Sono quei contratti con i quali le banche provvedono a procurarsi danaro, o ad impiegarlo, ovvero a fornire servizi accessori (artt. 1834-1860 c.c.).
I (—) presentano strutturalmente notevoli affinità con i contratti di diritto comune, ma se ne differenziano per la natura del soggetto che li pone in essere e per altre differenze di disciplina dovute al particolare interesse sociale che gli istituti bancari rivestono nell’economia di un Paese.
La disciplina dei (—) fu una delle innovazioni del codice del 1942, mentre in precedenza tali contratti erano sottoposti soltanto alla regolamentazione usuale o a quella fissata dalle stesse banche.
Fonti di disciplina dei (—) sono: il codice civile; la legge; gli statuti ed i regolamenti bancari, approvati con decreto; gli usi.
I (—) sono contratti in serie, conclusi mediante sottoscrizione, da parte del cliente, di condizioni generali di contratto predisposte da ciascuna banca.
In particolare sono (—): i contratti di apertura di credito, di sconto, di anticipazione bancaria, di conto corrente bancario, di deposito bancario e di servizio di cassette di sicurezza.
Categoria: Glossario
Convivenza (Co)
Obbligo derivante dal matrimonio che consiste nel risiedere stabilmente nel luogo di residenza della famiglia [Matrimonio].
La (—) può essere intesa anche come situazione di fatto rilevante per il diritto [Convivenza (more uxorio)], dando luogo alla famiglia di fatto [Famiglia].
(—) more uxorio (d. civ.)
S’intende la condizione di due persone, normalmente di sesso diverso, che vivono insieme seguendo modelli comportamentali simili a quelli del rapporto matrimoniale senza alcun vincolo coniugale e senza alcuna legalizzazione del loro rapporto. Se la convivenza è stabile, si crea la cd. famiglia di fatto.
A tale situazione interpersonale la legge non riconosce alcun effetto giuridico se non in presenza di figli. I figli nati da genitori conviventi devono da essi essere espressamente riconosciuti [Riconoscimento (del figlio naturale)].
Tra i conviventi vige, dunque, il regime di separazione dei beni e non si instaurano né rapporti di successione (se non con testamento), né pensionistici o previdenziali.
Costituzione in mora (atto di) (d. civ.) (Notice the Constitution (Act))
È l’intimazione formale ad adempiere, per mezzo dell’ufficiale giudiziario, o più semplicemente per iscritto senza bisogno di formule sacramentali, rivolta dal creditore al debitore (art. 1219 c.c.), alla quale deve farsi ricorso:
— se il debito è pagabile presso il debitore;
— quando manchi il termine per l’adempimento ed il creditore non l’abbia fatto fissare dal giudice.
La (—) non occorre invece:
— quando il debito deriva da fatto illecito;
— quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non voler eseguire l’obbligazione;
— quando è scaduto il termine, se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore.
L’intimazione o richiesta della prestazione da parte del creditore presuppone, inoltre, l’inadempimento provvisorio, suscettibile di essere sanato; essa non è necessaria quando il creditore fa valere la definitiva inesecuzione della prestazione.
Poiché l’unico requisito formale prescritto dall’art. 1219 c.c., per la (—) del debitore è la richiesta scritta di adempimento, il creditore può provare con qualsiasi mezzo, anche con presunzioni, di avergli manifestato in tal modo la sua volontà. Pertanto costituisce atto idoneo ad interrompere la prescrizione, l’inoltro della predetta richiesta per lettera raccomandata, la cui spedizione è certamente provata dalla relativa ricevuta.
R.S.A. (rappresentanze sindacali aziendali) (d. lav.) (RSA (trade unions, etc.))
Si tratta di organismi che sono previsti e disciplinati dall’art. 19 dello Statuto dei lavoratori (L. 300/70), attraverso cui è garantita istituzionalmente la presenza del sindacato in azienda. I lavoratori possono costituirle in ogni unità produttiva, nell’ambito delle associazioni sindacali firmatarie di contratti collettivi di lavoro.
L’art. 35 della L. 300/70 prevede le R.S.A. solo presso ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo di imprese che occupino più di 15 dipendenti (devono essere cinque per le imprese agricole).
Esse hanno una serie di diritti e poteri, disciplinati dallo Statuto, che tutelano lo svolgimento dell’attività sindacale all’interno dell’azienda come ad esempio il diritto di assemblea (art. 20), il diritto di referendum sindacale (art. 21), il diritto riconosciuto ai membri ad ottenere particolari permessi sindacali (art. 23), il diritto di affissione (art. 25).
Esse saranno sostituite dalle R.S.U., con gli stessi compiti ma espressione di molteplici sindacati e non più di una singola associazione sindacale.
L’istituto della R.S.A. viene applicata attualmente nel rapporto di pubblico impiego.