Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 24-11-2010) 04-01-2011, n. 171

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Svolgimento del processo e motivi della decisione

A.I.V. ricorre avverso l’ordinanza di cui in epigrafe con la quale il tribunale della libertà di Caltanissetta, pur annullando parzialmente l’ordinanza cautelare in carcere adottata nei suoi confronti, l’ha per il resto confermata, in particolare, per quanto interessa, relativamente ad uno dei capi in contestazione estorsione in danno di un gestore di una discoteca, tale F. G., commessa in concorso con altri.

Il ricorso riguarda proprio il suddetto episodio, relativamente al quale si contesta l’apprezzamento del compendio indiziario, attraverso una rinnovata considerazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, tali da essere considerate non concludenti e significative, tanto da, asseritamente, essere state smentite in altra sede processuale si deduce che con altra decisione il tribunale del riesame avrebbe annullato, per l’effetto, il provvedimento cautelare adottato, per lo stesso episodio, nei confronti dei coindagati.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Va ricordato, in premessa, che, in caso di ricorso per cassazione avverso un provvedimento di riesame in tema di misure cautelari personali, allorchè sia denunciato vizio di motivazione, le doglianze attinenti alla sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza possono assumere rilievo solo se rientrano nella previsione di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), se cioè integrano il vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Esula, quindi, dalle funzioni della Cassazione la valutazione della sussistenza o meno dei gravi indizi, essendo questo compito primario ed esclusivo dei giudici di merito e, in particolare, prima, del giudice al quale è richiesta l’applicazione della misura e, poi, eventualmente, del giudice del riesame (tra le tante, Sezione 2, 17 settembre 2008, Fabbretti ed altri).

Qui la motivazione sul compendio indiziario, attraverso l’insindacabile apprezzamento delle dichiarazioni della persona offesa ma non solo: nell’ordinanza gravata ci si sofferma anche su elementi di riscontro a tali dichiarazioni, non può essere censurata, neppure opponendo alla stessa la diversa, opinabile ricostruzione operata dal ricorrente.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo liquidare in Euro 1.000,00, (mille), in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1000,00 a favore della Cassa delle ammende. La Corte dispone inoltre che il presente provvedimento sia trasmesso al direttore dell’istituto penitenziario competente perchè provveda a quanto stabilito dall’art. 94 disp. att. cod. proc. pen., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 24-02-2011, n. 4502 Affitto

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Svolgimento del processo

Con sentenza n. 322 del 24 giugno 2004 il Tribunale di Arezzo – sezione agraria – dichiarava cessati i rapporti di affitto agrario intercorrenti tra D.G., da una parte, e B.C. e M.R., dall’altra, aventi ad oggetto appezzamenti di terreno con annessi fabbricati colonici siti in località (OMISSIS), ed ordinava al G. di rilasciare in favore della B., in proprio e quale erede della M., gli immobili al termine dell’annata agraria in corso. Avverso l’esecuzione per rilascio proponeva opposizione di terzo la Società semplice Agricola Valtiberina, in persona dei soci e legali rappresentanti F.A. e G.D., deducendo di condurre in affitto i terreni sin dal 2003 in forza di contratti verbali con la B., alla quale aveva corrisposto i canoni. La B. contestava che fosse mai esistito alcun contratto di affitto con la società. In esito al giudizio, il ricorso era respinto e l’Agricola Valtiberina interponeva appello. La Corte di Appello di Firenze rigettava l’impugnazione. Avverso quest’ultima decisione, la società ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.
Motivi della decisione

Con la prima doglianza, deducendo il vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione, la società ricorrente censura la sentenza impugnata in quanto la Corte territoriale a suo avviso, dopo aver trascurato che la società si trovava nella detenzione dell’immobile fin dal 2003 ed aveva effettuato tramite G. D., suo legale rappresentante, il pagamento dei canoni accettati senza riserve dalla ricorrente, avrebbe motivato in maniera insufficiente e contraddittoria circa il fatto controverso e decisivo per il giudizio relativo alla sussistenza del rapporto di affitto agrario tra la proprietaria e la stessa Agricola Valtiberina.

Inoltre – ed in tale rilievo si sostanzia la seconda doglianza, articolata anch’essa sotto il profilo della motivazione insufficiente- la Corte territoriale avrebbe omesso di motivare adeguatamente in ordine alla decisione di non ammettere le prove orali articolate dall’appellante volte a provare l’accordo verbale di contratto di affitto agrario intervenuto tra la stessa società e la B..

