Replicàtio [Controeccezione]

Nel processo per fòrmulas, la replicatio era posta nella formula in quanto rappresentava la condizione negativa dell’excèptio. Questo accadeva qualora all’eccezione sollevata dal convenuto, l’attore avesse da opporre altri fatti o altre questioni di diritto in grado di paralizzare l’eccezione stessa. La replicatio era una controeccezione.

Res [Cosa]

La res significa “cosa”. Tale termine fu adoperato, nel diritto romano, per indicare il bene, capace di soddisfare i bisogni umani, oggetto del diritto soggettivo di un individuo. Essa per costituire oggetto di rapporti giuridici privati, doveva avere i seguenti requisiti: 1) concretezza; 2) limitatezza, il soggtto tede per questo ad assumerla, sopportando anche un … Leggi tutto “Res [Cosa]”