Per evitare la (—) è stata fissata la regola del cd. tempus lugendi cioè l’obbligo della donna, dopo lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, di non contrarre nuove nozze se non dopo 300 giorni dal fatto suddetto (art. 89 c.c.).
La (—), in particolare, serve a garantire la potenziale certezza della paternità di un eventuale erede tra il primo ed il successivo marito.
Categoria: Glossario
Comunità (Community)
Denominazione assunta dalla Comunità Economica Europea con l’entrata in vigore del Trattato sull’Unione Europea [Unione Europea].
L’obiettivo principale della (—) è quello di realizzare una progressiva integrazione degli Stati europei in ambito politico ed economico, mediante la creazione di un mercato unico e l’adozione di una moneta unica europea.
Quest’ultima è stata ufficialmente adottata il 1 gennaio 1999 ed è in circolazione dal 1 gennaio 2002 [vedi anche Unione Europea].
(—) internazionale (d. internaz.)
Complesso di soggetti indipendenti e autonomi di diritto internazionale accomunati dal rispetto agli accordi, trattati ovvero i soggetti di diritto internazionale (es.: gli Stati reciprocamente indipendenti) nei rapporti tra loro intercorrenti.
(—) isolana o dell’arcipelago (d. amm.)
L’art. 29 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che in ciascuna isola o arcipelago di isole, ad eccezione della Sicilia e della Sardegna, ove esistono più Comuni può essere istituita dai Comuni interessati, la (—).
Tale figura, nel contesto di interventi per lo sviluppo delle isole minori, è finalizzata a valorizzare i territori marini menzionati, affinché siano titolari di funzioni proprie e di funzioni delegate. La (—) utilizzerà l’assetto normativo previsto per le Comunità montane ad eccezione delle disposizioni che prevedono finanziamenti per le Comunità montane o siano strettamente inerenti alle problematiche della montagna.
(—) montana (d. amm.)
In base alla disciplina introdotta dal nuovo art. 27 del D.Lgs. 267/2000, le (—) sono Unioni di Comuni montani, enti locali costituiti da Comuni montani e parzialmente montani, anche appartenenti a Province diverse, per la valorizzazione delle zone montane, per l’esercizio di funzioni proprie e delegate e per l’esercizio associato delle funzioni comunali.
A decretare l’istituzione della (—) è un atto amministrativo del Presidente della Giunta regionale (art. 27 D.Lgs. 267/2000) dopo che la Regione abbia individuato, con legge propria, gli ambiti territoriali omogenei idonei a realizzare gli interventi per la valorizzazione della montagna e l’esercizio associato di funzioni comunali.
Centrale nella disciplina delle (—) è la legge regionale, che stabilisce:
— le modalità di approvazione dello Statuto;
— le procedure di concertazione;
— la disciplina dei piani zonali e dei programmi annuali;
— i criteri di ripartizione tra le (—) dei finanziamenti regionali e di quelli dell’Unione europea;
— i rapporti con gli altri enti del territorio.
La legge regionale può anche esercitare poteri di esclusione o di inclusione di Comuni all’interno delle (—).
Le (—) possono successivamente fondersi, dando vita ad un Comune montano.
Condominio (d. civ.) (Condominium)
È una particolare forma di comunione forzosa e perpetua, originata dal fatto che necessariamente, nel caso di più proprietà divise per piani, vi sono delle parti dell’intero edificio che devono essere in comune (così il suolo su cui l’edificio poggia, le fondazioni, le scale, i muri perimetrali, i tetti etc.) (artt. 1117 ss. c.c.).
La singolarità di questa figura risiede, appunto, nella circostanza che essa si ricollega ad un diritto di proprietà pieno ed esclusivo: il singolo condomino, cioè, oltre ad essere esclusivo proprietario del suo appartamento, è nel contempo, e necessariamente, comproprietario di quei beni di cui si è detto.
L’uso delle parti comuni, salvo diversa previsione nel regolamento, è libero, con il solo limite del rispetto della destinazione funzionale delle cose e del pari godimento degli altri condomini (così, ad esempio, non si possono ingombrare le parti comuni, o bloccare gli accessi, compiere modifiche o ampliamenti, o anche fare uso esclusivo non autorizzato di parti comuni).
Gli organi del (—) sono l’assemblea dei condomini, che è l’organo deliberativo e l’amministratore di condominio, che viene nominato dall’assemblea allorché i condomini sono più di quattro, ed è l’organo esecutivo.
Ogni (—) può avere un proprio regolamento di condominio, in cui sono fissate le norme di uso dei vari beni, le norme di funzionamento dell’assemblea, i criteri di ripartizione delle spese etc.; tale regolamento è obbligatorio se i condomini sono più di dieci.
Il (—), tendenzialmente, ha durata perpetua. Esso, tuttavia, si estingue quando viene a mancare la divisione per piani della proprietà, e cioè quando tutto l’edificio diventi proprietà della stessa persona.
Consenso informato (d. civ.; d. amm.) (Informed Consent)
Ogni intervento terapeutico deve essere preceduto dall’informazione, data dal sanitario al paziente, sui rischi e sulle conseguenze dell’intervento terapeutico-operatorio.
In difetto di una esaustiva informazione, il consenso prestato dal paziente, non ha effetto scriminante per eventuali lesioni provocate (Cass. 5639/92).