Cass. civ. Sez. VI – 1, Sent., 11-07-2012, n. 11712 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

che:

1. R.S. ha chiesto, con ricorso del 18 giugno 2008, alla Corte di appello di Venezia l’equa riparazione, ex L. n. 89 del 2001, del danno conseguente alla durata non ragionevole della procedura iniziata davanti alla sezione giurisdizionale della Corte dei Conti con ricorso del 4 agosto 1997 e definita con sentenza del 7 giugno 2007.

2. La Corte di appello ha riconosciuto la durata eccessiva della procedura stimandola in 6 anni e 10 mesi e ha liquidato l’indennizzo ex L. n. 89 del 2001, per il danno non patrimoniale in complessivi Euro 3.415,00 applicando il parametro di 500 euro per ogni anno di durata eccessiva.

3. Ricorre per cassazione affidandosi a due motivi di ricorso: a) violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e dell’art. 6 della C.E.D.U. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè omessa, insufficiente, illogica e/o contraddittoria motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5; b) violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c. e della tariffa professionale forense relativamente alla liquidazione delle spese di giudizio.

4. Si difende con controricorso il Ministero. Il ricorrente deposita memoria difensiva.

5. La Corte ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.
Motivi della decisione

che:

6. La determinazione dell’indennizzo secondo il criterio seguito dalla Corte di appello di Venezia si pone in contrasto con la giurisprudenza della Corte E.D.U. e con quella di questa Corte che ritiene necessaria una liquidazione pari almeno a 750 Euro per i primi tre anni di durata eccessiva della procedura giudiziaria e pari ad almeno 1.000 Euro annui per il periodo successivo (Cass. civ. n. 21840 del 14 ottobre 2009).

7. Nella specie l’applicazione di tale criterio comporta una liquidazione dell’indennizzo complessivo per il danno non patrimoniale pari a 6.070 Euro e al pagamento di tale somma, con interessi legali dalla domanda, va condannato il Ministero essendo la controversia suscettibile di essere decisa nel merito con la semplice applicazione dei criteri sopra esposti.

8. La rideterminazione dell’indennità comporta l’assorbimento del secondo motivo di ricorso dovendosi provvedere anche alla riliquidazione delle spese del giudizio di merito oltre che alla condanna del Ministero al pagamento delle spese per il giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero al pagamento in favore del ricorrente dell’indennizzo ex L. n. 89 del 2001, liquidato in Euro 6.070 oltre interessi dalla domanda. Condanna il Ministero al pagamento delle spese del giudizio di merito liquidate in complessivi 1.140 Euro, di cui 600 Euro per diritti, Euro 490 per onorari e Euro 50 per spese, in favore del difensore antistatario, e del giudizio di cassazione liquidate in complessivi 965 Euro di cui 100 Euro per spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 marzo 2012.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 21-01-2011, n. 612

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, del D.Lgs. n. 104/2010, stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa;

che sono state espletate le formalità stabilite dal citato art. 60 del D.Lgs. n. 104/2010;

Rilevato:

che il presente gravame ha per oggetto il provvedimento, recante ordine di ripristino dello stato dei luoghi in relazione al cambio di destinazione d’uso da abitazione a laboratorio medico, nei piani terra, primo e secondo, ed a quello da garage a commerciale ed artigianale, per il piano seminterrato, di un fabbricato di proprietà del ricorrente;

che essa consegue all’annullamento delle concessioni edilizie, che avevano assentito tali opere, disposto dal Consiglio di Stato con decisione n. 2609/2009;

che detta decisione ha stabilito, con riguardo al primo cambio di destinazione d’uso, su cui si appunta il presente gravame, che "resta fermo (…) il potere dell’Amministrazione di rideterminarsi, su impulso degli interessati, sulla pratica di condono edilizio", con il "necessario coinvolgimento dell’autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico", stante l’avvenuto accoglimento del ricorso in appello, per assenza del relativo nulla osta, e l’annullamento del titolo edilizio in precedenza rilasciato;

che, al fine di una pronuncia dell’Amministrazione intimata, era, pertanto, necessario un impulso ad opera dell’interessato, vale a dire un’apposita domanda, corredata dell’autorizzazione paesaggistica, indirizzata alla stessa, non potendo e non dovendovi intervenire d’ufficio;

