Scisma can. 751, 1364 c.j.c. (Schism)

Rifiuto della sottomissione al Sommo Pontefice o della comunione con i membri della Chiesa a lui soggetti.
Lo scismatico incorre nella scomunica latae sententiae fermo restando la rimozione dall’ufficio ecclesiastico per chi ha abbandonato pubblicamente la fede cattolica o la comunione con la Chiesa.
Il chierico può, inoltre, essere punito con:
— la proibizione o l’ingiunzione di dimorare in un determinato luogo o territorio;
— la privazione della potestà, dell’ufficio, dell’incarico, di un privilegio, di una facoltà, di una grazia, di un titolo, di un’insegna, anche se semplicemente onorifica.
Se lo richieda la prolungata contumacia o la gravità dello scandalo, possono essere aggiunte altre pene, non esclusa la dimissione dallo stato clericale [vedi Pene canoniche].

Scioglimento del vincolo matrimoniale can. 1141-1150 (Dissolution of a marriage)

Cause eccezionali di scioglimento del matrimonio canonico. Il codice dopo aver sancito il principio dell’indissolubilità del matrimonio rato e consumato e del suo normale scioglimento a causa della morte di uno dei coniugi esamina i casi eccezionali in cui viene autorizzato lo scioglimento del vincolo:
— inconsumazione [vedi Matrimonio rato e non consumato];
— privilegio paolino.

Santuari can. 1230-1234 c.j.c.; L. 20-5-1985, n. 222 (Shrines)

I fedeli vanno in pelegrinaggio presso questi santuari cioè Chiese o altro luogo sacro.
Essi si dividono in diocesani, nazionali (perchè dichiarati tali dalla Conferenza Episcopale) ed internazionali (in quanto riconosciuti dalla Santa Sede).
Essi hanno degli statuti, che vengono approvati dall’ autorità ecclesiastica, nei quali vengono indicati il fine, l’autorità del rettore, la proprietà e l’amministrazione dei beni.
Il nostro ordinamento li riconosce come persone giuridiche agli effetti civili (art. 1 L. 222/85).