I motivi in questione possono essere trattati congiuntamente proponendo profili di censura strettamente connessi tra loro. Sia l’una che l’altra censura non meritano però di essere prese in considerazione. Quanto alla prima, giova premettere che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il vizio di motivazione, sotto il profilo dell’insufficienza e della contraddittorietà della medesima, può dirsi sussistente solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia rinvenibile traccia evidente del mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabile d’ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione (Cass. n. 29203/08, n. 9368/06, n. 2399/04) e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti in senso difforme da quello preteso dalla parte perchè la legge non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha fondato la sua decisione sull’assoluta carenza di prove in ordine alla sussistenza del contratto di affitto agrario tra la B. e la società, sottolineando come la necessaria dimostrazione fosse stata affidata dall’appellante a strumenti totalmente privi di rilevanza probatoria nel senso desiderato ed ha evidenziato i seguenti rilievi: 1) la registrazione del presunto contratto verbale era atto compiuto su unilaterale iniziativa della società 2) i pagamenti dei canoni di affitto, a mezzo di bonifici, erano stati emessi con causali riferibili alla sola persona di G.D. senza che mai vi fosse spendita del nome della società 3) lo stesso G. nel giudizio promosso dalla B. per l’accertamento della fine del rapporto di affittanza si era qualificato come titolare della ditta individuale Agricola Valtiberina.

Ciò posto, la motivazione posta dalla Corte di Appello appare sufficiente, logica, non contraddittoria laddove i rilievi della parte ricorrente si esauriscono in una diversa valutazione in ordine all’interpretazione dei fatti di causa, senza individuare in alcun modo effettivi vizi logici o giuridici nell’impugnata decisione. Ne deriva l’inammissibilità della censura.

Ugualmente inammissibile è il secondo motivo di impugnazione sia pure per ragioni diverse. Al riguardo, deve premettersi che la ricorrente si è ben guardata dal riportare, in ricorso, i capitoli di prova orale che, a suo avviso, avrebbero fornito la prova dell’avvenuta stipulazione del contratto stipulato con la proprietaria degli appezzamenti di terreno. Ciò premesso, va rilevato che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, qualora sia denunciato, con il ricorso per cassazione, un vizio di motivazione della sentenza impugnata lamentando, così come è avvenuto nella specie, l’insufficienza e la inadeguatezza delle argomentazioni svoltevi in ordine alla mancata ammissione delle prove articolate e richieste, è opportuno e necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo sulla decisività degli elementi di giudizio assuntivamente non considerati, che il ricorrente indichi puntualmente i capitoli di prova ai quali fa riferimento e ne specifichi il contenuto in dettaglio provvedendone all’integrale trascrizione nel ricorso, non essendo sufficienti il semplice richiamo ad essi e la prospettazione del loro asserito decisivo valore probatorio in contrapposizione alle valutazioni effettuate dal giudice.

E ciò, in quanto il ricorso per cassazione deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza impugnata ed a consentire l’apprezzamento da parte del giudice di legittimità della fondatezza di tali ragioni. Il controllo deve essere infatti svolto sulla base delle sole deduzioni contenute nel ricorso, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative, mediante l’accesso a fonti esterne e l’esame diretto degli atti di causa, che resta precluso alla Corte di cassazione. La censura proposta in questa sede non risponde ai suddetti requisiti perchè la ricorrente si è ben guardata dal riportare in ricorso il testo dei capitoli di prova articolati per cui la doglianza deve essere ritenuta inammissibile per difetto di autosufficienza.

Alla stregua delle pregresse considerazioni, il ricorso per cassazione in esame deve essere pertanto rigettato, senza che occorra provvedere sulle spese in quanto la parte vittoriosa, non essendosi costituita, non ne ha sopportate.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

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Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 20-01-2011) 11-02-2011, n. 5310

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1, N.F. ricorre contro la sentenza 8.4.2010 della Corte d’appello di Lecce che, nel confermare l’affermazione di colpevolezza in ordine al reato previsto dall’art. 385 c.p. – per essersi arbitrariamente allontanato dal luogo in cui, quale persona sottoposta al regime degli arresti domiciliari, era stato autorizzato a prestare attività lavorativa – concedeva le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva contestata, riducendo la pena inflitta a mesi sette di reclusione.