Considerato che non risulta essere stata rivolta alcuna istanza specifica in tal senso al Comune di Grottaferrata, da parte del ricorrente, il quale si è attivato unicamente nei confronti dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo de quo, dalla quale ha conseguito il relativo parere favorevole;

Ritenuto:

che, pertanto, il provvedimento sia stato correttamente adottato, in mancanza, allo stato, del titolo edilizio legittimante le opere in questione;

che il ricorso debba essere conseguentemente rigettato, in quanto infondato;

che, in ordine alle spese, ai diritti ed agli onorari, nulla debba disporsi, in assenza di costituzione del Comune di Grottaferrata;

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio – sezione I quater, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe.

Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2011, con l’intervento dei Magistrati:

Elia Orciuolo, Presidente

Giancarlo Luttazi, Consigliere

Rita Tricarico, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen., sez. II 24-02-2009 (13-02-2009), n. 8352 Reati commessi prima del raggiungimento della maggiore età ed altri commessi dopo – Scindibilità della competenza fra Tribunale ordinario e per i minorenni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

FATTO
Con sentenza del 4/1/2001, il Tribunale di Santa Maria Capua a Vetere, condannava F.M., concesse le attenuanti generiche, prevalenti, alla pena di anni tre e mesi dieci di reclusione e L. 1.000.000 di multa per il reato di estorsione aggravata ai danni di B.B.. (Questo il capo d’imputazione: "delitto previsto e punito dagli artt. 110 e 629 c.p. in relazione all’art. 628 c.p., comma 3, n. 1 per l’aggravante delle più persone riunite perchè, minacciando azioni di ritorsione presentandosi come appartenente alla camorra e schiaffeggiandolo, costringeva B.B. in concorso dapprima con il fratello R., deceduto, a dargli la somma di L. cinquantamila giornaliera e poi, dopo la morte di R., da solo, costringeva B.B. a consegnargli la somma di L. trentamila ovvero venticinquemila con scadenza talvolta quotidiana, talaltra di più giorni alla settimana. In (OMISSIS)).
Con sentenza del 7/7/2004, la Corte di Appello di Napoli, concedeva l’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4 e riduceva la pena ad anni due e mesi dieci di reclusione ed Euro 400,00 di multa.
La Corte perveniva alla suddetta conclusione rilevando:
– RESPONSABILITA’; doveva ritenersi ampiamente provata sulla base delle dichiarazioni rese dalla parte offesa;
– FATTI COMMESSI QUANDO L’IMPUTATO ERA MINORENNE:
"l’imputato è divenuto maggiorenne il (OMISSIS) e risponde di una serie di episodi estorsivi commessi, in parte, prima di tale data, in parte successivamente, ma da valutarsi unitariamente perchè contestati in continuazione come commessi sino al (OMISSIS), allorquando egli era certamente divenuto maggiorenne. Ciò esclude senz’altro per l’intera condotta in contestazione la competenza del Tribunale dei minori".
Avverso la suddetta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione il F. adducendo i seguenti motivi:
1. NULLITA’ DELLA SENTENZA PER VIOLAZIONE DI LEGGE: si duole il ricorrente di essere stato condannato dalla Corte territoriale anche per fatti commessi quando era ancora minorenne;
2. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 197 E 210 C.P.P.: sostiene il ricorrente che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto corretta, da parte del Tribunale, l’audizione, come testimone, della parte offesa la quale, invece, essendo imputata di vendita di t.l.e., avrebbe dovuto essere sentita come imputato di reato connesso;
3. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 507 E 603 C.P.P.: lamenta il ricorrente che erroneamente la Corte non aveva assunto la testimonianza dell’ufficiale giudiziario recatosi presso la persona offesa per l’offerta reale di risarcimento. La sua audizione avrebbe, infatti, consentito una corretta e completa valutazione circa la sussistenza o meno della circostanza attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 6.
MOTIVI
