Capacità di agire e capacità processuale

& La capacità processuale è uno degli aspetti in cui si specifica la capacità di agire (Bianca, 215). Quest’ultima è il presupposto della capacità processuale, tanto che ove venga limitata od esclusa in relazione al compimento di determinati atti conseguentemente viene ad essere compressa o negata la capacità processuale.
Essa indica l’idoneità del soggetto ad esercitare le azioni e ad essere convenuto (Bianca, 210); più in particolare è la capacità di agire riferita al compimento degli atti processuali (Satta, Capacità processuale civile, in ED, VI, Milano, 1960, 131).
! La capacità cui fa riferimento l’art. 75 c.p.c. è la capacità di agire e non quella naturale (è C. 9147/03; C. 14034/02; C. 9146/02; C. 6882/02; C. 4834/02; C. 14866/00; C. 6318/00; C. 5152/99).
Il fallito, in quanto posto in stato di incapacità relativa, può esercitare e far valere i soli diritti strettamente personali ovvero quelli patrimoniali di cui si disinteressino gli organi del fallimento (C. 4865/98; C. 6873/94).
& Secondo Mandrioli (Corso di diritto processuale civile, I, Torino, 1991, 256) nell’art. 75 c.p.c. confluiscono due concetti: la capacità e la legittimazione processuale, intesa come potere di stare in giudizio.
! In tal senso è orientata anche la giurisprudenza (C. 3004/04; C. 8.3.1994).
La capacità processuale è condizione di procedibilità.
La nullità, rilevabile dalla parte o d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio instaurato da o nei confronti di soggetto incapace, può essere sanata con la costituzione del suo rappresentante o assistente.
L’incapace, costituendosi con il suo rappresentante, può ratificare, con salvezza dei diritti quesiti dalla controparte, l’operato del falso rappresentante (Bianca, 216).
! La sopravvenuta incapacità della parte comporta l’interruzione del giudizio ove sia rilevata dal procuratore costituito. In mancanza il processo prosegue ugualmente nei confronti dell’incapace (è C. 1441/97; C. 4721/95; C. 791/95).
La controparte, se venuta a conoscenza dell’intervenuta perdita della capacità di agire, può comunque di sua iniziativa chiamare in giudizio gli eredi, il rappresentante o l’assistente della parte divenuta incapace (C. 1434/92). Non rientrano nella capacità processuale né la capacità di essere testimone né quella a rendere una confessione.
La prima prescinde da ogni forma di capacità di agire potendo essere testimone anche il minore e l’infermo di mente (C. pen. 11.7.2003, n. 35508; C. pen. 7.10.86) fermo restando il potere del giudice di valutare la credibilità del teste in rapporto alle sue condizioni psico-fisiche; la seconda, configurandosi come capacità di disporre del diritto cui i fatti si riferiscono è vera e propria capacità di agire e non capacità processuale processuale (è C. 4015/95; C. 5264/89).

