Repetitio ususfrùctus

Clausola che veniva apportata nel legato di usufrutto. Grazie a questa,in caso di càpitis deminùtio dell’usufruttuario, l’usufrutto veniva trasmesso ad altra persona indicata dal testatore. Quando avveniva la morte del tiolare, invece, era vietata la repetitio ususfructus. In diritto postclassico, questo divieto fu sorpassato, ammettendosi che questa potesse avvenire anche in favore degli eredi dell’usufruttuario.

Res commùnes òmnium

Si tratta di una res humàni iùris che comprendeva tutte le cose che non erano suscettibili di apprensione individuale. Ciascun membro della collettività poteva usufruire di queste, acquistandone il domìnium ex iure Quirìtium grazie all’occupàtio. Esse erano anche dette res privatæ; Secondo la dottrina questa categoria non esisteva, sostenendo che si parlò di res cmunes … Leggi tutto “Res commùnes òmnium”