Motivo sub 1 (fatti commessi in età minore); la doglianza deve ritenersi fondata, atteso che la Corte territoriale ha disatteso il disposto dell’art. 14 c.p.p.. Sul punto, la Corte Cost. (Corte Cost. n. 52/1992), avanti alla quale era stata sollevata questione di legittimità costituzionale della citata norma, proprio sotto il profilo che non prevedeva la connessione, ha stabilito che la questione è manifestamente infondata avendo una sua ben precisa rati o che vale anche in caso di reato continuato. Questa stessa Corte di legittimità, d’altra parte, ha recepito il suddetto principio avendo ritenuto che "qualora un reato continuato sia attribuito ad un soggetto che era ancora minorenne all’inizio dell’attività criminosa poi protrattasi con ulteriori reati aventi distinta autonomia, ma unificati dall’identità del disegno criminoso, è possibile operare una scissione delle condotte del soggetto e distinguere, pertanto, tra episodi realizzati in data antecedente ed episodi realizzati in data successiva al raggiungimento della maggiore età, attribuendo la competenza a conoscere i primi al Tribunale per i minorenni ed attribuendo la competenza a conoscere i secondi al Tribunale ordinario" Cass. 18033/2004 Rv. 229051. Alla suddetta decisione si ritiene, pertanto, di dare continuità, in quanto, essendo la competenza del Tribunale per i Minorenni funzionale, non è legittimo che i reati commessi durante il periodo in cui il soggetto era minorenne, siano decisi dal Tribunale ordinario. Di conseguenza, per tutti i reati commessi dal (OMISSIS), si devono trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli.
Va deciso, invece, il ricorso relativamente ai reati commessi dal (OMISSIS) (data in cui il ricorrente è divenuto maggiorenne) al (OMISSIS).
Motivo sub 2 (inutilizzabilità dichiarazione resa dalla p.o.): la doglianza deve ritenersi infondata alla luce delle seguenti considerazioni:
– la parte offesa vendeva sigarette di contrabbando e, proprio in relazione a tale attività, venne posta nei suoi confronti, l’attività estorsiva in questione;
– nel momento in cui il Tribunale pronunciò la sentenza, era in vigore il previgente art. 197 c.p.p.;
la norma che, sulla base del suddetto articolo, avrebbe potuto, in ipotesi, trovare applicazione, era, quindi, l’art. 197 c.p.p., lett. b) in combinato disposto con l’art. 371 c.p.p., comma 2, lett. b), a norma del quale non potevano essere assunte come testimoni, le persone imputate di un reato collegato, per tale dovendosi intendere il reato la cui prova o circostanza avrebbe potuto influire sulla prova di un altro reato o di un’altra circostanza;
– la Corte territoriale, ha già chiarito, condivisibilmente, che la prova del reato di contrabbando a carico della parte offesa non poteva in alcun modo influire sulla prova della sussistenza o no dell’estorsione operata in suo danno mentre tale contrabbando egli perpetrava: ciò è tanto vero che lo stesso ricorrente non indica come e perchè la prova dell’un reato dovrebbe influire sull’altro, limitandosi a sostenere che, nella sua qualità di testimone, era stato "costretto" ad ammettere, per riferire i fatti, l’attività illecita da lui commessa;
– ma, la doglianza, nei termini in cui è stata proposta, deve ritenersi fuorviante perchè le dichiarazioni della parte offesa coinvolgono altri soggetti e altri reati rispetto ai quali egli assunse una posizione di terzietà essendo del tutto occasionale che l’estorsione venisse perpetrata relativamente ad un’attività illecita.
Motivo sub 3 (omessa assunzione di una prova decisiva): la doglianza va ritenuta manifestamente infondata atteso che la Corte si è fatta carico della questione ma, in modo ampio, l’ha disattesa (cfr. pag. 7 sentenza), stigmatizzando le modalità della "singolare vicenda dell’offerta reale delle L. 700.000, relativamente alla quale paiono corretti il diniego dell’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 6".
P.Q.M.
ANNULLA senza rinvio l’impugnata sentenza nella parte in cui riconosce la responsabilità dell’imputato per i fatti commessi fino al (OMISSIS) e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli per la determinazione della pena per i fatti commessi dal (OMISSIS);
DISPONE trasmettersi copia degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cassazione Lavoro Civile n. 12318 deò 7.6.2011 Lavoro, infortunio, rendita, previdenza, danni, malattia, professionale, indennizzabilita’, manifestazione, civile (2011-06-23)