Nei motivi di gravame denuncia:

1. violazione della legge penale, per avere il giudice di merito disconosciuto lo stato di necessità o comunque il difetto di dolo, assumendo che si era recato nel vicino bar per prendere un farmaco gastroprotettore;

2. violazione del divieto di reformatio in peius, perchè la Corte d’appello, pur riducendo la pena a seguito della concessione delle attenuanti generiche, ha calcolato la nuova sanzione partendo da una pena base superiore a quella stabilita dal primo giudice.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato, perchè il giudice di merito ha logicamente escluso la sussistenza della pretesa causa di giustificazione (e, in subordine, dell’asserito difetto di dolo), osservando che l’imputato fu sorpreso seduto ai tavolini di un bar distante un centinaio di metri dal luogo di lavoro, mentre consumava un gelato in compagnia di un pregiudicato e, quindi, in una situazione di assoluto relax che contraddiceva la dedotta esigenza di allontanarsi dal posto di lavoro.

E’ invece fondato il secondo motivo di gravame, perchè, secondo l’insegnamento di questa Corte (v. Sezioni Unite, 27.9.2005 n. 40910, William Morales, rv 232066), il divieto di reformatio in peius della sentenza appellata dal solo imputato non riguarda solo l’entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione. Pertanto il giudice d’appello, anche quando riconosce una circostanza attenuante e per l’effetto irroga una sanzione inferiore a quella applicata in precedenza, non può fissare la pena base in misura superiore a quella determinata in primo grado.

Nella specie la Corte territoriale, nel ricalcolare la pena a fronte della concessione delle attenuanti generiche ritenute equivalenti alla recidiva contestata, ha fissato la pena base in mesi dieci e giorni quindici di reclusione, e quindi in misura superiore a quella di mesi nove già stabilita dal tribunale.

A riparare l’errore può provvedere direttamente questa Corte a norma dell’art. 620 c.p.p., lett. l), ristabilendo la corretta pena base e apportandovi la diminuzione di un terzo per il rito abbreviato (pena base m. 9 – art. 442 = m. 6).
P.Q.M.

La Corte di Cassazione annulla la sentenza impugnata limitatamente alla pena infitta, che rettifica in mesi sei di reclusione; rigetta nel resto il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 21-04-2011, n. 9224 Accertamento Riscossione

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tuto Procuratore Generale Dott. GAETA Pietro, che ha concluso per il rigetto.
Svolgimento del processo

La Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della 9A sez. della CTR di Ancona in data 13.10.2005 con la quale, in riforma della sentenza della CTP di Ascoli Piceno n. 224/4/2002 che aveva rigettato il ricorso del contribuente A. M. avverso il ruolo e la cartella di pagamento avente ad oggetto la liquidazione della imposta IRPEF su redditi soggetti a tassazione separata relativa all’anno 1995, era stato accollo il motivo di appello del contribuente ed era stata annullata la cartella per omessa indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto della pretesa tributaria, non essendo stato previamente notificato al contribuente alcun avviso di accertamento.

La Agenzia delle Entrate affida il ricorso ad un unico motivo di impugnazione deducendo violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 nel testo sostituito dal D.Lgs n. 46 del 1999, art. 11 ed attuato dal D.M. 28 giugno 1999.

Resiste con controricorso l’intimata P.M. n.q. di erede di A.M..
Motivi della decisione

p. 1. la notifica del controricorso e stata eseguita nei confronti della "Agenzia delle Entrate di Fermo in persona del legale rapp.te p.t. il direttore, domiciliato elettivamente presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma via dei Portoghesi n. 12" e risulta ricevuta in data 3.1.2007 a mani dell’incaricato ricezione atti.

Pur essendo errata la indicazione del soggetto destinatario della notifica (Ufficio di Fermo, privo di legittimazione processuale nel giudizio di legittimità, anzichè Agenzia delle Entrate ricorrente per cassazione), tuttavia la notifica non può ritenersi inesistente nè nulla, in considerazione dello stretto collegamento istituito, in virtù della attribuita rappresentanza processuale facoltativa, tra l’Agenzia delle Entrate ricorrente – ente di diritto pubblico nella cui articolazione organizzativa periferica è ricompreso l’Ufficio di Fermo- e l’Avvocatura dello Stato -presso la cui sede è pervenuto materialmente l’atto notificato-, collegamento che legittima la presunzione che il controricorso sia stato portato a conoscenza della Agenzia ricorrente dall’ente incaricato della difesa avanti questa Corte, e che tale ente abbia potuto, comunque, esaminare le deduzioni in fatto e diritto della parte resistente ed apprestare quindi la propria difesa.

