Bòna adventìcia (o pecùlium adventìcium) [Beni supplementari]

Erano i beni acquistati dal filius familias ( con facoltà di disporne per testamento solo dopo l’emancipàtio) ma attribuiti al pater familias. I bóna matérna, erano i beni derivanti dall’eredità testamentaria o legittima della madre. I bona materni gèneris, erano i beni ereditati dagli ascendenti materni.

Bòna fìdes [Buona fede; artt. 1153 ss. 1337, 1366, 1375 c.c.]

Nel diritto romano significava comportamento leale ed onesto nell’esecuzione degli impegni ed obblighi assunti e costituiva parametro per valutare la correttezza negli affari. Si concretizzava, nelle actiones bonæ fidei riconosciuto al giudice, che doveva tener conto, le ragioni sia dall’attore che dal convenuto.