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Fatto

Con ricorso al Tribunale, giudice del lavoro, di Roma, notificato in data 22.9.2003, C. G., premesso di aver subito in data (Omissis) un infortunio sul lavoro, chiedeva la condanna dell’Inail alla costituzione della relativa rendita.

Con sentenza n. 533/04 de 28.9.2004 il Tribunale adito rigettava la domanda per intervenuta prescrizione.

Avverso tale sentenza proponeva appello il C. lamentandone la erroneità sotto diversi profili e chiedendo l’accoglimento delle domande proposte con il ricorso introduttivo.

La Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 19.12.2006/12.4.2007, rigettava il gravame.

In particolare la Corte territoriale rilevava che, essendo l’infortunio occorso il (Omissis) ed essendo stata la domanda amministrativa all’Inail – volta ad ottenere le provvidenze di legge – presentata il 5.6.1985, da tale data decorreva, secondo consolidati principi giurisprudenziali, il termine prescrizionale di tre anni e 150 giorni, a nulla rilevando la circostanza che a seguito dell’infortunio l’interessato avesse patito una inabilità temporanea di 1.044 giorni, potendosi ragionevolmente presumere che la consapevolezza dell’esistenza della malattia e della sua origine professionale fosse sussistente già alla data della presentazione della domanda amministrativa. E rilevava altresì che nessuna incidenza sulla decorrenza del suddetto termine prescrizionale poteva attribuirsi al precedente esercizio, da parte del C., con citazione dinanzi al giudice ordinario, di altra domanda nei confronti del datore di lavoro, trattandosi di giudizio di convalida di sequestro con conseguente chiamata in garanzia dell’Inail da parte del convenuto – effettuata con atto di citazione notificato il 25.7.1989 – conclusosi con dichiarazione di incompetenza da parte del giudice ordinario con riferimento alla domanda nei confronti dell’Inail, e mai riassunto dinanzi al giudice del lavoro sebbene fosse stato assegnato termine a tal fine.

Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione C. G. con tre motivi di impugnazione.

Resiste con controricorso l’Istituto intimato.

Entrambe le parti hanno depositato memoria ex articolo 378 c.p.c..

Diritto

Col primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta omessa, insufficiente contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per erronea qualificazione dell’oggetto del giudizio preventivamente istaurato davanti al giudice incompetente.

Rileva in particolare che erroneamente la Corte territoriale aveva affermato che tale giudizio aveva ad oggetto convalida di sequestro, atteso che in realtà in quel giudizio esso ricorrente aveva chiesto il risarcimento dei danni nei confronti dei datore di lavoro a seguito dell’infortunio patito, e la domanda azionata era stata partecipata all’Inail a seguito della chiamata in causa (in garanzia) effettuata dal predetto datore di lavoro. Pertanto erroneamente la Corte territoriale, argomentando dal rilievo che il giudizio in questione fosse solo di convalida di sequestro, non lo aveva ritenuto idoneo ad interrompere la prescrizione del diritto al risarcimento del danno.