A tale conclusione deve pervenirsi sia per il carattere unitario dell’Agenzia delle Entrale, sia per il principio di effettività della tutela giurisdizionale che impone di ridurre al massimo le ipotesi d’inammissibilità (cfr. con riferimento alla notifica dell’atto di impugnazione (cfr. Corte cass. 5^ sez. 17.12.2008 n. 17465; id. 3.7.009 n. 15718; id. 25.10.2006 n. 22889 "per i giudizi di cassazione, nei quali la legittimazione era riconosciuta esclusivamente al Ministero delle finanze, ai sensi del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 11 la nuova realtà ordinamentale, caratterizzata dal conferimento della capacità di stare in giudizio agli uffici periferici dell’Agenzia, in via concorrente ed alternativa rispetto al direttore, consente di ritenere che la notifica della sentenza di merito, ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione, e quella del ricorso possano essere effettuate, alternativamente, presso la sede centrale dell’Agenzia o presso i suoi uffici periferici, in tal senso orientando l’interpretazione sia il principio di effettività della tutela giurisdizionale, che impone di ridurre al massimo le ipotesi d’inammissibilità, sia il carattere impugnatorio del processo tributario, che attribuisce la qualità di parte necessaria all’organo che ha emesso l’atto o il provvedimento impugnato"). p. 2. La sentenza della CTR di Ancona ha motivato il rigetto dell’appello proposto dall’Ufficio di Fermo della Agenzia delle Entrate riconoscendo il vizio di nullità della iscrizione a ruolo e della relativa cartella di pagamento in quanto carenti del requisito della motivazione prescritto per tutti gli atti amministrativi dalla L. n. 241 del 1990, art. 3 non essendo stato notificato al contribuente l’atto impositivo presupposto.

I Giudici di merito, in particolare, hanno rilevato che la cartella notificata al contribuente con la quale veniva richiesto il pagamento della somma di L. 11.195.000 a titolo di IRPEF liquidata per l’anno 1995 su redditi a tassazione separata recava soltanto la indicazione "Arretrati di lavoro dipendente/1995 Redditi soggetti a tassazione separata", e non consentiva pertanto al contribuente di esercitare il proprio di dritto di difesa, non contenendo la cartella alcun riferimento specifico 1- al reddito soggetto a tassazione; 2- al reddito complessivo netto del contribuente nel biennio 1993-94 (anteriore alla percezione del reddito) in base al quale doveva essere determinata l’aliquota; 3- alla aliquota applicata nella tassazione. p. 3. La Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza di secondo grado deducendo che la cartella di pagamento era stata emessa a seguito di controllo automatizzato sulla dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente (mod. 740), ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, essendosi limitata la Amministrazione a liquidare l’imposta su arretrati di lavoro dipendente – assoggettati a tassazione separata – regolarmente indicati nella dichiarazione.

Pertanto ha censurato la sentenza impugnata, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 nel testo sostituito dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 11 ed attuato dal D.M. 28 giugno 1999, non avendo i Giudici di merito considerato che all’esito dei controlli dell’Ufficio sulle dichiarazioni dei redditi e delle relative correzioni di errori materiali e di calcolo non debbono essere notificati avvisi di accertamento o in rettifica potendo procedersi direttamente ad iscrizione a ruolo degli importi corretti in eccedenza. Inoltre la cartella di pagamento in quanto tale era esente da vizi inerenti il contenuto dell’atto in quanto conforme alle prescrizioni del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25. 4. La controricorrente si è limitata a ribadire gli enunciati della motivazione della sentenza emessa dalla CTR di Ancona, chiedendo il rigetto del ricorso.

5. Il ricorso deve essere accolto.

Nella specie risulta che l’Ufficio ha esercitato i poteri di controllo previsti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, comma 1 lett. a).

