Trasferimento can. 190-191 c.j.c. (Transfer)

Questo consiste nella perdita dell’ufficio ecclesiastico. Il trasferimento da un ufficio ad un altro viene realizzato dall’autorità che è competente all’ufficio che si perde e all’ufficio che si acquista. E’ necessario che vi sia una causa grave, per indurre il trasferimento contro la volontà del titolare dell’ufficio. L’interessato può esporre, comunque, le ragioni in contrario.