Col secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articolo 112 e degli articoli 2935 e 2943 c.c. per non avere considerato che la notificazione all’INAIL dell’atto di chiamata in garanzia dell’Inail, da parte del datore di lavoro convenuto nel giudizio risarcitorio, era fatto idoneo ad interrompere la prescrizione del diritto azionato dal ricorrente anche nei confronti dell’Inail, posto che la notificazione dell’atto di chiamata in causa estendeva al chiamato (Inail) la domanda azionata.

E pertanto erroneamente la Corte territoriale aveva ribadito l’intervenuta prescrizione atteso che la domanda dell’attore poteva ritenersi implicitamente estesa nei confronti del terzo chiamato il giudizio, e quindi la notificazione dell’atto di chiamata interrompeva la prescrizione del diritto azionato.

Col terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articolo 112 e degli articoli 2935 e 2943 c.c. per non avere considerato che la prescrizione del diritto alla rendita da inabilità permanente iniziava a decorrere solo dopo il consolidarsi dei postumi permanenti.

In particolare rileva che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto che il termine prescrizionale iniziasse a decorrere dalla data della domanda amministrativa atteso che la giurisprudenza di legittimità aveva costantemente ancorato l’inizio della prescrizione del diritto alla rendita da inabilità permanente al "consolidamento dei postumi permanenti", in conseguenza dell’impossibilità giuridica di far decorrere la prescrizione di un diritto – quello all’indennizzo di un quadro permanente – mentre questo diritto ancora non esisteva, a causa dell’esistenza di un quadro patologico prodromico costituito dall’invalidità temporanea.

Il ricorso non può trovare accoglimento.

Ed invero, per quel che riguarda i primi due motivi di ricorso, che il Collegio ritiene di dover trattare unitariamente essendo tali motivi strettamente connessi, osserva il Collegio che il giudizio incoato dal ricorrente nei confronti del datore di lavoro aveva per oggetto la richiesta di risarcimento dei danni a seguito dell’infortunio patito, e cioè concerneva l’esistenza di un diritto diverso dal diritto alle prestazioni previdenziali erogate dall’Istituto assicuratore.

Da ciò consegue che la chiamata in giudizio dell’Inail da parte del datore di lavoro, per essere garantito in relazione alla domanda risarcitoria esercitata nei suoi confronti dal lavoratore, ha un petitum ed una causa petendi diversi rispetto a quelli propri della azione del lavoratore volta al conseguimento delle prestazioni previdenziali.

Osserva in proposito il Collegio che il principio dell’estensione automatica della domanda dell’attore al chiamato in garanzia da parte del convenuto trova applicazione allorquando la chiamata del terzo sia effettuata al fine di ottenere la liberazione dello stesso convenuto dalla pretesa dell’attore, in ragione del fatto che il terzo si individui come unico obbligato nei confronti dell’attore ed in vece dello stesso convenuto; il che si verifica allorquando il convenuto evocato in causa estenda il contraddittorio nei confronti di un terzo assunto come l’effettivo titolare passivo della pretesa dedotta in giudizio dall’attore. Il suddetto principio non opera invece allorquando il chiamante faccia valere nei confronti del chiamato un rapporto, diverso da quello dedotto dall’attore quale causa petendi, come avviene nell’ipotesi di chiamata di un terzo in garanzia, propria o impropria (Cass. sez. 3, 1.6.2006 n. 13131; Cass. sez. 3, 8.6.2007 n. 13374).

D’altronde, in base al principio generale posto dall’articolo 2943 c.c., non ogni domanda ha effetto interattivo della prescrizione, ma soltanto quella con cui l’attore chiede il riconoscimento e la tutela dello specifico diritto del quale si eccepisca poi la prescrizione; e certamente nessuna domanda di costituzione della rendita per inabilità permanente aveva, nel suddetto giudizio conclusosi con sentenza declaratoria di incompetenza, azionato il Cu. nei confronti dell’Inail.