Orbene, in tema di applicazione delle procedure di controllo automatico previste dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis va rilevato che, a seguito della pronuncia del Giudice delle leggi dichiarativa della manifesta infondatezza della questione di legillimità costituzionale del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis denunziato per violazione degli arti. 3, 24, 53 e 113 Cost. in quanto consentirebbe all’Amministrazione finanziaria di rideterminare maggiori redditi imponibile senza le cautele procedimentali, specificamente l’obbligo di motivazione, previste per gli avvisi di accertamento di ufficio od in rettifica (cfr. Corte cost. ord. 7.4.1988 n. 430: la ordinanza ha dichiarato manifestamente infondata la questione, , rilevando che "la "liquidazione" D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, è operata sulla base delle dichiarazioni presentate mediante un mero riscontro cartolare, nei casi eccezionali e tassativamente indicati dalla legge, vertenti su errori materiali e di calcolo immediatamente rilevabili (senza la necessità quindi di alcuna istruttoria), che l’Amministrazione finanziaria ha il potere dovere di correggere anche a vantaggio del contribuente stesso: la mancanza di ogni valutazione giuridica rende razionale la disposizione, ai sensi degli artt. 3 e 53 Cost., differenziando tale eccezionale ipotesi da quella ordinaria (che necessita di un atto di accertamento contenente esplicita motivazione). Inoltre, non sono menomati in alcun modo, in sede giurisdizionale, il diritto di difesa del contribuente o la stessa possibilità di far valere un proprio diritto o interesse legittimo") l’orientamento giurisprudenziale di questa Corte è fermo nel ritenere che detta procedura e applicabile – nei casi tassativamente previsti dalla norma – laddove venga rilevato un errore materiale o di calcolo manifestamente evidente, ovvero risultino vizi di forma nella compilazione della dichiarazione o ancora emergano indicazioni oggettivamente contraddittorie, ma tali vizi ed irregolarità debbono essere intrinseci alla dichiarazione del contribuente, non potendo l’Amministrazione avvalersi della speciale procedura desumendo aliunde i parametri della verifica, nè potendo pervenire alla "correzione" dei vizi od irregolarità riscontrate sulla base di una diversa valutazione qualitativa o quantitativa del presupposto di imposta.

Il Collegio non intende discostarsi da tali principi dovendo quindi ribadirsi che il potere attribuito agli Uffici finanziari, in base al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, è esercitabile soltanto quando l’errore sia rilevabile "ictu oculi" a seguito di mero riscontro cartolare delle dichiarazioni presentate, nei casi eccezionali e tassativamente indicati dalla legge, vertenti su errori materiali e di calcolo, non abbisognevoli di alcuna istruttoria e correggibili dall’amministrazione anche a vantaggio del contribuente. Allorchè sia, invece, necessaria un’indagine interpretativa della documentazione allegala, ovvero una valutazione giuridica della norma applicata, la menzionata disposizione non e attivabile, occorrendo in tali casi un atto d’accertamento esplicitamente motivalo, il quale soltanto è idoneo a rendere edotto il contribuente del processo logico – giuridico seguito dall’Amministrazione nella diversa determinazione dell’imponibile (con esclusione in tutto o in parte, dell’onere deducibile, della detrazione di imposta, della eccedenza o premio o contributo o del credito di imposta) ed a metterlo in condizione di potersi adeguatamente difendere (cfr. Corte cass. 1^ sez. 15.9.1999 n. 9818 " tale strumento nn può fare ricorso l’Amministrazione ogni qual volta sia necessario procedere, al di là del mero riscontro cartolare, ad attività di valutazione giuridica ai fini della interpretazione del dato normativo, della qualificazione di fatti o di rapporti fiscalmente rilevanti, della soluzione di questioni di imponibilità o di deducibilità o relative alla applicabilità di norme di esenzione o di agevolazione"; Corte cass. 1^ sez. 23.11.1999 n. 12998, in relazione alla riduzione od eliminazione di oneri deducibili; Corte cass. 1 sez. 3.3.1998 n. 3319 che esclude la applicazione della procedura ex art. 36 bis nella ipotesi in cui l’Ufficio intenda escludere un onere deducibile collegato alla qualificazione giuridica di un contratto contenuta nella dichiarazione, in quanto l’Amministrazione in tal caso è tenuta ad esaminare il contratto ed effettuare le proprie variazioni giuridiche sulla reale natura giuridica e sugli effetti dell’atto negoziale con le garanzia previste dagli atti di accertamento fiscale;Corte cass. 5^ sez. 17.3.2000 n. 3119; id. 17.11.2000 n. 14891 secondo cui la Amministrazione non può ricorrere allo strumento D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis "quando ciò implichi una revisione critica di scelte de debitore controvertibili e non manifestamente errate"; id. 14.2.2002 n. 2127; id. 2.11.2005 n. 21274 che esclude una correzione della dichiarazione operata in base a disposizioni di circolari emanate dall’Amministrazione finanziaria in quanto costituente attività di accertamento valutativo; Corte cass. 5^ sez. 10.4.2006 n. 8359; id. 16.6.2006 n. 14021; id.

