Capacità giuridica: concepito e nascituro

Al concepito è riconosciuta la capacità di succedere a causa di morte e di ricevere per donazione (1).
Stesse capacità spettano in caso di successione testamentaria ai nascituri non concepiti se figli di persona vivente al tempo della morte del testatore o al tempo della donazione (2).
In quanto concepito l’individuo vanta un vero e proprio diritto alla nascita (3) ed è stata riconosciuta tutelabile anche la legittima aspettativa del concepito a nascere sano (4).

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1. artt. 462, 1° co. e 784, 1° co.;
2 artt. 462, 3° co. e 784, 1° co.;
3. T. Verona 15.10.90;
4. T. Firenze 28.8.04; A. Trento 18.10.96;

Domenico CIRASOLE
diritto penale d’impresa, dei mercati, e degli intermediari finanziari

Capacità giuridica : incapacità speciali, impedimenti ed incompatibilità

Le incapacità giuridiche speciali non possono contrapporsi, alla generale capacità giuridica poiché la mancanza di questa necessariamente esclude ogni altra forma di capacità.
La carenza della capacità giuridica speciale, produce una nullità radicale dell’atto posto in essere.
Gli atti personalissimi (matrimonio, separazione, adozione, riconoscimento di figlio naturale, testamento) possono essere compiuti solo dal titolare della situazione giuridica, se posti in essere da un titolare incapace sono annullabili.

Sono incapacità speciali:
1.Il divieto agli amministratori di enti pubblici ed ai pubblici ufficiali di rendersi rispettivamente acquirenti dei beni dell’ente al quale appartengono ovvero dei beni da loro venduti;(1)
2.Sono incapaci di rendersi cessionari dei diritti litigiosi gli operatori di giustizia ;(2)
3.Quelle ostative al matrimonio;(3)
4.Quelle dettate in caso di disposizioni testamentarie in favore del tutore e del protutore;(4)
4.Quelle del notaio e dei testimoni;(5)

Gli impedimenti alla capacità costituiscono dei divieti suscettibili di rimozione.
Il più grave è il fallimento. (6)
Configurano impedimenti alla capacità giuridica anche:
1.l’indegnità a succedere;
2.l’indegnità che comporta la revoca dell’adozione di persona maggiore d’età;
3.la condotta negligente, inetta o immeritevole del tutore (7) cui può seguire la rimozione dall’incarico o la sua sospensione;
4.il comportamento disordinato e riprovevole dell’alimentato cui può seguire la riduzione degli alimenti (8);
5.l’interdizione dai pubblici uffici, da una professione e da un’arte;
6.l’interdizione legale;
7.acquisti da parte dei genitori dei beni del minore;
8.gli atti vietati al tutore, al protutore ed al curatore;(9)

Limitazioni alla capacità giuridica sussistono anche per le persone giuridiche.
Le associazioni nazionali di assistenza e tutela del movimento cooperativo non hanno capacità giuridica e di agire piene, ma limitate alle specifiche attività, di natura non economica né di garanzia, ad esse assegnate per legge o per statuto (10).

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1. art. 1471, nn. 1 e 2;
2. artt. 1261 e 2233;
3. art. 87, nn. 1 e 2;
4. art. 596;
5. artt. 597 e 598;
6. art. 42 r.d. 16.3.1942, n. 267;
7. art. 384;
8. art. 440;
9. artt. 323, 1° co., 378, 1° co., 396, 2° co.
10. C. 2834/93; C. 2965/90

Domenico CIRASOLE
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Capacità giuridica dello straniero

La cittadinanza può generare forme di incapacità giuridiche speciali.
La capacità giuridica delle persone fisiche è regolata dalla loro legge nazionale. (1)
Precedentemente vigeva il principio della reciprocità, che comportava per lo straniero la compromissione o compressione di diritti costituzionalmente riconosciuti (es.retribuzione adeguata, al riposo ed alle ferie). (2)

Bibibliografia
1.art. 20, l. 31.5.1995, n. 218.
2.C. 2265/88.

Domenico CIRASOLE
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Capacità giuridica e capacità d’agire

La differenza è ricondotta al carattere statico della capacità giuridica, intesa come riferibilità al soggetto di diritti, obblighi e situazioni giuridiche ed a quello dinamico della capacità di agire.
La capacità giuridica si acquista con la nascita del soggetto e si accompagna a questo per tutta la sua esistenza, il difetto di capacità giuridica preclude la possibilità di divenire titolare di diritti od obblighi giuridici, l’incapacità giuridica non consente il prodursi di alcun effetto giuridico, deve escludersi ogni forma di rappresentanza legale in difetto di capacità giuridica.

La capacità di agire inizi con il verificarsi di alcune situazioni e viene meno con altre, può essere ridotta, accordata o revocata, l’incapacità di agire, compromette l’idoneità a gestire direttamente ed autonomamente la propria sfera patrimoniale e personale, vari effetti si producono in caso di atto posto in essere da chi non sia capace di agire, ferma restando la possibilità di rimuoverli con l’azione di annullamento.

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