Capacità di agire, potere di agire e legittimazione

Va tenuto distinto dalla capacità di agire il potere di agire, che può essere conferito dalla legge o dall’interessato: è il potere che viene conferito nell’interesse altrui nella rappresentanza legale o volontaria (Rescigno, 210).
& La dottrina distingue il potere dalla capacità. Il primo viene inteso come legittimazione al negozio che si differenzia dalla capacità perché: 1) non è qualità del soggetto ma posizione di questo rispetto all’oggetto o all’altro soggetto dell’atto o del rapporto; 2) non incide sulla validità dell’atto ma sull’efficacia; 3) non comporta una rappresentanza legale ma solo una sostituzione; 4) viene limitato o escluso a tutela dei terzi e non del soggetto, come avviene invece con riguardo alla capacità (Rescigno, 210).
La legittimazione ad agire, intesa come attitudine a compiere il singolo atto o ad essere parte di uno specifico rapporto, viene per lo più ricondotta (Dogliotti, Le persone fisiche, in Tratt. Rescigno, 2, II, Torino, 1982, 19) al potere di disporre, o di ricevere, divenendo, pertanto, legittimazione del soggetto a disporre o ad essere destinatario degli effetti dell’atto.
In tale contesto, la figura della legittimazione contrapposta a quella della capacità di agire non può sopravvivere, identificandosi la prima esclusivamente nel potere di disporre.
La titolarità configura una speciale posizione del soggetto rispetto al contenuto dell’atto, che si aggiunge o prescinde dalla capacità di agire.
Il soggetto può essere legittimato ad agire e non averne la capacità e, viceversa, avere capacità e non essere titolare del potere di disporre o di ricevere (Falzea, 45).
Ad es., il minore può essere autorizzato a contrarre matrimonio ed averne, quindi, la relativa capacità, ma non ne è, comunque, legittimato nei confronti di alcune persone (artt. 87, 1° co. ed 88, 1° co.); allo stesso modo alla generale capacità di acquistare per successione o donazione non corrisponde la legittimazione a ricevere per alcuni soggetti (artt. 463 ss., 596, 1° co., 597, 599, 1° co., 779).
Sul piano pratico, la dottrina non è, tuttavia, concorde, ritenendo alcuni autori (Stanzione, Capacità, in EG, V, Roma, 1988, 19) che anche molti casi tradizionalmente ricondotti al difetto di legittimazione comportino l’invalidità dell’atto (artt. 1261, 1° co., 1471, 2233, 3° co.) anziché la sua inefficacia.

Acquisto e perdita della capacità di agire

La capacità di agire si acquista al raggiungimento della maggiore età, coincidente con il compimento del diciottesimo anno (1).
La legge può richiedere un’età superiore che si aggiunge al requisito della maggiore età:
1. E’ fissata a 35 anni l’età per l’adozione dei maggiorenni (2).
Se la legge prevede un’età inferiore la capacità di agire sarà speciale limitata al compimento dell’atto. (es.: che fissa in 16 anni l’età minima per il riconoscimento del figlio naturale)(3),
È prevista un’età diversa, per gli atti relativi alle opere dell’ingegno (4), per l’adozione dei minori e per il matrimonio in casi particolari.
Con l’emancipazione – legale o giudiziale – il soggetto acquista la capacità generale di agire limitata agli atti che non eccedono l’ordinaria amministrazione, ed all’esercizio di un’impresa.
Con il compimento dei sedici anni il minore:
1. può riconoscere il proprio figlio naturale (5);
2. presta il proprio consenso per l’inserimento del fratello unilaterale nella famiglia legittima;
3. presta il proprio consenso perché venga promossa o proseguita l’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità (6);
4. presta il proprio consenso perché altri lo possa riconoscere o per la sua legittimazione;
5. può ricorrere al giudice per la nomina di un curatore speciale per il promuovimento dell’azione di disconoscimento (7) o di impugnazione del riconoscimento (8);
6. è ammesso al matrimonio ove concorrano gravi motivi e sia accertata la sua maturità psico-fisica, ottiene ipso iure l’emancipazione e la capacità di compiere da solo gli atti di ordinaria amministrazione, mentre occorre l’assistenza di un curatore per gli altri atti ( 9 );
7. deve essere sentito per l’adozione di altri figli da parte dei propri genitori, per la sua adozione o anche per il suo affidamento familiare.
La legge sull’aborto (10) consente alla donna minore di età di chiedere l’interruzione della gravidanza, con l’assenso di chi esercita la potestà o con l’autorizzazione del giudice tutelare.

La Convenzione europea per l’affidamento dei minori, dichiara essere minore una persona che non abbia ancora raggiunto i sedici anni (11).
La Convenzione di New York intendende fanciullo ogni essere umano di età inferiore a diciotto anni (12) .

