Remìssio servitùtis [Rinunzia alla servitù; cfr. artt. 1072 ss. c.c.]
La remissio servitus permetteva l’estinzione della servitù. La rinunzia alla servitù aveniva, in diritto classico, attraverso una in iùre cèssio servitutis. In diritto postclassico, essa avveniva attraverso una dichiarazione informale del proprietario del fondo dominante.