19.7.2006 n 16512; id. 12.7.2006 n. 15840; id. 7.5.2007 n.10340;

Corte cass. 5^ sez. 15.6.2007 n. 14019 secondo cui il recupero degli oneri non contemplati dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 10 è consentito solo quando sia desumibile "ictu oculi", dal controllo formale della dichiarazione e dell’allegata documentazione, che il titolo è diverso da quello previsto dalla lettera della legge, e non anche quando tale indeducibilità sia ricavabile dall’interpretazione di detta documentazione o della norma giuridica; Corte cass. 5^ sez. 29.2.2008 n 5460; id. 5.6.2008 n. 14893).

In tali casi -in cui e esclusa una diversa valutazione nell’an o nel quantum del presupposto impositivo ovvero una diversa valutazione della esistenza od ammissibilità di crediti di imposta od oneri deducibili tali da incidere sulla stessa individuazione dei componenti di reddito integranti la base imponibile indicata dal contribuente nella dichiarazione, la Amministrazione può liquidare l’eventuale maggior credito di imposta rilevato nel controllo formale ed effettuare la iscrizione a ruolo e la notifica della cartella, senza necessariamente dover emettere un previo avviso di accertamento in rettifica.

Trattasi infatti di mera attività esecutiva con la quale l’Ufficio finanziario si limita a dare attuazione alla dichiarazione sottoscritta dal contribuente, come chiaramente evidenziato nel D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, comma 4 che dispone che "i dati contabili risultanti dalla liquidazione prevista dal presente articolo si considerano, a tutti gli effetti come dichiarati dal contribuente e dal sostituto di imposta". Con l’ulteriore corollario che in mancanza di una nuova attività valutativa da parte della Amministrazione l’atto di liquidazione notificato non necessita di alcuna motivazione, essendo sufficiente che dallo stesso, come nel caso di specie (essendo individuato il dato corretto dall’Ufficio con il riferimento all’importo degli "arretrati di lavoro dipendente" indicato dal contribuente nella dichiarazione relativa ai redditi 1995, e derivando l’applicazione della aliquota direttamente delle disposizioni di legge), emerga in modo comprensibile la correzione dell’errore materiale o di calcolo o ancora l’errore formale emendato.

La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione della norma invocata dalla Agenzia ricorrente, e del contenuto precettivo della stessa come definito dalla uniforme interpretazione del Giudice di legittimità, avendo attribuito i Giudici di merito rilievo soltanto ad uno degli elementi della fattispecie concreta sottoposta al loro esame (omessa notifica di avviso di accertamento) che, nella specie, non riveste carattere dirimente ai fini della questione dedotta in giudizio (nullità della cartella di pagamento per omessa motivazione), non essendo qualificabile come atto impositivo (per il quale è richiesta la motivazione a pena di nullità: L. n. 241 del 1990, art. 3, comma 1 richiamato dalla L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1) la iscrizione a ruolo e la relativa cartella di pagamento notificata all’esito della procedura di controllo formale disciplinata dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis. p 6. In conseguenza il ricorso va accolto e la sentenza deve essere cassala. Non essendo necessario procedere ad ulteriori accertamenti in fatto (essendo stato impugnato l’atto tributario esclusivamente in relazione al vizio di nullità per omessa motivazione) la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2 con il rigetto del ricorso proposto in primo grado.

Le spese di lite vanno regolate nel seguente modo: la resistente è tenuta alla rifusione delle spese del presente giudizio che si liquidano in dispositivo, potendo compensarsi tra le parti le spese relative ad entrambi i gradi di merito.
P.Q.M.

LA CORTE – accoglie il ricorso, per l’effetto cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso proposto in primo grado;

– condanna la resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 1.000,00 per onorari oltre spese prenotate a debito, dichiarando interamente compensate le spese relative ad entrambi i gradi di merito.

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