Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Il Gup del Tribunale di Ragusa, con sentenza 18/9/2007, all’esito del giudizio abbreviato, dichiarava, per quanto qui interessa, D.F.R. e I.S. colpevoli del delitto di estorsione in danno di N.B., costretto a consegnare loro la somma di Euro 2.500,00 per ottenere la restituzione dell’autovettura "VW Golf rubatagli in data 28/8/2006, e li condannava, in concorso delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, a pena ritenuta di giustizia, nonchè al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile.
2. La Corte d’Appello di Catania, investita dal gravame degli imputati, con sentenza 23/4/2008, confermava il giudizio di colpevolezza e rimodulava la misura della pena in conseguenza della contestuale assoluzione degli imputati dal reato di ricettazione, pure originariamente contestato e per il quale, ritenuto in continuazione con l’estorsione, v’era stata condanna in primo grado.
3. A seguito di ricorso degli imputati, la Corte di Cassazione, con sentenza 12/3/2009, annullava con rinvio quest’ultima decisione, in quanto non aveva preso in considerazione l’eccepita inutilizzabilità degli esiti delle intercettazioni, ai quali pure si era dato rilievo a conforto del formulato giudizio di colpevolezza.
4. La Corte d’Appello di Catania, con sentenza 29/6/2009, decidendo in sede di rinvio, confermava la pronuncia di primo grado in relazione al reato di estorsione e determinava, per ciascun imputato, la misura della pena riferibile a tale illecito.
Il Giudice di rinvio, dopo avere premesso che gli esiti dell’attività captativa di conversazioni non erano utilizzabili, non essendo stato tale mezzo di ricerca della prova regolarmente autorizzato ed eseguito (omessa motivazione sia del decreto autorizzativo d’urgenza che del decreto esecutivo circa l’utilizzo di impianti esterni alla Procura), riteneva che la prova a carico degli imputati era comunque offerta dalle dettagliate, coerenti e sostanzialmente attendibili dichiarazioni accusatorie della persona offesa, riscontrate dalle progressive e sia pure parziali ammissioni fatte dagli stessi imputati; riteneva, inoltre, che alcune incongruenze e inesattezze del N. non inficiavano il nucleo essenziale e più rilevante del suo racconto; precisava che corretta era la qualificazione giuridica del fatto contestato, dovendosi escludere sia l’ipotesi del tentativo, dal momento che l’estorsione si era consumata con l’effettiva consegna del denaro all’ I., sia quella della truffa aggravata ex art. 640 cpv. c.p., n. 2, essendo difettata l’induzione in errore, ingenerato nella vittima dal timore di un pericolo immaginario ed essendosi, invece, la vittima venuta a trovare nella condizione necessitata di consegnare la somma di denaro richiesta, nella prospettiva di recuperare il veicolo rubatole; sottolineava, infine, che sussisteva l’aggravante delle più persone riunite, essendo il fatto riconducibile all’iniziativa di più persone, che avevano agito in sinergia tra loro, e quindi indice di maggiore pericolosità. 5. Hanno proposto ricorso per cassazione, tramite i rispettivi difensori, gli imputati, deducendo sostanzialmente il vizio di motivazione della sentenza, il cui percorso argomentativo faceva leva esclusivamente sulle dichiarazioni della persona offesa, che, in quanto contraddittorie e lacunose, erano poco affidabili e non chiarivano i vari aspetti della vicenda. Il D.F. ha censurato la sentenza anche con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto e alla ritenuta sussistenza dell’aggravante.
6. I ricorsi non sono fondati e devono essere rigettati.
La sentenza impugnata, facendo buon governo della legge penale, riposa su un apparato argomentativo che, ancorato rigorosamente alle emergenze processuali utilizzabili, da conto, in maniera adeguata e logica, delle ragioni che giustificano la conclusione alla quale perviene. La sentenza apprezza e valuta positivamente l’attendibilità della principale fonte di prova, costituita dalle dichiarazioni della persona offesa, che ha ricostruito in ogni dettaglio la vicenda di cui era rimasta vittima ad opera dei due imputati, i quali, agendo in sinergia tra loro, l’avevano costretta a consegnare la somma di denaro di cui all’imputazione, per rientrare in possesso dell’autovettura che le era stata sottratta, che altrimenti non avrebbe più recuperato; ritiene tale racconto sostanzialmente riscontrato dalle parziali ammissioni fatte dagli stessi imputati sia pure in un’ottica finalizzata a minimizzare il loro ruolo nella vicenda.
I motivi di ricorso, ai limiti dell’ammissibilità, non evidenziano passaggi motivazionali della sentenza manifestamente illogici, ma si muovono nella prospettiva di screditare, in maniera meramente assertiva, l’attendibilità della testimonianza della persona offesa, evidenziando, in particolare, elementi di fatto (incontro del 29/8/2006 presso il bar "Castello") che contraddicono tale testimonianza su aspetti marginali, che però, come sottolineato dalla sentenza in verifica, non inficiano la valenza accusatoria del racconto nel suo complesso.
Anche in ordine alla qualificazione giuridica del fatto e alla contestata aggravante, la sentenza di merito chiarisce, facendo anche su tali punti corretta applicazione della legge penale, le ragioni che inducono a ravvisare nella condotta degli imputati tutti gli elementi costitutivi del delitto di estorsione aggravata. Le doglianze del D.F. al riguardo sono generiche, in quanto non prendono neppure in considerazione gli argomenti sui quali fa leva la sentenza (cfr. pg. 5).
7. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
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