Gli Stati parti dell’accordo si impegnano:
1. ad assicurare a tutti i fanciulli, senza distinzione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, la protezione e le cure necessarie al loro benessere (artt. 2 e 3);
2. riconoscimento del diritto alla vita, alla sopravvivenza ed allo sviluppo (art. 6)
3. di tenere conto delle opinioni del minore in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo riguardi ove si tratti di fanciullo capace di discernimento (13);
4. il riconoscimento al fanciullo ad essere protetto contro lo sfruttamento economico e a non essere costretto ad alcun lavoro comportante rischi per la sua educazione, salute e sviluppo psico-fisico (art. 32).

La Convenzione di Strasburgo (14) stabilisce al fanciullo durante una procedura amministrativa il diritto all’informazione, ad essere consultato, ad esprimere la propria opinione, ad essere assistito da un rappresentante speciale.

Fatti estintivi della capacità di agire sono: la revoca della emancipazione, l’interdizione giudiziale o legale e la nomina del tutore provvisorio.

Fatti modificativi sono l’inabilitazione e la nomina di un curatore provvisorio.

La persona maggiore di età inidonea alla cura dei propri interessi è posta:
1. in stato di incapacità legale, con l’interdizione;
2. in stato di limitata capacità legale, con l’inabilitazione se l’attitudine sia solo ridotta.

La l. 9.1.04 n. 6 ha la finalità di tutelare le persone prive di autonomia mediante interventi di sostegno.
Gli effetti decorrono:
1) dal compimento dell’età prescritta dalla legge per l’acquisto delle singole capacità speciali o per la generale capacità di agire (art. 2, 1° e 2° co.);
2) dalla data di pubblicazione della sentenza di interdizione e di inabilitazione (art. 421);
3) dal passaggio in giudicato della sentenza di revoca dell’interdizione e dell’inabilitazione (art. 431, 1° co.);
4) dalla data di passaggio in giudicato della sentenza che revocando l’interdizione dichiara l’inabilitazione (art. 432, 2° co.);
5) dalla data del provvedimento di emancipazione o di autorizzazione all’esercizio dell’impresa (art. 425).

L’incapacità legale sopravvenuta non priva di efficacia gli atti già compiuti, ma ne impedisce il compimento se intervenga durante lo svolgimento.

La capacità di agire dello straniero è regolata dalla sua legge nazionale (art. 23, l. 31.5.1995, n. 218).
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1. art. 1, l. 8.3.1975, n. 39;
2. art. 291, 1° co.;
3. art. 250, 2° co.,
4. art. 108 l. aut.;
5. art. 250;
6. art. 273, 2° co;
7. art. 244, ult. co.
8. art. 264, ult. co.
9. art. 394
10. l. 22.5.1978, n. 194, art. 12, 2° co.
11. l. 15.1.1994, n. 64, art. 1;
12. l. 27.5.1991, n. 176 art. 1;
13. C. 22350/04
14. l. 20.3.03, n. 77

Domenico CIRASOLE
diritto penale d’impresa, dei mercati, e degli intermediari finanziari

Maggiore età e capacità di agire

La capacità di agire viene definita come idoneità del soggetto ad assumere comportamenti giuridici (Falzea, Capacità, in ED, VI, Milano, 1960, 8) ed a determinare con i propri comportamenti l’applicazione delle norme e l’insorgere degli effetti da esse predisposti; idoneità a svolgere l’attività giuridica che riguarda la sfera d’interessi propria della persona, e che consiste nell’acquisto di diritti e nell’assunzione di obblighi (Rescigno, Capacità, in Digesto civ., II, Torino, 1988, 209); attitudine a compiere manifestazioni di volontà che siano idonee a modificare la propria situazione giuridica (Trabucchi, Istituzioni di diritto civile, Padova, 1998, 73).
La capacità di agire presuppone la capacità giuridica ma se ne distingue poiché riguarda il diretto svolgimento di questa (Bianca, Diritto civile, I, Milano, 1981, 210).
Per l’indicazione degli altri profili di differenziazione tra capacità giuridica e capacità di agire cfr. sub art. 1, par. 4.
! Come capacità di disporre dei diritti la capacità di agire è il presupposto della capacità a transigere (C. 7319/93).