata, del lavoratore e della riscossione senza riserve, da parte dello stesso, delle indennità di fine rapporto, elementi entrambi considerati e valutati dalla Corte territoriale.

Con il terzo motivo (erroneamente indicato in ricorso come "quarto motivo"), la ricorrente, in ordine alle richieste economiche, lamenta che la domanda accolta dalla Corte di merito non era "supportata dal benchè minimo elemento probatorio idoneo a soddisfare il precetto sancito dagli artt. 2697 e ss. c.c.", non avendo la ricorrente indicato nè depositato i documenti utili a provare il danno di cui ha richiesto il risarcimento e non avendo fornito la prova del danno conseguito alla nullità del termine.

Peraltro la ricorrente deduce che tale danno non necessariamente equivale alle retribuzioni perdute, spettando lo stesso soltanto dalla messa in mora del datore di lavoro e dovendo lo stesso ridursi in ragione dell’aliunde perceptnm.

Il motivo è ammissibile in quanto esposto in modo sufficientemente specifico e conferente perchè solleva e sviluppa chiaramente la questione dell’allegazione e della prova in ordine al danno lamentato come conseguenza della nullità del termine, e alla sua entità.

Orbene osserva il Collegio che sul risarcimento del danno in questione è intervenuto, lo ius superveniens, rappresentato della L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, commi 5, 6 e 7 i quali dispongono che: "5. Nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un’indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra uni minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nella L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 8. 6. In presenza di contratti ovvero accordi collettivi nazionali, territoriali o aziendali, stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che prevedano l’assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell’ambito di specifiche graduatorie, il limite massimo dell’indennità fissata dal comma 5 è ridotto alla metà. 7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 trovano applicazione per tutti i giudizi, ivi compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Con riferimento a tali ultimi giudizi, ove necessario, ai soli fini della determinazione della indennità di cui ai commi 5 e 6, il giudice fissa alle parti un termine per l’eventuale integrazione della domanda e delle relative eccezioni ed esercita i poteri istruttori ai sensi dell’art. 421 c.p.c.".

Tale disciplina, applicabile a tutti i giudizi pendenti, anche in grado di legittimità (sul punto v. già Cass. Ord. 28-1-2011 n. 2112), come è stato affermato da questa Corte (v. Cass. 31-1-2012 n. 1409, Cass. 31-1-2012 n. 1411), alla luce della sentenza interpretativa di rigetto della Corte Costituzionale n. 303 del 2011, è fondata sulla ratio legis diretta ad "introdurre un criterio di liquidazione del danno di più agevole, certa ed omogenea applicazione", rispetto alle "obiettive incertezze verificatesi nell’esperienza applicativa dei criteri di commisurazione del danno secondo la legislazione previgente".

La norma, che "non si limita a forfetizzare il risarcimento del danno dovuto al lavoratore illegittimamente assunto a termine, ma, innanzitutto, assicura a quest’ultimo l’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato", in base ad una "interpretazione costituzionalmente orientata" va intesa nel senso che "il danno forfetizzato dall’indennità in esame copre soltanto il periodo cosiddetto "intermedio", quello, cioè, che corre dalla scadenza del termine fino alla sentenza che accerta la nullità di esso e dichiara la conversione del rapporto", con la conseguenza che a partire da tale sentenza "è da ritenere che il datore di lavoro sia indefettibilmente obbligato a riammettere in servizio il lavoratore e a corrispondergli, in ogni caso, le retribuzioni dovute, anche in ipotesi di mancata riammissione effettiva" (altrimenti risultando "completamente svuotata" la "tutela fondamentale della conversione del rapporto in lavoro a tempo indeterminato").

Nel contempo, sempre alla luce della citata pronuncia della Corte Costituzionale, "il nuovo regime risarcitorio non ammette la detrazione dell1aliunde perceptum. Sicchè l’indennità onnicomprensiva assume una chiara valenza sanzionatoria. Essa è dovuta in ogni caso, al limite anche in mancanza di danno, per il avere il lavoratore prontamente reperito un’altra occupazione".

In definitiva la norma in oggetto, come affermato dal Giudice delle leggi, risulta "adeguata a realizzare un equilibrato componimento dei contrapposti interessi". Infatti "al lavoratore garantisce la conversione del contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, unitamente ad un’indennità che gli è dovuta sempre e comunque, senza necessità nè dell’offerta della prestazione, nè di oneri probatori di sorta. Al datore di lavoro, per altro verso, assicura la predeterminazione del risarcimento del danno dovuto per il periodo che intercorre dalla data d’interruzione del rapporto fino a quella dell’accertamento giudiziale del diritto del lavoratore al riconoscimento della durata indeterminata di esso.

