Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. Con ordinanza in data 25.10.2010 il Tribunale di Firenze, in funzione di giudice dell’esecuzione, respingeva la richiesta avanzata da A.I., volta alla revoca della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Milano in data 24.10.2006 per il reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14 comma 5 – ter, commesso in (OMISSIS) per precedente giudicato in relazione allo stesso fatto di cui alla sentenza del Tribunale di Milano in data 16.3.2005.
Invero, ad avviso del giudice dell’esecuzione i reati cui si riferiscono le condanne di cui alle suddette sentenze sono affatto diversi, commessi in violazione di differenti decreti del Questore e consumati in epoche diverse.
2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il condannato, a mezzo del difensore, denunciando la violazione di legge In quanto la sentenza di cui si chiede la revoca riguarda la violazione di un ordine del Questore nullo e che pertanto doveva essere disapplicato. Deduce, altresì, che l’istanza era stata formulata sia ai sensi dell’art. 669 cod. proc. pen. che, in subordine, ai sensi dell’art. 671 c.p.p., trattandosi di due sentenze relative alla violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 – ter.
Motivi della decisione
Il ricorso non è fondato nei termini in cui è stato proposto non potendosi ravvisare, per le ragioni indicate nel provvedimento impugnato, la dedotta violazione del divieto di bis in idem.
Tuttavia, la invocata revoca della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Milano in data 24.10.2006 per il reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14 comma 5-ter, commesso in (OMISSIS), deve essere comunque disposta, ai sensi dell’art. 673 c.p.p..
Come è noto, In fatti, hanno acquisito efficacia diretta nell’ordinamento giuridico interno gli artt. 15 e 16 della direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008, 2008/115/CE, ed, inoltre, è sopravvenuta la decisione della Corte di giustizia della Unione Europea, Sezione 1, 28 aprile 2011, nel procedimento C- 61/11 PPU, che ha statuito nel senso che le succitate disposizioni sovraordinate non consentono la "normativa di uno Stato membro (..) che preveda l’irrogazione della pena della reclusione al cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare per la sola ragione che questi, in violazione di un ordine di lasciare entro un determinato termine il territorio di tale Stato, permane in detto territorio senza giustificato motivo"; con la conseguenza che ai giudici penali degli Stati della Unione spetto "disapplicare ogni disposizione del D.Lgs. n. 286 del 1998 contraria al risultato della direttiva 2008/115", tenendo anche "debito conto del principio della applicazione della retroattiva della legge più mite il quale fa parte delle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri".
La decisione della Corte di Giustizia, interpretando in maniera autoritativa il diritto dell’Unione con effetto diretto per tutti gli Stati membri e le rispettive giurisdizioni, incide sul sistema normativo impedendo la configurabilità del reato. L’effetto è paragonabile a quello della legge sopravvenuta (cfr. C. Cost. nn. 255 del 1999, 63 del 2003, 125 del 2004 e 241 del 2005, secondo cui "i principi enunciati nella decisione dalla Corte di giustizia si inseriscono direttamente nell’ordinamento interno, con il valore di jus superveniens, condizionando e determinando i limiti in cui quella norma conserva efficacia e deve essere applicata anche da parte del giudice nazionale") con portata abolitrice della norma incriminatrice.
Conseguentemente, l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio e, a norma dell’art. 673 c.p.p., comma 1, la sentenza del Tribunale di Milano in data 24.10.2006 nei confronti di A. I. deve essere revocata perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato; deve essere, altresì, dichiarata la cessazione dell’esecuzione della relativa pena ed ordinata l’immediata liberazione dell’ A. se non detenuto per altra causa, dandone comunicazione alla Procura della Repubblica di Firenze.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e revoca la sentenza 24.10.2006 del Tribunale di Milano nei confronti di A.I. perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Dichiara cessata l’esecuzione della relativa pena e ordina l’immediata liberazione dell’ A. se non detenuto per altra causa e che sia data comunicazione della decisione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze.
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