Rimozione can. 192-195 c.j.c. (Remove)
Consiste nella perdita dell’ufficio ecclesiastico e cio’ può avvenire: 1) con decreto (emanato per iscritto) della competente autorità solanto per cause gravi; 2) ipso iure al verificarsi di determinate situazioni: perdita dello stato clericale , abbandono della fede cattolica o della comunione ecclesiale, se si tenta di contrarre matrimonio, anche solo civile. La rimozione quindi … Leggi tutto “Rimozione can. 192-195 c.j.c. (Remove)”