Ma non oltre, pena la vanificazione della statuizione giudiziale impositiva di un rapporto di lavoro sine die".

Peraltro la Corte Costituzionale, richiamando le proprie pronunce (sent. n. 298/2009, 86/2008, 282/2007, 354/2006, ord. n. 102/2011, 109/2010, e 125/208) ha escluso "che inconvenienti solo eventuali e di mero fatto, che non dipendono da una sperequazione voluta dalla legge, ma da situazioni occasionali e talora patologiche (come l’eccessiva durata dei processi in alcuni uffici giudiziari)" possano rilevare ai fini del giudizio di legittimità costituzionale. Del resto circa le "presunte disparità di trattamento ricollegabili al momento del riconoscimento in giudizio del diritto del lavoratore illegittimamente assunto a termine" la Corte Costituzionale ha rilevato non solo che "il processo è neutro rispetto alla tutela offerta", ma anche che "l’ordinamento predispone particolari rimedi, come quello cautelare, intesi ad evitare che il protrarsi del giudizio vada a scapito delle ragioni del lavoratore (sentenza n. 144 del 1998), nonchè gli specifici meccanismi riparatori contro la durata irragionevole delle controversie di cui alla L. 24 marzo 2001, n. 89".

Inoltre, la stessa Corte ha evidenziato che "la garanzia economica in questione non è nè rigida, nè uniforme" e, "anche attraverso il ricorso ai criteri indicati dalla L. n. 604 del 1966, art. 8 consente di calibrare l’importo dell’indennità da liquidare in relazione alle peculiarità delle singole vicende, come la durata del contratto a tempo determinato (evocata dal criterio dell’anzianità lavorativa), la gravità della violazione e la tempestività della reazione del lavoratore (sussumibili sotto l’indicatore del comportamento delle parti), lo sfruttamento di occasioni di lavoro (e di guadagno) altrimenti inattingibili in caso di prosecuzione del rapporto (riconducibile al parametro delle condizioni delle parti), nonchè le stesse dimensioni dell’impresa (immediatamente misurabili attraverso il numero dei dipendenti".

A tale interpretazione adeguatrice, indicata (con sentenza interpretativa di rigetto) dal Giudice delle leggi come conforme a Costituzione, con riferimento agli artt. 3, 4, 11, 24, 101, 102, 111 e art. 117, comma 1 della stessa, il Collegio, condividendo le argomentazioni sulla ratio della norma e sullo sviluppo dell’operazione ermeneutica, intende aderire, non ravvisandosi nel contempo una diversa interpretazione che sia parimenti non solo rispettosa della Costituzione ma anche del tutto conforme alla lettera e alla ratio della norma stessa (cfr. Cass. 9-1-2004 n. 166, Cass. 26-1-2010 n. 1581).

Così intesa, infatti, in sostanza, come una sorta di penale stabilita dalla legge – in stretta connessione funzionale con la declaratoria di conversione del rapporto di lavoro – a carico del datore di lavoro per la nullità del termine apposto al contratto di lavoro e determinata dal giudice nei limiti e con i criteri dettati dalla legge, a prescindere sia dall’esistenza del danno effettivamente subito dal lavoratore (e da ogni onere probatorio al riguardo) sia dalla messa in mora del datore di lavoro, con carattere "forfetizzato", "onnicomprensivo" di ogni danno subito per effetto della nullità del termine, nel periodo che va dalla scadenza dello stesso fino alla sentenza che ne accerta la nullità e dichiara la conversione del rapporto, la indennità in esame appare non solo conforme alla Costituzione (ai sensi di C. Cost. 303/2011), bensì anche pienamente rispondente alla lettera e allo spirito della legge.

Altre interpretazioni, del resto, che in qualche modo riducano o eliminino il carattere "onnicomprensivo" dell’indennità, ovvero ne delimitino ulteriormente il periodo di "copertura", in ragione di elementi (come la messa in mora o l’epoca della domanda) estranei alla fattispecie legale (al pari di quelle, opposte, estensive del periodo medesimo), risulterebbero travalicare i detti fondamentali criteri ermeneutici.

Orbene tale normativa sopravvenuta va applicata nel caso in esame, essendo questa Corte investita al riguardo, come sopra, da un valido e pertinente motivo di ricorso.

