Insieme degli atti religiosi con cui si venerano la Beata Vergine Maria (iperdulia) e i Santi (dulia). Con culto pubblico è lecito venerare solo quei servi di Dio che, per autorità della Chiesa, sono collocati nel catalogo dei Santi e dei Beati e le cui immagini sono esposte nelle chiese alla venerazione dei fedeli.
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Culto art. 19 Costituzione (Worship art. 19 Constitution)
È l’insieme degli atti religiosi con cui l’uomo onora la divinità.
L’art. 19 Cost. sancisce che tutti hanno il diritto di professare liberamente la loro fede religiosa [vedi Religione, libertà di] e di esercitare in privato o in pubblico il (—), purché non si tratti di riti contrari al buon costume.
Culti acattolici artt. 8, 19-20 Costituzione; L. 24-6-1929, n. 1159 (Non-Catholics Culti Arts. 8, 19-20 Constitution; L. 24-6-1929, n. 1159)
Con tale termine si indicano, generalmente, tutte le confessioni religiose diverse dalla cattolica, la cui fede venga professata da gruppi sociali più o meno stabili. Tali confessioni (che la L. 1159/29 definiva «culti ammessi») hanno diritto, in base all’art. 82 Cost. di organizzarsi secondo i propri statuti in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato italiano sono (o meglio possono essere) regolati per legge sulla base di intese con le rispettive rappresentanze.
Cose sacre can. 1171 c.j.c.; art. 514 codice di procedura civile (Things can sacred. CJC 1171, art. 514 Code of Civil Procedure)
Sono quei beni mobili che, secondo l’ordinamento canonico, sono stati destinati al culto divino [vedi Liturgia] con la dedicazione [vedi Consacrazione] o la benedizione [vedi Sacramentali] e che, anche se in possesso di privati, non debbono essere adoperati per usi profani e impropri (calici, pissidi, ostensori nonché crocifissi e immagini).
Alle (—) è assicurata dal nostro ordinamento una tutela particolare: l’art. 514, n. 1, c.p.c. stabilisce, infatti, che sono assolutamente impignorabili le (—) e quelle che servono all’esercizio del culto.
[vedi Beni ecclesiastici].