Condicio in civitate [Condizione sociale]

La (—) distingueva la civitas [vedi] in varie categorie: patrizi e plebei, nobili e non nobili, honestiòres e humiliores. Da queste distinzioni derivavano poi limitazioni alla capacità del soggetto giuridico. Ricordiamo, ad es., il divieto di conubium (matrimonio regolare) tra patrizi e plebei vigente fino al 445 a.C. [vedi lex Canuleia de conubio].

Condicio sine qua non [lett. “condizione senza la quale non”]

L’espressione indica, nel linguaggio giuridico, una “condizione indispensabile per un determinato fine, il presupposto necessario per ottenere un determinato risultato” (ad es.: la sussistenza di una giusta causa o di un giustificato motivo oggettivo o soggettivo per intimare il licenziamento).

Condìcio [Condizione; cfr. artt. 1353 ss. c.c.]

La (—), condizione, è uno degli accidentàlia negotii [vedi]; più precisamente, è un evento futuro ed incerto al cui verificarsi è subordinata l’efficacia di un negozio giuridico. Si distinguono: — la condizione sospensiva (al verificarsi della quale il negozio giuridico inizia a produrre effetti giuridici); — la condizione risolutiva (al verificarsi della quale il negozio … Leggi tutto “Condìcio [Condizione; cfr. artt. 1353 ss. c.c.]”