In via di principio, infatti, costituisce condizione necessaria per poter applicare nel giudizio di legittimità lo ius superveniens che abbia introdotto, con efficacia retroattiva, una nuova disciplina del rapporto controverso, il fatto che quest’ultima sia in qualche modo pertinente rispetto alle questioni oggetto di censura nel ricorso, in ragione della natura del controllo di legittimità, il cui perimetro è limitato dagli specifici motivi di ricorso (cfr. Cass. 8 maggio 2006 n. 10547, Cass. 27-2-2004 n. 4070).

Pertanto, nei sensi e nei limiti del detto ius superveniens, va accolto il terzo motivo, risultando nel contempo assorbito il quarto – erroneamente indicato in ricorso come "quinto motivo" – (riguardante in sostanza la prova dell’aliunde perceptum, la cui detrazione è esclusa nel nuovo regime risarcitorio) e la impugnata sentenza va cassata, in relazione alla censura così accolta, con rinvio alla Corte di Appello di Bari, la quale provvederà nella specie anche ai sensi di quanto disposto in rito dal comma 7 del citato art. 32, statuendo altresì sulle spese di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo, assorbito il quarto, rigetta gli altri, cassa la impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Bari.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 27-09-2011) 24-11-2011, n. 43634

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ricorre per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Genova avverso la sentenza emessa in data 22.2.2010 dal Giudice monocratico del Tribunale di La Spezia con la quale P.F. veniva condannato alla pena di Euro 500,00 di ammenda oltre alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per mesi tre, avendolo riconosciuto colpevole del reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2 per aver guidato in stato di ebbrezza ed essersi rifiutato di sottoporsi all’accertamento etilometrico, pur avendo evidenziato sintomi dello stato di ebbrezza in cui guidava (accertato il (OMISSIS)).

Deduce l’erronea applicazione della pena di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a) laddove avrebbe dovuto essere applicata quella del comma 7 per l’ipotesi del rifiuto di sottoporsi all’accertamento etilometrico. Rappresenta, inoltre, l’omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca del mezzo, ovvero, in caso di proprietà dell’auto in capo a terza persona e la sua reale estraneità al fatto, la mancata applicazione del raddoppio del periodo di sospensione della patente di guida. A prescindere dall’esame della fondatezza o meno delle censure mosse dal ricorrente, va immediatamente e preliminarmente rilevato, ai sensi dell’art. 129 c.p.p., comma 1, che la fattispecie di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a), la cui pena è stata applicata perchè più favorevole di quella vigente all’epoca dei fatti ed in considerazione dell’accertamento dello stato di ebbrezza solo sulla base di elementi sintomatici, non è più previsto dalla legge come reato, essendo stata depenalizzata ai sensi della L. n. 120 del 2010, art. 33, comma 1. Inoltre, la pena invocata dal P.G. ricorrente per l’ulteriore reato contestato è stata correttamente pretermessa dal Giudice di merito essendo stata la relativa fattispecie depenalizzata dal D.L. 3 agosto 2007, n. 117, art. 5, sicchè, attesa l’epoca del fatto ((OMISSIS)), la sanzione penale era preclusa ai sensi dell’art. 2 c.p., comma 2. Infatti, l’ipotesi del rifiuto di sottoporsi all’accertamento etilometrico rappresentava a quel tempo una violazione amministrativa alla quale si accompagnava la sospensione della patente di guida per la durata da sei mesi a due anni e del fermo amministrativo del mezzo per un periodo di 180 giorni, mentre le modifiche della natura (con passaggio ai rigori penali) delle sanzioni previste per l’art. 186, comma 2 e 7 sono intervenute per effetto del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, art. 4 e quindi successivamente ai fatti di cui alla contestazione.

Consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 14-01-2011, n. 278

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

Con atto notificato il 5 dicembre 1990, depositato nei termini, il Maresciallo P.Z. ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, dei provvedimenti meglio specificati in epigrafe, con i quali si dispone il recupero dell’importo di lire 3.524.400 corrisposto ex lege n. 100/87 nel periodo dal 3 aprile al 30 giugno 1990, nonché la declaratoria del suo diritto patrimoniale a percepire, a seguito del trasferimento d’autorità da WINDHOK (in Namibia) col 1 Ragpt di Viterbo, il trattamento economico previsto dalla legge n. 100 del 1987 con la conseguente condanna dell’Amministrazione al pagamento di quanto dovuto a tale titolo, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalle singole scadenze al soddisfo.

A sostegno del gravame il ricorrente deduce le seguenti censure:

1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della legge n.642 del 1961, dell’art. 1 della legge n. 100 del 1987 e dei principi di cui al parere n. 692/87 del Consiglio di Stato, Sez. III. Eccesso di potere per errore nei presupposti e per illogicità e contraddittorietà di comportamento.