A ciò deve aggiungersi, comunque, che la disposizione posta dall’articolo 2945 c.c., comma 2 intesa a non far correre la prescrizione nel tempo richiesto per la realizzazione del diritto in via giurisdizionale, non può trovare applicazione quando lo stesso creditore, dopo aver posto in giudizio una determinata domanda, non la coltivi; circostanza verificatasi nel caso di specie laddove la Corte territoriale ha evidenziato che, avendo il giudice di primo grado concesso il termine di sei mesi per la riassunzione del giudizio nei confronti dell’Inail davanti al giudice del lavoro, tale riassunzione non risultava essere avvenuta. E pertanto deve escludersi qualsivoglia effetto permanente alla dedotta interruzione della prescrizione, in ipotesi verificatasi con l’istaurazione del giudizio, in data 25.7.1989, dinanzi a giudice incompetente.

I suddetti motivi di ricorso non possono pertanto trovare accoglimento, ed in tale statuizione rimane assorbito il terzo motivo di ricorso ove si osservi che, essendo stata l’azione – per il conseguimento della rendita da inabilità permanente – incoata il 22.9.2003, il relativo diritto, anche alla stregua della prospettazione di parte ricorrente secondo cui l’azione avrebbe potuto essere iniziata solo dopo il decorso del periodo di tre anni e 150 giorni dal consolidamento dei postumi invalidanti verificatosi al termine del periodo di 1044 giorni di invalidità temporanea, e cioè dal 17,2.1993, si era ormai prescritto.

Il motivo è comunque infondato.

Dispone il Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articolo 122 che "l’azione per conseguire le prestazioni di cui al presente titolo si prescrive nel termine di tre anni dal giorno dell’infortunio o da quello della manifestazione della malattia professionale".

Sul punto questa Corte ha avuto modo di evidenziare (Cass. sez. lav., 18.8.2004 n. 16178) che la "manifestazione", quale fatto normativamente previsto dall’indicato articolo 112, è la forma oggettiva che assume il fatto, nel suo essere manifesto, e che consente al fatto stesso di essere conosciuto; è, in definitiva, Soggettiva possibilità che il fatto sia conosciuto dal soggetto interessato, e cioè la sua "conoscibilità". E tale conoscibilità coinvolge l’esistenza della malattia, ed i suoi caratteri di professionalità ed indennizzabilità.

Alla stregua di quanto sopra deve escludersi l’esistenza, nell’impugnata sentenza, del dedotto vizio di violazione di legge, atteso che l’interpretazione della disposizione in parola fornita dalla Corte territoriale è assolutamente conforme al contenuto normativo della disposizione in questione.

Ed invero i giudici di merito, applicando correttamente i principi sopra esposti, hanno ritenuto che la consapevolezza dell’esistenza della malattia e della sua origine professionale potesse ragionevolmente presumersi sussistente già alla data della domanda amministrativa, atteso che, senza tale consapevolezza, l’istanza sarebbe stata palesemente infondata e pretestuosa.

Dovendosi altresì rilevare, in ordine alla ritenuta consapevolezza, che trattasi di una valutazione di merito in relazione alla quale, avendo la Corte territoriale evidenziato, in maniera coerente e corretta, le ragioni che rendevano pienamente contezza dei proprio convincimento e dell’iter motivazionale attraverso cui era pervenuta alla suddetta conclusione, resta escluso qualsiasi controllo in sede di legittimità.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Nessuna statuizione va adottata per quel che riguarda le spese di giudizio, ricorrendo le condizioni previste per l’esonero del soccombente dal rimborso a norma dell’articolo 152 disp. att. c.p.c., nel testo originario, quale risultante a seguito della sentenza costituzionale n. 134 del 1994, non essendo applicabile al presente giudizio la modificazione introdotta dal Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, articolo 42, u.c., convertito in Legge 24 novembre 2003, n. 326, trattandosi di giudizio introdotto prima del 2 ottobre 2003 (data di entrata in vigore del decreto).

P.Q.M.

LA CORTE

rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.