Conversione del debito pubblico

Operazione finanziaria attuata dallo Stato che ha per scopo la riduzione del carico di interessi sul debito pubblico (v.), mediante sostituzione di titoli portanti un determinato interesse con altri che offrono un interesse minore o che presentano una scadenza posticipata.
È questa un’operazione finanziaria sostanzialmente diversa dall’ammortamento del debito pubblico (v.): mentre, infatti, l’ammortamento ha lo scopo di ridurre il debito pubblico, la conversione lascia inalterato il valore nominale complessivo del debito e riduce solo il tasso d’interesse da corrispondersi o modifica la struttura del debito (sostituendo titoli a breve termine con titoli a medio-lungo termine, c.d. allungamento). La conversione può essere:
— forzosa, quando lo Stato si avvalga del suo potere per alterare coattivamente, in danno dei sottoscrittori, le condizioni del prestito;
— mascherata allorché lo Stato riduca l’interesse dei suoi debiti attraverso vie indirette, adottando, cioè, provvedimenti legali che, in sostanza, costituiscono una vera e propria violazione dei patti, in quanto si risolvono in una arbitraria riduzione degli interessi.
La conversione è facoltativa o volontaria quando lo Stato propone ai portatori dei titoli del debito pubblico la scelta tra il rimborso del capitale e la riduzione del tasso d’interesse.

Consiglio per gli affari economici can. 492-493, 537 c.j.c. (Council for Economic Affairs)

Organismo diocesano, per l’amministrazione dei beni patrimoniali della diocesi, presieduto dal Vescovo diocesano o da un suo delegato e composto da almeno tre fedeli nominati per un quinquennio dal Vescovo stesso tra laici eminenti per integrità e veramente esperti in economia e diritto civile.
Tale organismo ha anche il compito di redigere il bilancio preventivo della diocesi ed approvare il bilancio consuntivo presentato dall’economo diocesano.
Il codice a somiglianza di ciò che avviene per la diocesi, propone, per la parrocchia il (—), obbligatorio (a differenza del Consiglio pastorale) composto preferibilmente di fedeli laici i quali aiutano il parroco nell’amministrazione dei beni della parrocchia.

Conto di risparmio

Fattispecie di deposito bancario (v.) il cui elemento caratterizzante è il libretto. Le operazioni possono avvenire soltanto contro presentazione del libretto e con corrispondente annotazione sullo stesso.
A differenza del deposito in conto corrente, nel conto di risparmio non è possibile effettuare prelievi a mezzo di assegni bancari; tale inconveniente è però compensato dall’applicazione di un tasso di interesse (v.) più vantaggioso ed, inoltre, le spese addebitate dalla banca sono ridotte.

Rettori di chiese can. 553-563 c.j.c.

Presbiteri che curano una chiesa non parrocchiale, né capitolare, né annessa alla casa di una comunità religiosa o di una società di vita apostolica.
Il rttoredi chiese viene nominato dal Vescovo diocesano tranne in caso di diritti di elezione o di presentazione.
Comunque anche in questo caso spetta al Vescovo confermare l’eletto o istituire il presentato.
I compiti del rettore sono diretti dal Vescovo ed in sintonia con la programmazione pastorale parrocchiale.