Si contesta la tesi dell’Amministrazione secondo cui la spettanza del trattamento economico ex lege n. 100 del 1987 sarebbe condizionata alla effettiva permanenza all’estero degli interessati per almeno 6 mesi, in quanto si sostiene che il suddetto trattamento è una conseguenza automatica del previo trattamento ex lege n. 642/61 atteso che quest’ultimo implica, sostanzialmente, un trasferimento d’autorità.

2) Eccesso di potere per manifesta ingiustizia del recupero, per difetto di motivazione in relazione all’interesse pubblico al recupero stesso, omessa comparazione dei contrastanti interessi pubblico e privato e per mancata considerazione della buona fede del percipiente.

L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio a mezzo dell’Avvocatura Generale dello Stato, la quale, peraltro, non ha prodotto alcun scritto difensivo.

Alla Camera di Consiglio del 17 dicembre 1990, l’istanza incidentale di sospensione è stata accolta limitatamente al disposto recupero.

Alla pubblica udienza del 16 luglio 2010 la causa è passata in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso non si appalesa fondato.

La questione sottoposta all’esame del Collegio concerne la spettanza o meno delle indennità di cui alla legge n. 100 del 1987 anche al personale militare che abbia svolto servizio all’estero per un periodo di tempo inferiore a sei mesi. A tale quesito l’Amministrazione della Difesa ha dato una risposta negativa, che appare al Collegio in linea con la normativa vigente.

Va, infatti, premesso che già la legge n. 642 del 1961 prevedeva che al personale militare destinato a prestare servizio presso delegazioni o rappresentanze militari all’estero per un periodo superiore a sei mesi spettassero, oltre allo stipendio e agli altri assegno fissi e continuativi stabiliti per l’interno, ed ad una eventuale indennità speciale, anche il trattamento di missione per le giornate impiegate per il raggiungimento della sede e per il rientro definitivo in Italia più determinate indennità e rimborso per le spese di trasporto del bagaglio. La condizione della permanenza all’estero per un periodo superiore ai sei mesi per la concessione delle suddette indennità aggiuntive consente di ritenere che anche per la concessione della diversa indennità prevista dalla legge n. 100 del 1987 debba comunque farsi riferimento al suddetto periodo di permanenza all’estero perché, in caso contrario, non si giustificherebbe una disciplina diversa attesa la natura della suddetta indennità. Nel caso di specie non è contestato che la permanenza all’estero del ricorrente è stata inferiore a sei mesi, per cui allo stesso non spetta il trattamento economico in questione, così come precisato anche dalla circolare di BILANDIFE n. BL/17429 dell’11 ottobre 1988.

Per quanto riguarda la ulteriore censura con la quale il ricorrente contesta il potere dell’Amministrazione di disporre il recupero delle somme già corrisposte attesa la buona fede del percipiente, la stessa si appalesa infondata alla luce della costante giurisprudenza del giudice amministrativo, secondo cui il recupero delle somme indebitamente erogate dall’Amministrazione pubblica ai propri dipendenti ha carattere di doverosità e, ai sensi dell’art. 2003 Cod. civ., costituisce esercizio di vero e proprio diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, non rinunziabile in quanto correlato al conseguimento di finalità di pubblico interesse, con la conseguenza che tale recupero non necessita di specifica motivazione, essendo essa insita nell’acclaramento della non spettanza degli emolumenti percepiti dal dipendente né occorre alcuna comparazione tra gli interessi coinvolti (quello pubblico e quello privato), non vertendosi in ipotesi di interessi sacrificati, se non sotto il limitato aspetto delle esigenze di vita del debitore. Posto quindi che tale recupero ha natura di atto dovuto, la condizione di buona fede del percipiente rileva ai soli fini della modalità con le quali il recupero deve essere effettuato, in modo da non incidere in maniera eccessivamente onerosa sulle esigenze di vita del dipendente. Pertanto allorché il sacrificio imposto con il recupero si presenti di modesta entità, l’interesse del dipendente a trattenere gli emolumenti percepiti non può prevalere su quello pubblico alla ripetizione delle somme indebitamente erogate, che è di per sé sempre attuale e concreto. Nel caso di specie la rateizzazione disposta dall’Amministrazione per il recupero delle somme non dovute risponde a tali criteri e, pertanto, non può essere contestata.

Il ricorso va, quindi, respinto, mentre le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Prima bis, respinge il ricorso meglio specificato in epigrafe.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell’Amministrazione resistente, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 2.000,00 (duemila).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2010 con l’intervento dei Magistrati:

Elia Orciuolo, Presidente

Domenico Landi, Consigliere, Estensore

Giuseppe Rotondo, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.